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Corte
Costituzionale
Ordinanza
17/20 giugno
2002,
n. 264
(391
bis e ss. C.p.p.)
Ritenuto
Che con ordinanza in data 1° agosto 2001 il Gip del tribunale di
Napoli ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 111 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli
391bis, 391ter, 391octies e 391decies del Cpp, «nella parte in cui prevedono la possibilità per i difensori
delle parti private di assumere dichiarazioni e conferiscono alle
stesse la medesima valenza di quelle assunte dalla accusa, ma non
prescrivono in capo ai difensori i medesimi obblighi di garanzia a
tutela della genuinità della prova stessa»;
che il giudice a quo - premesso di essere investito della decisione su
di una richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere
presentata dalla difesa di persona sottoposta alle indagini per i
delitti di cui agli articoli 416bis e 513 del Cp - precisa, quanto
alla rilevanza della questione, che i verbali delle dichiarazioni rese
da coindagati o da persone informate dei fatti assunte ai sensi delle
disposizioni censurate, prodotti a corredo dell'istanza di revoca,
smentirebbero in modo sostanziale l'assunto accusatorio;
che il rimettente, rilevato che le norme censurate conferiscono alle
dichiarazioni raccolte dai difensori la medesima valenza probatoria di
quelle assunte dal pubblico ministero, sostiene, nel merito, che tale
equiparazione potrebbe ritenersi giustificata
solo se gli atti assunti dal pubblico ministero e dalla difesa
fossero «il risultato di attività regolamentate in modo omogeneo, il
cui svolgersi sia egualmente assistito da obblighi, sanzioni, forme
che siano in grado di garantire in modo eguale la genuinità e
affidabilità dell’atto»;
che, in mancanza di tale simmetria, il processo risulta
inammissibilmente sbilanciato in favore della persona sottoposta alle
indagini, in quanto il pubblico ministero è un pubblico ufficiale, ha
l'obbligo di assoluta imparzialità e deve redigere i verbali con
completezza e fedeltà, essendo chiamato a rispondere, in caso di
volontaria inosservanza di tali obblighi, del reato di cui
all'articolo 323 Cp o comunque, in caso di non corrispondenza del
verbale alle dichiarazioni rese, del reato di cui all'articolo 476 Cp,
mentre analoga disciplina non sarebbe prevista per le investigazioni
difensive;
che inoltre, mentre il pubblico ministero deve mettere a disposizione
del giudice tutti gli atti d'indagine compiuti, l'articolo 391octies
Cpp prevede che il difensore ha la facoltà, ma non il dovere, di
esibire al giudice i risultati della sua attività, «trattandosi di
una scelta dettata dalla necessità di tutelare al meglio interessi di
natura squisitamente privatistica come quelli del suo assistito»;
che la disciplina censurata si porrebbe quindi in contrasto: con
l'articolo 2 Costituzione, in quanto, sbilanciando il processo penale
in favore dell'indagato, «riverbera i suoi effetti sul diritto-dovere
dello Stato di garantire, anche attraverso il processo penale, i
diritti inviolabili e fondamentali dell'uomo e della collettività
lesi dall'attività delittuosa»; con l'articolo 3 Costituzione, perché
non prevede a carico del difensore i «medesimi obblighi di garanzia e
di tutela della genuinità della prova» stabiliti per il pubblico
ministero; con l'articolo 111 Costituzione, e cioè con il principio
del giusto processo, che si fonda sulla parità dei diritti e dei
doveri tra le parti processuali;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione venga dichiarata infondata, in quanto le
norme sottoposte a scrutinio di legittimità costituzionale sarebbero
frutto della discrezionalità del legislatore, che in modo non
irragionevole ha ritenuto di rafforzare l’effettività del diritto
di difesa in tutte le fasi del procedimento penale, in linea con un
modello processuale in cui le parti sono poste su un piano di parità;
che nel giudizio si è costituita la persona sottoposta a misura
cautelare nel procedimento incidentale a quo, rappresentata e difesa
dagli avv. Franco Coppi e Massimo Biffa, chiedendo che la questione
venga dichiarata inammissibile e comunque infondata;
che in via preliminare la difesa espone, quanto alla rilevanza della
questione, che il giudice chiamato a decidere sulla richiesta di
revoca dell’ordinanza di custodia cautelare ha emesso due distinti
provvedimenti: il 25 luglio 2001 ha respinto la richiesta, rigettando
le eccezioni della difesa di carattere procedurale e riservandosi di
valutare la permanenza dei gravi indizi di colpevolezza alla luce
della documentazione delle investigazioni difensive prodotta nella
medesima richiesta di revoca; il 1° agosto 2001, a scioglimento della
anzidetta riserva, ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale, sospendendo il giudizio e trasmettendo gli atti a
questa Corte;
che ad avviso della difesa il primo provvedimento, benché incompleto,
ha definito compiutamente la fase incidentale ex articolo 299 Cpp, in
quanto in materia de libertate non sono ammissibili decisioni
parziali;
che infatti il provvedimento di rigetto è autonomamente impugnabile
ex articolo 310 Cpp e il giudice d’appello deve intervenire per
valutare il materiale prodotto dalla difesa e sanare il difetto di
motivazione;
che tale conclusione risulta avvalorata dal fatto che nel procedimento
a quo contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca è stato
effettivamente proposto appello, dichiarato inammissibile dal
tribunale sul presupposto che la decisione non fosse autonomamente
impugnabile, e che successivamente, a seguito di ricorso per
cassazione, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la decisione del
tribunale;
che pertanto l'ordinanza del 1° agosto 2001, con la quale è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale, sarebbe tardiva e
la questione inammissibile per difetto assoluto di rilevanza;
che nel merito la difesa sostiene l'infondatezza della questione,
rilevando che le attività svolte da soggetti aventi ruoli processuali
diversi sotto il profilo istituzionale e funzionale, quali sono il
pubblico ministero e il difensore, non possono avere una
regolamentazione omogenea;
che, in particolare, il pubblico ministero ha la specifica funzione di
«dedurre la pretesa punitiva dello Stato chiedendo all’organo
giurisdizionale di pronunciarsi in ordine ad una determinata
imputazione», mentre il difensore deve garantire la difesa tecnica di
una parte privata e la sua attività è pertanto delimitata e
vincolata dal mandato difensivo ricevuto, che gli impone di agire
nell'esclusivo interesse del proprio assistito;
che la diversità dei ruoli del pubblico ministero e del difensore non
comporta però necessariamente che gli effetti processuali delle
rispettive attività non possano essere eguali;
che gli atti di investigazione del difensore non sarebbero affatto
privi di affidabilità, in quanto la genuinità degli stessi è
assicurata, sul terreno processuale, dalla regolamentazione delle
modalità del loro compimento, nonché dalle disposizioni di diritto
penale sostanziale che consentirebbero di sanzionare adeguatamente
comportamenti scorretti del dichiarante o del difensore;
che ad avviso della difesa non potrebbe neppure escludersi che il
difensore, cui la legge attribuisce in linea generale la qualifica di
esercente di un servizio di pubblica necessità, possa assumere,
limitatamente alla attività di documentazione delle informazioni
rilasciate a norma dell'articolo 391bis, comma 2, Cpp, la qualità di
pubblico ufficiale, con conseguente sottoposizione alle più gravi
sanzioni previste per tale soggetto;
che, in conclusione, la scelta del legislatore di uniformare gli
effetti giuridici e probatori degli atti provenienti dalla accusa e
dalla difesa non sarebbe per nulla incongrua, in quanto
l’ordinamento appresta un sistema di tutela dell’affidabilità e
genuinità del documento formato dal difensore, coerente con la
funzione svolta dalla difesa;
che nel giudizio ha proposto atto di intervento anche l'avv. Giuseppe
Frigo, difensore di altra persona sottoposta alle indagini nei cui
confronti è stata applicata la custodia cautelare nell'ambito del
medesimo procedimento, sostenendo l’inammissibilità e comunque
l’infondatezza della questione;
che l'interveniente - premesso che
l'istanza di revoca della custodia cautelare presentata da
altro indagato sulla base dei risultati delle investigazioni difensive
ha aperto «uno spazio giurisdizionale» nell'ambito di quelli che, ai
sensi dell'articolo 299, comma 3, Cpp, avrebbero consentito o
consentirebbero anche in seguito di rivedere pure ex officio la
posizione de libertate» del proprio assistito - sostiene, in via
preliminare, l’inammissibilità della questione per insufficiente
specificità dell’ordinanza di rimessione, e, nel merito, la sua
infondatezza, rilevando che il diritto alla prova trova copertura
costituzionale nell'articolo 111 Costituzione;
che nel corso dell'udienza pubblica l'Avvocatura dello Stato e la
parte privata hanno ribadito le argomentazioni esposte e le
conclusioni sostenute negli atti in precedenza depositati, mentre il
difensore dell'interveniente non è comparso.
Considerato
Che va preliminarmente dichiarato
inammissibile l'intervento nel presente giudizio costituzionale del
soggetto privato interveniente che, pur essendo indagato e sottoposto
alla misura della custodia cautelare in carcere nel medesimo
procedimento penale, non è parte nel giudizio incidentale a quo;
che, al riguardo, un mero interesse di fatto non è sufficiente a
legittimare l'intervento, che deve basarsi «sulla configurabilità di
una situazione individualizzata, riconoscibile solo quando l'esito del
giudizio di costituzionalità sia destinato ad incidere direttamente
su una posizione giuridica propria della parte intervenuta» (vedi
ordinanza allegata alla sentenza 248/97, nonché, più di recente,
sentenza 333/01 e ordinanze 145 e 36/2002, 456/00 e 129/98);
che nella specie l'interveniente vanta un interesse meramente
eventuale e quanto mai generico rispetto al thema decidendum, non
potendo certo invocare una identità di posizione soggettiva rispetto
a quella della parte nel giudizio incidentale de libertate;
che il rimettente dubita della legittimità costituzionale degli
articoli 391bis, 391ter, 391octies e 391decies Cpp, nella parte in cui
tali norme prevedono la possibilità per il difensore di assumere
dichiarazioni alle quali è attribuito il medesimo valore di quelle
raccolte dal pubblico ministero, ma non prescrivono i medesimi «obblighi
di garanzia a tutela della genuinità della prova»;
che tale sperequazione determinerebbe un inammissibile sbilanciamento
del processo in favore della persona sottoposta alle indagini e si
porrebbe in contrasto con gli articoli 2, 3 e 111 Costituzione, in
quanto non risulterebbero garantiti i diritti fondamentali dell'uomo e
della collettività lesi dall'attività delittuosa, non sarebbero
imposti a carico della difesa i medesimi obblighi a tutela della
genuinità della prova stabiliti per il pubblico ministero, sarebbe
violato il principio della parità tra le parti;
che, quanto alla rilevanza della questione, la difesa della parte
privata ha preliminarmente eccepito che il giudice a quo, nel momento
in cui ha emesso l'ordinanza di rimessione, aveva già esaurito il
proprio potere decisorio ex articolo 299 Cpp, in quanto in precedenza,
con ordinanza in data 25 luglio 2001, aveva respinto la richiesta
della difesa di revoca della custodia cautelare in carcere,
riservandosi di valutare la «permanenza» dei gravi indizi di
colpevolezza alla luce delle indagini difensive prodotte dalla difesa
ex articolo 391bis Cpp;
che il sibillino riferimento che compare nell'ordinanza di rimessione
allo scioglimento della «riserva formulata il 25 luglio 2001» ha
trovato la sua spiegazione nella documentazione allegata dalla difesa
all'atto di costituzione a sostegno dell'eccezione di inammissibilità,
dalla quale emerge che nell'ordinanza del 25 luglio 2001 il giudice a
quo, dopo avere respinto la richiesta di revoca della custodia
cautelare in carcere, si è riservato di decidere sull'eccezione di
legittimità costituzionale dell'articolo 391bis Cpp sollevata dal
pubblico ministero a seguito della produzione degli atti di indagine
difensiva depositati a sostegno della medesima richiesta;
che l'appello proposto dalla difesa a norma dell'articolo 310 Cpp
avverso tale provvedimento è stato dichiarato inammissibile dal
tribunale di Napoli;
che la Corte di cassazione, con sentenza n. 16 del 7 gennaio - 8 marzo
2002, ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Napoli,
richiamando il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui in
materia di misure cautelari, quando viene denunciata la nullità di un
provvedimento per carenza di motivazione, il giudice di appello deve
decidere nel merito, sanandone i difetti e le mancanze;
che in forza di tale decisione il tribunale di Napoli, in sede di
rinvio, dovrà integrare l'ordinanza del 25 luglio 2001 del Giudice
per le indagini preliminari, colmando le lacune della motivazione
proprio con riferimento a quelle richieste della difesa in ordine alle
quali il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità
costituzionale;
che il giudice a quo, come emerge anche dall'iter del procedimento
incidentale de libertate, quando ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale aveva pertanto già esaurito il proprio
potere decisorio, in quanto l'ordinanza del 25 luglio 2001 con cui era
stata respinta la richiesta di revoca della custodia cautelare aveva
definito la procedura ex articolo 299 Cpp;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile
per difetto di rilevanza.
P q m
La Corte costituzionale
Dichiara
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli articoli 391bis, 391ter, 391octies e 391decies
del Cpp, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 111 della
Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di
Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.
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