| Studio Legale |
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Avv. Antonio Zecca |
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ORDINANZA
N. 349
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 410, comma 3, del codice di
procedura penale, in riferimento all’art. 409, comma 2, dello stesso codice,
promosso con ordinanza emessa il 5 settembre 2001 dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di ignoti,
iscritta al n. 830 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il Giudice relatore Giovanni Maria
Flick.
Ritenuto
che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino solleva, in
riferimento all’art. 111, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell’art. 410, comma 3, del codice di procedura
penale, in relazione all’art. 409, comma 2, dello stesso codice, «nella parte
in cui non prevede che l’udienza camerale, a seguito di opposizione della
parte offesa alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, si svolga
in contraddittorio con la persona a cui la parte offesa in querela ha attribuito
la commissione di reati»;
che
il giudice rimettente, dopo aver dato conto della vicenda oggetto del
procedimento a quo (una persona aveva proposto querela nei confronti del medico
di guardia di un ospedale per lesioni colpose, denunciando anche la
“violazione dell’art. 476 c.p.”, in quanto il personale sanitario del
nosocomio avrebbe – nella attestazione dell’intervento operato – taciuto
fatti reputati rilevanti), ha precisato che il procedimento stesso «veniva
trattato dal p.m. come contro ignoti (anche se era facilmente identificabile il
medico querelato) e dava luogo ad indagini soltanto per le lesioni colpose »
lamentate dalla parte offesa;
che,
all’esito di tali indagini, il pubblico ministero formulava richiesta di
archiviazione in ordine alla quale la parte offesa proponeva tempestiva
opposizione, sicché – puntualizza il giudice a quo – dovendo fissare
udienza camerale a norma degli artt. 410, comma 3, e 409, comma 2, cod. proc.
pen. «con provvedimento interlocutorio...restituiva il fascicolo al p.m. perché
individuasse il medico che aveva visitato» la parte offesa: provvedimento,
quest’ultimo, che veniva però – a seguito di ricorso del pubblico ministero
– annullato per abnormità dalla Corte di cassazione, la quale affermava che
il «g.i.p. non ha alternative rispetto all’obbligo di fissare immediatamente
l’udienza camerale con la sola partecipazione di p.m. ed opponente,
trattandosi di procedimento gestito contro ignoti»;
che,
pertanto, alla stregua della riferita interpretazione della Corte di cassazione,
vincolante nel procedimento a quo, il rimettente intravede un contrasto della
normativa impugnata rispetto all'art. 111, secondo e terzo comma, della
Costituzione, in quanto risulterebbero in concreto vanificati il principio
secondo cui il processo deve svolgersi nel contraddittorio delle parti, e quello
secondo cui la persona accusata deve essere informata nel più breve tempo
possibile dell’accusa elevata a suo carico.
Considerato
che nella specie il giudice a quo lamenta la circostanza che, in sede di opposizione alla
richiesta di archiviazione, non sia chiamata a partecipare alla udienza camerale
la persona cui i reati sono attribuiti dal querelante, malgrado si tratti di
persona agevolmente identificabile;
che
una simile doglianza – frutto, in sé, della patologica gestione delle
indagini, il cui corretto andamento presuppone, contrariamente a quanto avvenuto
nel caso di specie, la pronta
identificazione ed iscrizione del nominativo cui i reati sono attribuiti nel
registro di cui all’art. 335 del codice di rito, con tutte le conseguenze che
da ciò scaturiscono – è priva di qualsiasi risalto costituzionale, giacché
la udienza camerale da celebrarsi non può che essere finalizzata proprio a
permettere le ulteriori indagini, volte a consentire l’esatta individuazione
della persona (identificabile ma non ancora identificata) cui i fatti possono
essere in via di accusa contestati;
che,
pertanto, la richiesta pronuncia additiva – tesa a consentire la
partecipazione alla udienza della «persona a cui la parte offesa in querela ha
attribuito la commissione di reati» - nulla aggiungerebbe (proprio perché si
tratta di soggetto non ancora identificato) a quanto il giudice rimettente è
chiamato a compiere, in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte
di cassazione nel procedimento a quo;
che,
di conseguenza, la questione di legittimità costituzionale come sopra proposta
deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti
gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
dichiara
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 410, comma 3, del codice di procedura penale, in relazione
all’art. 409, comma 2, dello stesso codice, sollevata, in riferimento
all’art. 111, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Torino con l’ordinanza in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
l'8 luglio 2002.
Cesare
RUPERTO, Presidente
Giovanni
Maria FLICK, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 16 luglio 2002.
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