| Studio Legale |
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Avv. Antonio Zecca |
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ANNO
2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 688, secondo comma, del
codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 2001 dal Tribunale di
Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, in composizione monocratica,
iscritta al n. 55 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visto l’atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 5 giugno 2002 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto in fatto
1.
¾
Nel corso di un procedimento penale a
carico di un imputato del reato di cui all’articolo 688, secondo comma, del
codice penale, il Tribunale di
Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, in composizione monocratica, con
ordinanza in data 6 febbraio 2001, ha sollevato, su eccezione della difesa, in
riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del citato articolo 688,
secondo comma, del codice penale, nella parte in cui punisce con la pena
dell’arresto da tre a sei mesi chiunque, in un luogo pubblico o aperto al
pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza, se il fatto è commesso da
chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o
l’incolumità individuale.
Il
remittente, individuata la ratio dell’articolo 688 del codice penale, nella
sua originaria formulazione, nella esigenza di tutelare la sicurezza sociale
attraverso la prevenzione dell’alcolismo quale causa di disordini e reati, e
rilevato che si tratta di fattispecie inquadrabile tra i cosiddetti reati
“ostativi”, osserva che soggetto attivo del reato di cui al previgente
articolo 688, primo comma, cod. pen. poteva essere chiunque si trovasse in luogo
pubblico o aperto al pubblico in stato di manifesta ubriachezza.
Conseguentemente tale stato era considerato, da un lato, elemento disturbante e
in qualche modo lesivo di un interesse pubblico e, dall’altro, sintomo di
pericolosità sociale, non essendo l’ubriaco in grado di controllare le
proprie azioni. L’alcolismo, quindi, inteso come status personale, aveva
rilevanza penale sotto due aspetti, e cioè come fattore pregiudizievole per la
salute individuale e collettiva e come fattore criminogeno, avendo
l’assunzione di alcol valore scatenante e favorendo la genesi di determinati
comportamenti criminali.
Su
queste premesse, secondo il giudice a quo, non avrebbe senso ritenere che lo
stato di ubriachezza, sotto l’aspetto punitivo, rilevi soltanto per una certa
categoria di soggetti, individuata peraltro in base ad elementi meramente
statistici, in quanto la probabilità che un soggetto non compos sui (come colui
che si trova in stato di ubriachezza) commetta un reato più grave sarebbe
identica tanto nel caso in cui egli sia incensurato quanto se sia pregiudicato,
tanto più in caso di condanna molto risalente nel tempo o relativa a reato di
non rilevante gravità.
Il
remittente osserva che considerazioni analoghe sarebbero state fatte da questa
Corte in riferimento alla fattispecie di cui all’articolo 708 del codice
penale, disposizione che puniva il possesso ingiustificato di valori solo con
riferimento ai soggetti già condannati per delitti determinati da motivi di
lucro e che è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la
sentenza
n. 370 del 1996.
In
definitiva, ad avviso del giudice a quo, avendo il legislatore ritenuto che lo
stato di ubriachezza non assuma rilevanza penale autonoma, ma sia sufficiente la
sua punibilità sotto l’aspetto amministrativo, la disposizione di cui al
secondo comma dell’articolo 688 del codice penale non avrebbe più ragion
d’essere, in quanto introdurrebbe ex novo una fattispecie penale in cui
l’elemento costitutivo fondamentale non sarebbe più considerato fatto
punibile e la punibilità deriverebbe invece da elementi e presupposti del tutto
estranei al momento e alle condizioni concrete in cui un determinato
comportamento (penalmente irrilevante) è stato posto in essere. Sotto tale
profilo sarebbe, quindi, evidente l’illegittimità costituzionale della
disposizione censurata “sia per la disparità di trattamento che introduce,
sia sotto il profilo strettamente logico-giuridico, in omaggio ai principî di
legalità, offensività e materialità della legge penale”.
2.
¾
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che
la questione sia dichiarata non fondata.
La
difesa erariale premette che argomentazioni a favore della legittimità
costituzionale della
disposizione censurata
possono ricavarsi proprio
dalla sentenza
n.
370 del 1996, richiamata dal remittente, in quanto se è vero che in questa
decisione la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 708 del
codice penale, ritenendo, tra l’altro, irragionevole la discriminazione
operata dal legislatore nei confronti di una categoria di soggetti, è anche
vero che nella stessa pronuncia è stata affermata la legittimità
costituzionale dell’articolo 707 dello stesso codice, norma in cui la condotta
(possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli) assume rilevanza
penale solo se posta in essere da soggetto condannato per delitti determinati da
motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti
contro il patrimonio.
Conseguentemente,
ad avviso dell’Avvocatura dello Stato, da un’attenta lettura della sentenza
citata non potrebbe ricavarsi un generale principio inteso a ritenere sempre e
comunque irragionevole la discriminazione operata dal legislatore nei confronti
di una categoria di soggetti ai fini della rilevanza penale dell’ipotesi di
reato.
La
disposizione censurata, quindi, secondo la difesa erariale, pur discriminando
soggetti incensurati da quelli già condannati per delitto non colposo contro la
vita o l’incolumità individuale, sarebbe conforme al canone della
ragionevolezza: la contravvenzione prevista dall’articolo 688, secondo comma,
del codice penale, come tutti i reati “ostativi”, sarebbe diretta a
prevenire il compimento di azioni lesive e la pericolosità del soggetto
pregiudicato, quale si evince dalle precedenti condanne riportate,
caratterizzerebbe la fattispecie al punto da indurre il legislatore a costruire
su di essa il passaggio dalla tutela amministrativa a quella penale.
Considerato
in diritto
1.
¾
Il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, in composizione
monocratica, dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 688,
secondo comma, del codice penale, nella parte in cui punisce con la pena
dell’arresto da tre a sei mesi chiunque, in un luogo pubblico o aperto al
pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza, se il fatto è commesso da
chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o
l’incolumità individuale.
Ad
avviso del remittente, la disposizione censurata violerebbe l’articolo 3 della
Costituzione, in quanto, a seguito della depenalizzazione del reato previsto
dall’articolo 688, primo comma, del codice penale, attuata con l’articolo 54
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati
minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della
legge 25 giugno 1999, n. 205), l’essere colto in stato di ubriachezza in un
luogo pubblico o aperto al pubblico assumerebbe rilevanza penale solo se
l’autore abbia riportato precedenti condanne per delitto non colposo contro la
vita o l’incolumità individuale. La norma incriminatrice sarebbe viziata da
irragionevolezza, giacché un medesimo fatto, in presenza di esigenze non
dissimili di tutela della sicurezza sociale attraverso la prevenzione
dell’alcolismo, rileverebbe sotto l’aspetto penale soltanto per una
particolare categoria di soggetti, quelli cioè che abbiano riportato una
condanna per delitto non colposo contro la vita e l’incolumità individuale.
Inoltre
la disposizione impugnata introdurrebbe una figura di reato in cui la punibilità
non riguarderebbe il fatto in sé, ma deriverebbe da elementi a questo estranei.
Ciò comporterebbe la violazione dei “principi di legalità, offensività e
materialità della legge penale”, riconducibili all’articolo 25, secondo
comma, Cost., nonché del principio, affermato dall’articolo 27, terzo comma,
secondo il quale le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.
2.
¾
La questione è fondata.
L’articolo
688 del codice penale, nella sua formulazione originaria, puniva con l’arresto
fino a sei mesi o con l’ammenda da lire ventimila a quattrocentomila chiunque,
in un luogo pubblico o aperto al pubblico, fosse colto in stato di manifesta
ubriachezza (comma primo). La pena era, invece, dell’arresto da tre a sei mesi
se il fatto era commesso da chi aveva già riportato una condanna per delitto
non colposo contro la vita o l’incolumità individuale (comma secondo).
Della
aggravante speciale (tale era pacificamente considerata dalla giurisprudenza di
merito e di legittimità) prevista dal secondo comma, questa Corte ha già avuto
modo di occuparsi. La figura di reato constava di una ipotesi base e di una
aggravante: non vi era pertanto alcuna difficoltà a riconoscere la non
irragionevolezza della previsione secondo la quale colui che venisse colto in
stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico e avesse
già subito una condanna per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità
individuale dovesse soggiacere ad una pena più elevata. La valutazione in
termini di maggiore pericolosità della condotta della persona colta in stato di
manifesta ubriachezza che avesse riportato una condanna per quei determinati
delitti non era infatti priva di fondamento giustificativo (ordinanze
n. 53 del 1972;
n.
185 e
n. 155
del 1971).
A
seguito della depenalizzazione del reato previsto dal primo comma
dell’articolo 688 del codice penale, il quadro normativo al quale quelle
pronunce si erano attenute è profondamente mutato. Quella che per l’innanzi
era una aggravante, attualmente non è più riferita ad un reato base ed è
divenuta essa medesima una autonoma fattispecie di reato: incorre, infatti, nel
reato di ubriachezza solo chi in passato abbia riportato condanna per delitto
non colposo contro la vita o l’incolumità delle persone; chi invece tale
condanna non abbia subito, anche se è stato condannato per reati di non minore
gravità, risponde per quel medesimo comportamento soltanto a titolo di illecito
amministrativo.
L’operazione
compiuta dal legislatore del 1999, in breve, era intesa a rendere più lieve la
posizione della persona colta in stato di manifesta ubriachezza in luogo
pubblico o aperto al pubblico. Nella relazione governativa al decreto
legislativo n. 507 del 1999 la ratio della disciplina emerge con inequivoca
chiarezza: trasformare in illeciti amministrativi una serie di reati eterogenei
quanto ad oggettività giuridica e modalità di condotta, “il cui unico comune
denominatore è rappresentato dall’esiguo spessore sanzionatorio”. Nel
trasporre sul piano amministrativo la risposta sanzionatoria in modo da ridurre
l’area del diritto penale e sollevare così gli uffici giudiziari da oneri
impropri, si intendeva altresì «evitare di “rivitalizzare” talune
fattispecie che a causa del loro evidente anacronismo trovano oggi una
applicazione assai limitata».
Se
questo era il fine perseguito dal legislatore del 1999, con riferimento al reato
di ubriachezza, emerge una intrinseca irrazionalità della disciplina censurata
in quanto il risultato non è stato unicamente la depenalizzazione del reato
base, ma anche l’eventuale trattamento sanzionatorio più severo a carico di
chi abbia riportato condanne per delitto non colposo contro la vita o
l’incolumità individuale.
Infatti,
nella prospettiva dell’aggravante speciale, entro la quale si manteneva la
vecchia previsione del secondo comma dell’articolo 688, il giudice ben avrebbe
potuto, in applicazione dell’articolo 69 del codice penale, bilanciare tale
aggravante con eventuali circostanze attenuanti rinvenibili nel concreto
atteggiarsi della fattispecie e, una volta rimossa l’aggravante e reso così
applicabile il reato base di cui al primo comma, irrogare nelle ipotesi più
lievi la sola ammenda, prevista come pena alternativa. Nel sistema attuale la
possibilità di commisurare la pena all’effettivo disvalore del fatto è
fortemente limitata: in effetti, il secondo comma dell’art. 688 del codice
penale non costituisce più una circostanza aggravante, ma configura un reato
autonomo, sicché non può più parlarsi di bilanciamento con eventuali
circostanze attenuanti, le quali, ove ravvisabili, possono determinare un
abbattimento del minimo edittale, ma non esimere il giudice dall’applicare
comunque la pena dell’arresto.
3.
¾
Oltre
ad avere trasformato una semplice circostanza aggravante in elemento costitutivo
del reato, ciò che comporta, nel caso dell’ubriachezza, la rilevata
incongruenza, la disposizione censurata è affetta dagli ulteriori vizi,
anch’essi denunciati dal remittente, derivanti dalla violazione dei principî
costituzionali di legalità della pena e di orientamento della pena stessa
all’emenda del condannato, ai quali, in base agli articoli 25, secondo comma,
e 27, terzo comma, della Costituzione, deve attenersi la legislazione penale.
L’avere
riportato una precedente condanna per delitto non colposo contro la vita o
l’incolumità individuale, pur essendo evenienza del tutto estranea al
fatto-reato, rende punibile una condotta che, se posta in essere da qualsiasi
altro soggetto, non assume alcun disvalore sul piano penale. Divenuta elemento
costitutivo del reato di ubriachezza, la precedente condanna assume le fattezze
di un marchio, che nulla il condannato potrebbe fare per cancellare e che vale a
qualificare una condotta che, ove posta in essere da ogni altra persona, non
configurerebbe illecito penale. Il fatto poi che il precedente penale che qui
viene in rilievo sia privo di una correlazione necessaria con lo stato di
ubriachezza rende chiaro che la norma incriminatrice, al di là dell’intento
del legislatore, finisce col punire non tanto l’ubriachezza in sé, quanto una
qualità personale del soggetto che dovesse incorrere nella contravvenzione di
cui all’articolo 688 del codice penale. Una contravvenzione che assumerebbe,
quindi, i tratti di una sorta di reato d’autore, in aperta violazione del
principio di offensività del reato, che nella sua accezione astratta
costituisce un limite alla discrezionalità legislativa in materia penale posto
sotto il presidio di questa Corte (sentenze
n. 263 del 2000 e
n.
360 del 1995). Tale limite, desumibile dall’articolo 25, secondo comma,
della Costituzione, nel suo legame sistematico con l’insieme dei valori
connessi alla dignità umana, opera in questo caso nel senso di impedire che la
qualità di condannato per determinati delitti possa trasformare in reato fatti
che per la generalità dei soggetti non costituiscono illecito penale.
Sotto
un concorrente profilo, infine, la disposizione censurata, nel trasformare
irragionevolmente in elementi costitutivi del reato di ubriachezza fatti per i
quali è già intervenuta una condanna irrevocabile, vanifica la finalità
rieducativa che l’articolo 27, terzo comma, della Costituzione assegna alla
pena.
per
questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 688, secondo comma, del codice
penale.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 10 luglio 2002.
Cesare
RUPERTO, Presidente
Carlo
MEZZANOTTE, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 17 luglio 2002.