| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Corte
costituzionale – sentenza 19-23 maggio 2003, n. 169
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’assise di
Catanzaro ha sollevato, su eccezione della difesa, in riferimento agli articoli
3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
articoli 458, comma 2, 438, commi 3 e 5, 441 e 442 del Cpp, nella parte in cui
non prevedono la facoltà dell’imputato, la cui richiesta di giudizio abbreviato
condizionata sia stata dichiarata inammissibile dal Gip, di riproporla
in limine
litis al giudice del dibattimento e non
consentono a quest’ultimo, verificata l’ammissibilità della richiesta, di
disporre il giudizio abbreviato.
Il rimettente premette: che il Gip del Tribunale di Catanzaro aveva rigettato la
richiesta di incidente probatorio avanzata dalla difesa per l’espletamento di
una perizia psichiatrica finalizzata all’accertamento della capacità di
intendere e di volere dell’imputato al momento del delitto e aveva disposto, su
richiesta del Pm, il giudizio immediato; che l’imputato aveva quindi presentato,
ai sensi dell’articolo 458 Cpp, richiesta di giudizio abbreviato subordinata
all’espletamento della perizia psichiatrica (già oggetto della richiesta di
incidente probatorio) e che il Gip aveva dichiarato inammissibile tale
richiesta.
In limine
al dibattimento l’imputato chiedeva, sulla base della sentenza della Corte
costituzionale 54/2002, di essere ammesso al giudizio abbreviato “condizionato”
nei termini già prospettati, eccependo in subordine l’illegittimità
costituzionale del combinato disposto degli articoli 438 e 458 Cpp.
Il giudice a quo,
rilevato che in difetto di una espressa disposizione di legge non è consentito
all’imputato di reiterare la richiesta di giudizio abbreviato condizionata e al
giudice del dibattimento, che ritenga ingiustificato il rigetto, di disporre
dinanzi a sé il giudizio abbreviato, ritiene che sia «irragionevole e
contemporaneamente lesivo del diritto di difesa un sistema normativo che non
preveda un “meccanismo di reazione” all’eventuale errore di valutazione commesso
dal Gip, poiché in tal modo si verrebbe irrimediabilmente a privare l’imputato
dello “sconto di pena” cui pure aveva diritto, in virtù della scelta del rito
deflativo».
L’irragionevolezza risulterebbe ancora più evidente dal raffronto di tale
disciplina con quella prevista per il patteggiamento: infatti, a norma
dell’articolo 448 Cpp, nel caso di dissenso da parte del Pm o di rigetto della
richiesta da parte del Gip, l’imputato, prima della dichiarazione di apertura
del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la
ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza; nello stesso modo il giudice
provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado quando ritiene
ingiustificato il dissenso del Pm o il rigetto della richiesta.
Ai fini della rilevanza della questione il rimettente osserva che la perizia
psichiatrica cui l’imputato aveva subordinato la richiesta di giudizio
abbreviato risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le
finalità di economia processuale proprie del giudizio abbreviato.
2. Si è costituito l’imputato nel procedimento
a quo,
rappresentato e difeso dall’avvocato A. V., insistendo per l’accoglimento della
questione.
La parte, nello sviluppare le argomentazioni svolte nell’ordinanza di
rimessione, si sofferma in particolare sulla portata e sul significato della
sentenza 54/2002, in forza della quale ritiene di poter essere ammessa a
reiterare in limine
la richiesta di giudizio abbreviato condizionata. Secondo la parte privata, pur
trattandosi di una pronuncia di inammissibilità, la richiamata decisione
«ipotizza chiaramente, a fronte di una grave lacuna normativa, la possibilità di
un rimedio da esperire in presenza di una erronea valutazione del Gip che
rigetta la richiesta di giudizio abbreviato condizionata, avanzata in seguito al
decreto di giudizio immediato, dal momento in cui, affermando che “l’eventuale
riesame non deve più necessariamente essere collocato in esito al dibattimento”,
ne conferma l’esperibilità in un momento anteriore».
La difesa rileva inoltre che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio
abbreviato condizionata avanzata dopo l’emissione del decreto che dispone il
giudizio immediato, l’imputato non può più formulare neppure richiesta di
giudizio abbreviato “semplice” una volta che siano decorsi i termini di
decadenza previsti dall’articolo 458, comma 1, Cpp.
3. Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile o non fondata, con riserva di illustrare
le proprie ragioni.
4. Nell’udienza pubblica le parti hanno precisato e chiarito le argomentazioni a
sostegno delle loro richieste.
5. Il Tribunale di Milano ha sollevato su eccezione della difesa, in riferimento
agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
degli articoli 438, 441 e 442 del Cpp, nella parte in cui, in caso di rigetto da
parte del Gup della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una
integrazione probatoria, non consentono all’imputato di reiterare la richiesta
negli atti introduttivi
del dibattimento e al giudice di sindacare
il provvedimento di rigetto.
Il rimettente premette che l’imputato aveva formulato in udienza preliminare
richiesta di giudizio abbreviato subordinata all’espletamento di una formale
ricognizione di persona, rigettata dal giudice che aveva ritenuto l’integrazione
probatoria non necessaria ai fini della decisione e incompatibile con le
finalità di economia processuale proprie del procedimento.
Nella fase degli atti introduttivi del dibattimento l’imputato aveva rinnovato
la richiesta di giudizio abbreviato condizionata, eccependo, qualora la
richiesta fosse stata ritenuta inammissibile, l’illegittimità costituzionale
degli articoli 438, 441 e 442 Cpp nei termini sopra precisati.
Nell’aderire all’eccezione proposta, il rimettente osserva che la decisione con
la quale il Gup rigetta la richiesta di giudizio abbreviato condizionata non è
allo stato sindacabile da alcun organo giurisdizionale, in quanto nessuna norma
consente al giudice del dibattimento di valutare nel merito la fondatezza della
decisione del Gup e non è ipotizzabile il conflitto fra giudice del dibattimento
e Gup, ammesso dalla giurisprudenza di legittimità esclusivamente per la
differente ipotesi in cui con provvedimento abnorme o comunque illegittimo venga
rigettata la richiesta di giudizio abbreviato “semplice”.
Nell’ordinanza si dà inoltre atto che nella sentenza 54/2002 la Corte
costituzionale ha affermato che la soluzione, adottata nella sentenza 23/1992,
di applicare, in esito al dibattimento, la diminuzione di pena prevista
dall’articolo 442 Cpp risulta incongrua alla luce delle innovazioni introdotte
dalla legge 479/99 e che l’eventuale riesame della decisione del giudice «non
deve essere più necessariamente collocato all’esito del dibattimento».
Sulla base dei principi espressi dalla Corte nelle sentenze ora citate, il
rimettente ritiene che la questione di legittimità costituzionale, così come
prospettata dalla difesa, sia non manifestamente infondata. In riferimento
all’articolo 3 Costituzione, il giudice
a quo
denuncia la disparità di trattamento rispetto alla disciplina del patteggiamento
e in particolare alle situazioni nelle quali, in caso di dissenso del Pm o di
rigetto da parte del Gip, è consentito all’imputato di rinnovare la richiesta al
giudice del dibattimento a norma dell’articolo 448 Cpp. Il diverso trattamento
sarebbe palesemente irragionevole, posto che si tratta in entrambi i casi di
procedimenti alternativi, rimessi alla disponibilità delle parti, e che anzi il
rito abbreviato può essere richiesto solo dall’imputato.
Sarebbe inoltre violato l’articolo 24 Costituzione, in quanto l’insindacabilità
del provvedimento di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionata
determina per l’imputato «effetti sostanziali pregiudizievoli, consistenti nella
omessa riduzione della pena, prevista per legge».
Infine, quanto alla rilevanza della questione il rimettente osserva che la prova
alla quale l’imputato ha subordinato la richiesta di giudizio abbreviato è
necessaria ai fini della decisione, poiché «le modalità della individuazione
fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari sono state tali da
non garantire la genuinità dell’atto istruttorio, come risulta dall’esame del
fascicolo fotografico prodotto dalla difesa con il consenso del Pm».
6. Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione venga dichiarata manifestamente infondata alla luce delle sentenze
54/2002 e 115/01.
Considerato in diritto
1. Sia la Corte d’assise di Catanzaro, sia il Tribunale di
Milano, censurando rispettivamente gli articoli 458, comma 2, 438, commi 3 e 5,
441 e 442 e gli articoli 438, 441 e 442 del Cpp, lamentano che, in caso di
rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione
probatoria
ex
articolo 438, comma 5, Cpp, non sia previsto che l’imputato possa rinnovare la
richiesta negli atti introduttivi del dibattimento.
Comuni sono i parametri costituzionali evocati dai rimettenti: l’articolo 24
della Costituzione, in quanto una disciplina che non prevede alcuna forma di
sindacato giurisdizionale sul rigetto della richiesta di giudizio abbreviato
condizionata appare priva di ragionevolezza e lesiva del diritto di difesa,
determinando “effetti sostanziali pregiudizievoli” per l’imputato cui venga
negata la possibilità di fruire della riduzione di pena prevista per il rito
speciale; l’articolo 3 Costituzione, a cagione della ingiustificata disparità di
trattamento rispetto alla disciplina della applicazione della pena su richiesta,
che prevede, in caso di dissenso del Pm o di rigetto del Gip, la facoltà
dell’imputato di rinnovare la richiesta al giudice del dibattimento a norma
dell’articolo 448, comma 1, Cpp.
La parziale difformità delle disposizioni censurate, dipendendo esclusivamente
dalla diversità dei percorsi processuali che hanno dato origine ai giudizi
a quibus,
non incide sulla identità delle questioni sollevate dai rimettenti, i quali
nella sostanza lamentano che l’articolo 458, comma 2, nel caso di giudizio
immediato, e l’articolo 438, comma 6, Cpp, nel caso di udienza preliminare, non
prevedano che il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionata sia
suscettibile di sindacato ad opera del giudice del dibattimento: i relativi
giudizi vanno pertanto riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia.
2. Le questioni sono fondate.
3. Prima delle modifiche apportate alla disciplina del giudizio abbreviato dalla
legge 479/99, in un contesto normativo in cui presupposti per l’instaurazione
del rito erano, da un lato, la richiesta dell’imputato e il consenso del Pm,
dall’altro, una valutazione positiva del Gip in ordine alla possibilità di
definire il processo allo stato degli atti, questa Corte, con la sentenza
23/1992, aveva affermato che l’assenza di qualsiasi controllo sulla decisione
del giudice contraria all’adozione del rito determinava, in considerazione delle
conseguenze che ne derivavano sul piano sanzionatorio, una irragionevole
limitazione del diritto di difesa dell’imputato. La soluzione per porre rimedio
alla violazione dell’articolo 24 Costituzione venne allora individuata
attribuendo al giudice il potere di sindacare, in esito al dibattimento, la
precedente decisione del Gip e di applicare la riduzione della pena.
Entrata in vigore la nuova disciplina del giudizio abbreviato, che non
presuppone più alcuna valutazione circa la possibilità di definire il processo
allo stato degli atti, né il consenso del Pm, la Corte ha ritenuto con la
sentenza 54/2002 che una soluzione che ricalchi pedissequamente quella indicata
dalla sentenza 23/1992 appare incongrua rispetto all’attuale assetto normativo,
rilevando, in particolare, che l’eventuale riesame del provvedimento che nega
l’accesso al rito non deve più essere necessariamente collocato in esito al
dibattimento.
4. Restano peraltro valide le ragioni che avevano indotto la Corte, con la
sentenza 23/1992 (e con le precedenti sentenze 66 e 183/90, 81/1991, relative a
situazioni nelle quali l’accesso al giudizio abbreviato era precluso dal
dissenso ingiustificato del Pm), a dichiarare illegittima la mancata previsione
di un sindacato giurisdizionale sul rigetto della richiesta del rito abbreviato.
Anche nell’attuale sistema, infatti, la decisione negativa del Gip sulla
richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria è
sottratta a qualsiasi forma di sindacato e preclude in via definitiva
l’ammissione dell’imputato al rito alternativo.
Alla luce del nuovo quadro normativo non vi è d’altro canto alcun ostacolo a
che, qualora l’imputato riproponga prima dell’apertura del dibattimento la
richiesta di giudizio abbreviato condizionata, sia lo stesso giudice del
dibattimento, ove ritenga ingiustificato il rigetto della precedente richiesta,
a disporre e celebrare il giudizio abbreviato.
Anzi, tale soluzione è conforme alle finalità di economia processuale che
connotano il giudizio abbreviato quale rito alternativo al dibattimento. Non vi
è infatti dubbio che, rispetto al dibattimento, la definizione del processo con
il rito abbreviato consente comunque un sensibile risparmio di tempo e di
risorse (sentenza 115/01), in coerenza con il principio enunciato dall’articolo
111, secondo comma, ultimo periodo, Costituzione.
Del resto l’ordinamento già prevede che sia lo stesso giudice del dibattimento a
celebrare il giudizio abbreviato nelle ipotesi di cui agli articoli 452, comma
2, e 555, comma 2, Cpp (giudizio direttissimo e citazione diretta a giudizio).
Infine, sebbene le differenze di struttura e di presupposti rispetto al giudizio
abbreviato non consentano di assumere la disciplina del patteggiamento come
termine omogeneo di comparazione, non si può non rilevare che un’ipotesi di
recupero in limine
al dibattimento
di un rito
ingiustamente negato è già prevista dall’articolo 448, comma 1, Cpp nel caso di
rigetto della richiesta di applicazione della pena da parte del Gip.
5. Sulla base delle considerazioni sinora svolte, va dichiarata, per
l’irragionevole limitazione del diritto di difesa, l’illegittimità
costituzionale sia dell’articolo 438, comma 6, sia dell’articolo 458, comma 2,
Cpp, nella parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto della richiesta di
giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l’imputato possa
rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato.
6. - Alla stregua dell’articolo 27 della legge 87/1953, la declaratoria di
illegittimità costituzionale dell’articolo 458, comma 2, Cpp va estesa, negli
stessi termini, all’articolo 464, comma 1, secondo periodo, Cpp, in relazione
alla richiesta di giudizio abbreviato presentata dall’opponente a decreto
penale.
PQM
La Corte costituzionale
Riuniti i giudizi,
dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’articolo
438, comma 6, del Cpp, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto
della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione
probatoria, l’imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio
abbreviato;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 458, comma 2, del Cpp,
nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di
giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l’imputato possa
rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato;
in applicazione dell’articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87:
dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 464, comma 1, secondo periodo, del Cpp, nella parte
in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio
abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l’imputato possa
rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato.