| Studio Legale |
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Avv. Antonio Zecca |
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ORDINANZA N.371
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 455 del codice di procedura penale, promosso,
nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Avellino con ordinanza
del 6 novembre 2001, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 2002 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno
2002.
Visto l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ordinanza
del 6 novembre 2001 il Tribunale di Avellino ha sollevato, in riferimento agli
artt. 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 455 del codice di procedura penale, nella parte in cui «non prevede
che il giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto di
giudizio immediato o di rigettare la richiesta del pubblico ministero, debba
consentire l'intervento della difesa, sia pure a livello meramente cartolare»;
che il Tribunale - che
procede a seguito di decreto di giudizio immediato emesso dal giudice per le
indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero – premette che il
difensore ha eccepito l'illegittimità costituzionale degli artt.453, 454 e 455
cod. proc. pen., in relazione agli artt.3, 24, 25 e 111 Cost., in quanto
consentono l'emissione del decreto di giudizio immediato in assenza di
contraddittorio con la difesa, che, «se sentita, avrebbe potuto contribuire ad
orientare le determinazioni del giudicante»;
che ad avviso del rimettente
la fase processuale conseguente alla richiesta del pubblico ministero di
giudizio immediato, che si svolge effettivamente «in assenza di ogni forma di
contraddittorio e senza possibilità alcuna, per la difesa, di interloquire»,
se poteva conciliarsi con il sistema normativo anteriore all'entrata in vigore
della legge costituzionale che ha modificato l'art. 111 Cost., appare ora in
evidente distonia con i principi del giusto processo;
che le recenti riforme
legislative (quali la legge sul giusto processo, sulla difesa d'ufficio, sulle
indagini difensive) sarebbero appunto volte a garantire l'effettività del
diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento e ad assicurare il
pieno contraddittorio e la parità delle parti sin dalla fase delle indagini
preliminari, dando così attuazione ai principi enunciati dall'art. 111 Cost. «in
ogni fase del procedimento, come emerge dal contenuto del terzo comma […] che
attiene anche alle indagini preliminari»;
che, anche ove «si volesse
dissentire da tale interpretazione», non vi sarebbe dubbio che «la richiesta
del pubblico ministero di emissione del decreto di giudizio immediato,
integrando una delle possibili forme di esercizio dell'azione penale […],
determini il sorgere della fase processuale in senso proprio»;
che tale fase non potrebbe
quindi prescindere dalle garanzie del contraddittorio e della parità tra le
parti, mentre la disciplina censurata «consente l'emissione del decreto di
giudizio immediato sulla base della sola richiesta del pubblico ministero, senza
alcuna possibilità di contraddittorio con la difesa, sia pure a livello
meramente cartolare»;
che, quanto alla rilevanza
della questione, il rimettente precisa che «l'accoglimento della stessa
comporterebbe la nullità di ordine generale del decreto di giudizio immediato e
la regressione del procedimento»;
che è intervenuto in
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata, sul presupposto che prima di richiedere il giudizio
immediato il pubblico ministero debba comunque notificare all'imputato l'avviso
di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. e in
quanto l'art. 111 Cost., «nel prevedere l'effettività del diritto di difesa»,
fa espresso riferimento alla sola fase del processo.
Considerato che il
rimettente vorrebbe che l'art. 455 cod. proc. pen. abilitasse la difesa ad
interloquire, sia pure mediante una forma di contraddittorio meramente «cartolare»,
sulla richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero;
che la disciplina censurata
violerebbe gli artt. 24 e 111 Cost., grazie ai quali l'effettività del diritto
di difesa deve essere garantita in ogni stato e grado del procedimento e il
pieno contraddittorio e la parità delle parti dovrebbero essere assicurati sin
dalla fase delle indagini preliminari;
che l'emissione del decreto
di giudizio immediato, determinando l'inizio della fase processuale e
costituendo il momento di passaggio al dibattimento, non potrebbe comunque
prescindere dalla garanzia del contraddittorio tra le parti, in condizioni di
parità, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 111 Cost.;
che, diversamente da quanto
ritiene il rimettente, i presupposti e la peculiare struttura del giudizio
immediato non privano la difesa della possibilità di interloquire prima
dell'emissione del decreto che dispone tale giudizio;
che, infatti, il pubblico
ministero può presentare richiesta di giudizio immediato solo se, secondo
quanto disposto dall'art. 453, comma 1, cod. proc. pen., la persona sottoposta
alle indagini sia stata interrogata sui fatti da cui emerge l'evidenza della
prova, ovvero se - a seguito di invito a presentarsi emesso a norma dell'art.
375, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. e contenente anche l'indicazione
degli elementi e delle fonti da cui risulta l'evidenza della prova e
l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato - la
persona indagata non sia comparsa, sempre che non abbia addotto un legittimo
impedimento o non sia irreperibile;
che, attraverso
l'interrogatorio svolto con l'osservanza di tali garanzie, la persona sottoposta
alle indagini è posta in condizione di esercitare le più opportune iniziative
defensionali, anche mediante la presentazione al giudice per le indagini
preliminari di memorie ex art. 121 cod. proc. pen., al fine di contestare la
fondatezza dell'accusa e, quindi, di contrastare l'eventuale emissione del
decreto che dispone il giudizio immediato (v.
ordinanza
n. 203 del 2002);
che quella forma di
contraddittorio, quantomeno cartolare, che ad avviso del giudice rimettente
consentirebbe di porre rimedio alla supposta incostituzionalità della norma
censurata, risulta pertanto già assicurata dalla disciplina vigente;
che al giudice del
dibattimento è altresì attribuito, ex artt. 178, comma 1, lettera c), e 180
cod. proc. pen., il potere di sindacare la ritualità, formale e sostanziale,
del presupposto del previo interrogatorio, per la cui validità è necessario
che all'imputato, con specifico riferimento al fatto per cui è tratto a
giudizio, siano state effettivamente contestate le prove d'accusa e sia stata
effettivamente offerta la possibilità di esporre le proprie linee difensive;
che, sotto il profilo della
possibilità di esercitare il diritto di difesa al fine di evitare l'emissione
del decreto che dispone il giudizio
immediato, non è pertanto ravvisabile alcuna violazione dei parametri evocati;
che, quanto alle censure
formulate in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., questa Corte ha
avuto recentemente occasione di affermare che il principio per il quale il
processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità,
non è evocabile in relazione alle forme introduttive del giudizio (v., per
quanto riguarda il giudizio abbreviato,
sentenza
n. 115 del 2001), le quali, per quanto concerne il giudizio
immediato, trovano giustificazione nelle peculiari esigenze di celerità e di
risparmio di risorse processuali che connotano tale rito alternativo (v.
ordinanza
n. 203 del 2002);
che la questione va pertanto
dichiarata manifestamente infondata in relazione ad entrambi i parametri
costituzionali richiamati dal rimettente.
Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 455 del
codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della
Costituzione, dal Tribunale di Avellino, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 10 luglio 2002.
Guido NEPPI MODONA, Redattore
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