| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Cassazione – Sezioni unite penali
(up) – sentenza 9 luglio-10 settembre 2003, n. 35402
Presidente Marvulli –
relatore Fazzioli
Pm Martusciello – ricorrente M. ed altri
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 4 luglio
2000 il Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Montebelluna, affermava la
responsabilità di Z C per concorso nel reato di truffa in danno di F A (capo c)
e lo condannava alla pena di mesi nove di reclusione e di lire cinquecentomila
di multa, nonché dichiarava M. L. responsabile di concorso nello stesso reato, e
per gli ulteriori delitti di falso in titoli di credito e di truffa e, ritenuta
la continuazione tra i reati, lo condannava alla pena di anni uno, mesi sei di
reclusione e lire novecentomila di multa.
La sentenza veniva appellata soltanto dallo Z, per cui il procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Treviso, sul presupposto che la sentenza fosse
divenuta irrevocabile in data 17 ottobre 2000, emetteva in data 21 marzo 2001
nei confronti del M ordine di carcerazione, contestualmente sospeso ai sensi
dell’articolo 656, comma 5, Cpp, che veniva notificato personalmente al
condannato.
In data 9 novembre 2002 il M, per mezzo del difensore di fiducia, proponeva
incidente di esecuzione al tribunale di Treviso, sezione distaccata di
Montebelluna, chiedendo, con riferimento al principio di diritto affermato da
queste Sezioni unite con decisione 11 novembre 1994, Nicoletti, che fosse
dichiarata la non esecutività della sentenza pronunziata nei suoi confronti per
nullità della notifica dell’estratto contumaciale, effettuata ai sensi
dell’articolo 161, comma 4, Cpp, per essere stato l’atto consegnato a un
difensore di ufficio, diverso da quello nominato nel primo atto del
procedimento.
Con ordinanza del 18 novembre 2002 il giudice dell’esecuzione rigettava
l’incidente, osservando che «al M. risultava notificato, a mani proprie, in
data 21 marzo 200 1, ordine di carcerazione ... contenente tutti gli elementi
essenziali ... della sentenza .... (estremi della sentenza, autorità che l’ha
emessa, titolo del reato, entità della pena)»; sicché, condividendo
l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui la notificazione
dell’ordine di carcerazione è equipollente alla notifica dell’estratto
contumaciale del quale contiene tutti gli elementi essenziali, affermava che la
dedotta nullità doveva ritenersi sanata dalla notifica a mani proprie di tale
ordine.
Aggiungeva che, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte,
configurando la immotivata sostituzione dell’originario difensore di ufficio una
nullità di ordine generale a regime intermedio, la irregolarità della notifica
doveva ritenersi, in ogni caso, coperta dal giudicato.
Contro l’ordinanza proponeva personalmente ricorso per cassazione il M,
denunziando la inosservanza e la erronea applicazione della legge penale, in
quanto la nullità derivante dalla sostituzione del difensore di ufficio non
poteva considerarsi coperta dal giudicato, perché per, effetto della nullità
della notifica la sentenza non era divenuta irrevocabile. Sosteneva, inoltre,
che doveva escludersi sulla base di una corretta interpretazione dell’articolo
670 Cpp la equipollenza tra la notifica dell’estratto contumaciale e quella
dell’ordine di carcerazione.
La seconda sezione, alla quale il ricorso era assegnato, con ordinanza dell’8
aprile 2003, rilevava che in ordine alla questione dell’equipollenza sussisteva
contrasto tra le sezioni di questa Corte, per cui rimetteva il ricorso alle
Sezioni unite ai sensi dell’articolo 618 Cpp.
2. Dall’esame del ricorso e degli atti da questo richiamati risulta che il M in
precedenza si è avvalso di altri mezzi di tutela giurisdizionale ed, in
particolare, che: per mezzo dell’avvocato P C, nominata dal M difensore di
fiducia, ha proposto, in data 17 novembre 2000, appello contro la sentenza di
condanna, dichiarato inammissibile con sentenza del 9 gennaio 2003 della corte
d’appello di Venezia che ha rigettato anche il gravame proposto dal coimputato
Z; che, in data 30 marzo 2001 ha proposto incidente di esecuzione davanti a
tribunale di Treviso, sezione distaccata di Montebelluna, rigettato con
ordinanza del 18 aprile 2001, divenuta definitiva in data 30 ottobre 2002 a
seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione; che
nella stessa data del 30 marzo 2001 ha inoltrato direttamente alla corte
d’appello di Venezia, giudice dell’impugnazione, richiesta di restituzione nel
termine ai sensi dell’articolo 175, comma 2, Cpp, rigettata con ordinanza del 26
settembre 2001, non impugnata.
3. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la
sentenza della corte d’appello di Venezia.
Il M, con atto sottoscritto personalmente, assume che avendo il coimputato
proposto appello per motivi non esclusivamente personali, in quanto contestava
la esistenza stessa del reato, avrebbe avuto diritto ai sensi dell’articolo 587,
comma 1, Cpp non soltanto a partecipare fisicamente all’udienza, quale imputato
non appellante, ma a parteciparvi attivamente. Invece la corte di appello,
avendo fatto “valere immediatamente l’inammissibilità dell’appello”, avrebbe
violato tale principio, impedendo così l’operatività dell’eccezione, proposta
con la memoria difensiva, con,la quale denunziava la nullità della sentenza di
primo grado e di tutti gli atti successivi al primo, in quanto le notificazioni
per l’interrogatorio, per la dichiarazione di irreperibilità, per il decreto di
sequestro, per il decreto di citazione a giudizio erano avvenute tutte a mani di
difensori di ufficio, sempre diversi ed altresì diversi da quello
originariamente nominato, incorrendo così in una nullità assoluta ed insanabile.
Il M chiede, pertanto, dichiararsi la nullità della sentenza di appello e di
quella di primo grado con rinvio degli atti al primo giudice o, in subordine,
l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice d’appello per una
nuova pronuncia stabilendo il principio che l’appellante
ex
articolo 587 Cpp ha diritto di interloquire sul merito della causa.
Lo Z, per mezzo del difensore di fiducia, denunzia la nullità del giudizio
d’appello, celebrato in contumacia, per essere stato il decreto di citazione
notificato a tale G W «senza che a tale indicazione consegua l’accertamento e la
certificazione da parte del notificante di qualsivoglia rapporto di convivenza
con lo Z».
Nel merito deduce la violazione degli articoli 110, 640, 42 e 43 Cp, sostenendo
che il fatto per il quale è stato condannato, l’avere dato in pagamento per
l’acquisto di una autovettura Porche un assegno di lire 18.000.000 privo della
provvista, costituisce soltanto un inadempimento della obbligazione di natura
civile. Aggiunge che, in ogni caso, manca la prova del concorso nel reato, in
quanto l’azione tipica della truffa è stata posta in essere dal solo M e gli
“indici” enumerati dalla corte a comprova della sua responsabilità possono tutt’al
più far ritenere che egli potesse sospettare che il M «avrebbe potuto non
onorare le obbligazioni che avrebbe assunto verso la [persona offesa] F», ma non
certamente avere la necessaria consapevolezza dell’uso di un assegno relativo ad
un conto (di altri) per il quale era stata revocata l’autorizzazione. Sostiene,
infine, ,che erroneamente la corte ha rigettato la richiesta di concessione,
delle attenuanti generiche a causa dei suoi precedenti penali, in quanto non ha
considerato che essi erano risalenti nel tempo e neutralizzati dalla buona
condotta processuale tenuta e dal fatto che si era anche offerto di risarcire
parzialmente la persona offesa.
Il Primo Presidente, in considerazione della evidente connessione dei due
procedimenti relativamente alla posizione del M, ne ha disposto la riunione,
fissando per la trattazione l’odierna pubblica udienza.
Considerato
in diritto
1. Osserva la Corte che la
decisione del ricorso concernente l’incidente di esecuzione è pregiudiziale alla
decisione del ricorso contro la sentenza perché, per quanto di seguito
precisato, ove si ritenesse ricorrere l’ipotesi di cui all’articolo 670, comma
1, Cpp ogni questione sulla tempestività dell’appello, fondata in entrambi i
procedimenti sugli stessi motivi, dovrebbe considerarsi preclusa.
Correttamente il M ha proposto incidente di esecuzione, benché avesse appellato
la sentenza, non avendo altro rimedio per opporsi all’ordine di carcerazione. Il
giudice dell’esecuzione ha, infatti, il compito di accertare se esiste un titolo
da eseguire e di adottare i provvedimenti urgenti diretti ad evitare che, in
attesa della decisione del giudice dell’impugnazione, siano pregiudicati diritti
fondamentali dell’individuo come quello alla libertà personale. Si tratta, come
precisa la Relazione definitiva al codice di rito di “due rimedi l’impugnazione
e l’incidente di esecuzione”, che possono concorrere: mentre in una sede si
valuterà l’esecutività del titolo al fine di dare corso all’esecuzione o
sospenderla, nell’altra la stessa valutazione sarà, invece, finalizzata
all’accertamento della ammissibilità dell’impugnazione, senza che la prima
decisione pregiudichi o condizioni la pronunzia del secondo giudice.
Né all’ammissibilità dell’incidente ostava la circostanza che il M avesse
proposto il 30 marzo 2001 richiesta di restituzione nel termine.
Non vi è, infatti, alcuna incompatibilità tra tale richiesta e l’incidente di
esecuzione trattandosi di istituti completamente differenti, anche se il
legislatore, come si deduce dall’articolo 670 Cpp, ha inteso parificare alla non
conoscenza legale della sentenza derivante da irregolarità della notificazione
(articolo 670, comma 1 e 2, Cpp), la non conoscenza effettiva del provvedimento.
La richiesta di restituzione nel termine presuppone, infatti, che vi sia stata
una regolare notifica (Cassazione, sezione quinta, 465/85, Spagnolo, rv 168521)
e che il termine fissato dalla legge per il compimento di un determinato atto
non sia stato rispettato: in generale per caso fortuito o per forza maggiore;
per la sentenza contumaciale e per il decreto penale di condanna, perché
l’interessato senza sua colpa non ha avuto effettiva conoscenza del
provvedimento; per la sentenza contumaciale notificata mediante consegna di
copia al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161, comma 4, e 169
Cpp, perché l’imputato ignorava la esistenza della sentenza per cause non
dipendenti dalla volontà di sottrarsi alla conoscenza degli atti del
procedimento (articolo 175, comma 2, seconda ipotesi, Cpp).
La contestazione del titolo esecutivo, nei casi regolati dall’articolo 670,
comma 1 e 2, Cpp presuppone, invece, che non vi sia stata una regolare
notificazione della sentenza contumaciale per cui la stessa è solo
apparentemente divenuta irrevocabile, e, quindi, la sua esecutorietà può essere
contestata senza limiti di tempo dall’interessato (per la necessità, invece, di
proporre la richiesta dì restituzione nel termine a pena di decadenza, anche in
sede esecutiva, entro dieci giorni da quello in cui l’imputato ha avuto
effettiva conoscenza dell’atto, v. Cassazione, sezione sesta, 8 marzo 1995,
Tounsi, rv 201440; sezione sesta, 3 luglio 1990, Risso, rv 185479).
Non ricorre neanche la preclusione di cui all’articolo 666, comma 2, Cpp.
Il provvedimento del giudice dell’esecuzione non preclude, infatti, una nuova
pronunzia sullo stesso “petitum”
quando è fondato su presupposti di fatto o su motivi di diritto diversi da
quelli presi in esame nella prima decisione (Cassazione, sezione prima, 3739/91,
Franceschini, rv 188619; sezione quinta, 3264/93, Colecchia, rv 196033; sezione
quinta, 770/00, Sinibaldi G., rv 215997).
Il precedente incidente di esecuzione, correttamente rigettato dal giudice
dell’esecuzione e definito con la sentenza di inammissibilità in data 30 ottobre
2002 di questa Corte, era stato proposto sull’assunto che, non essendovi stata
elezione, ma semplice dichiarazione di domicilio, la notificazione della
sentenza effettuata al sensi dell’articolo 161, comma 4, Cpp non poteva
ritenersi regolare: per motivi diversi, dunque, da quelli posti a base della
richiesta di incidente in esame.
Il M. , pertanto, ben poteva riproporre incidente di esecuzione e, poiché già
aveva proposto appello, il tribunale di Treviso, giudice dell’esecuzione,
avrebbe dovuto pronunziarsi provvisoriamente sulla esistenza del titolo,
rimettendo gli atti alla corte d’appello di Venezia per la decisione definitiva
sulla questione. versandosi nella ipotesi regolata dall’articolo 670, comma 2,
Cpp radicalmente diversa da quella di cui all’articolo 670, comma 1, Cpp.
Mentre, infatti, nel primo caso (quello regolato dall’articolo 670, comma 2,
Cpp) la decisione del giudice dell’esecuzione, sia essa di accoglimento o di
rigetto, «non pregiudica quella del giudice dell’impugnazione o
dell’opposizione, il quale se ritiene ammissibile il gravame, sospende con
ordinanza l’esecuzione che noli sia stata sospesa», nel secondo caso (quello
regolato dall’articolo 670, comma 1, Cpp) la questione relativa alla mancanza o
alla non esecutività del titolo non è più proponibile davanti al giudice
dell’impugnazione. Se si considera, invero, che nel caso di accoglimento
dell’incidente di esecuzione al giudice dell’impugnazione, non è riconosciuto
alcun potere di controllo sulla regolarità della notificazione del titolo,
altrettanto deve affermarsi nell’ipotesi di rigetto dell’incidente di
esecuzione, con la conseguenza che un eventuale appello di cui si sostenesse la
tempestività sulla base degli stessi elementi portati a conoscenza del giudice
dell’esecuzione, non potrebbe che essere dichiarato inammissibile perché
tardivo.
Infatti, non riservando il legislatore, come nel caso di cui all’articolo 670,
comma 2, Cpp, la decisione definitiva al giudice dell’impugnazione, la decisione
del giudice dell’esecuzione non può che precludere, secondo i principi generali,
ogni ulteriore decisione fondata sugli stessi elementi di fatto e di diritto
(articolo 666, comma 2, Cpp).
Va, d’altra parte rilevato, che, anche nel caso in cui l’incidente di esecuzione
e, l’impugnazione vengano proposti separatamente, l’uno davanti al giudice
dell’esecuzione, e l’altro davanti al giudice dell’impugnazione, il giudice
dell’esecuzione ha soltanto il potere di statuire, “incidenter
tantum”, sulla richiesta di sospensione
dell’esecuzione, ma non può adottare, con effetto preclusivo, i provvedimenti di
cui all’articolo 670, comma 1, Cpp.
E deve aggiungersi che la scelta, tra le due opzioni disciplinate dall’articolo
670, comma 1 e 2, Cpp è riservata dal legislatore al solo condannato per cui
l’effetto sostanziale costituito dal l’attribuzione al giudice dell’esecuzione o
al giudice di cognizione della competenza a statuire definitivamente sulla
esistenza del titolo esecutivo non può dipendere da fattori casuali, quali la
ignoranza da parte del giudice della già avvenuta proposizione della
impugnazione da parte del l’interessato.
Proprio in tale, ipotesi si versava nella fattispecie in esame, per cui il
giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto esaminare, sia pure “incidenter
tantum” se esisteva o meno un valido titolo
esecutivo nei confronti del M. , disponendo, previa eventuale adozione dei
provvedimenti urgenti “de
libertate”, la trasmissione degli atti al
giudice dell’impugnazione.
2. L’ordinanza impugnata, invece, non ha affrontato la questione della
regolarità della notificazione dell’estratto contumaciale notificato a difensore
di ufficio diverso da quello originariamente nominato, ritenendo che ogni
questione sul punto fosse preclusa perché la sentenza del tribunale di Treviso
era divenuta irrevocabile, non avendo il M. proposto appello dopo la notifica
a mani proprie dell’ordine di carcerazione, ritenuto equipollente alla notifica
dell’estratto contumaciale.
Decisione erronea in punto di fatto, in quanto il giudice dell’esecuzione non
poteva ignorare che era stato già proposta impugnazione, atteso che
correttamente lo stesso giudice aveva disposto in occasione della decisone sul
precedente incidente di esecuzione la trasmissione degli atti al giudice
dell’impugnazione, ed in diritto in quanto deve escludersi ogni possibilità di
equipollenza tra l’ordine di esecuzione di pena detentiva, o altro atto che
contenga tutti gli elementi essenziali della sentenza di condanna, e la
notificazione dell’avviso di deposito della sentenza.
La tesi della equipollenza, formatasi sotto il vigore del precedente codice, è
stata accolta, in base ad una tralatizia interpretazione giurisprudenziale,
anche nella vigenza dell’attuale codice, da alcune decisioni di questa Corte
(Cassazione, sezione quinta, 472/96, Breda, rv 204238; sezione seconda, 4364/92,
Brizzi; 2778/99, Maier, rv 214257; sezione terza, 12786/99, Pietrocarlo, rv
215554).
Secondo la sentenza Breda, quella che reca una più estesa motivazione sul punto,
con l’ordine di esecuzione viene data «all’imputato legale notizia dell’avvenuta
pronunzia nei suoi confronti della sentenza di condanna, cosicché egli è stato
posto nella condizione di esercitare la facoltà di impugnazione apparentemente
tardiva, ma in realtà tempestiva proprio per la irritualità della notifica
dell’estratto. Ma se dopo la notifica dell’atto equipollente la facoltà di
impugnazione non viene esercitata entro i termini decorrenti da essa, diventa
inevitabile la irrevocabilità della sentenza di condanna e la sua efficacia
esecutiva, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione».
La stessa sentenza osserva che l’opposta tesi della non equipollenza deve essere
disattesa in quanto l’articolo 656 Cpp ha fissato nel comma 3 una serie di
requisiti dell’ordine di esecuzione (generalità, imputazione, dispositivo ed
altro) necessari, non solo per instaurare un valido rapporto processuale
esecutivo, ma soprattutto ‑ così recependo un consolidato principio
giurisprudenziale formatosi nella vigenza del codice anteriore ‑ per rafforzare
il carattere di equipollenza di tale ordine ...
Una conferma della correttezza della tesi sostenuta è desunta dall’articolo 670,
comma 1, Cpp che prescrive la rinnovazione della notificazione non validamente
eseguita soltanto “se occorre”, disposizione che viene correlata con l’articolo
656 Cpp ed interpretata nel senso che 1a rinnovazione della notificazione va
disposta [soltanto] qualora l’ordine di esecuzione della pena detentiva sia
privo dì taluno dei requisiti specificati nel comma 3 dell’articolo 656 Cpp..
L’opposta tesi della necessità della rinnovazione della notifica (per la quale
v. Cassazione, sezione quinta, 12 dicembre 1995, Franzino, rv 203582; sezione
prima, 3798/00, Rizzo, rv 218046; sia pure indirettamente, sezione prima,
3060/99, Gala, rv 213393; sezione seconda, 2533/94, Seminara ed altri, rv
200985; sezione prima, 4042/91, Rancati, rv 190721; 4150/93, confl. comp. Omnis,
rv 195715) si fonda innanzi tutto sul l’interpretazione letterale degli articoli
585, comma 2, lettera d), e 548, comma 3, Cpp.
Affermano, infatti, rispettivamente le sentenze Rancati e Omnis che «in nessun
caso, il termine per la dichiarazione di gravame nei confronti dell’imputato
giudicato in contumacia può avere decorrenza diversa da quella della notifica
dell’estratto di sentenza ‑ com’era del resto prescritto dal terzo comma
dell’articolo 199 in relazione all’articolo 500 Cpp 1930 ed ora dall’articolo
585, comma 2, lettera d), nuovo codice» e che, stante la «tassatività della
disposizione dell’articolo 548, comma 3, Cpp secondo cui tale notifica [l’avviso
di deposito con l’estratto contumaciale] deve essere effettuata “in ogni caso”,
la sua mancanza non fa decorrere i termini di impugnazione e non fa diventare la
sentenza irrevocabile».
Il principio dell’equipollenza, come si è accennato, è di costruzione
squisitamente giurisprudenziale ed è stato elaborato sotto la vigenza del codice
di procedura penale del 1930, secondo il quale la impugnazione si articolava in
due distinti atti: la dichiarazione di impugnazione, che doveva essere
presentata dall’imputato personalmente o per mezzo di procuratore speciale
(articolo 192, comma 1, Cpp) nel termine perentorio di tre giorni decorrenti da
quello in cui era stato emesso il provvedimento da impugnarsi (articolo 199,
comma 1, Cpp) ed i motivi, che potevano essere “enunciati nello stesso atto
della dichiarazione”, o presentati «nel termine di giorni venti a decorrere da
quello in cui venne eseguita la notificazione o la comunicazione preveduta dal
secondo capoverso dell’articolo 151» (avviso dell’avvenuto deposito di
provvedimenti soggetti ad impugnazione).
L’articolo 500 Cpp prevedeva, poi, che al contumace dovesse essere notificato
l’estratto della sentenza e che in questo caso il termine per la dichiarazione
di impugnazione decorresse, non più dalla pronuncia della sentenza, ma dal
giorno della notificazione dell’estratto effettuato hi sensi dell’articolo 500
(articolo 199, comma 3, Cpp), mentre il termine per la presentazione dei motivi
continuava a decorrere dalla notifica di cui all’articolo 151 Cpp(cfr., tra le
altre, a proposito della notifica dell’avviso di deposito della sentenza
all’imputato contumace, Cassazione, sezione prima, 3 dicembre 1956, Stradaroli,
Riv. It. Dir. Pen. 1957, 855; 21 giugno 1950, Patti, Giust. Pen. 1950, 111, 547,
m. 448; sezione sesta, 5 novembre 1979, Franconetti, rv 145205; sezione quinta,
2 luglio 1980, Lepore, rv 146210; sezione seconda, 1 ottobre 1981, Ferri, rv
151922; sezione quinta, 5 ottobre 1984, De Nicolò, rv 166068).
Di conseguenza, la giurisprudenza di legittimità, in considerazione che
l’estratto in esame «deve contenere l’indicazione dell’ufficio che ha emesso il
provvedimento, le generalità del condannato, la misura della pena, il titolo del
reato e la data della sentenza, cioè tutti gli elementi che consentono
all’imputato di conoscere il contenuto del provvedimento e i rimedi giuridici
esperibili» (sezione quinta, 7 gennaio 1975, Salghini, Mass. uff. 1975, m.
129861), era giunta ad individuare numerosi equipollenti dell’estratto
contumaciale, tra cui, oltre all’ordine di carcerazione, il provvedimento di
cumulo di pene concorrenti, l’ordinanza di applicazione dell’amnistia impropria
(sezione seconda, 6 luglio 1966, Califano, in Cassazione pen. Mass. ann., 1970,
mass. 1437), la copia della dichiarazione di gravame del p.m. (sezione terza, 27
novembre 1962, Curcio, Cassazione pen. Mass. Ann. 1963, mass. 533), tutti
caratterizzati dal fatto di contenere «gli estremi richiesti per l’estratto di
sentenza contumaciale, gli elementi cioè che consentono al condannato di
prendere cognizione della condanna e di esperire gli eventuali mezzi di
impugnazione consentiti dalla legge» (sezione seconda, 23 novembre 1972,
Santoni, Cassazione pen., Mass. ann. 1974, p. 342, mass. 455).
Tale costruzione, anche se dava luogo ad una situazione di concreta incertezza
in quanto faceva dipendere la tempestività della dichiarazione di impugnazione
non da regole certe, ma da una interpretazione discrezionale del giudice che
stabiliva sia quando l’atto era da ritenersi equipollente, sia, in alcuni casi,
la data in cui l’imputato era venuto a conoscenza dell’atto equipollente (dalla
quale decorreva il termine perentorio di tre giorni per proporre impugnazione),
era sostanzialmente condivisa dalla dottrina in considerazione che la
esercitabilità del diritto [di impugnazione] si produce nel momento in cui la
sentenza contumaciale nella forma dell’estratto viene a conoscenza legale
dell’interessato, anche attraverso un atto che sia funzionalmente diretto ad
altro scopo, ma che contenga gli estremi dell’estratto della sentenza... in
quanto implica[ndo] la conoscenza del provvedimento da parte del contumace è
idonea far decorrere il termine per l’impugnazione.
Il quadro normativo delineato è completamente mutato con il nuovo codice, che ha
accolto il principio (articolo 581 Cpp) dell’unicità dell’atto di impugnazione,
secondo il quale la dichiarazione di gravame ed i motivi costituiscono aspetti
del contenuto di un unico atto e, come tali, vanno presentati contestualmente.
Il termine per proporre l’impugnazione non decorre più, quindi, dalla pronunzia
della sentenza (articolo 199 Cpp 1930), ma dalla, conoscenza della sentenza
completa di tutti i suoi requisiti (articolo 546 Cpp, tra cui i motivi ed il
dispositivo). Di conseguenza, ai fini della proposizione dell’impugnazione non è
più sufficiente la notifica del solo estratto della sentenza, ma occorre
conoscerne la motivazione in quanto soltanto attraverso il suo esame è possibile
«enunciare i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce
l’impugnazione, le richieste, i motivi con l’indicazione specifica delle ragioni
di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta», la cui
mancata specificazione è causa di inammissibilità della stessa impugnazione ex
articolo 591, comma 1, lettera d), Cpp (Sezioni unite, 15/1999, Piepoli).
Per tali ragioni l’articolo 548, comma 3, Cpp prescrive che all’imputato
contumace «è, in ogni caso notificato, l’avviso di deposito con l’estratto della
sentenza» e che il termine unico per proporre impugnazione decorre dal giorno in
cui «è stata eseguita la notificazione ... dell’avviso di deposito con
l’estratto del provvedimento», in quanto soltanto la possibilità della effettiva
conoscenza della motivazione consente la eventuale proposizione
dell’impugnazione completa delle richieste e dei motivi (v. al riguardo il
prevalente orientamento giurisprudenziale circa la non specificità dei motivi
dell’impugnazione presentata prima del deposito della sentenza: tra le altre,
sezione sesta, 626/92, rv 193466; sezione sesta, 3580/95, rv 201581; sezione
sesta, 3389/95, rv 204494; sezione ???, 4232/96, rv 204454; in particolare,
sezione prima, 3900/97, rv 207378).
Pertanto, poiché l’ordine di esecuzione contiene, ai sensi dell’articolo 656,
comma 3, Cpp, soltanto 1e generalità della persona nei cui confronti deve essere
eseguito e quant’altro valga ad identificarla, l’imputazione, il dispositivo del
provvedimento e le disposizioni necessarie al l’esecuzione, deve escludersi che
possa ritenersi equipollente alla notificazione dell’atto di cui all’articolo
548, comma 3, Cpp, in quanto a differenza della precedente disciplina che, come
si è visto, distinguendo tra dichiarazione di impugnazione e presentazione dei
motivi, consentiva di conoscere la motivazione della sentenza in un momento
successivo alla dichiarazione di impugnazione, facendo da tale momento decOrrere
un termine autonomo per la presentazione dei motivi (articolo 151 Cpp 1930), non
pone in grado l’interessato di conoscere se e quando la sentenza è stata
depositata e, quindi, di proporre una valida impugnazione.
Ma la tesi dell’equivalenza non trova giustificazione anche sotto altro profilo.
Il legislatore del 1998, infatti, pur conservando il giudizio in contumacia, ha
previsto, tuttavia, un sistema tale da garantire che la contumacia sia una
scelta consapevole dell’imputato.
A tale fine, per quanto concerne la fase dell’esecuzione’, da una parte con
l’articolo p
670, comma 1, Cpp ha ampliato i poteri del giudice dell’esecuzione nel senso che
la sua indagine non si deve arrestare al controllo “meramente formale degli
adempimenti prescritti”, ma deve valutare «anche il merito della procedura
seguita nella ricerca dell’interessato» (vedi Relazione definitiva al codice di
procedura penale), dall’altra ha prescritto che, nel caso di accertata non
esecutività del titolo, il giudice deve disporre la «rinnovazione della
notificazione non validamente eseguita», ai fini della decorrenza del termine
per proporre l’impugnazione (parificando, altresì, come si è detto la mancata
conoscenza di fatto della sentenza alla mancata conoscenza di diritto - articolo
670, comma 3, Cpp).
Accogliendo la tesi dell’equipollenza, invece, si realizzerebbe una
ingiustificata disparità di trattamento: tra il condannato in contumacia e il
condannato presente nei confronti del quale è del tutto irrilevante la
circostanza che sia venuto a conoscenza “aliunde”
dell’avvenuto deposito della sentenza prima della scadenza del termine per
proporre impugnazione, decorrendo tale termine sempre e per intero da una data
certa (dalla scadenza del termine ordinario per il deposito della sentenza,
dalla scadenza del termine prorogato ai sensi dell’articolo 544, comma 3, Cpp,
dalla notificazione del deposito della sentenza in caso di ritardo del giudice);
tra condannati in contumacia in quanto, in situazioni di fatto uguali
notificazione non validamente eseguita della sentenza ‑ il condannato al quale è
notificato l’atto equipollente verrebbe privato del diritto ad una nuova
decorrenza del termine con la conseguente assegnazione di un termine ridotto ed
incerto per proporre impugnazione, essendo questo retrodatato al momento della
notificazione o della avvenuta conoscenza in altro modo dell’atto equipollente.
Non ha pregio, infine, il rilievo secondo il quale l’articolo 670, comma 1, Cpp
prevedendo che la rinnovazione della notificazione deve essere disposta soltanto
“se occorre” vada intesa con riferimento all’articolo 656, comma 3, Cpp, come
sostenuto nella sentenza Breda, in quanto l’inciso [ ... sospende l’esecuzione,
ordinando, se occorre, la liberazione dell’interessato e la rinnovazione della
notificazione non validamente eseguita ... ] va interpretato con riferimento a
tutto il testo del comma in esame, che prevede non soltanto l’ipotesi in cui vi
sia un “provvedimento non divenuto esecutivo”, che, quindi, deve essere
nuovamente notificato, ma anche quella in cui il titolo “manca”del tutto, in
cui, ovviamente nessuna notifica è possibile. Se si considera, inoltre, che la
questione sul titolo può essere proposta anche da condannati non detenuti, si
comprende come con l’inciso “se occorre”, riferito a tutte le attività che il
giudice dell’esecuzione può compiere quando «accerta che il provvedimento manca
o non è divenuto esecutivo», il legislatore abbia voluto semplicemente indicare
il provvedimento che, secondo il caso concreto sottoposto al suo esame, il
giudice deve adottare.
Può, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto: «ai fini della
decorrenza del termine di impugnazione della sentenza contumaciale, la
notificazione dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza all’imputato
contumace non può essere sostituita da altro atto equipollente, anche se ne
contenga tutti gli elementi essenziali».
L’ordinanza impugnata, di conseguenza, deve essere annullata in quanto il
giudice dell’esecuzione, avendo ritenuto erroneamente l’ordine di esecuzione di
pena detentiva notificato a mani del M. equipollente alla notifica dell’atto
di cui all’articolo 548, comma 3, Cpp, non ha esaminato i motivi posti a base
della richiesta di incidente di esecuzione. E l’annullamento va disposto senza
rinvio.
La corte d’appello di Venezia, giudice dell’impugnazione, ha, infatti, già
dichiarato con sentenza del 9 gennaio 2003 inammissibile l’appello proposto dal
M. in data 17 novembre 2000 per cui la eventuale ordinanza del giudice
dell’esecuzione, che in applicazione del principio di diritto suenunciato,
riesaminata la questione, ritenesse “incidenter
tantum” tempestivo l’appello, risulterebbe
pronunziata inutilmente, in quanto, versandosi nell’ipotesi di cui all’articolo
670, comma 2, Cpp, la questione è già stata decisa dal competente giudice della
impugnazione.
La questione, invece, può e deve essere esaminata da questa Corte davanti alla
quale sono contemporaneamente pendenti sia il ricorso contro l’ordinanza del
giudice dell’esecuzione, sia il ricorso contro la sentenza del giudice
dell’impugnazione e che, quindi, è chiamata a pronunziarsi sulla legittimità
delle pronunzie di entrambi i giudici di merito.
3. Il ricorso proposto dal M. avverso la sentenza della Corte d’appello di
Venezia che ha dichiarato inammissibile il gravame proposto contro la sentenza
del 4 luglio 2000 del tribunale di Treviso, sezione distaccata di Montebelluna,
notificata il 17 ottobre 2000 ai sensi dell’articolo 161, comma 4, Cpp a
difensore di ufficio diverso da quello originariamente nominato, è fondato.
Queste Sezioni unite, con la sentenza 19 dicembre 1994, Nicoletti, hanno
affermato che il difensore di ufficio è equiparato, a tutti gli effetti a quello
di fiducia, per cui la sua sostituzione è legittima soltanto in presenza di
situazioni «che comportino la dispensa dall’incarico (e che si possono
individuare secondo il disposto dell’articolo 97, comma 4, Cpp, nell’ipotesi in
cui il difensore non è stato reperito, non è comparso, o ha abbandonato la
difesa) o la revoca del mandato fiduciario», altrimenti il titolare dell’ufficio
di difesa rimane sempre l’originario difensore designato il quale, «cessata la
situazione che alla sostituzione ha dato causa, può riprendere immediatamente il
suo ruolo e ricominciare a svolgere le sue funzioni non richiedendo la legge,
proprio per la immutabilità della difesa e per l’automatismo della
reintegrazione comunicazioni o preavvisi di sorta. Ne consegue che unico
destinatario della notifica degli atti alla difesa e segnatamente dei
provvedimenti soggetti ad impugnazione è il difensore che risulti titolare
dell’ufficio .....».
Né sul punto sembra condivisibile la contraria opinione secondo la quale è
possibile la nomina di un nuovo difensore di ufficio, quando quest’ultimo non
abbia avuto modo di svolgere alcuna attività defensionale (sezione prima,
6493/98, Esposito ed altri, rv 210759; sezione quinta, 8002/98, Bortolan A., rv
211483), in quanto da una parte non può presumersi che il difensore non abbia
svolto attività difensiva, sia pure non manifestatasi all’esterno (sezione
quinta, 33724/01, Ben-El Hadij T., rv 219926), dall’altra verrebbe a crearsi una
disparità di trattamento, del tutto immotivata e contraria al principio di
completa, sostanziale, parificazione introdotto dal nuovo codice di procedura
penale tra difensore di ufficio e difensore di fiducia, non essendo per quest’ultimo
prevista la sostituzione in caso di inattività.
Peraltro, la legittimità della sostituzione, non ancorata a precisi criteri,
facilmente accertabili come quelli indicati dall’articolo 94, comma 7, Cpp,
verrebbe a dipendere da una valutazione sostanzialmente discrezionale del
giudice che procede.
Unico destinatario della notifica di atti destinati alla difesa e segnatamente
dei provvedimenti soggetti ad impugnazione è, dunque, il difensore che, a
seguito della designazione effettuata ai sensi dell’articolo 97, comma 2 e 3,
Cpp dal giudice o dal p.m., risulti titolare dell’ufficio (sentenza Nicoletti,
cìt.).
Di conseguenza, l’appello presentato dal M. in data 17 novembre 2000 doveva
considerarsi tempestivo in quanto la notifica dell’estratto contumaciale ad un
difensore di ufficio diverso da quello originariamente designato, integrando la
nullità di cui all’articolo 171, comma 1, lettera d), Cpp, non poteva ritenersi
validamente eseguita.
E nessuno effetto preclusivo poteva spiegare, contrariamente a quanto ritenuto
dalla corte d’appello la circostanza che la richiesta di restituzione nel
termine di cui all’articolo 175, comma 2, Cpp fosse stata rigettata con
provvedimento definitivo, in quanto, come si è visto, non sussiste alcuna
incompatibilità tra la richiesta di restituzione del termine e le questioni
sulla esistenza di un valido titolo esecutivo, trattandosi di istituti
completamente diversi.
La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata insieme con l’ordine di
carcerazione emesso dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Treviso.
Deve essere annullata altresì la sentenza di primo grado pronunziata in data 4
luglio 2000 dal tribunale di Treviso, sezione distaccata di Montebelluna, con
rinvio degli atti a questo giudice. Va, infatti, rilevato che la citazione per
il giudizio di primo grado é stata effettuata ai sensi dell’articolo 161, comma
4, Cpp mediante consegna di copia a persona (il difensore) diversa da quella
alla quale avrebbe dovuto essere consegnata: il che ha comportato la nullità
della “vocatio in ius”
del M. che “legalmente” non è venuto a conoscenza del giudizio celebrato nei
suoi confronti.
Si è verificata, pertanto, la nullità di ordine generale, assoluta ed
insanabile, di cui agli articoli 178 lettera e) e 179, comma 1, Cpp per omessa
citazione in giudizio dell’imputato.
Né contrasta con tale affermazione l’assunto del giudice dell’esecuzione secondo
cui si sarebbe, invece, verificata una nullità generale a regime intermedio da
ritenersi sanata in quanto non dedotta con l’appello, perché la giurisprudenza
cui il giudice si riferisce attiene alla diversa ipotesi in cui all’imputato,
regolarmente citato, sia stato sostituito irritualmente il difensore di ufficio
(Cassazione, sezione quinta, 33724/01, Ben El Hafj T., cit.) e non a quella in
esame in cui la sostituzione del difensore ha comportato la nullità della
citazione in giudizio dell’imputato per la nullità della sua notificazione.
Non sussistendo, per quanto esposto, alcun titolo esecutivo nei confronti del
M. , allo stato in detenzione domiciliare ‑ come accertato da questa Corte va
disposta la sua immediata liberazione, se non detenuto per altra causa.
Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
4. Il ricorso presentato da Z. Claudio deve essere rigettato.
Non sussiste la denunziata nullità del decreto di citazione per il giudizio di
appello consegnata, come dedotto dal ricorrente, a tale “G W”, non meglio
identificata.
Dal “rituale” allegato in atti risulta che il ricorrente risiede nella località
in cui l’atto è stato notificato e che egli è coniugato con “G W”. In proposito
va rilevato che la circostanza che nella “relata”
di notificazione non sia stato attestato dall’ufficiale giudiziario il rapporto
intercorrente tra il ricorrente e la persona alla quale l’atto è stato
consegnato «non è in sé causa di nullità della notificazione, ma incide sulla
presunzione dell’esistenza del rapporto voluto dalla legge tra destinatario
dell’atto e persona che lo riceve materialmente» (Cassazione, sezione prima,
6366/97, Becagli, rv 209829), che, quindi, può essere desunto da qualsiasi altro
elemento. Pertanto, poiché come risulta dal certificato in atti, la
notificazione della citazione per il giudizio è avvenuta a mani della moglie del
ricorrente, non essendo stato violate le disposizioni circa la persona a cui la
copia deve essere consegnata (articolo 171, comma 1, lettera d), Cpp), la
mancata indicazione del rapporto di coniugio si risolve in una mera irregolarità
improduttiva di effetti giuridici.
È infondato anche il motivo relativo alla insussistenza del reato di truffa,
consistente, nella specie, nella dazione di un assegno tratto su di un c/c
bancario intestato a persona estranea al rapporto fraudolento e sul quale era
stata revocata l’autorizzazione ad emettere assegni.
La esistenza del reato, infatti, non è stata affermata, come sostiene il
ricorrente, per il solo fatto della dazione in pagamento dell’assegno privo
della provvista, ma sulla base della condotta complessiva dei due imputati in
concorso, consistita, tra l’altro, nell’essersi presentati separatamente più
volte alla venditrice, dimostrando interesse all’acquisto dell’autovettura ed
accompagnando così alla dazione dell’assegno, non soltanto privo di copertura,
ma per il quale era stata addirittura revocata l’autorizzazione all’emissione,
artifici idonei a far ritenere la solvibilità (nel senso della necessità di
ulteriori raggiri, oltre alla dazione in pagamento dell’assegno, è schierata la
prevalente giurisprudenza di legittimità: v., per tutte, sezione seconda,
8178/84, Baratta, rv 165974).
Si palesa inammissibile il motivo relativo alla insussistenza del concorso dello
Z. nella truffa in quanto l’azione tipica sarebbe stata posta in essere dal
solo M. . La corte d’appello ha, infatti, indicato una serie di elementi (avere
previamente contattato la venditrice d’intesa con il M. a lui subentrato nella
compravendita; l’essersi recato a casa della stessa per chiedere in restituzione
l’assegno consegnato dal M. ; l’essersi presentato dal concessionario della
Carniel con il presunto acquirente; l’aver fatto rinvenire l’autovettura in
Inghilterra; l’avere offerto il parziale ristoro dei danni subiti dalla
venditrice) dai quali ha tratto, con motivazione non manifestamente illogica e
perciò incensurabile in questa sede, il «certo coinvolgimento del suddetto
nell’attività truffaldina, con il ruolo preciso di ideatore e regista ‑ peraltro
non molto accorto della vicenda».
È inammissibile anche il motivo relativo alle attenuanti generiche. La corte
d’appello, infatti, ha escluso, anche in questo caso con motivazione non
manifestamente illogica, che la valenza negativa della “biografia penale” del
ricorrente potesse essere «utilmente contrastata dal parziale risarcimento dei
danni», tenuto conto che la pena irrogata era di poco superiore al minimo e
giustificata dalla gravità del fatto e lo Z. si è limitato a prospettare una
valutazione a lui più favorevole del proprio comportamento.
Il reato, infine, non è prescritto, contrariamente a quanto sostenuto dalla
difesa del ricorrente in udienza, poiché il dibattimento nel giudizio di appello
è stato rinviato su richiesta del difensore per 49 giorni dall’11 aprile al 30
maggio 2000 e per ulteriori 34 giorni dal 30 maggio al 4 luglio dello stesso
anno, sì che in tale periodo è rimasto automaticamente sospeso il corso della
prescrizione (Sezioni unite, 11 gennaio 2002, Cremonese).
Al rigetto del ricorso segue la condanna dello Z. al pagamento delle spese del
procedimento.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni unite, annulla senza rinvio l’impugnata ordinanza ed ordina la liberazione di M. L se non detenuto per altra causa; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 626 Cpp; annulla l’impugnata sentenza nonché quella del tribunale di Treviso, sezione distaccata di Montebelluna, in data 4 luglio 2000 nei confronti di M. L e rinvia allo stesso tribunale per nuovo giudizio; rigetta il ricorso di Z. C. che condanna al pagamento delle spese del procedimento.