| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Cass. Pen. Sezioni Unite Sent. n. 34655 28 giugno 2005 - 28 settembre 2005
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30.1.2004, il Tribunale di Brescia, in composizione
monocratica, nel corso delle formalità di apertura del dibattimento, sentite le
parti, a norma degli artt. 129 e 649 c.p.p. dichiarava di non doversi procedere
nei confronti di D. G. e di B. G., in quanto i reati loro contestati erano stati
già oggetto di sentenza di condanna emessa il 15.5.2001 dallo stesso tribunale,
contro la quale era stato proposto appello dagli imputati. Il tribunale
giustificava la pronuncia di improcedibilità rilevando che si era verificata una
duplicazione del processo per il medesimo fatto contro le stesse persone e che,
pur se la precedente sentenza non era ancora passata in giudicato, sussisteva
una situazione di bis in idem sostanziale che rendeva applicabile la
disposizione dell’art. 649 c.p.p., la cui portata deve considerarsi più ampia di
quella risultante dal tenore letterale ed implica l’operatività del divieto di
un secondo giudizio anche rispetto ad un procedimento definito con sentenza di
primo grado non ancora irrevocabile.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia
ricorreva per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza per violazione
ed erronea interpretazione dell’art. 649 c.p.p., sul rilievo che tale
disposizione subordina la dichiarazione di improcedibilità alla tassativa
condizione della preesistenza di una decisione irrevocabile, in mancanza della
quale la duplicazione del processo può trovare rimedio soltanto nella riunione
dei due procedimenti pendenti nella stessa fase e nello stesso grado, ovvero,
qualora questa non sia possibile, nella sospensione del nuovo procedimento in
attesa che diventi irrevocabile la prima decisione.
La Seconda Sezione Penale di questa Corte ha rimesso il ricorso alle Sezioni
Unite a norma dell’art. 618 c.p.p., osservando che la recente giurisprudenza di
legittimità ha attribuito all’art. 649 c.p.p. una portata applicativa più ampia
di quella formalmente espressa dal testo della disposizione in base al richiamo
all’eadem ratio delle norme che risolvono i conflitti positivi di competenza e i
contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero, nella prospettiva
dischiusa da talune decisioni della Corte costituzionale. Dopo avere affermato
di non potere condividere tale linea interpretativa perchè essa risulta
nettamente contrastante con il dato testuale dell’art. 649 ed è sprovvista di
elementi di riscontro logici e sistematici, la sezione rimettente precisava che
non è affatto producente il riferimento analogico alla disciplina della
litispendenza nel processo civile e che, in difetto di una sentenza
irrevocabile, la possibilità di formazione di giudicati contrastanti può essere
adeguatamente prevenuta attraverso la sospensione del secondo procedimento,
successivamente riattivabile nel momento in cui il primo processo si conclude
con una decisione irrevocabile o regredisce per nullità processuali, per
incompetenza, per vizi in procedendo, potendo, nell’un caso, procedersi alla
dichiarazione di improcedibilità ex art. 649 e, nell’altro, disporsi la riunione
dei due distinti processi.
Il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite fissando
l’udienza del 28.6.2005 per la trattazione a norma dell’art. 611 c.p.p.
Considerato in diritto
1. - Occorre preliminarmente verificare la sussistenza delle due premesse
logico-giuridiche del problema interpretativo sottoposto alle Sezioni Unite,
dovendo accertarsi se nella situazione processuale dedotta sia riconoscibile la
duplicazione del processo, stante l’identità delle persone degli imputati e
della regiudicanda, per poi stabilire se nel processo anteriormente instaurato
sia intervenuta una decisione passata in giudicato.
Premesso che nel vaglio della censura di violazione di norme processuali, ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., la Corte di cassazione è giudice
anche del fatto e che, ai fini dell'accertamento dell'error in procedendo, può
accedere all’esame diretto dei relativi atti processuali (Cass., Sez. Un., 30
ottobre 2002, Arrivoli, rv. 222553, e Sez. Un., 31 ottobre 2001, Policastro, rv.
220092), deve porsi in risalto che, nel primo processo, la Corte di Appello di
Brescia ha confermato la condanna del Donati e del Balduzzi pronunciata dal
tribunale il 15.5.2001 per il concorso nel delitto di ricettazione, avendo gli
imputati “ricevuto da altre persone allo stato non identificate n. 2137 camicie,
1913 delle quali rinvenute nella ditta del Balduzzi e le restanti 224
nell’autovettura utilizzata dal Donati, compendio di furto perpetrato in data
20.9.1996 in Sommacampagna ai danni della ditta Heris Group s.r.l.” (capo L).
Nel secondo processo, conclusosi con la dichiarazione di improcedibilità, è
stato contestato il reato di ricettazione sia al Donati, per avere ricevuto 224
camicie, che al Balduzzi, per avere ricevuto 1913 camicie: nei capi di
imputazione risulta anche specificato che i beni ricettati erano stati sottratti
in data 20.9.1996 alla Heris Group s.r.l.-
Sulla base di tali precisi dati fattuali le Sezioni Unite condividono la
valutazione del giudice monocratico, a giudizio del quale i due processi hanno
avuto ad oggetto il medesimo fatto, come, del resto, non è stato neppure
contestato nel ricorso del Procuratore Generale.
Infatti, considerato che l’espressione “medesimo fatto” figura non solo nel
testo dell’art. 649, ma anche nella disposizioni di cui agli art. 28, comma 1, e
669, comma 1, del codice di rito, deve sottolinearsi che nella giurisprudenza di
legittimità detta locuzione è stata costantemente intesa come coincidenza di
tutte le componenti della fattispecie concreta oggetto dei due processi, onde il
“medesimo fatto” esprime l’identità storico-naturalistica del reato, in tutti i
suoi elementi costitutivi identificati nella condotta, nell'evento e nel
rapporto di causalità, in riferimento alle stesse condizioni di tempo, di luogo
e di persona (Cass., Sez. VI, 17 gennaio 2003, Agate ed altri, rv. 227711; Sez.
I, 10 gennaio 2003, Grieco, rv. 223832; Sez. VI, 16 novembre 1999, P.G. in proc.
Balzano; Sez. I, 16 aprile 1997, Vanoni ed altri, rv. 207653).
Da tali rilievi si evince che i due processi promossi contro il Balduzzi e il
Donati riguardano il medesimo fatto, nell’accezione testè indicata. Invero, le
imputazioni risultano connotate dalla totale coincidenza dei soggetti, delle
condotte, dell’oggetto materiale della ricettazione, costituito complessivamente
da 2137 camicie, del reato presupposto, individuato nel furto ai danni della
Heris Group s.r.l., nonché delle condizioni di tempo e di luogo
dell’accadimento. Né può affermarsi l’esistenza di una apprezzabile
diversificazione per la sola circostanza che nel primo processo la contestazione
concerne una fattispecie concorsuale ex art. 110 c.p., mentre nel secondo sono
stati attribuiti agli imputati distinti reati di ricettazione. La scomposizione
in due reati monosoggettivi dell’originaria ipotesi concorsuale, avvenuta nel
secondo processo, corrisponde difatti -stante la completa identità degli
elementi materiali che li integrano- al risultato di una differente
qualificazione giuridica del titolo di imputazione della responsabilità penale,
piuttosto che all’individuazione di distinte fattispecie munite di ontologica
autonomia derivante dalla diversità delle componenti strutturali del fatto.
Tanto chiarito, deve porsi in risalto che la duplicazione del processo riferito
al medesimo fatto e alle stesse persone fa sorgere il problema della possibilità
di applicazione del divieto di bis in idem di cui all’art. 649 c.c.p., per la
ragione che in nessuna delle due vicende processuali è stata pronunciata una
decisione passata in giudicato, risultando dagli atti che la sentenza emessa il
26.4.2005 dalla Corte di Appello di Brescia, confermativa della condanna di
primo grado, non era ancora divenuta irrevocabile alla data in cui è stata
deliberata la presente decisione.
2. - In presenza di tali specifici dati processuali le Sezioni Unite sono
chiamate a risolvere il contrasto di giurisprudenza sulla questione “se la
regola del ne bis in idem stabilita dall’art. 649 c.p.p. si estenda anche alle
sentenze non ancora irrevocabili”.
Nello stabilire che “l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto
penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento
penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato
per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli
artt. 69, comma 2, e 345”, l’art. 649, comma 1, riproduce l’art. 90 del codice
del 1930, con l’unica particolarità che quest’ultima norma era collocata nella
sezione del libro primo riguardante la posizione dell’imputato, mentre la
disposizione vigente è inserita nel titolo I del libro X destinato alla
disciplina del giudicato. La diversa collocazione non ha fatto perdere,
tuttavia, al ne bis in idem l’intrinseca connotazione di regola costitutiva
-oltre che di presidio al principio di ordine pubblico processuale funzionale
alla certezza delle situazioni giuridiche accertate da una decisione
irrevocabile- di un diritto civile e politico dell’individuo, sicchè il divieto
deve ritenersi sancito anche a tutela dell’interesse della persona, già
prosciolta o condannata, a non essere nuovamente perseguita. Ne segue che la
proliferazione dell’unico processo corrisponde non solo ad un’evidente
distorsione dell’attività giurisdizionale, ma, di per sé, anche alla lesione
della sfera giuridica dell’interessato, costretto a difendersi da un’accusa
rispetto alla quale è stato già giudicato con decisione definitiva. Quest’ultimo
profilo, non privo di rilevanza sul piano dell’interpretazione della
disposizione e della ricostruzione del sistema, è avvalorato dalla circostanza
che nei lavori dell’Assemblea costituente si discusse dell’opportunità di
costituzionalizzare il divieto e che il principio del ne bis in idem è
espressamente elevato al rango di diritto civile e politico in non pochi
trattati internazionali, ad iniziare dal paragrafo 7 dell’art. 14 della
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo sino alla Costituzione europea
siglata a Roma il 29.10.2004.
3. - La giurisprudenza di legittimità, formatasi sull’art. 90 del codice
abrogato, è rimasta costantemente ferma su una posizione di rigida osservanza
del limite testuale insito in detta disposizione, escludendo che l’esistenza di
una sentenza non irrevocabile, emessa in un primo processo, potesse legittimare
nel processo successivo, promosso contro la stessa persona per il medesimo
fatto, la pronuncia di non doversi procedere per impromovibilità dell’azione
penale (Cass., Sez. I, 7 marzo 1985, Monitoro, rv. 168614; Sez. I, 8 giugno
1982, Bolognini, rv. 154900; Sez. I, 8 giugno 1982, Chiavolon, rv. 154895).
In tale ottica, la Corte costituzionale dichiarò non fondata la questione di
legittimità costituzionale del citato art. 90, rilevando che non può dirsi
violato il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. per il motivo che, nella sua
funzione preclusiva della reiterazione di un procedimento penale, la norma
denunciata non equipara le due situazioni giuridiche, quella della sentenza
divenuta irrevocabile rispetto a quella che tale ancora non sia. Il Giudice
delle leggi osservò che dette situazioni sono profondamente differenziate sul
piano giuridico e che il diverso trattamento è di per sè giustificato, tanto più
che l'ordinamento processuale penale appresta, a tutela dell'unità del processo,
altri istituti, dalla cui applicazione risulta oltremodo difficile che ad un
procedimento terminato con sentenza, benchè non ancora irrevocabile, altro ne
possa seguire per lo stesso fatto (Corte cost., 14 gennaio 1976, n. 6).
Lungo la stessa linea si è mossa la giurisprudenza di legittimità nei primi anni
di applicazione del codice vigente. Si è stabilito, infatti, che l'art. 649
c.p.p. tende ad evitare la duplicazione di giudicati nel solo caso in cui sia
già intervenuta sentenza irrevocabile, con la conseguenza che l’applicazione del
divieto del bis in idem è rigorosamente subordinata all’esistenza di decisioni
giurisdizionali connotate dal requisito dell'irrevocabilità. Anche recentemente
è stato ribadito che l’esistenza di una sentenza irrevocabile costituisce
condizione tassativa ed inderogabile per l’applicazione dell’art. 649 (Cass.,
Sez. III, 23 febbraio 2005, P.M. in proc. Massa, rv. 230872). In simile contesto
interpretativo è stata dichiarata manifestamente infondata, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
di detta disposizione, nella parte in cui prevede il divieto di un secondo
giudizio solo in caso di sentenza passata in giudicato (Cass., Sez. III, 23
gennaio 1996, Castellano, rv. 207105).
3.1. - La compattezza di tale indirizzo ha subito una prima incrinatura quando è
stato ritenuto che, se è vero che il testo dell’art. 649 c.p.p. collega il
divieto di un secondo giudizio alla pronuncia di una sentenza o di un decreto
penale divenuti irrevocabili, ciò non significa, tuttavia, che fino a quando non
sia stata pronunciata una sentenza irrevocabile possano legittimamente svolgersi
nei confronti della stessa persona e per lo stesso fatto più procedimenti
penali, giacchè l’art. 649, al pari delle norme sui conflitti positivi di
competenza e dell’art. 669, esprime “un costante orientamento di sistema dettato
ad evitare duplicità di decisioni” e un “generale principio di ne bis in idem
che tende innanzi tutto ad evitare che per lo stesso fatto reato si svolgano più
procedimenti e si emettano più provvedimenti, l’uno indipendente dall’altro” (Cass.,
Sez. V, 10 luglio 1995, Pandolfo, rv. 202653).
La decisione appena ricordata ha dato l’avvio ad un consistente filone
interpretativo uniformemente rivolto ad attribuire all’art. 649 una dimensione
applicativa più ampia di quella che traspare dalla enunciazione letterale,
essendo la disposizione strettamente correlata al principio generale
dell’ordinamento processuale che vieta la duplicazione del processo contro la
stessa persona per il medesimo fatto (Cass., Sez. VI, 11 febbraio 1999, Siragusa,
rv. 212864; Sez. VI, 25 febbraio 2002, P.G. in proc. Sulsenti; Sez. I, 30 aprile
2003, Morteo, rv. 225004; Sez. VI, 18 novembre 2004, Fontana, rv. 230760; Sez.
III, 5 aprile 2005, P.G. in proc. Chiarolini).
Va segnalato, inoltre, che nell’ultimo decennio gli interventi della
giurisprudenza costituzionale hanno offerto precisi spunti a sostegno
dell’indirizzo favorevole ad una lettura estensiva della disposizione di cui
all’art. 649.
Dopo l’iniziale posizione di chiusura espressa con la ricordata sentenza n. 6
del 1976, la Corte costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 555, comma 2, c.p.p., in relazione all’art.
414 dello stesso codice, ha rilevato che in caso di esercizio dell’azione penale
in ordine al medesimo fatto per il quale sia stata precedentemente disposta
l’archiviazione, senza la previa autorizzazione alla riapertura delle indagini,
“parimenti deve ritenersi precluso l’esercizio dell’azione penale, in quanto
riguardante il medesimo fatto già oggetto di un provvedimento di archiviazione,
in carenza di autorizzazione del giudice a riaprire le indagini”: in siffatta
situazione -ha precisato la Corte- “è la instaurabilità di un nuovo procedimento
e, quindi, la procedibilità a essere impedita”, dato che “l’ordinamento,
sistematicamente considerato, appresta già un rimedio atto a sanzionare
processualmente l’esercizio dell’azione penale per un fatto già oggetto di un
provvedimento di archiviazione, in mancanza dell’autorizzazione giudiziale ai
sensi dell’art. 414 c.p.p.”
(Corte cost., 19 gennaio 1995, n. 27).
Con riferimento ad una fattispecie analoga a
quella oggetto del presente processo è stato rilevato che “non compete a questa
Corte indicare la norma processuale da applicare al caso di specie, né stabilire
se, nell'ipotesi di precedente sentenza di condanna per il medesimo fatto non
ancora passata in giudicato, debba aversi riguardo a quanto disposto dall'art.
649 c.p.p. o se, in ossequio ad una accezione più piena del principio ne bis in
idem, tale che in esso sia compreso il divieto di sottoporre a procedimento
penale una stessa persona più di una volta per il medesimo fatto, debba trovare
applicazione l'art. 529 c.p.p., la cui operatività non è limitata, secondo
quanto questa Corte ha già chiarito nella sentenza n. 27 del 1995, ai casi di
difetto delle condizioni di procedibilità espressamente enumerate nel Titolo III
del Libro V del codice di procedura penale, ma può essere ragionevolmente estesa
fino a comprendere tutte le ipotesi in cui per quel medesimo fatto l'azione
penale non avrebbe potuto essere coltivata in un separato procedimento perchè
già iniziata in un altro” (Corte cost., 12 luglio 2001, n. 318).
Infine, chiamata a risolvere la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice
dell’udienza preliminare che, per il medesimo fatto, abbia già disposto il
rinvio a giudizio della stessa persona, seguito da condanna impugnata in
appello, la Corte costituzionale ne ha dichiarato la manifesta infondatezza,
osservando che “è da escludersi che il giudice possa essere chiamato a
pronunciarsi una seconda volta sull'ipotesi accusatoria in vista dell'apertura
di un nuovo giudizio, e ciò sia che debba aversi riguardo a quanto disposto
dall'art. 649 c.p.p., sia che trovi applicazione il principio del ne bis in idem
in un'accezione più ampia di quella risultante dal predetto art. 649 e tale da
impedire l'eventualità di procedimenti simultanei, rendendo applicabile, anche
in tal caso, l'art. 529 c.p.p., la cui previsione possa ragionevolmente
estendersi a comprendere le ipotesi in cui l'azione penale non abbia da avere
corso in un procedimento perché già promossa in un altro” (Corte cost., 6 marzo
2002, n. 39).
3.2. - Talune decisioni di questa Corte si sono collocate al di fuori
dell’alternativa vertente sull’applicabilità o non dell’art. 649 c.p.p. nella
convinzione che nella disciplina apprestata per i conflitti di competenza
potesse individuarsi il rimedio atto a risolvere le ipotesi di litispendenza
risultanti dalla simultanea instaurazione dinanzi a giudici diversi di due
processi contro la stessa persona per il medesimo fatto. A sostegno della
praticabilità di un simile percorso è stata addotta la circostanza che l’art.
28, primo comma, lett. b) c.p.p. descrive una tipica situazione di litispendenza
allorchè identifica un conflitto positivo nei casi nei quali “due o più giudici
ordinari contemporaneamente prendono ….. cognizione del medesimo fatto
attribuito alla stessa persona”. Si è sostenuto, così, che nel caso di
procedimenti pendenti in fasi diverse contro lo stesso imputato per lo stesso
fatto-reato la competenza spetta al giudice del procedimento che si trova nella
fase più avanzata e che l’unificazione deve essere realizzata con l’applicazione
del criterio della progressione attraverso l’assorbimento dell’un procedimento
nell’altro (Cass., Sez. I, 8 maggio 1989, Rotolo, rv. 181325; Sez. I, 21 ottobre
1988, Chirico, rv. 179854; Sez. I, 10 marzo 1986, Salerno, rv. 172390; nel
vigore del nuovo codice di rito: cfr. Sez. III, 23 aprile 1996, P.M. in proc.
Poloni, rv. 204728; Sez. I, 23 novembre 2004, Murati). Peraltro, la sfera di
operatività della disciplina dei conflitti di competenza è stata estesa a tal
punto da includervi anche la concorrenza di procedimenti non riconducibili nella
categoria della litispendenza, ma in quella della continenza, qualificata dalla
circostanza che le regiudicande sono identiche soltanto parzialmente, in quanto
l’una è più ampia e comprende interamente l’altra, dovendo, in tale situazione,
i procedimenti concentrarsi dinanzi al giudice investito della cognizione del
fatto più esteso (Cass., Sez. I, 20 giugno 1997, Ripa, rv. 208240; Sez. I, 10
novembre 1989, Bono, rv. 182551).
Il riferimento alle regole sui conflitti risulta indubbiamente corretto nei casi
di duplicazione del processo dinanzi a sedi giudiziarie diverse, dato che la
contemporanea cognizione dell’identica regiudicanda ad opera di giudici
differenti, uno dei quali è certamente incompetente, integra un “conflitto
positivo proprio” risolubile mediante l’applicazione delle disposizioni degli
artt. 28 e segg.- In simili casi, il criterio di risoluzione della litispendenza
deve essere costituito dall’applicazione delle disposizioni del codice che
regolano la competenza, che devono sempre prevalere sui parametri empirici della
progressione o della maggiore ampiezza della regiudicanda, il cui impiego può
considerarsi consentito a condizione che la concentrazione dei procedimenti si
realizzi dinanzi al giudice “precostituito per legge” in base alle norme sulla
competenza.
Per contro, deve ritenersi non corretta l’estensione della normativa sui
conflitti alle duplicazioni del processo verificatesi all’interno della stessa
sede giudiziaria, senza alcuna implicazione riguardante questioni di competenza
per territorio e per materia. In questi casi è da escludere la configurabilità
di un conflitto positivo di competenza non solo se i procedimenti duplicati
pendano dinanzi a giudici dello stesso ufficio, nella stessa fase o in fasi
differenti, ma anche quando essi si trovino in gradi diversi. Di talchè, va
riconosciuta l’esattezza dell’orientamento secondo cui è estranea allo schema
del conflitto di competenza l’ipotesi in cui il tribunale e la corte d'appello
della stessa sede procedano per il medesimo fatto, stante l'autonomia delle
reciproche sfere di competenza funzionale in relazione alla diversità dei gradi
e non sussistendo nessun profilo di incompetenza di uno dei due giudici (Cass.
Sez. I, 23 ottobre 2002, Auriemma, rv. 222484; Sez. I, 26 maggio 1999, Busi, rv.,
213946).
Nella situazione da ultimo considerata non sono applicabili neanche le norme sui
conflitti “impropri”, “atipici” o “in casi analoghi” contenute nel secondo comma
dell’art. 28 c.p.p.- Nella giurisprudenza di legittimità è stato chiarito che
tale genere di conflitti manca della rigida conformazione tipica del conflitto
di competenza “proprio” e che l’intervento della Corte di cassazione è diretto a
regolare l'ordine delle competenze al fine di eliminare distorsioni che danno
origine, in casi concreti non predeterminati, ad una stasi del processo
rimuovibile attraverso la determinazione dell'ambito delle attribuzioni in
riferimento al compimento di singoli atti (Cass., Sez. I, 6 luglio 2004, confl.
comp. in proc. Bevilacqua ed altri, rv. 229386). Sul punto è consolidato
l’indirizzo che considera la sfera applicativa del secondo comma dell’art. 28
c.p.p. limitata ai casi di contrasto tra giudici da cui derivi una condizione di
stasi o di paralisi dell'attività processuale direttamente ricollegabile al
dissenso insorto tra due organi giurisdizionali rispetto all’adozione di
provvedimenti necessari allo sviluppo del rapporto processuale (Cass., Sez. V,
16 giugno 1999, P.M. in proc. Sami, rv. 213804; Sez. I, 16 aprile 1997, P.M. in
proc. Vanoni; Sez. I, 15 novembre 1996, Straticò, rv. 206516).
Dai precedenti rilievi deve senz’altro inferirsi che le situazioni di
litispendenza oggetto del quesito interpretativo, al quale le Sezioni Unite
devono dare risposta, non possono essere definite con l’applicazione della
disciplina dei conflitti in casi analoghi, tipicizzati in conformità di un
preciso modello normativo all’interno del quale non può ricondursi la
contemporanea pendenza presso una medesima sede giudiziaria, in fasi o in gradi
diversi, di processi nei confronti delle stesse persone per l’identica
regiudicanda: in tali ipotesi, infatti, manca una situazione di blocco o di
stallo dei procedimenti duplicati, ciascuno dei quali risulta pienamente idoneo
a svilupparsi autonomamente fino alla formazione del giudicato, senza che
possano insorgere interferenze reciproche in grado di produrre ostacoli o
intralci alla loro normale progressione verso il naturale epilogo.
3.3. - La varietà e la disomogeneità delle posizioni assunte dalla
giurisprudenza di legittimità nascono principalmente dal fatto che il codice di
procedura penale regola, nell’art. 28, comma 1, lett. b), soltanto la categoria
dei conflitti “propri” di competenza, senza indicare alcuna esplicita soluzione
normativa per la litispendenza dei processi, in fasi o in gradi diversi, dinanzi
a giudici della medesima sede giudiziaria. La lacuna spiega l’esigenza
unanimemente avvertita di trovare un rimedio atto ad eliminare situazioni
indubbiamente annoverabili tra le patologie processuali perché sono fonte di
gravi pregiudizi per l’ordine e la funzionalità dei procedimenti e determinano,
nello stesso tempo, la violazione del diritto dell’imputato a non essere più
volte perseguito per il medesimo fatto.
La condizione di vuoto normativo non può essere ovviamente superata facendo
riferimento alla disciplina della litispendenza nel processo civile dettata
dall’art. 39, primo comma, c.p.c., secondo cui “se una stessa causa è proposta
davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e
grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con sentenza la litispendenza e
dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo”. In proposito
basta osservare che il primo comma del citato art. 39 eleva il criterio della
prevenzione a regola generale di unificazione del processo civile duplicato e
che, ai fini della dichiarazione di litispendenza, è irrilevante ogni indagine
sull’effettiva competenza del giudice preventivamente adìto, pur se il giudice
successivamente adìto sia funzionalmente ed inderogabilmente competente a
conoscere della causa (Cass. civ., Sez. I, 26 novembre 2002, n. 16724; Sez. III,
2 giugno 2000, n. 7360). Ne segue che la norma del codice di rito civile che,
per risolvere la litispendenza, attribuisce prevalenza al criterio della
prevenzione rispetto a quello della competenza non è certamente trasferibile nel
processo penale, rispetto al quale la legge processuale assegna carattere
assolutamente pregiudiziale all’accertamento della competenza del giudice, in
piena sintonia con il principio costituzionale del giudice naturale sancito
dall’art. 25, comma 1, della Carta costituzionale.
I disorientamenti della giurisprudenza e l’assenza di una normativa che ponga
una esplicita disciplina di tutti i casi di litispendenza, compresi quelli nei
quali non sorgono questioni attinenti alla competenza, spiegano le ragioni per
le quali sono sorte le prassi di frenare il corso del primo processo in modo che
l’altro possa pervenire alla stessa fase o grado e ne sia, quindi, possibile la
riunione, ovvero di sospendere il processo successivo sino a quando il primo si
concluda con una sentenza irrevocabile che renda applicabile la regola del ne
bis in idem di cui all’art. 649 c.p.p.- Proprio a quest’ultimo espediente hanno
fatto espresso riferimento tanto il Procuratore Generale ricorrente quanto la
Sezione rimettente per sostenere che nel caso di specie il Tribunale di Brescia,
anziché dichiarare immediatamente l’improcedibilità dell’azione penale a norma
dell’art. 649, avrebbe dovuto sospendere il nuovo procedimento in attesa che
divenisse irrevocabile la prima decisione.
L’opinione non ha pregio. Per escluderne la correttezza è sufficiente osservare
che l’art. 3 c.p.p. delinea in termini tassativi le ipotesi di sospensione del
processo penale, tanto da escluderne l’estensione per via analogica, e che,
parallelamente, l’art. 50 dello stesso codice dispone che “l’esercizio
dell’azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi
espressamente previsti dalla legge”. E’ stato, pertanto, coerentemente ritenuto
che contrasta con le linee dell’ordinamento vigente, al punto da risultare
abnorme, il provvedimento di sospensione del dibattimento al fine di attendere
gli sviluppi delle indagini, dato che esso è privo di referente normativo ed in
contrasto con la disciplina codificata delle questioni pregiudiziali (Cass.,
Sez. V, 28 ottobre 1994, P.M. in proc. Di Mambro). Ne segue che, stante
l’inderogabilità delle cause che legittimano la sospensione del processo, le
prassi sopra indicate devono considerarsi illegali, come pure devono reputarsi
praeter legem quei rimedi empirici che, pur non traducendosi in una formale
dichiarazione di sospensione, realizzano di fatto lo stesso risultato attraverso
dilatorie condotte processuali volte a ritardare il normale andamento dei
procedimenti.
4. - Valutata la consistenza giuridica delle diverse posizioni, le Sezioni Unite
ritengono di condividere l’indirizzo favorevole all’ammissibilità della
pronuncia di non doversi procedere per impromovibilità dell’azione penale nelle
ipotesi di litispendenza, che non implichino un conflitto di competenza e non
siano accompagnate dall’esistenza di una sentenza irrevocabile, pur se le
ragioni addotte a sostegno della soluzione prescelta necessitano di integrazioni
e di approfondimento argomentativo, soprattutto per quanto concerne il ruolo
dell’art. 649 c.p.p. nell’ambito dell’analisi ricostruttiva della normativa.
La prima notazione essenziale per lo sviluppo di una coerente ed organica linea
interpretativa deve essere tratta dalla circostanza che nella maggior parte
delle decisioni citate l’applicazione della regola del ne bis in idem è
collegata non tanto alla diretta operatività della disposizione di cui all’art.
649 quanto al fatto che tale norma rappresenta l’espressione di un principio più
ampio, che, anche in assenza di una sentenza irrevocabile, rende la duplicazione
dello stesso processo incompatibile con le strutture fondanti dell’ordinamento
processuale e ne permette la rimozione con l’impiego dei rimedi enucleabili dal
sistema. In tal senso è univocamente significativo che in dette decisioni si
faccia riferimento allo “ordinamento, sistematicamente considerato” (Corte cost.,
n. 27 del 1995, cit.), o ad “un costante orientamento di sistema dettato ad
evitare duplicità di decisioni” (Cass. 10 luglio 1995, Pandolfo, rv. 202653, cit.),
ovvero ad un generale principio di ne bis in idem desumibile da “un’accezione
più ampia di quella risultante dal predetto art. 649” (Corte cost., n. 39 del
2002, cit.) e tendente “ad evitare che per lo stesso fatto-reato si svolgano più
procedimenti e si emettano più provvedimenti anche non irrevocabili, l’uno
indipendente dall’altro” (Cass., Sez. VI, 11 febbraio 1999, Siragusa, rv.
212864, cit.).
L’indirizzo qui condiviso offre argomenti di decisiva rilevanza per tracciare
l’esatto percorso che conduce a risultati di piena affidabilità
logico-giuridica.
Sono state precedentemente illustrate le ragioni che autorizzano ad affermare
che il codice di procedura penale regola espressamente soltanto le situazioni di
litispendenza che danno origine a conflitti di competenza e non anche quelle
nelle quali tale condizione è assente. Mette conto, però, osservare che, al di
fuori dell’area del diritto penale sostanziale per il quale vigono il principio
costituzionale di stretta legalità e la riserva assoluta di legge (art. 25,
comma 2, Cost.), la mancanza di una esplicita disposizione non può fare
considerare esaurito il compito dell’interprete, il quale, prima di optare per
una conclusione di “non liquet” o di negare l’esistenza di una norma, ha il
dovere di sperimentare tutti gli altri strumenti ermeneutici dei quali dispone,
verificando, in particolare, la praticabilità della via additata dall’art. 12,
comma 2, delle Disposizioni sulla legge in generale, a norma del quale “se una
controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo
alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane
ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico
dello Stato”. E sul metodo dell’indagine interpretativa in mancanza di
un’esplicita disposizione di legge le Sezioni Unite di questa Corte hanno
precisato che il silenzio del legislatore, di per sè solo, non ha valore
concludente, nel senso che non equivale a certa regola di esclusione, per la
semplice, ma evidente, ragione che nella ricostruzione della reale portata di
una legge il fatto pretermesso non è affermato nè escluso e che, stante il
valore non univoco di quel silenzio, compito indeclinabile dell'interprete è
quello di attribuire, caso per caso, alla omessa menzione del fatto il
significato più coerente con la ratio legis, con il contesto normativo delineato
dal sistema e con gli interessi tutelati ed i fini effettivamente perseguiti (Cass.,
Sez. Un., 25 febbraio 1998, Gerina ed altro, rv. 210199).
Così individuate le coordinate dell’operazione ermeneutica, deve porsi in
risalto che dalla giurisprudenza che ha dato vita all’indirizzo favorevole ad
una lettura estensiva dell’art. 649 c.p.p. traspare inequivocamente che la
declaratoria di impromovibilità dell’azione penale, pur in assenza di una
decisione irrevocabile, è stata giustificata non attraverso l’applicazione
diretta della predetta disposizione, la cui configurazione normativa risulta
tracciata in confini ben precisi e delimitati, ma facendo leva, invece, su un
principio che la trascende ed è collocato a monte della stessa, corrispondendo
l’art. 649 ad una delle plurime specificazioni di una direttiva generale alla
quale è conformato tutto il sistema processuale. Si è voluto, cioè, significare
che l’art. 649 costituisce un singolo, specifico, punto di emersione del
principio del ne bis in idem, che permea l’intero ordinamento dando linfa ad un
preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull’identica
regiudicanda, in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità
connaturate al sistema. A tale divieto va attribuito, pertanto, il ruolo di
principio generale dell’ordinamento dal quale, a norma del secondo comma
dell’art. 12 delle Preleggi, il giudice non può prescindere quale necessario
referente dell’interpretazione logico-sistematica.
5. - La matrice del divieto del bis in idem deve essere identificata nella
categoria della preclusione processuale, ben nota alla teoria generale del
processo, sia civile che penale. L’esattezza della qualificazione è confermata
dalla considerazione che il divieto di cui all’art. 649 è esso stesso
nient’altro che una preclusione: quella finale che si consolida a chiusura del
processo. Non a caso uno dei più illustri studiosi del processo civile, al quale
si deve la prima trattazione organica della tematica delle preclusioni
processuali, ha definito il giudicato come la “somma preclusione” cui è affidata
la funzione di garantire l’intangibilità del risultato del processo.
Prima di esplicarsi quale limite estremo segnato
dal giudicato, la preclusione assolve la funzione di scandire i singoli passaggi
della progressione del processo e di regolare i tempi e i modi dell’esercizio
dei poteri delle parti e del giudice, dai quali quello sviluppo dipende, onde la
preclusione rappresenta il presidio apprestato dall’ordinamento per assicurare
la funzionalità del processo in relazione alle sue peculiari conformazioni
risultanti dalle scelte del legislatore. Il processo, infatti, quale sequenza
ordinata di atti modulata secondo un preciso ordine cronologico di attività, di
fasi e di gradi, è legalmente tipicizzato in conformità di determinati criteri
di congruenza logica e di economicità procedimentale in vista del raggiungimento
di un risultato finale, nel quale possa realizzarsi l’equilibrio tra le esigenze
di giustizia, di certezza e di celerità.
Tale linea di pensiero, comunemente accolta anche dalla dottrina
processualpenalistica, rende evidente che la preclusione corrisponde ad un
istituto coessenziale alla stessa nozione di processo, non concepibile se non
come serie ordinata di atti normativamente coordinati tra loro, ciascuno dei
quali - all’interno dell’unitaria fattispecie complessa a formazione successiva-
è condizionato da quelli che lo hanno preceduto e condiziona, a sua volta,
quelli successivi secondo precise interrelazioni funzionali.
E’ comune in dottrina l’opinione che l’istituto della preclusione, attinente
all’ordine pubblico processuale, è intrinsecamente qualificato dal fatto di
manifestarsi in forme differenti, accomunate dal risultato di costituire un
impedimento all’esercizio di un potere del giudice o delle parti in dipendenza
dell’inosservanza delle modalità prescritte dalla legge processuale, o del
precedente compimento di un atto incompatibile, ovvero del pregresso esercizio
dello stesso potere. In quest’ultima ipotesi la preclusione è normalmente
considerata quale conseguenza della consumazione del potere.
5.1. - La figura della preclusione-consumazione offre la chiave per risolvere la
questione relativa all’applicabilità della regola del ne bis in idem alle
situazioni di litispendenza, in fasi o in gradi diversi, di procedimenti dinanzi
ad uffici della stessa sede giudiziaria.
Insuperabili esigenze di ordine logico e sistematico impongono di ritenere che
lo stesso ufficio del pubblico ministero che ha esercitato l’azione penale in
relazione ad una determinata imputazione non possa successivamente promuovere un
nuovo processo contro la stessa persona per il medesimo fatto, per la semplice
ragione che, restando immutati i termini oggettivi e soggettivi della
regiudicanda, è definitivamente consunto il potere di azione di cui quell’ufficio
è titolare. Di talchè, sussistendo tali condizioni, il vincolo di legalità
insito nel carattere di obbligatorietà ex art. 112 della Costituzione rende
l’azione penale non solo irretrattabile, ma anche non reiterabile, se non nei
casi previsti dalla legge, ad opera del medesimo ufficio della pubblica accusa.
Il principio, espresso dal tradizionale brocardo “bis de eadem re ne sit actio”,
rappresenta il corollario dei connotati di razionalità e di ordine del processo
alla cui tutela è preordinata l’indicata preclusione-consumazione, chiaro
essendo che un sistema processuale che lasciasse alla discrezionalità dello
stesso organo della pubblica accusa la possibilità di reiterare l’esercizio
dell’azione penale contro la stessa persona per il medesimo fatto si muoverebbe
lungo linee assolutamente contraddittorie e dissonanti, asimmetriche rispetto al
principio di legalità e non compatibili con i caratteri salienti del “giusto
processo” prefigurato dall’art. 111 della Costituzione. Questo difatti, nella
sua impronta tipicamente accusatoria, richiede non solo la rispondenza alle
regole della ragionevole durata del processo e della parità delle parti, ma
sottende altresì, in armonia con le principali fonti normative internazionali
sopra richiamate, il diritto dell’imputato a non essere perseguito più di una
volta per l’identico fatto. E’ evidente, inoltre, che un sistema che non
riconoscesse al divieto del bis in idem il carattere di principio generale
dell’ordinamento potrebbe dischiudere la via a prassi anomale ed a condotte
qualificabili come vero e proprio “abuso del processo”, perché idonee a
vulnerare la regola dell’immediatezza e della concentrazione della formazione
della prova in contraddittorio, rendendo possibile un uso strumentale del potere
di azione per finalità inconciliabili con la legalità e l’ordine processuali.
La preclusione conseguente alla consumazione del potere di azione non può non
determinare la dichiarazione di impromovibilità dell’azione penale, quale
epilogo necessitato del secondo processo, restando, così, confermata
l’enunciazione del principio per cui le condizioni di procedibilità non si
esauriscono in quelle espressamente enumerate nel titolo III del libro V del
codice di procedura penale (Corte cost., n. 318 del 2001, cit.). Di talchè al
secondo giudice non resta che pronunciare sentenza di non doversi procedere a
norma dell’art. 529 o di non luogo a procedere ex art. 425, ovvero, qualora
l’azione penale non sia stata ancora esercitata, decreto di archiviazione per
impromovibilità dell’azione stessa, dovendo sottolinearsi, a quest’ultimo
riguardo, che risulterebbe certamente irrazionale imporre al pubblico ministero
l’esercizio del potere di azione al solo fine di instaurare un processo che
dovrà necessariamente concludersi con la decisione che l’imputato non avrebbe
dovuto essere sottoposto a nuovo procedimento penale.
Infine, è opportuno osservare che, contrariamente a quanto ritenuto in una
recente pronuncia di questa Corte (Sez. III, 5 aprile 2005, P.G. in proc.
Chiarolini, cit.), lo sdoppiamento del processo ad iniziativa dello stesso
ufficio del pubblico ministero non si sottrae alla regola del ne bis in idem per
il solo motivo che l’esercizio dell’azione penale è rinnovato per porre riparo a
nullità assolute ed insanabili verificatesi nel primo procedimento. Una simile
situazione deve trovare soluzione con l’applicazione delle regole che governano
l’ordinaria dinamica processuale e non già con l’attribuzione al pubblico
ministero della libertà di replicare, a sua scelta insindacabile, l’esercizio
dell’azione penale, potendo ammettersi la reviviscenza di tale potere soltanto
nel caso in cui non si crei uno stato di litispendenza, vale a dire quando il
primo processo si è concluso con la dichiarazione irrevocabile della nullità che
ha impedito di pervenire ad una decisione sul merito dell’imputazione.
5.2. - Merita di essere sottolineato un ulteriore profilo di essenziale
importanza per la completezza argomentativa della soluzione indicata rilevando
che, nell’ipotesi della pronuncia di una sentenza non irrevocabile nel primo
processo, nel perimetro della preclusione-consumazione ricade, oltre che
l’esercizio dell’azione penale, anche il potere di “ius dicere” ad opera del
giudice dello stesso ufficio investito della cognizione dell’identica
regiudicanda nel secondo procedimento.
Inequivoci spunti in tale senso possono trarsi dalla disciplina legale degli
effetti delle decisioni giurisdizionali, che, per loro natura, non possono
essere eliminati o modificati dallo stesso giudice che le ha emesse, per la
precisa ragione che, al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge,
le decisioni stesse possono essere confermate, riformate o modificate
esclusivamente dal giudice superiore investito della cognizione del processo a
seguito dell’attivazione dei rimedi offerti dal sistema delle impugnazioni.
Il carattere di stabilità e di intangibilità della decisione rispetto al giudice
dal quale essa proviene rappresenta una regola che ha trovato frequenti
applicazioni nella giurisprudenza. Rappresentano espressione di tale principio
quelle pronunzie che, in materia di revoca dei provvedimenti di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, hanno chiarito che gli atti di giurisdizione
sono “revocabili dal giudice nei limiti e sui presupposti espressamente
previsti, e rimuovibili, negli altri casi, solo attraverso gli strumenti di
impugnazione” (Corte cost., 14 aprile 1999, n. 144) e che “l'ordinamento
preclude in via generale al giudice, ad eccezione delle ipotesi tassativamente
previste, di riesaminare autonomamente i propri provvedimenti definitivi per i
quali sia prevista espressamente una procedura di revoca” (Cass., Sez. Un., 14
luglio 2004, Sangallo, rv. 228666). Ancor più esplicitamente, nella specifica
ottica del fenomeno della preclusione-consumazione, è stato stabilito che “il
provvedimento adottato in forma di ordinanza, che statuisce su diritti o su
determinate situazioni giuridiche con quel carattere di definitività che è
considerato distintivo, immanente ed essenziale, della sentenza, deve ritenersi
irrevocabile se soggetto ad impugnazione, con la conseguenza che, dopo la sua
emanazione, essendosi esaurito l'esercizio della potestà decisoria, è sottratta,
immediatamente o successivamente, all'organo della giurisdizione (anche in sede
esecutiva) la possibilità di tornare sulla presa decisione, cui va pertanto,
riconosciuta l’idoneità a decidere in modo risolutivo l’episodio che ad essa ha
dato vita (Cass., Sez. I, 22 settembre 1999, Papurello, rv. 214695; Sez. I, 21
dicembre 1993, Fidanzati, rv. 196542).
Del resto, un esplicito e diretto riscontro normativo del fenomeno della
preclusione-consumazione, che impedisce al giudice di pronunciare una seconda
volta sul medesimo oggetto, è dato dalla rigida disciplina delle condizioni
prescritte per la correzione degli errori materiali e dei limiti di
applicabilità dell'art. 130 c.p.p.- L’ammissibilità del rimedio correttivo nei
soli casi di “errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui
eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell’atto” lascia
inequivocamente intendere che la legge autorizza soltanto gli interventi
riparatori imposti dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale
della decisione con il suo reale contenuto, mentre devono considerarsi
senz’altro interdetti gli interventi dello stesso giudice con funzione
sostitutiva della decisione, che, nella sua organica unità e nelle sue
essenziali componenti, esce definitivamente dalla sfera giuridica del giudice
che l’ha assunta, di talchè è inderogabilmente riservato al giudice
dell’impugnazione il compito di modificare il contenuto decisorio del
provvedimento (cfr. Cass., Sez. Un., 18 maggio 1994, Armati, rv. 198543).
Non è producente l’obiezione per cui la regola della preclusione-consumazione
del potere di decisione può valere esclusivamente all’interno dello stesso
processo. La fragilità del rilievo risulta palese se si tiene presente che nella
situazione di duplice devoluzione dell’identica regiudicanda a giudici della
stessa sede giudiziaria, in fasi o in gradi diversi, l’esistenza di più
procedimenti non può ostacolare il ripristino dell’unicità del processo, dal
momento che l’operatività del principio generale del ne bis in idem presuppone
proprio la pluralità di procedimenti ed è subordinata alle sole condizioni della
perfetta coincidenza della regiudicanda (stesso imputato e medesimo fatto),
dell’identità dell’ufficio del pubblico ministero che ha esercitato l’azione
penale e dell’identità dell’ufficio del giudice chiamato a pronunciare una
decisione rispetto alla quale, avendo già provveduto sul medesimo oggetto, ha
definitivamente esaurito il suo compito.
6. - A conferma dei risultati dell’indagine sin qui condotta non può sottacersi
che l’utilizzazione dello schema concettuale della preclusione ha trovato ampia
diffusione nella giurisprudenza costituzionale e in quella di legittimità per la
soluzione di situazioni processuali nelle quali la mancanza di una specifica
disposizione di legge ha reso necessario il ricorso all’interpretazione
logico-sistematica.
Una delle più frequenti applicazioni dell’istituto della preclusione è
riconoscibile nel filone giurisprudenziale che ha enucleato il principio di non
regressione del processo, ritenendo che, eccettuate le ipotesi espressamente
regolate dalla legge, i provvedimenti adottati in violazione dello sbarramento
segnato dal passaggio da una fase all’altra siano radicalmente inficiati da
abnormità funzionale, derivando dall’inosservanza della preclusione il
sovvertimento dell’ordine normativamente assegnato allo sviluppo del rapporto
processuale (Cass., Sez. Un., 29 maggio 2002, Manca, rv. 221999; Sez. Un., 10
dicembre 1997, Di Battista, rv. 209603; Sez. Un., 31 luglio 1997, P.M. in proc.
Baldan, rv. 208220; Sez. Un., 18 giugno 1993, P.M. in proc. Garonzi, rv.
194061).
Di indubbia creazione giurisprudenziale è anche la figura del c.d. “giudicato
cautelare”, che costituisce, nella sostanza, particolare applicazione della
preclusione del “ne bis in idem”, ricavata dal sistema processuale e trasferita
nel peculiare settore delle misure cautelari personali e reali. In proposito,
dopo avere premesso che la formazione e la portata del giudicato e, ancor più,
della preclusione processuale non vanno individuate in astratto sulla base di
concezioni aprioristiche, ma con riferimento al diritto positivo vigente, le
Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che una preclusione processuale
endoprocedimentale è suscettibile di formarsi a seguito delle pronunzie emesse,
all’esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte Suprema,
ovvero dal Tribunale, in sede di riesame o di appello, le cui pronunzie non
possono non spiegare un’efficacia preclusiva allo stato degli atti (Cass., Sez.
Un., 8 luglio1994, Buffa, rv. 198213).
Alla stessa linea di pensiero è riconducibile l’indirizzo ormai prevalente
secondo cui la preclusione del “ne bis in idem” giustifica la dichiarazione di
impromovibilità dell’azione penale anche in presenza di provvedimenti decisori
diversi da quelli indicati nell’art. 649 c.p.p., come il decreto di
archiviazione seguito da riapertura delle indagini da parte dello stesso
pubblico ministero senza l’autorizzazione del giudice prescritta dall’art. 414
(Corte cost., 19 gennaio 1995, n. 27, cit.; Cass., Sez. Un., 22 marzo 2000,
Finocchiaro, rv. 216004) e la sentenza di non luogo a procedere in assenza del
provvedimento di revoca ex art. 434 (Corte cost., 19 gennaio 1995, n. 27, cit.,
e 17 giugno 1997, n. 206, cit.; Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2000, Romeo, rv.
215411).
Un’elaborazione approfondita della preclusione processuale è dovuta, inoltre,
alle decisioni delle Sezioni Unite di questa Corte con le quali è stata posta in
luce l’importanza di detto istituto relativamente allo sviluppo del processo nei
vari gradi di impugnazione, ne è stata indicata la diversa base concettuale
rispetto al giudicato e sono stati illustrati i meccanismi attraverso i quali i
capi e i punti della decisione diventano intangibili in tempi sovente
diacronici, determinando la progressiva delimitazione della regiudicanda sino
alla formazione definitiva del giudicato, che, quale “somma preclusione”,
paralizza il potere-dovere della immediata declaratoria delle cause di non
punibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p. (Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2000,
Tuzzolino, rv. 216239; Sez. Un., 26 marzo 1997, Attinà, rv. 207640; Sez. Un., 23
novembre 1990, Agnese, rv. 186164).
Infine, deve segnalarsi che una delle più lucide ed esaurienti applicazioni dei
principi di preclusione e di consumazione del potere è stata recentemente
fornita dalle Sezioni Unite allorché è stato stabilito che, qualora il P.M.,
nelle more della decisione sull’appello proposto contro l'ordinanza reiettiva
della richiesta di misura cautelare personale, rinnovi la domanda nei confronti
dello stesso indagato e per lo stesso fatto, allegando elementi probatori
“nuovi”, preesistenti o sopravvenuti, é precluso al giudice, in pendenza del
procedimento di appello, decidere in merito alla medesima domanda cautelare (Cass.,
Sez. Un., 31 marzo 2004, Donelli, rv. 227358).
Nella decisione sono state spiegate le possibili
interferenze tra competenze funzionali diversificate rilevando come “alla luce
di una complessiva lettura delle linee logico-sistematiche sia del fenomeno
cautelare che della categoria delle preclusioni endoprocedimentali, il rapporto
fra le due soluzioni non si configuri in termini di concorrenza, bensì di
alternatività. S’intende cioè sostenere il principio per cui, qualora il
pubblico ministero si determini a coltivare contemporaneamente entrambe le vie
(…), al G.i.p. sia preclusa, in pendenza dell’appello avverso la sua prima
decisione, la potestà di statuire ancora in ordine alla medesima domanda
devoluta in sede di gravame al vaglio del tribunale della libertà. Non può
invero consentirsi all’organo dell’accusa, nell’investire della decisione sulla
stessa azione cautelare diversi giudici, di perseguire l’abnorme risultato di un
duplice, identico, titolo, l’uno a sorpresa e immediatamente esecutivo, l’altro
disposto all’esito di contraddittorio camerale e del quale resta sospesa
l’esecutività fino alla decisione definitiva”.
7. - A compendio di tutte le precedenti considerazioni, le Sezioni Unite
ritengono di dovere formulare sulla questione controversa il seguente principio
di diritto: “Le situazioni di litispendenza, non riconducibili nell’ambito dei
conflitti di competenza di cui all’art. 28 c.p.p., devono essere risolte
dichiarando nel secondo processo, pur in mancanza di una sentenza irrevocabile,
l’impromovibilità dell’azione penale in applicazione della preclusione fondata
sul principio generale del ne bis in idem, semprechè i due processi abbiano ad
oggetto il medesimo fatto attribuito alla stessa persona, siano stati instaurati
ad iniziativa dello stesso ufficio del pubblico ministero e siano devoluti,
anche se in fasi o in gradi diversi, alla cognizione di giudici della stessa
sede giudiziaria”.
Pertanto, integrata nei termini sopra illustrati la motivazione della sentenza
impugnata, poichè il Tribunale di Brescia ha legittimamente dichiarato di non
doversi procedere contro D. G. e B. G. per essere stati già giudicati per lo
stesso fatto in presenza delle condizioni appena enunciate, il ricorso del
Procuratore Generale di Brescia risulta infondato e deve essere, quindi,
rigettato.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.