| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
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Cass. Pen. – Sezione quinta penale Sent. 2 aprile - 21 maggio 2003, n. 22419
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Torino, sezione
del riesame, con ordinanza del 5.8.2002 annullava l’ordinanza applicativa della
misura cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Torino il
5.8.2002, nei confronti di Castelli Ugo. Sosteneva il Tribunale che avendo il
Castelli effettuato una attività di raccolta di ingenti somme, da vari
risparmiatori, con promessa di investimento, con interessi o profitti di
rilevante entità, ma non avendo poi effettuato attività rientranti nei “servizi
di investimento” o di gestione collettiva del risparmio, non avrebbe violato la
norma contenuta nell’articolo 166 decreto legislativo 58/1998, bensì quella di
truffa aggravata. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Torino
censurando l’ordinanza impugnata sostenendo che l’esercizio di servizi di
investimento o di gestione collettiva del risparmio si attua con il conferimento
da parte del cliente al promotore finanziario dello specifico potere di
effettuare operazioni movimentando direttamente il proprio patrimonio mobiliare,
indipendentemente dalle attività effettivamente svolte. Ha aggiunto che il reato
di abusivismo è un reato di pericolo e si attua a prescindere da un effettivo
danno subito dal fiduciante. Soggetti tutelati sarebbero oltre ai fiducianti, lo
stesso mercato mobiliare. Esso può concorrere con il reato, di truffa nel caso
in cui il promotore abusivo abbia agito con la volontà e la consapevolezza di
frodare i risparmiatori.
La tesi sostenuta dal Procuratore della Repubblica è giuridicamente corretta e
conseguentemente va accolto il ricorso.
È opportuno premettere che Castelli Ugo era un promotore finanziario,
regolarmente iscritto all’albo istituito presso la Consob a norma dell’articolo
31 del decreto legislativo 58/1998, che aveva operato, quale Team Manager e
District Manager, di “Finanza & Futuro spa” (società del gruppo Deutsche Bank),
per molti anni in maniera corretta ed abile, guadagnandosi la stima e la fiducia
di un gran numero di clienti.
Dall’anno 2001, o poco prima, il Castelli ha iniziato progressivamente, ad
operare in proprio, prospettando ai clienti investitori operazioni
particolarmente vantaggiose, non rientranti nelle tradizionali proposte di
“Finanza & Futuro”. Si trattava di nuove offerte da lui denominate con termini
indicativi della tipologia di investimento promesso (“Bond Europa”, “Raddoppio”,
“Index Raddoppio”, “Index Bond”, “Index Obbligazioni”, Bond Rend Gar. 15%, Pot.
Europa”), presentate come particolarmente vantaggiose perché avrebbero
consentito ai risparmiatori di ottenere interessi elevatissimi in breve tempo,
nonostante l’incerto andamento del mercato. Gli investitori convinti dalle
ottime promesse, hanno consegnato al promotore finanziario ingenti somme di
denaro in contanti o tramite assegni bancari privi dell’indicazione del
beneficiario, hanno firmato un contratto su appositi moduli, sui quali era
indicato il tipo di gestione promesso ed il Castelli a garanzia della serietà
dell’operazione, ha consegnato ai risparmiatori, assegni tratti sui suoi conti
personali di importo pari al capitale investito maggiorato degli interessi
promessi. Per quanto concerne le modalità degli investimenti in alcuni casi,
contratto stipulato lasciava intendere che sarebbero stati gestiti nell’ambito
del circuito F&F, ma più spesso al di fuori di F&F, presso altri operatori, come
la Banca del Gottardo di Lugano; in qualche caso il risparmiatore era stato
indotto a liquidare l’investimento in precedenza attuato presso F&F ed ad
impiegare il denaro in una operazione da attuarsi presso la Gesfid di Lugano.
Nel corso dell’anno 2002, gli investitori, preoccupati per il fatto che il
Castelli non aveva onorato gli impegni finanziari assunti, se non in minima
parte, reclamavano il pagamento di quanto promesso, ma costui nel giugno dello
stesso anno si dava alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.
Così ricostruiti i fatti oggetto della controversia, secondo quanto indicato
nelle decisioni di merito e non contestato dalle parti, deve valutarsi in
diritto se gli stessi possano integrare la fattispecie di reato prevista
dall’articolo 166 comma 1 lettera a) e c) decreto legislativo 58/1998, oltre a
quella di truffa e se i due reati possano coesistere.
Deve osservarsi inizialmente. che il Castelli nella sua qualità di promotore
finanziario di F&F era abilitato, a norma dell’articolo 31 comma 2 e 3, decreto
legislativo 58/1998, esclusivamente ad effettuare l’offerta fuori sede, soltanto
in nome e per conto di tale società, pertanto a norma del secondo comma
dell’articolo 166 decreto legislativo 58/1998, tutta l’attività di promozione
svolta al di fuori o indipendentemente dal suo rapporto con F&F, deve essere
considerata abusiva.
Il promotore finanziario è indicato dalla legge come la persona fisica che in
qualità di dipendente, agente o mandatario esercita professionalmente l’offerta
fuori sede, esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto abilitato ad
effettuare investimenti (banca o Sim), con la conseguenza che non può agire da
operatore indipendente, e, che, eventuali attività di promozione finanziaria da
lui effettuate nell’interesse di altri soggetti, devono essere considerate
provenienti da, persona non iscritta nell’albo istituito presso la Consob,
previsto dall’articolo 31.
L’ordinanza impugnata ha ritenuto però, che la condotta del Castelli, non possa
essere inquadrata all’interno dei parametri previsti dall’articolo 166 legge
citata, non potendosi ritenere che egli abbia “svolto” effettivamente attività
di intermediazione finanziaria. Si tratterebbe soltanto di attività truffaldina
nei confronti dei malcapitati aspiranti investitori, inidonea a coinvolgere
soggetti abilitati a svolgere servizi di investimento o di gestione collettiva
del risparmio. Secondo la tesi sostenuta dai giudici di merito l’articolo 166
legge citata, punisce l’abusivismo consistente nell’effettivo svolgimento di
servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, non già
l’attività di acquisizione dei capitali senza alcun atto di gestione presso i
soggetti a ciò deputati. In altri termini, il Castelli non avrebbe svolto atti
di gestione, ma soltanto di appropriazione delle ingenti somme versatigli dai
clienti.
La tesi formulata dai giudici di merito è infondata sotto vari profili.
L’articolo 166 decreto legislativo 58/1998, ha previsto un reato che difende il
mercato mobiliare ed i suoi operatori dal pericolo di intromissioni di soggetti
non abilitati. che svolgendo operazioni di gestione del risparmio o di esercizio
dei servizi di investimento, possano inquinare il sistema di competenze
rigidamente determinato dalla legge citata..
Per meglio comprendere il significato dell’indicata fattispecie è opportuno
distinguere, l’attività di promozione e collocamento fuori sede da quella di
gestione. La prima è affidata ai promotori finanziari, operanti per conto di un
intermediario abilitato all’offerta fuori sede, e comprende, in linea generale,
oltre alla promozione vera e propria e allo svolgimento delle attività materiali
necessarie alla conclusione i del contratto tra cliente e intermediario, anche
lo svolgimento di una l’imitata attività di consulenza, consistente nella
fornitura al potenziale investitore di indicazioni utili per effettuare scelte
di investimento e di consigli sulle operazioni più adeguate in relazione alla
situazione economica ed agli obiettivi del cliente stesso. Caratteristica della
descritta attività è che il promotore finanziario non assume mai la posizione di
parte del contratto d’investimento, ma esaurisce il suo compito con il suddetto
svolgimento di promozione, collocamento e consulenza, lasciando ai soggetti
abilitati (Banche e Sim) la conclusione delle operazioni eventualmente
conseguenti all’esercizio della propria opera.
Il servizio di gestione dei valori mobiliari, affidato per legge alle banche ed
alle Sim (v. articolo 18, comma 1, decreto legislativo 58/1998), comporta invece
la possibilità di effettuare discrezionalmente valutazioni professionali circa
le opportunità di investimento, e quella di predisporre strumenti idonei per
realizzare operazioni di mercato. Ciò avviene con un contatto diretto fra il
cliente e la banca o la Sim, che si conclude con un mandato, nel quale il primo
conferisce l’ordine all’operatore di gestire il patrimonio o i beni affidati,
secondo le scelte proposte dall’ente gestore ed accettate dal cliente. Il
contratto concluso, come le scelte d’investimento operate, possono coincidere
con i suggerimenti indicati in precedenza dal promotore, ma non sono ad essi
vincolati da alcun obbligo contrattuale.
Ne deriva che il promotore supera i suoi compiti di promozione o consulenza
svolgendo.vera e propria attività di gestione, anche con la semplice stipula con
i clienti di contratti or mandati, che comportino il potere di gestire i beni a
lui affidati, attuando le scelte in essi contenute consistenti nell’acquisto di
strumenti finanziari o di investimento, rivolgendosi ad operatori abilitati.
Peraltro, a norma dell’articolo 1 comma 5 lettera e) decreto legislativo
58/1998, viene considerata attività costituente “servizio di investimento”,
anche la stipula con i clienti di mandati in cui viene conferito alt’intermediario,il
potere di ricezione e trasmissione a soggetti abilitati di ordini aventi per
oggetto strumenti finanziari, ovvero l’attività consistente in mediazione
relativa ai suddetti investimenti. Si ha quindi un servizio d’investimento
abusivo sia se il promotore assume in proprio il compito di gestire sia se
assume soltanto il compito di trasmettere in modo continuativo ordini
d’investimento in strumenti finanziari.
L’attività abusiva si concretizza quindi, con la stipula del contratto,
qualsiasi sia la forma prescelta (mandato, procura a vendere o acquistare,
contratto con obbligazioni corrispettive etc.), poiché con esso viene conferito
dal cliente all’intermediario abusivo un potere che, supera i limiti della
semplice consulenza (o in ogni caso dell’attività consentita al promotore), ed
integra comunque, una invasione nell’ambito dei compiti dei soggetti abilitati
alla gestione del patrimonio finanziario o all’intermediazione finanziaria in
genere. Ed, essendo il reato previsto dall’articolo 166 decreto legislativo
58/1998, da ascrivere fra i reati di pericolo, è evidente che il semplice
conferimento di poteri ad un soggetto non abilitato, comporta la lesione
dell’interesse tutelato al rispetto delle regole che stabiliscono la possibilità
di operare nel mercato finanziario, indipendentemente dalla legittimità del
contenuto del mandato conferito, dalla concreta possibilità di realizzazione, e
tanto meno dello svolgimento dell’attività successiva alla stipula dell’accordo
contrattuale. È sufficiente per la consumazione del reato che siano stati
conferiti all’intermediario abusivo, poteri astrattamente rientranti nell’ambito
delle funzioni riservate dall’articolo 18, comma 1, decreto citato alle banche
ed alle Sim.
Le riserve mentali in ordine all’adempimento delle obbligazioni assunte, o il
successivo effettivo e sistematico inadempimento, esulano dallo schema del reato
di abusivismo e concorrono ad integrare il diverso reato di truffa. I due reati
(abusivismo e truffa), possono concorrere, per la notevole differenza fra le due
fattispecie. Il primo, come già precisato è un reato di pericolo che tende a
tutelare l’interesse degli investitori a trattare soltanto con soggetti
affidabili, e quello del mercato mobiliare nel suo complesso e nei suoi singoli
operatori,ad escludere la concorrenza, di intermediari non abilitati, che
operino fuori dalle regole fissate dalla legge. Il secondo è un reato di danno,
che per la sua esistenza comporta l’effettiva lesione del patrimonio del
cliente, e richiede una condotta che si realizzi attraverso l’uso di artifizi e
la preordinata volontà di gestire in modo infedele.
Il reato di abusivismo inoltre, ha carattere formale, nel senso che si esaurisce
nella semplice violazione delle norme che regolano la competenza a gestire il
mercato mobiliare, e l’elemento soggettivo consiste nella semplice volontà di
inserirsi in competenze non proprie, indipendentemente dalla volontà di gestirle
effettivamente, e tanto meno di produrre un danno ai clienti amministrati. Nella
truffa è necessario valutare la condotta complessiva dell’agente per verificarne
gli elementi costitutivi e la volontà di ledere il patrimonio altrui. I due
reati sono quindi previsti per tutelare interessi fra di loro diversi, con
condotte non necessariamente e totalmente coincidenti, ma che possono coesistere
nel medesimo comportamento.
Poiché dalla ricostruzione in fatto effettuata dalle due ordinanze di merito si
evidenziano validi elementi di prova in ordine all’esistenza del reato di cui
all’articolo 166 decreto legislativo 58/1998, in accoglimento del ricorso
proposto dal Procuratore della Repubblica di Torino, l’ordinanza impugnata va
annullata con rinvio al Tribunale di Torino che provvederà al riesame nel
merito, attenendosi ai principi di diritto affermati con questa sentenza.
PQM
La Corte Suprema di
Cassazione, sezione quinta penale, annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al
Tribunale di Torino per nuovo esame.
Cass. Pen. –
seconda sezione – sentenza 20 aprile 2000 - 9 ottobre 2002, n. 33891
Ritenuto in fatto e in diritto
Con sentenza 20
novembre 1996 del pretore di Ancona, sezione distaccata di Osimo, gli imputati
venivano ritenuti colpevoli del reato di tentata truffa aggravata (56, 640 Cpv.
n 1, 61 n.9, 11 Cp) In danno dell'azienda Usl 13 di Osimo e condannati, concesse
le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti,
ciascuno alla pena di mesi tre di reclusione e lire 300.000 di multa (in Loreto,
22 ottobre 1992 ore 13,10).
Con sentenza 21 ottobre 1999 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma
della sentenza di primo grado appellata dagli imputati, in concorso con le
attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'articolo 62 n.4 Cp,
ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, riduceva la pena a mesi uno,
giorni dieci di reclusione e lire 150.000 di multa ciascuno, sostituendo per uno
dei due imputati la pena detentiva con lire 1.000.000 di multa (in totale lire
1.150.000 di multa), con revoca alla stessa del beneficio della sospensione
condizionale della pena, confermando nel resto la sentenza gravata.
Dalle indagini svolte era risultato che i due imputati, dipendenti della Usl, si
trovavano nella sala mensa alle 13,10 senza aver timbrato l'apposito marcatempo.
L’omissione era idonea a indurre in inganno il datore di lavoro circa la durata
del servizio dei due dipendenti, e a provocare un danno alla Usl in quanto il
tempo trascorso alla mensa per consumare il pasto non era retribuito.
L'omissione non era attribuibile a colpa (una dimenticanza, secondo gli
imputati), ma a dolo (i prevenuti si erano affrettati a timbrare alle 13, 15 e
alle 13,20, subito dopo l'intervento dei militari del Nas), in considerazione
della rilevanza dell’adempimento nel contesto del rapporto di servizio e della
diffusione di un tale comportamento illegittimo tra i dipendenti dell'ospedale
di Loreto, deducibile dal nota del 16 ottobre 1992 del coordinatore
amministrativo (fol.59).
Né il dolo degli imputati era escluso della prenotazione per le ore 13 del
servizio mensa, da loro effettuata al mattino, che, se consentiva un controllo
amministrativo sulla pausa da parte della Usl non ne eliminava il danno, in
quanto la circostanza era irrilevante ai fini della prova dell'effettivo orario
del pasto. Neppure influiva sulla valutazione del dolo il comportamento tenuto
ai due imputati in epoca successiva ai fatti (con il conseguente rigetto della
richiesta di acquisizione dei tabulati degli orari di servizio dei mesi di
novembre e dicembre 1992, formulata dal difensore della imputata).
Ricorre l'imputata per l'annullamento della sentenza, perché il reato non
sussiste o perché il fatto non costituisce reato, in subordine, con rinvio,
deducendo l'erronea applicazione delle norme sul tentativo, per l'inidoneità
degli atti a commettere il reato di truffa, l'erronea applicazione dell'articolo
640 Cp in ordine alle nozioni di profitto e di danno, l'erronea applicazione
degli articoli 43, 640 Cp e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione
in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, la mancanza di
motivazione per omessa valutazione di elementi decisivi acquisiti al processo.
Ricorre l'imputato, deducendo la violazione dell'articolo 606, lettera e) Cpp e
degli articoli 546 lettera e), 125, 3° comma in relazione all'articolo 606,
lettera c) Cpp, in specie in ordine all'elemento psicologico del reato.
I motivi sono infondati, al limite dell'inammissibilità.
La tesi della «dimenticanza», situazione psicologica che si assume cessata con
l'arrivo dei carabinieri che provvedevano a identificare le persone che si
trovavano in mensa alle 13, 10, e per il fatto di avere, i prevenuti, eseguito
la timbratura subito dopo la loro Identificazione, viene rinnovata in questa
sede con vari argomenti, basati sull'enunciazione di massime di comune
esperienza, o di travisamento dei fatti, tutti però relativi al merito della
questione, non già ad un vizio di intrinseca e manifesta illogicità della
sentenza, come richiesto dall'articolo 606, 1° comma , lett. e) del codice di
rito.
Si
contesta il dolo, in
relazione alla pretesa inidoneità della condotta a configurare il tentativo di
truffa, sulla base della circostanza della prenotazione del pasto, alla quale si
attribuisce una rilevanza tale da escludere una possibilità di inganno o di
errore del datore di lavoro, mentre si tratta di un argomento inconferente al
giudizio sulla responsabilità penale, in quanto la retribuzione é corrisposta
tenendo conto dei dati del marcatempo, né potrebbe essere altrimenti in quanto
la richiesta di accedere alla mensa non implica automaticamente la perdita della
retribuzione per un periodo di tempo predeterminato contrattualmente, seppure
può servire a espletare successivi riscontri incrociati di natura amministrativa
interna.
Del tutto logica appare la motivazione della sentenza impugnata che considera,
al fini del dolo, il comportamento degli imputati così come contestato, non già
i comportamenti tenuti in epoca precedente o successiva relativamente all'uso
del marcatempo e in genere all'adempimento della prestazione lavorativa, la cui
rilevanza può essere valutata unicamente nella determinazione della pena, ex
articolo 133, 2° comma, Cp
Per quanto attiene all'elemento obbiettivo del reato tentato, di cui al ricorso
della imputata, osserva il collegio che l'ammontare del danno (per un
tempo non registrato di circa 15 minuti, secondo il ricorso) é stato valutato
dalla corte territoriale nel concedere la relativa attenuante, ma esula dalla
fattispecie della truffa o del tentativo.
Il fatto che la Usl abbia rinunciato a recuperare il danno nei confronti della
imputata, non elide la rilevanza penale della condotta, trattandosi della
determinazione della persona offesa che non concerne l'idoneità della condotta a
provocare una lesione del patrimonio della Usl.
L’infondatezza dei motivi comporta il
rigetto dei ricorsi, con la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle
spese di giudizio.
PQM
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al
pagamento delle spese processuali.