| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Cass.Pen.
– Sezione quinta Sent. 23 ottobre 2003 - 29 aprile 2004, n. 20138
Fatto e diritto
La vicenda processuale riguarda il sequestro di persona per scopo di estorsione, commesso in danno di Silvia Melis ed iniziato in Tortoli il 19 febbraio 1997: del reato e dei connessi fatti criminosi furono chiamati a rispondere, in primo grado, M. G., M.A.M., R.P. e N.A., quali imputati identificati.
In tal modo erano state ipotizzate specifiche contestazioni di:
1. concorso nel sequestro predetto, per tutti i quattro imputati;
2. concorso nel contestuale reato di violazione continuata ed aggravata del domicilio della Melis, per il M. e per il R., oltre che nella detenzione illecita di un fucile e di una pistola;
3. concorso nel porto illecito di tali armi, per tutti i quattro imputati;
4. concorso nella rapina continuata degli oggetti contenuti nello zainetto della
Melis, per la M, il M. ed il R.
Al riguardo il Tribunale di Lanusei ha emesso la sentenza del 4 giugno 2001, con pronunzia di:
‑ assoluzione del
N. dai reati ascrittagli, per non avere commesso i fatti;
- assoluzione della M e del R. dal reato di rapina, per non aver commesso il
fatto;
- condanna, per gli altri reati contestati, della M, del M. e del R. alle
rispettive pene di giustizia (determinate per effetto di riconosciuta
continuazione) per tutti gli altri reati contestati loro.
L’impugnata sentenza della Corte di appello di Cagliari, in data 20 dicembre
2002, ha poi pronunziato l’assoluzione di tutti gli imputati predetti da ogni
addebito, “per non avere commesso il fatto”.
Per la ricostruzione della vicenda processuale complessiva e per l’individuazione delle questioni che sono venute in rilievo vale il richiamo analitico alle risultanze della sentenza di secondo grado.
Condotte
contestate agli imputati ed ipotizzate modalità dei fatti.
Al M. ed al R.è stata contestata la partecipazione a tutte le fasi del sequestro
della Melis, con le iniziative del suo trasferimento – in compagnia del
coimputato non identificato addetto alla custodia ‑ nei vari luoghi della
prolungata segregazione, oltre che col connesso supporto logistico e
strumentale. In tale contesto è venuta in rilievo l’attività della Marine (madre
di M.A.M.) di mettere a disposizione l’abitazione del convivente P. Giovanni e
di fornire collaborazione anche nel successivo periodo di trasferimento della
sequestrata nelle nuove “prigioni” individuate, per necessità, dai sequestratori
(e, in primo tempo, in quella collocata nel “macchione di rovi” esistente in un
fondo di proprietà P.) . Mentre al N. è stato addebitato il ruolo espletato di
“controllo del territorio” in occasione della successiva detenzione della Melis
nel tancato di Cossu Andrea, del quale proprio il N. era riuscito a conseguire,
con un pretesto, la disponibilità temporanea.
Per gli altri reati i è ipotizzato che, per l’esecuzione del sequestro, il M. ed il R.sono entrati nell’abitazione della Melis armati di un fucile e di una pistola (il cui porto illegale è stato addebitato anche agli altri due imputati), impossessandosi peraltro dello zainetto portato dalla Melis (la relativa rapina è risultata attribuita, in concorso, anche alla Marine).
Le modalità, anche temporali, dell’esecuzione e della protrazione del sequestro di Silvia Melis sono analiticamente riprese dalla sentenza di primo grado. Ed è ora adeguato il relativo richiamo sintetico per evidenziare che: ‑ la Melis fu costretta, da due persone, mentre rientrava nel cortile della sua abitazione alle ore 21,15 del 19 febbraio 1997, ad entrare in una autovettura, guidata da un’altra persona;
- la sequestrata (che, dopo la liberazione, ha descritto con puntualissima precisione modi e tempi della sua segregazione) fu poi mantenuta prigioniera in diverse località, affidate al controllo costante del custode (che la Melis indica nominativamente come “il gatto”), essendosi verificate frequenti visite di altra persona (nominata come “la volpe”) ed occasionali presenze di altre persone (“il volpone”, “la volpe che fuma”, “la volpe profumata”, “i volpini”);
- il primo luogo di prigionia, fino al 10 marzo 1997, fu collocato in una piccola grotta, dalla quale la sequestrata fu trasferita, con spostamenti notturni al ricovero indicato come “buco nero”, raggiunto il 16 marzo ed utilizzo fino al 5 giugno, quando, caricata sulle spalle del “gatto” e fatta entrare in una autovettura, fu portata, con tragitto finale a piedi in compagnia anche della “volpe”, alla prigione indicata come “casa delle spine”;
- successivamente la Melis fu trasferita al nuovo ricovero (indicato come “cespuglio stellato”) e, dal 29 agosto 1997, alla prigione definitiva (“il campeggio”), dalla quale riuscì ad allontanarsi l’11 novembre 1997.
- Sulla base di tali analitiche e specifiche indicazioni della Melis è rimasta affermata nella sentenza di primo grado, la certa collocazione dei luoghi utilizzati per la custodia della sequestrata; e, conseguentemente, in considerazione della loro concreta disponibilità per la predisposizione dei relativi nascondigli, è rimasta accreditata la riferibilità del complessivo disegno criminoso alla responsabilità degli imputati che sono stati condannati, nel senso che:
A ‑ il “buco nero” è stato ritenuto collocato (e formato con pannelli di poliuretano espanso e con carta di colore scuro) nella casa di via Trento n. 19 di Nuoro, di proprietà di P. Giovanni Antonio (“Tuseddu” e “zio Totoni”) convivente della Marine: al riguardo gli specifici riferimenti della Melis sulle modalità dei rintocchi delle campane di una chiesa (ancora sfasati rispetto all’ora legale e percepiti nella esatta sequenza giornaliera e festiva) hanno consentito l’individuazione della loro sicura provenienza dalla vicina chiesa di San Giuseppe del quartiere Istiritta di Nuoro (mentre tali analitici e puntigliosi riferimenti hanno convalidato l’effettiva corrispondenza della collocazione ipotizzata in relazione a: significativi altri rumori percepiti dalla Melis; modalità dei rifornimenti di cibo e bevande; percezione del frequente tossire di una persona anziana, essendo oggettivamente il P. affetto da bronchite cronica con tosse produttiva; percezione dei nomi “Chiara”, “Chià”, “Grà”, “Pasquali”, “Pasquali”, “Nicò”, usati da persone in conversazione al piano superiore). In tal modo, in particolare, è stato accreditato il consapevole collegamento criminoso della Marine, “padrona di casa”, rientrata rapidamente in Sardegna da Piacenza proprio in occasione della collocazione della Melis nel “buco nero”, tanto più gravata dal concorrente indizio del suo successivo trasferimento (realizzato proprio in corrispondenza del ricovero ospedaliero del P., poi deceduto il 14 giugno 1997) e delle iniziative assunte per “imbiancare” le pareti della stanza dove era stata costruita la “cella” (che, però, non eliminarono significative tracce di viti, chiodi e tasselli);
B ‑ gli altri rifugi sono stati specificamente individuati dalla Melis, che li
aveva indicati come “casa delle spine” (collocata peraltro in luogo vicino ad un
fondo di proprietà del P.), “cespuglio stellato” e “campeggio”.
I profili delle
specifiche responsabilità riconosciute nella sentenza di primo grado.
A. Posizione di M.A.M.
Viene identificato come “la volpe” a ragione della normale, ammessa e sicura
frequentazione della casa della madre a via Trento a Nuoro e, soprattutto, della
testimonianza ‑ poi ritratta in dibattimento - di R.. Anna Maria (che aveva
riferito di aver intravisto ‑ e riconosciuto ‑ dalla finestra della sua
abitazione, adiacente a quella del P., il M. ed il R., impegnati a trasferire
“una donna incappucciata dall’abitazione di via Trento su un’autovettura”),
risultando peraltro che l’imputato ha ammesso di aver effettuato frequenti
visite al fondo “Su Carru” del P. e che fu “controllato” a bordo di autovettura
il 20 marzo 1997, in significativa corrispondenza a precedente “visita” della
“Volpe” riferita dalla Melis.
B. Posizione di R.P.
Sono state valorizzate le dichiarazioni testimoniali della R.., nel rilievo univoco di convergenti gravi indizi (riscontri testimoniali di frequentazione contestuale della casa del P.; iniziativa del padre dell’imputato per l’acquisto di pannelli di poliuretano espanso; controllo di polizia subito il 20 marzo 1997, quando in compagnia del M. si dirigeva verso Orgosolo; correlativo significativo riferimento della Melis ‑ per la “straordinaria coincidenza” dell’orario intravisto come riportato su uno scontrino fiscale ‑ di consegna al suo custode di una “busta di arance”, portata appunto dalla “Volpe”; riferimento della rivenditrice Murru Giuseppa ‑ per quanto ritrattato, ma confermato “de relato” dal mar. Paolo Pinna ‑ di aver ceduto pannelli di poliuretano a R.Agostino, padre dell’imputato.
L’assoluzione dell’imputato per gli altri reati, diversi dal sequestro i è rimasta correlata al riscontro probatorio della verificata sua presenza nell’abitazione personale “a mezzanotte” del 19 febbraio 1997.
C. Posizione di M. G.
Gli elementi probatori della affermata colpevolezza sono stati già evidenziati nella premessa, che ha ravvisato gli estremi del suo consapevole contributo, come correttamente manifestatosi con l’offerta di disponibilità del “buco nero” e proseguito a sostegno dell’ulteriore espletamento del disegno criminoso.
L’assoluzione di N.A.
L’inserimento criminoso dell’imputato era stato ipotizzato, come già anticipato, in relazione alla sua iniziativa di acquisire dai proprietari (eredi di Cossu Andrea) la disponibilità del tancato “Sae Siotto” (dove, nel cespuglio stellato”, la Melis è stata mantenuta prigioniera dal 1° al 29 agosto 1997) per pretestuosa necessità di pascolo di bestiame della famiglia in relazione a dichiarata (ma inesistente) insufficienza delle risorse idriche del terreno di proprietà “Thiesi Brianda”.
L’assoluzione pronunziata dai primi giudici è rimasta correlata ai riscontri dimostrativi dell’effettiva precarietà della situazione idrica di Thiesi Brianda, delle precedenti iniziative dell’imputato di procedere ad allacciamento abusivo ad altre utenze private e, sul piano logico, del preciso ricordo della Melis nell’obbligo che le era imposto, al “cespuglio stellato”, di mantenere il rigoroso silenzio.
Le impugnazioni avverso la sentenza di primo grado
Risulta che hanno proposto appello:
1. M. G., che ha
dedotto l’illegittimità di ordinanze emesse in sede dibattimentale e della
dichiarazione di colpevolezza, fondata su elementi probatori insufficienti
(anche per inattendibilità dei tardivi riferimenti “individualizzanti” forniti ‑
per l’identificazione della collocazione del “buco nero” ‑ dalla Melis, che, in
particolare, non ha ricordato di aver sentito le campane della vicina chiesa
suonare nel giorno di Pasqua e non ha mai sentito chiamare il P. col suo nome “Toseddu”);
e che ha richiesto la rinnovazione parziale dell’istruzione dibattimentale e,
subordinatamente, la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la
riduzione della pena al minimo edittale;
2. M.A.M., che ha richiesto il riesame dibattimentale della R.. (testimone inatendibile e non credibile ai sensi degli articoli 500/2 Cpp 111 Costituzione); e che ha dedotto l’illegittimità della decisione (fondata sulle dichiarazioni della Melis, evidentemente “influenzate dall’ipotesi investigativa”, oltre che contraddittoria e non riscontrata, tanto più essendo inconsistenti i riferimenti sulla sua presenza, in compagnia della madre, nel fondo “Su Grumen”) oltre che del dibattimento e della sentenza di primo grado (per violazione degli articoli 24 e 111 Costituzione);
3. R.P., che pure ha richiesto il riesame dibattimentale della R..; e che ha dedotto l’illegittimità della pronunzia di colpevolezza, dichiarata sulla base di “inefficace” testimonianza “de relato” in ordine ai riferimenti di Murra Giuseppa sulle modalità di fornitura di pannelli di poliuretano, oltre che sull’incerto riscontro dell’effettiva presenza nell’autovettura del M. in occasione del controllo di polizia effettuato il 20 marzo 1997.
4. Pm, che ha richiesto: la condanna di N.A. (adducendo che il trasferimento del suo bestiame a Sae Siotto “aveva quale unico scopo quello di giustificare all’esterno la sua presenza nel fondo non il reale intento di controllare l’ostaggio”, come confermato dal rilievo indiziario oggettivo delle modalità temporali del trasferimento della Melis al “cespuglio stellato”, avvenuto quando l’imputato aveva già acquisito la disponibilità del fondo); la condanna del R. anche per i reati di violazione di domicilio e di rapina; il sequestro delle autovetture di proprietà (ovvero in uso) del R. e del M..
La sentenza
impugnata, emessa nel giudizio di secondo grado.
La relativa motivazione premette che sono destituite di fondamento, anche per
gli addotti profili di incostituzionalità, le questioni di violazione della
disciplina di cui agli articoli 415bis
e 185 C.p.p. proposte nell’interesse della Marine; mentre qualifica
l’inammissibilità delle richieste avanzate di rinnovazione parziale
dell’istruzione dibattimentale in ordine a perizia grafologica sulla modalità di
compilazione del verbale del controllo di polizia del 20 marzo 1997, a riesame
di testimoni già sentiti (compresa la R..), a nuove assunzioni testimoniali, a
confronto tra la Melis ed il M., a verifica degli scontrini fiscali rilasciati
dalla ditta “Edile Murru”, ad acquisizione di verbali di atti processuali vari,
(comprese le riprese televisive effettuate sui luoghi ed in occasione della
liberazione della Melis), ad accertamenti peritali correlativi.
La definizione delle posizioni specifiche degli imputati.
Per N.A. si è premesso poi che “l’eventualità di una partecipazione al sequestro” [è rimasta correlata alla posizione] di chi avesse avuto nel periodo di permanenza dell’ostaggio a Sae Siatto la proprietà o la disponibilità del terreno”. E si è rilevato come proprio l’imputato ne avesse conseguito la disponibilità, a fine luglio 1997, da Cossu Raffaella, trasferendovi la mandria di animali bovini appartenenti alla famiglia il 28 o il 29 e ritirandola il 17 agosto, quando però ancora la Melis era trattenuta prigioniera nel “cespuglio stellato”. Il “teorema accusatorio” correlativo è rimasto così fondato sui riscontri della contestualità cronologica della permanenza “in loco” della Melis e della ipotizzata pretestuosità del trasferimento della mandria, indotto da inesistente crisi idrica del fondo familiare “Thiesi Brianda”. In tal modo, in particolare, era stato supposto il coinvolgimento del N. nel sequestro (anche per il periodo successivo), valorizzandosi il rilievo logico del fatto che gli autori dell’iniziativa criminosa “non avrebbero mai trasferito l’ostaggio in un terreno senza averne in anticipo acquisito il controllo”.
Ma la sentenza
impugnata ha confermato l’assoluzione del N. pronunziata ai sensi dell’articolo
530/2 Cpp,in considerazione degli elementi favorevoli “di segno diametralmente
opposto”, in quanto: ‑ non è stato accertato il momento dell’intervento
concorsuale nel sequestro di persona già iniziato; - nono sono stati
giustificati i riscontri logici negativi dell’eventualità del correlativo
rifiuto e, comunque, della necessità di ulteriore spartizione del prezzo del
riscatto; né è venuta in rilievo una rilevante attività di esercitato controllo
del territorio, trattandosi di fondo della notevole estensione di circa 80
ettari (ed essendo collocato il “cespuglio stellato” in sito inaccessibile e
nascosto, in prossimità del confine ed a rilevante distanza dall’ovile e dagli
abbeveratoi);
- in ogni caso la conseguita disponibilità del terreno non è risultata
“eccezionale”, perché il proprietario l’aveva già consentita ai fratelli N. in
precedenza; e, peraltro, è rimasta concretamente dimostrata la ragione allegata
del trasferimento della mandria per effettività di crisi idrica e di
inconvenienti igienici segnalati per il fondo “Thiesi Brianda”; - non ha
superato il livello congetturale l’ipotizzata provenienza del N. delle “perette
di formaggio” consumate dalla Melis e dei sacchi di iuta usati per il trasporto
di generi alimentari alla sequestrata ed al suo custode; - né assume rilievo
“individualizzante” l’abbondanza di forniture di acqua riferita dalla Melis; ‑
né rileva, infine, che l’imputato abbia continuato a mantenere sul fondo due
cavalli “indomiti”, posto che aveva già provveduto immediatamente a portar via
la mandria alla richiesta della concedente Cossu Raffaella.
B. Le posizioni del R, del M e della M hanno poi trovato la comune definizione assolutoria sulla base di riconosciuta inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese da R A M, indebitamente utilizzate invece in primo grado per quanto la correlativa assunzione fosse avvenuta in violazione dell’articolo 63 Cpp (si è ritenuto, infatti, che la inutilizzabilità, seppure dedotta soltanto nella discussione finale del giudizio di appello, attiene a questione rilevabile di ufficio).
Al riguardo sono
stati precisati i passaggi progressivi della testimonianza della R, dal primo
esame del Pm del 22 dicembre 1998, alla seconda audizione del 4 febbraio 1999
(quando la testimone cominciò a riferire di percezione di rumori di autovetture
avuta in “una notte dei primi di giugno” verso le ore 23: “sentii anche persone
parlare che certamente provenivano dalla casa di zia Grazia”), alle
dichiarazioni rilasciate, in fine, al Pm il 26 febbraio 1999 (“ho avuto ed ho
attualmente paura‑, una settimana o dieci giorni prima [della morte di zio
Tottoni]..[intravidi dalla finestra due autovetture, di cui una Fiat Uno nera ed
una con motore “diesel”] ... si apri il portoncino della abitazione di zio
Tottoni ed uscirono due uomini [riconosciuti nelle mostrate fotografie del R.e
del M.] ed una donna.... [che] aveva sicuramente qualcosa in testa”).
Al riguardo la valutazione immediata della Corte di merito è stata che, in
riferimento alla previsione del reato di omessa denunzia
ex
articolo 3 del Dl 8/1991, è rimasta radicata l’inutilizzabilità della
testimonianza “progressiva” della Rubetta, evidentemente assunta in violazione
dell’articolo 63 Cpp, in quanto è ben chiaro che “gli inquirenti fin dal primo
esame.... ipotizzassero che la medesima sapesse qualcosa del sequestro di Silvia
Melis” (in particolare, “si dava atto che l’esame era svolto nell’ambito delle
indagini relative al sequestro di persona”; mentre in via di principio rileva
che “il secondo comma dell’articolo 63 non precisa se la qualità di imputato o
di persona sottoposta ad indagini debba emergere da semplici elementi di
sospetto o da qualcosa di più concreto”, tanto più emergendo confermata, dal
contenuto di precedenti intercettazioni ambientali, “la natura autoindiziante
delle dichiarazioni [già riportate] rese dalla R.. il giorno 26 febbraio 1999
davanti al Pm) . Si è, così, concluso che, “al momento in cui la R.. affermò che
già all’epoca dei fatti riferiti aveva pensato ad un sequestro di persona”, i
riferimenti testimoniali assumevano significato oggettivo autoindiziante per la
dichiarante, il cui esame “doveva essere interrotto” in applicazione della
previsione del primo comma dell’articolo 63 Cpp Trattandosi di argomento
essenziale della impugnata decisione assolutoria, si rende opportuno il richiamo
agli ulteriori elementi accreditati a sostegno. Si è aggiunto, infatti, che
l’inutilizzabilità delle dichiarazioni della R.. è assoluta, in quanto: ‑ non è
ravvisabile, in riferimento alla precedente reticenza testimoniale, la rilevante
situazione, che, ai sensi dell’articolo 54 Cp, possa rendere inesigibile il
predetto reato di omessa denunzia; ‑ l’oggettiva “intima connessione o
interdipendenza tra il fatto proprio [della R..] e quello altrui” lascia
validamente prefigurare
come integrato il diritto della testimone al silenzio, per quanto le
dichiarazioni concernenti “il sequestro implichino necessariamente la sua
responsabilità in ordine al delitto di omessa o ritardata denuncia” (con la
conseguenza, che per la loro natura autoindiziante, “non possono essere
utilizzate in modo assoluto”).
Gli elementi probatori a conferma delle accuse.
In tal modo si è apprezzata, per le posizioni dei tre imputati predetti, la
situazione conseguente di consistente “vuoto” probatorio in relazione alle
accuse formulate, già non potendo procedersi al nuovo esame della R.. con le
garanzie di cui all’articolo 210 Cpp (è ciò perché la correlativa rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale non risulta necessaria a fronte delle
intercettazioni ambientali del 26 febbraio 1999: dal loro contenuto si desume
che la R.. ha espressamente negato di aver visto la Melis che veniva “caricata”
sull’autovettura; mentre per vari profili, si è evidenziato che si tratta di
testimone inaffidabile, che peraltro “nulla sa”).
La decisione è così rimasta correlata agli elementi indiziari considerati, in
quanto rilevanti ai sensi dell’articolo 192/2 Cpp, a sostegno della affermazione
di colpevolezza (e, cioè: A) per il M. ed R., quelli costituiti dalla loro
presenza, nella stessa autovettura controllata dalla polizia, alle ore 19,50 del
20 marzo 1997, in “strettissima” compatibilità temporale con l’orario ‑ ore
19,04 ‑riportato sullo scontrino intravisto poco prima dalla Melis; 3) per il
R., il fondamentale riferimento ai pannelli di poliuretano utilizzati per la
predisposizione della prigione nell’immobile del P., essendosi ipotizzata la
loro identità con quelli acquistati dal padre dell’imputato; C) per il M. e per
la Marine, inoltre, la ritenuta collocazione del “buco nero” nella casa del P.).
Ma, secondo la valutazione della sentenza impugnata, tali elementi indiziari già
non denotano i requisiti richiesti proprio dall’articolo 192/2 Cpp. (ai fini
della loro valorizzazione a fondamento della pronunzia di colpevolezza degli
imputati) e risultano anche contraddetti da rilevanti elementi favorevoli
all’assunto difensivo di estraneità ai fatti, posto che: ‑ per gli indizi sub A
il ragionamento motivazionale resta incompleto, non avendo dimostrato, da un
lato, che le provviste “Ideal Market” pervenissero da acquisto direttamente
ascrivibile al M. e, dall’altro, che i due imputati siano stati presenti al
“buco nero” poco prima del controllo di polizia del 20 marzo 1997); per gli
indizi sub B, essendo inutilizzabili
ex
articolo 195/4 Cpp, le riferite dichiarazioni di Murru Giuseppa, a favore del R.invece
rilevano la considerazione logica di ben possibili ‑ neppure escluse seriamente
dalla tautologica affermazione di esclusiva utilizzazione “criminosa” ‑ ipotesi
alternative dei motivi dall’acquisto di pannelli di poliuretano espanso da parte
di R.Agostino (per modo che, in tale iniziativa essendosi ravvisato il decisivo
ulteriore elemento indiziario a carico di R.P. e non assumendo di per sé idoneo
rilievo indiziario il riscontro “neutro” di esistenti rapporti di amicizia col
M., la conclusione della sentenza impugnata è stata quella dell’assoluzione
dell’imputato predetto, ai sensi del secondo comma dell’articolo 530 Cpp “per
non aver commesso il fatto”, tanto più essendosi premesso che le modalità
temporali dell’acquisto dei materiali indicati sono rimaste concretamente
“incerte” nei correlativi riscontri probatori); ‑per gli indizi sub C nella
accreditata collocazione del “buco nero” nella casa di P. Giovanni Antonio si
rilevano elementi contraddittori del correlativo procedimento argomentativo (in
quanto: tra le persone che hanno frequentato la casa, in particolare, non sono
state individuate univocamente e concretamente quelle indicate coi nomi “Chiara
Chià” e “Pasquali” dalla Melis, il cui racconto evidenzia le ulteriori discrasie
oggettive, contrastanti con la ritenuta collocazione del “buco nero”, di non
aver ricordato suono di campane e preghiere di partecipanti al rito religioso
della “via Crucis” in occasione delle festività pasquali, di aver riferito
contraddittorie incidenze di parlata dialettale usata dai frequentatori dei
contigui locali abitativi, di aver percepito rumori non propriamente compatibili
con quelli normalmente riscontrati nelle vicinanze della casa del P.; la Melis,
nel lungo periodo di presenza al “buco nero” ‑ dove è stata trattenuta per
ottanta giorni ‑, non ha mai sentito chiamare per nome ‑ “zio Tuseddu” o
“Tottoni” ‑ il proprietario della casa, nella quale si è ritenuta così protratta
la sua prigionia, conseguente al sequestro ed in attesa del riscatto) . In
sintesi il ragionamento motivazionale della Corte di merito ha premesso che è
ben vero che “concorrono a sostenere la identificazione del “buco nero” con le
stanze a piano terra della casa del P. la cadenza dei rintocchi delle campane
della Chiesa di San Giuseppe di Nuoro... il rumore tipico del camion per la
raccolta dei rifiuti... i rumori di lavori edilizi... alcune cerimonie... il
nome Grazia o “zia Grà” ... il nome “Pasquali”... il frequente tossire”. E
tuttavia, svalutano l’univocità della ipotizzata ricostruzione indiziaria i
descritti “altri elementi di giudizio assolutamente incompatibili”, in base ai
quali, secondo la prospettazione della sentenza, l’affermata collocazione del
“buco nero” nella casa del P. resta “tutta da verificare”; e, con essa, resta da
verificare conseguentemente la sicura attribuibilità del sequestro agli imputati
Marine e M., tra l’altro essendosi tralasciato di verificare se la condotta
della Marine possa essere ricondotta ad ipotesi alternative di “connivenza non
punibile e di considerare se, comunque, il proprietario della casa, abbia potuto
consentire l’utilizzazione dei locali individuati per la sistemazione del “buco
nero” ad altre persone, addirittura estranee all’ambito familiare (per la
Marine, peraltro, i convergenti riscontri indiziari valorizzati dai primi
giudici ‑ frequentazione della sua abitazione da parte del figlio M.A.M., rapido
rientro da und concomitante viaggio a Piacenza, personale iniziativa di
successiva tinteggiatura dei locali - possono trovare effettiva e rilevante
utilizzazione “solo a condizione che il “buco nero” sia localizzabile nella casa
di proprietà di P.”, che, come detto, è “condizione” rimasta indimostrata,
mentre la riscontrata frequentazione del fondo a Su Grumene ben consente
l’interpretazione alternativa, non illogica, di essere ricollegata ad iniziative
di esercizio di personali prerogative ereditarie sul terreno: “la Marine
manifestò la sua ostilità nei confronti dei parenti di P.... fin dal momento
della sua morte, quando la sequestrata era ancora reclusa nella “casa delle
Spine”, collocata nelle vicinanze del fondo predetto”).
Sulla base di tale articolato procedimento valutativo degli elementi probatori
di consistenza indiziaria la sentenza impugnata ha fondato (sempre in
applicazione dell’articolo 530/2 Cpp) anche la pronunzia di assoluzione del M. e
della marine “per non aver commesso il fatto”.
Il ricorso del Pg.
Risulta proposto nei confronti dei quattro iniziali imputati. E, in conseguenza della operata ricostruzione della complessa vicenda processuale, premette l’indicazione dei vizi logici e degli errori giuridici della sentenza impugnata, che, secondo il ricorrente:
1) ha pretermesso l’esame di elementi di prova rilevanti;
2) ha dato luogo a motivazione apparente della assoluzione degli imputati;
3) col travisamento di fatti di rilievo fondamentale è incorsa in manifesta illogicità del procedimento argomentativo di tale pronunzia;
4) ha
illegittimamente ritenuto l’inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali
della R...
Ed ha precisato i conseguenti motivi a sostegno, con riferimento alle specifiche posizioni processuali.
Per le posizioni del M., della M e del R. ha dedotto che la sentenza impugnata è inficiata da:
1. mancanza di motivazione in ordine a:
a) confutazione di consistenti e “numerosissime” prove acquisite a conferma dell’accusa;
b) connessa violazione dell’adempimento motivazionale demandato al giudice di secondo grado;
c) mancata
rinnovazione dell’assunzione testimoniale, in sede di istruzione dibattimentale,
della R., negata sulla base di irrilevanti ed incontrollabili “ovvie ragioni” (e
la collocazione del “buco nero” era rimasta, d’altra parte, validamente e
diffusamente individuata dai primi giudici, addirittura prescindendosi dalle
dichiarazioni della R, essendo risultato possibile l’accertamento investigativo
degli altri luoghi della segregazione della Melis proprio per lo “stretto
collegamento” dei terreni a tal fine utilizzati alle persone che avevano la
disponibilità della casa di via Trento a Nuoro, ovvero la frequentavano): in
particolare, in tal modo, resta apoditticamente prefigurata la situazione di
“vuoto probatorio” per le posizioni dei tre imputati, dopo che gli analitici e
meticolosi riferimenti della Melis hanno prima determinato la collocazione del
“buco nero” nell’ambito del quartiere di S. Giuseppe - Istiritta e poi hanno
portato alla conseguente e necessaria individuazione della casa del P., in
relazione alla quale “convergono” le molteplici significative indicazioni
fornite dalla stessa Melis sulle operazioni e sulle frequentazioni quotidiane
riscontrate (e riscontrabili) in specifico ed esclusivo riferimento a tale casa
(anche sulla base di importanti elementi di riscontro oggettivo, addirittura
pretermessi dalla disamina della sentenza impugnata, verificabili, inoltre con
la richiesta [disattesa] prova testimoniale sull’incarico che la Marine aveva
formulato di trasportare alla sua abitazione pannelli di poliuretano espanso
“simili”). Ne è così rimasta evidenziata la rilevante “lacunosità valutativa”
anche per omessa considerazione dei risultati dell’esperimento ricostruttivo “in
loco” delle percezioni della Melis; d) sommaria valutazione conclusiva che i
primi giudici abbiano affermato la responsabilità della Marine solo perché
“convivente del P. e quindi padrona di casa” e, per il M., abbiano sostenuto ‑
per prefigurarne la colpevolezza ‑ frequentazione diversa da quella solita, più
assidua, della casa della madre nel periodo di collocazione della Melis al “buco
nero”; e) mancata disamina per la Marine, dei rilevanti riscontri indiziari
quali quello costituito dal precipitoso rientro da Piacenza in data 15 marzo
1997; f) mancata disamina di elementi indiziari, anche di rilievo logico, che
gravano la posizione del M., non essendosi considerato, tra l’altro, che‑
l’imputato ha “mentito sui tempi e sulle ragioni [della] sua frequentazione” al
fondo contiguo alla “casa delle spine”; la Melis ha riferito che “la volpe”
(tale è stato inteso il M.), si è trattenuta al “cespuglio stellato” tra il 14
ed il 19 agosto 1997, proprio in corrispondenza di constatata assenza
dell’imputato da Orgosolo; nell’ultima prigione del “Campeggio” sono state
rinvenute bottiglie di acqua “S. Angelo” provenienti “dallo stesso lotto
comercializzato in quel periodo presso il circolo gestito dal M.; g) mancata
disamina, per la posizione del R., degli elementi costituiti da: riferimenti
testimoniali riguardanti una sua visita alla casa di Via Trento; riscontri
rilevanti delle risultanze del controllo di polizia effettuato il 20 marzo 1997
(svalutati, nonostante la sostanziale ammissione del R.e del M. di essersi
trovati insieme in tale occasione, anche sulla base di mera illazione che la
data del controllo “potrebbe essere stata modificata o corretta”); disponibilità
di un quantitativo adeguato (di mq. 28) di pannelli di poliuretano (compatibili
con quelli utilizzati per la costruzione del “buco nero”), dei quali neppure è
stata fornita precisa indicazione della effettiva diversa utilizzazione lecita
(al riguardo il Pg ricorrente perviene anche a conclusione di recuperabilità
della testimonianza fornita “de
relato”
dal mar. Pinna sulle dichiarazioni confermative della fornitura inizialmente
rilasciate dalla commerciante Murru, in quanto, è ben vero che “sulla base dei
principi in tema di procedimento probatorio il nuovo divieto di testimonianza in
diretta, introdotto con la modifica del IV comma dell’articolo 195 Cpp, non
essendo accompagnato da specifiche norme transitorie si applicava anche alle
dichiarazioni precedentemente rese ma non ancora valutate”; ma, in concreto,
rileva che la Murru “ha testimoniato all’udienza del 5 aprile, il giorno prima
dell’entrata in vigore della legge [n. 63/2001], sicché, “in base alla
disposizione transitoria di cui all’articolo 26 della predetta legge, a questa
testimonianza si applicava la originaria disciplina del quarto comma
dell’articolo 500 Cpp”;
2. vizi motivazionali e violazione del principio di valutazione complessiva
degli elementi probatori, come richiesta dall’articolo 192 Cpp, posto che la
decisione assolutoria è rimasta correlata a: formulazione di ipotesi
interpretative delle prove meramente possibili; indebita prospettazione della
loro contraddittorietà, inidonea a contestare il procedimento individuativo del
“buco nero” (si verte soltanto, secondo il ricorrente, in ipotesi di “mancato
riscontro” di marginali riferimenti della Melis); illogicità della ipotizzata
giustificazione delle tracce rinvenute della precedente realizzazione della
piccola cella definita come “buco nero”; illegittimo procedimento di
“valutazione frammentaria” degli indizi venuti in rilievo;
3. violazione della disciplina di cui agli articoli 63 Cpp e 3 del Dl 8/1991.
Trattandosi di motivo di essenziale rilievo ai fini dell’esame del ricorso e per
le conclusioni indotte dal risultato della sua disamina, vale ripetere
analiticamente i passaggi argomentativi dalla sua prospettazione, articolata dal
Pg ricorrente in ordine alla ritenuta inutilizzabilità della testimonianza della
Rubutta.
Già la conclusione della sentenza impugnata (la testimone “nulla sa di rilevante
sul sequestro Melis”) contraddice, secondo il ricorrente, la costruzione che si
è fatta dei presupposti della inutilizzabilità per configurata sussistenza di
indizi a carico della R.., sin dal momento iniziale della ricordata
testimonianza “progressiva”, per il resto di omessa o ritardata comunicazione di
notizie rilevanti invece utili e già acquisite sul sequestro della Melis (mentre
resta illegittima, in quanto meramente congetturale, la valutazione della
inattendibilità della testimone, posta a base del diniego della rinnovazione del
suo esame e, così, prefigurata prima ancora del suo espletamento).
La violazione della richiamata disciplina di legge risulta rappresentata in
riscontri dell’insussistenza dei ritenuti presupposti indiziari di gravità,
concretezza ed attualità tali da comportare esercizio di azione penale a carico
della R.. per il reato di cui all’articolo 3 del Dl 8/1991 (la testimone
inizialmente versava in situazione di giustificato erroneo convincimento di non
essere obbligata a denunziare i fatti percepiti, sia perché al più poteva
nutrire sospetti del loro collegamento all’esecuzione di un sequestro di
persona, sia perché era ben comprensibile una sua normale condizione psicologica
di paura, valida ad integrare al più l’operatività della disciplina di
cui agli articoli 54, ovvero 384 Cp: il dato oggettivo della maturata coscienza
che il sospetto corrisponda ad una situazione criminosa reale resta, per ciò,
individuato nel momento di predisposizione del programma di protezione della
testimone). E, d’altra parte, in via di principio non può ritenersi estesa la
previsione di inutilizzabilità di cui all’articolo 63 Cp alle dichiarazioni
della R..,
che è soggetto assolutamente estraneo rispetto ai reati contestati agli imputati
del “sequestro Melis”, neppure gravato di rilevanti indizi per reati connessi o
collegati. In concreto, poi, la sanzione processuale di inutilizzabilità può
riguardare soltanto la testimonianza successiva alle ultime dihiarazioni
riportate nel verbale del 26 febbraio 1999, che esprimono il sospetto di aver
assistito ad iniziative attinenti ad un sequestro di persona (ma si tratta
sempre di rappresentazione di sospetti o supposizioni, che assumono diversa
consistenza specifica soltanto nelle dichiarazioni finali del 25 giugno 1999:
“l’11 novembre l997, la sera della fuga di Silvia Melis, da alcune frasi
pronunciate da G M ebbe la certezza che la sequestrata era la figura femminile
col capo coperto che aveva visto uscire dalla sua casa”).
A conclusione dell’articolata censura il ricorrente evidenzia che, peraltro, il quadro probatorio a sostegno delle accuse resta rilevante e valido per l’affermazione di colpevolezza, seppure “depurato” delle dichiarazioni testimoniali della R..;
4. violazione
della disciplina di cui agli articoli 526 e 598 Cpp, essendosi illegittimamente
affermata, in sentenza, l’iniziativa “scorretta” degli inquirenti nel
procedimento di acquisizione delle dichiarazioni della Marine.
Per la posizione del N. il Pg ricorrente ha premesso il consistente rilievo
logico della collocazione del “cespuglio stellato” nel fondo Sae Siotto di
proprietà del Cossu, che l’aveva concesso in uso all’imputato, denunziando poi
che la sentenza impugnata è inficiata da:
1. rilevanti
carenze motivazionali di esclusione del ruolo dell’imputato di assicurare, per
il periodo di segregazione della Melis a Sae Siotto, il controllo del territorio
ed il sostegno logistico necessario ai sequestratori, essendo al riguardo
apprezzabili a carico dell’imputato ‑ sul piano probatorio ‑ le conferme
connesse anche alla coincidenza temporale della acquisita disponibilità ed alla
presenza dei due cavalli “indomiti” lasciati nel fondo anche dopo il suo
rilascio, oltre che al rilievo logico di rilevante ed utile funzione di
tempestivo avvistamento di “forze dell’ordine” impegnate nella ricerca della
Melis);
2. connesso vizio motivazionale dell’argomentata esclusione del certo consenso
dell’imputato al trasferimento dell’ostaggio nell’ambito del tancato di Sae
Siotto;
3. analogo vizio del prospettato dilemma interpretativo della condotta del N., se ascrivibile a comportamento di connivenza, ovvero ad ipotesi concorsuale di complicità;
4. ulteriore
analogo vizio della negata sussistenza dell’ipotizzato intervento partecipativo
dell’imputato come inteso anche ad assicurare il “supporto logistico” necessario
per l’utile prosecuzione del disegno criminoso, confermato invece dai
riferimenti della Melis in ordine alla provenienza di maggiori provviste di cibo
e di acqua dalla “direzione dell’ovile”, essendo pure mancato il necessario
coordinamento valutativo di tutti gli elementi probatori (compresi quelli
costituiti dal rinvenimento sul luogo della prigione di fili di spago e dal
riscontro di prolungata presenza stabile della “Volpe” tra il 14 ed il 18
agosto);
5. carenze motivazionali della affermata concomitante penuria di acqua nel fondo
“Thiesi Brianda”, correlata al semplice richiamo del “fatto notorio della crisi
idrica che affligge l’isola”, ma oggettivamente contraddetta dal “fatto
concreto” che il N. vi riportò poi la mandria di famiglia proprio nel periodo
stagionale di maggiore siccità;
6. identiche carenze della concomitante “crisi igienica” manifestatasi nello stesso fondo.
Le memorie difensive, sono state presentate nell’interesse di:
A. N.A., per il quale si sostiene che la prospettazione del ricorso del Pg
ricade in inammissibili argomentazioni di merito, “maliziosamente” adducendosi
che il fondo Sae Siotto fosse adeguatamente chiuso ed inaccessibile a terzi
estranei alla sua detenzione, prefigurandosi lo specifico ruolo partecipativo
dell’imputato sulla base di irrilevanti “massime di esperienze”,
valorizzandosi i singoli elementi indiziari in procedimento avulso dalla
necessaria valutazione unitaria, sovrapponendosi una opinabile riconsiderazione
di merito alla ineccepibile ed incensurabile disamina della sentenza impugnata;
B. R.P., per il quale si adduce l’infondatezza del ricorso del Pg, in quanto: è
immune dal denunziato errore giuridico la dichiarata inutilizzabilità
(contestata dal Pg ricorrente) delle dichiarazioni della R.., che,
nell’incombente di ulteriore assunzione testimoniale del 26 febbraio 1999,
immediatamente cominciò a fornire la versione “accusatoria” dei fatti percepiti
e automaticamente fini per “autoaccusarsi” di aver ritardato consapevolmente la
comunicazione agli inquirenti di “circostanze utili per l’individuazione o la
cattura dei colpevoli o per la liberazione del sequestro”, in violazione della
prescrizione sanzionata dall’articolo 3 del Dl 8/1991; ‑ conseguentemente
l’inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali dipende dalla assunzione
espletata con inosservanza delle garanzie difensive prescritte appunto
dall’articolo 63 Cpp; ‑ diversamente il Pg ricorrente ha ipotizzato una
peculiare condizione soggettiva della R.. di semplice sospetto, discriminata per
applicazione della disciplina di cui agli articoli 54 e 384 Cp, ovvero per
errore scusabile (rilevante
ex
articolo 5 Cp) sulla portata del precetto normativo del citato articolo 3, del
quale in tal modo è rimasta prefigurata l’abrogazione dei profili normativi
attinenti a rilevanza penale già integrata dal “ritardo” di comunicazione di
circostanze e notizie “utili”; ‑siffatta prospettazione si ricollega ad
insussistenza di indizi di reità a carico della testimone, valutata “ora per
allora” (quando, cioè, la R.. sostanzialmente si autoaccusa di aver “taciuto
circostanze utili alla individuazione dei responsabili di un sequestro
estorsivo”, in relazione a fatto “ab
origine” non irrilevante
per fini penali, ma tale ritenuto “ex
post”,
per concorrente sussistenza di cause di giustificazione); ‑ al riguardo,
peraltro, la rilevante qualificazione processuale della “testimone-indiziata”
non richiede che i correlativi precisi indizi di reità rivelino anche i
connotati della gravità; ‑ mentre l’operatività della disciplina prevista
dall’articolo 371, 2° comma lettera b) e c), Cpp rende irrilevante (per
l’esclusione dei conseguenti effetti di cui all’articolo 63 Cpp) la dedotta
“posizione di estraneità” della testimone (indiziata del reato di cui
all’articolo 3 del Dl 8/1991) in riferimento alla fattispecie processuale
radicatasi per il reato di sequestro di persona per fini estorsivi, tanto più
rilevando in fatto, a conferma della legittima determinazione di
inutilizzabilità delle acquisizioni testimoniali del 26 febbraio 1999, che il
procedimento di assunzione si è perfezionato in epoca successiva ad iniziative
di intercettazione ambientale, oggettivamente rivelatrici per gli inquirenti
delle consapevoli omissioni testimoniali di notizie già appartenenti a
percezioni e convincimenti della R.. ed utili per gli sviluppi investigativi.
Va, preliminarmente considerato, che nell’interesse del R.è stata avanzata
istanza di assegnazione del ricorso alle Su di questa Corte, ai sensi
dell’articolo 610/2 Cpp (già disattesa dal Primo Presidente) e che non si
ravvisano riscontri di speciale importanza delle questioni proposte, ovvero di
contrasti giurisprudenziali, che impongono diverse determinazioni a questo
Collegio ai sensi dell’articolo 618 Cpp Mentre è infondata la questione,
sollevata anche nella discussione in questa sede, di violazione della disciplina
di cui all’articolo 582, 1° comma Cpp, non riscontrabile nella concreta
fattispecie processuale, nella quale il Pg ricorrente ha incaricato persona
appartenente al suo ufficio (specificamente individuata nella attestazione in
calce al ricorso) per il deposito dell’atto di impugnazione, che reca appunto le
prescritte indicazioni della ricevente Cancelleria penale della Corte di appello
di Cagliari, nella quale appunto l’atto risulta così depositato.
Nella valutazione
dei motivi di ricorso ed in considerazione delle conclusioni che saranno
accreditate si rende opportuna la definizione preliminare della posizione di
N.A..
Al riguardo il ricorrente Pg ha prospettato l’illegittimità della confermata
decisione assolutoria in relazione a mancanza e manifesta illogicità della
motivazione per le parti riguardanti: il ruolo contestato dall’imputato di aver
svolto funzioni di controllo del territorio e di supporto logistico; il consenso
prestato al trasferimento della sequestrata nel tancato “Sae Siotto”;
l’emergente situazione soggettiva di “connivenza complice”; la mancata disamina
di elementi indiziari rilevanti; la sussistenza di effettiva crisi idrica ed
igienica al fondo “Thiesi Brianda”. In particolare, si è sostenuto, come
anticipato nella premessa espositiva, che a carico dell’imputato, per il profilo
attinente all’effettivo ruolo di controllo del territorio e di supporto
logistico dei sequestratori, rilevano i consistenti elementi indiziari
costituiti dalla coincidenza temporale della acquisita disponibilità completa
del terreno utilizzato per il nuovo rifugio della sequestrata, dal riscontro
logico della normale necessità dei sequestratori di assicurarsi il relativo
controllo (anche per l’idoneità ‑ collaborativa ‑ della presenza del coimputato,
che, col “tempestivo avvistamento” di eventuale presenza delle “forze
dell’ordine” sull’unica strada di accesso al fondo, l’avrebbe potuto consentire
il rapido abbandono del sito e una facile via di fuga”). Si è aggiunto il
concorrente rilievo indiziario logico della consapevole ed efficiente
partecipazione del N. (neppure valutata nel suo significato di complicità
effettiva con i sequestratori), confermata dalla “novità” comportamentale del
custode di lasciare la prigione di Sae Siotto a giorni alterni per il prelievo
dei rifornimenti necessari alla continuazione del sequestro e dalla permanenza
di due cavalli indomiti dell’imputato sullo stesso terreno dopo il trasferimento
della mandria.
Mentre si è
prospettata la convergente conferma indiziaria della permanenza del N. nel
tancato anche nelle ore notturne, delle percezioni della Melis sulla direzione
di provenienza dei rifornimenti e delle più abbondanti scorte di acqua, della
disponibilità di “perette” di formaggio, della presenza continuativa (dal 14 al
18 agosto 1997) del sequestratore denominato “volpe” nella predetta prigione di
Sae Siotto, della mancata dimostrazione di effettività delle addotte situazioni
di concomitanti crisi igienica ed idrica del fondo Thiesi Brianda.
In tal modo, in sostanza, nell’apparenza del vizio logico denunziato (correlato
anche a prospettata disamina “Parcellizzata” delle risultanze probatorie e
processuali riguardanti la posizione del N) il Pg ricorrente ha finito per
postulare la complessiva rivalutazione di merito degli elementi indicati a base
della sua richiesta di annullamento per le addotte carenze motivazionali della
ribadita pronunzia assolutoria.
Tanto più è
evidente, in tale profilo, l’inammissibilità delle articolate censure,
considerandosi che, per tutte le questioni ora sollevate, le soluzioni
accreditate dai giudici di merito sono certamente immuni dal vizio predetto (e
corrispondono a puntuale, coerente ed incensurabile valutazione, analitica e
sintetica, delle risultanze predette) e che al riguardo il premesso diffusa
richiamo alle modalità del relativo procedimento argomentativo di confutazione
della univocità del quadro indiziario esime da disamina ulteriore delle
questioni stesse.
Conseguentemente va confermata la legittimità di tale pronunzia assolutoria del
N., correttamente conseguenziale per gli effetti di cui al secondo comma
dell’articolo 530 Cpp.
Già con la
sentenza di primo grado si era, infatti, considerato che, da un lato, l’imputato
aveva fornito adeguata a specifica dimostrazione della situazione idrica
precaria in atto a Thiesi Brianda e delle sue iniziative precedenti di ovviarvi
con allacciamenti abusivi ad utenze di altri proprietari (laddove si intende che
non è certamente illogico ipotizzare che il N abbia “autonomamente” provveduto
ad acquisire la disponibilità del terreno a Sae Siotto) e che, dall’altro, la
Melis ha ricordato come al “cespuglio stellato” le sia stato richiesto di “fare
più silenzio” (laddove, cioè, logicamente non si intende la consapevolezza della
sua presenza da parte dei detentori del fondo). Al riguardo la tesi
dell’appellante Pm era stata che invece il trasferimento della mandria del N.
“aveva quale unico scopo quello di giustificare la sua [dell’imputato] presenza
nel fondo con il reale intento di controllare l’ostaggio”.
E la risposta della sentenza impugnata risulta parimenti ineccepibile nel
profilo logico ed incensuabile in punto di fatto, in quanto evidenzia
l’inconsistenza di tale assunto accusatorio, correlato a mera “eventualità di
una partecipazione al sequestro di chi avesse avuto nel periodo di permanenza
dell’ostaggio a Sae Siotto la proprietà o la disponibilità del terreno”, ma
avulso dalla considerazione delle contraddittorie emergenze indiziarie. Si è
coerentemente rilevato, in contrario, cioè, che: ‑ è oggettivamente comprovato
che, a richiesta dei proprietari (e, quindi, senza opposizione significativa di
particolare interesse a “gestire” il territorio), l’imputato ritirò la sua
mandria il 17 agosto 1997 da Sae Siotto, dove la Melis continuò ad essere
segregata fino al 29 agosto (e ciò incrina appunto il “teorema accusatorio”
della pretestuosa e preordinata presenza del N. a Sae Siotto e della
supposizione del suo indispensabile coinvolgimento nella correlativa fase
dell’attività criminosa già avviata) di tale coinvolgimento (logicamente ed
oggettivamente contrastato da “elementi segno diametralmente opposto”, già
richiamati nella diffusa premessa espositiva) resta peraltro evidenziata
l’apodittica prefigurazione; ‑ rilevano, d’altra parte, i riscontri positivi
di effettiva crisi idrica ed igienica di Thiesi Brianda (la prima confermata in
rilevanti acquisizioni probatorie; la seconda non completamente esclusa sul
piano probatorio); ‑ restano, inoltre, irrilevanti e addirittura congetturali i
riferimenti indiziari alla fornitura di “perette di formaggio” (di ipotizzata
provenienza dal N.), alla utilizzazione dei sacchi (contenenti le forniture
alimentari (sempre di ipotizzata identica provenienza), all’abbondanza delle
provviste d’acqua, alla presenza ulteriore nel fondo dei due cavalli indomiti
dell’imputato.
Per modo che risulta assolutamente immune dai vizi logici denunziati il
procedimento argomentativo della sentenza impugnata, che, nella ragionata
valutazione comparativa degli indizi a conferma dell’accusa (pure consistenti
per gravità e precisione per il rilievo oggettivo della iniziativa concomitante
di acquisita disponibilità del fondo di Sae Siotto e della contestuale presenza
dell’imputato nelle vicinanze della prigione della Melis) e dei molteplici
elementi (oggettivi e logici) di “diametrale segno opposto”, è pervenuto a
ribadire l’assoluzione dello stesso imputato, ai sensi del secondo comma
dell’articolo 530 Cpp per non aver commesso il fatto contestato. E risultano
inammissibili le contestazioni esposte al riguardo con il ricorso in esame,
essendo evidente la loro esclusiva prospettazione fattuale di confutazione dei
risultati dello stesso procedimento sulla base di proposta diversa valutazione
degli elementi già considerati ed incensurabilmente accreditati senza
apprezzabili discrasie logiche.
Per la posizione del N. deve, pertanto, dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso del Pg.
A diversa conclusione si perviene dall’esame del ricorso per quanto attiene alle
posizioni del M., della Marine e del R..
Per quest’ultimo, in particolare, già rileva che è fondato il motivo di
prospettata illegittimità della ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni “de
relato” del verbalizzante
m.llo Pinna in ordine alla testimonianza a suo tempo resa da Murru Giuseppa
sulla fornitura di “28 metri quadrati di pannelli di poliuretano nero di
copertura” effettuata in favore di R.Agostino. Il Pg ha, infatti, dedotto che
tali dichiarazioni non incorrono “nel divieto di cui al novellato articolo 195,
comma IV, Cpp, introdotto con legge 63/2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 68 del 22.3.2001, e pertanto in vigore dal 6.4.2001”, evidenziando al
riguardo che: ‑ è ben vero che il divieto di testimonianza indiretta si applica
anche alle dichiarazioni rese prima del 6 aprile 2001 e non ancora valutate al
momento dell’entrata in vigore della nuova normativa in materia; ‑ ma in
concreto è risultato che la Murru ha reso la sua testimonianza dibattimentale di
ritrattazione all’udienza del 5 aprile 2001 (e, quindi, prima dell’entrata in
vigore della predetta normativa); sicché si rendeva applicabile la previsione
transitoria dell’articolo 26 della legge 63/2001 (e, cioè, alla testimonianza
della Murru “si applicava la originaria disciplina del quarto comma
dell’articolo 500 Cpp”, che, col meccanismo delle rituali contestazioni, ne
comportava l’utilizzabilità senza necessità del recupero postulato in
conseguenza di testimonianza “de
relato” del verbalizzante,
ormai precluso dalla previsione di divieto di tale testimonianza indiretta).
La prospettazione del ricorrente denota piena fondatezza per l’esatta
corrispondenza alle risultanze processuali relative alle modalità di
acquisizione dibattimentale della testimonianza della Murru e per la corretta
individuazione del regime legale della sua diretta utilizzabilità,
illegittimamente “surrogata” con l’acquisizione (non più consentita) della
testimonianza Pinna.
In tal modo resta appunto evidente che il procedimento valutativo degli elementi
probatori a sostegno dell’accusa a carico del R.è risultato indebitamente
depurato della disamina dell’apporto testimoniale predetto, ovviamente
suscettibile della necessaria verifica valutativa di attendibilità e di
rilevanza delle dichiarazioni rese in considerazione delle “travagliate”
modalità dell’esame dibattimentale e del raccordo necessario con le altre
risultanze probatorie (verifica ovviamente riservata al giudizio di rinvio, che
sarà disposto).
Al riguardo neppure le allegazioni difensive dell’imputato contestano
corrispondenza della situazione processuale prospettata dal Pg ricorrente e
correttezza del principio giuridico di diretta utilizzabilità della
testimonianza della Murru, che, accreditato con la presente decisione come
effettivamente applicabile, già comporta la conclusione che ‑ come detto ‑ il
procedimento argomentativo della sentenza impugnata ha omesso, per la posizione
del R., il necessario sviluppo valutativo ‑ di convalida o di confutazione ‑ di
tale testimonianza e di relativo raccordo con gli altri elementi probatori.
Assume poi rilievo fondamentale, per le posizioni dei tre imputati predetti la
soluzione della questione di utilizzabilità delle dichiarazioni di R.. Anna
Maria, che avevano costituito e segnato il momento probatorio essenziale di
sostegno delle accuse accreditate con la decisione di colpevolezza in primo
grado e che sono state ritenute inficiate da illegittimità della acquisizione (e
da conseguente inutilizzabilità), determinandosi, per la prevalente
considerazione della loro estrapolazione processuale, il risultato assolutorio
della sentenza di secondo grado.
Non interessa, in particolare, procedere alla disamina della contestazione
esposta in ordine a contraddittorietà della valutazione “anticipata” di
inattendibilità della testimonianza della R.., ove assunta per effetto di
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale (e, cioè alla disamina della
questione di apodittica prefigurazione di tale inattendibilità “congenita” e
della sua assoluta irrilevanza probatoria), posto che il riconoscimento della
illegittimità della pronunzia sul punto esime da considerazioni al riguardo,
neppure essendo consentito a questa Corte di prescrivere od ipotizzare
iniziative processuali rientranti esclusivamente nelle prerogative e nella
facoltà dei giudici di merito in sede di rinvio.
Rileva, infatti, che il correlativo motivo di ricorso risulta fondato per la
correttezza dei principi, ai quali si ricollega.
Al riguardo è opportuno ripetere che la sentenza impugnata ha rilevato (di
ufficio) l’inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese dalla R.. al
Pm, in quanto assunte con violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 63
Cpp, secondo le indicate modalità temporali della precisazione dei relativi
riferimenti, già analiticamente e specificamente richiamate in premessa. La
sentenza impugnata ha sostanzialmente ritenuto, a sostegno della statuizione di
inutilizzabilità, che “gli inquirenti fin dal primo esame della R..
ipotizzassero che la medesima sapesse qualcosa del sequestro di Silvia Melis” e
che già il correlativo sospetto” rendesse evidente l’idoneità autoindiziante
delle dichiarazioni con conseguente necessità ‑ a pena della loro
inutilizzabilità ”erga
omnes” ‑ del rispetto
delle garanzie difensive previste nel primo comma dell’articolo 63 Cpp, quanto
meno dal momento del riferimento della sensazione esternata dalla dichiarante
(“pensiero”) che i fatti percepiti avessero attinenza ad un sequestro di
persona: in conseguenza la dichiarazione di inutilizzabilità è risultata
accreditata così in relazione ad indebita prosecuzione dell’esame testimoniale
dopo l’emergenza di indizi di reità a carico della dichiarante in ordine al
delitto previsto dall’articolo 3 del Dl 8/1991, convertito nella legge n.
82/1991 (“chiunque, essendo a conoscenza di atti o fatti concernenti il delitto,
anche tentato, di sequestro di persona a scopo di estorsione o di circostanze
relative alla richiesta o al pagamento del prezzo della liberazione della
persona sequestrata, ovvero di altre circostanze utili per l’individuazione o la
cattura dei colpevoli o per la liberazione del sequestrato, omette o ritarda di
riferirne all’autorità di cui all’articolo 361 Cp è punito...”). Si è, peraltro,
considerato che la stessa modalità di assunzione delle dichiarazioni, da un
lato, escludono per la R.., per tale reato, l’operatività di situazioni esimenti
ai sensi dell’articolo 54 Cp e, dall’altro, denotano “intima connessione o
interdipendenza tra il fatto proprio [violazione dell’obbligo di cui
all’articolo 3 del Dl 8/1991] e quello altrui [rilevante come sequestro di
persona a scopo di estorsione]”, in conseguenza della quale resta integrato il
diritto della dichiarante al silenzio (e ciò per quanto “le dichiarazioni della
R.. concernenti il sequestro implichino necessariamente la sua responsabilità in
ordine al delitto di omessa o ritardata denuncia” col risultato che le stesse di
dichiarazioni accusatorie “nei confronti degli imputati appellanti, essendo per
lei autoindizianti, non possono essere utilizzate in modo assoluto”).
L’illegittimità della affermata inutilizzabilità delle dichiarazione della R.. è
stata sostenuta dal Pg ricorrente, come già diffusamente anticipata, in
relazione a profili di:
A. insussistenza di indizi gravi, concreti ed attuali per il reato ipotizzato a
carico della R.., che: per inesigibile errore era convinta di non essere
obbligata a specifica denunzia; inizialmente aveva nutrito semplici sospetti di
fatti attinenti a sequestro di persona, per i quali i riferimenti reticenti sono
rimasti giustificati da comprensibile condizione psicologica di paura; in ogni
caso aveva dato luogo a comportamenti penalmente discriminati ai sensi degli
articoli 54 e 384 Cp;
B. la disciplina dell’articolo 63 Cpp non è applicabile alla concreta
fattispecie processuale di dichiarazioni assunte da soggetto assolutamente
estraneo ai reati addebitati agli imputati e non gravato da indizi rilevanti per
reati connessi o collegati;
C. in ogni caso la sanzione di inutilizzabilità può inficiare soltanto le
dichiarazioni finali del 25 giugno 1999, in quanto quelle precedenti avevano
evidenziato semplici supposizioni o sospetti di collegamento dei fatti percepiti
al sequestro di Silvia Melis;
D. mancata disamina di autonomi riscontri probatori, confermativi delle
dichiarazione della R... Rileva al riguardo che è pregiudiziale l’esame della
questione correlativa al profilo di illegittimità riportato sub B, in quanto
inteso a negare la qualificazione soggettiva della dichiarante, in relazione
alla quale sono risultati ipotizzati gli elementi autoindizianti della
dichiarazione resa.
si tratta di questione pienamente fondata. La posizione processuale della R.. si
presenta, in relazione ai prefigurati indizi di reato, non dissimile da quella
di persona offesa del reato di estorsione, indiziata (per dichiarazioni
rilasciate) di favoreggiamento nei confronti dell’estorsore: al riguardo si è,
in particolare, ritenuto che l’inutilizzabilità sancita dall’articolo 63 Cpp non
può investire le dichiarazioni rese da tale persona, posto che la condizione di
operatività della disciplina è che il dichiarante sia interessato da indizi in
ordine al medesimo reato ovvero al reato connesso o collegato attribuito al
terzo (Cassazione Sezione seconda, 2539/00, Papa, rv 216299), sicché tale
condizione non sussiste nei confronti di persona (che mantiene per ciò la
specifica veste di testimone) assolutamente estranea rispetto al reato
addebitato al terzo. Tale condizione di estraneità risulta oggettivamente ed
incontestabilmente riferibile alla posizione della R.. rispetto al delitto
(“altrui”) di sequestro di persona addebitato agli imputati, così restando
esclusa la specifica violazione delle garanzie per l’assunzione di dichiarazioni
autoindizianti, che possa comportare la loro inutilizzabilità assoluta (il
problema, al più, potrà risultare rilevante esclusivamente nei confronti ‑ ed in
favore ‑ della R.., ove concretamente sottoposta ad indagini preliminari per il
reato [“proprio”], distinto e non collegato al sequestro di persona, di cui
all’articolo 3 del Dl 8/1991, non trovandosi peraltro riscontro attuale di tale
evenienza nelle risultante processuali esaminate ed essendo ben evidente la
differenziazione ontologica del reato proprio rispetto a quello attribuito agli
imputati).
Rileva poi aggiungere che, per tale ultimo aspetto, si è considerato peraltro
(Cassazione Sezione quinta, 474/99, Sorà) che, “qualora il soggetto non assuma
mai, nel corso di tutto il procedimento, la qualità di indagato, con
l’iscrizione di cui all’articolo 335 Cpp, la sanzione [di inutilizzabilità delle
dichiarazioni autoindizianti] non può trovare applicazione, non essendo
sufficiente né l’eventualità, astratta e ipotetica, che egli possa essere
considerato coindagato né l’interpretazione, soggettiva e di merito, sempre
opinabile, di una situazione potenzialmente indiziante”, fermo restando
l’obbligo della rigorosa valutazione delle emerse dichiarazioni accusatorie in
conformità delle regole enunciate nell’articolo 192, 2° e 3° comma Cpp E,
d’altra parte all’esito del riportato analitico procedimento acquisitivo delle
dichiarazioni della R.., all’erronea conclusione delle loro inutilizzabilità la
sentenza impugnata è pervenuta, come si vedrà, proprio in conseguenza di
irrilevante valutazione della loro “potenzialità autoindiziante”.
Certo è che la disciplina, così indebitamente applicata, secondo normali canoni
di interpretazione letterale e lessicale si ricollega pure ad ipotesi patologica
di dichiarazioni che (per gli effetti di sanzione processuale della
inutilizzabilità assoluta) abbiano evidenziato riscontri di consistenza
accusatoria a carico di terzi, in quanto interessate, compiacenti o negoziate e
come tali percepite nel momento dell’assunzione da parte degli inquirenti,
consapevoli del rilievo autoindiziante della relativa acquisizione (in tale
profilo è rimasto evidentemente escluso dagli inquirenti che la R.. abbia
dismesso, nel corso del suo progressivo esame, la qualifica effettiva di
semplice testimone per assumere quella di indiziata di reità per fatti connessi
o collegati a quelli addebitati agli imputati, ancorché residui la soluzione del
problema di attendibilità e rilevanza probatoria delle dichiarazioni accusatorie
poi ritrattate).
La conclusione di utilizzabilità delle dichiarazioni riguardanti le posizioni
del M., della Marine e del R.resta, in particolare, confermata dal rilievo che
la loro “potenzialità autoindiziante” per la R.. attiene a reato (articolo 3 del
Dl 8/1991), non collegato e non connesso a quello di sequestro di persona,
rispetto al quale le dichiarazioni sono rimaste ontologicamente differenziate
(e, da tale posizione di differenziazione ontologica, discende l’inapplicabilità
alla dichiarante ‑ Cassazione Sezione prima, 14582/99, Garbellini, rv 216125 ‑
delle garanzie prescritte, in favore dell’indagato e dell’imputato nell’articolo
63 Cpp, come già riconosciuto in Cassazione Su, 1282/96, Carpanelli ed altri,
che ha anche evidenziato il collegamento della disciplina delle correlative
nullità esclusivamente in riferimento alla posizione delle persone
nell’interesse delle quali siano prefigurate ‑ e, quindi, sostanzialmente ed
esclusivamente del dichiarante, in base al principio “nemo
tenetur se detegere”).
In tal modo la
posizione processuale della R.. resta propriamente ascrivibile a quella del
“testimone di giustizia”, per la quale neppure trova applicazione, in virtù
delle previsioni di cui all’articolo 16quater
del Dl 8/1991 (come introdotto dalla legge 45/2001), il particolare regime di
valutazione probatoria disciplinato dall’articolo 192, 30 comma, Cpp (Cassazione
Sezione seconda, 42851/02, Bertuca, rv 223412), con la conseguenza che essendosi
riconosciuta l’utilizzabilità della relativa testimonianza nei confronti degli
imputati, nel giudizio di rinvio (che sarà disposto ai sensi dell’articolo 627
Cpp) dovrà procedersi alla valutazione della sua attendibilità e della rilevanza
probatoria secondo i criteri delineati nei commi primo e secondo dell’articolo
192 Cpp, con il procedimento argomentativo che il giudice individuerà come
congruo ed adeguato nell’esercizio delle facoltà che gli sono riservate (anche,
eventualmente, di integrazione istruttoria dibattimenale ai sensi dell’articolo
603 e, se del caso, con le garanzie di cui all’articolo 210 Cpp).
La soluzione positiva della sollevata questione pregiudiziale di definizione
della posizione assunta dalla R.. con le sue progressive dichiarazioni
accusatorie esime dalla valutazione degli altri argomenti prospettati a sostegno
della dedotta illegittimità della statuizione di inutilizzabilità di tali
dichiarazioni,, seppure non debba tralasciarsi di considerare che anche i
profili richiamati sub A e C avrebbero comportato la conclusione di fondatezza
del motivo di gravame, ove si fosse disattesa la questione pregiudiziale
indicata sub B. E ciò perché deve riconoscersi, in via di principio, che, ai
fini della applicazione del regime di cui all’articolo 63 Cpp, rileva
l’accertamento ‑ purché correttamente motivato della sussistenza “ab
initio”
di indizi di reità a carico del dichiarante, qualificati da caratteri di
univocità e di consapevolezza dell’Autorità procedente, escludendosi per ciò che
tale presupposto possa risultare integrato ‑ come sostanzialmente adombrato
nella sentenza impugnata ‑ da eventuali sospetti od intuizioni personali degli
inquirenti (Cassazione Sezione quinta, 1921/01, La Placa, citata), sospetti ed
intuizioni che peraltro appartengono (a fronte del normale travaglio di
progressiva consapevolezza conoscitiva) alle modalità fisiologiche delle
assunzioni testimoniali della fase investigativa in materia di sequestro di
persona a scopo di estorsione, ma non rivelano di per sé il livello della
“conoscenza”, penalmente rilevante ai sensi dell’articolo 3 del Dl 8/1991, che
il dichiarante possa avere già conseguito “di atti o fatti concernenti il
delitto.. ovvero di altre circostanze utili” (al riguardo per ciò la valutazione
della sentenza impugnata risulterebbe assolutamente carente del necessario
supporto dimostrativo e motivazionale).
Né a diversa conclusione si perviene dall’esame dell’articolata memoria difensiva depositata nell’interesse del R.e già richiamata, posto che:
‑ la definitiva posizione processuale della R.. non consente di prefigurare
l’inutilizzabilità assoluta delle sue dichiarazioni, che non rilevano la dedotta
natura “autoindinziante” e che, per i denunzianti profili di inaffidabilità,
richiedono al più, l’espletamento di puntuale disamina valutativa ai sensi
dell’articolo 192, 1° e 2° comma Cpp;
‑ la questione di
consapevole ritardata comunicazione di “circostanze utili per l’individuazione o
la cattura per la liberazione del sequestrato” non comporta effetti di
inutilizzabilità assoluta nei confronti di persone indagate ed imputate per
reato assolutamente distinto rispetto a quello proprio in ipotesi ascrivibile
alla dichiarante (estranea processualmente al sequestro) per tale ritardo;
- in ogni caso l’operatività della disciplina invocata non “scatta” in presenza
di meri sospetti di reità correlativa, inidonei ad integrare il quadro
indiziario rilevante a sanzionare l’assunzione probatoria espletata (e
continuata) senza le garanzie prescritte dall’articolo 63 Cpp;
‑ non si verte conseguentemente in situazione di indebita anticipata valutazione
del Pm procedente in ordine ad infondatezza di ipotesi di reato, concretamente
non emergente dalle modalità di progressiva precisazione delle dichiarazione
della R.., che Comunque non attengono a fattispecie processuale rientrante nella
previsione di cui all’articolo 371, secondo comma lettera b) e c), Cpp per la
natura oggettivamente differenziata e non collegata del reato ipotizzato (per
mera astrazione dalle risultante processuali) ai sensi dell’articolo 3 del Dl
8/1991.
L’evidenziata fondatezza dei due motivi di ricorso esaminati (riguardanti l’inutilizzabilità delle dichiarazioni della Murru e della R..) già induce a decisione di annullamento della sentenza impugnata, che, dalla illegittima valutazione della loro inutilizzabilità, era pervenuta alla conclusione di assoluzione degli imputati in considerazione del rilievo essenziale delle correlative acquisizioni probatorie: l’esclusione della utilizzabilità aveva, infatti, comportato con particolare riferimento alle dichiarazioni della R.., la conclusione di determinatosi “vuoto probatorio” intorno agli altri indizi di reità già avvalorati, all’esito del giudizio di primo grado, per l’affermazione di colpevolezza degli stessi imputati in relazione ai rispettivi ruoli partecipativi, accreditati definitivamente anche alla stregua delle stesse dichiarazioni.
E, pertanto,
rispristinatosi il presupposto di legittima utilizzabilità, consegue la
necessaria statuizione di rinvio per il nuovo giudizio previsto dell’articolo
627 Cpp, nel quale il complessivo quadro probatorio deve avere riscontro di
considerazione per tutti gli elementi così rilevanti, nella disamina
corrispondente ai criteri legali di valutazione enunciati nell’articolo 192 Cpp
Va aggiunto che la soluzione adottata per le due questioni esaminate, come
sollevate dal Pg ricorrente, assorbe la valutazione di ogni altro motivo di
gravame ed esime dalla correlativa delibazione, in quanto l’enunciato principio
di utilizzabilità delle dichiarazioni predette illegittimamente negata dalla
sentenza impugnata comporta la necessità di riesame analitico complessivo (nel
raffronto ed alla stregua delle dichiarazioni predette), di tutte le risultanze
probatorie valide ma acquisite al processo. Ed è ben evidente che in tale
riesame, demandato al giudice del disposto rinvio, dovranno trovare valutazione
anche le questioni sollevate dallo stesso ricorrente in ordine: a mancata
considerazione di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; ovvero a
confutazione di tipo illogico e congetturale della loro valenza accusatoria;
ovvero al loro rilievo autonomo e sufficiente per l’affermazione di colpevolezza
(seppure le dichiarazioni riconosciute utilizzabili vengano valutate come
inattendibili od irrilevanti); ovvero alla consistenza negativa dei riscontri
“mancati” per specifici elementi indiziari; ovvero alla necessità di
considerazione unitaria (non “parcellizzata”) del complessivo materiale
probatorio.
A tal fine va disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari per il conseguente nuovo esame relativo alle posizioni degli imputati M., M e R.in relazione alle pronunzie assolutorie emesse (o confermate) con la sentenza annullata ed alle conseguenti statuizioni sollecitate.
Al riguardo, in particolare, va ribadito che il riesame demandato dal giudice di rinvio si ricollega anche alla necessità di appropriata riconsiderazione di merito, comunque, di tutti gli elementi di prova (anche indiziaria) secondo criteri di analisi e di sintesi che non risultino “condizionati” sostanzialmente da una valutazione di “vuoto probatorio” che possa nuovamente configurarsi in relazione ad eventuali conclusioni di inattendibilità ed irrilevanza delle dichiarazioni della R... Ed il premesso diffuso richiamo in fatto (riferito al complesso quadro dei molteplici elementi probatori acquisiti ‑ e diversi rispetto a tali dichiarazioni ‑, al correlativo procedimento valutativo ed alla portata dei rilievi e delle contestazioni precisati nell’interesse delle parti nei precedenti gradi) delimita adeguatamente l’ambito di tale riesame, rendendo superflue ogni ulteriore specificazione e precisazione dei criteri legali applicabili di valutazione della prova.
PQM
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale nei confronti di A N;
in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale annulla la sentenza impugnata nei confronti di G M, A M M. e P. R., con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari per nuovo esame.