| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
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Cass. Pen. – Sezione terza
– Sent. 22 maggio - 3 luglio 2003, n. 28505
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con sentenza in
data 15 febbraio 2001, la Corte di appello di Roma condannava M F G alla pena di
anni 1 e mesi 2 di reclusione per il reato di cui all’articolo 609bis Cp.
L’imputato proponeva ricorso per erronea applicazione di legge e manifesta
illogicità della motivazione sostenendo che non sono convincenti le
dichiarazioni della persona offesa DFF e che, in assenza di violenza o minaccia,
nella fuggevole toccata ai glutei non può ravvisarsi un soddisfacimento
dell’istinto sessuale.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Sub I
Con il dedotto vizio di manifesta illogicità della motivazione si tende a
prospettare una differente ricostruzione dei fatti ed una diversa valutazione
delle prove inibita al giudice di legittimità.
Infatti occorre ribadire che esula dai poteri di questa Corte una rilettura
degli elementi di fatti posti a fondamento della decisione, essendo detta
valutazione riservata al giudice di merito, mentre compete ad essa solo
accertare se quest’ultimo abbia dato adeguatamente conto attraverso l’iter
argomentativi seguito, delle regioni poste a fondamento della decisione nei
limiti stabiliti dall’articolo 606 lettera e) Cpp, cioè se il vizio risulta dal
testo del provvedimento impugnato.
Ed in sentenza si è congruamente motivato che «nel merito le dichiarazioni
accusatorie della D F sono assolutamente convincenti, non solo intrinsecamente,
per il verosimile - e usuale in casi consimili – svolgimento dei fatti, per la
sua personalità e per la fermezza delle accuse; ma anche per l’assoluta mancanza
di un qualsiasi motivi che potesse indurre lei o taluno della sua famiglia ad
una calunnia verso il M».
Sub II
Il palpeggiamento delle natiche costituisce indubbiamente un atto sessuale in
quanto l’autore ha commesso una effettiva e concreta intrusione nella sfera
sessuale della vittima e tali atti, sia per superficiali, integrano una
oggettiva manifestazione di sessualità.
«Devono includersi nella nozione di atti sessuali tutti quegli atti indirizzati
verso zone erogene, e che siano idonei a compromettere la libera determinazione
della sessualità del soggetto passivo e ad entrare nella sua sfera sessuale con
modalità connotate dalla costrizione, sostituzione di persona, abuso di
condizioni di inferiorità fisica o psichica. Tra questi vanno ricompresi i
toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime,
suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo
e/o di breve durata, essendo del tutto irrilevante, ai fini della consumazione,
che il soggetto abbia o meno conseguito la soddisfazione erotica».
L’inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento
ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma, che appare equa,
di 500 euro.
PQM
La Corte
Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 a favore
della cassa delle ammende.