| Studio Legale |
| Avv. Antonio Zecca |
Cass.Pen. 5^ Sez. Sent.5 marzo
- 16 aprile 2004, n. 17664
Osserva
P. G. è stato condannato in primo e secondo
grado alla pena ritenuta di giustizia (oltre al risarcimento danno e refusione
spese alla costituita Pc), con la continuazione e con concessione di attenuanti,
generiche equivalenti alle aggravanti, per i delitti
ex
articoli 581, 594 commi III e IV, 61 n. 10 Cp, per avere aggredito con strattoni
ed uno schiaffo al volto S. S., prete cattolico, e per averne offeso l’onore e
il decoro (in presenza della Po e di altre persone).
Si apprende dalle sentenze di merito che tra P. e S. era in atto da tempo una controversia per l’uso di una strada che, costeggiando il castello del primo, conduceva alla parrocchia amministrata dal secondo.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato e deduce violazione di legge e difetto di motivazione. Il ricorrente solleva anche eccezione di legittimità costituzionale dell’articolo 61 n. 10 Cp in relazione agli articoli 3, 7, 8 della Carta fondamentale.
Argomenta come segue.
- L’aggravante contestata non ricorre in quanto essa dovrebbe presupporre che l’aggressione verbale e fisica al S. sia avvenuta nell’atto o a causa dell’adempimento delle sue funzioni di ministro del culto cattolico. Così non è stato, in quanto l’origine del contrasto è legata unicamente al possesso ed all’utilizzo di una strada, della quale il P. rivendica la piena proprietà.
La Corte di appello in sentenza afferma che S. intendeva tutelare l’interesse ‑ fondato o meno ‑ dei fedeli all’accesso alla chiesta attraverso la strada. Non si vede come tale intenzione possa conciliarsi con le prerogative e le funzioni di un ministro del culto, trattandosi, viceversa, di attività che l’ordinamento riserva alle autorità statali.
In ogni caso, la particolare tutela che l’ordinamento penale riserva ai ministri dei culti riconosciuti contrasta con il principio di eguaglianza innanzi alla legge di tutti i cittadini, anche perché esclude da tale particolare tutela i cittadini di sesso femminile che non possono accedere alla carriera ecclesiastica. Lo status di ministro del culto, poi, non è definibile con quei requisiti di tassatività e determinatezza che devono contraddistinguere le norme incriminatici penali.
Neanche ricorre l’aggravante della attribuzione di
fatto determinato, atteso che la Corte bolognese ha in sentenza ritenuto di
giustificare tale circostanza affermando che il P. avrebbe insultato il S.
apostrofandolo con la frase «sei un ladro di strade!». La frase non compare nel
capo di imputazione. E comunque, di per sé, non è idonea ad integrare il reato
di ingiuria, atteso che al destinatario viene attribuita una condotta
impossibile, non essendo concepibile il furto di una cosa immobile. Per altro
verso, si sarebbe verificato contrasto tra imputazione e fatto ritenuto in
sentenza.
Ritiene questo Collegio opportuno subito chiarire che la dedotta eccezione di
incostituzionalità è irrilevante perché il regime sanzionatorio (ipotizzato
discriminante) non ha determinato, nemmeno in astratto, un deteriore trattamento
del P.. In altre parole, il fatto che a sacerdoti di culti diversi da quelli
riconosciuti dallo Stato italiano ed a tutti i soggetti di sesso femminile sia
approntata, come si sostiene nel ricorso, una tutela meno incisiva è circostanza
della quale potrebbero dolersi, appunto, tali persone, non l’attuale imputato.
La “oggettiva” (ipotizzata) incostituzionalità della norma in questione non può
essere rilevato e fatta, pertanto, valere in questa sede.
Tanto premesso, va detto che il ricorso è in parte fondato.
Si legge in sentenza, come già detto, che il P., rivolto al S., gli gridò, prima
di schiaffeggiarlo: «sei un ladro di strade!». Orbene, l’espressione, per il
contesto nel quale fu pronunziata (desumibile dal provvedimento impugnato), non
integra gli estremi del delitto
ex
articolo 594 Cp; e non perché, come sostiene il ricorrente, al sacerdote veniva
addebitato un reato impossibile (quasi che possa costituire ingiuria solo la
attribuzione di un comportamento penalmente rilevante), ma perché l’espressione
“ladro” non poteva essere intesa (da tutti e dunque anche dallo stesso
destinatario) altrimenti che in senso atecnico, in quanto (ed in questo ha
ragione il ricorrente) le strade, come è ovvio, non si possono rubare. È
evidente che, con frase immaginifica, il P ha inteso contestare al S il fatto di
essere stato spogliato (ingiustamente, secondo lui) del possesso della strada;
l’imputato intendeva, vale a dire, rimproverare il sacerdote per quello che egli
riteneva l’uso illegittimo di un bene (immobile). Si tratta, evidentemente, di
espressione, certamente non cortese, ma nemmeno oggettivamente insultante; di
espressione vale a dire, senza dubbio, critica e censoria, ma comunque non
gratuita, in quanto attinente ad un contenzioso ‑ come si legge in sentenza ‑ da
tempo aperto tra i due soggetti.
È noto, d’altronde che, nel linguaggio corrente, il termine ladro viene spesso accostato a sostantivi che indicano “cose” che non possono ‑ad evidenza‑ essere oggetto di furto (ladro di verità, ladro di affetti ecc.) ed è pacifico che, nel valutare la effettiva portata offensiva di un espressione, il giudice (quello di merito, non meno di quello di legittimità) deve far riferimento al contesto, verbale e ambientale, in cui esso è inserita. Nel caso in esame, è chiaro che il P. stava rivendicando un (preteso) suo diritto: lo jus excludendi, che gli derivava, secondo lui, dal fatto di essere l’unico effettivo titolare dell’immobile. L’espressione adoperata, sicuramente piuttosto irriguardosa, non può ritenersi, tuttavia, per i motivi sopra specificati, integrare gli estremi dell’ingiuria.
Con riferimento dunque la reato di cui all’articolo 594 Cp, la sentenza va annullato senza rinvio per insussistenza del fatto.
Neanche sussiste la contestata aggravante (articolo 61 n. 10 Cp), con riferimento al residuo reato di percosse (sostanzialmente mai negato del ricorrente). Dal contesto del provvedimento impugnato, infatti, non risulta che il S. sia stato colpito con uno schiaffo e “strattonato” in quanto ministro del culto, ma in quanto usurpatore (o ladro, nel senso sopra specificato) di strade. Il fatto, poi, che la pretesa usurpazione sia avvenuta per il vantaggio dei parrocchiani è evidentemente circostanza che riguarda il S., non il P., né vi è traccia in sentenza del fatto che il P. abbia voluto colpire il S (anche) in quanto prete. Invero, l’aggravante ex articolo 61 n. 10 Cp si configura quando il reato è commesso contro il (non semplicemente in danno del) soggetto indicato nella predetta norma; deve, in altre parole, esser rimasto provato che la qualifica del soggetto passivo abbia determinato (o concorso a determinare) l’azione aggressiva del soggetto attivo.
Deve pertanto essere esclusa l’aggravante in
questione.
Nel resto, il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato, non essendo
stata validamente contraddetta la sentenza impugnata in ordine alle percosse
riportate dal S. ad opera del P..
In conseguenza del parziale annullamento (senza rinvio), il trattamento
sanzionatorio va ridimensionato, cosa che può esser fatta da questa stessa Corte
di legittimità, avuto riguardo a quanto statuito, in proposito, dalla Corte di
appello (foll. 4‑5), la quale ha determinato in euro 250 l’aumento da apportare
in continuazione per le percosse. Nella equivalente somma deve pertanto essere
quantificata la multa per il residuo reato.
Segue condanna alla rifusione delle spese alla Pc, che si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente: a) al
delitto di cui all’articolo 594 Cp, perché il fatto non sussiste, b) alla
aggravante di cui all’articolo 61 n. 10 Cp per il delitto di cui all’articolo
581 Cp perché non sussiste; rigetta nel resto il ricorso, rideterminando la pena
in euro duecentocinquanta di multa; condanna il ricorrente a rifondere le spese
sostenute dalla parte civile, che liquida in euro 1200,00 di cui euro novecento
per onorario.
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Cassazione
Penale Settima Sezione Sent.16 ottobre - 22 novembre 2001,
n. 41752
La Corte di Cassazione
osserva
BR eBF, per una banale lite insorta in un
parcheggio di auto con tale BB, venivano giudicati il primo
per il delitto di lesioni volontarie ed il secondo per quello di
ingiurie.
Entrambi
gli imputati venivano condannati alle pene di giustizia dal tribunale
di Perugia.
BF, condannato ad una pena pecuniaria, proponeva ricorso per
cassazione deducendo la erronea applicazione della legge e la
manifesta illogicità della motivazione circa la insussistenza del
fatto, la manifesta illogicità della motivazione circa la mancanza di
penale rilevanza del fatto, la mancanza di motivazione circa la in
operatività della scriminante di cui all’articolo 599 Cpp e la
mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto della
quantificazione della pena.
Il
PG presso la Corte di cassazione chiedeva dichiararsi la
inammissibilità del ricorso per essere state dedotte censure in punto
di fatto della decisione impugnata.
Appare,
invece, fondato il primo motivo del ricorso.
In
punto di fatto si rileva che mentre il BB era appoggiato alla
sua vettura parcheggiata, un’altra auto in manovra lo sfiorò.
La
parte lesa chiese al conducente cosa stesse facendo e questi rispose
di non rompergli i ciglioni, frase modificata dalla stessa parte lesa
dibattimento in quella più lieve non rompermi le scatole.
L’ingiuria,
secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, è costituita dalla
offesa all’onore, inteso con riferimento alle qualità della
persona, o al decorso, cioè al complesso di quelle altre qualità e
condizioni che ne determinano il valore sociale.
È
evidente che la tutela dell’onere ex articolo 594 Cp deve limitarsi
ad un minimum certo, nel senso che, al fine di accertare se sia stato
leso il bene giuridico protetto dalla norma, occorre basarsi su una
media convenzionale in rapporto alla personalità dell’offeso e
dell’offensore ed al contesto nel quale la frase ingiuriosa sia
stata pronunciata.
Nel
caso di specie si tratta di una lite tra ragazzi automobilisti,
contesto nel quale vengono spesso usate frasi particolarmente colorite
come quella riportata nel capo di imputazione, che hanno il senso
della espressione, non certo offensiva, non mi scocciare.
Sovente
tra i più giovani espressioni di tal fatta sono usate come
intercalare o come rafforzativo di un pensiero; si tratta di
espressioni certamente volgari, riprovevoli sul piano morale e indici
spesso di scarse capacità espressive, ma che non possiedono nessuna
carica offensiva.
La
coscienza oramai diffusa, arresasi dinanzi al diffondersi di gratuite
volgarità anche attraverso il mezzo televisivo, ritiene che non vi
sia alcuna carica offensiva nelle espressioni in considerazione.
Tutto
ciò è ancora più vero se si fa riferimento all’ambiente giovanile
ed a quello degli automobilisti, che utilizzano con frequenza e
disinvoltura un linguaggio molto volgare.
Quanto
detto vale sia per la espressione non rompermi le scatole – priva di
qualsivoglia portata offensiva – che, secondo la sentenza impugnata,
pare, in base alle risultanze processuali, essere stata pronunciata,
sia per quella più colorita e volgare non rompermi i coglioni.
In
conclusione degli atti processuali, o per essere più precisi dalla
motivazione della sentenza impugnata emerge con evidenza che il fatto
contestato non sussiste.
È
appena il caso di rilevare che anche nella procedura prevista dal
nuovo testo dell’articolo 610 Cpp la Corte di cassazione deve
rispettare il disposto dell’articolo 129 Cpp, secondo il quale in
ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il
fatto non sussiste, lo dichiara di ufficio con sentenza.
Non
esiste, invero, alcuna norma che vieti alla corte competente, per i
provvedimenti di cui all’articolo 610 Cpp, come modificato
dall’articolo 6 della legge 128/01, di applicare l’articolo 129
Cpp citato, norma che, invece, impone al giudice di pronunciare
immediatamente sentenza di assoluzione o proscioglimento de dagli atti
emerga il fatto contestato non sussista.
È
fuori dubbio, invero, che quello di cui all’articolo 610 Cpp è uno
stato del processo rilevante ai sensi e per gli effetti previsti
dall’articolo 129 Cpp e che al collegio ex articolo 610 citato debba
essere riconosciuta una plena cognitio del processo stesso.
Per
le ragioni indicate deve essere annullata senza rinvio la sentenza
impugnata nei confronti di BF perché il fatto non
sussiste.
P
Q M La corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di BF perché il fatto non sussiste. |