| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Cass. Pen. SS.UU. Sent.10 luglio -11 settembre
2002, n. 30328
Reato omissivo improprio – nesso causale
Ritenuto in fatto
1. Il pretore di Napoli con sentenza del 28 aprile
1999 dichiarava il dottor …………….. colpevole del reato di omicidio colposo (per
avere, in qualità di responsabile della XVI divisione di chirurgia dell’ospedale
Cardarelli – dove era stato ricoverato dal 9 al 17 aprile 1993 il sig.
//////////////, dopo avere subito il 5 aprile un intervento chirurgico d’urgenza
per perforazione ileale -, determinato l’insorgere di una sepsi addominale da «clostridium
septicum» che cagionava il 22 aprile la morte del paziente) e, con le
attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione, oltre
il risarcimento del danno a favore della parte civile da liquidarsi in separato
giudizio, alla quale assegnava a titolo di provvisionale la somma di lire
70.000.000.
Il giudice di primo grado, all’esito di un’attenta ricostruzione della
storia clinica del paziente, riteneva fondata l’ipotesi accusatoria, secondo cui
l’imputato non aveva compiuto durante il periodo di ricovero del paziente una
corretta diagnosi né praticato appropriate cure, omettendo per negligenza e
imperizia di valutare i risultati degli esami ematologici che avevano
evidenziato una marcata neutropenia ed un grave stato di immunodeficienza, e di
curare l’allarmante granulocitopenia con terapie mirate alla copertura degli
anaerobi a livello intestinale, autorizzando anzi l’ingiustificata dimissione
del paziente giudicato «in via di guarigione chirurgica». Diagnosi e cura che,
se doverosamente realizzate, sarebbero invece state, secondo i consulenti
medico-legali e gli autorevoli pareri della letteratura scientifica in materia,
idonee ad evitare la progressiva evoluzione della patologia infettiva letale
«con alto grado di probabilità logica o credibilità razionale».
La Corte di appello di Napoli con sentenza del 14 giugno 2000 confermava quella
di primo grado, ribadendo che il dottor ……………, in base ai dati scientifici
acquisiti, si era reso responsabile di omissioni che «sicuramente contribuirono
a portare a morte il ////////////», sottolineando che «se si fosse indagato
sulle cause della neutropenia e provveduto a prescrivere adeguata terapia per
far risalire i valori dei neutrofili, le probabilità di sopravvivenza del
//////////// sarebbero certamente aumentate» ed aggiungendo che era comunque
addebitabile allo stesso la decisione di dimettere un paziente che «per le sue
condizioni versava invece in quel momento in una situazione di notevole
pericolo».
2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori
dell’imputato deducendo:
- violazione di legge, in relazione agli articoli 135, 137, 138 e 142 Cpp, per
asserita nullità di alcuni verbali stenotipici di udienza privi di
sottoscrizione del pubblico ufficiale che li aveva redatti;
- violazione di legge, in relazione agli articoli 192, 546, 530 Cpp e 40, 41,
589 Cp, e manifesta illogicità della motivazione quanto all’affermazione di
responsabilità, poiché non erano state dimostrate la direzione del reparto
ospedaliero e la posizione di garante in capo all’imputato, né, in particolare,
l’effettiva causalità delle addebitate omissioni di diagnosi e cura e della
disposta dimissione del paziente rispetto alla morte di quest’ultimo, in difetto
di reali complicanze del decorso post-operatorio e in assenza di dati precisi
sulla patologia di base della perforazione dell’ileo e sull’insorgere della
sindrome infettiva da «clostridium septicum», rilevandosi altresì che,
per il mancato esperimento dell’esame autoptico, non era certo né altamente
probabile, alla stregua di criteri scientifici o statistici, che gli ipotetici
interventi medici, asseritamene omessi, sarebbero stati idonei ad impedire lo
sviluppo dell’infezione letale e ad assicurare la sopravvivenza del
////////////,
- violazione degli articoli 546 e 603 Cpp e mancanza di motivazione in ordine
alla richiesta difensiva di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale mediante
perizia medico-legale sul nesso di causalità;
- violazione degli articoli 546 Cpp e 133 Cp per omesso esame del motivo di
appello relativo alla richiesta riduzione della pena.
Con successiva memoria difensiva il ricorrente ha dedotto altresì la
sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione.
3. La quarta sezione della Corte di cassazione, con ordinanza del 7 febbraio-16
aprile 2002, premesso che, nonostante l’intervenuta estinzione del reato per
prescrizione, permaneva l’attualità della decisione sul ricorso, agli effetti
delle disposizioni e dei capi della sentenza di condanna concernenti gli
interessi civili, rimetteva il ricorso alle sezioni unite sul rilievo
dell’esistenza di un orami radicale contrasto interpretativo, formatosi
all’interno della stessa sezione, in ordine alla ricostruzione del nesso causale
tra condotta omissiva ed evento, con particolare riguardo alla materia della
responsabilità professionale del medico-chirurgo.
Al più recente orientamento, secondo il quale è richiesta la prova che un
diverso comportamento dell’agente avrebbe impedito l’evento con un elevato grado
di probabilità «prossimo alla certezza», e cioè in una percentuale di casi
«quali prossima a cento», si contrappone l’indirizzo maggioritario, che ritiene
sufficienti «serie ed apprezzabili probabilità di successo» per l’impedimento
dell’evento.
Il primo presidente con decreto del 26 aprile 2002 ha assegnato il ricorso alle
sezioni unite fissando per la trattazione l’odierna udienza pubblica.
Considerato in diritto
1.
Il problema centrale del processo, sollevato sia dal ricorrente che dalla
sezione remittente, ha per oggetto l’esistenza del rapporto causale fra la
condotta (prevalentemente omissiva) addebitata all’imputato e l’evento morte del
paziente e, di conseguenza, la correttezza logico-giuridica della soluzione ad
esso data dai giudici di merito.
È stata sottoposta all’esame delle SS. UU. la controversa questione se «in tema
di reato colposo omissivo improprio, la sussistenza del nesso di causalità fra
condotta omissiva ed evento, con particolare riguardo alla materia della
responsabilità professionale del medico-chirurgo, debba essere ricondotta
all’accertamento che con il comportamento dovuto ed omesso l’evento sarebbe
stato impedito con elevato grado di probabilità «vicino alla certezza», e cioè
in una percentuale di casi «quasi prossima a cento», ovvero siano sufficienti, a
tal fine, soltanto «serie ed apprezzabili probabilità di successo della condotta
che avrebbe potuto impedire l’evento».
Sul tema si sono delineati due indirizzi interpretativi all’interno della quarta
sezione della Corte di cassazione: al primo orientamento, tradizionale e
maggioritario (ex plurimis, sezione quarta, 7 gennaio 1983, Melis, rv.
158947; 2 aprile 1987, Ziliotto, rv. 176402; 7 marzo 1989, Prinzivalli, rv.
181334; 23 gennaio 1990, Pisolini, rv. 184561; 13 giugno 1990, D’Erme, rv.
185106; 18 ottobre 1990, Oria, rv. 185858; 12 luglio 1991, Silvestri, rv.
188921; 23 marzo 1993, De Donato, rv. 195169; 30 aprile 1993, De Giovanni, rv.
195482; 11 novembre 1994, Presta, rv. 201554), che ritiene sufficienti «serie ed
apprezzabili probabilità di successo» per l’azione impeditiva dell’evento, anche
se limitata e con ridotti coefficienti di probabilità, talora indicati in misura
addirittura inferiore al 50%, si contrappone l’altro, più recente, per il quale
è richiesta la prova che il comportamento alternativo dell’agente avrebbe
impedito l’evento lesivo con un elevato grado di probabilità «prossimo alla
certezza», e cioè in una percentuale di casi «quasi prossima a cento» (sezione
quarta, 28 settembre 2000, Baltrocchi, rv. 218777; 29 settembre 2000, Musto; 25
settembre 2001, Covili, rv. 220953; 25 settembre 2001, Sgarbi, rv. 220982; 28
novembre 2000, Di Cintio, rv. 218727).
Ritiene il collegio che, per pervenire ad una soluzione equilibrata del quesito, sia necessario procedere, in via prioritaria, ad una ricognizione dello stato della causalità penalmente rilevante, con particolare riguardo alla categoria dei reati omissivi impropri ed allo specifico settore dell’attività medico-chirurugica.
2.
Nell’ambito della scienza giuridica penalistica può dirsi assolutamente
dominante l’interpretazione che, nella lettura degli artt.40 e 41 Cp sul
rapporto di causalità e sul concorso di cause, fa leva sulla «teoria
condizionalistica» o della «equivalenza delle cause» (temperata, ma in realtà
ribadita mediante il riferimento, speculare e in negativo, alla «causalità
umana» quanto alle serie causali sopravvenute, autonome e indipendenti, da sole
sufficienti a determinare l’evento: articolo 41 comma 2).
È dunque causa penalmente rilevante (ma il principio stabilito dal Cp si applica
anche nel distinto settore della responsabilità civile, a differenza di quanto
avviene per il diritto anglosassone e nordamericano) la condotta umana, attiva o
omissiva, che si pone come condizione «necessaria» - conditio sine qua non
– nella catena degli antecedenti che hanno concorso a produrre il risultato,
senza la quale l’evento da cui dipende l’esistenza del reato non si sarebbe
verificato.
La verifica della causalità postula il ricorso al «giudizio controfattuale»,
articolato sul condizionale congiuntivo «se allora» (nella forma di un periodo
ipotetico dell’irrealtà, in cui il fatto enunciato nella protasi è contrario ad
un fatto conosciuto come vero) e costruito secondo la tradizionale «doppia
formula», nel senso che: a) la condotta umana «è» condizione necessaria
dell’evento se, eliminata mentalmente dal novero dei fatti realmente accaduti,
l’evento non si sarebbe verificato; b) la condotta umana «non è» condizione
necessaria dell’evento se eliminata mentalmente mediante il medesimo
procedimento, l’evento si sarebbe egualmente verificato.
Ma, ferma restando la struttura ipotetica della spiegazione causale, secondo il
paradigma condizionalistico e lo strumento logico dell’astrazione contro il
fatto, sia in dottrina che nelle più lucide e argomentate sentenze della
giurisprudenza di legittimità, pronunciate in riferimento a fattispecie di
notevole complessità per la pluralità e l’incertezza delle ipotesi esplicative
dell’evento lesivo (sezione quarta, 24 giugno 1986, Ponte, rv. 174511-512; 6
dicembre 1990, Sonetti, rv. 191788; 31 ottobre 1991, Rezza, rv. 191810; 27
maggio 1993, Rech, rc. 196425; 26 gennaio 1998, Pg in proc. Viviani, rv.
211847), si è osservato che, in tanto può affermarsi che, operata l’eliminazione
mentale dell’antecedente costituito dalla condotta umana, il risultato non si
sarebbe o si sarebbe comunque prodotto, in quanto si sappia, «già da prima», che
da una determinata condotta scaturisca, o non, un determinato evento.
E la spiegazione causale dell’evento verificatosi hic et nunc, nella sua
unicità ed irripetibilità, può essere dettata dall’esperienza tratta da
attendibili risultati di generalizzazione del senso comune, ovvero facendo
ricorso (non alla ricerca caso per caso, alimentata da opinabili certezze o da
arbitrarie intuizioni individuali, bensì) al modello generalizzante della
sussunzione del singolo evento, opportunamente ri-descritto nelle sue modalità
tipiche e ripetibili, sotto «leggi scientifiche» esplicative dei fenomeni. Di
talché, un antecedente può essere configurato come condizione necessaria solo se
esso rientri nel novero di quelli che, sulla base di una successione regolare
conforme ad una generalizzata regola di esperienza o ad una legge dotata di
validità scientifica - «legge di copertura» -, frutto della migliore scienza ed
esperienza del momento storico, conducano ad eventi «del tipo» di quello
verificatosi in concerto.
Il sapere scientifico accessibile al giudice è costituito, a sua volta, sia da
leggi universali (invero assai rare), che asseriscono nella successione di
determinati eventi invariabili regolarità senza eccezioni, sia da leggi
statistiche che si limitano ad affermare che il verificarsi di un evento è
accompagnato dal verificarsi di un altro evento in una certa percentuale di casi
e con una frequenza relativa, con la conseguenza che quest’ultime (ampiamente
diffuse nei settori delle scienze naturali, quali la biologia, la medicina e la
chimica) sono tanto più dotate di alto grado di credibilità razionale o
probabilità logica, quanto più trovano applicazione in un numero
sufficientemente elevato di casi e ricevono conferma mediante il ricorso a
metodi di prova razionali ed empiricamente controllabili.
Si avverte infine che, per accertare l’esistenza della condizione necessaria
secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche, il giudice, dopo
avere ri-descritto il singolo evento nelle modalità tipiche e ripetibili
dell’accadimento lesivo, deve necessariamente ricorrere ad una serie di
assunzioni tacite e presuppone come presenti determinate condizioni iniziali,
non conosciute o soltanto congetturate, sulla base delle quali creteris
paribus, mantiene validità l’impiego della legge stessa.
3. La definizione di causa penalmente rilevante ha trovato coerenti conferme
anche nelle più recenti acquisizioni giurisprudenziali (sezione fer. 1 settembre
1998, Casaccio, rv. 211526; sezione quarta, 28 settembre 2000, Baltrocchi,
citata; 29 settembre 2000, Musto, citata; 25 settembre 2001, Covili, citata; 25
settembre 2001, Sgarbi, citata; 20 novembre 2001, Turco; 28 novembre 2000, Di
Cintio, citata; 8 gennaio 2002, Trunfio; 23 gennaio 2002, Orlando), le quali,
nel recepire l’enunciata struttura logica della spiegazione causale, ne hanno
efficacemente valorizzato la natura di elemento costitutivo della fattispecie di
reato e la funzione di criterio di imputazione dell’evento lesivo. Dello schema
condizionalistico integrato dal criterio di sussunzione sotto leggi scientifiche
sono state sottolineate, da un lato, la portata tipizzante, in ossequio alle
garanzie costituzionali di legalità e tassatività delle fonti di responsabilità
penale e di personalità della stessa (Costituzione, articoli 25, comma 2 e 27,
comma 1), e dell’altro, nell’ambito delle fattispecie casualmente orientate, la
funzione selettiva delle condotte rilevanti e per ciò delimitativa dell’area
dell’illecito penale.
In questo senso, nonostante i limiti epistemologici dello statuto della
causalità nel rapporto fra eventi svelati dalla fisicità contemporanea e le
critiche di avversa dottrina, la persistente fedeltà della prevalente scienza
giuridica penalistica al classico paradigma condizionalistico (vedi lo schema
Magliaro del 1992 di delega per un nuovo codice penale, sub articolo 10, ma
soprattutto l’articolata elaborazione del Progetto Grosso del 2001 di riforma
della parte generale del Cp, sub articoli 13 e 14) non solo appare coerente con
l’assetto normativo dell’ordinamento positivo, ma rappresenta altresì un momento
irrinunciabile di garanzia per l’individuazione della responsabilità nelle
fattispecie orientate verso la produzione di un evento lesivo.
Il ricorso a generalizzazione scientificamente valide consente infatti di
ancorare il giudizio controfattuale, altrimenti insidiato da ampi margini di
discrezionalità e di indeterminatezza, a parametri oggettivi in grado i
esprimere effettive potenzialità esplicative della condizione necessaria, anche
per i più complessivi sviluppi causali dei fenomeni naturali, fisici, chimici o
biologici.
E non è privo di significato che dalla quasi generalità dei sistemi giuridici
penali europei (conditio sine qua non) e dei paesi anglosassoni (causa
but for) siano condivise le ragioni di determinatezza e legalità delle
fattispecie di reato che il modello condizionalistico della spiegazione
dell’evento garantisce, in considerazione della funzione ascrittivi
dell’imputazione causale.
4. Nel prendere atto che nel caso in esame si verte in una fattispecie di
causalità (prevalentemente) omissiva attenete all’attività medico-chirurgica, è
da porre in evidenza innanzi tutto l’essenza normativa del concetto di
omissione, che postula una relazione con un modello alternativo di comportamento
attivo, specifico e imposto dall’ordinamento.
Il «reato omissivo improprio» o «commissivo mediante omissione», che è
realizzato da chi viola gli speciali doveri collegati alla posizione di garanzia
non impedendo il verificarsi dell’evento, presenta una spiccata autonomia
dogmatica, scaturendo esso dell’innesto della clausola generale di equivalenza
causale stabilita dall’art. 40, comma 2, Cp sulle disposizioni di parte speciale
che prevedono le ipotesi-base di reato commissivo orientate verso la produzione
di un evento lesivo, suscettive così di essere convertite in corrispondenti
ipotesi omissive: autonomie che, per l’effetto estensivo dell’area della
punibilità, pone indubbi problemi di legalità e determinatezza della fattispecie
criminosa.
Ma la presenza nei reati omissivi impropri, accanto
all’equivalente normativo della causalità, di un ulteriore, forte, nucleo
normativo, relativo sia alla posizione di garanzia che agli specifici doveri di
diligenza, la cui inosservanza fonda la colpa dell’agente, tende ad agevolare
una prevaricazione di questi elementi rispetto all’ordinaria sequenza che deve
muovere dalla spiegazione del nesso eziologico.
Di talché, con particolare riferimento ai settori delle attività
medico-chirurgiche, delle malattie professionali, delle alterazioni ambientali e
del danno da prodotto, dall’erosione del paradigma causale nell’omissione,
asseritamene motivata con l’incertezza costitutiva e con i profili altamente
ipotetici della condizionalità, a fronte della pluralità e inconoscibilità dei
fattori interagenti, trae alimento la teoria della «impugnazione oggettiva
dell’evento». Questa è caratterizzata dal riferimento alla sufficiente efficacia
esplicativa del fenomeno offerta dalla mera «possibilità» o anche da inadeguati
coefficienti di probabilità salvifica del comportamento doveroso, espressa in
termini di aumento – o mancata diminuzione – del rischio di lesione del bene
protetto o di diminuzione delle chances di salvezza del medesimo bene (vita,
incolumità fisica, salute, ambiente), di cui si esalta lo spessore primario e
rilevante. Pure in assenza, cioè, dell’accertamento rigoroso che, qualora si
fosse tenuta da parte dell’agente la condotta doverosa e diligente (ad esempio,
in materia di responsabilità medica: diagnosi corretta, terapia adeguata e
intervento tempestivo), il singolo evento di danno non si sarebbe verificato o
si sarebbe comunque verificato,ma in epoca significativamente posteriore o con
minore intensità lesiva.
Orbene, la più recente e citata giurisprudenza di legittimità ha reagito a
questa riduttiva lettura della causalità omissiva ed ha segnato una netta
evoluzione interpretativa – che le sezioni unite condividono -,soprattutto nel
settore dell’attività medico-chirurgica (sezione fer. Casaccio, sezione quarta,
Baltrocchi, Musto, Di Cintio, Turco, Tronfio, Orlando), delle malattie
professionali (sezione quarta, Covili) e degli infortuni sul lavoro (sezione
quarta, Sgarbi), convenendo che anche per i reti omissivi impropri resta valido
il descritto paradigma unitario di imputazione dell’evento.
Pur dandosi atto della peculiarità concettuale dell’omissione (è tuttora
controversa la natura reale o meramente normativa dell’efficienza condizionante
di un fattore statico negli sviluppi della catena causale), si osserva che lo
statuto logico del rapporto di causalità rimane sempre quello del condizionale
controfattuale, la cui formula dovrà rispondere al quesito se, mentalmente
eliminato il mancato compimento dell’azione doverosa e sostituito alla
componente statica un ipotetico processo dinamico corrispondente al
comportamento doveroso, supposto come realizzato, il singolo evento lesivo,
hic et nunc verificatosi, sarebbe, o non, venuto meno, mediante un enunciato
esplicativo coperto dal sapere scientifico del tempo.
Considerato che anche la spiegazione della causalità attiva ricorre a
controfattuali ipotetici, il citato indirizzo interpretativo ha dunque
ridimensionato la tesi per la quale la verifica giudiziale della condizionalità
necessaria dell’omissione pretenderebbe un grado di certezza meno rigoroso
rispetto ai comuni canoni richiesti per la condotta propria dei reati commissivi,
osservando anzi che l’affievolimento della nozione di causa penalmente rilevante
finisce per accentuare nei reati omissivi impropri, pur positivamente costruiti
in riferimento a ipotesi-base di reati di danno, il disvalore della condotta,
rispetto alla quale l’evento degrada a mera condizione obiettiva di punibilità e
il reato di danno a reato di pericolo. Con grave violazione dei principi di
legalità, tassatività e tipicità della fattispecie criminosa e della garanzia di
responsabilità personale (Costituzione, articolo 25, comma 2 e 27, comma 1), per
essere attribuito all’agente come fatto proprio un evento forse, non certamente,
cagionato dal suo comportamento.
5. Superato quell’orientamento che si sostanzia in pratica nella
volatilizzazione del nesso eziologico, il contrasto giurisprudenziale segnalato
dalla sezione remittente verte, a ben vedere, sui criteri di determinazione e di
apprezzamento del valore probabilistico della spiegazione causale, domandandosi,
con particolare riferimento ai delitti omissivi impropri nell’esercizio
dell’attività medico-chirurgica, quale sia il grado di probabilità richiesto
quanto all’efficacia impeditivi e salvifica del comportamento alternativo,
omesso ma supposto come realizzato, rispetto al singolo evento lesivo.
Non è messo dunque in crisi lo statuto condizionalistico e nomologico della
causalità bensì la sua concreta verificabilità processuale: ciò in quanto i
confini della «elevata o alta credibilità razionale» del condizionamento
necessario, postulata dal modello di sussunzione sotto leggi scientifiche, non
sono affatto definiti dalla medesima legge di copertura.
Dalle prassi giurisprudenziali nel settore indicato emerge che il giudice
impiega largamente, spesso tacitamente, generalizzazioni del senso comune,
massime d’esperienza, enunciati di leggi biologiche, chimiche o neurologiche di
natura statistica ed anche la più accreditata letteratura scientifica del
momento storico.
Di talché, secondo un primo indirizzo interpretativo, le accentuate difficoltà
probatorie, il valore meramente probabilistico della spiegazione e il paventato
deficit di efficacia esplicativa del classico paradigma, quando si tratti di
verificare profili omissivi e strettamente ipotetici del decorso causale,
legittimerebbero un affievolimento dell’obbligo del giudice di pervenire ad un
accertamento rigoroso della causalità. In considerazione del valore primario del
bene giuridico protetto in materia di trattamenti terapeutici e chirurgici,
dovrebbe pertanto riconoscersi appagante valenza persuasiva a serie ed
apprezzabili probabilità di successo (anche se limitate e con ridotti
coefficienti, talora indicati in misura addirittura inferiore al 50%)
dell’ipotetico comportamento doveroso, omesso ma supposto mentalmente come
realizzato, sull’assunto che «quanto è in gioco la vita umana anche poche
probabilità di sopravvivenza rendono necessario l’intervento del medico».
Le sezioni unite non condividono questa soluzione, pure rappresentativa del
tradizionale, orami ventennale e prevalente orientamento della sezione quarta (cfr.
ex plurimis, almeno a partire da sezione quarta, 7 gennaio 1983, Melis,
le citate sentenze Ziliotto, Prinzivalli, Pisolini, D’Erme, Oria, Silvestri, De
Donato, De Giovanni, Presta) poiché, com’è stato sottolineato dall’opposto, più
recente e menzionato indirizzo giurisprudenziale (sezione fer, Casaccio; sezione
quarta, Baltrocchi, Musto, Di Cintio, Covili, Sgarbi, Turco, Tronfio, Orlando),
con la tralaticia formula delle «serie ed apprezzabili probabilità di successo»
dell’ipotetico intervento salvifico del medico si finisce per esprimere
coefficienti di probabilità indeterminati, mutevoli, manipolabili
dall’interprete, talora attestati su standard davvero esigui: così
sovrapponendosi aspetti deontologici e di colpa professionale per violazione del
principio di precauzione a scelte politico-legislative dettate in funzione degli
scopi della repressione penale ed al problema, strutturalmente distinti,
dell’accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa tipica.
Né va sottaciuto che dall’esame della giurisprudenza di settore emerge che in
non pochi casi, sebbene qualificati in termini di causalità omissiva per mancato
impedimento dell’evento, non si è tuttavia in presenza di effettive, radicali,
omissioni da parte del medico. Infatti, talora si verte in tema di condotte
commissive colpose, connotate da gravi errori di diagnosi e terapia, produttive
di per sé dell’evento lesivo, che è per ciò sicuramente attribuibile al soggetto
come fatto proprio; altre volte trattasi di condotte eterogenee e interagenti,
in parte attive e in parte omissive per la mancata attivazione di condizioni
negative o impeditive. Ipotesi queste per le quali, nella ricostruzione del
fatto lesivo e nell’indagine controfattuale sull’evitabilità dell’evento, la
giurisprudenza spesso confonde la componente omissiva dell’inosservanza delle
regole cautelari, attinente ai profili di colpa del garante, rispetto all’ambito
– invero prioritario – della spiegazione e dell’imputazione causale.
6. È stato acutamente osservato in dottrina che il processo tende con le sue
regole ad esercitare un potenziale dominio sulle categorie del diritto
sostantivo e che la laboriosità del procedimento di ricostruzione probatoria
della tipicità dell’elemento oggettivo del reato coinvolge la tenuta sostanziale
dell’istituto, oggetto della prova, scardinandone le caratteristiche dogmatiche
e insidiando la tipicità della fattispecie criminosa.
Ma pretese difficoltà di prova, ad avviso delle sezioni unite, non possono mai
legittimare un’attenuazione del rigore nell’accertamento del nesso di
condizionamento necessario e, con essa, una nozione debole della causalità che,
collocandosi ancora sul terreno della teoria, ripudiata dal vigente sistema
penale, dell’aumento del rischio, finirebbe per comportare un’abnorme espansione
della responsabilità per omesso impedimento dell’evento, in violazione dei
principi di legalità e tassatività della fattispecie e della garanzia di
responsabilità per fatto proprio.
Deve tuttavia riconoscersi che la definizione del concetto di causa penalmente
rilevante si rivela significativamente debitrice nei confronti del momento di
accertamento processuale, il quale resta decisivo per la decodificazione, nei
termini effettuali, dei decorsi causali rispetto al singolo evento, soprattutto
in presenza dei complessi fenomeni di causazione multipla legati al moderno
sviluppo delle attività.
Il processo penale, passaggio cruciale ed obbligato della conoscenza giudiziale
del fatto di reato, appare invero sorretto da ragionamenti probatori di tipo
prevalentemente inferenziale-induttivo che partono dal fatto storico
copiosamente caratterizzato nel suo concreto verificarsi (e dalla formulazione
della più probabile ipotesi ricostruttiva di esso secondo lo schema
argomentativi dell’abduzione), rispetto ai quali i dati formativi e
giustificativi della conclusione non sono contenuti per intero nelle premesse,
dipendendo essi, a differenza dell’argomento deduttivo, da ulteriori elementi
conoscitivi estranei alle premesse stesse.
D’altra parte, lo stesso modello condizionalistico orientato secondo leggi
scientifiche sottintende il distacco da una spiegazione di tipo puramente
deduttivo, che implicherebbe un’impossibile conoscenza di tutti gli antecedenti
sinergicamente inseriti nella catena causale e di tutte le leggi pertinenti da
parte del giudice, il quale ricorre invece, nella premessa minore del
ragionamento, ad una serie di assunzioni tacite, presupponendo come presenti
determinate condizioni iniziali e di contorno, spazialmente contigue e
temporalmente continue, non conosciute o soltanto congetturate, sulla base delle
quali, «ceteris paribus», mantiene validità l’impiego della legge stessa.
E, poiché, il giudice non può conoscere tutte le fasi intermedie attraverso le
quali la causa produce il suo effetto, né procedere ad una spiegazione fondata
su una serie continua di eventi, l’ipotesi ricostruttiva formulata in partenza
sul nesso di condizionamento tra condotta umana e singolo evento potrà essere
riconosciuta fondata soltanto con una quantità di precisazioni e purché sia
ragionevolmente da escludere l’intervento di un diverso ed alternativo decorso
causale.
Di talché, ove si ripudiasse la natura preminentemente induttiva
dell’accertamento in giudizio e si pretendesse comunque una spiegazione causale
di tipo deterministico e nomologico-deduttivo, secondo criteri di utopistica
«certezza assoluta», si finirebbe col frustrare gli scopi preventivo-repressivi
del diritto e del processo penale in settori nevralgici per la tutela di beni
primari.
Tutto ciò significa che il giudice, pur dovendo accertare ex post, inferendo
dalle suddette generalizzazioni causali e sulla base dell’intera evidenza
probatoria disponibile, che la condotta dell’agente è (non può essere)
condizione necessaria del singolo evento lesivo, è impegnato nell’operazione
ermeneutica alla stregua dei comuni canoni di certezza processuale, conducenti
conclusivamente, all’esito del ragionamento probatorio di tipo largamente
induttivo, ad un giudizio di responsabilità caratterizzato da alto grado di
credibilità razionale o conferma dell’ipotesi formulata sullo specifico fatto da
provare: giudizio enunciato dalla giurisprudenza anche in termini di «elevata
probabilità logica» o «probabilità prossima alla - confinante con la certezza».
7. Orbene, il modello nomologico può assolvere nel processo penale allo scopo
esplicativo della causalità omissiva tanto meglio quanto più è alto il grado di
probabilità di cui l’explanans è portatore, ma non è sostenibile che si
elevino a schemi di spiegazione del condizionamento necessario solo le leggi
scientifiche universali e quelle statistiche che esprimano un coefficiente
probabilistico «prossimo ad 1, cioè alla certezza», quanto all’efficacia
impeditivi della prestazione doverosa e omessa rispetto al singolo evento.
Soprattutto in contesti, come quello della medicina biologica e clinica, cui non
appartengono per definizione parametri di correlazione dotati di tale valore per
la complessa rete degli antecedenti già in fieri, sui quali s’innesta la
condotta omissiva del medico, per la dubbia decifrabilità di tutti gli anelli
della catena ezio-patogenetica dei fenomeni morbosi e, di conseguenza, per le
obiettive difficoltà della diagnosi differenziale, che costruisce il nodo
nevralgico della criteriologia medico-legale in tema di rapporto di causalità.
È indubbio che coefficienti medio-bassi di probabilità cosiddetta frequentista
per tipi di evento, rivelati dalla legge statistica (e ancor più da
generalizzazioni empiriche del senso comune o da rilevazioni epidemiologiche),
impongano verifiche attente e puntuali sia della fondatezza scientifica che
della specifica applicabilità nella fattispecie concreta. Ma nulla esclude che
anch’essi, se corroborati dal positivo riscontro probatorio, condotto secondo le
cadenza tipiche della più aggiornata criteriologia medico-legale, circa la
sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti in via
alternativa, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del
necessario nesso di condizionamento.
Viceversa, livelli elevati di probabilità statistica o schemi interpretativi
dedotti da leggi di carattere universale (invero assai rare nel settore in
esame), pur configurando un rapporto di successione tra eventi rilevato con
regolarità o in numero percentualmente alto di casi, pretendono sempre che il
giudice ne accerti il valore eziologico effettivo, insieme con l’irrilevanza nel
caso concreto di spiegazioni diverse, controllandone quindi l’attendibilità in
riferimento al singolo evento e all’evidenza disponibile.
8. In definitiva, con il termine «alta o elevata credibilità razionale»
dell’accertamento giudiziale, non s’intende fare riferimento al parametro
nomologico utilizzato per la copertura della spiegazione, indicante una mera
relazione quantitativa entro generi di eventi ripetibili e inerente come tale
alla struttura interna del rapporto di causalità, bensì ai profili inferenziali
della verifica probatoria di quel nesso rispetto all’evidenza disponibile e alle
circostanze del caso concreto: non essendo consentito dedurre automaticamente –
e proporzionalmente – dal coefficiente di probabilità statistica espresso dalla
legge la conferma dell’ipotesi sull’esistenza del rapporto di causalità.
La moderna dottrina che ha approfondito la teoria della prova dei fatti
giuridici ha infatti precisato che, mentre la probabilità statistica attiene
alla verifica empirica circa la misura della frequenza relativa nella
successione degli eventi (strumento utile e talora decisivo ai fini
dell’indagine causale), la probabilità logica, seguendo l’incedere induttivo del
ragionamento probatorio per stabilire il grado di conferma dell’ipotesi
formulata in ordine allo specifico fatto da provare, contiene la verifica
aggiuntiva, sulla base dell’intera evidenza disponibile, dell’attendibilità
dell’impiego della legge statistica per il singolo evento e della persuasiva e
razionale credibilità dell’accertamento giudiziale (in tal senso, cfr. anche
Cassazione, sezione quarta, 5 ottobre 1999, Hariolf, rv. 216219; 30 marzo 2000,
Camposanto, rv. 219426; 15 novembre 2001, Puddu; 23 gennaio 2002, Orlando
citata). Si osserva in proposito che, se nelle scienze naturali la spiegazione
statistica presenta spesso un carattere quantitativo, per le scienze sociali
come il diritto – ove il relatum è costituito da un comportamento umano –
appare, per contro, inadeguato esprimere il grado di corroborazione dell’explanandum
e il risultato della stima probabilistica mediante cristallizzati coefficienti
numerici, piuttosto che enunciare gli stessi in termini qualitativi.
Partendo dunque dallo specifico punto di vista che interessa il giurista, le
sezioni unite, nel condividere le argomentate riflessioni del pg requirente,
ritengono, con particolare riguardo ai decorsi causali ipotetici, complessi o
alternativi, che rimane compito ineludibile del diritto e della conoscenza
giudiziale stabilire se la postulata connessione nomologica, che forma la base
per il libero convincimento del giudice, ma non esaurisce di per se stessa la
verifica esplicativa del fenomeno, sia effettivamente pertinente e debba
considerarsi razionalmente credibile, sì da attingere quel risultato di certezza
processuale che, all’esito del ragionamento probatorio, sia in grado di
giustificare la logica conclusione che, tenendosi l’azione doverosa omessa, il
singolo evento lesivo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe
inevitabilmente verificato, ma (nel quando) in epoca significativamente
posteriore o (per come) con minore intensità lesiva.
D’altra parte, poiché la condizione necessaria si configura come requisito
oggettivo della fattispecie criminosa, non possono non valere per essa gli
identici criteri di accertamento e di rigore dimostrativo che il giudizio penale
riserva a tutti gli elementi costituitivi del fatto di reato.
Il procedimento logico, invero non dissimile dalla sequenza del ragionamento
inferenziale dettato in tema di prova indiziaria dall’articolo 192 comma 2 Cpp
(il cui nucleo essenziale è giù racchiuso, peraltro, nella regola stabilita per
la valutazione della prova in generale dal primo comma della medesima
disposizione, nonché in quella della doverosa ponderazione delle ipotesi
antagoniste prescritta dall’articolo 546, comma 1, lettera e Cpp), deve
condurre, perché sia valorizzata la funzione ascrittivi dell’imputazione
causale, alla conclusione caratterizzata da un «alto grado di credibilità
razionale», quindi alla certezza processuale, che, esclusa l’interferenza di
decorsi alternativi, la condotta omissiva dell’imputato, alla luce della cornice
nomologica e dei dati ontologici, è stata condizione necessaria dell’evento,
attribuibile per ciò all’agente come fatto proprio.
Ex adverso, l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza
probatoria, quindi il plausibile e ragionevole dubbio, fondato su specifici
elementi che in base all’evidenza disponibile lo avvalorino nel caso concreto,
in ordine ai meccanismi sinergici dei plurimi antecedenti, per ciò sulla reale
efficacia condizionante della singola condotta omissiva all’interno della rete
di causazione, non può non comportare la neutralizzazione dell’ipotesi
prospettata dall’accusa e l’esito assolutorio stabilito dall’articolo 530 comma
2 Cpp, secondo il canone di garanzia «in dubio pro reo». E non
,viceversa, la disarticolazione del concetto di causa penalmente rilevante che,
per tale vita, finirebbe per regredire ad una contraddittoria nozione di
necessità graduabile in coefficienti numerici.
9. In ordine al problema dell’accertamento del rapporto di causalità, con
particolare riguardo alla categoria dei reati omissivi impropri ed allo
specifico settore dell’attività medico-chirurgica, devono essere pertanto
enunciati, ai sensi dell’articolo 173.3 n. att. Cpp, i seguenti principi di
diritto.
a) Il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio
controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o
di una legge scientifica – universale o statistica - , si accerti che,
ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditivi
dell’evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si
sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore
intensità lesiva.
b) Non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità
espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria
sull’esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificare la validità
nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza
disponibile, così che, all’esito del ragionamento probatorio che abbia altresì
escluso l’interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e
processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata
condizione necessaria dell’evento lesivo con «alto o elevato grado di
credibilità razionale o probabilità logica».
c) L’insufficiente, la contraddittorietà e l’incertezza del riscontro probatorio
sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base
all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta
omissiva del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione
dell’evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata
dall’accusa e l’esito assolutorio del giudizio.
Va infine ribadito che alla Corte di cassazione, quale giudice di legittimità, è
assegnato il compito di controllare retrospettivamente la razionalità delle
argomentazioni giustificative – la cosiddetta giustificazione esterna – della
decisione, inerenti ai dati empirici assunti dal giudice di merito come elementi
di prova, alle inferenze formulate in base ad essi ed ai criteri che sostengono
le conclusioni: non la decisione, dunque, bensì il contesto giustificativo di
essa, come esplicitato dal giudice di merito nel ragionamento probatorio che
fonda il giudizio di conferma dell’ipotesi sullo specifico fatto da provare.
10. Alla luce dei principi di diritto sopra affermati, occorre ora passare
all’esame della fattispecie concreta sottoposta all’attenzione di questa corte e
valutare la correttezza logico-giuridica dell’apparato argomentativi dei giudici
di merito a sostengo dell’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Premesso che la motivazione della sentenza impugnata s’integra con quella di
condanna di primo grado, siccome espressamente richiamata, rileva il collegio
che questa ha adeguatamente affrontato, sia in fatto che in diritto, il problema
dell’esistenza del nesso di condizionamento risolvendolo in senso affermativo.
Il dottor Salvatore ................ era stato chiamato a rispondere del reato
di omicidio colposo, in qualità di responsabile della XVI divisione di chirurgia
dell’ospedale Cardarelli – dove era stato ricoverato da 9 al 17 aprile 1993
Pasquale ////////////, dopo avere subito il 5 aprile un intervento chirurgico
d’urgenza per perforazione ileale -, per avere determinato l’insorgere di una
sepsi addominale da «clostridium septicum» che aveva cagionato il 22
aprile la morte del paziente. Si addebitava all’imputato di non avere compiuto
durante il periodo di ricovero una corretta diagnosi e quindi consentito
un’appropriata terapia, omettendo per negligenza e imperizia di valutare i
risultati degli esami ematologici che evidenziavano una persistente neutropenia
e di sollecitare la consulenza internistica dopo l’intervento chirurgico per
accertare l’eziologica della perfezione dell’ileo, anzi autorizzando, senza
alcuna prescrizione, la dimissione del paziente, giudicato in via di guarigione
chirurgica.
La storia clinica del //////////// risulta esaurientemente e analiticamente
ricostruita nei seguenti termini.
Il ////////////, ricoverato il 4 aprile 1993 presso il reparto di chirurgia
d’urgenza dell’ospedale Cardarelli per forti dolori addominali, venne operato il
giorno successivo e l’intervento indicò un’infezione in atto da perforazione
dell’ileo lenticolare, suturata mediante corretta enterrorafia. Restando incerta
la causa della non comune patologia e preoccupanti i risultati degli esami
emocromocitometrici effettuati il 4 e il 6 aprile (i quali evidenziavano nella
formula leucocitaria una marcata neutropenia e con essa una condizione di
immunodepressione del paziente) furono disposti esame di Widal Wright (eseguito
con esito negativo per l’indicazione tifoidea), consulenza internistica (mai
eseguita) e terapia antibiotica a largo spettro. Trasferito il 9 aprile nella
XVI divisione chirurgica diretta dal dottor ................, il ////////////
continuò la terapia antibiotica e iniziò a sfebbrare il 12 aprile, senza esser
sottoposto ad ulteriori esami di alcun tipo.
Il dottor ................, rilevato che il paziente era apiretico, il 14 aprile
sospese la terapia antibiotica e dispose un nuovo emocromo, che evidenziò il
giorno successivo il persistere di una gravissima neutropenia, ma, ciò
nonostante, il 17 aprile dimise il //////////// giudicandolo in via di
guarigione chirurgica senza alcuna prescrizione. Il 19 aprile il ////////////
accusò forti dolori addominali e, ricoverato il 20 aprile, venne nuovamente
operato il giorno successivo mediante laparotomia e drenaggio di microascessi
multipli; il referto microbiologico indicò esito positivo per «anaerobi e
sviluppo di clostridium septicum». All’esito di un terzo intervento
chirurgico eseguito il 22 aprile il //////////// morì a causa di sepsi
addominale da «clostridium septicum», un batterio anaerobico non
particolarmente aggressivo, che si sviluppa e si propaga però, determinando
anemia acuta ed emolisi, allorché l’organismo dell’uomo è debilitato e
immunodepresso per gravi forme di granulocitopenia.
Il pretore, con l’ausilio della prova testimoniale e medico-legale (richiamando
altresì autorevoli e concordi pareri della letteratura scientifica
internazionale nel campo della medicina interna), identificava nella neutropenia
l’immediato antecedente causale dell’aggressione del «clostridium septicum»
e del processo settico letale; escludeva, indipendentemente dall’origine della
perforazione ileale, ogni correlazione fra l’intervento chirurgico e i fattori
patogenetici dell’evento infausto; sottolineava come il paziente, dopo la
chiusura dell’ulcera ileale, fosse stato sottoposto solo a terapia antibiotica a
largo spettro, senza essere indagato sul piano internistico ed ematologico,
benché la consulenze internistica fosse stata sollecitata e gli accertamenti
ematologici avessero evidenziato l’insorgenza di una marcata neutropenia, con
conseguente minorata difesa immunitaria. Rilevava pertanto che, se le cause
della neutropenia e del conseguente, grave, stato energico da immunodepressione
fossero stati correttamente diagnosticati (unitamente alle indagini necessarie a
chiarire l’eziologia della non comune perforazione ileale) e se l’allarmante
granulocitopenia fosse stata curta con terapie mirate alla copertura degli
anaerobi a livello intestinale, fino a far risalire i valori dei neutrofili al
di sopra della soglia minima delle difese immunitarie, si sarebbe evitata la
progressiva evoluzione della patologia infettiva letale da «clostridium
septicum» e si sarebbe pervenuti ad un esito favorevole «con alto grado di
probabilità logica o credibilità razionale».
Così ricostruito il nesso causale secondo il modello condizionalistico integrato
dalla sussunzione sotto leggi scientifiche, il pretore, definita altresì
puntualmente la posizione apicale del dottor Francese nell’ambito della
divisione chirurgica ove il paziente era stato ricoverato nella fase
post-operatoria e individuate precise note di negligenza e di imperizia nei
menzionati comportamenti omissivi e nell’improvvida dimissione dello stesso,
concludeva affermando la responsabilità dell’imputato per la morte del
////////////.
La Corte di appello di Napoli, pur argomentando impropriamente e
contraddittoriamente in termini che sembrano più coerenti con il lessico della
disattesa teoria dell’aumento del rischio («se si fosse indagato sulle cause
della neutropenia e provveduto a prescrivere adeguata terapia per far risalire i
valori dei neutrofili, le probabilità di sopravvivenza del ////////////
sarebbero certamente aumentate»), confermava la prima decisione, richiamandone i
contenuti motivazionali e ribadendo che, in base ai dati scientifici acquisiti,
all’imputato erano addebitabili, oltre l’ingiustificata dimissione del paziente,
gravi omissioni sia di tipo diagnostico che terapeutico, le quali «sicuramente
contribuirono a portare a morte il ////////////».
Pertanto, poiché le statuizioni dei giudici di merito risultano sostanzialmente
rispondenti alle linee interpretative sopra enunciate in tema di rapporto di
causalità e trovano adeguata base giustificativa in una motivazione, in fatto,
immune da vizi di logici, il giudizio critico e valutativo circa il positivo
accertamento, «con alto grado di probabilità logica o credibilità razionale»,
dell’esistenza del nesso di condizionamento necessario fra la condotta
(prevalentemente omissiva) del medico e la morte del paziente resta
incensurabile nel giudizio di legittimità e i rilievi del ricorrente si palesano
privi di fondamento.
11. L’ordinanza della sezione remittente dà atto che il delitto di omicidio
colposo per il quale si procede è estinto per prescrizione, in quanto il decesso
del //////////// risale al 22 aprile 1993 ed è quindi ampiamente trascorso il
termine di sette anni e sei mesi.
Da un lato, l’accertamento della causa estintiva del reato si palesa prioritario
e immediatamente operativo rispetto alla questione in rito della nullità
relativa dei verbali stenotipici di udienza (sezioni unite, 28 novembre 2001,
Cremonese, rv. 220511; 27 febbraio 2002, Conti, rv. 221403), nonché rispetto
alle invero generiche e subvalenti censure del ricorrente circa pretesi vizi
motivazionali dell’imputata sentenza, in punto di direzione della divisione
ospedaliera e titolarità della posizione di garanzia, di colpa professionale e
di dosimetria della pena.
D’altra parte, la compiuta valutazione critica, con esito negativo, del più
serio e argomentato motivo di gravame, riguardante l’affermazione di
responsabilità dell’imputato quanto alla prova dell’effettivo nesso di causalità
fra le condotte – prevalentemente omissive – addebitategli e l’evento morte del
paziente, consente a questa corte, nell’annullare senza rinvio la sentenza
impugnata in conseguenza dell’avvenuta estinzione del reato per prescrizione, di
confermare (ai sensi dell’articolo 578 Cpp e secondo la consolidata
giurisprudenza di legittimità) le statuizioni relative ai capi concernenti gli
interessi civili: e cioè, la condanna generica dell’imputato al risarcimento del
danno, nonché al pagamento di una somma liquidata a titolo di provvisionale e
delle spese di costituzione e difesa a favore della parte civile.
PQM
La Corte Suprema di cassazione, a Sezioni
Unite, annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto
per prescrizione; conferma le statuizioni concernenti gli interessi civili.
Il
Tribunale di CHIAVARI in composizione monocratica
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel
procedimento penale
NEI CONFRONTI DI
I M P U T A T I
In ordine al reato p. e p. dall'art. 589 c.p. perché, in qualità di direttori
dello stabilimento di XXX della XXX - già XXX - l'O. dal 1.1.72 al 31.12.76, il
D. N. dal 1.1.77 al 30.9.81, il F. dal 1.10.81 al 31.10.82, per colpa costituita
da negligenza, imprudenza ed imperizia e da violazione degli art. 19 e 21 del
D.P.R. 19.03.56 n. 303, cagionavano la morte di G. G.; ed invero, benché il G.,
quale dipendente presso lo stabilimento de quo per complessivi 37 anni dal 1942
al 30.11.1981 con le mansioni di aggiustatore, svolgesse la sua attività
lavorativa in ambiente con elevante concentrazione di polvere di amianto,
omettevano di adottare provvedimenti atti ad impedire la formazione delle
polveri medesime ovvero a ridurne lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di
lavoro - quali sistemi di aspirazione e raccolta polveri, umidificazione delle
polveri stesse, e così via - ed, inoltre, non facevano eseguire in luoghi
separati le lavorazioni pericolose o insalubri (coibentazione, montaggio,
saldatura) al fine di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre
lavorazioni, talché il G., in conseguenza di ciò, contraeva l'asbestosi ed il
mesotelioma pleurico, malattia che lo conduceva alla morte in data 19.05.1996 in
XXX.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ritualmente notificato - ed emesso anteriormente all'avvento della L. 479/1999, e dunque ai sensi del previgente testo dell'art. 555 c.p.p. - P. O., M. D. N. e R. F. venivano citati a comparire innanzi a questo Giudice Unico per rispondere del reato di cui in rubrica.
Si
svolgevano, all'udienza del 31/5/00, gli adempimenti ex art. 484 c.p.p.,
all'esito dei quali questo giudicante - constatata la mancata comparizione degli
imputati, e dichiaratane la contumacia dopo aver sentito le parti sul punto -
prendeva atto anche dell'avvenuta costituzione quali parti civili degli eredi di
G. G. - S. B., G. G., F. G. e F. G. - e della loro richiesta di essere
autorizzati a citare il "responsabile civile per il fatto dell'imputato",
richiesta in ordine alla quale questo giudicante provvedeva a norma dell'art. 83
co. 3 c.p.p.
Sempre nel corso della fase degli "atti introduttivi" - ed a norma dell'art. 491
co. 1 c.p.p. - i difensori degli imputati sollevavano una questione preliminare
tendente a conseguire la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, per aver
questi "esercitato l'azione penale con citazione diretta per il reato p.p.
dall'art. 589 per il quale è prevista l'udienza preliminare", secondo quanto
stabilito dalla (sopravvenuta) riforma operata dalla (già menzionata) L. n. 479
del 16/12/1999.
Rigettata da questo Giudice Unico, con ordinanza pronunciata in udienza,
l'eccezione de qua (palesatasi, vieppiù, priva di fondamento alla luce dei
principi successivamente enunciati sul punto - cfr. Cass. Sez. VI : 4313/00;
Cass. Sez. IV : 6970/01; Cass. 2464/01 - dalla giurisprudenza di legittimità, ed
a mente dei quali deve ritenersi "abnorme il provvedimento con il quale,
sopravvenuta la legge 16 dicembre 1999, n. 479, il giudice del dibattimento
dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero rilevando la mancata
celebrazione dell'udienza preliminare, atteso che, in assenza di una disciplina
transitoria, la disciplina dell'esercizio dell'azione penale come riformulata da
detta legge non è applicabile ai decreti di citazione emessi prima della sua
entrata in vigore, con conseguente validità ed efficacia della citazione diretta
effettuata in un momento in cui la necessità dell'udienza non era ancora stata
prevista dalla legge processuale"), si faceva luogo alla dichiarazione di
apertura del dibattimento ed alla decisione sulle istanze istruttorie delle
parti.
Veniva, quindi celebrata l'istruttoria dibattimentale, che si sostanziava
nell'escussione dei testi C. B., S. B., A. D., R. O., P. G. e G. A., tutti
indicati, fuorché l'ultimo (esaminato su richiesta della difesa degli imputati),
dal Pubblico Ministero.
Si procedeva, inoltre, all'esame - ex art. 501 c.p.p. - dei consulenti tecnici
indicati dalle parti, Dr. Silvana MAZZONE (incaricata dalla pubblica accusa),
Prof. Marcello CANALE e Prof. Danilo COTTICA (designati dalla difesa degli
imputati).
Veniva, altresì, disposto - ex art. 508 c.p.p. - il licenziamento di perizia
medico-legale, espletata dal Dr. Giovanni CANNAVÒ, all'esito della cui
escussione veniva disposta la lettura della relazione scritta dallo stesso
redatta (secondo la regola enunciata dall'art. 511 co. 3 c.p.p.).
Chiusa l'istruttoria all'udienza del 13/11/02, le parti concludevano come da corrispondente verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice Unico che le risultanze dell'istruttoria dibattimentale
impongano l'adozione di sentenza assolutoria, da pronunciare - ancorché ai sensi
della regola di giudizio ex art. 530 cpv. c.p.p. - secondo la formula "perché il
fatto non sussiste".
Si consideri, infatti, che le emergenze istruttorie - e segnatamente quelle
suggerite dalle indagini medico-legali espletate nel corso del giudizio (oltre
che dalla più accreditata letteratura scientifica sul punto), relative sia alla
natura (mesotelioma pleurico) della malattia all'origine del decesso di G. G.
che alle sue caratteristiche (tumore c.d. non "dosodipendente" e con prolungato
periodo di "latenza") - conducono alla conclusione processuale costituita
dall'impossibilità di stabilire con certezza l'esistenza di un nesso di
derivazione eziologica tra il contegno contestato ai tre imputati e la morte del
G..
L'impossibilità, infatti, di far risalire il momento dell'insorgenza della
patologia, rivelatasi in seguito letale per quel dipendente della società "XXX",
all'epoca in cui (almeno) uno dei tre imputati rivestiva responsabilità
dirigenziali all'interno di tale società - unitamente alla constatazione che,
una volta inalata la c.d. "dose killer" (cioè a dire idonea ad innescare quel
processo patogeno destinato a manifestarsi, solo dopo alcuni decenni, con tutto
il suo corredo sintomatologico), la perdurante esposizione alle polveri di
amianto risulta priva di efficienza (anche solo "concausale") nello sviluppo del
mesotelioma pleurico - impedisce di ravvisare l'esistenza di un nesso di
causalità tra l'evento naturalistico proprio del reato ex art. 589 c.p. ed il
contegno "omissivo" contestato all'O., al D. N. ed al F..
Siffatte considerazioni - che impongono a questo giudicante la pronuncia di
sentenza assolutoria secondo la formula "perché il fatto non sussiste" (atteso
che la ricorrenza del nesso di causalità costituisce elemento da apprezzare
sotto il profilo della "tipicità" del reato), esonerandolo invece dalla
necessità di compiere la successiva verifica circa il carattere colposo del
comportamento addebitato agli odierni imputati (per avere costoro omesso di
adottare provvedimenti atti ad impedire la formazione delle polveri di amianto,
ovvero a ridurne lo sviluppo e la diffusione, nell'ambiente in cui il G.
svolgeva la propria prestazione lavorativa) - denotano quale sia la questione,
per così pregiudiziale, demandata all'accertamento di questo giudicante
all'esito del presente dibattimento.
Si tratta, infatti, di stabilire - dapprima - se la patologia subita dal G. (e
culminata nel c.d. exitus) trovi origine nell'esposizione del medesimo alla
polveri di amianto, nonché - di seguito - se l'insorgenza (o la successiva
evoluzione) della malattia possa essere addebitata proprio alla inerzia
osservata dagli odierni imputati nell'approntare soluzioni tecniche idonee a
garantire una maggiore salubrità dell'ambiente lavorativo in cui il
summenzionato dipendente della società "XXX" espletava la propria attività (con
mansioni di "aggiustatore").
Solo ove questi interrogativi ricevano una risposta affermativa si pone,
evidentemente, la necessità di accertare se siano (anche) ravvisabili profili di
colpa (generica o specifica) nel contegno (omissivo) degli imputati.
Ciò premesso, e venendo dunque all'esame - secondo l'ordine logico appena delineato - delle singole questioni rilevanti ai fini della presente decisione, occorre preliminarmente osservare che nessun dubbio può sussistere in ordine alla natura di "malattia professionale" della patologia del G..
Tale preliminare conclusione - che permette di accertare l'esistenza di una
condizione necessaria (ancorché, come già rilevato, non sufficiente) per
affermare la ricorrenza del nesso causale tra condotta ed evento nella
fattispecie sottoposta al vaglio di questo giudicante - è suggerita dalle
risultanze tratte, oltre che dagli accertamenti "medico-legali" condotti nel
corso del presente dibattimento (e delle indagini preliminari che lo hanno
preceduto), anche dalle deposizioni testimoniali rese dai testi escussi su
richiesta del Pubblico Ministero.
Già dalla relazione scritta - acquisita al fascicolo per il dibattimento
all'esito dell'esame del consulente (a norma dell'art. 501 co. 2 c.p.p.) -
redatta dalla Dr. Silvana MAZZONE (incaricata dalla locale Procura della
Repubblica - ex art. 359 c.p.p. - di espletare un accertamento proprio in
relazione alla "sussistenza del nesso causale tra il decesso di G. G. e la
condotta colposa degli indagati"), è emersa la natura di malattia professionale
della patologia de qua.
Si afferma, infatti, nella suddetta relazione (cfr. pag. 7) che il G. - subìti, "dopo il pensionamento, avvenuto nel 1984, (…) diversi ricoveri (ospedalieri) per episodi broncopneumonici e versamento pleurico" - nel 1995, nuovamente "ricoveratosi presso la divisione di Pneumologia di Sestri Levante", si vedeva diagnosticare "una malattia tumorale pleuropolmonare, classificata come "mesotelioma pleurico destro"".
Riferisce, inoltre, l'elaborato scritto che il paziente "dopo la diagnosi della malattia (…) fu sottoposto ad accertamento presso l'INAIL che riconobbe al tumore un origine professionale, percentualizzando una invalidità del 100 % a partire dal 10/5/1995", chiarendo infine che, esattamente un anno più tardi, egli "veniva ricoverato in condizioni terminali" presso la già menzionata divisione di pneumologia dell'ospedale sestrese, "pervenendo all'exitus il giorno 11/5/1996, alle ore 9:45".
Chiarisce, inoltre, il consulente tecnico del Pubblico Ministero che la "tecnopatia professionale" suddetta "è da inquadrarsi in una pneumoconiosi evoluta verso una neoplasia", derivante "in genere (…) dall'accumulo di polvere nel tessuto polmonare e dalle reazioni dei tessuti alla sua presenza" (cfr. pag. 10 dell'elaborato).
Nel ribadire - nel corso dell'esame svoltosi al cospetto di questo giudicante - la diagnosi di "mesotelioma pleurico", la Dr. MAZZONE ha precisato, invece, che "non è dato sapere nel caso di specie se il G. avesse subito anche una asbestosi", atteso che la diagnosi è stata compiuta "post mortem".
Sul punto - che assume, come si vedrà, rilievo decisivo ai fini del proscioglimento degli imputati dalla contestazione elevata a loro carico - si è intrattenuto nel corso del suo esame anche il consulente tecnico della difesa, Prof. Marcello CANALE, secondo il quale "la presenza dell'asbestosi deve - addirittura - escludersi in base alle risultanze dell'esame radiografico, atteso che le stesse non rivelano la presenza di fibrosi polmonare, caratteristica dell'asbestosi".
Di
una (generica) "patologia mesiotelica" - che si ribadisce aver determinato "il
decesso del Signor G." - riferisce, del resto, anche il perito designato da
questo giudicante, Dr. Giovanni CANNAVÒ, il quale pertanto non conferma la
ricorrenza (anche) di un'asbestosi.
Che la patologia riscontrata - e cioè il già menzionato "mesotelioma pleurico" -
abbia, però, presentato "origine professionale" è conclusione alla quale (anche)
il perito d'ufficio perviene constatando la presenza delle "tre componenti
fondamentali" per poter formulare tale giudizio.
Rileva, difatti, il CANNAVÒ la presenza innanzitutto del c.d. "elemento causale rappresentato dalla noxa patogena specifica qual è l'amianto", precisando (cfr. pag. 12 della sua relazione scritta), che le "fibre aghiformi dell'asbesto" risultano "oncogene per la pleura in quanto hanno un diametro così piccolo che raggiungono la sierosa".
Non è, tuttavia, soltanto la ricorrenza di tale elemento - che pure induce il perito a rammentare come "circa il 6-7 % dei lavoratori dell'asbesto muoiano di mesotelioma" - a suggerire la conclusione della natura di "malattia professionale" della patologia riscontrata a carico del G., dovendo essa vieppiù ribadirsi - sempre a dire del CANNAVÒ - alla luce della simultanea presenza anche degli elementi "circostanziale" (che "risiede nella esposizione al rischio professionale durante l'esercizio della lavorazione morbigena") e "consequenziale" (costituito "dalle manifestazioni cliniche della malattia e dalle sue conseguenze letali").
I risultati, del resto, proposti sul punto della perizia medico legale trovano adeguato riscontro nelle altre emergenze dell'istruttoria dibattimentale, e segnatamente quelle tratte dalle deposizioni dei testimoni indicati dal Pubblico Ministero.
Ha riferito, infatti, la funzionaria della "A.S.L. 4 Chiavarese", la teste C. B. - rendendo delle dichiarazioni de relato che hanno ricevuto adeguato riscontro (ex art. 195 co. 3 c.p.p.) nelle deposizioni dei colleghi di lavoro (A. D., R. O. e P. G.) e della moglie (S. B.) del G. - che quest'ultimo "ha iniziato la sua attività nel 1942 presso lo stabilimento della "XXX" a XXX, proseguendola fino al 1983".
Nel precisare che il G. ha rivestito "la qualifica (…) di aggiustatore meccanico" - e che lo stesso ebbe ad operare, sia "nella sala prova posta all'interno dell'officina" di XXX, che "a bordo di navi, tanto militari, quanto civili" - la summenzionata teste ha informato il giudicante in merito all'attività da questi svolta.
La
B. ha dichiarato che le prestazioni espletate dal G. - e segnatamente quelle
desinate a svolgersi a bordo delle navi - consistevano "nella riparazione, nella
manutenzione, nello smontaggio di compressori e turbine di riduttori marini e
terrestri, di verricelli ed altri macchinari", richiedendo la realizzazione -
"su tubazioni coibentate in amianto" - d'interventi "di carattere distruttivo,
con conseguente sgretolamento del materiale" ed "esposizione diretta alle
polveri dell'amianto" da parte dei loro esecutori.
Ha, inoltre, la teste reso edotto questo giudicante in merito alla "esposizione
indiretta" subita dal G. (sempre nel corso degli interventi effettuati sulle
navi), riferendo che le prestazioni "consistenti nella coibentazione dei
macchinari - effettuate, non dai lavoratori della "XXX", ma "da dipendenti della
ditta "YYY"" - avvenivano in condizioni di promiscuità con quelle eseguite dagli
aggiustatori meccanici" (e per giunta richiedendo l'impiego di "materiale a
spruzzo", sostituito soltanto a partire dai primi anni '70 da "rivestimenti di
cemento di pronta ed amianto, e quindi con minore dispersione di polveri").
Non meno foriera di rischi d'inalazione di residui di amianto appare, inoltre,
l'attività svolta dagli aggiustatori meccanici in officina (come descritta, di
nuovo, dalla teste B.).
Ella afferma difatti che il G. si dedicava, in particolare, tra gli altri
interventi - che comprendevano pure la "preparazione di ferodi per la quale si
utilizzavano lastre di amianto" - "anche alla cosiddetta prova delle turbine,
provvedendo alla preparazione di guarnizioni provvisorie per raffreddare" queste
ultime, operazione che "richiedeva il taglio, la foratura e la trapanatura di
lastre in amianto, o per meglio dire del cosiddetto "capamianto"".
Siffatta ricostruzione dell'esistenza lavorativa del G. ha ricevuto piena
conferma dalle deposizioni rese dai suoi colleghi di lavoro (e segnatamente il
De l'O), i quali hanno altresì riferito in merito all'assenza di
qualsiasi precauzione predisposta dalla "XXX" (almeno alla fine degli anni '80)
per favorire l'eliminazione delle polveri di amianto o almeno contenere il
rischio della loro inalazione.
Ha dichiarato il teste A. D. - operaio presso lo stabilimento di XXX "dal 1965 al 1997", ove ebbe a svolgere "attività quale aggiustatore meccanico, cioè la stessa qualifica rivestita dal G." - che le prestazioni espletate in officina comportavano "sempre la movimentazione di polveri" di amianto (precisando, anzi, che l'ambiente lavorativo "era sempre saturo di polveri, anche perché qualsiasi tubazione era coibentata in amianto", richiedendo, del resto, le operazioni demandate agli "aggiustatori meccanici" proprio la "demolizione" di tali strutture "per accedere alla parte dei macchinari su quali intervenire"), polveri per la "aspirazione" delle quali "non vi era alcun sistema", mancando altresì "dispositivi individuali di protezione" forniti ai lavoratori, tanto che "qualcuno utilizzava per proteggersi un fazzoletto".
Non meno disagevoli (ed insalubri) risultavano le condizioni lavorative in occasione delle prestazioni espletate a bordo delle navi, atteso che gli operai - sempre secondo quanto riferito dal D. - "per procedere alla riparazione degli involucri in amianto" erano costretti ad interventi improvvisati ("dovevamo arrangiargi alla bene e meglio", ha dichiarato il teste), sostanziatisi il più delle volte nel realizzare "una sorta di rattoppo, che veniva eseguito tagliando e cucendo materassini di amianto", precisando inoltre che, date le esigue dimensioni della "sala macchina" "il ristagno delle polveri era evidentemente maggiore" che in officina.
Analoghe dichiarazioni sono state rese pure dal teste R. O., il quale - oltre a
ribadire che presso i luoghi di lavoro "non vi erano dispositivi di aspirazione
o di protezione" (rispettivamente, "delle" e "dalle" polveri), atteso che il
solo sistema di "eliminazione (…) consisteva nello spazzarle via" (operando il
più delle volte gli spazzini, oltretutto, ancora alla presenza degli operai) -
ha confermato la natura delle prestazioni espletate dal G..
Anche tale teste ha chiarito che l'attività dallo stesso compiuta "richiedeva la
rottura degli involucri in amianto che racchiudevano i macchinari" oggetto
dell'intervento, ciò che "comportava la dispersione delle polveri di amianto".
La
copiosa presenza delle stesse, del resto, è stata confermata, oltre che dal
teste P. G. anch'egli un collega del G., dalla moglie di quest'ultimo, S. B..
La teste, infatti, ha affermato - dopo aver rammentato che il proprio marito,
oltre a svolgere attività lavorativa presso lo stabilimento di XXX, ebbe a
compiere numerose trasferte a bordo di navi, avendo "effettuato anche delle
trasferte, a Palermo, Ancona" ed in "Sardegna", oltre quelle "anche solo
giornaliere a Genova e La Spezia" - "si lamentava del fatto di lavorare nella
polvere, che si elevava fino a due metri da terra".
La presenza di tali residui, del resto, è stata vieppiù ribadita dalla donna, avendo ella informato questo giudicante di aver constatato - lavando "a mano i suoi indumenti, la sua tuta" da lavoro - che dagli stessi "usciva della polvere".
Questo ponderoso insieme di elementi vale, dunque, a confermare la valutazione
espressa dal perito dell'ufficio (e prima ancora dal consulente tecnico del
Pubblico Ministero), e cioè che il "mesotelioma pleurico" - rivelatosi fatale al
G. - abbia avuto carattere di "malattia professionale", trovando pertanto
origine nella inalazione sul luogo di lavoro di copiosi quantitativi di polveri
d'amianto, la presenza dei quali non risultava adeguatamente contrastata dai
responsabili della società "XXX", se è vero che la totale carenza (della quale
hanno riferito tutti gli operai escussi nel presente dibattimento) di qualsiasi
dispositivo di protezione individuale o collettivo ha comportato - si veda sul
punto la deposizione della già citata teste C. B. - la presenza negli "ambienti
nei quali operava il G." di "un range di concentrazione" di polveri "stimabile
da 1.000. a 10.000 volte superiore a quello oggi consentito" (in forza di quanto
previsto dal D.M. 6/9/1994 sui c.d. "ambienti interni").
Su tali basi, quindi, è possibile ritenere che la conclusione raggiunta dal
perito d'ufficio (circa la ricorrenza del nesso causale tra la patologia -
mortale - subita dal G. e l'omessa predisposizione di misure idonee - almeno - a
contenere i rischi conseguenti all'inalazione delle polveri d'amianto), se non
possa essere affermata in termini di assoluta certezza, si ponga comunque come
il risultato di una valutazione espressa in termini di "elevata credibilità
razionale", ovvero di "alta probabilità logica" (secondo quelli che sono - come
si vedrà di qui i breve - i postulati osservati della giurisprudenza di
legittimità in tema di accertamento del nesso di causalità nel reato omissivo
"improprio").
Ciò, tuttavia, non basta - nel caso di specie - per poter affermare la
responsabilità degli odierni imputati in relazione al decesso del G., a norma
dell'art. 589 c.p.
Le peculiari caratteristiche morfologiche della malattia oncologica riscontrata
a carico del G., e segnatamente il suo carattere di tumore non "dosodipendente",
unitamente all'impossibilità di far coincidere il momento della sua insorgenza
con quello in cui (almeno) uno dei tre imputati rivestiva l'ufficio di direzione
dello stabilimento di XXX, costituiscono altrettanti motivi che impediscono di
ritenere l'insorgenza del processo patologico (a lunga latenza), culminato
nell'esplosione della letale neoplasia, quale conseguenza proprio del contegno
omissivo osservato dall'O., o dal D. N., ovvero dal F..
Se si accetta, infatti, la premessa secondo cui il "mesotelioma pluerico"
risulta soggetto al principio della c.d. trigger dose, cioè a dire la "dose
grilletto" o "killer" (quella la cui l'inalazione innesca il processo di
modificazione cellulare destinato ad evolvere nella vera e propria malattia
oncologica, rivelando - dopo non meno di una quindicina d'anni - le sue
manifestazioni tipiche, anche sotto il profilo sintomatologico) deve da ciò
trarsi una precisa conseguenza ai fini ed effetti di cui all'art. 40 cpv. c.p.
Se si muove, invero, dalla premessa sopra indicata, e si riconosce pertanto che
è priva di effetto sullo sviluppo del "mesotelioma pleuriuco" la successiva
esposizione alle polveri di amianto, deve ribadirsi la necessità d'individuare
con estrema precisione il momento dell'insorgenza della predetta patologia,
atteso che soltanto la condotta omissiva riscontrabile in quel preciso momento
(e consistente nella mancata predisposizione di misure atte ad impedire o
contenere la diffusione delle polveri di amianto nell'ambiente di lavoro) può
ritenersi "condizione contingentemente necessaria" della malattia (e delle sue
conseguenze ulteriori).
Che
la patologia de qua debba, poi, includersi nel novero dei tumori non "dosodipendenti"
è la conclusione alla quale conducono, tanto le risultanze delle indagini
tecniche espletate dal perito d'ufficio (e ancor prima dallo stesso consulente
tecnico del Pubblico Ministero), quanto le più accreditate fonti della
letteratura medica.
Quanto al primo dei due profili, infatti, si deve constatare che nel corso
dell'esame espletato a norma dell'art. 501 c.p.p. la Dr. Silvana MAZZONE - nel
riferire in ordine "al fatto se dal momento dell'insorgenza del mesotelioma
possa contribuire sul piano causale o concausale la perdurante esposizione alle
polveri" di amianto - ha affermato che "il tumore in questione" presentava "un
carattere così marcatamente maligno che l'influenza sul suo decorso" della
circostanza summenzionata avrebbe potuto aggravare "il danno funzionale", avendo
però "scarsa incidenza sullo sviluppo della neoplasia".
Considerazioni affini sono state espresse pure dal perito d'ufficio, Dr.
Giovanni CANNAVÒ.
Questi, infatti, nel corso dell'esame dibattimentale - a domanda di questo
giudicante - ha affermato che, "qualora si ravvisi l'insorgenza del periodo
d'incubazione - della malattia - anteriormente al 1975 - tale è la conclusione
alla quale egli ritiene di dover pervenire "con altissima probabilità" (cfr.
pag. 17 della sua relazione scritta) - la eventuale ulteriore esposizione alle
polveri dell'amianto sarebbe priva d'influenza sullo sviluppo della malattia".
Tali rilievi, del resto, coincidono con gli insegnamenti della più accreditata
letteratura medica, se è vero in particolare che, come sostenuto da Irving
SELIKOFF (il maggiore studioso della materia, autore della più ampia indagine
epidemologica sulla stessa, avendo essa investito su scala mondiale oltre 17.800
individui esposti all'amianto), il mesotelioma può manifestarsi, oltre che come
complicanza dell'asbestosi (ciò che non è risultato provato nel caso in esame),
anche a seguito di inalazioni di quantitativi di amianto straordinariamente
piccoli e/o all'esito di esposizioni di breve (o addirittura brevissima) durata,
di per sé stesse sufficienti ad innescare l'insorgenza della patologia.
Proprio sulla base, infatti, dell'ampia indagine condotta, il predetto SELIKOFF
ha constatato l'insorgenza della malattia in lavoratori esposti al rischio
dell'inalazione dei corpuscoli dell'asbesto per periodi circoscritti (mesi o
persino settimane) della loro esistenza professionale, ovvero in soggetti
destinati ad operare in ambienti di vita caratterizzati da concentrazioni di
polveri di gran lunga inferiori a quelle riscontrate suoi luoghi di lavoro (è il
caso, tanto dei familiari di lavoratori dell'amianto vittime dell'inquinamento
domestico provocato dagli abiti recanti residui delle polveri suddette, quanto
degli abitanti in aree geografiche inquinate in ragione della particolare
conformazione geologica del terreno ove le prime risultano localizzate).
L'assenza, del resto, di una correlazione tra quantità di amianto inalata e la comparsa del mesoteliama (e, dunque, il carattere di patologia non "dosodipendente" che lo connota) è conclusione, vieppiù, ribadita dal predetto scienziato anche sulla base di un altro dato emerso dall'analisi condotta.
In virtù dei conteggi, infatti, delle fibre presenti nel tessuto polmonare dei pazienti esaminati, si è constatato che, mentre nei soggetti affetti da asbestosi si rivelavano concentrazioni di fibre superiori 100 o 1.000 volte rispetto ai soggetti non esposti alle polveri di amianto, nei degenti per mesotelioma è stata invece constatata l'esistenza di concentrazioni molto basse, non di rado persino coincidenti con quelle riscontrate nei soggetti non esposti ad un rischio specifico.
In
base, dunque, a questo insieme di dati il SELIKOFF, già alla fine degli anni '70
del secolo appena trascorso, concludeva che, una volta inalata la c.d. trigger
dose (letteralmente dose "grilletto") sono irrilevanti ulteriori esposizioni ai
residui volatili dell'asbesto.
Egli, difatti, osservava che "una certa dose innescante il processo - patogeno -
è richiesta ma, quando questa è stata introdotta ulteriori dosaggi non hanno
influenza nella comparsa del tumore" (cfr. I. SELIKOFF, "Asbestos and Disease",
New York, 1978).
Dato atto, pertanto, dell'importanza decisiva rivestita dall'individuazione
dell'esatto momento dell'insorgenza del mesotelioma pleurico del quale il G. è
stato vittima, occorre a questo punto constatare che le risultanze
dell'istruttoria dibattimentale non hanno permesso di stabilire se esso coincida
con quello in cui taluno degli imputati era chiamato a rivestire funzioni
direttive al vertice dello stabilimento ove quel dipendente svolgeva la propria
attività lavorativa.
Già il consulente tecnico della pubblica accusa (la più volte menzionata Dr. Silvana MAZZONE) ha dichiarato a questo giudicante di non poter "riferire nulla di preciso circa il momento d'insorgenza del mesotelioma", limitandosi a confermare che "i tempi di latenza della malattia" sono indicati nella "letteratura medica" anche della durata di alcuni "decenni" (ribadendo quanto dichiarato nella relazione scritta redatta a norma dell'art. 359 c.p.p., ove si affermava testualmente che "la comparsa della neoplasia" si verifica "dopo un certo lasso di tempo, variabile caso per caso", comunque "dell'ordine di alcuni decenni", ma non superiore a quaranta anni).
Sulla base di simili risultanze, pertanto, l'assoluzione di ognuno dei tre
imputati dalla contestazione elevata a loro carico dovrebbe imporsi - in
mancanza di prova certa in ordine all'efficienza causale del contegno omissivo
di ciascuno di essi rispetto alla produzione dell'evento costituito dalla morte
del G. - alla stregua dell'art. 530 cpv. c.p.p.
Né, d'altra parte, è valsa a dissipare tale situazione d'incertezza la perizia
disposta nel corso del presente dibattimento, ed espletata dal Dr. CANNAVÒ.
Questi, infatti, pur muovendo dalla premessa secondo cui "l'insorgenza della
malattia non è databile con assoluta certezza", ritiene che la stessa possa
"essere fatta risalire con altissima probabilità - senza, però, chiarire alla
stregua di quale criterio egli pervenga a tale conclusione - al periodo
antecedente al 1975", salvo tuttavia aggiungere (in ciò rivelando che la
valutazione espressa non risulta scevra da profili di dubbio) che tale momento
potrebbe essere collocato "verosimilmente in periodi ancora più lontani anche di
10-15 anni".
Già su tali basi, quindi, dovrebbe riconoscersi l'indifferenza - rispetto al
decesso del G. - del contegno contestato al D. N. ed al F., atteso che costoro
hanno rivestito la qualità di direttori dello stabilimento della "XXX" di XXX in
un'epoca (rispettivamente, il primo, dal 1/1/1977 al 30/9/1981, il secondo
invece dal 1/10/1981 al 31/10/1982), sicuramente posteriore a quel 1975,
indicato dal perito come data non prima della quale sarebbe insorta la patologia
subita dal lavoratore.
Le conclusioni del Dr. CANNAVÒ, d'altra parte, non appaiono idonee a giustificare l'affermazione della penale responsabilità neppure nei riguardi dell'O. (quantunque il medesimo abbia rivestito dal 1/1/1972 al 31/12/1976 la summenzionata qualità di direttore dello stabilimento di XXX).
Il perito d'ufficio, infatti, "tenuto conto che l'esposizione all'amianto ebbe inizio con l'unica attività espletata dal G. nel corso della sua lunga carriera lavorativa (trentacinque anni consecutivi) cominciata nel 1946", sottolinea che "non si può escludere che la patologia asbestosica si sia insediata già dopo i primi dieci anni di esposizione al rischio" (cfr. pag. 16 della sua relazione scritta).
Sussiste, quindi, nelle stesse conclusioni rassegnate dal perito dell'ufficio, una situazione di dubbio circa l'individuazione del momento d'insorgenza della malattia de qua, giacché il CANNAVÒ formula - pur collocando tale evento in epoca anteriore al 1975 - due ipotesi diverse (e cioè che l'insorgenza della patologia possa risalire a dieci anni dopo la data di assunzione del G. presso la "XXX", ovvero che tale evenienza possa collocarsi dieci o quindici anni prima del 1975), nessuna delle quali permette di collocare l'inizio della patologia all'interno del periodo in cui l'O. rivestiva responsabilità direttive al vertice dello stabilimento di XXX.
Questa situazione d'incertezza, peraltro, si presenta del tutto incompatibile con quel rigore che deve caratterizzare l'accertamento del nesso di causalità anche con riferimento alla fattispecie di reato oggetto del presente giudizio.
Ritiene, infatti, questo giudicante che, pur trattandosi nel caso di specie di
dover valutare l'efficienza eziologica di una comportamento "omissivo", si debba
rifuggire dalla tentazione di ricorrere ad un modello di ricostruzione del nesso
causale "alternativo" rispetto a quello utilizzato con riferimento alla condotte
"commissive", e cioè imperniato sull'impiego di un metodo di valutazione dei
fatti (puramente) "ipotetico", e non propriamente "controfattuale".
La circostanza, invero, che il primo capoverso dell'art. 40 c.p. sancisca la
regola secondo cui "non impedire un evento, che si ha l'obbligo d'impedire,
equivale a cagionarlo", non consente di ritenere che - con riferimento ai reati
"commissivi mediante omissione" - l'accertamento della ricorrenza del nesso di
causalità tra condotta ed evento possa essere, per così dire, "surrogato" dalla
verifica della sussistenza di un suo semplice "equivalente".
Appare, per contro, indispensabile mantenere un approccio sostanzialmente
unitario nell'accertamento del nesso di causalità, al fine di evitare la
"deriva" verso impostazioni concettuali ("un lungo viaggio verso il nulla",
secondo un arguta definizione dottrinaria) che appaiono dibattersi tra due
opposte (ed entrambe non accettabili) tendenze.
La pretesa, infatti, di sostituire il nesso causale con un suo "equivalente" oscilla tra la tentazione di ritenere sufficienti - con riferimento ai reati omissivi - valutazioni di "mera possibilità" (incompatibili però con il rigore scientifico che deve connotare la verifica dell'efficienza eziologica di ogni contegno penalmente rilevante), e quella invece incline a valorizzare il criterio del c.d. "aumento del rischio" (il quale, peraltro, risulta non soltanto privo di vero contenuto euristico, ma oltretutto più consono all'accertamento della c.d. "causalità psichica", e cioè di quel nesso di derivazione tra colpa ed evento che - consentendo di ritenere quest'ultimo concretizzazione del rischio che l'osservanza della regola cautelare trasgredita mirava a scongiurare - permette di riconoscere la ricorrenza di un elemento la cui rilevanza è da apprezzare, non sul piano della tipicità del reato, ma su quello della colpevolezza).
Trattasi di tendenze, ambedue quelle descritte, che finiscono soltanto con
l'assecondare quel fenomeno di "volatilizzazione" del rapporto causale che è
stato denunciato - in tema di reati omissivi - da parte della migliore dottrina,
e che appare - per contro - decisamente necessario contrastare, prive di pregio
rivelandosi le argomentazioni tradizionalmente addotte a sostegno della
(pretesa) esigenza di ricostruire l'efficienza eziologica della condotta
dell'imputato secondo modelli differenziati in relazione alla natura del reato.
Premesso, infatti, (come è stato acutamente osservato) che soltanto la fedeltà
ad una (arcaica) concezione "antropomorfica" della causalità può portare a
limitare l'impiego del "giudizio controffattuale" unicamente ai comportamenti "commissivi"
(e ciò sul presupposto che essi esclusivamente implichino l'operare di forze
naturali o energie materiali), si deve invece riconoscere che qualunque sia la
morfologia di una condotta umana si è comunque in presenza di un "processo"
("dinamico", se la stessa risulti di carattere "commissivo", "statico", se di
tipo invece "omissivo") idoneo a produrre una modificazione della realtà,
l'efficienza eziologia del quale dovrà essere quindi sempre apprezzata alla
stregua della teoria della condicio sine qua non, corretta secondo il metodo
della "sussunzione sotto leggi scientifiche" (siano esse, non solo universali,
ma anche semplicemente statistiche).
Ne consegue, pertanto, che per ravvisare l'esistenza del nesso causale tra una
condotta omissiva ed un determinato evento è sempre necessario - secondo i
postulati della teoria della "causalità scientifica" - formulare un giudizio di
"elevata credibilità razionale" ovvero di "alta probabilità logica" che porti ad
individuare nella prima una "condizione contingentemente necessaria" del secondo
(cfr. per un applicazione di tale principio - proprio per con riferimento al
tema della responsabilità ex art. 589 c.p. per decesso da mesotelioma pleurico -
Cass. Sez. VI: 25/9/01; Imp. "Covilli").
L'orientamento testé descritto, del resto, ha ricevuto di recente piena conferma
da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. :
30328/02), avendo il Supremo Collegio ribadito - enunciando tale affermazione
con riferimento al tema specifico dell'attività medico-chirurgica, ma con
principio estensibile ad ogni contegno omissivo - che "la persistente fedeltà
della prevalente scienza giuridica penalistica al classico paradigma
condizionalistico (…) non solo appare coerente con l'assetto normativo
dell'ordinamento positivo, ma rappresenta altresì un momento irrinunciabile di
garanzia per l'individuazione della responsabilità nelle fattispecie orientate
verso la produzione di un evento lesivo".
Ancor più esplicitamente la citata sentenza, pur dando "atto della peculiarità
concettuale dell'omissione", osserva che "lo statuto logico del rapporto di
causalità rimane sempre quello "condizionale controffattuale", la cui formula
dovrà rispondere al quesito se, mentalmente eliminato il mancato compimento
dell'azione doverosa e sostituita alla componente statica un ipotetico processo
dinamico corrispondente al comportamento doveroso, supposto come realizzato, il
singolo evento hic et nunc verificatosi, sarebbe o no venuto meno, mediante un
enunciato esplicativo coperto dal sapere scientifico del tempo" (cfr. Cass. S.U.
: 30328/02).
Orbene, poiché nel caso di specie - per i motivi già ampiamente illustrati (e
cioè il carattere non "dosodipendente" del tumore riscontrato a carico del G., e
l'impossibilità di individuare con certezza il momento della sua insorgenza in
un arco di tempo che comprenda quello in cui, almeno uno degli imputati, abbia
assunto responsabilità di direzione dello stabilimento in cui egli ebbe a
svolgere la sua attività lavorativa) - non sussiste la possibilità di
riconoscere la condotta omissiva dell'O., del D. N. o del F. quale condicio sine
qua non dell'evento morte di quel dipendente della "XXX", appare necessario
concludere per il proscioglimento degli imputati, secondo la formula "perché il
fatto non sussiste".
L'estrema complessità della motivazione - anche in ragione delle delicate
questioni, non solo giuridiche, ma anche di carattere medico-legale che questo
giudicante è stato chiamato ad affrontare - giustificano la decisione del
medesimo di riservarsi il termine massimo (ex art. 544 co. 3 c.p.p.) per il
deposito della presente sentenza.
Tutto ciò premesso e considerato,
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 530 cpv c.p.p.
ASSOLVE
O. P., D. N. M. e F. R. dal reato a loro ascritto perché il fatto non sussiste.
Giorni 90 per il deposito della sentenza.
Chiavari, 13.11.2002
Cass. Pen. – Sez. quarta Sent. 13 maggio - 14 agosto, n. 34476
Sul ricorso proposto da Bertolo Ivo, nato n Torino il 10 luglio 1963;
avverso la sentenza della Corte
di appello di Genova in data 9 maggio 2002.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Francesco
Marzano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Anna Maria De Sandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore delle parti civili, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Osserva:
Il 9 maggio 2002 la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza in data 10 maggio 2001 del G.U.P. del Tribunale di Chiavari, con la quale I B, riconosciutegli le attenuanti generiche, era stato condannato a pena ritenuta di giustizia per imputazione di cui all’at. 589.3 c.p., nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, cui venivano assegnate delle provvisionali immediatamente esecutive.
Si contestava a tale imputato, istruttore munito di brevetto di 1° grado ed organizzatore di un corso per allievi iscritti ad un circolo di attività subacquea, di aver cagionato, per colpa, la morte dell’allievo F A e di T V, munito solo di brevetto di allievo di 3° grado: in particolare, durante una immersione nelle acque di Portofino, l’imputato aveva affidato l’allievo A ad altro allievo, M B, entrambi inesperti perché alla seconda immersione in acque libere, a V, nonostante che il regolamento per corsi di immersione emanato dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva prevedesse che durante le immersioni in acque libere gli allievi fossero accompagnati da un istruttore e da un aiuto istruttore;
egli aveva, altresì, fatto immergere i tre senza effettuare una immersione di ricognizione per verificare le condizioni del mare e pur dovendosi rendere conto che la risacca presente e la scarsa visibilità sconsigliavano l’immersione di persone poco esperte;
questi si erano immersi in una grotta sommersa, nella quale perdevano la vita per asfissia acuta; dapprima A e successivamente V, che era tornato ad immergersi nel tentativo di rintracciare e portare in salvo l’allievo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, per mezzo del difensore,
denunziando:
a) il vizio di violazione di legge, sotto il profilo che erroneamente era stata
disattesa una eccezione di nullità del decreto di fissazione dell’udienza
preliminare per la mancata citazione della persona offesa;
b) il vizio di motivazione “in ordine alla insussistenza del nesso di causalità tra l’asserita condotta omissiva del B e l’evento morte dei sigg.ri A e V”.
Premettendo che la sentenza impugnata aveva ritenuto la responsabilità del ricorrente sia a titolo di colpa generica che specifica, e che la immersione aveva finalità didattica, deduce che la Corte territoriale “ha fatto discendere sic et simpliciter da siffatto assunto inadempimento l’evento morte; senza spendere nemmeno una parola circa il nesso eziologico tra la condotta omissiva del prevenuto e l’evento morte”: trattandosi di causalità omissiva, tale nesso andava “individuato attraverso il processo razionale della motivazione non potendo rimanere assorbito o identificato nella posizione di garanzia (…)”;
c) vizi di violazione di legge e
di motivazione “circa l’insussistenza dell’efficacia autonoma della causa
sopravvenuta”: assume che “le condizioni del mare mutarono improvvisamente” e
“quando si decise l’immersione le condizioni meteo e del mare erano ideali per
effettuare l’immersione”, ed evoca al riguardo addotte emergenze procedimentali;
soggiunge che neppure condivisibili sono le argomentazioni della gravata
sentenza, quanto all’asserito non corretto funzionamento delle attrezzature, che
potrebbero essere state danneggiate durante l’immersione;
d) il vizio di violazione di legge “in ordine alla conferma della condanna del
ricorrente al pagamento della provvisionale immediatamente esecutiva”, sotto il
profilo che erroneamente era stato ritenuto non eccessivo l’importo a tale
titolo liquidato “in favore della moglie” (L. 500.000.000), potendo la
provvisionale essere riconosciuta nei limiti del danno per cui si ritiene
raggiunta la prova.
3. Il ricorso è infondato.
Quanto, invero, al primo motivo di doglianza, hanno di già rilevato i giudici di merito – e va qui rifermato – che l’imputato non ha interesse (art. 182.1 c.p.p.) e non è, quindi, legittimato ad eccepire la nullità del decreto del G.I.P. che dispone il suo rinvio a giudizio per l’omesso avviso alla persona offesa per l’udienza preliminare, tanto non impedendo l’instaurazione del rapporto processuale fra le parti necessarie del processo (Cass., Sez. Un., n. 10/1997) e trattandosi di nullità che non pregiudica affatto il suo interesse ed i suoi diritti (Cass., Sez. Fer., n. 38480/2002; id. Sez. VI, n. 12530/1999; id. Sez. III, n. 6443/1998; id. Sez. I, n. 2789/1995; id. Sez. I, n. 2792/1995; id. Sez. III, n. 8088/1994; id. Sez. VI, n. 6089/1994).
Peraltro – ed il rilievo assume
valenza anche assorbente – ha dato atto la sentenza impugnata che “il giudice
dispose preliminarmente la notificazione dell’atto agli eredi del V, il che
venne puntualmente eseguito”, ed al riguardo non si rinviene alcun specifico
motivo di gravame.
Quanto al secondo ed al terzo motivo di censura, deve innanzitutto rilevarsi che
il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espresso
disposto normativo, risultare solo dal testo del provvedimento impugnato. Ciò
posto, deve riconoscersi che, nella specie, i giudici del merito hanno dato
congrua e logica sentenza del percorso argomentativi seguito nel pervenire alla
resa statuizione.
Essi, difatti, hanno accertato
che “A F e V T si trovavano, al momento del verificarsi dell’episodio mortale,
in attività didattica”; che, secondo la normativa F.I.P.S., nel caso di attività
di istruzione in acque libere, “… in qualsiasi momento degli esercizi e delle
prove d’esame gli allievi devono essere a contatto visivo degli istruttori ed
aiuto istruttori…; in immersione il rapporto F.I.P.S. è il seguente: un
istruttore, un aiuto istruttore, quattro allievi subacquei. Se le condizioni di
visibilità sono ridotte, il rapporto va modificato in modo che gli allievi siano
sempre in contatto visivo con gli istruttori ed aiuto istruttori”, che, posto
che “le modalità concrete secondo cui fu effettuata l’immersione per cui è
processo possono ritenersi pacifiche”, invece “l’imputato consentì… (anzi diede
precise disposizioni in tal senso) che A F e B M fossero accompagnati
nell’immersione dal solo V T, il quale, pur essendo sub di provata capacità ed
esperienza, non era, tuttavia, abilitato a svolgere il ruolo di istruttore e
neppure di aiuto istruttore…”; che la immersione “venne compiuta in zona
rocciosa e in una grotta pressoché completamente sommersa, in zona non protetta,
di visibilità estremamente ridotta…, con le condizioni del mare in rapido
peggioramento…, in presenza di “onde anomale”…, con forte risacca… e “risucchio”
in un ambiente particolarmente insidioso…”; che, in particolare, “le condizioni
del mare e, specificamente, della grotta, non potevano costituire un evento
imprevedibile” e “sarebbe comunque spettato al B l’obbligo di una preventiva
ispezione dei luoghi ed un controllo costante della situazione, data la
possibilità concreta di una possibile evoluzione, in senso peggiorativo, anche
rapido, della situazione, anche per la stagione invernale, tenuto sempre conto
della situazione dei luoghi…, tanto più con riferimento alla inesperienza dei
due allievi ed alla inadeguatezza del loro affidamento alle sole cure di una
persona semplicemente esperta, senza la sua diretta sorveglianza”; che “la
consulenza tecnica disposta sulle attrezzature… non aveva portato a rilevare
significativi difetti o anomalie di funzionamento…” (annota la integrativa
sentenza di primo grado che “non veniva comunque rilevato alcun nesso di
causalità fra lo stato in cui si trovavano le attrezzature impiegate e gli
eventi letali verificatisi durante le immersioni”).
Accertata, dunque, la condotta colposamente omissiva dell’imputato, logico è il
consequenziale divisamento dei giudici del merito anche in ordine al nesso di
causalità tra l’evento e tale condotta, essendo evidente che il primo si
verificò proprio a seguito della determinazione dell’imputato di consentire
(dando, “anzi, precise disposizioni in tal senso”) la immersione degli allievi
in quelle pericolose condizioni di tempo e di luogo, e, peraltro, senza
l’ausilio di personale tecnico (istruttori e aiuto istruttori) che avrebbero
comunque potuto seguire da presso (in “contatto visivo”) il percorso degli
allievi medesimi, inibendo loro manovre e tragitti pericolosi ed affrancandoli
da situazioni di imminente pericolo. Ed adducendo il ricorrente che “le
condizioni meteo e del mare erano ideali per effettuare l’immersione”,
inferendone, in sostanza, il sopravvenire di una autonoma causa determinativa
dell’evento dovuta al fatto che “le condizioni del mare mutarono
improvvisamente”, il contrario è stato accertato dai giudici del merito, come si
è sopra richiamato, e la integrativa sentenza di primo grado riporta anche le
dichiarazioni rese dall’imputato nella immediatezza dei fatti: “… una volta in
immersione mi sono reso conto che vi era molta risacca, e che le condizioni di
mare non fossero ideali per effettuare una immersione con gente poco esperta e
pertanto, circa quindici minuti, ho deciso di interrompere l’immersione…”.
Quanto, infine, al quarto ed ultimo motivo di ricorso, i giudici dell’appello
hanno dato diffusa contezza delle ragioni apprezzate nel pervenire a quella
confermativa statuizione; e il provvedimento con il quale il giudice del merito,
nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegni alla parte
civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile in
Cassazione, essendo per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e
destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale
risarcimento (Cass., Sez. Un., n. 2246/1991; id. Sez. II, n. 6727/1995, id. Sez.
VI, n. 11984/1997).
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute in questo grado del giudizio dalle parti civili, che si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali. Lo condanna inoltre a rifondere le spese sostenute, per questo grado, dalle parti civili, che liquida in complessivi euro millecinquecento.