| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Cass. Pen. – Sezione sesta –
sentenza 4 giugno - 22 agosto 2003, n. 34862
Osserva
Ricorre S A, a
mezzo del proprio difensore, avverso sentenza della Corte d’Appello di Roma in
data 3 dicembre 2002, con la quale è stata confermata la sua condanna alla pena
di mesi otto di reclusione, con le attenuanti generiche, e al risarcimento del
danno in favore della parte civile N. R per il reato di cui all’articolo 574 Cp,
ascrittole per aver sottratto al padre il proprio figlio N V, nato fuori dal
matrimonio ma dal padre riconosciuto. La S si era allontanata in assenza del N
dalla comune abitazione il 21 gennaio 1996 portando con sé il bambino, all’epoca
in età di quattro anni. Qualche giorno dopo la S era tornata sul posto e aveva
sostituito, sempre in assenza del N., la serratura della porta di ingresso
dell’appartamento, dove si trovavano mobili ed effetti personali del N.. Per
quest’ultimo fatto le veniva contestato anche il reato di cui all’articolo 392
Cp, dal quale veniva peraltro assolta in primo grado.
Deduce la ricorrente difetto di motivazione relativamente all’invocata
scriminante dello stato di necessità, avendo ella dovuto lasciare l’abitazione
per le continue violenze cui era sottoposta dal N., che non aveva alcun diritto
a trattenervisi contro la sua volontà (come riconosciuto dal giudice di primo
grado e anche dal giudice civile da lei adito), e dovuto parimenti portare con
sé il bambino perché in caso diverso avrebbe potuto essere ravvisato a suo danno
il reato di abbandono di persona incapace; violazione del principio devolutivo
dell’appello e del divieto di
reformatio in pejus,
essendo stata presa in considerazione a differenza che in primo grado anche la
sua condotta successiva alla data del 6 febbraio 1996, in cui il Tribunale per i
Minorenni le aveva affidato il figlio sia pure in via provvisoria, con
conseguente cessazione della sua pretesa antigiuridicità (mentre la Corte
d’Appello ha ritenuto che la condotta antigiuridica si sia protratta addirittura
fino al 9 ottobre 1997); erronea applicazione dell’articolo 574 Cp perché la
pretesa sottrazione si era protratta per un lasso di tempo trascurabile e non
era stata accompagnata da alcuna condotta impeditiva dell’esercizio della
potestà da parte dell’altro genitore; improcedibilità dell’azione penale,
relativamente al reato di sottrazione di minore, per difetto di querela, dal
momento che il N. aveva inteso dolersi, come risultante dal tenore dell’atto,
unicamente della privazione del diritto di abitazione.
Quest’ultimo motivo ha carattere evidentemente pregiudiziale e deve perciò
essere esaminato con precedenza sul motivi ulteriori di gravame. Esso non può,
peraltro, ritenersi fondato. Se è vero, infatti, che in narrativa il N. si
diffonde pressoché esclusivamente sulla sostituzione della serratura e sulle sue
conseguenze pregiudizievoli, è anche vero che egli dichiara poi di voler
proporre querela «peri reati che saranno ravvisabili nei fatti sopra esposti»; e
perciò anche ‑ si deve ritenere ‑ per la pretesa sottrazione del figlio,
parimenti menzionata in narrativa, non esistendo d’altronde ragioni per
considerare, in base al tenore dell’atto, l’istanza di punizione limitata agli
altri fatti penalmente rilevanti in astratto.
Sussiste invece il vizio di motivazione denunciato, con riferimento sia alla
astratta configurabilità del reato di cui all’articolo 574 Cp, sia al dedotto
stato di necessità. Va osservato innanzi tutto che la condotta della S.
deve essere presa in considerazione, come fondatamente osservato dalla
ricorrente, con esclusivo riferimento al periodo compreso tra il 21 gennaio e il
6 febbraio 1996, e cioè tra la data dell’allontanamento del minore
dall’abitazione in cui aveva vissuto sino al momento con i genitori e quella in
cui lo stesso venne affidato in via provvisoria alla madre, essendo venuta meno
col provvedimento del Tribunale competente la supposta antigiuridicità della
condotta pregressa. Affermano invece i giudici di appello che la condotta
delittuosa si sarebbe protratta fino al 9 ottobre 1997, e cioè fino alla
decisione definitiva del Tribunale per i Minorenni, a seguito della quale
soltanto l’imputata si risolse ad ottemperare alla prescrizione di non
ostacolare i rapporti tra padre e figlio, «per cui il comportamento penalmente
rilevante protrattosi fino all’esecuzione del predetto provvedimento ha
pienamente integrato da parte della odierna appellante gli estremi del reato
ascrittole». Siffatta affermazione appare manifestamente erronea, inquadrando
nella pretesa sottrazione di minore, anche il comportamento dell’imputata
successivo al provvisorio affidamento del figlio, e perciò del tutto legittimo,
e prendendo in considerazione fatti nuovi, quali gli ostacoli frapposti ai
contatti autorizzati tra padre e figlio, tali da integrare in ipotesi gli
estremi del diverso reato di cui all’articolo 388 comma 2 Cp, peraltro mai
contestato all’imputata e comunque improcedibile per difetto di querela. Anche
la questione dello stato di necessità è stata esaminata con esclusivo
riferimento al possibile pericolo per il minore, che è stato escluso, laddove
l’imputata aveva dedotto di essere stata determinata al fatto dal timore di
gravi danni alla propria persona e dalla impossibilità di lasciare il figlio; ma
su questo. assunto la motivazione della sentenza tace del tutto.
Il vizio di motivazione rilevato comporterebbe l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata; ma il rinvio risulta superfluo, dovendo essere esclusa la
configurabilità stessa del reato, così come correttamente inquadrato dal punto
di vista cronologico, sotto il profilo soggettivo. Ed invero, la brevità del
lasso di tempo intercorso tra il trasferimento del minore e il provvedimento
provvisorio che legittimava la nuova situazione di fatto, nonché le modalità
della condotta dell’imputata, che si rivolse immediatamente al giudice
competente per sollecitarne l’urgente intervento, non consentono di ravvisare
una volontà diretta all’illegittimo impedimento del N. dall’esercizio delle
facoltà connesse alla potestà di genitore, che deve essere esclusa nel caso in
cui tale esercizio venga semplicemente reso meno agevole (come è inevitabile
allorquando venga meno una situazione di convivenza pregressa) e al genitore non
venga preclusa in assoluto, come avviene invece quando il minore sia stato
trasferito in luogo a lui ignoto o inaccessibile, la possibilità di qualsiasi
contatto. Questa Corte, pur ritenendo che il reato de quo possa essere consumato
anche da uno dei genitori in danno dell’altro, sia nel caso di sussistente
matrimonio, sia nella ipotesi di famiglia di fatto (sezione sesta, 4 marzo 2002,
Staller; 4 luglio 2002, Zanta), ha affermato infatti, mi una fattispecie del
tutto analoga a quella in esame (sezione sesta, 8 aprile, Muollo), che per la
configurazione del dolo è necessario che la condotta dell’agente sia diretta ad
una, globale sottrazione del minore alla sfera di controllo dell’altro coniuge,
escludendolo quindi nella ipotesi in cui la condotta dell’agente non sia stata
diretta ad una globale sottrazione del minore alla sfera di controllo dell’altro
genitore, ma sia stata determinata dall’esigenza che il minore non fosse
lasciato solo, restando così privo di cure e di assistenza. Nel caso gli stessi
giudici di merito, e in particolare il giudice di primo grado, avevano
d’altronde dato atto che l’imputata aveva fornito al N. le dovute informazioni
atte ad assicurare la reperibilità del minore, ritenendo nondimeno che tale
circostanza non impedisse la configurabilità del reato, così come non la
impediva il limitato tempo durante il quale la condotta si era protratta. Tali
affermazioni, in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di
legittimità, non possono peraltro essere condivise, finendo col far consistere
l’obiettività del reato e il dolo relativo nel semplice trasferimento del minore
in luogo diverso dall’abitazione familiare; il che è contrario alla lettera e
allo spirito della norma incriminatrice.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, perché il
fatto ascritto all’imputata non costituisce reato.
PQM
La
Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non
costituisce reato.