| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Senato della Repubblica
Ddl 1899/S «Modifica all’articolo
52 del codice penale in materia
di diritto all’autotutela in un privato domicilio»
Commissione Giustizia il 10 febbraio 2004
Articolo 1
(Diritto all’autotutela
in un privato domicilio)
Dopo l’articolo 52 del codice penale è inserito il seguente:
«Articolo 52bis. (Diritto all’autotutela in un privato domicilio) – Nel contrastare una violazione di domicilio finalizzata allo scopo di commettere altri reati, si configura in ogni caso come legittima difesa la condotta di chi:
a) vedendo minacciata la propria o altrui incolumità, usa un’arma legalmente
detenuta o qualsiasi altro mezzo idoneo per dissuadere o rendere sicuramente
inoffensivo l’aggressore;
b) vedendo minacciati i propri o altrui beni e constatata l’inefficacia di ogni
invito a desistere dalla azione criminosa, per bloccarla usa qualsiasi mezzo
idoneo o un’arma legittimamente detenuta, mirando alle parti non vitali di chi
persiste nella minaccia».