| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Giudice all’udienza del 10 febbraio 2005 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
libero contumace
imputato:
del reato p.e.p. dagli artt. 81 cpv 496 C.P. per avere dichiarato falsamente in
data 21/6/2000 al personale della Stazione Carabinieri di.... nell'ambito di un
controllo di Polizia - interrogato sull'identità nell'ambito del predetto
servizio di controllo - la propria identità, il proprio stato e qualità
personali utilizzando il nominativo di XX invece di Y.Y.
Con l'intervento del Pubblico Ministero e del difensore di fiducia.
Il Pubblico Ministero chiede: condanna
Il difensore chiede: l'assoluzione
Fatto e Diritto
Tratto a giudizio per rispondere del reato ascritto non compariva innanzi a questo giudice (notificato al domicilio eletto presso il difensore di fiducia), venendo dichiarato contumace; dato ingresso all'istruttoria dibattimentale veniva escusso il teste M.llo cc, ed all'esito il PM e la difesa concludevano come da p.v. d'udienza.
Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che:
nel corso di un ordinario controllo svolto presso
un cantiere edile il 21/6/2000 uno degli operai presenti in cantiere è risultato
non provvisto del permesso di soggiorno;
tale persona è stata quindi accompagnata presso il Comando cc di ... ed in
quella sede ha dichiarato di chiamarsi XX, asserendo di non avere con sé
documenti di identità;
l'individuo è stato quindi accompagnato presso la Questura di Trento, i cui operanti hanno provveduto ad identificarlo.
E' pacifico che il teste M.llo ... , indicato quale unico testimone dalla pubblica accusa, non ha direttamente proceduto alla identificazione del soggetto fermato e qualificatosi come XX.; la compiuta identificazione di tale soggetto, difatti,è stata eseguita presso la Questura di ---, ma di tale attività non si ha contezza alcuna agli atti del dibattimento.
Il PM ha sollecitato il ricorso allo strumento di cui all'art. 507 CPP, chiedendo al giudice di provvedere in via autonoma ad acquisire gli atti dell'accertamento ed a sentire come teste l'operante che ha proceduto alla identificazione; si tratta di un tema di prova che era nella piena disponibilità e conoscenza della pubblica accusa e non certo emerso ex novo nel corso del dibattimento.
Chi scrive ritiene di non poter accedere alla sollecitazione in questione.
Difatti, è preliminare il rilievo per cui il processo penale, secondo la disciplina e l'impostazione voluta dal legislatore, è un processo di parti ispirato al principio accusatorio, nel quale la prova si forma in dibattimento e nel quale ciascuna delle parti incontra veri e propri oneri di allegazione; ognuna è tenuta a presentare le proprie richieste di prova e sulla base delle rispettive allegazioni deve formarsi il convincimento del giudice terzo. Insito al sistema è che il giudice è assolutamente terzo rispetto alle parti e non deve sostituirsi all'onere di allegazione che su di esse incombe, a differenza di quanto accadeva nel sistema previdente ispirato al principio inquisitorio, nel quale al giudice era demandato, con ampiezza di previsione e di portata, il compito di accertare i fatti e di procedere officiosamente a tutto quanto necessario a tale scopo.
E' ben vero che l'art. 507 CPP riconosce al
giudice la facoltà, se assolutamente necessario, di disporre l'ufficio
l'assunzione di nuovi mezzi di prova; tale disposizione, tuttavia, in virtù di
una interpretazione sistematica e non limitata al mero dato letterale, non può
essere intesa nel senso di riconoscere sic et simpliciter al giudice la
possibilità di accertare i fatti in quanto, in tal modo, si tornerebbe alla
concezione (peraltro rispettabilissima, ma che il legislatore ha inteso
superare)
previgente.
L'introduzione del principio costituzionale del giusto processo, che è tale in
quanto si svolge nel pieno contraddittorio delle parti innanzi ad un giudice
terzo ed imparziale, ulteriormente pone come punto nevralgico l'aspetto della
terzietà e della imparzialità del giudice; vieppiù ne consegue che le norme
processuali vanno lette secondo una interpretazione costituzionalmente orientata
che muova dal presupposto indefettibile di cui si è detto.
Se così è, a giudizio di chi scrive l'art. 507 CPP non può essere attualmente interpretato (se se ne vuole dare una lettura costituzionalmente orientata) nel senso che al giudice va riconosciuto un ampio potere suppletivo tale da sopperire a carene e negligenze delle parti; in tal modo, difatti, egli non rispetterebbe il suo ruolo, costituzionalmente stabilito, di terzietà ed imparzialità, divenendo egli, al contrario e ad un tempo stesso, parte attiva nell'accertamento dei fatti e soggetto che su tali fatti va a decidere. Se così è, l'unica lettura che rende la norma di cui all'art. 507 CP compatibile con il principio costituzionale è quella per cui al giudice (previa, del caso, sollecitazione delle parti) va riconosciuto un semplice potere di integrazione del dato acquisito qualora ciò risulti necessitato da quanto accertato nel contraddittorio, e sempre che non si tratti di temi di prova di cui la parte pubblica o quella privata avevano conoscenza e hanno omesso di allegare. Solo in un tal caso, difatti, l'attività integrativa del giudice nell'acquisizione del dato probatorio risulta assolutamente necessaria, in quanto il particolare strumento di prova fosse non conosciuto dalle parti e sia emerso solo a seguito dell'instaurato contraddittorio.
Nel caso in esame, è evidente che l'attivazione
del potere di cui all'art. 507 CPP non è conseguente alla avvenuta emersione,
all'esito del contraddittorio, di una nuova fonte di prova, posto che la parte
pubblica era perfettamente a conoscenza che l'identificazione del soggetto era
stata condotta da altro soggetto operante ed aveva, quindi, la piena possibilità
di indicare e far assumere il relativo mezzo istruttorio.
Detto questo, nessun elemento di prova consente di ritenere che la persona
fisica che ha dichiarato al M.llo *** di chiamarsi XX. va individuata nella
persona di YY.; certamente esiste una persona con tali generalità, come è
confermato dalla copia del passaporto della Repubblica d'Albania acquisito agli
atti, ma nulla consente di affermare che in tale soggetto va individuata la
persona con cui è venuto in contatto l'operante.
L'impossibilità di identificare fisicamente la persona che ha dichiarato di chiamarsi XX, di conseguenza, comporta l'adozione di una pronunzia assolutoria nei confronti di YY con la formula per non aver commesso il fatto (Cass. 1999/2700).
P.Q.M.
Visto l'art. 530 C.p.p. assolve
S.A. dall'imputazione ascritta per non aver commesso il fatto.
Motivi nei trenta giorni.
Rovereto, 10 febbraio 2005
Il Giudice