| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Corte di Cassazione
Sezioni unite penali
Sentenza 10 dicembre 2003, n. 47289
RITENUTO IN FATTO
1. P.P. e C.P.hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 27
marzo 2002 con la quale la Corte di appello di Roma, riformando parzialmente la
decisione di primo grado, ha revocato la confisca di alcuni beni e ha confermato
la condanna pronunciata nei confronti dei ricorrenti per i reati previsti dagli
artt. 633 e 644-bis c.p. e per il reato previsto dagli artt. 4 e 6 d.l. 143/1991
e dagli artt. 106 e 132 d.l. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia), unificati per la continuazione.
P. e C. P., padre e figlio, erano stati accusati, oltre che del reato di abusiva erogazione di finanziamenti (di cui agli artt. 4 e 6 d.l. 143/1991 e agli artt. 106 e 132 d.l. 385/1993), di vari reati di usura, per avere effettuato prestiti a diverse persone lungo un arco di tempo compreso tra il 1990 e il gennaio del 1996, esigendo e ottenendo interessi di carattere usurario. Il PM aveva evocato nelle imputazioni sia l'art. 644 sia l'art. 644-bis c.p., relativo ai fatti successivi al 7 agosto 1992 e concernente la c.d. usura impropria (introdotta dall'art. 11-quinquies l. 356/1992 e abrogata dall'art. 1 l. 108/1996, in occasione della radicale riforma del trattamento dell'usura, segnata tra l'altro dalla modificazione dell'art. 644 c.p.), ma il Pretore di Roma con la sentenza del 20 luglio 2000, dopo aver indicato gli elementi differenziali tra le due fattispecie in questione, aveva ritenuto che in un solo caso (quello relativo a G.G.) fosse provato lo stato di bisogno, caratterizzante la previsione dell'art. 644 c.p., nel testo anteriore alla riforma dell'usura, mentre negli altri casi aveva escluso la rilevanza di condotte antecedenti all'agosto 1992, e aveva ritenuto che quelle successive integrassero il reato dell'art. 644-bis c.p. Il pretore inoltre aveva giudicato insufficiente la prova della responsabilità di C.P.per una parte dei reati contestati e quindi, unificati tutti i reati per la continuazione, aveva condannato P.P. alla pena di cinque anni di reclusione e di lire cinque milioni di multa per i reati dei capi a), b), c), d), e), f), g), h) (relativi il capo b all'art. 644, il capo h all'art. 132 d.l. 385/1993 e tutti gli altri capi all'art. 644-bis c.p.) e C.P.alla pena di tre anni di reclusione e di lire tre milioni di multa per i reati dei capi a), b), d), f), h) e aveva disposto la confisca di immobili, autovetture e saldi attivi dei conti correnti bancari.
La decisione, impugnata da entrambi gli imputati, è stata sostanzialmente condivisa dalla Corte di appello, che ha solo riformato parzialmente il capo relativo alla confisca.
Nei ricorsi sono stati enunciati numerosi
motivi, che vengono sinteticamente riportati nell'ordine seguito dai ricorrenti.
Il difensore di P.P. ha dedotto:
a1) la violazione degli artt. 544 ss. c.p.p., in quanto la sentenza impugnata
sarebbe «illeggibile e scritta a mano da una grafia incomprensibile»;
b1) la mancanza di motivazione sul motivo con il quale era stata eccepita la
prescrizione;
c1) il vizio di motivazione sull'esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi
dei reati contestati, desunti principalmente dalle dichiarazioni delle persone
offese senza una adeguata verifica della loro attendibilità;
d1) la violazione dell'art. 157 c.p. perché i reati in questione, o almeno
quelli più risalenti nel tempo, erano estinti per prescrizione, considerato che
l'usura è un «reato istantaneo con effetti eventualmente permanenti che si
perfeziona e si consuma nella stipulazione del patto usurario»;
e1) la violazione dell'art. 132 d.l. 385/1993 in quanto nella specie non si
poteva ravvisare lo svolgimento di abusiva attività finanziaria o «al più, a
tutto voler concedere all'accusa, poteva essere ritenuta l'ipotesi
contravvenzionale»;
f1) la violazione degli artt. 62-bis, 81 e 133 c.p. e il vizio di motivazione
con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione
della pena;
g1) la violazione dell'art. 240 c.p. con riferimento alla confisca dell'immobile
sito in Ardea, località S. Lorenzo, n. 25, ritenuto profitto del reato di usura;
h1) la violazione dell'art. 12-sexies d.l. 306/1992 (inserito dall'art. 2 d.l.
339/1994) con riferimento agli altri beni confiscati.
I difensori di C.P. hanno presentato due distinti atti di ricorso. Il primo ha
dedotto:
a2) l'asserita adozione di un errato criterio di valutazione delle prove, in
quanto erroneamente sarebbe stata data rilevanza alla convergenza delle
dichiarazioni accusatorie di più persone offese e alle dichiarazioni rese da
alcune persone offese alla polizia giudiziaria e non interamente corrispondenti
a quelle rese nel dibattimento;
b2) la mancanza di prove dei reati di usura e l'illogicità della motivazione
relativa ai vari fatti contestati;
c2) l'insussistenza nei fatti in questione dell'elemento oggettivo e di quello
soggettivo dei reati di usura;
d2) la violazione degli artt. 110, 644 e 644-bis c.p. per la mancanza delle
condizioni per ravvisare nella condotta del ricorrente un concorso nei reati
commessi dal padre P.P.;
e2) la mancanza delle condizioni giustificative della confisca.
Il secondo difensore di C.P.ha dedotto:
a3) il vizio di motivazione relativo alla sussistenza dei reati di usura e in
particolare alla sussistenza dell'elemento soggettivo;
b3) l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 644 e 644-bis c.p.,
affermando che non sussistono le condizioni per ritenere che il ricorrente abbia
concorso nei reati addebitati al padre;
c3) la violazione dell'art. 132 d.l. 385/1993, in quanto la disposizione sarebbe
stata applicata anche con riferimento a condotte antecedenti alla sua
introduzione nell'ordinamento e inoltre sarebbe stato erroneamente ravvisato il
reato di cui al primo comma dell'art. 132 cit. e non quello contravvenzionale,
meno grave, del secondo comma;
d3) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62-bis c.p. per il diniego
delle attenuanti generiche;
e3) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81 c.p.: la violazione più
grave sarebbe stata erroneamente individuata nel reato del capo b) della
imputazione, cioè in un fatto del 1991, epoca nella quale la pena edittale
giungeva fino solo fino a due anni per la reclusione e a lire 800.000 per la
multa, e sarebbe stata violata per la multa (determinata complessivamente in
lire 5.000.000 di multa) la regola dell'aumento sino triplo;
f3) la violazione degli artt. 132 e 133 c.p. e il vizio di motivazione con
riferimento alla pena determinata per la violazione più grave in misura assai
elevata per la reclusione e superiore al massimo edittale per la multa;
g3) l'inosservanza dell'art. 330 c.p.p. perché con riferimento ai reati dei capi
b) e d) è stata esercitata l'azione penale in mancanza della notizia di reato.
Nelle more dell'udienza, fissata davanti alla quinta sezione penale di questa
Corte per il 2 luglio 2003, è stata depositata una memoria nell'interesse delle
parti civili costituite (G.G. e G.R.), con la quale si invoca una dichiarazione
di inammissibilità dei ricorsi (che porrebbero mere questioni di fatto) e
comunque si chiede che i ricorsi stessi vengano respinti in quanto infondati.
2. Nel corso dell'udienza del 2 luglio 2003, dopo la verifica della regolarità
del contraddittorio, la difesa ha sollecitato un provvedimento di sospensione
del dibattimento a norma dell'art. 5, comma 2, l. 134/2003. La seconda sezione,
ritenendo la norma invocata non applicabile nel giudizio in cassazione, e
considerato che però altri collegi (anche nell'ambito della stessa sezione)
avevano adottato la soluzione contraria (sezione seconda, 4023/2003, ric.
Zizzari; sezione seconda, 1° luglio 2003, n. 1926/93, ric. Bini e Lo Prete;
sezione terza, 1° luglio 2003, n. 3348/93, ric. Cerciello Parisi), ha rimesso il
ricorso alle Sezioni unite, in applicazione dell'art. 618 c.p.p.
L'ordinanza in primo luogo ricorda la distinzione tra norme di diritto
intertemporale e norme di diritto transitorio: le prime sono semplicemente
chiamate a dirimere il conflitto tra disposizioni succedutesi nel tempo, e sono
suscettibili di generalizzazione ed estensione analogica, nella prospettiva di
un pari trattamento per le situazioni assimilabili; le seconde danno vita a una
disciplina a efficacia temporanea, diversa da quella originaria e da quella
sopravvenuta, che risulta inidonea a fungere da tertium comparationis agli
effetti di un ipotetico scrutinio di eguaglianza, e insuscettibile, in quanto
eccezionale, di estensioni che circa la loro portata trascendano i dati di
stretta interpretazione. Poste queste premesse, la disposizione del comma 2
dell'art. 5 l. 134/2003 viene ritenuta norma transitoria e se ne deduce che la
sospensione del dibattimento è di carattere eccezionale, da applicare solo nei
casi in cui univocamente lo dispone la lettera della legge.
La sospensione - argomenta l'ordinanza - ha senso solo nella misura in cui la
legge riconosce all'interessato la possibilità di sollecitare l'applicazione
della pena, possibilità regolata dal comma 1 dello stesso art. 5 con riguardo ai
procedimenti «in corso di dibattimento» alla data di entrata in vigore della
legge. Ebbene, per quanto sia previsto un «dibattimento» sia nel giudizio di
appello (art. 602 c.p.p.) che in quello di cassazione (art. 614 c.p.p.),
l'espressione non avrebbe per i giudizi di impugnazione lo stesso significato
che riveste per il giudizio di primo grado, e in ogni caso non potrebbe
parificare moduli procedimentali disegnati, quanto ai contenuti, sulle diverse
funzioni di ciascuna fase.
Rispetto al giudizio di legittimità - nota l'ordinanza - la legge non regola il
caso della pluralità di udienze (mentre la norma transitoria, avendo riguardo
alla «prima udienza utile», la presuppone). Inoltre l'ufficio del PM presso la
Corte di cassazione, a livello ordinamentale (art. 76 ord. giud.), come a
livello processuale, è privo delle funzioni sulle quali tipicamente si fonda il
«potere» negoziale da esercitare nel procedimento di applicazione della pena su
richiesta delle parti. Quel potere potrebbe essergli attribuito dalla legge in
via eccezionale, ma la disciplina in esame manca di ogni riferimento in tal
senso.
Per questa via alcuni precedenti citati dalla giurisprudenza di segno opposto, e
relativi a decisioni «di merito» transitoriamente innestate sul giudizio di
legittimità, divengono, secondo l'ordinanza, conferme del carattere eccezionale
di siffatta evenienza, da escludere nell'assenza di norme mirate a concretarla.
Se la riforma del c.d. concordato sui motivi di appello (commi 4 e 5 dell'art. 599 c.p.p., come modificati dall'art. 1 l. 14/1999) aveva comportato che l'accordo potesse transitoriamente intervenire anche nei procedimenti pendenti in Cassazione, ciò era appunto dovuto all'espressa previsione dell'art. 3 della citata l. 14/1999, che aveva regolato sia la funzione del Procuratore generale presso la Corte che i poteri di quest'ultima nel caso di accoglimento dell'accordo. Una conferma della necessità di specifiche norma «di copertura» della eccezionale funzione di merito viene dallo stesso art. 5 l. 134/2003, che nel terzo comma autorizza la Cassazione a fare diretta applicazione delle sanzioni sostitutive come modificate dall'art. 4 della stessa legge. Il punto dunque non è se il giudice di legittimità possa o meno deliberare su questioni di merito, ma quali siano i presupposti normativi idonei a fondare una siffatta eccezionale deliberazione.
Un ulteriore argomento che l'ordinanza ritiene privo di fondamento è quello
relativo alle pretese discriminazioni tra posizioni assimilabili: la Consulta ha
chiarito (sent. 381/2001) come la funzione tipica di una disciplina transitoria
sia proprio quella di regolare difformemente le fattispecie processuali, sulla
base di una linea di demarcazione individuata dalla legge, e come sia necessario
solo che tale linea si ancori ad un dato pertinente e di sicura identificazione,
così da evitare l'eventualità di applicazioni arbitrarie.
Infine l'ordinanza esamina i lavori preparatori per individuare la volontà del
legislatore: cita a tal fine affermazioni del relatore che chiariscono come
questi avesse escluso espressamente la pertinenza della disciplina al giudizio
di cassazione, salva la sola ed espressa eccezione delle sanzioni sostitutive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Questione pregiudiziale è quella relativa all'ammissibilità nel giudizio di
cassazione della richiesta di sospensione prevista dal comma 2 dell'art. 5 l.
134/2003, o più esattamente, come ha chiarito la stessa ordinanza di rimessione,
relativa all'ammissibilità nel giudizio di cassazione della richiesta di
applicazione della pena prevista dal comma 1 dello stesso articolo, posto che la
richiesta di sospensione è solo funzionale alla richiesta di applicazione della
pena.
La risposta affermativa si basa essenzialmente sull'argomento che secondo il
comma 1 dell'art. 5 cit. la richiesta di applicazione della pena può essere
formulata «anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla
data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine
previsto dall'art. 446, comma 1, del c.p.p.» e che nel giudizio di cassazione,
quando si svolge in pubblica udienza, c'è un segmento processuale denominato
«dibattimento» (art. 614 c.p.p.).
È opinione delle Sezioni unite che questo argomento sia efficacemente
contrastato da quelli esposti nell'ordinanza di rimessione, in quanto una
decisione sulla richiesta di applicazione della pena è una decisione di merito,
che non rientra nei poteri istituzionali della Corte di cassazione e avrebbe
perciò richiesto un'apposita previsione, analoga a quella che nello stesso art.
5 l. 134/2003 è stata dettata per le sanzioni sostitutive con la disposizione
del comma 3. Ed è certamente significativo il fatto che quando con la l. 14/1999
è stata modificata la disciplina del c.d. patteggiamento in appello, contenuta
negli artt. 599 e 602 c.p.p., il legislatore ha avvertito la necessità di
intervenire con l'art. 3 di tale legge per consentire e regolare in via
transitoria nel giudizio di cassazione la richiesta concordata di accoglimento
dei motivi di impugnazione. Con l'art. 3 l. 14/1999 il legislatore, tra l'altro,
si è dato carico di stabilire il termine entro il quale le parti avrebbero
dovuto formulare la richiesta, individuandolo in quello di quindici giorni prima
della udienza, previsto dall'art. 585 comma 4 c.p.p. per la presentazione di
motivi nuovi, mentre per la richiesta a norma dell'art. 5 l. 134/2003 non
sarebbe fissato alcun termine, in quanto la stessa dovrebbe avvenire nel corso
del dibattimento e cioè, nel giudizio di cassazione, nel corso della stessa
udienza di trattazione del ricorso.
Una prima conclusione dunque è possibile: l'applicazione della pena su richiesta
delle parti è istituto che richiede una decisione di merito, estranea ai poteri
della Corte di cassazione, e mancano dati legislativi dai quali argomentare che
il potere in questione sia stato specificamente conferito alla Corte con la
norma dell'art. 5 l. 134/2003.
Anche i lavori preparatori sono privi di indicazioni in tal senso e fanno
piuttosto ritenere che il legislatore abbia inteso escludere il «patteggiamento»
nel giudizio di cassazione.
Sono significative in proposito alcune parole pronunciate dai relatori, sia al
Senato che alla Camera. Al Senato, nella seduta del 17 settembre 2002, il
senatore Ziccone, riferendosi all'art. 4, che conteneva all'epoca la
disposizione transitoria, si è soffermato - come riferisce il resoconto - «in
particolare sull'espressione "in corso di dibattimento", sottolineando che essa
dovrebbe essere interpretata nel senso di limitare l'operatività della norma
transitoria ai soli processi di primo grado». Alla Camera, nella seduta del 28
aprile 2003, l'onorevole Ghedini, ha replicato così a un'osservazione
dell'onorevole Siniscalchi: «Inoltre, per quanto riguarda la Cassazione -
onorevole Siniscalchi - lei sa perfettamente che nel 1999, con legge 14/1999, si
è attribuita alla Cassazione la possibilità di interloquire sul patteggiamento,
cosa che invece in questo caso non facciamo».
Ma un argomento che induce con più sicurezza ad escludere l'applicabilità delle
norme degli artt. 444 ss. nel giudizio di cassazione è di carattere sistematico
e riguarda i connotati del procedimento speciale, ancor prima di quelli del
ricorso per cassazione.
È da considerare infatti che l'art. 5, comma 1, l. 134/2003 non regola un
generico «patteggiamento», un accordo di qualunque genere sull'esito del
processo, ma si riferisce specificamente alla «richiesta di cui all'art. 444 del
c.p.p.», e questa richiesta per sua natura non può che essere anteriore alla
sentenza di primo grado.
Già la denominazione legislativa dell'istituto («applicazione della pena su
richiesta delle parti») ne scandisce le caratteristiche: si tratta di un
procedimento speciale, alternativo al giudizio, in cui l'imputato accetta la
pena concordata con il PM e applicata dal giudice, senza che la stessa risulti
sorretta da un formale accertamento di responsabilità e da una pronuncia di
condanna. La sentenza non è appellabile e l'imputato, per l'accettazione della
pena e la correlativa rinuncia alle garanzie del giudizio e dell'appello,
ottiene un trattamento per vari aspetti più vantaggioso di quello che
prevedibilmente conseguirebbe al giudizio.
Com'è noto, il patteggiamento costituisce un accordo sia sul rito sia sul
merito, sicché l'accordo sul merito non si giustificherebbe senza quello sul
rito, e dunque l'accoglimento della richiesta di merito dell'imputato non si
giustificherebbe se non ci fosse contestualmente l'accettazione del rito
semplificato.
L'art. 5, comma 1, l. 134/2003, in considerazione dell'avvenuto ampliamento
delle possibilità di patteggiamento, ha reso possibile, in via transitoria, «la
richiesta di cui all'art. 444 c.p.p. ... anche nei processi penali in corso di
dibattimento nei quali ... risulti decorso il termine previsto dall'art. 446,
comma 1, c.p.p.». Questa disposizione in qualche modo modifica i termini tipici
dell'accorto sul rito, perché una parte più o meno ampia dell'istruzione
dibattimentale si è svolta e quindi non può formare oggetto di rinuncia;
rimangono però applicabili nel corso del giudizio di primo grado disposizioni
significative degli artt. 444 ss. c.p.p., perché il giudice può ancora seguire
le regole di decisione stabilite dall'art. 444, comma 2, c.p.p. (verifica
relativa all'insussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 129
c.p.p., alla qualificazione giuridica del fatto, all'applicazione delle
circostanze e alla congruità della sanzione richiesta) e pronunciare una
sentenza di applicazione della pena (anziché di condanna), con gli effetti
previsti dagli artt. 444 e 445 c.p.p. e non suscettibile di impugnazione con il
mezzo dell'appello.
Dopo il giudizio di primo grado l'applicazione della pena su richiesta, a norma
degli artt. 444 ss. c.p.p., sarebbe priva di senso. In presenza di un
accertamento di responsabilità non vi sarebbe alcuna base normativa per
trasformare la sentenza di condanna in una sentenza di applicazione della pena,
con l'eventuale diminuzione della sanzione applicata e con gli altri vantaggi
previsti per il patteggiamento. Una trasformazione del genere nel giudizio di
impugnazione sarebbe inoltre ingiustificata perché avverrebbe in mancanza della
corrispettività tipica dell'istituto.
Può essere utile paragonare l'art. 5, comma 1, l. 134/2003 con l'art. 4-ter,
commi 2 e 3, d.l. 82/2000, che, da un lato, aveva consentito in via transitoria
il giudizio abbreviato «nei processi penali per reati puniti con l'ergastolo, in
corso...», senza aggiungere, come ha fatto l'art. 5, comma 1, l. 134 cit., le
parole «di dibattimento», e dall'altro aveva regolato specificamente la
richiesta del rito abbreviato, in primo grado, in appello o nel giudizio di
rinvio, richiedendo in questi ultimi due casi che fosse stata disposta la
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e che la richiesta fosse stata
presentata «prima della conclusione dell'istruzione stessa». Se si pone a
confronto la disposizione della l. 82/2000 con quella della l. 134/2003 emergono
dei dati significativi: nella prima infatti il legislatore aveva espressamente
previsto la possibilità di presentare la richiesta anche nei giudizi di
impugnazione, ma aveva escluso il rito speciale nel giudizio di cassazione,
mentre in quello di appello lo aveva ammesso solo se era stata disposta la
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, solo cioè nel caso in cui il
trattamento penale più vantaggioso riconosciuto all'imputato poteva trovare
nella rinuncia all'istruzione dibattimentale e nella utilizzabilità degli atti
delle indagini una giustificazione coerente con il procedimento speciale.
Né varrebbe obiettare che l'art. 448 c.p.p. prevede la possibilità di accogliere
la richiesta di applicazione della pena anche nel giudizio di impugnazione
perché questa possibilità si collega a una richiesta (e a una correlativa
rinuncia) fatta a suo tempo dall'imputato, che, se fondata, non può rimanere non
accolta per la mancanza del consenso del PM o per una valutazione errata del
giudice.
È da considerare che per quanto riguarda il dissenso del PM la previsione
dell'art. 448 c.p.p. si collega a una pronuncia interpretativa di rigetto della
Corte costituzionale (sent. 120/1984) relativa all'art. 77 l. 689/1981 (che è la
disposizione sul cui ceppo si è sviluppato il patteggiamento: v. Relazione al
progetto preliminare del c.p.p., p. 106 e 107), la quale aveva ritenuto che il
consenso del PM fosse vincolante per il rito ma non anche per il merito, e che
quindi nel caso di dissenso fosse precluso l'epilogo anticipato del procedimento
ma non l'accoglimento della richiesta dell'imputato da parte del giudice, una
volta completato regolarmente il dibattimento.
Anche in seguito la Corte costituzionale con più decisioni (da ultimo v. la sent.
169/2003) ha avuto occasione di chiarire che nel patteggiamento e nel giudizio
abbreviato occorre tenere distinti gli aspetti relativi al rito da quelli
relativi al merito (cioè ai vantaggi in termini di trattamento sanzionatorio che
per l'imputato comporta la richiesta di uno di questi procedimenti speciali) e
che perciò nel caso in cui per qualche ragione il procedimento speciale non
abbia avuto luogo resta il diritto dell'imputato al trattamento più vantaggioso,
se il giudice, all'esito del giudizio di primo grado o di quello di
impugnazione, riconosce che la richiesta era fondata. Ma occorre appunto che la
richiesta di applicazione della pena o di giudizio abbreviato, con la
correlativa rinuncia alle forme del giudizio ordinario, sia stata formulata
tempestivamente, dato che è sulla sua ritualità, oltre che sulla sua fondatezza,
che si esercita il sindacato del giudice del dibattimento, eventualmente anche
nei giudizi di impugnazione.
L'unica nuova richiesta concordata nei giudizi di impugnazione che sia coerente
con il sistema è quella relativa ai motivi. Sono i motivi infatti che delimitano
il tema sottoposto al giudice dell'impugnazione e consentono l'espressione di un
consenso da parte del PM e una valutazione del giudice, come appunto prevedono,
nel giudizio di appello, gli artt. 599, comma 4, e 602, comma 2, c.p.p.. Al di
là dei motivi un accordo tra le parti sarebbe privo di senso e non si comprende
quale giustificazione potrebbe avere un patteggiamento ex art. 444 c.p.p. nel
caso in cui la responsabilità non fosse più in discussione e l'impugnazione
concernesse, ad esempio, solo le circostanze, la pena o la mancata concessione
della sospensione condizionale. Né in assenza di qualunque precisione in tal
senso si potrebbe sostenere che nei giudizi di impugnazione la richiesta
prevista dall'art. 5, comma 1, l. 134 cit. risulterebbe ammissibile solo in
presenza di motivi volti a contestare l'affermazione di responsabilità; d'altro
canto però in casi come quelli ipotizzati sarebbe fuori luogo sostituire la
condanna con un'applicazione della pena su richiesta.
In conclusione è da ritenere che l'art. 5, comma 1, l. 133 cit., nel consentire
«nella prima udienza utile... la richiesta di cui all'art. 444... anche nei
processi penali in corso di dibattimento... nei quali risulti decorso il termine
previsto dall'art. 446, comma 1», si riferisca al giudizio di primo grado e che
un patteggiamento nei giudizi di impugnazione, necessariamente diverso da quello
degli artt. 444 ss. c.p.p., avrebbe richiesto una previsione espressa e una
disciplina specifica che nella legge in esame mancano.
2. Restano da esaminare i motivi di ricorso.
Con il primo motivo, come si è detto, P.P. ha sostenuto che «la sentenza è nulla
o quanto meno si deve riportare in cancelleria del giudice a quo» per essere
scritta con gli strumenti appositi perché «è scritta a mano da una grafia
incomprensibile».
Il motivo è manifestamente infondato perché la grafia dell'estensore della
sentenza impugnata è di lettura non agevole ma non è incomprensibile ed è stata
ben compresa dai ricorrenti, come si desume dei motivi di ricorso.
Con numerosi motivi entrambi i ricorrenti hanno contestato l'affermazione di
responsabilità per i reati degli artt. 644 e 644-bis c.p. criticando sia
l'accertamento probatorio compiuto dalla Corte di appello, sia il giudizio sulla
esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati in questione.
Si tratta di motivi che svolgono considerazioni di merito, non consentite per
giustificare un ricorso per cassazione, o che sostengono le censure mosse alla
sentenza impugnata con argomenti manifestamente infondati, quando non risultano
generici. È da aggiungere che il motivo di P.P. riportato sub c1) costituisce la
riproposizione anche testuale del corrispondente motivo contenuto nell'atto di
appello. Lo stesso non può dirsi per i motivi di C.P.riportati sub a2), b2), c2)
e a3), i quali non costituiscono una riproduzione testuale dei motivi di appello
ma si risolvono in asserzioni e in considerazioni di merito che quando
contestano in generale il valore probatorio delle testimonianze e degli altri
elementi utilizzati dalla Corte di appello per pervenire al convincimento di
responsabilità non tengono conto degli argomenti e delle indicazioni probatorie
contenuti nell'ampia motivazione della sentenza impugnata, e quando contestano
che nei fatti ricorressero gli elementi dei reati previsti dagli artt. 644 e
644-bis c.p. risultano generici e manifestamente infondati.
La sentenza impugnata contiene una parte iniziale assai diffusa in cui, prima di
passare in esame i vari fatti di usura, la Corte di appello ha spiegato le
ragioni per le quali ha ritenuto sicuramente attendibili le accuse confermate
nel dibattimento da numerose persone offese e quelle formulate nella fase delle
indagini e non confermate nel dibattimento da altre persone offese, che secondo
la Corte appello erano state minacciate e intimorite. Alle testimonianze si
aggiungono gli accertamenti documentali, che hanno consentito di individuare
vari assegni relativi alle persone offese, hanno fatto emergere ingenti
movimenti di denaro sui conti correnti anche di vari congiunti degli imputati e
hanno indotto la Corte di appello a dire che era stata costituita «una vera e
propria impresa "familiare" finanziaria gestita da diversi anni da P. P. con la
consapevolezza e fattiva collaborazione del figlio C.».
Ricorda la sentenza impugnata che P.P. dava disposizioni sulla gestione dei
rispettivi conti correnti bancari alla moglie, ai figli, Maurizio, Danilo e
Giuseppina, al fratello Andrea e alla moglie di questo, la quale era «titolare
di ben otto conti correnti». Andrea P., «titolare del c/c n. 180 presso la Banca
di Roma, con una movimentazione di somme di denaro pari a circa un miliardo e
cinquecento milioni, ha dichiarato che la gestione effettiva del conto era in
realtà operata di fatto dal fratello P. P.». Questo del resto aveva «sostenuto
di aver concesso numerosi prestiti a diverse persone, ma soltanto a scopo di
amicizia e senza fini di lucro».
Su questa prima parte della sentenza i ricorrenti non si soffermano se non con
critiche generiche, relative per lo più al valore probatorio riconosciuto alle
dichiarazioni accusatorie delle persone offese.
I motivi di ricorso riguardano soprattutto i singoli fatti e discutono le
valutazioni operate dalla sentenza impugnata circa l'esistenza degli elementi
dei reati previsti dagli artt. 644 e 644-bis c.p., svolgendo in proposito
inammissibili considerazioni di merito.
Come è noto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della
decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla
Corte di cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a
riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza la
possibilità di verificarne la rispondenza alle acquisizioni processuali. È da
aggiungere che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve
essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi
(Sezioni unite, 24 novembre 1999, Spina, in Cass. Pen., 2000, p. 862). Ciò
posto, nessun vizio del genere è riscontrabile neppure nella parte della
sentenza impugnata relativa ai singoli fatti di usura, che, come è stato
precedentemente ricordato, è pervenuta all'accertamento degli elementi dei reati
in questione attraverso la considerazione delle varie prove acquisite e la
corretta indicazione del significato dimostrativo loro attribuito dal giudice.
È da aggiungere che i motivi di ricorso tendono a contestare in genere lo stato
di bisogno delle persone offese, senza considerare che, come si è inizialmente
ricordato, solo per il fatto relativo a G.G. gli imputati sono stati ritenuti
responsabili del reato previsto dall'art. 644 c.p., mentre per gli altri fatti
sono stati ritenuti responsabili del reato previsto dall'abrogato art. 644-bis
c.p., relativo alla «usura impropria», che non richiedeva lo stato di bisogno ma
l'esistenza di «condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che
svolge una attività imprenditoriale o professionale».
3. C.P.inoltre, denunciando la violazione degli artt. 644 e 644-bis c.p.p. e
vizi di motivazione, ha sostenuto che non ricorrevano le condizioni per
ritenerlo responsabile di tali reati in concorso con il padre (motivi sub d2 e
b3) e che la condotta indicata nella sentenza avrebbe dovuto piuttosto far
ravvisare i reati «di minacce di estorsione oppure di favoreggiamento personale
o reale».
Il motivo è privo di fondamento, perché è vero che secondo l'accertamento dei
giudici di merito C.P.aveva avuto soprattutto il ruolo di esattore e in alcune
circostanze era intervenuto minacciando le persone offese, ma questa era solo
una parte della complessiva attività usuraia in cui C.P.affiancava il padre con
piena consapevolezza della stessa. Infatti i giudici di merito hanno, tra
l'altro, accertato la presenza di C.P.in occasione della definizione delle
condizioni contrattuali con G.G. e soprattutto hanno accertato l'erogazione da
parte sua di varie somme di denaro, anche mediante assegni emessi dalla moglie
su conti correnti a lei intestati. L'esazione dei rimborsi insomma costituiva
una parte dell'attività criminosa, e non la sola, che P.P., quando ne era il
caso, faceva svolgere al figlio.
Con un altro motivo (sub g3) il ricorrente ha eccepito che per i reati dei capi
b) e d) l'azione penale è stata esercitata in violazione dell'art. 330 c.p.p.
perché mancava una notizia di reato.
Il ricorrente ha rilevato che si è proceduto nei suoi confronti per il reato del
capo b) «in assenza della presentazione di una denuncia da parte di G.G.» e che,
con riferimento al capo d), «lo stesso ragionamento va fatto per G.R. il quale
nelle sue dichiarazioni dinanzi alla GdF in data 4 gennaio 1996, riferisce di
aver subito soltanto minacce da P. C., ma nessun elemento concreto ha saputo
indicare in ordine al reato di usura». In una situazione siffatta secondo il
ricorrente «l'azione penale non doveva essere promossa o proseguita».
Il motivo è manifestamente infondato perché lo stesso art. 330 c.p.p.,
richiamato dal ricorrente, stabilisce che compito del PM e della polizia
giudiziaria non è solo quello di ricevere le denunce ma anche, e in primo luogo,
quello di prendere notizia dei reati di propria iniziativa. Perciò sotto nessun
aspetto la rilevata mancanza delle denunce nei confronti del ricorrente per i
reati dei capi b) e d) poteva essere di ostacolo all'esercizio dell'azione
penale.
4. Entrambi i ricorrenti, con i motivi sub e1) e c3), hanno contestato la
condanna per il c.d. abusivismo finanziario sostenendo che l'art. 132 d.l.
385/1993, era stato illegittimamente applicato anche rispetto a fatti anteriori
alla sua entrata in vigore e che nel caso in esame non erano ravvisabili gli
estremi della fattispecie prevista da tale articolo o «al più, a tutto voler
concedere all'accusa, poteva essere ritenuta l'ipotesi contravvenzionale».
Anche questi motivi sono privi di fondamento.
Il c.d. abusivismo finanziario, prima che dall'art. 132 d.l. 385 cit., era stato
previsto dall'art. 6 d.l. 143/1991, convertito nella l. 197/1991, e la
contestazione, contenuta nel capo h), aveva fatto riferimento a tutte e due le
disposizioni, perciò legittimamente i giudici di merito hanno considerato anche
l'attività finanziaria anteriore all'entrata in vigore delle d.l. 385. È da
aggiungere che la sentenza impugnata, in conformità con la giurisprudenza di
questa Corte, ha individuato puntualmente gli elementi costituitivi del reato in
questione, chiarendo il significato dell'espressione nei confronti del pubblico,
e che in proposito mancano nei motivi dei ricorrenti consistenti rilievi
critici, sicché risultano prive di fondamento sia la generica contestazione
relativa all'esistenza dell'abusiva attività finanziaria, sia l'affermazione che
sarebbe eventualmente configurabile la contravvenzione del comma 2 dell'art. 132
cit., in quanto l'attività non sarebbe stata svolta «nei confronti del
pubblico». Secondo la sentenza impugnata infatti «lo spaccato di vita
finanziario rappresentato in giudizio ha mostrato che si è trattato non di
sporadici episodi isolati nel tempo ma di una organizzata e continuativa
attività svolta dai prevenuti nei confronti del pubblico con evidente scopo di
lucro illecito».
5. P.P. ha lamentato la mancanza di motivazione della sentenza impugnata
rispetto alla eccepita prescrizione e ha sostenuto che questa Corte deve
«comunque... in ordine quantomeno, alle contestazioni mosse in relazione agli
episodi Sabatini Maurizio, G.G., G.R., Tessera Marcello e Braconcini Luciano,
Bolli Leo, De Marchi Nazareno, dichiarare non doversi procedere... per essere i
reati estinti per prescrizione».
La mancanza di motivazione relativamente alla prescrizione non può di per sé
comportare l'annullamento della sentenza impugnata; ciò che invece rileva, e che
in questa sede occorre accertare, è se, prima della pronuncia della sentenza
impugnata o anche successivamente si è o meno verificata la prescrizione, e si
tratta di un accertamento che deve concludersi con un esito negativo.
Innanzi tutto va chiarito che, essendo stati unificati per la continuazione
tutti i reati, per determinare la decorrenza del termine di prescrizione non
deve considerarsi, come vorrebbe il ricorrente, il momento in cui i singoli
reati sono stati consumati ma, secondo la disposizione dell'art. 158, comma 1,
ultima parte, c.p., occorre fare riferimento al giorno in cui è cessata la
continuazione, cosa che è avvenuta nel gennaio 1996. Ciò posto, il termine di
prescrizione di sette anni e sei mesi ancora non è interamente decorso, dato che
è rimasto sospeso per un periodo complessivo di 309 giorni, in seguito a tre
rinvii disposti per impedimento su richiesta dell'imputato o del difensore
(dall'11 luglio al 20 luglio 2000, dal 30 maggio 2001 al 28 novembre 2001 e dal
28 novembre 2001 al 27 marzo 2002).
6. Con vari motivi (f1, d3, e3, f3) i ricorrenti hanno denunciato vizi di
motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento
all'esclusione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena.
Gli asseriti vizi di motivazione sono insussistenti perché la sentenza impugnata
ha indicato in modo corretto le ragioni che hanno fatto ritenere giustificata la
decisione adottata in proposito dal giudice di primo grado, confermata dalla
Corte di appello con una valutazione che non è sindacabile in questa sede.
Gli errori nell'applicazione dell'art. 81 c.p. denunciati riguardano
l'individuazione della violazione più grave e la determinazione dell'aumento per
la continuazione.
È stata ritenuta più grave la violazione dell'art. 644 c.p., nonostante che la
pena comminata dalla disposizione applicabile nel caso in esame (quella
originaria, anteriore alle modificazioni apportate dal d.l. 306/1992 e della
sostituzione operata dall'art. 1 l. 108/1996) fosse inferiore a quella prevista
dall'art. 644-bis c.p., ma la questione relativa ai criteri adottati per
individuare la violazione più grave (determinata in concreto anziché in
astratto) risulta inammissibile, sia perché non è stata dedotta con i motivi di
appello (art. 606, comma 3, c.p.p.), sia perché gli imputati non hanno interesse
all'individuazione della violazione più grave in uno dei reati previsti
dall'art. 644-bis c.p. anziché in quello riconducibile alla previsione dell'art.
644 c.p.
È invece fondato il motivo con il quale si è fatto rilevare che l'aumento
operato per effetto della continuazione ha dato luogo a una pena complessiva
superiore al triplo di quella stabilita per la violazione più grave, in
contrasto con la norma dell'art. 81, comma 1, c.p.
Sia per P.P., sia per C.P.la multa per la violazione più grave è stata
determinata in lire 1.000.000 (correttamente perché la pena massima edittale
all'epoca era di lire 4.000.000 e non di lire 800.000, come sostiene C. P.) e
per la continuazione è stata aumentata a lire 10.000.000, per P.P., e a lire
5.000.000, per C. P., mentre a norma dell'art. 81, comma 1, c.p. non avrebbe
potuto superare, per l'uno e per l'altro, l'importo di lire 3.000.000
Pertanto sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio,
rideterminando la pena complessiva della multa in lire 3.000.000.
7. Restano infine i motivi relativi alla confisca dell'appartamento sito in
Ardea, S. Lorenzo, disposta a norma dell'art. 240 c.p., e alla confisca di altri
numerosi beni, disposta a norma dell'art. 12-sexies d.l. 306/1992. La sentenza
impugnata ha ricordato che l'appartamento sito in Ardea era stato trasferito a
C.P.da G.G., una delle vittime dell'usura, e ha esaminato analiticamente le
giustificazioni date relativamente all'acquisto degli altri beni, che solo per
due immobili ha ritenuto fondate, nella convinzione che non fossero state
«acquisite sufficienti prove che i mezzi finanziari occorrenti per l'acquisto...
non provenissero da legittime fonti di reddito». A fronte di una diffusa e
corretta motivazione sull'esistenza delle condizioni che hanno legittimato la
confisca, i motivi di ricorso risultano inammissibili perché contengono critiche
generiche, basate esclusivamente su affermazioni e considerazioni in punto di
fatto.
8. In conclusione, per le ragioni indicate, la sentenza impugnata deve essere
annullata senza rinvio nel punto relativo alla misura complessiva della multa
mentre per il resto i ricorsi sono da rigettare.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile la richiesta di sospensione del
procedimento, ai sensi dell'art. 5 l. 134/2003; annulla senza rinvio la sentenza
impugnata nei confronti di entrambi i ricorrenti limitatamente alla misura
complessiva della multa, che ridetermina, per ciascuno, in lire tre milioni;
rigetta nel resto i ricorsi.