| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Camera dei Deputati
«Modifica all’articolo 438 del Codice di procedura penale concernente
i presupposti del giudizio abbreviato»
Nel testo con le
modifiche, in neretto, approvate dalla Commissione Giustizia
18 gennaio 2005
1. Dopo il
comma 5 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«5bis.
Nel caso di reati previsti dall'articolo 5 il giudizio abbreviato si svolge
dinanzi alla corte d'assise.
5
ter.
La richiesta, a pena di decadenza, deve essere proposta, oralmente o per
iscritto, immediatamente dopo gli accertamenti relativi alla costituzione delle
parti a norma dell'articolo 420, comma 2. Sulla richiesta il giudice provvede
con ordinanza trasmettendo gli atti alla Corte d'assise territorialmente
competente perché provveda secondo quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente
articolo».