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Avv. Antonio Zecca |
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Studio Legale |
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Cass. Pen. - Sezione seconda Sent. 6 - 22 aprile 2004, n. 18909
Motivi della decisione
Con sentenza in data 29 gennaio 2003 la Corte di appello di Napoli confermava la decisione di primo grado con la quale Z G era stato dichiarato colpevole dei delitti di ricettazione di un motociclo e di un falso certificato di conformità.
Riteneva innanzi tutto la Corte territoriale di dover condividere le argomentazioni del tribunale circa l'inesistenza di una situazione di legittimo impedimento (contemporanea citazione come testimone in un processo civile) dedotta dal difensore in limine al giudizio di primo grado, in quanto sarebbe stato possibile per il professionista coordinare temporalmente gli impegni nella stessa mattinata, attesa anche la breve distanza - poco più di un chilometro - esistente fra i diversi uffici giudiziari, ed in quanto nell'istanza di rinvio egli non aveva esposto le ragioni per le quali non poteva fare ricorso ad un sostituto processuale.
Osservava, poi, che l'accertata contraffazione del numero di telaio del mezzo e del certificato di conformità dimostravano insieme la provenienza dello stesso da delitto e la colpevolezza dell'imputato, il quale con il ricorso per cassazione denuncia:
- violazione degli articoli 484 e 420ter Cpp; deduce il ricorrente come l'impedimento, tempestivamente segnalato, avrebbe dovuto ritenersi legittimo, in quanto esso consisteva nell'obbligo di rendere un ufficio legalmente dovuto (testimonianza in due distinti e successivi processi civili), in struttura diversa e distante da quella in cui si celebrava il processo penale; e come, altresì, non si possa fare carico al difensore dell'onere di indicare gli impedimenti di eventuali colleghi che potrebbero assumere la difesa quali sostituti.
- mancato accertamento del delitto presupposto della ricettazione ed erronea qualificazione giuridica del fatto, integrante eventualmente la contravvenzione di cui all'articolo 712 Cp.
La prima doglianza è fondata ed assorbente.
Gravemente viziata, sotto il profilo logico e giuridico, si palesa infatti la motivazione resa dalla Corte di appello.
Essa ha infatti valutato l'impedimento addotto dal difensore come se si versasse in tema di concomitante impegno professionale, così trascurando, innanzi tutto, che l'ufficio di testimone è obbligatorio per la persona chiamata a renderlo, alla quale non è consentito dunque operare alcuna scelta fra diverse alternative, e che i tempi e le cadenze della deposizione sono stabiliti dal giudice, secondo esigenze proprie dell'amministrazione giudiziaria delle quali non è previsto il contemperamento con quelle del privato; del tutto apodittica, dunque, è l'affermazione secondo cui sarebbe stato possibile per il difensore coordinare l'adempimento del dovere civico e di quello professionale, perché in presenza della citazione nessun obbligo di attivarsi in tal senso poteva configurarsi in capo al professionista, se non quello di porsi a disposizione della giustizia, e perché solamente in via di mera congettura poteva essere ipotizzata l'astratta disponibilità soggettiva ed oggettiva del giudice civile e di quello penale ad accedere graziosamente al “coordinamento temporale” delle rispettive attività giurisdizionali, svolte in uffici diversi e distanti, in accoglimento della richiesta proveniente dalla medesima privata persona contemporaneamente teste davanti ad uno e difensore davanti all'altro.
Altrettanto erronea è l'affermazione della sussistenza di un onere, in capo al difensore richiedente il rinvio per impedimento legittimo, di esporre le ragioni del mancato ricorso alla sostituzione processuale.
Il collegio non ignora che una simile affermazione è propria di un consistente indirizzo giurisprudenziale e trova la sua origine in una lontana sentenza delle sezioni unite (Su, 27 marzo 1992, Fogliani, rv 190828) pronunciata sul differente tema del contemporaneo impegno professionale nella iniziale fase applicativa del nuovo rito ed allorché le medesime sezioni unite non avevano ancora pienamente delineato (come successivamente avvenuto con Su 11 novembre 1994, Nicoletti) il rilievo assunto nel nuovo sistema dalla titolarità dell'ufficio di difensore e dalla sua sostanziale immutabilità, con conseguente eccezionalità dei casi di sostituzione; ma ritiene di doversene consapevolmente discostare, anche per la diversità della fattispecie qui esaminata, in adesione a diverso e sia pur minoritario indirizzo che appare più rispondente alla lettera ed alla ratio della legge (Sezione sesta, 14 luglio 1994, Bigoni, rv 199374; Sezione quarta, 29 febbraio 2000, Mattioli, rv 217475; Sezione seconda, 16 marzo 1999, Giuliano, rv 223470) nonché all'evoluzione della disciplina sull'attività difensiva in funzione della pienezza del contraddittorio.
Il dovere di nominare un sostituto processuale da parte del difensore impedito, invero, non è rinvenibile nell'ordinamento neppure implicitamente, atteso che siffatta nomina è pacificamente delineata dall'ordinamento in termini di facoltà; e se il dovere di leale collaborazione, prima ancora che il precetto di cui all'articolo 420ter comma 5 Cpp, impone al professionista, onde porre il giudice in grado di soddisfare a ragion veduta le esigenze di giustizia, di segnalare tempestivamente le ragioni che ostano alla sua presenza in udienza ed eventualmente quelle che lo inducono a privilegiare il diverso e contemporaneo impegno professionale, nessuna giustificazione normativa può trovare la sostanziale imposizione allo stesso professionista dell'alternativa fra il dare conto dell'impossibilità di essere sostituito (e cioè di fornire una prova diabolica, atteso che in linea teorica almeno uno delle decine di migliaia di iscritti agli albi degli avvocati nel nostro paese potrebbe sempre rendersi disponibile alla bisogna) e quella di dover rinunciare all'espletamento del mandato, fiduciario o officioso che sia, del cui rilievo anche sotto il profilo della tutela dell'intuitus personae che realizza non è dato dubitare specie dopo che di questa è stata definitivamente sancita l'effettività con le riforme in tema di difesa d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato.
La Corte di appello, pertanto, avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado ai sensi dell'articolo 604.4 Cpp per la nullità ritualmente eccepita e non sanata verificatasi in limine.
A ciò deve provvedere questa Corte.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Napoli per nuovo giudizio
Cass. Pen. Sez. quarta – sentenza
11 giugno - 5 novembre 2003, n. 41997
Osserva
Il Tribunale di Prato condannava F E alla pena ritenuta di giustizia per violazione della legge sugli stupefacenti. A seguito di rituale gravame proposto nell’interesse dell’imputato, la Corte di Appello di Firenze confermava l’impugnata sentenza; la Corte territoriale disattendeva, con apposita ordinanza, l’istanza con la quale il difensore dell’imputato aveva richiesto il rinvio del dibattimento invocando il legittimo impedimento a comparire per concomitante impegno professionale.
Ha proposto
ricorso per Cassazione l’imputato, tramite il difensore, deducendo violazione di
legge e vizio motivazionale in ordine al diniego del rinvio del dibattimento.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza della censura.
Ed invero del
tutto corretta deve ritenersi la decisione di negare il rinvio del dibattimento,
avendo la Corte di merito puntualmente evidenziato la non tempestività
dell’istanza avanzata dal difensore avv. F M, atteso che la stessa era stata
presentata lo stesso giorno fissato per il dibattimento di secondo grado (6
dicembre 2000). Giova ricordare che nella norma in cui è disciplinata l’ipotesi
dell’impedimento del difensore è prescritto che il difensore stesso deve
comunicare l’impedimento “prontamente”. Orbene, quanto al significato del
termine “prontamente”, nella giurisprudenza di legittimità (anche con l’avallo
delle Sezioni unite: 4708/92, imp. Fogliani, rv 190828) è stato enunciato, e più
volte ribadito, il seguente principio: «nell’ipotesi in cui il difensore intenda
ottenere il rinvio del dibattimento deve dare sollecita comunicazione del suo
impedimento al giudice procedente. Tale “prontezza” deve essere riferita al
momento in cui è insorta la causa dell’impedimento stesso; ne deriva che la
richiesta difensiva deve essere presentata nel più breve tempo possibile,
affinché il giudice possa tempestivamente valutarla ed adottare gli opportuni
procedimenti» (in termini, sezione terza, 5334/92, imp. Scarica, rv 189973;
nello stesso senso sezione prima, 2567/96, imp. Listanti, rv 204064, nonché
sezione sesta, 10027/91, imp. Nalbone, rv 188407 con la precisazione che il
difensore «è obbligato a comunicare l’impedimento non appena esso si verifica e
non in prossimità della celebrazione del processo»). Ma vi è di più. Con la
sentenza appena ricordata, le Sezioni unite hanno ritenuto di dover precisare,
con riferimento all’ipotesi della richiesta di rinvio del difensore per
concomitante impegno professionale, non solo che il rinvio deve essere richiesto
non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, ma altresì che il
difensore deve esporre «le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della
sua funzione in esso per la particolare natura dell’attività a cui deve
presenziare, l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa
validamente difendere l’imputato, l’impossibilità di avvalersi di un sostituto
ai sensi dell’articolo 102 Cpp, sia nel processo a cui si intende partecipare
sia in quello di cui si chiede il rinvio». Nel caso in esame, come si rileva
dagli atti, il difensore si era limitato ad indicare nell’istanza di rinvio il
contestuale impegno dinanzi alla Corte di Appello di Milano.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente:
cfr. Corte costituzionale, sentenza 186/00) al versamento a favore della cassa
delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro
500,00 (cinquecento).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.