| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Cass. Pen. SS.UU Sentenza n. 23909 del 27 maggio 2010 - depositata il 22 giugno
2010
La persona offesa del procedimento per diffamazione nei confronti di X, Y, Z,
ricorre tramite difensore contro decreto di archiviazione
in data 25.9.08 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Ferrara.
Il G.I.P. ha accolto la richiesta di archiviazione, ripetuta dal Pubblico
Ministero dopo
lo svolgimento d’indagini suppletive, indicategli nell'ordinanza consecutiva
all'udienza camerale seguita ad una prima opposizione della stessa persona
offesa che, ricevuto l'avviso
della nuova richiesta, l'ha riproposta. Stavolta ha ritenuto irrilevanti, perché
già svolte, le indagini indicate con la nuova opposizione ed infondata la
notizia di reato perché, come
sostenuto dal P.M., si è in presenza di esercizio del diritto di critica
politica.
Il ricorso deduce:
a) violazione del principio del contraddittorio, perché l'oggetto
delle investigazioni suppletive di cui all'art. 410/1° co. CPP può riguardare
anche un'integrazione,
nella specie richiesta;
b) perché il G.I.P., riportandosi alle argomentazioni del
P.M., ha omesso di considerare che la notizia, pubblicata nel periodico "un Po
nel Delta", è
smentita dalle stesse indagini suppletive;
c) il Giudice, reiterata la richiesta di archiviazione,
presentata all'esito delle indagini suppletive e di nuova opposizione della
persona offesa, avrebbe dovuto fissare l'udienza in camera di consiglio ai
sensi dell'art. 409/2° co. CPP,
per valutare in contraddittorio i risultati di tali indagini.
La successiva memoria richiama in particolare le sentenze secondo le quali
il giudice,
prima di provvedere sulla seconda richiesta di archiviazione, ha l'obbligo di
instaurare il
contraddittorio in udienza camerale.
La Sezione V, preso atto del ricorso e delle conclusioni d’inammissibilità del
Procuratore
Generale, in ordinanza del 29.1. 2010, ha rilevato che l'ultimo motivo pone
questione
preliminare, perché sentenze della Sez. I, n. 1203/96,
Maimone - Sez.
II, n. 842/95,
Riccio;
n. 43913/03.
P.O. in proc. Fortunato,
rv. 227333; - Sez. V n. 23899/02,
Quate/a ed a.;
Sez. VI, n. 2174/98,
Cardella,
rv. 211791; n. 2318/00,
P.O. in proc. Negro,
rv. 220551; n.
40691/06,
P.O. proc. Tollari,
rv. 235551 e n. 21988/06,
P.O. in proc. Ballarani,
hanno
nel caso affermato la necessità di fissazione di nuova camera di consiglio.
Rilevato contrasto di giurisprudenza, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite.
- ritenuto -
1 -
E'
questione “se,
dopo l'espletamento delle indagini disposte in esito al non accoglimento,
su opposizione della persona offesa, di una prima richiesta di archiviazione, il
giudice per le indagini preliminari, riproposta dal pubblico ministero la
richiesta di archiviazione,
sia tenuto a fissare l'udienza camerale o possa provvedere con decreto”.
1.1 -
Le sentenze citate nell'ordinanza di rimessione formano un indirizzo che afferma,
per ragioni confluenti ma
non
concordi, l'obbligo del giudice per le indagini di fissare
nuova camera di consiglio, dopo che il pubblico ministero ha compiuto le
indagini disposte
in prosecuzione nel termine fissato con ordinanza ai sensi dell'art. 409/4° co.
CPP.
2
La citata Sez. I
Maimone
ha sottolineato il
diritto della persona offesa,
riportandosi
a sentenze della Corte Costituzionale, n. 413/94 (che estendeva la facoltà di
opposizione
al rito pretorile) e n. 88/91 (v. oltre). Ed ha affermato che, già instaurato il
contraddittorio,
non è necessario che la persona offesa rinnovi l'opposizione (nello stesso senso
le
citate Sez. VI
Sallarani e Tollare
da ultimo
Pian,
n. 40113/09 - rv. 244560).
Altre sentenze (cfr. le citate Sez. VI
Cardella e Negro;
Sez. V
Quatela;
Sez. Il
Fortunato,
nonché Sez. IV
Ignoti,
n. 3494/04, rv. 229835) hanno ritenuto invece necessaria la
nuova opposizione. Ma Sez. VI
Oulai,
n. 2100/98 - rv. 211957 ha rimarcato che il giudice
deve comunque provvedere con ordinanza.
1.2 - In senso contrario si ritiene, per ragioni di
sistema,
che il P.M. debba ripetere
l'avviso alla persona offesa, che può riproporre opposizione per nuovo
contraddittorio, che
il G.I.P. può dichiarare inammissibile ed archiviare per decreto (art. 410/2°
co.CPP).
Diversamente, spiega la sentenza
Gismondi
(Sez. V, n. 2825/01, rv. 218831), si esproprierebbe
il P.M. delle sue scelte discrezionali ed il giudice del controllo di legalità.
La
Nannarone
(Sez. VI, n. 4229/97, rv. 210310), rifacendosi a S.U.
Testa n.
2/96, esige
la
nuova opposizione concreta e specifica
per l'ulteriore prosecuzione delle indagini,
escludendo che possa replicare nel merito. E la
Iaselli
(Sez. IV, n. 2009/02, rv. 220790)
sottolinea che i margini della dichiarazione di inammissibilità sono nel caso
più ampi per-
ché, già discusso il tema delle nuove indagini da svolgere, il G.I.P. può
motivatamente ri- tenerne la completezza e superfluo proseguirle. Nello stesso
solco si pongono Sez. II, n.
26675/03,
Abbagnato
(rv. 225162) e Sez. IV, n. 34405/03,
Basile(rv.
225718).
2 - Per risolvere il contrasto, rileva anzitutto la diversa lettura dell'obbligo
di esercizio
dell'azione penale nel Codice vigente, rispetto a quello preesistente alla
Costituzione.
Il rito inquisitorio prevedeva che il pubblico ministero, in alternativa alla
propria istruzione sommaria, chiedesse nei casi complessi al giudice di svolgere
quella formale. Formulata
invece richiesta di archiviazione, secondo l'art. 74/2° co. CPP 1930, il giudice
istruttore
poteva disporre con ordinanza di proseguire lui le indagini. La norma era
ritenuta rispondente
all'art. 112 Costituzione, perché la richiesta d'archiviazione del pubblico
ministero
era intesa per diritto vivente forma residua di esercizio dell'azione penale.
La Corte Costituzionale, difatti, affermò
l'intangibilità del principio di obbligatorietà
dell'azione penale
da parte del pubblico ministero, volta ad assicurare l'uguaglianza dei cittadini
dinanzi alla legge, in sentenza n. 84/79 che, occupandosi di norme (L. 378/1865)
che attribuivano azioni penali ad organi diversi, le ritenne sussidiarie o
concorrenti.
Mutato il rito, la Corte ha riaffermato il "principio d'intangibilità" in
sentenza n. 88/91
(cit. in Cass. Sez. I,
Maimone)
che, nel ritenere legittimo il dettato dell'art. 125 DPR
271/89 (Disp. att. CPP 1988), premette che il rito accusatorio, teso ad evitare
la superfluità
del processo, affida al giudice per le indagini il controllo che il pubblico
ministero non si
sottragga all'obbligo di esercizio di azione penale per "mera inopportunità.
Qui si rileva che, esclusa la fictio che unificava le opposte iniziative del
P.M. nel rito inquisitorio, la concisa
lettera dell'art. 112 Cost. ha consentito al legislatore dell’anno 88 di invertire
l'economia del processo. L'art. 50 del Codice difatti recita: "il pubblico
ministero esercita l'azione penale
quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione". E
l'art. 125 cit. in attuazione dà contenuto
ai "presupposti", disponendo che presenti al giudice
la richiesta "quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perché gli
elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a
sostenere l'accusa in giudizio".
Se la richiesta risponde al
parametro di inidoneità degli elementi acquisiti,
il G.I.P. decreta
incensurabilmente l'archiviazione. Se la richiesta non risponde al parametro, il
giudice
per le indagini dispone che il P.M. prosegua le indagini o eserciti l'azione
penale, instaurando
in entrambi i casi il contraddittorio, che ha in ciascuno diversa funzione.
2.1 - Le alternative s'incentrano sulla
sufficienza delle indagini svolte.
Se il G.I.P. le ritiene insufficienti, non accoglie la richiesta e, per l'art.
409/2° co., fissa con
ordinanza
udienza camerale a sensi dell'art. 127 CPP, cui partecipano l'indagato e la
persona offesa. Consecutivamente indica al P.M., se necessarie, le ulteriori
indagini da
compiere in termini indispensabili (4° co.).
Se le ritiene sufficienti, il G.I.P. dispone che il P.M. formuli l'imputazione
(eserciti l'azione penale), entro dieci
giorni. Nei due giorni successivi fissa con
decreto
(conclusivo
delle indagini) l'udienza preliminare, in
cui discusso il merito tra le parti, quale G.U.P. dispone
il giudizio per decreto o decide in sentenza il "non luogo a procedere".
Nel primo caso (art. 409/2° co.), dunque, la legge prevede un "contraddittorio
incidentale" a seguito del quale il G.I.P. indica in
ordinanza al P.M. le altre
indagini da svolgere o archivia la notizia
di reato per infondatezza, restituendogli gli atti.
L'ordinanza (6°c.) è "ricorribile per cassazione" se emessa senza osservare le
disposizioni
d'instaurazione e svolgimento della camera di consiglio di cui ai commi 1, 3 e 4
dall'art. 127, sanzionate da nullità nel c.5°, non per la sua motivazione.
La conclusione ineludibile è che, se l'indagato non può sottrarsi alla
prosecuzione
d'indagini, né l'offeso contestare l'archiviazione della notizia di reato,
l'ordinanza conclusiva
del G.I.P., sia o non propulsiva, è destinata esclusivamente al pubblico
ministero.
2.2 - Al fine propulsivo, la persona offesa può offrire
contributo al G.I.P., in ragione
della sua conoscenza del fatto.
L’art.408 Cpp la autorizza a proporre
opposizione entro
dieci giorni dalla notifica d'avviso della richiesta di archiviazione, di cui
abbia già chiesto al P.M. di essere
eventualmente informata. E l'art. 410/1° co. prevede che con tale opposizione
la persona "chieda la prosecuzione delle indagini, indicando a pena di
inammissibilità l'oggetto di
investigazione suppletiva ed i relativi elementi di prova".
Se il G.I.P. ritiene le indicazioni dell'opponente
rilevanti e pertinenti,
come richiesto da
S.U. n. 2/96
Testa,
cioè tali da dimostrare che la richiesta di archiviazione del P.M. non
vada accolta per incompiutezza delle indagini (difetto d'iniziativa del P.M, non
erronea valutazione
d'infondatezza della notizia), dispone udienza ai sensi dell'art. 409/2°c..
Ma il G.I.P può dichiarare inammissibile l'opposizione non autorizzata o tardiva
e disporre
ugualmente l'udienza camerale, per indicare al P.M. proprio le indagini già
suggerite
dalla persona offesa. La proposizione dell'opposizione non è dunque per sé
condizione di
prosieguo del contraddittorio già instaurato. E non lo è nemmeno la consecutiva
ordinanza
del G.I.P., secondo quanto già affermato in S. U. n. 22909/05,
Minervini.
La sentenza ha riconosciuto bensì al G.I.P. il potere di controllo sull'intera
notitia criminis
con facoltà di estenderla a persone diverse, imponendo al P.M. l'iscrizione
relativa
dei nomi nel registro delle notizie di reato e la prosecuzione delle indagini
(rv. 231162).
Ma gli ha negato il potere di fissare contestualmente nuova udienza di rinvio
per l'ulteriore
corso,
in quanto creerebbe un vincolo per le valutazioni conclusive del P.M. circa
l'idoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio, sicché
sotto questo profilo
II suo provvedimento ordinatorio è abnorme
(rv. 231163).
E' evidente che, compiute ulteriori indagini, il P.M. è ripristinato nella
facoltà di richiedere
l'archiviazione, dandone avviso alla persona offesa, che ha conservato il
diritto di esserne
informata a sensi dell'art. 408. E la nuova opposizione non obbliga il G.I.P. ad
emettere
ordinanza per la fissazione di camera di consiglio, se la riconosce
inammissibile ed accoglie
la ripetuta richiesta di archiviazione del P.M., salvo un parametro diverso
dall'unico
già riconosciuto nel diritto vivente.
3 - In sintesi, il processo dev’essere non solo
necessario,
come premesso, ma anche
di
durata ragionevole,
come rammenta la sopravvenuta novella dell'art. 111.
Il rispetto combinato dei due principi è connaturato al sistema, che ha
invertito l'economia del rito, confinando anzitutto la fase delle indagini in
termini rigorosi, seppur prorogabili (art.405 ss. Cpp) e correlando il
contributo dell'offeso all'esigenza di proseguire le
indagini in precisa direzione. La garanzia del contraddittorio incidentale
assume dunque rilievo
solo se funzionale alla prospettiva di esercizio dell'azione penale, in ipotesi
di valutazione
del G.I.P. discorde da quella del P.M. sulla sufficienza delle acquisizioni per
decidere
se archiviare, come richiestogli o che il P.M. eserciti l'azione penale.
L'opposizione ha il fine di offrire al G.I.P. contributo conoscitivo.
Ed il contraddittorio incidentale gli consente di riceverlo, eventualmente sulla
premessa dell'opposizione ammissibile,
anche dall'indagato (posto che il P.M. deve accertare del pari quanto è a suo
favore,
giusto l'art. 358 CPP) in posizione di terzietà, quando il G.I.P. ritiene di
dover disporre
il prosieguo delle indagini. Non ha altra funzione, se infine si osserva che
l'art. 414 CPP
prevede che, disposta l'archiviazione, il G.I.P. possa riaprire le indagini con
decreto motivato,
su richiesta del P.M. motivata con l'esigenza di nuove investigazioni.
Pertanto alla questione si risponde che
"II giudice può provvedere con decreto se non
vi sia nuova opposizione o se questa sia inammissibile".
4 - Infondato il motivo preliminare del ricorso, gli altri due, volti a
sostenere la ripetuta
opposizione, sono invece inammissibili, perché in contrasto con il diritto
vivente.
In via di principio è ovvio che la nuova opposizione debba, non solo possa,
avere ad
oggetto supplementi integrativi d'indagine, purché rispondenti ai parametri
dell'art. 410/1°
co.. S.U.
Testa
(cit.) li ha sottolineati, per impedire che il giudice nel decreto di cui
all'art.
410/2° co., documentalmente unico, ritenga in via apodittica l'inammissibilità
dell'opposi- zione o la confonda con la valutazione di infondatezza della
notizia di reato.
Ma il rispetto dei parametri integra il presupposto di diniego del
contraddittorio. Per-
ciò il ricorso contro il decreto è previsto per inosservanza di rito, non per
vizio di motivazione
(art. 606/1 lett. e) sulla rilevanza o pertinenza delle indicazioni o
nell'affermare in- fondata la notizia, salvo trasferire al giudice di
legittimità il controllo riservato al G.I.P..
Nella specie, si è premesso che il decreto fa proprio il tenore della richiesta
del P.M.,
che dà conto delle indagini svolte (vertenza politica, opinioni di ciascun
indagato per i quali
è notizia di reato, acquisizioni documentali, etc.). E significa che la
compiutezza delle indagini dimostra che la ripetuta opposizione non indichi
nulla di rilevante da acquisire ancora.
Il primo motivo dunque travisa che il decreto d'inammissibilit
dell'opposizione si rifà
proprio al parametro richiesto, sicché risulta ictu oculi riconoscibile quale
presupposto di
esclusione del contraddittorio in vista di ulteriore prosecuzione delle
indagini.
L'equivoco è di assoluta evidenza nel secondo motivo, che sostiene il "difetto
di motivazione
circa l'infondatezza della notizia di reato e i risultati d'indagine".
p . q. m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali.
Roma, 27.5.2010.