| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Cass. Pen. S.U. Sentenza 30 giugno - 7 luglio 2004, n. 29477
Ritenuto in fatto
I. Con decreto del 14 novembre 2002 il Gip del Tribunale di Chieti, in accoglimento di richiesta formulata il 23 gennaio 2002 dal Pm, ha disposto l’archiviazione del procedimento 5740/01 Rgnr originato dalla denuncia-querela di A.A. nei confronti di R. A..
Quale persona offesa A.A., attraverso il difensore munito di procura speciale,
ha proposto ricorso per Cassazione e ha denunciato la violazione degli articoli
127, 178 lettera c) e 408 comma 2 Cpp, perché non le era stato notificato
l’avviso della richiesta di archiviazione. La ricorrente aveva depositato la
nomina del difensore il 25 ottobre 2002, dopo la richiesta di archiviazione ma
prima dell’emissione del decreto, del quale era venuta a conoscenza soltanto il
16 gennaio 2003, e richiamando una decisione della Corte di cassazione (sezione
sesta 1817/95, Piscitelli) ha sostenuto che «anche nel caso in cui la parte
offesa formuli istanza ex articolo 408 Cpp in data successiva alla
richiesta di archiviazione ma prima della delibazione da parte del Gip (come nel
caso in esame), la richiesta di archiviazione deve essere notificata al
ricorrente e il Gip deve soprassedere alla pronuncia sull’archiviazione».
La terza sezione della Corte, in applicazione dell’articolo 618 Cpp, ha rimesso il ricorso alle sezioni unite perché ha rilevato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sugli effetti della dichiarazione della persona offesa, di volere essere informata della richiesta di archiviazione, fatta dopo la presentazione della richiesta al Gip ma prima della decisione da parte di questo.
Considerato in diritto
I. L’articolo 408 comma 2 Cpp, com’è
noto, impone al Pm di far notificare l’avviso della richiesta di archiviazione
alla persona offesa che abbia dichiarato di volere essere avvisata e con
giurisprudenza costante la Corte di cassazione, in conformità con la Corte
costituzionale (ved. sentenza 353/91), ritiene che la mancanza di tale avviso
dia luogo a una nullità del decreto dì archiviazione emesso dal Gip, analoga
alle nullità previste dagli articoli 409 comma 6, e 127 comma 5 Cpp, e come
queste deducibile con ricorso per Cassazione (tra le ultime decisioni in questo
senso ved. sezione seconda 4 luglio 2003, Prochilo, rv. 226975; Sezione quinta
11 febbraio 2000, Messineo, rv. 215754; sezione prima 22 gennaio 1997,
Assicurazioni Generali, rv. 206870; Sezione terza 15 dicembre 1995, Stefani, rv.
204316).
Il contrasto giurisprudenziale concerne il termine entro il quale la persona
offesa deve presentare la dichiarazione di voler essere informata della
richiesta di archiviazione e più in particolare la questione se questa
dichiarazione per produrre gli effetti normativamente previsti debba precedere
la trasmissione della richiesta e degli atti al Gip o sia sufficiente che
intervenga prima della decisione del giudice.
Nel caso in esame, come si è detto, il ricorrente ha presentato la dichiarazione
dopo la trasmissione degli atti al Gip e ha richiamato a sostegno del ricorso la
sentenza sezione sesta 1817/95, Piscitelli, rv. 202817, secondo la quale
«l’articolo 408 comma 2 Cpp, nel prescrivere la notifica della richiesta di
archiviazione alla persona offesa che abbia fatto istanza di essere informata
dell’eventuale archiviazione, non impone che tale istanza sia contestuale alla
presentazione della notizia di reato, ma ne consente la proposizione anche
successivamente, senza indicazione di un termine perentorio. Ne consegue che
questa può essere presentata anche dopo il deposito della richiesta di
archiviazione, purché ovviamente prima che il provvedimento sia stato adottato.
Né alla predetta istanza è applicabile il termine di dieci giorni prescritto
dall’articolo 408 comma 3 Cpp, sia perché questo è riferito all’opposizione, sia
perché esso decorre dalla notifica della richiesta di archiviazione che, proprio
nel difetto di una precedente istanza della parte offesa di essere informata non
è eseguita. Nell’ipotesi in cui l’istanza di essere informato venga presentata
dopo la richiesta di archiviazione del Pm, ma prima del decreto di
archiviazione, la richiesta deve essere notificata al ricorrente,
soprassedendosi sulla pronuncia di archiviazione».
Questo orientamento è stato seguito, senza particolari approfondimenti, dalla
sezione seconda 21 maggio 1997, Giovannelli, rv. 208370, con l’affermazione che
«l’istanza della persona offesa dal reato di essere informata della richiesta di
archiviazione avanzata dal Pm può essere utilmente presentata anche il giorno
precedente all’emissione del provvedimento di archiviazione, perché deve
ritenersi comunque idonea a dar corso agli adempimenti prescritti dall’articolo
408 commi 2 e 3 Cpp e dall’articolo 126 disp. att. Cpp, ben potendo il sollecito
inoltro dell’istanza medesima, nonostante gli atti del procedimento siano già
stati trasmessi
al Gip, impedire l’emissione dei provvedimento predetto».
L’orientamento ha poi trovato un’ulteriore espressione in sezione quarta
1055/99, Ciarrocchi, rv, 214240, secondo cui «a seguito della istanza della
persona offesa di essere informata della richiesta di archiviazione da parte del
Pm, pur se presentata dopo tale richiesta ma prima del decreto di archiviazione,
deve provvedersi all’adempimento previsto dal comma secondo dell’articolo 408
Cpp».
Quest’ultima sentenza ha osservato che «la ratio sistematica dei principio di
diritto affermato è, da un canto, l’esigenza di assicurare sempre, entro i
limiti legali massimi possibili, il contraddittorio tra le parti interessate,
dall’altra il rilievo non secondario riconosciuto alla parte offesa dal codice
di rito in vigore» e che la soluzione adottata non è «incompatibile con la
previsione del terzo comma 3 dell’articolo 408 Cpp, indicante semplicemente il
contenuto dell’avviso alla persona offesa della richiesta del Pm, che non perde
la sua autonoma identità giuridica sino alla decisione del Gip».
2. L’opposto orientamento risulta per la prima volta espresso da sezione sesta
18 dicembre 1995, Fiocco, rv. 203784. Secondo questa sentenza «poiché il Pm deve
notificare l’avviso della eventuale richiesta di archiviazione alla persona
offesa, questa ultima, qualora dichiari di volerne essere informata, deve farlo
o nel fornire la notitia criminis, ovvero anche successivamente, ma
comunque in tempo utile per gli adempimenti disposti dall’articolo 408 Cpp (e
cioè prima della formulazione della richiesta di archiviazione). Ciò al fine di
consentire al Pm di trasmettere gli atti al Gip, ed a quest’ultimo di sapere se
la persona offesa - entro i dieci giorni stabiliti - intenda procedere alla
visione degli atti e presentare opposizione».
Anche sezione quinta 9 giugno 1997, Pane, rv. 208362, ha ritenuto che «l’istanza
della persona offesa dal reato di essere informata della richiesta di
archiviazione formulata dal Pm può essere utilmente proposta, come si ricava
dalla lettera dell’articolo 408 comma 2 Cpp, solo fino a che lo stesso Pm non
abbia inoltrato detta richiesta al Gip». Secondo questa sentenza «la diversa
soluzione prospettata nella sentenza “Piscitelli” [Omissis] non trova
appiglio nella lettera della norma né nel sistema del codice di rito; e si
risolve in una interpretazione “additiva” con la previsione della sospensione
della pronuncia di archiviazione, sospensione non desumibile né dal testo
dell’articolo 408 comma 2 Cpp né dai principi generali in materia processuale».
Adesiva a questo orientamento, senza particolari approfondimenti, è Sezione
sesta 30 marzo 2000, Rizzuto, rv. 217189, mentre più argomentata risulta sezione
quarta 21 marzo 2002, Tosatti, rv. 223316, la quale osserva come, per un verso,
la mancanza di un termine perentorio per la presentazione della dichiarazione di
cui all’articolo 408 comma 2 Cpp non deve far dimenticare che la sua finalità è
quella di «consentire al Pm di informare la persona offesa della richiesta di
archiviazione che sta per inoltrare al Gip e di farle presente che può proporre
opposizione», senza che la norma preveda in alcun modo la notificazione di detta
richiesta dopo che questa sia già stata inoltrata; per altro verso, come la tesi
sostenuta non pregiudichi la possibilità, da parte della persona offesa, pur
quando questa non abbia ricevuto l’avviso della richiesta di archiviazione, di
formulare comunque l’opposizione prevista dall’articolo 410 Cpp, ove della
richiesta essa sia comunque venuta a conoscenza (principio questo - si ricorda -
già affermato da sezione terza 28 settembre 1994, Perri, rv. 200275, e da
sezione sesta 8 maggio 1996, Fiordalisi, rv. 205771).
Il secondo orientamento risulta infine ribadito da sezione prima 25 giugno 2003,
Po in processo contro ignoti, rv. 225067, sulla base anche dell’osservazione
che, ove si ammettesse la possibilità per la persona offesa di presentare la
dichiarazione di voler essere informata dell’eventuale richiesta di
archiviazione anche dopo l’avvenuto inoltro di quest’ultima al Gip, «del tutto
illogica sarebbe la previsione dell’avviso di cui all’articolo 408 comma 3 (recte:
comma 2) “a cura dei Pm”, posto che ciò implicherebbe [Omissis] una sorta
di regressione del procedimento con ritorno degli atti al Pm non previsto dalla
legge e fonte di irragionevole aumento dei tempi procedimentali».
3. Così delineati i termini della questione, ritengono le Sezioni unite che sia
da condividere il secondo orientamento. Il primo infatti è sorretto solo da un
argomento equivoco: quello che la dichiarazione della persona offesa di voler
essere informata della richiesta del Pm può essere contestuale alla notizia di
reato ma può anche essere effettuata «successivamente alla sua presentazione».
Infatti l’avverbio “successivamente" significa solo che la dichiarazione non
deve necessariamente essere contestuale alla notizia di reato ma non indica il
momento oltre il quale non può più essere effettuata, momento che deve essere
individuato considerando la sequenza degli atti del procedimento in cui la
dichiarazione si inserisce. Occorre perciò ripercorrere la sequenza
procedimentale per stabilire dopo quale momento la dichiarazione non può più
essere utilmente effettuata, nel senso che non può più determinare gli effetti
che tipicamente le sono collegati. Nel caso in cui la persona offesa non ha
dichiarato di voler essere informata della richiesta di archiviazione il Pm,
dopo averla redatta, presenta la richiesta al Gip unitamente al fascicolo con
gli atti delle indagini (articolo 408 comma 1 Cpp), nell’altro caso invece fa
notificare l’avviso della richiesta alla persona offesa (articolo 408 comma 2
Cpp), che nel termine di dieci giorni può prendere visione degli atti e
presentare opposizione (articolo 408 comma 3 Cpp). In questo secondo caso «il Pm
trasmette gli atti al Gip dopo la presentazione dell’opposizione della persona
offesa ovvero dopo la scadenza del termine» (articolo 126 norme att. Cpp).
E’ la trasmissione della richiesta e degli atti al Gip che segna il momento
oltre il quale la dichiarazione della persona offesa non può più essere
utilmente effettuata, perché da questo momento è investita un’autorità diversa e
ha origine una nuova fase dei procedimento, nella quale gli effetti tipici della
dichiarazione - non possono più verificarsi. Infatti risulta ormai impossibile
il deposito degli atti presso il Pm, per consentire alla persona offesa di
prenderne visione per l’eventuale opposizione prima della trasmissione al Gip, e
risulterebbe impossibile la stessa opposizione nel caso in cui il Gip avesse già
emesso il decreto di archiviazione.
Per realizzare una sequenza procedimentale sostitutiva di quella normalmente
prevista dall’articolo 408 commi 2 e 3 Cpp, e ormai definitivamente impedita, il
Pm che avesse ricevuto la dichiarazione della persona offesa dopo la
trasmissione della richiesta di archiviazione al Gip dovrebbe informare
immediatamente il giudice, chiedendogli se ha emesso o meno il provvedimento
richiesto, e, in caso di risposta negativa, dovrebbe far notificare l’avviso
della richiesta alla persona offesa, comunicandole anche che gli atti sono
orinai nella disponibilità del giudice. Questo, a sua volta, informato della
notificazione, dovrebbe mettere la parte in condizione di prendere visione degli
atti nel termine stabilito dall’articolo 408 comma 3 Cpp, restituendoli al Pm
(come ha prospettato criticamente sezione prima 25 giugno 2003, Po in proc. c.
ignoti, cit.) o tenendoli depositati per dieci giorni prima di provvedere. Solo
alla scadenza di questo termine il giudice, infine, sarebbe in grado di
individuare il procedimento da seguire: quello previsto dall’articolo 409 Cpp o
quello previsto dall’articolo 410 Cpp, nel caso di opposizione della persona
offesa.
Questa è la complessa attività procedimentale che occorrerebbe svolgere se si
aderisse al primo orientamento, ed è facile osservare che si tratta di
un’attività del tutto estranea alla specifica normativa e allo stesso sistema
del codice di rito; attività che comporterebbe una sostanziale regressione del
procedimento, la quale non potrebbe trovare, come ha prospettato sezione quarta
7 aprile 1999, Ciarrocchi, cit., una giustificazione nel «rilievo non secondario
riconosciuto alla parte offesa». Questo “rilievo” infatti trova un adeguato
riscontro nelle facoltà riconosciute dall’articolo 408 commi 2 e 3 Cpp alla
persona offesa, che ha però l’onere di avvalersene nei modi e nei tempi
stabiliti.
Deve quindi concludersi che il ricorso è privo di fondamento perché la
dichiarazione di volere essere informata della richiesta di archiviazione
presentata dalla persona offesa dopo la trasmissione della richiesta al Gip non
può determinare l’obbligo per il Pm di far notificare l’avviso previsto
dall’articolo 408 comma 2, Cpp. Deve però anche aggiungersi che, come la
giurisprudenza ha avuto occasione di precisare, la mancanza, o la tardività,
della dichiarazione di voler essere informata della richiesta di archiviazione
non esclude la facoltà della persona offesa di proporre, con gli effetti
previsti dall’articolo 410 Cpp, opposizione dopo la trasmissione della richiesta
del Pm al Gip e fino a quando questi non abbia provveduto (ved., tra le
decisioni più recenti, sezione quarta 6 novembre 2003, Esposito, rv. 227623;
sezione quinta 29 maggio 2002, Cattafi, rv. 222339; sezione terza 23 maggio
1997, Sbrighi, rv. 2086812). La persona offesa ha diritto di sapere se il Pm ha
richiesto l’archiviazione, e di prendere eventualmente visione degli atti
trasmessi al Gip, e nel caso in cui essa intenda presentare la dichiarazione
prevista dall’articolo 408 comma 2 Cpp dopo l’inizio delle indagini preliminari,
specie se è trascorso del tempo, rimane affidato al suo prudente apprezzamento
l’onere di accertare se è già stata presentata la richiesta di archiviazione. In
questo caso infatti la dichiarazione della persona offesa risulterebbe inutile,
mentre l’accertamento le potrebbe consentire di presentare un’efficace
opposizione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali