| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Cass. pen. Quarta Sez. Sent. 14
gennaio-1 aprile 2004, n. 15461
La Corte rileva
1. Il 1° maggio 1994 nell’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, nel corso
del 14° gran premio automobilistico di San Marino giunto al secondo giro dopo la
cd. partenza lanciata e il rientro della safety car, l’autovettura Williams FW
16 guidata dal pilota Ayrton Senna (che in quel momento si trovava in testa alla
corsa) usciva di pista all’altezza della curva del Tamburello abbandonando
appunto la traiettoria curvilinea e, superata la linea bianca delimitante il
bordo esterno della stessa pista, si schiantava contro il muretto di protezione
in cemento armato, posto sul confine fra l’area del circuito e l’alveo del fiume
Santerno. Il pilota, rimasto nell’abitacolo della vettura gravemente
danneggiata, riportava lesioni e, trasportato in elicottero all’ospedale
Maggiore di Bologna, ivi decedeva.
Il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Bologna
avviava indagini dirette a verificare se fossero ravvisabili ipotesi di
responsabilità penali in relazione alla morte del pilota Senna e del suo collega
Roland Ratzenberger (deceduto a sua volta durante le prove di qualificazione per
la stessa gara svoltesi il giorno precedente, a seguito di un incidente che
aveva visto l’autovettura dell’interessato uscire di pista ed urtare
violentemente contro il muro nel tratto immediatamente successivo alla riferita
curva cd. del Tamburello).
Concluse le indagini (con l’effettuazione fra l’altro di accertamenti tecnici
relativamente alla pavimentazione della pista, alle misure di sicurezza a
protezione dei piloti e allo stato di alcuni componenti dell’autovettura guidata
da Senna), il Pm, dopo aver chiesto e ottenuto l’archiviazione del procedimento
nei confronti delle persone indagate di omicidio colposo per la morte del pilota
Ratzenberger, citava a giudizio, dinanzi al pretore di Bologna - sezione
distaccata di Imola perché rispondessero del reato di omicidio colposo per la
morte di Ayrton Senna, O.W., P.H., A. N., F. B.,
G. P. e R. B..
A W, H e N, rispettivamente direttore generale direttore tecnico e
capo progettista della casa costruttrice “Williams Grand Prix Engincering LTD”,
era imputato di aver modificato nella vettura in questione, agendo con
negligenza e imprudenza, il piantone dello sterzo (la cui rottura aveva
determinato l’incidente fatale) mediante il taglio di una parte dello stesso
piantone (costituito originariamente da un unico pezzo sostituita da un tubo di
diametro inferiore, modifica progettata ed eseguita:
a) senza valutare adeguatamente lo sforzo cui il piantone sarebbe stato
sottoposto per effetto delle sollecitazioni da torsione e da flessione originate
dalla guida del pilota;
b) senza predisporre un adeguato raggio di raccordo fra i pezzi di differente
diametro;
c)utilizzando per il pezzo di diametro ridotto un materiale di qualità diversa
ed inferiore rispetto a quella del pezzo originario;
d) lasciando sul pezzo così modificato segni di utensile, che ne avevano
diminuito la resistenza allo sforzo;
e) predisponendo la riduzione del diametro del piantone in corrispondenza del
punto dove si sarebbero verificate le maggiori sollecitazioni.
A B (amministratore delegato della società avente la gestione
dell’autodromo), P (direttore dello stesso autodromo) e B
(ispettore della Federazione internazionale automobilistica) era invece
contestato di aver consentito lo svolgimento della corsa in un circuito, che non
rispondeva a tutti i requisiti di sicurezza richiesti per lo svolgimento di gare
automobilistiche.
All’esito del giudizio il pretore, con decisione del 16 dicembre 1997, assolveva
gli imputati W H e N per non aver commesso il fatto e B, P e B perché il fatto non sussiste. Il pretore, dopo aver
individuato nel cedimento del piantone dello sterzo (dovuto al
sottodimensionamento del pezzo) la causa dell’incidente, osservava che il
direttore generale W si occupava essenzialmente dei rapporti commerciali
della società e non aveva avuto alcun ruolo nella realizzazione della colonna
dello sterzo montata sulla vettura di Senna e più in generale in ordine alle
decisioni di carattere tecnico-ingegneristico.
Quanto poi a H e N, sempre
secondo il giudice di primo grado, le emergenze processuali non consentivano di
assegnare loro con certezza il ruolo di progettista del piantone. D’altra parte
l’operazione sul piantone era certamente avvenuta all’interno degli stabilimenti
aziendali a cura dell’ufficio specializzato in questo tipo di interventi, sulle
cui capacità tecniche, per quanto emerso, non erano in passato sorti dubbi o
perplessità.
Con riferimento agli altri tre imputati il pretore perveniva alla sua decisione
sulla base del mancato accertamento tra la condotta contestata (mancata
realizzazione della cd. complanarità tra la pista e la banchina) e l’evento
mortale, giacché, anche nella ipotesi di perfetta complanarità, i dati di
conoscenza acquisiti non consentivano di ritenere che, con alta probabilità,
l’evento lesivo non si sarebbe verificato.
Proponevano appello gli imputati W e H, chiedendo il proscioglimento
con formula migliore, nonché il Procuratore della Repubblica e il Pg della
Repubblica nel confronti dello stesso H e di N, prospettando l’attribuibilità,
a causa del loro ruolo di preminenza nella scuderia, della responsabilità
diretta per la ideazione e progettazione della contestata modifica meccanica.
Con la sentenza in epigrafie la Corte di appello di Bologna ha assolto gli
imputati W, H e N, al sensi dell’articolo 530 comma 2 Cpp, perché
il fatto non sussiste.
La Corte territoriale ha innanzitutto affermato la parità di rango, nella fattispecie di tutti i possibili elementi di accusa, senza che ad alcuno possa essere assegnato un valore primario. In tal modo è stata quindi disattesa la valutazione del pretore, che aveva escluso alcuni profili di responsabilità, ravvisando una ipotesi di colpa nella condotta commissiva della scuderia W, quale soggetto d’impresa, pur senza una individuazione a carico di uno degli imputati. E a riprova di quanto affermato la stessa Corte dà ampio spazio a numerosi stralci della istruttoria dibattimentale, dai quali ricava la sussistenza di carenze istruttorie e l’ipotizzabilità di eventuali concause, tali da far dubitare dell’assorbente efficacia deterministica della rottura del piantone sull’evento lesivo. E ciò in quanto i dati tecnici emersi in giudizio non hanno appunto consentito una inconfutabile ricostruzione causate del sinistro. Tutto ciò per concludere che nel caso in esame vi sarebbe stata la prospettazione di un unico presupposto, senza esaminare altri angoli visuali, con l’accertamento di un fatto colposo, al quale peraltro gli imputati sono stati ritenuti estranei. Pertanto l’approfondimènto tecnico della rottura del piantone, con la contemporanea sottovalutazione delle questioni emergenti, si sarebbe risolto in un inutiliter gestum. Anche perché, sempre secondo la Corte distrettuale, non compete al giudice individuare, in un contesto dall’accentuato tasso tecnico, le cause specifiche che hanno determinato l’evento, spettando tale compito alla parte, che può avvalersi, nella dialettica processuale, di collaboratori con funzioni di supporto scientifico. Né sarebbe potuta intervenire una nuova perizia, stante da un lato l’elaborata indagine già effettuata e dall’altro la difettosità di elementi suscettibili dall’inizio di indagini effettuabili.
3. Propone ricorso per cassazione il Pg della Repubblica presso la Corte di
appello di Bologna deducendo due mezzi di annullamento.
3.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza delle norme processuali,
giacché la Corte bolognese, nonostante la puntuale eccezione, non ha dichiarato
inammissibili gli appelli di W e H ai sensi dell’att. 593 comma 2 Cpp,
che prevede l’inappellabilità, da parte dell’imputato, anche della sentenza
assolutoria, come nella fattispecie, per non aver commesso il fatto.
La censura è fondata. Infatti, posto che nessun interesse tutelabile ha
l’imputato ad appellarsi contro sentenze di proscioglimento che affermano la sua
completa innocenza, la Corte distrettuale, per l’inequivocità della riferita
disposizione, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello di Williams. La
questione invece non rileva per Head, la cui posizione è stata investita
dall’appello del Pm.
Conseguentemente l’impugnata sentenza va annullata sul punto senza rinvio e con
declaratoria d’inammissibilità dell’appello del W.
3.2. Con il secondo motivo si deduce mancanza o manifesta illogicità della
motivazione. La Corte del merito, prescindendo sostanzialmente dai fatti oggetto
dell’imputazione, in ordine solo ai quali il Pm aveva esercitato l’azione
penale, avrebbe sottolineato supposte carenze istruttorie esaminando ipotesi
alternative, rispetto a quella contestata agli imputati e concludendo
apoditticamente nel senso della ritenuta equivalenza delle opposte tesi
dell’accusa e della difesa e della impossibilità di assegnare preponderanza a un
solo elemento deterministico. Con tale conclusione, peraltro, sarebbe stato
commesso anche un errore logico, laddove è stato ritenuto il venir meno della
rilevanza giuridica del nesso causale tra la condotta contestata e l’evento per
il solo fatto del possibile emergere di altre concause.
Anche tale doglianza è fondata. Osserva preliminarmente il collegio che, ai
sensi dell’articolo 597 comma 1 Cpp, l’appello attribuisce al giudice di secondo
grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai
quali si riferiscono i proposti motivi. Oggetto del giudizio di appello non è
quindi il motivo, ma il punto della decisione cui il motivo fa riferimento.
Peraltro il concetto di punto pacificamente non coincide con quello di
questione, poiché ogni punto, riguardando uno specifico tema enucleabile dalla
decisione, può involgere molteplici questioni. Da ciò consegue che, avendo
l’appello natura di gravame, il giudice di secondo grado, chiamato ad accertare
la correttezza dell’operato del primo giudice con riferimento al punto
impugnato, non è tenuto a (imitarsi a quanto prospettato dall’appellante, ma,
rispettando il principio di divieto di reformatio in peius in caso di appello
del solo imputato, ha cognizione e poteri non dissimili da quelli del primo
giudice. E poiché nella fattispecie i motivi di appello riguardanti gli imputati
Head e Newey, per essere incentrati sull’attribuibilità dell’evento a causa
della rottura del piantone dello sterzo, riguardavano il punto della causazione
dello stesso evento, non può essere censurato il fatto in sé che la Corte
emiliana si sia occupata delle possibili concause.
Il problema è che con la decisione di secondo grado per un verso non sono state fornite puntuali e sostanziali risposte ai motivi dedotti con l’appello e per l’altro non sono mancate enunciazioni di fatto fra loro non coincidenti e (implicite) affermazioni giuridiche non condivisibili. Nella sentenza impugnata innanzitutto vi sono passaggi contraddittori circa la rottura del piantone, a proposito della quale dapprima (pag. 139) si dichiara l’indubbia valenza causale (con un giudizio sembra di capire non sotto un mero profilo ipotetico, ma formale e concreto) senza ulteriori specificazioni e successivamente si afferma (pag. 278) la permanenza “in radice” del dubbio circa la stessa valenza. Nella stessa decisione viene poi presa in rassegna una serie di possibili concause anche con riferimento alle relative fonti di prova, senza peraltro un puntuale giudizio su ciascuna di esse e sul reciproco interferire fra di loro e anche con la causa indicata nel capo d’imputazione. Si fa così riferimento, sottolineando anche carenze istruttorie, alla efficienza della vettura avuto riguardo alle modifiche apportate alle sospensioni, allo stato manutentivo del fondo, alla irregolare sostituzione delle gomme, alla collisione pneumatico-muretto per giungere alla conclusione, come già riferito, di una parità di rango di ciascun elemento di accusa senza che ad alcuno di essi possa essere assegnato un valore primario ed essenziale nel determinismo dell’evento letale.
In tal modo la Corte bolognese non ha fornito un giudizio effettivo sui temi, che il capo di accusa e la conseguente problematica dibattimentale ponevano con riferimento ai motivi di appello e che possono essere indicati nel modo che segue:
1) il piantone dello sterzo era stato (e da chi) erroneamente e/o inadeguatamente modificato, come riportato in imputazione?;
2) tale imperita modifica ha determinato la rottura del piantone o quest’ultima è stata causata da altro?;
3) la rottura del piantone ha determinato la perdita di controllo dell’autovettura o è stata conseguenza di quest’ultima e del successivo impatto (o di altro)?;
4) ove ricorresse la prima ipotesi, eventuali altre cause si posero come cause concorrenti o da sole sufficienti a determinare l’evento?
S’impone pertanto l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna perché su tali temi vi sia una compiuta pronuncia di merito alla luce dei principi consolidati in tema di causalità e desumibili dalla lettura costituzionalmente orientata degli articoli 40 e 41 Cp:
1 equivalenza delle cause, nel senso che costituisce causa penalmente rilevante ogni condotta che si ponga come condizione senza la quale l’evento, da cui dipende l’esistenza del reato non si sarebbe verificato;
2 verifica della causalità mediante utilizzazione del cd. giudizio controfattuale, diretto ad accertare se, in assenza della condotta in questione, l’evento si sarebbe ugualmente realizzato;
3 ancoraggio del giudizio controfattuale ad una generalizzata regola di esperienza o ad una legge avente validità scientifica ( Cass. Pen. SU, 10 luglio 2002, Franzese).
PQM
La Corte dichiara inammissibile l’appello proposto da W F e O G avverso la sentenza in data 16 dicembre 1997 del pretore di Bologna - sezione distaccata di Imola e per l’effetto annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dello stesso W; annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti di H Pe N A con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Cass. Pen. –
Sezione quarta – Sent. 6 novembre 2003 - 4 marzo 2004, n. 10430
Fatto e diritto
1. Il Tribunale di Como, in composizione monocratica,
con sentenza del 13 novembre 2000 dichiarava il prof. A. G. colpevole del reato
di omicidio colposo e lo condannava alla pena di anni uno di reclusione, con i
benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
2. Il dott. G. era stato chiamato a rispondere del reato in questione in qualità
di direttore della casa di cura “Le Betulle”e di medico curante di P. C.,
affetta da sindrome depressiva psicotica, ricoverata dal 30 giugno 1997 presso
la suindicata Casa di Cura e deceduta in data 10 luglio 1997 per suicidio
attuato mediante defenestrazione in luogo esterno alla casa di Cura. A carico
del dott. G. erano stati formulati i seguenti addebiti: a) aver consentito che
la paziente fosse affidata alla custodia di M. M. accompagnatrice volontaria,
priva di specializzazione e di conoscenza medico - infermieristica; b) aver
omesso di fornire all’accompagnatrice medesima qualsivoglia informazione sullo
stato mentale della paziente e financo sui pregressi tentativi di suicidio della
stessa attuati mediante defenestrazione; c) aver consentito che la paziente
fosse condotta fuori dalla clinica dalla accompagnatrice e pertanto in
situazione di diminuita custodia prima del superamento della fase di latenza del
trattamento psicofarmacologico antidepressivo, con conseguente aumento del
rischio suicidario, cosicché la P., condotta dalla M. nella propria abitazione e
recatasi da sola nel locale adibito a servizio igienico, si gettava dalla
finestra in tal modo procurandosi un grave politraumatismo da cui derivava
nell’immediatezza il decesso.
3. La Corte di appello di Milano, con la sentenza in data 4 febbraio 2002,
confermava la sentenza in primo grado e condannava l’appellante alle ulteriori
spese del giudizio.
La Corte di appello territoriale, nel confermare la
penale responsabilità del G., richiamava i contenuti motivazionali della
sentenza di primo grado sulla prevedibilità ed evitabilità dell’evento nonché
sulla esigibilità di una condotta atta a prevenire l’evento.
In ordine alle censure di merito dedotte dall’appellante, sotto il primo profilo
(prevedibilità dell’evento), la Corte evidenziava, ad integrazione delle
argomentazioni già esposte dal primo giudice che: la P. era soggetto ad alto
rischio suicidario in considerazione della natura della malattia diagnosticata e
dei tre pregressi tentativi messi in atto in Toscana in epoca immediatamente
precedente e che tale pericolo concreto, e non astratto, si presentava
elevatissimo; i tentativi di suicidio messi in atto dalla P. , soprattutto in
base alla ricostruzione effettuata a posteriori ed anche in dibattimento,
avevano evidenziato la sicura serietà delle intenzioni, consentendo di escludere
H mero intento dimostrativo; tale conclusione non poteva essere validamente
contrastata dalle dichiarazioni rese dai testi psichiatri Morelli e Vanini sulla
situazione psichiatrica della paziente, che sarebbero state assunte in spregio
del disposto dell’articolo 499, comma 1, Cpp né dal parere tecnico del
consulente della difesa, secondo il quale se avesse voluto realmente suicidarsi
( con riferimento ai tentativi) la P. sarebbe riuscita nell’intento.
Sotto il secondo profilo ( evitabilità dell’evento e sussistenza del nesso
causale tra la colpa contestata e l’evento), i giudici di appello, nel
confermare la correttezza della decisione assunta dal giudice di primo grado,
sottolineavano che l’uscita dalla casa di cura della P., che per la sua anamnesi
recente, presentava un rischio suicidario specifico ( tutti i tentativi di
suicidio erano avvenuti con le stesse modalità, defenestrazione dal quarto
piano) avrebbe determinato un aumento del rischio che la paziente ponesse in
essere un ennesimo gesto di autosoppressione.
Sotto il terzo profilo (esigibilità di una condotta atta a prevenire l’evento), i giudici di appello, nel passare in rassegna i singoli addebiti colposi evidenziati dalla sentenza di primo grado a carico del G., rimarcavano che la decisione del primo giudice prescindeva del tutto dalle problematiche della legge 180/78, intrattenendosi invece su connotati della condotta ( mera esternazione di dissenso alla manifestazione della volontà della P. di uscire dalla casa di cura, l’apprestamento di un’assistenza più informata o più qualificata) che nulla avevano a che fare con il sistema di assistenza sanitaria introdotto da quella legge, fondato sulla volontarietà delle cure mediche e sulla proibizione della custodia del malato di mente, al di fuori del trattamento sanitario obbligatorio.
4. Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione A. G. a mezzo di due difensori.
5. Il difensore articola quattro motivi.
Con il primo lamenta l’erronea applicazione della legge penale con riferimento all’articolo 40 cpv ed alle leggi 180/78 e 833/78: i giudici di appello sarebbero incorsi in un grave errore di interpretazione delle leggi suindicate laddove hanno ritenuto del tutto inconferente il richiamo della difesa ai principi da esse sanciti, così confermando la motivazione del giudice di primo grado, che aveva escluso ogni attinenza alla vicenda della normativa in questione, sulla base della considerazione che all’imputato non era stata contestata la mancata adozione di strumenti di coazione, ma la violazione dell’obbligo di protezione nei riguardi di una paziente a rischio e quindi affidata alla custodia del sanitario; tale erronea interpretazione, secondo l’assunto difensivo, non avrebbe colto che il nuovo assetto legislativo in tema di malattia mentale prevede, al di fuori delle ipotesi del trattamento sanitario obbligatorio, che gli interventi terapeutici sono volontari e non sono consentite limitazioni alla libertà personale del paziente.
Con il secondo motivo lamenta la mancanza della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata in relazione al secondo motivo di impugnazione dedotto in appello con i motivi nuovi, secondo il quale il comportamento del professor G. era in perfetta aderenza all’interpretazione delle leggi 180/78 e 833/78 adottata fino al momento del fatto dalla Sc: conseguentemente, se pure i giudici di appello avessero ritenuto erronea l’interpretazione del ricorrente, avrebbero dovuto proscioglierlo per errore scusabile sul divieto.
Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’articolo 40 Cp e la conseguente contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla pretesa sussistenza del rapporto causale: i giudici di merito, sotto il profilo causale, avevano individuato quale condotta penalmente rilevante attribuita al prof. G. il permesso dallo stesso concesso alla P. di uscire dalla casa di cura per mangiare un gelato insieme con l’accompagnatrice ( tale ultimo aspetto relativo all’omesso apprestamento di una assistenza qualificata e di una completa informazione dell’accompagnatrice, rileva il ricorrente, è stato dai giudici affrontato nella parte della sentenza che motiva sul grado della colpa): in tal modo la sentenza si sarebbe posta in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale espresso dalla Sc (v. Cassazione Su: 10 luglio-11 settembre 2002, imp. Franzese), secondo il quale potrà pervenirsi al giudizio di responsabilità del sanitario solo quando, all’esito del ragionamento probatorio, che abbia altresì escluso l’interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e “processualmente certa” la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell’evento lesivo con “alto o elevato grado di credibilità razionale”o “probabilità logica”( sul punto specifica il ricorrente che neanche seguendo il criterio probabilistico/statistico,. precedente all’interpretazione sopra enunciata, l’ipotesi accusatoria della esistenza del nesso causale avrebbe potuto trovare conferma).
In sostanza, la Corte di appello nell’affrontare il
problema del nesso causale, non ha affrontato, così violando il canone della
coerenza logica, la questione, pure sollevata dalla testimonianza resa
dall’esperto psichiatra dell’accusa, sulla sussistenza della stessa probabilità
che la paziente si suicidasse all’interno della causa di cura o durante il
tragitto in macchina, ancora prima rispetto alla data in cui il suicidio si è
effettivamente verificato.
Con il quarto motivo assume l’inosservanza della legge penale con riferimento
all’articolo 43 Cp e la conseguente illogicità della motivazione in relazione
alla prevedibilità del suicidio: avrebbero errato i giudici di merito nel
formulare il giudizio di prevedibilità dell’evento alla luce anche di dati ed
elementi conosciuti e conoscibili solo
ex post,
quale il test di Rorscach e lo scritto della paziente rinvenuto
post mortem;
avrebbero altresì errato nel considerare rese al di fuori della legge in
violazione dell’articolo 499,comma 1, Cpp, le dichiarazioni dei testi psichiatri
Morelli e Vanini sulla situazione psichiatrica della paziente, soprattutto sotto
il profilo della prevedibilità dell’evento, da entrambi escluso.
Con un motivo nuovo, ritualmente depositato, ad integrazione di quanto già esposto, in merito all’accertamento del rapporto causale assume: i giudici di merito hanno ritenuto, a dimostrazione del nesso eziologico, che l’uscita dalla casa di cura avrebbe aumentato il rischio suicidario, così contravvenendo alla interpretazione formulata dalle Su con la nota sentenza del luglio 2002 secondo la quale il criterio di imputazione costituito dall’aumento o mancata diminuzione delle chances di salvezza del medesimo bene (vita, incolumità fisica, salute, ambiente) è ripudiato dal vigente sistema penale perché finirebbe con il comportare una abnorme estensione delle responsabilità in violazione del principio di legalità e tassatività della fattispecie e della garanzia di responsabilità per fatto proprio. Con il citato motivo insiste, inoltre, sul rilievo che la sentenza impugnata non ha dimostrato che l’azione doverosa omessa avrebbe scongiurato il verificarsi dell’evento lesivo e che in ogni caso il nesso di causalità e la colpevolezza dell’imputato non sono stato provati dall’accusa al di là di ogni ragionevole dubbio: da ciò avrebbe dovuto conseguire l’esito assolutorio di cui all’articolo 530, comma 2, Cpp..
6. Il secondo difensore, ha dedotto due motivi di impugnazione ed ha depositato, ad integrazione, una memoria illustrativa.
Con il primo ha denunciato l’erronea applicazione della norma contenuta nel primo comma, terza ipotesi, dell’articolo 43 Cp per avere la sentenza impugnata ritenuto colposo il comportamento del G. nonché la mancanza di motivazione in ordine alla reiezione degli argomenti difensivi addotti dalla difesa a dimostrazione della non configurabilità come colposo del suddetto comportamento : o i giudici di merito non avevano affrontato, prima di qualificare come colposo il comportamento del G., la questione se questi potesse ipotizzare, nel momento in cui concedeva l’autorizzazione alle due donne di fare un giretto e di consumare un gelato, che i fatti si svolgessero secondo le ormai note modalità ed in tale caso la motivazione sarebbe mancante perché non aveva fornito alcuna giustificazione della reiezione di quanto dedotto dalla difesa per contestare la prevedibilità dell’evento; o i giudici di merito avevano risolto implicitamente in senso positivo la suindicata questione ed in tal caso la motivazione sarebbe illogica, non potendo esigersi anche dall’uomo giudizioso della medesima professione dell’imputato una simile previsione.
Con il secondo motivo ha denunziato la inosservanza
della norma contenuta nel secondo comma dell’articolo 41 Cp - causa sopravvenuta
sufficiente da sola a determinare l’evento - e la mancanza di motivazione in
ordine alla suddetta inosservanza: la Corte di appello avrebbe omesso di
valutare se le condotte poste in essere dalle due donne, cioè l’essersi recate
in automobile, lontano dalla clinica e, quindi, nell’appartamento al quarto
piano della M., anziché fare soltanto quanto autorizzato, non concretassero
condizioni sopravvenute escludenti il rapporto di causalità tra il comportamento
del sanitario e l’evento, e da sole sufficienti a determinare l’evento.
Più precisamente la Corte avrebbe apoditticamente sottolineato sul punto che
«che il rapporto causa effetto, va valutato alla stregua delle più elevate
probabilità che all’esterno della casa di cura la P. aveva di potersi recare
ovunque e, quindi, anche in una zona alta e da qui precipitare a terra».
Sostiene il ricorrente che tale motivazione contravverrebbe all’insegnamento
della Sc (v. Cassazione Su 27/2002) secondo il quale «l’ipotesi ricostruttiva
formulata in partenza sul nesso di condizionamento tra condotta umana e singolo
evento potrà essere riconosciuta fondata soltanto con una quantità di
precisazioni e purché sia ragionevolmente da escludere l’intervento di un
diverso ed alternativo decorso causale».
7. I motivi di impugnazione consentono una trattazione
unitaria vertendo, a ben vedere, tutti sulla ritenuta erroneità dell’affermato
giudizio di responsabilità.
Pur dovendosene apprezzare la ricchezza espositiva non possono, però, trovare
accoglimento, in quanto la sentenza impugnata appare caratterizzata da un
convincente apparato argomentativo sulle questioni di interesse ai fini del
giudizio di responsabilità e non presenta, peraltro, neppure errori di diritto,
con precipuo riguardo ai principi applicabili in tema di colpa, di nesso di
causalità e di eventuale interruzione di questo per la sopravvenienza di causa
sopravvenuta eccezionale ed imprevedibile.
In proposito, non è inutile ricordare i rigorosi limiti del controllo di legittimità sulla sentenza di merito.
In questa sede, non è possibile una rinnovata valutazione dei fatti e degli elementi di prova.
È principio non controverso, infatti, che nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma devo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una “plausibile opinabilità di apprezzamento”. Ciò in quanto l’articolo 606, comma 1, lettera e), del Cpp non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Cassazione, Sezione quinta, 13 maggio 2003, Pagano ed altri). In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell’osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, in particolare non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento di riscontro probatorio (Cassazione, Sezione sesta, 6 marzo 2003, Di Folco).
Ciò premesso in termini generali, deve ritenersi che, proprio con riguardo all’apparato argomentativo a supporto del ritenuto addebito di colpa, la sentenza di merito appare congruamente motivata in relazione a tutti i profili di interesse, con corretta applicazione dei principi in tema di nesso di causalità, con particolare attenzione alla prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso verificatosi (suicidio) nonché alla esigibilità in concreto da parte del prevenuto (sanitario cui era affidata la paziente) di una condotta atta a prevenirlo.
Sotto il primo profilo, è stato correttamente evidenziato, anche attraverso una serrata e convincente critica delle deposizioni dei testi Morelli e Vanini (indipendentemente dal problema della legittimità dell’assunzione di tali deposizioni), che la P. era soggetto ad alto rischio suicidario in considerazione della natura della malattia diagnosticata e dei tre pregressi tentativi messi in atto in Toscana in epoca immediatamente precedente e che tale pericolo concreto, e non astratto, si presentava elevatissimo; i tentativi di suicidio messi in atto dalla P., costituivano, del resto, circostanza fattuale obiettiva assolutamente inequivoca. In una tale prospettiva, sotto l’altro profilo, è stato anche sottolineato che l’uscita dalla casa di cura della P., costituiva circostanza fattuale tale da determinare un aumento del rischio che la paziente ponesse in essere un ennesimo gesto di autosoppressione, qualora non fosse stata accompagnata dal contestuale apprestamento di un’assistenza più informata o più qualificata da parte dell’assistente volontaria cui la medesima era stata affidata dal prevenuto, tale da evitare il verificarsi della evidenziata situazione di rischio di recidiva. Rischio di recidiva che non vi sarebbe stato laddove il prevenuto avesse adeguatamente informato, come avrebbe potuto e dovuto, l’assistente volontaria delle condizioni della paziente.
L’apprezzamento di tali situazioni fattuali, peraltro neppure contestate, non potrebbero (né possono) essere sindacate in questa sede, visto l’ambito del giudizio di legittimità come sopra ricostruito, non palesandosi del resto come ricostruite in termini illogici o facendo richiamo a massime di esperienze incongrue o manifestamente inesatte.
Non può sostenersi in senso in senso contrario, per farne discendere l’incongruenza e l’inesattezza della decisione, che la Corte di merito abbia basato la decisione su una ricostruzione dei rapporti tra medico e paziente non autorizzata dalla legge 180/78.
È vero il contrario, giacché la scelta del sanitario
di accedere all’uscita dalla struttura della paziente è stata dal giudicante
valutata positivamente.
E non poteva essere altrimenti giacché la coercizione del malato avrebbe potuto
ammettersi solo in presenza delle condizioni per il trattamento sanitario
obbligatorio, qui all’evidenza insussistenti.
L’addebito, piuttosto, è stato rinvenuto, nelle
modalità di affidamento della paziente all’assistente volontaria, nelle quali si
è ritenuto, in modo argomentativamente convincente, di apprezzare una
superficialità comportamentale qualificata dalla mancata considerazione e dei
pregressi comportamenti della paziente (con rischio di recidiva) e della
inesperienza della volontaria (cui comunque non venivano rappresentate la reale
condizione della paziente e le cautele che dovevano caratterizzare l’uscita per
evitare rischi di recidiva).
Da questa premesse, logicamente sostenibile, e quindi qui non sindacabile, è il
conseguente giudizio di sussistenza del nesso causale posto alla base della
decisione di condanna, avendo il giudicante fornito una motivazione immune da
censure, siccome del resto basata su una considerazione fattuale
incontrovertibile: l’autorizzazione all’uscita con l’affidamento alla volontaria
aveva rappresentato la premessa imprescindibile per la realizzazione delle
condizioni che avevano reso possibile il gesto suicidario.
Trattasi di un giudizio positivo sulla sussistenza della condotta colposa del
prevenuto che non si appalesa affatto illogico.
In senso contrario, piuttosto, potrebbe valere l’eventuale rilievo riconosciuto ad una causa eccezionale, sopravvenuta, tale da interrompere il nesso tra la rilevata condotta colposa e l’evento dannoso. Causa che, in via di ipotesi, potrebbe rinvenirsi nella condotta della volontaria che è risultata non aver rispettato il programma di uscita sottoposto all’attenzione del dott. G. (andare a prendere il gelato), con la deviazione verso la propria abitazione. Trattasi di profilo correttamente evidenziato anche nei motivi di ricorso che, peraltro, non può trovare qui accoglimento.
Infatti, il giudicante di merito, sia pure con
motivazione implicita ma chiaramente desumibile dal complessivo apprezzamento
della parte esplicativa della decisione, ha escluso che potesse integrare tale
causa eccezionale la decisione della volontaria pur se “derogativa”rispetto al
programma originario rappresentato al sanitario per ottenerne l’autorizzazione
all’uscita.
Ciò perché, a ben vedere, alla base della medesima vi è stata pur sempre la
condotta colposa del G., il quale, non rappresentando adeguatamente il caso
della paziente e le cautele che dovevano essere garantite ed, oltretutto,
aderendo ad un programma piuttosto generico ( l’uscita doveva essere “per fare
un giretto”, “per prendere un gelato”, v. pag. 4 sentenza impugnata), ha posto
egli stesso le condizioni per la verificazione della condotta che ha reso
possibile l’evento.
In tal modo, i giudici di merito, nel fondare il giudizio di responsabilità dell’imputato, pur in presenza di un comportamento della volontaria sviluppatosi in violazione del “mandato”concessole, hanno fatto corretta applicazione, nella subiecta materia, del principio dell’equivalenza delle cause (v. Cassazione, Sezione quinta, 14 luglio 2000, Falvo), accolto dal nostro ordinamento penale (articolo 41 del Cp), secondo il quale il nesso causale può escludersi solo se si verifichi una causa autonoma e successiva, rispetto alla quale la precedente sia da considerare tamquam non esset e trovi nella condotta precedente solo l’occasione per svilupparsi; cioè quando tale causa si inserisca nel processo causale in modo eccezionale, atipico ed imprevedibile (articolo 41, comma 2, del Cp); mentre il nesso non può essere escluso quando la causa successiva abbia solo accelerato la produzione dell’evento, destinato comunque a compiersi. In una tale prospettiva, all’evidenza, negando alla condotta violativa della volontaria il rilievo richiesto dal sistema normativo per recidere il nesso causale tra l’evento lesivo e la ritenuta condotta colposa dell’imputato.
Né, per escludere la responsabilità del prevenuto a
fronte di un evento dannoso ragionevolmente ritenuto prevedibile (per il rischio
di recidiva obiettivamente riscontrabile) ed evitabile (laddove la volontaria
fosse stata adeguatamente preavvisata di tale rischio) potrebbe valere il
“principio dell’affidamento” ossia il principio secondo il quale ogni consociato
può confidare che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali
normalmente riferibili al modello di agente proprio della attività che di volta
in volta viene in questione. Tale principio, infatti, pacificamente, non è
invocabile allorché l’altrui condotta imprudente, ossia il non rispetto da parte
di altri delle regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente
che viene in questione, si innesti sull’inosservanza di una regola precauzionale
da parte di chi invoca il principio: ossia allorché l’altrui condotta imprudente
abbia la sua causa proprio nel non rispetto delle norme di prudenza, o
specifiche o comuni, da parte di chi vorrebbe che quel principio operasse
(Cassazione, Sezione quarta, 29 aprile 2003, Pg Torino ed altri in proc. Morra).
Ciò che nella specie è indubitabile a fronte della rilevata mancanza di adeguato
preavvertimento della volontaria, cui la paziente era affidata, circa le
condizioni di questa, di cui pure il prevenuto era “garante”.
Va ancora soggiunto, per completezza, che la difesa ha invocata la diretta
applicabilità dei principi espressi dalla sentenza delle Su 10 luglio 2002,
imputato Franzese.
Tale giurisprudenza, peraltro, riguarda specificamente
la responsabilità omissiva del sanitario chiamato nei confronti del paziente a
formulare la diagnosi di una possibile patologia e ad apprestare i relativi
rimedi.
Non è quindi direttamente invocabile nel caso di specie, dove, a tacer d’altro,
il profilo della colpa che interessa presenta anche e prevalentemente i
caratteri della colpa commissiva (per avere l’imputato consentito l’uscita dalla
casa di cura della paziente).
Piuttosto, può e deve essere qui utilmente richiamabile l’assunto finale su cui poggia detta decisione: quello secondo cui al giudizio di responsabilità può e deve pervenirsi solo quando, all’esito del ragionamento probatorio, che abbia altresì escluso l’interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e “processualmente certa” la conclusione che la condotta incriminata è stata condizione necessaria dell’evento lesivo con “alto o elevato grado di credibilità razionale”o “probabilità logica”.
Or bene, diversamente da quanto prospettato in
ricorso, deve ritenersi che la sentenza gravata abbia fatto sostanziale
applicazione di questi principi.
Infatti dalla motivazione emerge un giudizio affermativo di responsabilità in
termini di certezza processuale che riconduce questa, in modo convincente, al
mancato avvertimento sulle condizioni della paziente addebitabile all’imputato,
escludendo, per le ragioni suddette, l’intervento di fattori alternativi (qui,
per quanto interessa, la condotta della volontaria) che possano avere eliso in
modo processualmente significativo la rilevanza causale di tale condotta
colposa.
In definitiva, rileva il Collegio che la sentenza impugnata ha adeguatamente affrontato, sia in fatto, sia in diritto, il problema dell’esistenza del nesso di causalità, risolvendolo in senso positivo.
I giudici di merito, infatti, diversamente da quanto prospettato dalla difesa, hanno convincentemente e motivatamente individuato nel comportamento del dott. G., che affidò la paziente alla volontaria senza una preventiva ed accurata informazione delle reali condizioni della stessa, la condizione necessaria dell’evento lesivo, pervenendo a quel giudizio, in termini di “certezza processuale”, in modo argomentato ed esente da censure. In particolare, escludendo che la condotta della volontaria possa avere operato in modo da recidere il nesso causale.
In conclusione, le statuizioni dei giudici di merito
risultano esenti da censure in diritto e convenientemente motivate, imponendosi
il rigetto del ricorso.
PQM
Rigetta il
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cass. Pen. SS.UU. Sent.10 luglio -11 settembre
2002, n. 30328
Reato omissivo improprio – nesso causale
Ritenuto in fatto
1. Il pretore di Napoli con sentenza del 28 aprile
1999 dichiarava il dottor …………….. colpevole del reato di omicidio colposo (per
avere, in qualità di responsabile della XVI divisione di chirurgia dell’ospedale
Cardarelli – dove era stato ricoverato dal 9 al 17 aprile 1993 il sig.
//////////////, dopo avere subito il 5 aprile un intervento chirurgico d’urgenza
per perforazione ileale -, determinato l’insorgere di una sepsi addominale da «clostridium
septicum» che cagionava il 22 aprile la morte del paziente) e, con le
attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione, oltre
il risarcimento del danno a favore della parte civile da liquidarsi in separato
giudizio, alla quale assegnava a titolo di provvisionale la somma di lire
70.000.000.
Il giudice di primo grado, all’esito di un’attenta ricostruzione della
storia clinica del paziente, riteneva fondata l’ipotesi accusatoria, secondo cui
l’imputato non aveva compiuto durante il periodo di ricovero del paziente una
corretta diagnosi né praticato appropriate cure, omettendo per negligenza e
imperizia di valutare i risultati degli esami ematologici che avevano
evidenziato una marcata neutropenia ed un grave stato di immunodeficienza, e di
curare l’allarmante granulocitopenia con terapie mirate alla copertura degli
anaerobi a livello intestinale, autorizzando anzi l’ingiustificata dimissione
del paziente giudicato «in via di guarigione chirurgica». Diagnosi e cura che,
se doverosamente realizzate, sarebbero invece state, secondo i consulenti
medico-legali e gli autorevoli pareri della letteratura scientifica in materia,
idonee ad evitare la progressiva evoluzione della patologia infettiva letale
«con alto grado di probabilità logica o credibilità razionale».
La Corte di appello di Napoli con sentenza del 14 giugno 2000 confermava quella
di primo grado, ribadendo che il dottor ……………, in base ai dati scientifici
acquisiti, si era reso responsabile di omissioni che «sicuramente contribuirono
a portare a morte il ////////////», sottolineando che «se si fosse indagato
sulle cause della neutropenia e provveduto a prescrivere adeguata terapia per
far risalire i valori dei neutrofili, le probabilità di sopravvivenza del
//////////// sarebbero certamente aumentate» ed aggiungendo che era comunque
addebitabile allo stesso la decisione di dimettere un paziente che «per le sue
condizioni versava invece in quel momento in una situazione di notevole
pericolo».
2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori
dell’imputato deducendo:
- violazione di legge, in relazione agli articoli 135, 137, 138 e 142 Cpp, per
asserita nullità di alcuni verbali stenotipici di udienza privi di
sottoscrizione del pubblico ufficiale che li aveva redatti;
- violazione di legge, in relazione agli articoli 192, 546, 530 Cpp e 40, 41,
589 Cp, e manifesta illogicità della motivazione quanto all’affermazione di
responsabilità, poiché non erano state dimostrate la direzione del reparto
ospedaliero e la posizione di garante in capo all’imputato, né, in particolare,
l’effettiva causalità delle addebitate omissioni di diagnosi e cura e della
disposta dimissione del paziente rispetto alla morte di quest’ultimo, in difetto
di reali complicanze del decorso post-operatorio e in assenza di dati precisi
sulla patologia di base della perforazione dell’ileo e sull’insorgere della
sindrome infettiva da «clostridium septicum», rilevandosi altresì che,
per il mancato esperimento dell’esame autoptico, non era certo né altamente
probabile, alla stregua di criteri scientifici o statistici, che gli ipotetici
interventi medici, asseritamene omessi, sarebbero stati idonei ad impedire lo
sviluppo dell’infezione letale e ad assicurare la sopravvivenza del
////////////,
- violazione degli articoli 546 e 603 Cpp e mancanza di motivazione in ordine
alla richiesta difensiva di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale mediante
perizia medico-legale sul nesso di causalità;
- violazione degli articoli 546 Cpp e 133 Cp per omesso esame del motivo di
appello relativo alla richiesta riduzione della pena.
Con successiva memoria difensiva il ricorrente ha dedotto altresì la
sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione.
3. La quarta sezione della Corte di cassazione, con ordinanza del 7 febbraio-16
aprile 2002, premesso che, nonostante l’intervenuta estinzione del reato per
prescrizione, permaneva l’attualità della decisione sul ricorso, agli effetti
delle disposizioni e dei capi della sentenza di condanna concernenti gli
interessi civili, rimetteva il ricorso alle sezioni unite sul rilievo
dell’esistenza di un orami radicale contrasto interpretativo, formatosi
all’interno della stessa sezione, in ordine alla ricostruzione del nesso causale
tra condotta omissiva ed evento, con particolare riguardo alla materia della
responsabilità professionale del medico-chirurgo.
Al più recente orientamento, secondo il quale è richiesta la prova che un
diverso comportamento dell’agente avrebbe impedito l’evento con un elevato grado
di probabilità «prossimo alla certezza», e cioè in una percentuale di casi
«quali prossima a cento», si contrappone l’indirizzo maggioritario, che ritiene
sufficienti «serie ed apprezzabili probabilità di successo» per l’impedimento
dell’evento.
Il primo presidente con decreto del 26 aprile 2002 ha assegnato il ricorso alle
sezioni unite fissando per la trattazione l’odierna udienza pubblica.
Considerato in diritto
1.
Il problema centrale del processo, sollevato sia dal ricorrente che dalla
sezione remittente, ha per oggetto l’esistenza del rapporto causale fra la
condotta (prevalentemente omissiva) addebitata all’imputato e l’evento morte del
paziente e, di conseguenza, la correttezza logico-giuridica della soluzione ad
esso data dai giudici di merito.
È stata sottoposta all’esame delle SS. UU. la controversa questione se «in tema
di reato colposo omissivo improprio, la sussistenza del nesso di causalità fra
condotta omissiva ed evento, con particolare riguardo alla materia della
responsabilità professionale del medico-chirurgo, debba essere ricondotta
all’accertamento che con il comportamento dovuto ed omesso l’evento sarebbe
stato impedito con elevato grado di probabilità «vicino alla certezza», e cioè
in una percentuale di casi «quasi prossima a cento», ovvero siano sufficienti, a
tal fine, soltanto «serie ed apprezzabili probabilità di successo della condotta
che avrebbe potuto impedire l’evento».
Sul tema si sono delineati due indirizzi interpretativi all’interno della quarta
sezione della Corte di cassazione: al primo orientamento, tradizionale e
maggioritario (ex plurimis, sezione quarta, 7 gennaio 1983, Melis, rv.
158947; 2 aprile 1987, Ziliotto, rv. 176402; 7 marzo 1989, Prinzivalli, rv.
181334; 23 gennaio 1990, Pisolini, rv. 184561; 13 giugno 1990, D’Erme, rv.
185106; 18 ottobre 1990, Oria, rv. 185858; 12 luglio 1991, Silvestri, rv.
188921; 23 marzo 1993, De Donato, rv. 195169; 30 aprile 1993, De Giovanni, rv.
195482; 11 novembre 1994, Presta, rv. 201554), che ritiene sufficienti «serie ed
apprezzabili probabilità di successo» per l’azione impeditiva dell’evento, anche
se limitata e con ridotti coefficienti di probabilità, talora indicati in misura
addirittura inferiore al 50%, si contrappone l’altro, più recente, per il quale
è richiesta la prova che il comportamento alternativo dell’agente avrebbe
impedito l’evento lesivo con un elevato grado di probabilità «prossimo alla
certezza», e cioè in una percentuale di casi «quasi prossima a cento» (sezione
quarta, 28 settembre 2000, Baltrocchi, rv. 218777; 29 settembre 2000, Musto; 25
settembre 2001, Covili, rv. 220953; 25 settembre 2001, Sgarbi, rv. 220982; 28
novembre 2000, Di Cintio, rv. 218727).
Ritiene il collegio che, per pervenire ad una soluzione equilibrata del quesito, sia necessario procedere, in via prioritaria, ad una ricognizione dello stato della causalità penalmente rilevante, con particolare riguardo alla categoria dei reati omissivi impropri ed allo specifico settore dell’attività medico-chirurugica.
2.
Nell’ambito della scienza giuridica penalistica può dirsi assolutamente
dominante l’interpretazione che, nella lettura degli artt.40 e 41 Cp sul
rapporto di causalità e sul concorso di cause, fa leva sulla «teoria
condizionalistica» o della «equivalenza delle cause» (temperata, ma in realtà
ribadita mediante il riferimento, speculare e in negativo, alla «causalità
umana» quanto alle serie causali sopravvenute, autonome e indipendenti, da sole
sufficienti a determinare l’evento: articolo 41 comma 2).
È dunque causa penalmente rilevante (ma il principio stabilito dal Cp si applica
anche nel distinto settore della responsabilità civile, a differenza di quanto
avviene per il diritto anglosassone e nordamericano) la condotta umana, attiva o
omissiva, che si pone come condizione «necessaria» - conditio sine qua non
– nella catena degli antecedenti che hanno concorso a produrre il risultato,
senza la quale l’evento da cui dipende l’esistenza del reato non si sarebbe
verificato.
La verifica della causalità postula il ricorso al «giudizio controfattuale»,
articolato sul condizionale congiuntivo «se allora» (nella forma di un periodo
ipotetico dell’irrealtà, in cui il fatto enunciato nella protasi è contrario ad
un fatto conosciuto come vero) e costruito secondo la tradizionale «doppia
formula», nel senso che: a) la condotta umana «è» condizione necessaria
dell’evento se, eliminata mentalmente dal novero dei fatti realmente accaduti,
l’evento non si sarebbe verificato; b) la condotta umana «non è» condizione
necessaria dell’evento se eliminata mentalmente mediante il medesimo
procedimento, l’evento si sarebbe egualmente verificato.
Ma, ferma restando la struttura ipotetica della spiegazione causale, secondo il
paradigma condizionalistico e lo strumento logico dell’astrazione contro il
fatto, sia in dottrina che nelle più lucide e argomentate sentenze della
giurisprudenza di legittimità, pronunciate in riferimento a fattispecie di
notevole complessità per la pluralità e l’incertezza delle ipotesi esplicative
dell’evento lesivo (sezione quarta, 24 giugno 1986, Ponte, rv. 174511-512; 6
dicembre 1990, Sonetti, rv. 191788; 31 ottobre 1991, Rezza, rv. 191810; 27
maggio 1993, Rech, rc. 196425; 26 gennaio 1998, Pg in proc. Viviani, rv.
211847), si è osservato che, in tanto può affermarsi che, operata l’eliminazione
mentale dell’antecedente costituito dalla condotta umana, il risultato non si
sarebbe o si sarebbe comunque prodotto, in quanto si sappia, «già da prima», che
da una determinata condotta scaturisca, o non, un determinato evento.
E la spiegazione causale dell’evento verificatosi hic et nunc, nella sua
unicità ed irripetibilità, può essere dettata dall’esperienza tratta da
attendibili risultati di generalizzazione del senso comune, ovvero facendo
ricorso (non alla ricerca caso per caso, alimentata da opinabili certezze o da
arbitrarie intuizioni individuali, bensì) al modello generalizzante della
sussunzione del singolo evento, opportunamente ri-descritto nelle sue modalità
tipiche e ripetibili, sotto «leggi scientifiche» esplicative dei fenomeni. Di
talché, un antecedente può essere configurato come condizione necessaria solo se
esso rientri nel novero di quelli che, sulla base di una successione regolare
conforme ad una generalizzata regola di esperienza o ad una legge dotata di
validità scientifica - «legge di copertura» -, frutto della migliore scienza ed
esperienza del momento storico, conducano ad eventi «del tipo» di quello
verificatosi in concerto.
Il sapere scientifico accessibile al giudice è costituito, a sua volta, sia da
leggi universali (invero assai rare), che asseriscono nella successione di
determinati eventi invariabili regolarità senza eccezioni, sia da leggi
statistiche che si limitano ad affermare che il verificarsi di un evento è
accompagnato dal verificarsi di un altro evento in una certa percentuale di casi
e con una frequenza relativa, con la conseguenza che quest’ultime (ampiamente
diffuse nei settori delle scienze naturali, quali la biologia, la medicina e la
chimica) sono tanto più dotate di alto grado di credibilità razionale o
probabilità logica, quanto più trovano applicazione in un numero
sufficientemente elevato di casi e ricevono conferma mediante il ricorso a
metodi di prova razionali ed empiricamente controllabili.
Si avverte infine che, per accertare l’esistenza della condizione necessaria
secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche, il giudice, dopo
avere ri-descritto il singolo evento nelle modalità tipiche e ripetibili
dell’accadimento lesivo, deve necessariamente ricorrere ad una serie di
assunzioni tacite e presuppone come presenti determinate condizioni iniziali,
non conosciute o soltanto congetturate, sulla base delle quali creteris
paribus, mantiene validità l’impiego della legge stessa.
3. La definizione di causa penalmente rilevante ha trovato coerenti conferme
anche nelle più recenti acquisizioni giurisprudenziali (sezione fer. 1 settembre
1998, Casaccio, rv. 211526; sezione quarta, 28 settembre 2000, Baltrocchi,
citata; 29 settembre 2000, Musto, citata; 25 settembre 2001, Covili, citata; 25
settembre 2001, Sgarbi, citata; 20 novembre 2001, Turco; 28 novembre 2000, Di
Cintio, citata; 8 gennaio 2002, Trunfio; 23 gennaio 2002, Orlando), le quali,
nel recepire l’enunciata struttura logica della spiegazione causale, ne hanno
efficacemente valorizzato la natura di elemento costitutivo della fattispecie di
reato e la funzione di criterio di imputazione dell’evento lesivo. Dello schema
condizionalistico integrato dal criterio di sussunzione sotto leggi scientifiche
sono state sottolineate, da un lato, la portata tipizzante, in ossequio alle
garanzie costituzionali di legalità e tassatività delle fonti di responsabilità
penale e di personalità della stessa (Costituzione, articoli 25, comma 2 e 27,
comma 1), e dell’altro, nell’ambito delle fattispecie casualmente orientate, la
funzione selettiva delle condotte rilevanti e per ciò delimitativa dell’area
dell’illecito penale.
In questo senso, nonostante i limiti epistemologici dello statuto della
causalità nel rapporto fra eventi svelati dalla fisicità contemporanea e le
critiche di avversa dottrina, la persistente fedeltà della prevalente scienza
giuridica penalistica al classico paradigma condizionalistico (vedi lo schema
Magliaro del 1992 di delega per un nuovo codice penale, sub articolo 10, ma
soprattutto l’articolata elaborazione del Progetto Grosso del 2001 di riforma
della parte generale del Cp, sub articoli 13 e 14) non solo appare coerente con
l’assetto normativo dell’ordinamento positivo, ma rappresenta altresì un momento
irrinunciabile di garanzia per l’individuazione della responsabilità nelle
fattispecie orientate verso la produzione di un evento lesivo.
Il ricorso a generalizzazione scientificamente valide consente infatti di
ancorare il giudizio controfattuale, altrimenti insidiato da ampi margini di
discrezionalità e di indeterminatezza, a parametri oggettivi in grado i
esprimere effettive potenzialità esplicative della condizione necessaria, anche
per i più complessivi sviluppi causali dei fenomeni naturali, fisici, chimici o
biologici.
E non è privo di significato che dalla quasi generalità dei sistemi giuridici
penali europei (conditio sine qua non) e dei paesi anglosassoni (causa
but for) siano condivise le ragioni di determinatezza e legalità delle
fattispecie di reato che il modello condizionalistico della spiegazione
dell’evento garantisce, in considerazione della funzione ascrittivi
dell’imputazione causale.
4. Nel prendere atto che nel caso in esame si verte in una fattispecie di
causalità (prevalentemente) omissiva attenete all’attività medico-chirurgica, è
da porre in evidenza innanzi tutto l’essenza normativa del concetto di
omissione, che postula una relazione con un modello alternativo di comportamento
attivo, specifico e imposto dall’ordinamento.
Il «reato omissivo improprio» o «commissivo mediante omissione», che è
realizzato da chi viola gli speciali doveri collegati alla posizione di garanzia
non impedendo il verificarsi dell’evento, presenta una spiccata autonomia
dogmatica, scaturendo esso dell’innesto della clausola generale di equivalenza
causale stabilita dall’art. 40, comma 2, Cp sulle disposizioni di parte speciale
che prevedono le ipotesi-base di reato commissivo orientate verso la produzione
di un evento lesivo, suscettive così di essere convertite in corrispondenti
ipotesi omissive: autonomie che, per l’effetto estensivo dell’area della
punibilità, pone indubbi problemi di legalità e determinatezza della fattispecie
criminosa.
Ma la presenza nei reati omissivi impropri, accanto
all’equivalente normativo della causalità, di un ulteriore, forte, nucleo
normativo, relativo sia alla posizione di garanzia che agli specifici doveri di
diligenza, la cui inosservanza fonda la colpa dell’agente, tende ad agevolare
una prevaricazione di questi elementi rispetto all’ordinaria sequenza che deve
muovere dalla spiegazione del nesso eziologico.
Di talché, con particolare riferimento ai settori delle attività
medico-chirurgiche, delle malattie professionali, delle alterazioni ambientali e
del danno da prodotto, dall’erosione del paradigma causale nell’omissione,
asseritamene motivata con l’incertezza costitutiva e con i profili altamente
ipotetici della condizionalità, a fronte della pluralità e inconoscibilità dei
fattori interagenti, trae alimento la teoria della «impugnazione oggettiva
dell’evento». Questa è caratterizzata dal riferimento alla sufficiente efficacia
esplicativa del fenomeno offerta dalla mera «possibilità» o anche da inadeguati
coefficienti di probabilità salvifica del comportamento doveroso, espressa in
termini di aumento – o mancata diminuzione – del rischio di lesione del bene
protetto o di diminuzione delle chances di salvezza del medesimo bene (vita,
incolumità fisica, salute, ambiente), di cui si esalta lo spessore primario e
rilevante. Pure in assenza, cioè, dell’accertamento rigoroso che, qualora si
fosse tenuta da parte dell’agente la condotta doverosa e diligente (ad esempio,
in materia di responsabilità medica: diagnosi corretta, terapia adeguata e
intervento tempestivo), il singolo evento di danno non si sarebbe verificato o
si sarebbe comunque verificato,ma in epoca significativamente posteriore o con
minore intensità lesiva.
Orbene, la più recente e citata giurisprudenza di legittimità ha reagito a
questa riduttiva lettura della causalità omissiva ed ha segnato una netta
evoluzione interpretativa – che le sezioni unite condividono -,soprattutto nel
settore dell’attività medico-chirurgica (sezione fer. Casaccio, sezione quarta,
Baltrocchi, Musto, Di Cintio, Turco, Tronfio, Orlando), delle malattie
professionali (sezione quarta, Covili) e degli infortuni sul lavoro (sezione
quarta, Sgarbi), convenendo che anche per i reti omissivi impropri resta valido
il descritto paradigma unitario di imputazione dell’evento.
Pur dandosi atto della peculiarità concettuale dell’omissione (è tuttora
controversa la natura reale o meramente normativa dell’efficienza condizionante
di un fattore statico negli sviluppi della catena causale), si osserva che lo
statuto logico del rapporto di causalità rimane sempre quello del condizionale
controfattuale, la cui formula dovrà rispondere al quesito se, mentalmente
eliminato il mancato compimento dell’azione doverosa e sostituito alla
componente statica un ipotetico processo dinamico corrispondente al
comportamento doveroso, supposto come realizzato, il singolo evento lesivo,
hic et nunc verificatosi, sarebbe, o non, venuto meno, mediante un enunciato
esplicativo coperto dal sapere scientifico del tempo.
Considerato che anche la spiegazione della causalità attiva ricorre a
controfattuali ipotetici, il citato indirizzo interpretativo ha dunque
ridimensionato la tesi per la quale la verifica giudiziale della condizionalità
necessaria dell’omissione pretenderebbe un grado di certezza meno rigoroso
rispetto ai comuni canoni richiesti per la condotta propria dei reati commissivi,
osservando anzi che l’affievolimento della nozione di causa penalmente rilevante
finisce per accentuare nei reati omissivi impropri, pur positivamente costruiti
in riferimento a ipotesi-base di reati di danno, il disvalore della condotta,
rispetto alla quale l’evento degrada a mera condizione obiettiva di punibilità e
il reato di danno a reato di pericolo. Con grave violazione dei principi di
legalità, tassatività e tipicità della fattispecie criminosa e della garanzia di
responsabilità personale (Costituzione, articolo 25, comma 2 e 27, comma 1), per
essere attribuito all’agente come fatto proprio un evento forse, non certamente,
cagionato dal suo comportamento.
5. Superato quell’orientamento che si sostanzia in pratica nella
volatilizzazione del nesso eziologico, il contrasto giurisprudenziale segnalato
dalla sezione remittente verte, a ben vedere, sui criteri di determinazione e di
apprezzamento del valore probabilistico della spiegazione causale, domandandosi,
con particolare riferimento ai delitti omissivi impropri nell’esercizio
dell’attività medico-chirurgica, quale sia il grado di probabilità richiesto
quanto all’efficacia impeditivi e salvifica del comportamento alternativo,
omesso ma supposto come realizzato, rispetto al singolo evento lesivo.
Non è messo dunque in crisi lo statuto condizionalistico e nomologico della
causalità bensì la sua concreta verificabilità processuale: ciò in quanto i
confini della «elevata o alta credibilità razionale» del condizionamento
necessario, postulata dal modello di sussunzione sotto leggi scientifiche, non
sono affatto definiti dalla medesima legge di copertura.
Dalle prassi giurisprudenziali nel settore indicato emerge che il giudice
impiega largamente, spesso tacitamente, generalizzazioni del senso comune,
massime d’esperienza, enunciati di leggi biologiche, chimiche o neurologiche di
natura statistica ed anche la più accreditata letteratura scientifica del
momento storico.
Di talché, secondo un primo indirizzo interpretativo, le accentuate difficoltà
probatorie, il valore meramente probabilistico della spiegazione e il paventato
deficit di efficacia esplicativa del classico paradigma, quando si tratti di
verificare profili omissivi e strettamente ipotetici del decorso causale,
legittimerebbero un affievolimento dell’obbligo del giudice di pervenire ad un
accertamento rigoroso della causalità. In considerazione del valore primario del
bene giuridico protetto in materia di trattamenti terapeutici e chirurgici,
dovrebbe pertanto riconoscersi appagante valenza persuasiva a serie ed
apprezzabili probabilità di successo (anche se limitate e con ridotti
coefficienti, talora indicati in misura addirittura inferiore al 50%)
dell’ipotetico comportamento doveroso, omesso ma supposto mentalmente come
realizzato, sull’assunto che «quanto è in gioco la vita umana anche poche
probabilità di sopravvivenza rendono necessario l’intervento del medico».
Le sezioni unite non condividono questa soluzione, pure rappresentativa del
tradizionale, orami ventennale e prevalente orientamento della sezione quarta (cfr.
ex plurimis, almeno a partire da sezione quarta, 7 gennaio 1983, Melis,
le citate sentenze Ziliotto, Prinzivalli, Pisolini, D’Erme, Oria, Silvestri, De
Donato, De Giovanni, Presta) poiché, com’è stato sottolineato dall’opposto, più
recente e menzionato indirizzo giurisprudenziale (sezione fer, Casaccio; sezione
quarta, Baltrocchi, Musto, Di Cintio, Covili, Sgarbi, Turco, Tronfio, Orlando),
con la tralaticia formula delle «serie ed apprezzabili probabilità di successo»
dell’ipotetico intervento salvifico del medico si finisce per esprimere
coefficienti di probabilità indeterminati, mutevoli, manipolabili
dall’interprete, talora attestati su standard davvero esigui: così
sovrapponendosi aspetti deontologici e di colpa professionale per violazione del
principio di precauzione a scelte politico-legislative dettate in funzione degli
scopi della repressione penale ed al problema, strutturalmente distinti,
dell’accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa tipica.
Né va sottaciuto che dall’esame della giurisprudenza di settore emerge che in
non pochi casi, sebbene qualificati in termini di causalità omissiva per mancato
impedimento dell’evento, non si è tuttavia in presenza di effettive, radicali,
omissioni da parte del medico. Infatti, talora si verte in tema di condotte
commissive colpose, connotate da gravi errori di diagnosi e terapia, produttive
di per sé dell’evento lesivo, che è per ciò sicuramente attribuibile al soggetto
come fatto proprio; altre volte trattasi di condotte eterogenee e interagenti,
in parte attive e in parte omissive per la mancata attivazione di condizioni
negative o impeditive. Ipotesi queste per le quali, nella ricostruzione del
fatto lesivo e nell’indagine controfattuale sull’evitabilità dell’evento, la
giurisprudenza spesso confonde la componente omissiva dell’inosservanza delle
regole cautelari, attinente ai profili di colpa del garante, rispetto all’ambito
– invero prioritario – della spiegazione e dell’imputazione causale.
6. È stato acutamente osservato in dottrina che il processo tende con le sue
regole ad esercitare un potenziale dominio sulle categorie del diritto
sostantivo e che la laboriosità del procedimento di ricostruzione probatoria
della tipicità dell’elemento oggettivo del reato coinvolge la tenuta sostanziale
dell’istituto, oggetto della prova, scardinandone le caratteristiche dogmatiche
e insidiando la tipicità della fattispecie criminosa.
Ma pretese difficoltà di prova, ad avviso delle sezioni unite, non possono mai
legittimare un’attenuazione del rigore nell’accertamento del nesso di
condizionamento necessario e, con essa, una nozione debole della causalità che,
collocandosi ancora sul terreno della teoria, ripudiata dal vigente sistema
penale, dell’aumento del rischio, finirebbe per comportare un’abnorme espansione
della responsabilità per omesso impedimento dell’evento, in violazione dei
principi di legalità e tassatività della fattispecie e della garanzia di
responsabilità per fatto proprio.
Deve tuttavia riconoscersi che la definizione del concetto di causa penalmente
rilevante si rivela significativamente debitrice nei confronti del momento di
accertamento processuale, il quale resta decisivo per la decodificazione, nei
termini effettuali, dei decorsi causali rispetto al singolo evento, soprattutto
in presenza dei complessi fenomeni di causazione multipla legati al moderno
sviluppo delle attività.
Il processo penale, passaggio cruciale ed obbligato della conoscenza giudiziale
del fatto di reato, appare invero sorretto da ragionamenti probatori di tipo
prevalentemente inferenziale-induttivo che partono dal fatto storico
copiosamente caratterizzato nel suo concreto verificarsi (e dalla formulazione
della più probabile ipotesi ricostruttiva di esso secondo lo schema
argomentativi dell’abduzione), rispetto ai quali i dati formativi e
giustificativi della conclusione non sono contenuti per intero nelle premesse,
dipendendo essi, a differenza dell’argomento deduttivo, da ulteriori elementi
conoscitivi estranei alle premesse stesse.
D’altra parte, lo stesso modello condizionalistico orientato secondo leggi
scientifiche sottintende il distacco da una spiegazione di tipo puramente
deduttivo, che implicherebbe un’impossibile conoscenza di tutti gli antecedenti
sinergicamente inseriti nella catena causale e di tutte le leggi pertinenti da
parte del giudice, il quale ricorre invece, nella premessa minore del
ragionamento, ad una serie di assunzioni tacite, presupponendo come presenti
determinate condizioni iniziali e di contorno, spazialmente contigue e
temporalmente continue, non conosciute o soltanto congetturate, sulla base delle
quali, «ceteris paribus», mantiene validità l’impiego della legge stessa.
E, poiché, il giudice non può conoscere tutte le fasi intermedie attraverso le
quali la causa produce il suo effetto, né procedere ad una spiegazione fondata
su una serie continua di eventi, l’ipotesi ricostruttiva formulata in partenza
sul nesso di condizionamento tra condotta umana e singolo evento potrà essere
riconosciuta fondata soltanto con una quantità di precisazioni e purché sia
ragionevolmente da escludere l’intervento di un diverso ed alternativo decorso
causale.
Di talché, ove si ripudiasse la natura preminentemente induttiva
dell’accertamento in giudizio e si pretendesse comunque una spiegazione causale
di tipo deterministico e nomologico-deduttivo, secondo criteri di utopistica
«certezza assoluta», si finirebbe col frustrare gli scopi preventivo-repressivi
del diritto e del processo penale in settori nevralgici per la tutela di beni
primari.
Tutto ciò significa che il giudice, pur dovendo accertare ex post, inferendo
dalle suddette generalizzazioni causali e sulla base dell’intera evidenza
probatoria disponibile, che la condotta dell’agente è (non può essere)
condizione necessaria del singolo evento lesivo, è impegnato nell’operazione
ermeneutica alla stregua dei comuni canoni di certezza processuale, conducenti
conclusivamente, all’esito del ragionamento probatorio di tipo largamente
induttivo, ad un giudizio di responsabilità caratterizzato da alto grado di
credibilità razionale o conferma dell’ipotesi formulata sullo specifico fatto da
provare: giudizio enunciato dalla giurisprudenza anche in termini di «elevata
probabilità logica» o «probabilità prossima alla - confinante con la certezza».
7. Orbene, il modello nomologico può assolvere nel processo penale allo scopo
esplicativo della causalità omissiva tanto meglio quanto più è alto il grado di
probabilità di cui l’explanans è portatore, ma non è sostenibile che si
elevino a schemi di spiegazione del condizionamento necessario solo le leggi
scientifiche universali e quelle statistiche che esprimano un coefficiente
probabilistico «prossimo ad 1, cioè alla certezza», quanto all’efficacia
impeditivi della prestazione doverosa e omessa rispetto al singolo evento.
Soprattutto in contesti, come quello della medicina biologica e clinica, cui non
appartengono per definizione parametri di correlazione dotati di tale valore per
la complessa rete degli antecedenti già in fieri, sui quali s’innesta la
condotta omissiva del medico, per la dubbia decifrabilità di tutti gli anelli
della catena ezio-patogenetica dei fenomeni morbosi e, di conseguenza, per le
obiettive difficoltà della diagnosi differenziale, che costruisce il nodo
nevralgico della criteriologia medico-legale in tema di rapporto di causalità.
È indubbio che coefficienti medio-bassi di probabilità cosiddetta frequentista
per tipi di evento, rivelati dalla legge statistica (e ancor più da
generalizzazioni empiriche del senso comune o da rilevazioni epidemiologiche),
impongano verifiche attente e puntuali sia della fondatezza scientifica che
della specifica applicabilità nella fattispecie concreta. Ma nulla esclude che
anch’essi, se corroborati dal positivo riscontro probatorio, condotto secondo le
cadenza tipiche della più aggiornata criteriologia medico-legale, circa la
sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti in via
alternativa, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del
necessario nesso di condizionamento.
Viceversa, livelli elevati di probabilità statistica o schemi interpretativi
dedotti da leggi di carattere universale (invero assai rare nel settore in
esame), pur configurando un rapporto di successione tra eventi rilevato con
regolarità o in numero percentualmente alto di casi, pretendono sempre che il
giudice ne accerti il valore eziologico effettivo, insieme con l’irrilevanza nel
caso concreto di spiegazioni diverse, controllandone quindi l’attendibilità in
riferimento al singolo evento e all’evidenza disponibile.
8. In definitiva, con il termine «alta o elevata credibilità razionale»
dell’accertamento giudiziale, non s’intende fare riferimento al parametro
nomologico utilizzato per la copertura della spiegazione, indicante una mera
relazione quantitativa entro generi di eventi ripetibili e inerente come tale
alla struttura interna del rapporto di causalità, bensì ai profili inferenziali
della verifica probatoria di quel nesso rispetto all’evidenza disponibile e alle
circostanze del caso concreto: non essendo consentito dedurre automaticamente –
e proporzionalmente – dal coefficiente di probabilità statistica espresso dalla
legge la conferma dell’ipotesi sull’esistenza del rapporto di causalità.
La moderna dottrina che ha approfondito la teoria della prova dei fatti
giuridici ha infatti precisato che, mentre la probabilità statistica attiene
alla verifica empirica circa la misura della frequenza relativa nella
successione degli eventi (strumento utile e talora decisivo ai fini
dell’indagine causale), la probabilità logica, seguendo l’incedere induttivo del
ragionamento probatorio per stabilire il grado di conferma dell’ipotesi
formulata in ordine allo specifico fatto da provare, contiene la verifica
aggiuntiva, sulla base dell’intera evidenza disponibile, dell’attendibilità
dell’impiego della legge statistica per il singolo evento e della persuasiva e
razionale credibilità dell’accertamento giudiziale (in tal senso, cfr. anche
Cassazione, sezione quarta, 5 ottobre 1999, Hariolf, rv. 216219; 30 marzo 2000,
Camposanto, rv. 219426; 15 novembre 2001, Puddu; 23 gennaio 2002, Orlando
citata). Si osserva in proposito che, se nelle scienze naturali la spiegazione
statistica presenta spesso un carattere quantitativo, per le scienze sociali
come il diritto – ove il relatum è costituito da un comportamento umano –
appare, per contro, inadeguato esprimere il grado di corroborazione dell’explanandum
e il risultato della stima probabilistica mediante cristallizzati coefficienti
numerici, piuttosto che enunciare gli stessi in termini qualitativi.
Partendo dunque dallo specifico punto di vista che interessa il giurista, le
sezioni unite, nel condividere le argomentate riflessioni del pg requirente,
ritengono, con particolare riguardo ai decorsi causali ipotetici, complessi o
alternativi, che rimane compito ineludibile del diritto e della conoscenza
giudiziale stabilire se la postulata connessione nomologica, che forma la base
per il libero convincimento del giudice, ma non esaurisce di per se stessa la
verifica esplicativa del fenomeno, sia effettivamente pertinente e debba
considerarsi razionalmente credibile, sì da attingere quel risultato di certezza
processuale che, all’esito del ragionamento probatorio, sia in grado di
giustificare la logica conclusione che, tenendosi l’azione doverosa omessa, il
singolo evento lesivo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe
inevitabilmente verificato, ma (nel quando) in epoca significativamente
posteriore o (per come) con minore intensità lesiva.
D’altra parte, poiché la condizione necessaria si configura come requisito
oggettivo della fattispecie criminosa, non possono non valere per essa gli
identici criteri di accertamento e di rigore dimostrativo che il giudizio penale
riserva a tutti gli elementi costituitivi del fatto di reato.
Il procedimento logico, invero non dissimile dalla sequenza del ragionamento
inferenziale dettato in tema di prova indiziaria dall’articolo 192 comma 2 Cpp
(il cui nucleo essenziale è giù racchiuso, peraltro, nella regola stabilita per
la valutazione della prova in generale dal primo comma della medesima
disposizione, nonché in quella della doverosa ponderazione delle ipotesi
antagoniste prescritta dall’articolo 546, comma 1, lettera e Cpp), deve
condurre, perché sia valorizzata la funzione ascrittivi dell’imputazione
causale, alla conclusione caratterizzata da un «alto grado di credibilità
razionale», quindi alla certezza processuale, che, esclusa l’interferenza di
decorsi alternativi, la condotta omissiva dell’imputato, alla luce della cornice
nomologica e dei dati ontologici, è stata condizione necessaria dell’evento,
attribuibile per ciò all’agente come fatto proprio.
Ex adverso, l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza
probatoria, quindi il plausibile e ragionevole dubbio, fondato su specifici
elementi che in base all’evidenza disponibile lo avvalorino nel caso concreto,
in ordine ai meccanismi sinergici dei plurimi antecedenti, per ciò sulla reale
efficacia condizionante della singola condotta omissiva all’interno della rete
di causazione, non può non comportare la neutralizzazione dell’ipotesi
prospettata dall’accusa e l’esito assolutorio stabilito dall’articolo 530 comma
2 Cpp, secondo il canone di garanzia «in dubio pro reo». E non
,viceversa, la disarticolazione del concetto di causa penalmente rilevante che,
per tale vita, finirebbe per regredire ad una contraddittoria nozione di
necessità graduabile in coefficienti numerici.
9. In ordine al problema dell’accertamento del rapporto di causalità, con
particolare riguardo alla categoria dei reati omissivi impropri ed allo
specifico settore dell’attività medico-chirurgica, devono essere pertanto
enunciati, ai sensi dell’articolo 173.3 n. att. Cpp, i seguenti principi di
diritto.
a) Il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio
controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o
di una legge scientifica – universale o statistica - , si accerti che,
ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditivi
dell’evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si
sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore
intensità lesiva.
b) Non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità
espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria
sull’esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificare la validità
nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza
disponibile, così che, all’esito del ragionamento probatorio che abbia altresì
escluso l’interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e
processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata
condizione necessaria dell’evento lesivo con «alto o elevato grado di
credibilità razionale o probabilità logica».
c) L’insufficiente, la contraddittorietà e l’incertezza del riscontro probatorio
sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base
all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta
omissiva del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione
dell’evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata
dall’accusa e l’esito assolutorio del giudizio.
Va infine ribadito che alla Corte di cassazione, quale giudice di legittimità, è
assegnato il compito di controllare retrospettivamente la razionalità delle
argomentazioni giustificative – la cosiddetta giustificazione esterna – della
decisione, inerenti ai dati empirici assunti dal giudice di merito come elementi
di prova, alle inferenze formulate in base ad essi ed ai criteri che sostengono
le conclusioni: non la decisione, dunque, bensì il contesto giustificativo di
essa, come esplicitato dal giudice di merito nel ragionamento probatorio che
fonda il giudizio di conferma dell’ipotesi sullo specifico fatto da provare.
10. Alla luce dei principi di diritto sopra affermati, occorre ora passare
all’esame della fattispecie concreta sottoposta all’attenzione di questa corte e
valutare la correttezza logico-giuridica dell’apparato argomentativi dei giudici
di merito a sostengo dell’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Premesso che la motivazione della sentenza impugnata s’integra con quella di
condanna di primo grado, siccome espressamente richiamata, rileva il collegio
che questa ha adeguatamente affrontato, sia in fatto che in diritto, il problema
dell’esistenza del nesso di condizionamento risolvendolo in senso affermativo.
Il dottor Salvatore ................ era stato chiamato a rispondere del reato
di omicidio colposo, in qualità di responsabile della XVI divisione di chirurgia
dell’ospedale Cardarelli – dove era stato ricoverato da 9 al 17 aprile 1993
Pasquale ////////////, dopo avere subito il 5 aprile un intervento chirurgico
d’urgenza per perforazione ileale -, per avere determinato l’insorgere di una
sepsi addominale da «clostridium septicum» che aveva cagionato il 22
aprile la morte del paziente. Si addebitava all’imputato di non avere compiuto
durante il periodo di ricovero una corretta diagnosi e quindi consentito
un’appropriata terapia, omettendo per negligenza e imperizia di valutare i
risultati degli esami ematologici che evidenziavano una persistente neutropenia
e di sollecitare la consulenza internistica dopo l’intervento chirurgico per
accertare l’eziologica della perfezione dell’ileo, anzi autorizzando, senza
alcuna prescrizione, la dimissione del paziente, giudicato in via di guarigione
chirurgica.
La storia clinica del //////////// risulta esaurientemente e analiticamente
ricostruita nei seguenti termini.
Il ////////////, ricoverato il 4 aprile 1993 presso il reparto di chirurgia
d’urgenza dell’ospedale Cardarelli per forti dolori addominali, venne operato il
giorno successivo e l’intervento indicò un’infezione in atto da perforazione
dell’ileo lenticolare, suturata mediante corretta enterrorafia. Restando incerta
la causa della non comune patologia e preoccupanti i risultati degli esami
emocromocitometrici effettuati il 4 e il 6 aprile (i quali evidenziavano nella
formula leucocitaria una marcata neutropenia e con essa una condizione di
immunodepressione del paziente) furono disposti esame di Widal Wright (eseguito
con esito negativo per l’indicazione tifoidea), consulenza internistica (mai
eseguita) e terapia antibiotica a largo spettro. Trasferito il 9 aprile nella
XVI divisione chirurgica diretta dal dottor ................, il ////////////
continuò la terapia antibiotica e iniziò a sfebbrare il 12 aprile, senza esser
sottoposto ad ulteriori esami di alcun tipo.
Il dottor ................, rilevato che il paziente era apiretico, il 14 aprile
sospese la terapia antibiotica e dispose un nuovo emocromo, che evidenziò il
giorno successivo il persistere di una gravissima neutropenia, ma, ciò
nonostante, il 17 aprile dimise il //////////// giudicandolo in via di
guarigione chirurgica senza alcuna prescrizione. Il 19 aprile il ////////////
accusò forti dolori addominali e, ricoverato il 20 aprile, venne nuovamente
operato il giorno successivo mediante laparotomia e drenaggio di microascessi
multipli; il referto microbiologico indicò esito positivo per «anaerobi e
sviluppo di clostridium septicum». All’esito di un terzo intervento
chirurgico eseguito il 22 aprile il //////////// morì a causa di sepsi
addominale da «clostridium septicum», un batterio anaerobico non
particolarmente aggressivo, che si sviluppa e si propaga però, determinando
anemia acuta ed emolisi, allorché l’organismo dell’uomo è debilitato e
immunodepresso per gravi forme di granulocitopenia.
Il pretore, con l’ausilio della prova testimoniale e medico-legale (richiamando
altresì autorevoli e concordi pareri della letteratura scientifica
internazionale nel campo della medicina interna), identificava nella neutropenia
l’immediato antecedente causale dell’aggressione del «clostridium septicum»
e del processo settico letale; escludeva, indipendentemente dall’origine della
perforazione ileale, ogni correlazione fra l’intervento chirurgico e i fattori
patogenetici dell’evento infausto; sottolineava come il paziente, dopo la
chiusura dell’ulcera ileale, fosse stato sottoposto solo a terapia antibiotica a
largo spettro, senza essere indagato sul piano internistico ed ematologico,
benché la consulenze internistica fosse stata sollecitata e gli accertamenti
ematologici avessero evidenziato l’insorgenza di una marcata neutropenia, con
conseguente minorata difesa immunitaria. Rilevava pertanto che, se le cause
della neutropenia e del conseguente, grave, stato energico da immunodepressione
fossero stati correttamente diagnosticati (unitamente alle indagini necessarie a
chiarire l’eziologia della non comune perforazione ileale) e se l’allarmante
granulocitopenia fosse stata curta con terapie mirate alla copertura degli
anaerobi a livello intestinale, fino a far risalire i valori dei neutrofili al
di sopra della soglia minima delle difese immunitarie, si sarebbe evitata la
progressiva evoluzione della patologia infettiva letale da «clostridium
septicum» e si sarebbe pervenuti ad un esito favorevole «con alto grado di
probabilità logica o credibilità razionale».
Così ricostruito il nesso causale secondo il modello condizionalistico integrato
dalla sussunzione sotto leggi scientifiche, il pretore, definita altresì
puntualmente la posizione apicale del dottor Francese nell’ambito della
divisione chirurgica ove il paziente era stato ricoverato nella fase
post-operatoria e individuate precise note di negligenza e di imperizia nei
menzionati comportamenti omissivi e nell’improvvida dimissione dello stesso,
concludeva affermando la responsabilità dell’imputato per la morte del
////////////.
La Corte di appello di Napoli, pur argomentando impropriamente e
contraddittoriamente in termini che sembrano più coerenti con il lessico della
disattesa teoria dell’aumento del rischio («se si fosse indagato sulle cause
della neutropenia e provveduto a prescrivere adeguata terapia per far risalire i
valori dei neutrofili, le probabilità di sopravvivenza del ////////////
sarebbero certamente aumentate»), confermava la prima decisione, richiamandone i
contenuti motivazionali e ribadendo che, in base ai dati scientifici acquisiti,
all’imputato erano addebitabili, oltre l’ingiustificata dimissione del paziente,
gravi omissioni sia di tipo diagnostico che terapeutico, le quali «sicuramente
contribuirono a portare a morte il ////////////».
Pertanto, poiché le statuizioni dei giudici di merito risultano sostanzialmente
rispondenti alle linee interpretative sopra enunciate in tema di rapporto di
causalità e trovano adeguata base giustificativa in una motivazione, in fatto,
immune da vizi di logici, il giudizio critico e valutativo circa il positivo
accertamento, «con alto grado di probabilità logica o credibilità razionale»,
dell’esistenza del nesso di condizionamento necessario fra la condotta
(prevalentemente omissiva) del medico e la morte del paziente resta
incensurabile nel giudizio di legittimità e i rilievi del ricorrente si palesano
privi di fondamento.
11. L’ordinanza della sezione remittente dà atto che il delitto di omicidio
colposo per il quale si procede è estinto per prescrizione, in quanto il decesso
del //////////// risale al 22 aprile 1993 ed è quindi ampiamente trascorso il
termine di sette anni e sei mesi.
Da un lato, l’accertamento della causa estintiva del reato si palesa prioritario
e immediatamente operativo rispetto alla questione in rito della nullità
relativa dei verbali stenotipici di udienza (sezioni unite, 28 novembre 2001,
Cremonese, rv. 220511; 27 febbraio 2002, Conti, rv. 221403), nonché rispetto
alle invero generiche e subvalenti censure del ricorrente circa pretesi vizi
motivazionali dell’imputata sentenza, in punto di direzione della divisione
ospedaliera e titolarità della posizione di garanzia, di colpa professionale e
di dosimetria della pena.
D’altra parte, la compiuta valutazione critica, con esito negativo, del più
serio e argomentato motivo di gravame, riguardante l’affermazione di
responsabilità dell’imputato quanto alla prova dell’effettivo nesso di causalità
fra le condotte – prevalentemente omissive – addebitategli e l’evento morte del
paziente, consente a questa corte, nell’annullare senza rinvio la sentenza
impugnata in conseguenza dell’avvenuta estinzione del reato per prescrizione, di
confermare (ai sensi dell’articolo 578 Cpp e secondo la consolidata
giurisprudenza di legittimità) le statuizioni relative ai capi concernenti gli
interessi civili: e cioè, la condanna generica dell’imputato al risarcimento del
danno, nonché al pagamento di una somma liquidata a titolo di provvisionale e
delle spese di costituzione e difesa a favore della parte civile.
PQM
La Corte Suprema di cassazione, a Sezioni
Unite, annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto
per prescrizione; conferma le statuizioni concernenti gli interessi civili.