| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Cass.
Pen. – Sezione sesta Sent. 16 giugno - 17 settembre 2003, n. 35656
Fatto
Con ordinanza in data 20 gennaio 2003, il Tribunale dell’Aquila, adito ex articolo 310 Cpp, annullava la ordinanza in data 17 dicembre 2002 del Gip del Tribunale di Teramo, appellata da Franchi Felice, con la quale veniva applicata al medesimo la misura interdittiva del divieto per mesi due di esercizio della professione di avvocato in relazione al reato di cui all’articolo 378 Cp, addebitatogli per avere aiutato Marra Luigi, nei cui confronti era stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere, a sottrarsi alle ricerche dell’autorità, comunicandogli telefonicamente notizie riservate circa lo sviluppo delle indagini e delle ricerche finalizzate alla sua cattura.
Osservava il Tribunale che gli unici elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare erano rappresentati dal contenuto di intercettazioni telefoniche disposte sulla utenza di Di Maro Ersilia, convivente del latitante, anch’essa assistita dal Franchi, risultanze che dovevano essere considerate inutilizzabili in quanto acquisite in violazione dell’articolo 103 Cpp, trattandosi di intercettazioni concernenti l’esercizio della funzione difensiva.
Propone ricorso per cassazione il
Pg presso il Tribunale di Teramo deducendo, in primo luogo, la violazione di
legge e il vizio di motivazione in punto di ritenuta inutilizzabilità delle
risultanze delle intercettazioni telefoniche. Osserva al riguardo il ricorrente
che tali risultanze non concernevano l’esercizio della funzione difensiva ma
fatti penalmente rilevanti, quali le informazioni date dal Franchi al Marra per
sottrarsi alle ricerche dell’autorità. Pur trattandosi di un colloquio tra un
avvocato e il suo assistito, simili conversazioni non attenevano alla funzione
defensionale ma a una attività criminosa, sicché esse non erano coperte dalle
garanzie di inutilizzabilità prestate dall’articolo 103 Cpp, come riconosciuto
anche dalla Corte di cassazione in una fattispecie del tutto simile.
Con un secondo motivo, l’ufficio ricorrente deduce inoltre la violazione di
legge e il difetto di motivazione in punto di omessa considerazione delle
ulteriori risultanze derivanti dalle ammissioni fatte dall’indagato nel corso
dell’interrogatorio di garanzia, per nulla considerate dal Tribunale, nonostante
che esse fossero pienamente inutilizzabili, pur se in tale occasione il Franchi
aveva risposto a domande circa il contenuto delle conversazioni confutandone
solo l’interpretazione datane dall’accusa. Il ricorrente osserva al riguardo
che, anche ammessa la inutilizzabilità delle intercettazioni da questa non
derivava anche quella dell’interrogatorio, perché l’ordinamento processuale
prevede la nullità derivata ma non la inutilizzabilità derivata.
Diritto
Il ricorso è fondato.
Questa Suprema Corte, con la decisione citata dall’ufficio ricorrente (Cassazione, sezione sesta (up) 2 novembre 1998, Archesso), ha affermato che fuoriescono dall’esercizio della funzione difensiva i colloqui tra avvocato e assistito che costituiscono attività criminosa, come nel caso, del tutto simile a quello in esame, in cui il difensore fornisca all’assistito notizie utili per sottrarsi alle ricerche dell’autorità (o a concludere le investigazioni), commettendo in tal modo il reato di favoreggiamento.
Nella specie il Franchi, utilizzando la linea telefonica della convivente del Marra, aveva, secondo l’accusa, preavvertito l’assistito dei movimenti della forza di polizia che lo stavano ricercando, dandogli anche consigli finalizzati a evitare la cattura. Tali comunicazioni rientrano nel paradigma dell’articolo 378 Cp e quindi, costituendo ex se attività criminosa, non possono dirsi in alcun modo essere espressione della funzione difensiva.
Al riguardo è appena il caso di rilevare che, secondo il codice deontologico
dell’avvocatura, approvato dal Cnf in data 17 aprile 1997, è inibito
all’avvocato di fornire al cliente elementi di conoscenza finalizzati alla
realizzazione di una condotta illecita (articolo 36).
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio al Tribunale dell’Aquila, il quale, nel prendere in esame il contenuto delle intercettazioni di cui si è detto ai fini della decisione circa la sussistenza dei presupposti della misura interdittiva, valuterà anche le altre risultanze in atti, quali quelle emergenti dall’interrogatorio di garanzia.
È il caso di sottolineare che,
contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, questa ulteriore fonte
indiziaria presuppone l’utilizzabilità del contenuto delle intercettazioni,
essendosi l’interrogatorio basato proprio sulle emergenze scaturenti dalle
conversazioni intercettate. E ciò non perché il nostro ordinamento processuale
contempli il principio della inutilizzabilità derivata, ma perché la nozione di
inutilizzabilità assoluta, quale quella che deriverebbe dall’articolo 103 comma
7 Cpp, ove in ipotesi si fosse verificata, implica l’impedimento all’uso del
contenuto delle conversazioni intercettate anche al solo limitato fine di farne
oggetto di domande in sede di interrogatorio dell’indagato.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata e
rinvia per nuova deliberazione al Tribunale dell’Aquila.