| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
|
|
Cass. Pen.
Sezioni Unite Sent. 30 ottobre -7 novembre 2002, n. 37503
Il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Udine, con sentenza 10 ottobre 2000, dichiarava non luogo a procedere, nei confronti di V. R.:
a) trattandosi di persona non punibile ai sensi degli articoli 119 e 376 Cp, in ordine al delitto di cui agli articoli 110 e 372 Cp, per avere, quale istigatore di R. F. ed in concorso con quest’ultimo, consumato falsa testimonianza, avendo in particolare R. F. – indicato come teste a discarico nel corso di un procedimento penale a carico del V., per il delitto di contraffazione in scrittura privata in danno di GM, in corso di celebrazione dinanzi al pretore di Udine – deposto circostanze false, essendo stato escusso quale testimone all’udienza del 13 gennaio 1998, sulla scorta di un apposito foglio manoscritto consegnatogli dal V. e riportante il contenuto delle mendaci dichiarazioni da rendere nel procedimento penale – in Udine, il 13 gennaio 1998;
b) per insussistenza del fatto, in ordine al delitto di cui all’articolo 337 Cp,
per avere promesso a R. F. – citato quale testimone nel procedimento
penale contro C. ed altri, in corso di celebrazione davanti al
tribunale di Udine – la somma di lire 300.000 (di cui lire 200.000
corrispostegli anticipatamente in occasione del rinvio dell’udienza di
assunzione), per indurlo a commettere il reato di falsa testimonianza ed in
particolare a rendere dichiarazioni mendaci, il cui contenuto era specificato in
un foglio manoscritto redatto dal V. e consegnato al testimone prima
dell’udienza – in Fogliano di Redipuglia, verso la fine del marzo 1998.
Il Rossit era stato dichiarato non punibile, in ordine al reato di cui
all’articolo 372 Cp, per aver ritrattato il falso e manifestato il vero ai sensi
dell’articolo 376 dello stesso codice, e tale causa di esclusione della
punibilità veniva estesa dal Gip, ai sensi dell’articolo 119 C. anche
all’istigatore concorrente nel reato, sul ritenuto presupposto del “carattere
oggettivo” di essa.
Quanto al delitto di subordinazione, il Gip rilevava che dagli atti non era
emerso che il Rossit avesse effettivamente assunto la qualità di testimone, in
quanto non vi era alcun riscontro circa l’avvenuta citazione a giudizio di esso:
sicché considerava non perfezionati gli elementi costitutivi del reato di cui
all’articolo 377 Cp.
Avverso tale sentenza di proscioglimento, pronunciata ai sensi dell’articolo 425
Cpp, ha proposto ricorso il Pg della Repubblica presso la Corte di appello di
Trieste, il quale lamenta erronea applicazione della legge penale, sostenendo
che:
a) gli effetti della ritrattazione (contrariamente a quanto affermato dalle
sezioni unite della Cassazione con la sentenza 23 novembre 1985, Cottone) non si
potrebbero estendere all’istigatore della falsa testimonianza, salvo che questi
non apporti un decisivo contributo causale alla ritrattazione del teste: la
ritrattazione, infatti, dovrebbe considerarsi «circostanza di esclusione della
punibilità di carattere soggettivo».
In proposito il Pg ricorrente prospetta che, seguendo l’indirizzo accolto dalla
sentenza impugnata, si potrebbe mandare impunito anche l’istigatore concorrente
che cercasse di dissuadere, pure con minacce, il teste intenzionato a
ritrattare;
b) quanto al proscioglimento per il reato di subordinazione, il subornato Rossit
avrebbe assunto in concreto la qualità prevista dalla norma incriminatrice.
Il giudice, in ogni caso, illegittimamente avrebbe omesso di avvalersi dei
poteri istruttori di cui al primo comma dell’articolo 422 Cpp.
Il ricorso è stato assegnato alla sesta sezione penale di questa Corte Suprema,
la quale, all’udienza del 19 aprile 2002, ha rilevato la permanenza di un
contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione relativa all’estensione
della causa di non punibilità di cui all’articolo 376 Cp all’istigatore ed ha
rimesso la decisione alle sezioni unite, a norma dell’articolo 618 Cpp, al fine
di comporre il contrasto.
Il primo presidente ha assegnato il ricorso alle sezioni unite penali, fissando
per la trattazione l’odierna camera di consiglio.
1. La questione controversa sottoposta all’esame delle sezioni unite consiste
nello stabilire "se la causa di non punibilità, prevista dall’articolo 376 Cp in
caso d ritrattazione della falsa testimonianza, si estenda anche a beneficio del
concorrente-istigatore».
2. In relazione a tale questione esiste effettivamente un contrasto nella
giurisprudenza di legittimità.
2.1. Per lungo tempo la ritrattazione da parte del falso testimone, intervenuta
nei termini previsti dall’articolo 376 Cp, è stata considerata, senza
oscillazioni, come «causa soggettiva di esclusione della punibilità», in quanto
fondata «sull’emenda psicologica verificatasi nell’animo del falso testimone».
Tale principio risulta affermato da Cassazione, sezione terza, 28 marzo 1957,
ricorrente Masiero, ove si rileva che – per ragioni di politica criminale,
intese a favorire l’accertamento giudiziario della verità – l’articolo 376 Cp
eleva a causa di non punibilità la ritrattazione (che altrimenti costituirebbe
una circostanza attenuante comune, quale quella di cui all’articolo 62 numero 6
Cp), fondata su un intimo atteggiamento della coscienza che determina una
condizione squisitamente soggettiva, i cui effetti possono riguardare solo la
persona a cui si riferisce.
Peraltro – sottolinea la citata decisione – una diversa soluzione porterebbe ad
una assurda disarmonia del sistema perché, a norma dell’articolo 377 Cp,
andrebbe assoggettato a sanzione penale colui che ha solo tentato, senza
riuscirvi, di indurre il testimone a deporre il falso, e non colui che ha
conseguito il più pericoloso risultato di far rendere la falsa testimonianza.
Muovendo dalle stesse premesse, questa Corte Suprema (Cassazione, sezione sesta,
1317/70, ricorrente Nizzardelli; 226/71, ricorrente Pg in proc. Stevanin) ha
fatto discendere la conseguenza che il beneficio della esclusione della
punibilità può essere attribuito solo al suo autore e non anche all’istigatore,
estraneo al processo psicologico ed alla volontà riparatoria del testimone
ritrattante; tanto più quanto «l’istigatore lungi dall’ammettere la falsità e
dal manifestare il vero si limita a invocare l’esimente senza aderire alla
altrui ritrattazione».
Il medesimo orientamento risulta ribadito da Cassazione sezione sesta, 487/73,
ricorrente Mancini e sezione prima, 229/76, ricorrente Rusciano, ove si afferma
che la ritrattazione è una circostanza concernente la condizione psicologica ed
una qualità personale dell’agente, sicché, in applicazione del primo comma
dell’articolo 119 Cp, con riferimento all’articolo 70, numero 2, Cp, non è
consentita l’applicazione del beneficio anche ai concorrenti nel reato, tenuto
anche conto che l’istigatore è «estraneo al processo psichico ed alla volontà
riparatoria del ritrattante».
Più diffusamente, nella sentenza 971, ricorrente Rinaldi, emessa dalla sezione
terza il 15 marzo 1978 – premesso che la ritrattazione è una esimente speciale
di innegabile carattere soggettivo, per la realizzazione della quale
l’istigatore non esplica alcuna attività concreta che possa meritargli
l’estensione – viene specificato che «sul piano oggettivo, il trattamento che la
legge penale fa colui che ritratta si inquadra nel più generale discorso
sistematico che la legge fa a favore di coloro che dimostrino resipiscenza nella
condotta illecita e, come tale, non può estendersi a favore di coloro che tale
volontà non hanno dimostrato. Non senza considerare che, quando la legge ha
voluto stabilire la estensione delle esimenti o delle cause estintive anche ai
correi, lo ha esplicitamente dichiarato».
2.2. L’orientamento giurisprudenziale che si era così consolidato è stato messo
radicalmente in discussione dalla sentenza della terza sezione penale 451/80,
ricorrente Orsolini ed altri.
Tale decisione muove dalla premessa che la ritrattazione, nei termini previsti
dall’articolo 376 Cp, deve essere classificata fra le cause di cessazione della
punibilità attinenti all’oggetto del reato in modo più qualificante e decisivo
di quanto attenga al soggetto da cui proviene l’atto, cioè alla qualità
personali del colpevole. Ed infatti – argomenta la sentenza – il bene tutelato è
il “giusto processo” che, in virtù della ritrattazione del falso e della
manifestazione del vero, non subisce il danno temuto.
Da ciò viene desunta la natura prevalentemente oggettiva della causa estintiva
in oggetto, che comporta la connaturale e necessaria estensione dell’effetto
della non punibilità al correo istigatore.
La citata sentenza contesta che, per la soluzione del problema, possa farsi
richiamo all’articolo 182 Cp (che prevede l’effetto estintivo del reato solo per
coloro ai quali la causa estintiva si riferisce), affermando che tale norma si
riferirebbe esclusivamente alle cause generali di estinzione previste dal sesto
titolo del Cp e non avrebbe valore di principio generale.
Essa prende in considerazione, invece, il disposto dell’articolo 119 Cp,
congiuntamente all’articolo 70 dello stesso codice, come indice di un principio
più generale applicabile in materia di concorso di persone nel reato, valido
quindi anche per le cause speciali di cessazione della punibilità le quali, a
seconda che abbiano prevalente attinenza con gli aspetti oggettivi del reato
ovvero con la persona dell’agente, hanno effetto per tutti i concorrenti nel
reato oppure solo riguardo alla persona alla quale la causa di esclusione si
riferisce.
In relazione a tali disposizioni normative rileva, quindi, che la ritrattazione
presuppone la semplice volontarietà e non anche la spontaneità della condotta
successiva, facendone discendere che non sarebbe indicativo il richiamo alle
“qualità personali” del reo laddove si tratta di un «semplice e forse momentaneo
ravvedimento» determinato dalle più varie ragioni.
Evidenzia, in particolare, la decisione in esame che l’interesse specifico
tutelato dalla norma attiene solo al corretto e tempestivo svolgimento del
procedimento in corso, visto che non si ritiene sufficiente la confessione del
falso testimone ma si richiede che si «manifesti il vero», sicché, una volta
reso possibile lo scopo perseguito, cade qualsiasi interesse alla punizione sia
per l’autore della falsità che per l’eventuale correo.
2.3. Le sezioni unite penali si sono già occupate dell’argomento – con la
sentenza 18/1985, ricorrente Pg in proc. Cottone (depositata il 10 aprile 1986)
– ed hanno seguito l’indirizzo che in caso di ritrattazione si estende al
concorrente la causa di non punibilità.
Le sezioni unite, in particolare:
- hanno condiviso l’affermazione che la questione non può essere risolta con il
richiamo all’articolo 182 Cp, poiché tale norma riguarda soltanto le cause
generali di estinzione del reato o della pena, bensì con riferimento
all’articolo 119 Cp, che fornisce una regola generale per la valutazione delle
circostanze di esclusione della pena nei casi di concorso di persone nel reato;
- hanno quinti ritenuto che la ritrattazione abbia natura sicuramente oggettiva
e pertanto ricada nell’applicazione del capoverso dell’articolo 119 Cp.
Le relative argomentazioni sono state testualmente articolate nel senso che «la
ritrattazione si risolve in un impedimento volontario, ma non necessariamente
spontaneo, del danno o del pericolo derivante dalla falsità commessa, sicché con
essa viene del tutto eliminata la ragione stessa della punibilità della
condotta, e cioè l’ostacolo alla retta amministrazione della giustizia. Tale
impedimento produce, quindi, l’effetto di rendere penalmente indifferente la
falsità già commessa con la conseguente esclusione della punibilità del reo».
Del resto la non punibilità viene prevista dalla legge non in funzione delle
qualità del teste-reo, ma solo per effetto dell’oggettivo comportamento del
teste che ritratta; sicché – hanno concluso le sezioni unite penali – non può
trovare alcun giuridico fondamento la pretesa di punire penalmente chi abbia
istigato o determinato altri a commettere un fatto riconosciuto, nei confronti
del suo autore, come penalmente irrilevante e non punibile.
2.4. La questione è stata nuovamente affrontata da Cassazione sezione sesta,
1202/86, ricorrente Cavaggion, che ha aderito all’opposto indirizzo secondo cui
la ritrattazione della falsa testimonianza sarebbe una causa di esclusione della
punibilità di carattere soggettivo, in quanto attinente alla condizione
psicologica e personale dell’agente, con la conseguenza che i suoi effetti non
si estenderebbero al concorrente nel reato.
Ancora una vola è stato altresì sottolineato che «una diversa soluzione
porterebbe ad un’assurda disarmonia nel sistema, perché andrebbe assoggettato a
sanzione penale, a norma dell’articolo 377 Cp, colui che ha tentato, senza
riuscirvi, di indurre il testimone a deporre il falso e non colui che ha
conseguito il più pericoloso risultato di far rendere falsa testimonianza».
Tale sentenza però, non reca alcun cenno alla contraria pronuncia delle sezioni
unite, depositata poco più di due mesi prima.
In consapevole contrasto con l’orientamento delle sezioni unite si è posta,
invece, la sesta sezione, con la sentenza 917/96, ricorrente Campana.
La pronuncia ha qualificato nuovamente la ritrattazione della falsa
testimonianza come circostanza di esclusione della punibilità di carattere
soggettivo, ponendo in rilievo che, «se è vero che, in virtù della tempestiva
ritrattazione e della manifestazione del vero, l’interesse protetto
dall’articolo 372 Cp – cioè il giusto processo, corretto e tempestivo – non
subisce il pregiudizio insito nella previsione della norma, è anche vero che un
simile effetto rappresenta non un connotato della condotta di ritrattazione ma
soltanto il suo risultato».
È stato sottolineato, in proposito che:
- va esclusa la valenza “subordinata” dell’articolo 182 Cp rispetto alle
disposizioni degli articoli 70 e 119 dello stesso codice, rappresentando invece
lo stesso articolo 182 «un precetto connaturato al fenomeno estintivo ed
operante in via generale, salvo che la legge non disponga altrimenti»;
l’estensione dell’effetto estintivo non può operare nelle ipotesi in cui la
causa di non punibilità dipenda da un comportamento consapevole e volontario che
deve sostanziarsi in un contrarius actus dai connotati soggettivi perfettamente
corrispondenti al comportamento incriminato.
È stata tratta, pertanto, la conclusione che «nei confronti dell’istigatore la
ritrattazione non può operare se non ove questi abbia arrecato un decisivo
contributo causale alla neutralizzazione del fatto lesivo dell’interesse alla
realizzazione del giusto processo, come nell’ipotesi in cui abbia indotto gli
autori della falsa testimonianza a ritrattare la deposizione reticente o
contraria al vero».
2.5. La Corte costituzionale:
- con la sentenza 206/82, ha affermato che «la finalità primaria dell’articolo
376 Cp è quella di favorire l’accertamento della verità, non quella di far
ottenere la non punibilità al colpevole del falso»;
- con la sentenza 228/82, ha ribadito che l’interesse tutelato dall’articolo 376
Cp è quello rivolto alla giusta definizione del processo, sicché il legislatore
ha inteso incoraggiare il ravvedimento operoso del falso testimone, prevedendone
la non punibilità, purché la ritrattazione del falso e manifestazione del vero
intervengano in tempo utile ad evitare il pericolo di una decisione fondata su
presupposti non veritieri;
- con la sentenza 424/00, ha specificato che «la ritrattazione, quale prevista
dal vigente Cp, è finalizzata primariamente a dare soddisfazione all’interesse
alla definizione del giudizio penale (nel caso dell’articolo 372 Cp) o
all’esercizio dell’azione penale (nel caso dell’articolo 371bis Cp) fondati su
elementi probatori veridici»;
- con la stessa sentenza 424/00 e con l’ordinanza 244/02 ha soggiunto che «non
esiste un diritto costituzionale alla ritrattazione delle false dichiarazioni
comunque rese nel processo penale», sicché deve riconoscersi «un’ampia sfera di
discrezionalità del legislatore nel modellare la disciplina delle false
asserzioni nelle diverse fasi del procedimento».
3. Tenuto conto dei due orientamenti della giurisprudenza di legittimità dianzi
illustrati, ritengono queste sezioni unite di affermare il principio secondo il
quale la causa sopravvenuta di non punibilità, prevista dall’articolo 376 Cp in
caso di ritrattazione della falsa testimonianza, è circostanza di carattere
soggettivo che può operare nei confronti dell’istigatore, concorrente nel reato
di cui all’articolo 372 Cp, esclusivamente qualora questi abbia arrecato un
decisivo contributo causale alla neutralizzazione del fatto lesivo
dell’interesse alla realizzazione del giusto processo.
3.1. La ritrattazione muove da un atto di volontà individuale e, sotto questo
profilo, appartiene al suo autore (la Corte costituzionale, nella sentenza
206/82, la configura quale «manifestazione di un ravvedimento operoso e, come
tale, atto personale volontario del falso testimone»), mentre la realizzazione
di un processo giusto e fondato su elementi probatori veridici (tutelata
dall’articolo 376 Cp) rappresenta non un connotato della condotta di
ritrattazione ma soltanto il suo risultato.
La ritrattazione medesima – alla stregua dell’articolo 119 Cp, che riguarda la
valutazione delle «circostanze di esclusione della pena» nei confronti di coloro
che sono concorsi nel reato ma che, pur se da una parte della dottrina viene
riferito in senso proprio alle circostanze che fin dall’origine escludono o
condizionano la punibilità di un fatto-reato, può essere quanto meno invocato
come indice di un principio più generale applicabile, in materia di concorso,
anche alle cause speciali di cessazione della punibilità – non può essere
classificata tra le «circostanze oggettive».
La giurisprudenza di questa corte ha proceduto per lo più alla specificazione di
tali circostanze con riferimento alle previsioni dell’articolo 70 Cp, che, al 1°
comma – numero 1, individua le «circostanze oggettive» come «quelle che
concernono la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni
altra modalità dell’azione, la gravità del danno o del pericolo, il tempo, il
luogo e ogni altra modalità dell’azione, la gravità del danno o del pericolo,
ovvero le condizioni o le qualità personali dell’offeso».
È stato fatto conseguentemente rilevare che:
- le “modalità dell’azione” attengono alla condotta criminosa, che si esaurisce
con la consumazione del reato; la ritrattazione, invece, è circostanza
posteriore al momento consumativi del reato, che si pone al di fuori
dell’esecuzione di esso;
- la “gravità del danno o del pericolo”, a sua volta, concerne l’evento ed è
perciò valutabile anch’essa dal momento consumativi del reato (in cui l’evento
si verifica).
Sono “circostanze soggettive”, invece, ai sensi dell’articolo 70, 1° comma –
numero 2, Cp, «quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della
colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il
colpevole e l’offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole».
La ritrattazione, però, costituisce «un comportamento della persona», non una
“qualità” di essa, ed il 2° comma dell’articolo 70 specifica che «le circostanze
inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità e la recidiva».
Il problema deve affrontarsi, allora, con esclusivo richiamo all’articolo 119 Cp
e presiedendosi da ogni riferimento all’articolo 70 dello stesso codice, le cui
distinzioni riguardano le sole circostanze del reato in senso tecnico
(aggravanti ed attenuanti). Tutto il capo II del titolo III del libero I del Cp,
in cui l’articolo 70 è contenuto, riguarda infatti le circostanze aggravanti ed
attenuanti, con la sola eccezione dell’articolo 59, ove peraltro si parla
esplicitamente di circostanze di esclusione della pena.
Ed in relazione all’articolo 119 deve rilevarsi che:
- hanno effetto rispetto a tutti i concorrenti le circostanze oggettive di
esclusione della pena, intendendosi come tali le cause che escludono
l’antigiuridicità oggettiva del fatto (cosiddetti scriminanti);
- hanno invece effetto soltanto nei confronti della persona cui si riferiscono,
le circostanze soggettive, intendendosi come tali le cause che escludono la pena
per taluno dei concorrenti (cosiddette cause di esclusione della colpevolezza) e
le cause di esclusione della sola punibilità e non anche del reato.
La ritrattazione si connette alla determinazione tipicamente personale e
volontaria di riparare il danno già posto in essere.
Essa, quale causa di esclusione della sola punibilità, ha carattere
evidentemente soggettivo e, per il principio della individuazione della
responsabilità, ha effetto soltanto riguardo alla persona che si è determinata
alla riparazione e non può spiegare influenza sulla valutazione del atto degli
altri compartecipi.
3.2. La precedente pronunzia 18/1985 delle sezioni unite ha affermato che «con
la ritrattazione viene del tutto eliminata la ragione stessa della punibilità
della condotta e cioè l’ostacolo alla retta amministrazione della giustizia.
Tale impedimento produce, quindi, l’effetto di rendere penalmente indifferente
la falsità già commessa con la conseguente esclusione della punibilità del reo».
Da ciò si è dedotto che «non può trovare alcun giuridico fondamento la pretesa
di punire penalmente chi abbia istigato o determinato altri a commettere un
fatto riconosciuto, nei confronti del suo autore, come penalmente irrilevante e
non punibile».
Tali argomentazioni, però, allorquando si definisce “penalmente indifferente” e
“penalmente irrilevante” la falsità a seguito della ritrattazione, sarebbero
coerenti con una classificazione tra le «cause di estinzione del reato» della
fattispecie disciplinata dall’articolo 376 Cp, mentre – secondo quanto verrà più
ampiamente esposto di seguito – qui si verte in tema di «causa di estinzione
della punibilità» e quest’ultima, per causa sopravveniente, viene dissociata dal
reato commesso ma non esclude l’illiceità penale del fatto, del quale conviene
meno alcuno dei suoi elementi essenziali e costitutivi.
3.3. L’articolo 376 Cp, come si è appena affermato, ipotizza una tipica causa
sopravvenuta di non punibilità.
Ciò si deduce dalla stessa formulazione testuale della norma, allorché si
consideri che affermare che taluno «non è punibile se ritratta il falso»
manifestando il quale abbia commesso un certo reato, null’altro può significare
se non che alla ritrattazione si deve il venir meno, e dunque l’estinguersi,
della punibilità derivante dalla commissione di quel reato.
L’inapplicabilità della pena, dunque, non deriva da una declaratoria di
estinzione del reato, né della mancanza di colpevolezza, né dalla presenza di
una causa di giustificazione.
Il fatto illecito continua a rimanere reato (non viene reso, cioè,
retroattivamente indifferente) e tuttavia non produce gli effetti della
punibilità del suo autore, che la norma, significativamente, definisce ancora
“colpevole”.
Tale norma, nella correlazione all’articolo 372 Cp, è sicuramente rivolta (come
rilevato anche dalla Corte costituzionale) alla realizzazione dell’esigenza
primaria che il pregiudizio derivante alla possibilità di una corretta decisione
giudiziale da una deposizione mendace o reticente del testimone sia eliminato in
virtù di una successiva deposizione veridica e non reticente. La punibilità,
dunque, viene esclusa per ragioni di tutela del bene protetto, in una
prospettiva essenziale di eliminazione degli effetti ulteriormente lesivi del
fatto illecito già realizzato. In questa prospettiva, però, non può
disconoscersi che il legislatore abbia inteso anche incerto modo premiare il
testimone che manifesta il pentimento operoso, favorendo il suo ravvedimento.
Nel caso in cui nel reato di falsa testimonianza – che è reato proprio definito
altresì «di attuazine personale» da una parte della dottrina – concorra colui
che ha cagionato la deposizione mendace o reticente (istigatore), a fronte
dell’unità del fatto sul piano lesivo, sono riscontrabili addebiti soggettivi
che restano sempre distintamente e diversamente graduabili e che vanno
diversamente valutati. Ne consegue che la ritrattazione, qualora sia estranea
alla condotta dell’istigatore o addirittura con essa configgente, non può
riverberare effetti sul medesimo concorrente morale proprio perché è un fatto
del terzo e sarebbe ingiusto che apportasse vantaggi a chi nulla ha fatto per
suscitarlo, o essendosi limitato ad operare nel senso della commissione del
reato, senza poi attivarsi positivamente per annullarne le conseguenze, o
essendosi addirittura adoperato per scongiurare la ritrattazione medesima.
Diverso è, invece, il caso in cui la ritrattazione sia il risultato del
comportamento attivo dell’istigatore, rivolto a sollecitarla per annullare gli
effetti del falso commesso dall’autore materiale, in quanto si verifica in detta
ipotesi una sorta di «concorso nella ritrattazione» che ben può legittimare
l’estensione ad entrambi i soggetti dell’esenzione dalla punibilità.
3.4. Secondo l’orientamento assolutamente prevalente di questa Suprema Corte –
come si è detto – deve escludersi che possa farsi riferimento all’articolo 182
Cp, ed a tale conclusione si perviene sul presupposto che l’articolo 182
riguarda soltanto le cause generali di estinzione del reato o della pena e che
esiste una netta distinzione tra la categoria della “cause di non punibilità” e
quella delle “cause di estinzione del reato e della pena” (categoria
quest’ultima nella quale parte della dottrina tende invece a ricomprendere la
prima, sottolineandone le notevoli affinità).
Alle medesime conclusioni sostanziali (di non estensibilità del beneficio
all’istigatore che sia rimasto estraneo alla ritrattazione ed alla rivelazione
della verità) si perverrebbe comunque – ed a maggior ragione – qualora si
accedesse:
- sia a quell’orientamento dottrinario che individua nella fattispecie in esame
una causa speciale di estensione del reato, con conseguente applicazione
dell’articolo 182 Cp;
- sia a quell’orientamento dottrinario secondo il quale la formula dell’articolo
182 Cp («salvo che la legge disponga altrimenti, l’estinzione del reato o della
pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si
riferisce») dovrebbe intendersi nel senso che, in caso di concorso di persone
nel reato con pluralità di soggetti responsabili, l’estinzione anche della
punibilità – e non solo «del reato o della pena» - si verifica, salvo che la
legge disponga altrimenti (si veda, ad esempio, per un caso espressamente
eccettuato, l’ultimo comma dell’articolo 556 Cp, ove viene previsto che, qualora
il matrimonio precedentemente contratto dal bigamo venga dichiarato nullo ovvero
venga annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato
è estinto anche rispetto ai concorrenti), solo a favore dei soggetti cui la
causa di estinzione si riferisce.
Tali orientamenti sembrano riecheggiare, in certo modo, nella sentenza 917/96
della sesta sezione, nella parte ove si afferma che della norma posta
dall’articolo 182 Cp «deve escludersi la valenza subordinata rispetto alle
disposizioni degli articoli 70 e 119 dello stesso codice, rappresentando,
invece, un precetto connaturato al fenomeno estintivo ed operante in via
generale, salvo che la legge non disponga altrimenti».
4. Il secondo motivo di gravame inerisce al contestato delitto di subordinazione
(articolo 377 Cp), in relazione al quale il gip, nella sentenza impugnata, ha
rilevato che il pm aveva depositato soltanto l’istanza di escussione di R. F., nel processo penale contro Clocchiatti Pietro ed altri, in qualità di
teste indicato dalla parte civile V., nonché l’autorizzazione alla citazione
adottata dal presidente del tribunale. Dall’esame degli atti istruttori
acquisiti non emergeva, però, alcun riscontro che il Rossit fosse stato mai
effettivamente citato, anche oralmente, come testimone nel procedimento penale
in questione, né l’accusa aveva allegato riscontri idonei a comprovare le
circostanze che lo stesso Rossit avesse mai assunto la qualità di teste e che il
preteso subornante fosse stato consapevole di rivolgersi a persona che aveva
assunto tale qualità. Da ciò il proscioglimento per insussistenza del fatto.
Il Pg ricorrente ha eccepito, in proposito:
- la possibilità di ricondurre la qualità concretamente assunta da Rossi Flavio
alla previsione della norma incriminatrice;
- l’illegittimità della conformazione del giudice agli «atti istruttori sin qui
acquisiti» ed il mancato esercizio dei poteri di cui all’articolo 422 Cpp.
Tale doglianza è fondata nella sua prima articolazione.
L’articolo 377 Cp, come modificato dal decreto legge 306/92, convertito nella
legge 356/92, (le modifiche successivamente introdotte dall’articolo 22 della
legge 397/00 si connettono alla disciplina delle indagini difensive e non
riguardano la contestazione in oggetto) sanziona – per quanto rileva ai fini al
presente giudizio – la condotta di «chiunque offre o promette denaro o altra
utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità
giudiziaria», qualora l’offerta o la promessa non siano accettate, ovvero siano
accettate ma la falsità non sia commessa.
Trattasi di un reato a consumazione anticipata, in relazione al quale il
tentativo non è ammissibile, e la qualità di «persona chiamata a rendere
dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria» (che, a decorrere dal decreto
legge 306/92, ha sostituito il termine “testimone” quale destinatoraio
dell’offerta o della promessa subornatrice) si assume – nel processo che si
volga davanti al tribunale non con “citazione diretta” a giudizio – all’esito
dell’autorizzazione del giudice alla citazione quale testimone, ai sensi del 2°
comma dell’articolo 468 Cpp (salvi i casi eccezionali di cui agli articoli 493,
2° comma e 507 Cpp).
Il deposito della lista testimoniale, previsto dall’articolo 468 Cpp,
costituisce un momento essenziale della fase predibattimentale, rivolto a
garantire l’effettività e la correttezza del contraddittorio, evitando
l’introduzione di prove cosiddette “a sorpresa” e – in seguito all’indicazione
nella lista testimoniale ritualmente depositata ed alla autorizzazione della
citazione da parte del giudice – l’esclusione del teste non è più rimessa
esclusivamente alla volontà della parte che l’ha richiesta, tant’è che
l’eventuale successiva rinuncia ad essa fa salvo il diritto delle altre parti di
procedere all’esame e comunque vincola il giudice a motivare in modo esplicito
sulla non assunzione della prova, in ossequio al principio contenuto nel 4°
comma dell’articolo 495 Cpp.
Non è necessario, invece, che sia intervenuta la citazione prevista
dall’articolo 142 delle disposizioni di attuazione (decreto legislativo 271/89),
allorché si consideri che i testimoni indicati nelle liste ed ammessi «possono
anche essere presentati direttamente al dibattimento», a norma del 3° comma
dell’articolo 468 Cpp, e che nell’ipotesi in cui, a seguito del decreto di
autorizzazione emesso ai sensi del 2° comma dell’articolo 468 Cpp, il teste non
risulti citato, il giudice non può per ciò soltanto revocare la prova ammessa, a
meno che essa non si riveli superflua secondo quanto prevede il 4° comma
dell’articolo 495 Cpp (vedi Cassazione, sezione quinta, 5603/00).
Nella fattispecie in esame, il gip ha dato atto che – nel procedimento penale
contro C. P. ed altri – il difensore di parte civile aveva
depositato la propria lista testimoniale ed il presidente del tribunale aveva
autorizzato la citazione, come teste, del R.: con l’emissione di tale
provvedimento di autorizzazione quest’ultimo (cioè la persona verso la quale,
secondo la contestazione, era stata diretta l’attività subornatrice) aveva
acquistato la qualità di «persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti
all’autorità giudiziaria» ed in relazione a quel momento doveva e deve essere
verificata la addebitata condotta di offerta di denaro per rendere dichiarazioni
mendaci e di corresponsione di un atipico sulla somma offerta.
5. Il ricorso del Pg, per tutte le argomentazioni dianzi svolte, deve essere
accolto integralmente e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio
per l’ulteriore corso al Tribunale di Udine ai sensi dell’articolo 623 lettera
d), Cpp.,
PQM
La Corte
Suprema, a Sezioni Unite, visti gli articoli 608, 611 e 623, lettera d), Cpp,
annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Udine per l’ulteriore
corso.