| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Art.368 C.p.:
Cass. Pen. Sesta
Sez. Sent. 9 febbraio 2004, n. 13912
Fatto e diritto
1. La Corte di
appello di Napoli, con sentenza 26 novembre 2002 pronunciata a seguito di
appello del Procuratore della Repubblica, riformava la decisione 1° giugno 2001
del locale Tribunale cha aveva assolto D’A. G. perché il fatto non sussiste dal
delitto di calunnia, addebitatogli perché, con falsa denuncia di smarrimento
presentata il 21 ottobre 1997 ai carabinieri, accusava, pur sapendolo innocente,
del reato di furto e di ricettazione i legali rappresentanti della Tim spa,
beneficiaria di un assegno di conto corrente dell’importo di lire 12.500.000
consegnato al D’A, privo di provvista, dal suo datore di lavoro.
Condannava conseguentemente l’imputato, concesse le circostanze attenuanti
generiche e la diminuente del rito abbreviato, alla pena di anno uno di
reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte
civile.
Rilevava la Corte territoriale come non potesse accedersi alla tesi del
Tribunale circa l’insussistenza del delitto di cui all’articolo 368 Cp affermata
perché l’assegno bancario deve considerarsi cosa smarrita a prescindere dai
segni esteriori percepibili dall’agente di un precedente legittimo ma ormai non
più esistente possesso altrui e che commette il delitto previsto dall’articolo
647 Cp, punibile a querela (dunque sottratto all’ambito della fattispecie
contestata) e non già quello di furto o di ricettazione, colui che si appropri
di un assegno smarrito, non essendo più sussistente l’altrui possesso come
richiesto per la configurazione del furto. Il possesso, infatti, può essere
conservato anche solo animo e la relazione materiale con il titolo può essere,
nel caso di smarrimento, ripristinato in quanto l’assegno potrà comunque essere
portato all’incasso. Dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte sul
tema, il giudice a quo osserva che, a fronte di una denuncia di smarrimento di
un assegno e della successiva notizia che il titolo sia stato portato
all’inquirente comunque deve iniziare le indagini dirette a verificare se sia
configurabile, a seconda dei casi, il reato di furto o di ricettazione ovvero
solo eventualmente il reato di appropriazione indebita di cosa smarrita. Con la
conseguenza che, poiché requisito necessario del delitto di calunnia è
l’idoneità della falsa denuncia a determinare l’inizio del procedimento penale o
comunque di indagini da parte dell’autorità giudiziaria, tale requisito deve
ritenersi sussistente nel caso di specie.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il D’A. deducendo due ordini di motivi.
Con il primo denuncia violazione della legge penale, segnalando una vistosa
incongruenza nella giurisprudenza di legittimità, la quale, per un verso, ha
ritenuto che la falsa denuncia di smarrimento di un assegno integra gli estremi
del delitto di calunnia, senza che rilevi l’esistenza di un’istanza di punizione
e, per un altro verso, ha affermato che l’assegno bancario deve considerarsi
cosa smarrita a prescindere dai segni esteriori percepibili dall’agente di un
precedente legittimo ‑ ma ormai non più esistente ‑ possesso altrui; con la
conseguenza che l’appropriazione di un assegno smarrito integra il delitto di
cui all’articolo 647 Cp e non il delitto di furto, per la cui configurazione
occorre la sussistenza attuale del possesso altrui al momento della lesione.
Senza contare che l’ultimo comma dell’articolo ora ricordato prende in
considerazione, come ipotesi aggravata, proprio il caso della conoscenza, da
parte del proprietario della cosa, di chi se ne è impossessato.
Inoltre, in presenza di una denuncia di smarrimento di un assegno gli inquirenti
non sono legittimati ad aprire un’indagine per reati quali il furto o la
ricettazione perché il possesso di un titolo di cui sia stato denunciato lo
smarrimento non potrà mai integrare un reato diverso dall’appropriazione
indebita di cosa smarrita. Dunque:
a) il reato per cui i legali rappresentanti della Telecom sono stati
ingiustamente incolpati attraverso la falsa denuncia di smarrimento del titolo
da parte del del D'A. è soltanto quello di appropriazione di cosa smarrita;
b) questo reato è perseguibile a querela di parte e la querela non è stata mai
proposta né dall’imputato né da altri;
c) la mera falsa denuncia di smarrimento non potrà mai integrare gli estremi del
delitto di calunnia.
Con un secondo motivo si denuncia, ancora, violazione della legge penale
relativamente alla sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di cui
all’articolo 368 Cp, mancando qualsivoglia motivazione circa l’intenzionalità
della falsa accusa e la certezza dell’innocenza del soggetto incolpato e che si
traduce in una esatta corrispondenza tra momento rappresentativo e momento
volitivo del dolo. Una motivazione di sicuro non ricavabile dall’apodittica
affermazione contenuta nella sentenza di primo grado circa la “certezza
dell’innocenza dell’incolpato”.
Il ricorso è infondato.
3. In ordine al primo motivo, va ricordato che questa Corte suprema ha avuto, in
generale occasione di statuire che il delitto di calunnia sussiste anche quando
l’incolpazione venga formulata attraverso la simulazione a carico di una
persona, non specificamente indicata ma identificabile, delle tracce di un
determinato reato ‑ nella forma, cioè, della incolpazione cosiddetta reale o
indiretta ‑ purché la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e
sufficienti all’inizio dell’azione penale nei confronti di un soggetto
univocamente e agevolmente identificabile; ritenendo così sussistente l’elemento
materiale del reato previsto dall’articolo 368 Cp nella denuncia di smarrimento
di un assegno preordinata a far convergere su una persona identificabile
l’accusa del reato di furto o di ricettazione(Sezione sesta, 2 marzo 1992,
Arduini; 29 gennaio 1999, Gioviale).
Le sequenze interpretative sopra rammentate sono state successivamente
confermate dalla costante giurisprudenza di legittimità nel senso che la falsa
dichiarazione di aver smarrito un assegno consegnato invece in pagamento ad un
altro soggetto integra il reato di calunnia poiché simula ai danni del
prenditore del titolo il reato di furto o di ricettazione e non eventualmente
quello di appropriazione indebita di cosa smarrita; con la conseguenza che è
irrilevante il fatto che alla denuncia di smarrimento non abbia fatto la
proposizione della querela per i reati di appropriazione indebita di cosa
smarrita e di falso in assegno; precisandosi che perché possa configurarsi il
delitto di appropriazione indebita di cosa smarrita è necessario che la cosa sia
uscita definitivamente dalla sfera di disponibilità del legittimo possessore e
che questi non sia in grado di ripristinare su di essa il primitivo potere; e
poiché è sicuramente e agevolmente possibile risalire, sulla base delle
annotazioni contenute nell’assegno, al titolare del conto, chi se ne impossessa
illegittimamente commette o il reato di furto o quello di ricettazione (Sezione
sesta, 4 luglio, 1996, Arno). Ancor più di recente si è statuito che, essendo
irrilevante, ai fini della consumazione del reato di calunnia, la circostanza
che nella denuncia non sia stato accusato alcun soggetto determinato quando il
destinatario dell’accusa sia implicitamente, ma agevolmente individuabile,
integra il delitto una falsa denuncia di smarrimento di un assegno, la quale,
sebbene non contenga una notizia di reato, preavverte l’autorità che la riceve
su possibili reati commessi da chi verrà scoperto a detenerlo; ciò perché la
falsa denuncia costituisce, in tal caso, l’espediente per bloccare la
circolazione del titolo e il denunziante è consapevole di simulare una
circostanza idonea a far sì che il soggetto, al quale ha trasmesso l’assegno e
che in buona fede lo girerà o lo porrà all’incasso, potrà essere perseguito
d’ufficio per furto aggravato o per ricettazione e che la simulazione posta in
essere non si esaurisce in tracce del reato di appropriazione di cosa smarrita
(Sezione sesta, 24 settembre 2002, Bonafede; cfr., altresì, Sezione sesta, 29
settembre 2002, Pantonio).
Fino ad affermarsi che risponde del reato di calunnia, e non di falso ideologico
commesso da privato in atto pubblico, colui il quale dichiari falsamente al
pubblico ufficiale lo smarrimento di un assegno, atteso che, in questo modo,
accusa implicitamente il portatore del titolo di credito di essersene
impossessato fraudolentemente (Sezione sesta, 15 aprile 1993, Monachino).
Ne consegue che le contrastanti interpretazioni della giurisprudenza di questa
Corte suprema additate dal ricorrente sono soltanto apparenti, non attenendo
alla specifica fattispecie ora al vaglio del Collegio ed alle conseguenti
esigenze teleologiche che sono alla base delle soluzioni ermeneutiche sopra
rammentare, tutte intrinseche al precetto di cui all’articolo 368 Cp. Senza
considerare che la verifica della perseguibilità a querela del reato per il
quale taluno venga falsamente denunciato è operazione che non può certo
compiersi
ex
post, restando altrimenti
frustrata la finalità della disposizione per cui è intervenuta condanna del
Dell’Amore, che è, appunto, quella di evitare il pericolo sia che
l’Amministrazione della giustizia venga tratta in inganno sia che venga leso
l’onore e la libertà personale del soggetto falsamente incolpato.
Èil pericolo, dunque, il dato ontologico che contrassegna la fattispecie in
esame, derivante dalla possibilità – da verificare
ex ante
‑ che si instauri un procedimento penale, rischio di irrogare una pena nei
confronti di un innocente.
4. Relativamente al secondo motivo, va ricordato che il contenuto di non pochi
precetti penali è conformato secondo un modello linguistico tale che
l’affermazione di responsabilità è condizionata all’accertamento della piena
conoscenza ora di determinati presupposti ora di determinati elementi
costitutivi.
Ci si trova in presenza di prescrizioni normative le quali, sul piano
strettamente funzionale, richiedono, per la natura del bene giuridico protetto o
per le effettive finalità a base della previsione incriminatrice, che il
soggetto agisca “scientemente”, “sapendo” della sussistenza di un determinato
fatto, ovvero, ancora, “intenzionalmente”. Tra le prime ipotesi la dottrina
annovera i reati di calunnia e di autocalunnia, tra le seconde il reato di
ricettazione, al fine di differenziarlo (peraltro, con intuibili perplessità
quanto a rigore dogmatico)
dalla fattispecie contravvenzionale dell’incauto acquisto; la terza ipotesi è
stata solo di recente canonizzata, almeno a livello codicistico (anche se quale
risultato di argomentazioni di ordine dogmatico, pure qui, meritevoli di più
adeguati approfondimenti, se non altro considerando il modello generale
dell’elemento psicologico quale descritto dall’articolo 43, primo comma, prima
parte, Cp), alla stregua dell’articolo 1 della legge 254/97, che ha sostituito,
nella previsione del delitto di abuso di ufficio, l’articolo 323, nel testo
risultante in forza dell’articolo 13 della legge 86/1990.
Più specificamente, perché sì realizzi il dolo di calunnia è necessario che
colui che formula la falsa accusa abbia la certezza dell’innocenza
dell’incolpato. La giurisprudenza di questa Corte è, in proposito, indirizzata
nella linea interpretativa in base alla quale l’erronea convinzione della
colpevolezza della persona accusata esclude l’elemento soggettivo, da ritenere
integrato solo nel caso in cui vi sia una esatta corrispondenza tra momento
rappresentativo e momento volitivo. L’intenzionalità dell’incolpazione e la
sicura conoscenza della non colpevolezza dell’accusato sono due dati che vanno
tenuti concettualmente distinti, non foss’altro perché l’accusa di aver commesso
atti penalmente illeciti è situazione ben diversa dalla conoscenza della non
colpevolezza, tanto da inferirne che non è sufficiente ad integrare il dolo di
calunnia la scarsa convinzione in ordine alla responsabilità del soggetto
accusato.
A corollario di tali argomentazioni si è precisato (v., per tutte, in un’ampia
ricognizione di tale problematica, Sezione sesta, 14 marzo 1996, Gardi), per un
verso, che (dal punto di vista dell’imputato) l’erronea convinzione della
colpevolezza del soggetto accusato esclude il dolo, purché tale convincimento si
basi su elementi seri e concreti e non su semplici supposizioni, e (dal punto di
vista del giudice) che il dubbio dell’agente sulla colpevolezza dell’incolpato
importa la pronuncia di una decisione assolutoria con la formula “perché il
fatto non costituisce reato”.
L’interpretazione ora ricordata tende, dunque, ad emarginare la rilevanza di
momenti che nella fase rappresentativa si presentino disomogenei rispetto alla
sequenza volitiva; dovendo poi l’innocenza dell’incolpato definirsi elemento del
fatto, anche il dubbio sulla responsabilità della persona nei confronti della
quale vengono rivolte le false accuse vale ad escludere il dolo di calunnia.
Sempre, peraltro, nell’esigenza metodologicamente necessitata in vista di
scongiurare non rigorose interferenze concettuali, di non sovrapporre le
problematiche attinenti alla struttura del reato a quelle concernenti il suo
accertamento.
Ed è estremamente significante rimarcare come la più recente giurisprudenza
abbia ritenuto che la tendenziosità della denuncia non dimostra di per sé la
consapevolezza dell’innocenza dell’accusato da parte del denunciante (Sezione
sesta, 2 luglio 1998, Perrotta). Precisandosi, ancora, come tale consapevolezza
è in re ipsa,
ma nel senso che è evidenziata dalle concrete circostanze e dalle modalità
esecutive che connotano la condotta tenuta, dalle quali è possibile, con
processo logico-induttivo, risalire alla sfera intellettiva e volitiva
dell’agente: la sussistenza del dolo, in sintesi, si immedesima con
l’accertamento della cosciente falsità delle circostanze oggetto della denuncia
(Sezione sesta, 19 novembre 1989, Farina; 14 maggio 1999, De Bartolomeo; 24
settembre 2001, Bonaventura).
Sennonché nel caso di specie la giurisprudenza sopra richiamata è stata
surrettiziamente chiamata in causa dal ricorrente.
Nel caso ora all’esame di questa Corte la consapevolezza della innocenza degli
accusati del delitto di calunnia risulta pressoché
in re ipsa
dal tenore della denuncia e dalla ammissione della sua falsità; una volta
acclarata la sussistenza del rapporto debitorio da cui è scaturita la consegna
dell’assegno.
5. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato ed il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Cass. Pen. SEz. 6^ Sent. 7
febbraio -18 maggio 2001
Fatto
Va premesso, come antefatto,
che Xxxxxxxx aveva presentato due successive denunzie, una per usura ed una per
estorsione, nei confronti di Kkkkkkk.
L’Kkkkkkkveniva prosciolto in istruttoria da entrambe le imputazioni.
Ne seguiva un procedimento a carico del Xxxxxxxxper
calunnia in danno dell’kkkkk.
Con sentenza del 3 ottobre 1991 il Xxxxxxxxveniva assolto in primo grado dal
tribunale di Roma, mentre la Corte di appello di Roma andava in contrario
avviso, e, con sentenza 18 ottobre 1999, riteneva la colpevolezza dell’imputato,
lo condannava alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, con
sospensione condizionale della pena, ed al pagamento delle spese processuali,
nonché al risarcimento del danno subito dalla parte civile, da liquidarsi in
separata sede, con una provvisionale di nove milioni, ed alle spese di
costituzione e difesa nei due gradi della parte civile Kkkkkkk.
2. Ha presentato ricorso per cassazione il Xxxxxxxx eccependo il vizio di
mancanza e manifesta illogicità della motivazione (articolo 606, lett. e) Cpp).
Il ricorrente lamenta in particolare che – al contrario di quanto ritenuto dalla
pronunzia di appello - «il fatto che l’Kkkkkkk sia stato assolto dai reati di
usura e di estorsione non fornisce automaticamente la prova della responsabilità
per il reato di
calunnia».
Del resto la perizia contabile disposta nel procedimento per usura non aveva
potuto approdare a nulla per la mancanza di materiale cartaceo.
Come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata vi erano stati del resto
sicuramente dei rapporti tra il Xxxxxxxx e il Kkkkkk, ancorché quest’ultimo in
un primo tempo li avesse negati.
L’esistenza dell’estorsione poi era dimostrata positivamente da un biglietto minatorio, anche se anonimo, e vi erano state telefonate minatorie, anch’esse anonime.
e considerato in
Diritto
1. La sentenza impugnata dalla Corte d’appello di Roma deve essere annullata con rinvio.
La motivazione, infatti, presenta vistosi salti logici, ed è inficiata perciò dal vizio denunziato di illogicità manifesta.
2. Va sottolineato, innanzi tutto, che in linea di principio i due procedimenti, quello precedente relativo al reato presupposto, oppure, come nel caso di specie, ai reati presupposti, e quello, logicamente successivo, relativo, invece, al reato di calunnia, sono svincolati tra loro nel senso che l’esito del primo non può condizionare l’esito del secondo, né pregiudicare la posizione dell’imputato del secondo.
È principio generale che nel
procedimento penale ricade sull’accusa l’onere di provare l’esistenza del reato
contestato.
Questo significa anche che in mancanza di prova sui reati presupposti l’imputato
accusato di essi deve essere assolto.
Lo stesso principio vale però anche per il soggetto controinteressato, e che è
imputato, a sua volta, per il reato di
calunnia.
Anche nel suo caso spetta all’accusa provare positivamente l’esistenza del reato
di
calunnia, e perciò l’oggettiva
insussistenza del reato presupposto (oltre che l’esistenza, nell’accusato, di
una condizione soggettiva di dolo specifico).
Il principio secondo cui l’onere della prova del reato è a carico dell’accusa
comporta, come corollario, che l’incertezza sulla materialità del fatto
equivale, ai fini penali, all’accertamento concreto dell’insussistenza del
fatto.
In altri termini, il mancato completo accertamento del fatto reato gioca in
favore dell’affermazione di innocenza dell’imputato.
Ciò significa che la mancata completa ricostruzione della materialità dei fatti
relativi al reato presupposto opera in favore dell’imputato di esso, ma opera
ugualmente in favore dell’imputato del reato di
calunnia, il cui accertamento
richiede la piena prova dell’insussistenza del reato presupposto stesso.
3. Applicando questi principi al caso di specie appare inesatta l’affermazione
contenuta nella pronunzia impugnata (all’inizio della motivazione in senso
proprio) secondo cui «non può essere condiviso l’assunto del giudice di primo
grado, laddove «afferma che la denuncia di usura, per la quale l’Kkkkkkk venne
prosciolto in istruttoria perché il fatto non sussiste, non può dirsi calunniosa
perché la perizia disposta in quel procedimento, nulla ha potuto appurare per
mancanza di materiale idoneo a riscontrare le ipotesi».
L’affermazione significa, infatti, a contrario, che «deve essere condiviso
l’assunto che la denunzia di usura per la quale l’Kkkkkkk venne prosciolto in
istruttoria perché il fatto non sussiste deve dirsi calunniosa perché la perizia
disposta in quel procedimento, nulla ha potuto appurare per mancanza di
materiale idoneo a riscontrare le ipotesi».
In altri termini la sentenza di appello fa discendere la prova della
calunnia non da una ricostruzione
critica del materiale probatorio, ma dal fatto che l’imputato dei reati
presupposti sia stato assolto da essi.
In questo modo, però, viene inevitabilmente pregiudicata la posizione della
controparte, dell’altro imputato accusato del delitto di
calunnia che si basa su quel reato
presupposto, con violazione sostanziale del suo diritto di difesa.
Nella logica della Corte di appello la pronunzia intervenuta (oltre tutto in
istruttoria, e perciò senza un accertamento pieno e definitivo) nei confronti
dell’Kkkkkkk nel procedimento relativo ai reati presupposti, finisce per fare
stato nei confronti del Xxxxxxxx nel procedimento per il reato di
calunnia concernente quei reati
presupposti.
Al contrario, come insegna
questa Corte suprema di Cassazione (Cassazione pen., Sez. VI, 26 giugno 1995, n.
9332, Capriglia) «pur essendo l’innocenza del
calunniato un presupposto del reato
di
calunnia, la sentenza pronunciata
nel procedimento contro l’incolpato non fa stato in quello contro il
calunniatore, essendovi completa
autonomia tra i due giudizi; nel giudizio ex articolo 368 Cp è perciò consentito
al giudice rivalutare i fatti che hanno formato oggetto di esame nel
procedimento contro l’incolpato, sia pure ai soli effetti dell’accertamento
della falsità del
calunniatore» (nello stesso senso,
Cassazione pen., Sez. VI, 4 marzo-4 giugno 1996, n. 5513, Barletta; Sez. VI, 13
marzo-26 giugno 1992, n. 7441, Bonati ed altri).
4. L a pronunzia impugnata contiene del resto, un altro salto logico là dove
ritiene che il fatto che la perizia esperita nel procedimento a carico dell’Kkkkkkknon
abbia trovato tracce cartacee dei rapporti economici tra le parti (ed in
sostanza non sia potuta approdare a nulla) sia prova dell’insussistenza
dell’usura, con la motivazione che sarebbe «davvero non credibile che plurimi e
prolungati rapporti finanziari a presunto tasso usurario, non abbiano lasciato
alcuna traccia».
Se è vero – ovviamente – che
l’usura avrebbe dovuto essere provata, e che prove non ne sono state rinvenute,
risponde anche ad un principio di esperienza, e di logica elementare, che chi
ponga in essere un fatto previsto come reato, o, più banalmente, non permesso
dalla legge (neppure agli effetti civili), eviti di consacrarne i termini in
documenti contabili.
5. In realtà la pronunzia della Corte di appello di Roma non fornisce la prova
dell’assoluta insussistenza dei reati presupposti, né provvede a contestare con
argomentazioni idonee e sufficienti la soluzione contraria prescelta invece dal
giudice di primo grado.
Perciò, concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata, rinviando gli
atti per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che
provvederà a riesaminare il caso sulla base al seguente principio di diritto:
«il procedimento relativo al reato presupposto e quello relativo al reato di calunnia, sono svincolati tra loro nel senso che l’esito del primo non può condizionare l’esito del secondo, né pregiudicare la posizione dell’imputato del secondo.
In mancanza della prova sui
reati presupposti l’imputato accusato di essi deve essere assolto, ma ugualmente
deve essere assolto l’imputato del reato di
calunnia in mancanza di prova
sull’assoluta insussistenza del reato presupposto.
La mancata completa ricostruzione della materialità dei fatti relativi al reato
presupposto opera in favore dell’imputato di esso, ma opera ugualmente in favore
dell’imputato del reato di
calunnia, il cui accertamento
richieda la piena prova dell’insussistenza del reato presupposto stesso».
P.Q.M.
annulla
l’impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di
appello di Roma.