| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Sez. III, 22/11/2010, Sentenza n.
41020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da CC, quale
legale rappresentante della XXX spa;
- avverso l'ordinanza emessa il 3 novembre 2009 dal tribunale del riesame di
Napoli;
- udita nella udienza in camera di consiglio del 21 ottobre 2010 la relazione
- udito il Pubblico Ministero in persona Sostituto Procuratore Generale, che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
- udito il difensore;
Svolgimento del processo
Il tribunale del riesame di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe, confermò il
decreto di sequestro preventivo emesso dal
GIP collegiale di Napoli in data
21.9.2009, avente ad oggetto un'area sita in Avellino di proprietà della spa
XX in riferimento al reato di cui all'art.256 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
essendo stato detto sito adibito a deposito incontrollato di rifiuti, costituiti
in gran parte da materiali edili di risulta, oltre che da scarti metallici,
pneumatici, prodotti farmaceutici, ed altro.
L'indagato propone ricorso per cassazione deducendo:
1)nullità del decreto di sequestro per violazione dell'art.321, in relazione
all'art.125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione sul punto.
Lamenta che il Tribunale del riesame non ha risposto al motivo di riesame con
cui aveva eccepito che il Gip collegiale aveva omesso di esaminare una serie di
elementi a favore della difesa, pur acquisiti nel procedimento. Sul punto il
tribunale del riesame si è limitato ad affermare apoditticamente che il
provvedimento del Gip aveva dato conto della sussistenza dei presupposti del
provvedimento ablatorio.
2)violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa valutazione in
concreto del fumus del reato, in quanto il Tribunale del riesame si è limitato a
verificare la configurabilità del reato su un piano di astrattezza senza
valutare l'esistenza del fumus in concreto. Lamenta che il tribunale non ha
motivato in particolare sulla mancata piena disponibilità dell'area da parte
della XXX; sulla eccezione che i materiali erano stati depositati sul posto
prima che la XXX acquistasse il terreno; sul contenzioso tuttora in corso con il
curatore fallimentare perché l'area non era stata lasciata nella piena
disponibilità della XXX. Nemmeno è stata esaminata l'eccezione che il reato non
era configurabile nemmeno in astratto perché la giurisprudenza esclude la
punibilità del proprietario di un terreno sul quale altri, senza una sua
condotta attiva, abbiano depositato rifiuti o realizzato una discarica. Il
tribunale ha anche omesso di rilevare che dalle stesse reali condizioni del
terreno emergeva che si trattava all'evidenza di una area industriale
semidismessa e non di area adibita a deposito materiali edili.
3)violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla
valutazione in concreto del periculum in mora, dal momento che lo stesso
tribunale del riesame ha dato atto che la spa XXX aveva dimostrato la piena
disponibilità a procedere alla rimozione dei rifiuti ed al recupero del sito,
aveva presentato un piano per i lavori di bonifica ed era in attesa della
autorizzazione comunale.
4)violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla
mancanza delle condizioni di applicabilità del sequestro preventivo perché il
trasferimento del terreno dalla procedura concorsuale alla XXX aveva prodotto un
autonomo titolo di proprietà, avulso dalle vicende inerenti ai precedenti
proprietari, escludendo quindi qualsiasi rapporto di pertinenzialità tra l'area
sequestrata e il reato precedentemente realizzato. Tutt'al più poteva essere
emessa dal comune una ordinanza per la rimozione dei rifiuti.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
In altre parole, secondo il tribunale del riesame, la sussistenza del fumus
dovrebbe essere accertata solo su un piano di astrattezza, nell'ambito delle
indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero e sotto il profilo della
congruità degli elementi rappresentati dall'accusa, che non potrebbero essere
censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali
risultanze processuali, ma che andrebbero valutati così come proposti dal
pubblico ministero.
Si tratta di affermazioni erronee sia perché, per disporre e mantenere la misura
cautelare reale, con conseguente compromissione del diritto costituzionalmente
tutelato, occorre che vi sia la prova del fumus del reato ipotizzato, sia perché
il sindacato del tribunale del riesame non può limitarsi alla mera verifica
della astratta possibilità di ricondurre il fatto contestato alla fattispecie di
reato ipotizzata, ma deve appunto verificare la concreta sussistenza del fumus
del reato e del periculum in mora.
Ed infatti, il diverso principio seguito dal tribunale del riesame, che pure a
volte era stato affermato in passato da una parte della giurisprudenza sulla
base di una non completa considerazione di una decisione delle Sezioni Unite
(20.11.1996, n. 23/97, Bassi), è stato però disatteso innumerevoli volte dalla
giurisprudenza più recente, alla quale questo Collegio aderisce, secondo cui il
tribunale del riesame, per espletare il
ruolo di garanzia dei diritti costituzionali che la legge gli demanda, non può
avere riguardo solo alla astratta configurabilità del reato, ma deve prendere in
considerazione e valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze
processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica
accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che
possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del
reato contestato (cfr., ex plurimis, Sez. I, 9 dicembre 2003, n. 1885/04,
Cantoni, m. 227.498; Sez. III, 16.3.2006 n. 17751; Sez. II, 23 marzo 2006,
Cappello, m. 234197; Sez. III, 8.11.2006, Pulcini; Sez. III, 9 gennaio 2007,
Sgadari; Sez. IV, 29.1.2007, 10979, Veronese, m. 236193; Sez. V, 15.7.2008, n.
37695, Cecchi, m. 241632; Sez. I, 11.5.2007, n. 21736, Citarella, m. 236474;
Sez. IV, 21.5.2008, n. 23944, Di Fulvio, m. 240521; Sez. II, 2.10.2008, n.
2808/09, Bedino, m. 242650; Sez. III, 11.6.2009, Musico; Sez. III, 12.1.2010,
Turco; Sez. III, 24.2.2010, Normando; Sez. III, 11.3.2010, D'Orazio; Sez. III,
20.5.2010, Bindi; Sez. III, 6.10.2010, Kronenberg-Widmer).
Il tribunale del riesame ha infatti omesso di verificare «in concreto» la
legittimità del provvedimento di sequestro e soprattutto di valutare gli
elementi a discarico e le argomentazioni svolte dalla difesa, con le quali si
era tra l'altro eccepito che era mancata la piena disponibilità dell'area
sequestrata da parte della società XXX; che i materiali classificati come
rifiuti erano stati collocati nel sito in epoca antecedente all'acquisto
dell'area da parte della XXX; che vi era un contenzioso tuttora in corso con il
curatore fallimentare, in quanto l'area non era stata rilasciata nella piena
disponibilità della spa XXX.
Il tribunale del riesame non poteva astenersi dal valutare queste eccezioni
difensive nemmeno ai fini di una valutazione astratta sulla sussistenza del
fumus, perché, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, la
consapevolezza da parte del proprietario del fondo dell'abbandono sul medesimo
di rifiuti da parte di terzi non è sufficiente ad integrare il concorso nel
reato di cui all'art. 256, commi 2 o 3, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (abbandono
o deposito incontrollato di rifiuti e gestione di discarica abusiva), atteso che
la condotta omissiva può dare luogo a ipotesi di responsabilità solo nel caso in
cui ricorrano gli estremi del comma secondo dell'art. 40 c.p., ovvero sussista
l'obbligo giuridico di impedire l'evento (Sez. III, 1 ° luglio 2002, Ponzio, m.
222.420). Analogamente, si è affermato che destinatario della norma penale che
punisce la realizzazione e gestione di discarica abusiva è il gestore
dell'impianto di raccolta e non il proprietario del terreno sul quale si attua
lo smaltimento di rifiuti speciali non autorizzato, il quale può concorrere come
estraneo nel reato proprio commesso dal gestore solo quando il concorso esterno
materiale (cogestione di fatto) o morale (istigazione, rafforzamento,
agevolazione) si realizzi con condotta commissiva, ovvero con condotta omissiva
- in linea teorica - ma sempre che il «non agere» si innesti in uno specifico
obbligo giuridico di impedire l'evento (Sez. I, 17 novembre 1995, Insinna, m.
203332), e che anche in materia ambientale un dato comportamento omissivo
acquista il connotato dell'antigiuridicità solamente in funzione di una norma
che imponga al soggetto di attivarsi per impedire l'evento naturalistico di
lesione dell'interesse tutelato (nella specie
si è escluso il reato nella condotta del proprietario di un terreno che aveva
omesso di impedire che sul proprio fondo terzi realizzassero una discarica)
(Sez. III, 18 dicembre 1991, Sacchetto, m. 189149).
I reati in questione non possono quindi consistere nel mero mantenimento della
discarica o dello stoccaggio da altri realizzati, pur in assenza di qualsiasi
partecipazione attiva e in base alla sola consapevolezza della loro esistenza.
Non è sufficiente, pertanto, ad integrare il reato di cui alla contestazione la
mera consapevolezza da parte del possessore di un fondo del fenomeno di
abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terzi senza che risulti accertato
il concorso, a qualsiasi titolo, del predetto possessore del fondo con gli
autori del fatto. Nel nostro sistema penale, infatti, una condotta omissiva può
dar luogo a responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi dell'art.
40, secondo comma, cod. pen., e cioè quando il soggetto abbia l'obbligo
giuridico di impedire l'evento (Sez. F., 13.8.2004, n. 44274, Preziosi, m.
230173).
Sulla base di questi principi si è affermato che non dà luogo alla
configurabilità dei reati in questione la condotta di chi, «avendo la
disponibilità di un'area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti, si
limiti a non attivarsi perché questi ultimi vengano rimossi» (Sez. III,
3.10.1997, n. 8944, Gangemi, m. 208624); e che «la compravendita di un terreno
sul quale erano già stati raccolti dal venditore rifiuti nocivi non può
integrare, a carico del compratore, il reato in questione, neanche sotto il
profilo che, trattandosi di reato permanente, esso debba essere addebitato a
colui che, pur non essendo concorso nell'attività di accumulazione di rifiuti,
abbia acquistato la proprietà del terreno ove gli stessi si trovino» (Sez. I,
4.3.1999, n. 7241, Pirani, m. 213699).
Il tribunale del riesame ha pertanto omesso di valutare e ricostruire l'esatta
cornice fattuale della vicenda, ed in particolare di esaminare le eccezioni
difensive relative all'assunto che l'area in questione era stata acquistata poco
prima del sequestro; che sulla stessa esisteva un contenzioso col curatore; che
si trattava di una area industriale dismessa e non già di area adibita a
deposito di materiale edile; che la totalità dei rifiuti erano riconducibili
alle attività lavorative industriali svolte in loco o erano presenti sull'area
da tempo anteriore all'acquisto, come emergeva dal loro stato.
La motivazione dell’ordinanza impugnata è assente, o meramente apparente, anche
in ordine alla sussistenza in concreto del periculum in mora.
L'ordinanza innanzitutto afferma che è irrilevante la questione sulla dedotta
buona fede del ricorrente perché la misura cautelare reale colpisce il bene a
prescindere da considerazioni di natura soggettiva relative all'autore del
reato.
La motivazione è apparente perché se l'eventuale buona fede dell'autore
materiale del reato può essere irrilevante ai fini della misura cautelare, essa
invece è sicuramente rilevante ai fini di valutare il concreto pericolo di
reiterazione della condotta criminosa quando - come sostiene la difesa - essa è
invocata da chi abbia acquistato il terreno sul quale già esistevano i rifiuti e
non abbia concorso con gli autori del reato.
L'ordinanza impugnata afferma anche che deve escludersi la buona fede
dell'odierno ricorrente in considerazione del degrado dell'area, dell'accumulo
incontrollato di rifiuti prodotti ed abbandonati da terzi, senza che rilevi in
senso contrario il contenzioso in atti con le ditte abusivamente operanti sul
posto. Sotto questo profilo la motivazione è viziata da errore di diritto perché
ricollega esplicitamente la buona all'effettivo stato dell'area acquistata,
mentre la buona fede deve essere valutata in relazione non allo stato dell'area
bensì alla attività criminosa, consistente nella condotta commissiva di
abbandono dei rifiuti.
Anche questa affermazione è frutto di un errore di diritto perché si basa
sull'idea che il periculum in mora sia costituito dalla possibilità che il
ricorrente non sgombri l'area dai rifiuti ivi esistenti. Al contrario, nella
specie, stante il reato contestato, il periculum in mora che deve essere
presente consiste nella concreta ed attuale possibilità che il ricorrente
continui a reiterare l'attività criminosa contestata, ossia che continui ad
abbandonare in modo incontrollato rifiuti sul terreno, e non già nella
possibilità che non tolga i rifiuti esistenti, non avendone allo stato
l'obbligo.
Per completezza deve osservarsi che l'ordinanza impugnata sembrerebbe anche
accennare ad un sequestro finalizzato ad una confisca obbligatoria del sito.
Sul punto la motivazione è assolutamente mancante perché la confisca può essere
disposta solo per il reato di realizzazione o gestione di discarica abusiva di
cui al comma 3 dell'art. 256, reato che non solo non risulta contestato ma che
sulla esistenza del cui fumus manca qualsiasi motivazione.
Va invero ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, che
per potersi configurare il più grave reato di realizzazione di una discarica
senza autorizzazione occorre
l'allestimento di un'area con l'effettuazione di opere, quali spianamento del
terreno, apertura di accessi, sistemazione, perimetrazione o recinzione, mentre
per potersi configurare la diversa ipotesi di gestione di una discarica non
autorizzata occorre che sussista una organizzazione, anche se rudimentale, di
persone e cose diretta al funzionamento della medesima (Sez. F., 2.8.2007,
n. 33252, Setzu, m. 237582; Sez. III, 2 luglio 2004, Pastorino, m. 229.624; Sez.
III, 11.4.1997, n. 4013, Vasco, m. 207613).
L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio al tribunale di
Napoli per nuovo esame.
p. q. m.
la Corte Suprema di Cassazione
Cass. Pen.
Sezioni Unite Sent. 29 gennaio - 20 marzo 2003, n. 12878
Svolgimento del
processo
1. Il Gip del
Tribunale di Ancona, con provvedimento del 6.4.2002, disponeva il sequestro
preventivo, ai sensi del 321 Cpp, di 5 manufatti, di cui uno in muratura esteso
circa mq 80 e gli altri realizzati in legno o lamiera, nei confronti di C. I.,
indagato per il reato di cui all’articolo 20 lettera b) legge 47/1985.
2. Su richiesta di riesame avanzata dall’interessato, il Tribunale di Ancona
riteneva sussistente il fumus boni iuris,
nel senso di configurabilità dell’ipotesi di illecito penale prospettata, ma
escludeva la ricorrenza del “periculum
in mora”. Al riguardo,
osservava il tribunale che, nel caso di specie, i manufatti risultavano
ultimati, per cui essendo cessata la permanenza del reato edilizio prospettato a
carico dell’I. e ricorrendo, come di consueto, solo gli effetti
permanenti dell’illecito penale, non era configurabile alcuna situazione di
pericolo concreto tale da giustificare l’applicazione del provvedimento
cautelare. Di conseguenza il tribunale revocava il sequestro disposto, con
restituzione dei beni sequestrati alla disponibilità del proprietario.
3. Il Pm presso il Tribunale di Ancona proponeva ricorso per cassazione.
Rilevava che, diversamente da quanto sostenuto dal tribunale, appariva
sussistente il pericolo attuale e concreto di un’utilizzazione dei beni da parte
dell’interessato in violazione della normativa urbanistica. Chiedeva
l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale del Riesame.
4. C. I. produceva memoria, con la quale escludeva, innanzitutto,
la configurabilità
del reato edilizio attribuitogli; aggiungeva comunque che l’immobile ritenuto
realizzato abusivamente, ma ormai completato, non poteva essere legittimamente
sottoposto a sequestro
preventivo, non essendo riscontrabili nel caso le specifiche finalità
processuali della.misura
cautelare. Difatti, “le conseguenze” del reato (menzionate nell’articolo 321),
per le quali era ipotizzabile un aggravamento o la prosecuzione nel tempo della
lesione del bene tutelato, non erano rappresentare da un qualsiasi effetto, ma
soltanto da quello attinente agli elementi strutturali tipici dell’illecito o
strettamente collegato con questi ultimi, costituendone uno sviluppo ulteriore.
L’Innocenti eccepiva ulteriormente la nullità del decreto di sequestro perché
privo, al momento dell’emissione, dell’informazione di garanzia ex
articolo 369 Cpp nonché della connessa informazione sul diritto di difesa
dell’indagato di cui all’articolo 369bis Cpp.
Eccepiva pure la nullità della notifica del ricorso per cassazione proposto dal
Pm perché notificato ad uno solo dei due difensori di esso I.. Chiedeva
il rigetto del ricorso, ovvero l’accoglimento delle questioni di nullità fatte
valere.
5. Il ricorso veniva assegnato alla Sezione terza penale. Il collegio rimetteva
il processo alle Sezioni unite, ravvisando la ricorrenza di un contrasto
giurisprudenziale in ordine appunto alla possibilità di disporre il sequestro
preventivo di un immobile abusivo di cui era terminata l’edificazione.
Si osservava che la giurisprudenza prevalente della Corte di cassazione aveva
manifestato
ripetutamente l’avviso che, anche quando l’opera abusiva era conclusa, essa
poteva continuare a proiettare le sue conseguenze negative sul territorio e,
quindi, perpetuare nel tempo l’offesa al bene tutelato dai reati in materia
edilizia, consistente nella lesione dell’equilibrio urbanistico del territorio,
determinando un irregolare carico urbanistico ed un aggravio delle
infrastrutture.
Per contro, rilevava la terza sezione penale che altro orientamento aveva
evidenziato che la
lesione del regolare assetto del territorio non era conseguenza dell’uso della
libera disponibilità del manufatto illegittimo, bensì era un effetto connaturato
alla sua realizzazione e permaneva anche con l’immobile sotto sequestro. In
tema, detto orientamento aveva sottolineato la natura formale dei reati edilizi,
non dipendendo essi dalla prova di un effettivo danno provocato all’assetto del
territorio, potendo gli stessi configurarsi anche nel caso di assenza di
permesso di costruire pur essendo l’edificazione conforme agli strumenti
urbanistici.
Per di più, doveva evitarsi che la misura cautelare fosse applicata a tutela di
interessi in realtà non riconducibili al reato, ma oggetto di tutela con gli
strumenti amministrativi di competenza degli organi locali (articolo 7 legge
47/1985).
Motivi della decisione
6. Il ricorso va
accolto perché fondato.
Giova, innanzitutto, delineare la natura e le caratteristiche del sequestro
preventivo ex
articolo 321 Cpp,
che come è noto, viene configurato in due ipotesi: un sequestro obbligatorio che
il giudice è tenuto a disporre, su richiesta del Pm, «quando vi è pericolo che
la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare a
protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri
reati»; un sequestro facoltativo, che il giudice può disporre per le cose di cui
è consentita la confisca.
L’istituto nuovo, rispetto al codice processuale previgente del 1930, può dirsi
che abbia origine dalla bivalenza del precedente sequestro penale, ex
articolo 337 codice previgente, esperibile per finalità istruttorie ovvero anche
in sede non istruttoria da parte della Polizia giudiziaria «per impedire che i
reati vengano portati a conseguenze ulteriori» (vedi articolo 219 Cpp previgente),
ed ancora in sede esecutiva, ai sensi dell’articolo 347 Cpp previgente con
chiare finalità preventive.
La relazione al progetto preliminare del Cpp del 1988 mette in riliévo il fine
preventivo di detto “tertium
genus” delle misure di
coercizione reale, nella configurazione autorizzata dalla direttiva n. 31, della
legge-delega 81/1987, la quale prende in considerazione appunto l’esigenza di
«impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze» sia pure in.
riferimento a compiti di Polizia giudiziaria; ma, parimenti viene “sottolineata
la permanenza del fondamento cautelare processuale consistente nella necessità
di tutela della collettività in relazione al protrarsi dell’attività criminosa e
dei suoi effetti.
Il sequestro preventivo presenta connotati individuanti che lo inseriscono,
nell’ambito processuale, negli istituti intesi ad evitare la probabilità del
verificarsi di un evento antigiuridico e che, specie in materia di reati edilizi
i quali hanno per oggetto giuridico l’assetto complessivo del territorio con la
finalità di salvaguardarlo in tutti i suoi aspetti, comportano l’esigenza di
predisporre tecniche di tutela cosiddetta “anticipata” in considerazione della
delicatezza e rilevanza del bene, giuridico da proteggere.
Si tratta, quindi, di una misura di coercizione reale per esigenze di
prevenzione, peraltro connessa e strumentale allo svolgimento del procedimento
penale ed all’accertamento del reato per cui si procede, nel senso che è suo
scopo quello di evitare che il trascorrere del tempo possa pregiudicare
irrimediabilmente l’effettività della giurisdizione espressa con la sentenza
irrevocabile di condanna. In particolare, il sequestro preventivo trova la sua
giustificazione nel “finalismo” cautelare di impedire che una cosa pertinente al
reato possa essere utilizzata per estendere nel tempo od in intensità le
conseguenze del crimine o per agevolare il compimento di altri reati. Il
provvedimento inibitorio è inteso a stabilire un vincolo di indisponibilità in
riferimento ad una cosa mobile od immobile il cui uso è ricompresso
necessariamente nell’agire vietato dalla legge penale.
Ne’ discende che la misura cautelare in questione va disposta nelle situazioni
in cui il non assoggettamento a vincolo della cosa pertinente al reato può
condurre, in pendenza dell’accertamento del reato, non solo al protrarsi del
comportamento illecito ovvero
alla reiterazione della condotta criminosa ma anche alla realizzazione di
ulteriori
pregiudizi quali nuovi effetti offensivi del bene protetto; tali effetti debbono
essere connessi con l’imputazione contestata e l’intervento preventivo collegato
con le finalità di repressione del reato. Più specificatamente va detto che il
pericolo, in quanto probabilità di un danno futuro, deve avere caratteristiche
di concretezza e richiede, quindi, un accertamento in concreto,
sulla base di elementi di fatto, in ordine all’effettiva e non generica
possibilità che la cosa di cui si intende vincolare la disponibilità assuma, in
relazione a tutte le circostanze del fatto (natura della cosa, la sua
connessione con il reato, la destinazione alla commissione dell’illecito, le
circostanze del suo impiego), una configurazione strumentale rispetto
all’aggravamento o alla protrazione del reato ipotizzato ovvero alla
agevolazione alla commissione di altri reati.
I profili anzidetti del provvedimento cautelare preventivo, strettamente
correlati con il processo penale in corso, comportano imprescindibilmente
l’idoneità dell’accertamento del reato (con la condanna irrevocabile
dell’imputato) ad interdire le conseguenze antigiuridiche di esso.
In ordine alla questione devoluta alle Sezioni unite, si rileva che la
giurisprudenza assolutamente. preponderante della Corte è nel senso di ritenere
la sussistenza del potere del giudice di disporre il sequestro preventivo di un
immobile abusivamente . costruito anche nell’ipotesi in cui l’edificazione
risulti già ultimata. Al riguardo, è stato affermato che le conseguenze che il
legislatore intende neutralizzare mediante il sequestro preventivo non sono
identificabili con l’evento del reato in senso naturalistico e neppure con
l’evento in senso giuridico (cioè, la lesione del bene penalmente tutelato),
cosicché esse possono essere aggravate o protratte anche dopo la
consumazione del reato medesimo. In particolare, si è detto che l’utilizzazione
dell’immobile costruito in violazione degli strumenti urbanistici vigenti non
modifica il perfezionamento del reato già avvenuto e nulla aggiunge alla lesione
del bene formalmente tutelato, che è quello del previo controllo pubblico sulle
trasformazioni del territorio, ma sicuramente aggrava e prolunga la lesione
dell’equilibrio urbanistico del territorio, che è il valore sostanziale al quale
è finalizzato il controllo pubblico sulle trasformazioni del territorio (vedi
così, tra le decisioni più significative: Cassazione, sezione terza, 23.2.95,
Forti; 15.1.97, Messina; 15.2.00, Scritturale; 12.6.01, D’Amora). In altre
decisioni (vedi così: Cassazione, sezione terza, 11.1.02, Luongo) si è
specificato che la costruzione abusiva, anche dopo il suo completamento, può
determinare
conseguenze negative sul regolare assetto del territorio aggravando i cosiddetti
carichi
urbanistici. In più recenti sentenze del citato orientamento prevalente (vedi
Cassazione, sezione terza, 8.2.02, Gullotta; 19.3.02, Volpe; 4.10.02, Grilli) si
sottolinea, peraltro, la necessità che il giudice configuri le conseguenze del
reato, che la misura cautelare deve impedire, in termini di pericolosità attuale
e concreta; in specie, occorre che il giudice manifesti una valutazione
prognostica in concreto di detti effetti, senza ricorrere ad enunciazioni
astratte o generiche attesa la illegittimità dell’«equazione tra pertinenzialità
della cosa ed automatica emissione della misura cautelare reale».
L’orientamento contrario (soprattutto, Cassazione 3.7.2001, Minopoli) giustifica
la mancata possibilità di emissione di sequestro preventivo a fronte di una
costruzione ultimata, non ravvisando conseguenze ulteriori rispetto all’ipotesi
criminosa perfezionatasi in tutti i suoi elementi costitutivi, la quale, di per
sé, si palesa già idonea eventualmente a ledere il regolare assetto del
territorio. Detta impostazione evidenzia anche il carattere formale (di pure
condotta) dei reati edilizi, e l’attuale inammissibilità di un provvedimento ex
articolo 221 Cpp inteso ad evitare la
perpetrazione di ulteriori reati, atteso che allo stato, per esempio, il
riferimento all’articolo 201 Testo unico leggi sanitarie (divieto di abitare gli
edifici sprovvisti di certificato di abitabilità: fattispecie criminosa in
precedenza ripetutamente menzionata dalla giurisprudenza) non è più
praticabile,. essendo stato l’illecito depenalizzato ai sensi dell’ 70 lettera
b) decreto legislativo 507/99.
8. Queste Sezioni unite sono dell’avviso che l’orientamento prevalente manifesti
una corretta interpretazione letterale e logico-sistematica dell’istituto del
sequestro preventivo, secondo le linee di esso “su” evidenziate in via generale
ed applicate nella materia dei reati edilizi. Difatti, le conseguenze
antigiuridiche che il sequestro preventivo tende ad evitare si configurano come
ordinarie della fattispecie criminosa già eventualmente realizzata in tutti i
suoi elementi (cioè, in relazione sia alla condotta dei cosiddetti reati formali
e sia all’evento naturalistico che integra la consumazione dei reati materiali).
Come è noto, i reati edilizi hanno natura permanente e la relativa consumazione
perdura fino alla cessazione dell’attività abusiva, in genere sino al momento di
completamento del manufatto; pertanto, pur cessata la permanenza, l’effetto
lesivo del bene giuridico protetto perdura nel tempo, ma tale evenienza è comune
chiaramente a tutti i reati, anche a quelli qualificati come istantanei, dai
quali discendono pregiudizi spesso prolungati e più o meno irreparabili.
Distinte, invece, nella previsione di cui all’articolo 321 Cpp, sono le
specifiche conseguenze che possono determinarsi a causa del mancato impedimento
della libera disponibilità della cosa p pertinente al reato in capo all’autore
di esso ovvero di terzi. Dette conseguenze diverse, necessariamente
antigiuridiche, sono sicuramente ipotizzabili nel caso in cui il reato siasi
consumato ed in particolare l’edificio sia stato portato a termine. In tal
guisa, deve qualificarsi, in modo esemplificativo, come antigiuridica
l’implicazione proveniente dalla perpetrazione dell’illecito amministrativo ex
articolo 221 Testo unico leggi sanitarie, non più inquadrato “nell’agevolazione
di commissione di altri reati” ma certamente costituente una situazione illecita
ulteriore prodotta dalla condotta (la libera utilizzazione della cosa) che il
provvedimento cautelare è finalizzato ad inibire.
Sotto altro profilo, va detto la Corte di cassazione ha più volte ribadito che
l’interesse sostanzialmente tutelato nell’ambito dei reati edilizi è
rappresentato dalla vigilanza e controllo del territorio mediante l’adeguato
governo pubblico degli usi e delle trasformazioni dello stesso, bene questo
esposto a pregiudizio da ogni condotta che produca alterazioni dell’ordinato ed
equilibrato assetto e sviluppo territoriale in danno del benessere complessivo
della collettività e della sua attività, il cui parametro di legalità è dato
dalla disciplina degli strumenti urbanistici e dalla normativa vigente (v. così,
in primo luogo, Cassazione, Sezioni unite 12.11.93, Borgia; e, poi, tra le
altre: 4.4.95, Marano; 12.5.95, Di Pasquale). Al riguardo, le decisioni della
Corte, nel giustificare l’adozione della misura coercitiva in questione, hanno
fatto talora riferimento all’aggravamento del carico urbanistico sulle
infrastrutture preesistenti che potrebbe essere provocato dal libero uso
dell’immobile abusivo.
Il concetto di carico urbanistico appare meritevole di attento approfondimento.
Questa nozione deriva dall’osservazione che ogni insediamento umano è costituito
da un elemento cosiddetto primario (abitazioni, uffici, opifici, negozi) e da
uno secondario di servizio (opere pubbliche in genere, uffici pubblici, parchi,
strade, fognature, elettrificazione, servizio idrico, condutture di erogazione
del gas) che deve essere proporzionato all’insediamento primario ossia al numero
degli abitanti insediati ed alle caratteristiche dell’attività da costoro
svolte. Quindi, il carico urbanistico è l’effetto che viene prodotto
dall’insediamento primario come domanda di strutture ed opere collettive, in
dipendenza del numero delle persone insediate su di un determinato territorio.
Si tratta di un concetto, non definito dalla vigente legislazione, ma che è in
concreto preso in considerazione in vari standards urbanistici di cui al decreto
ministeriale 1444/68 che richiedono l’inclusione, nella formazione degli
strumenti urbanistici, di dotazioni minime di spazi pubblici per abitante a
seconda delle varie zone; b) nella sottoposizione a concessione e, quindi, a
contributo sia di urbanizzazione che sul costo di produzione, delle superfici
utili degli edifici, in quanto comportino la costituzione di nuovi vani capaci
di produrre nuovo insediamento; c) nel parallelo esonero da contributo di quelle
opere che non comportano nuovo insediamento, come le opere di urbanizzazione o
le opere soggette ad autorizzazione; d) nell’esonero da ogni autorizzazione e
perciò da ogni contributo per le opere interne (articolo 26legge 47/1985 e
articolo 4 comma 7 legge 493/93) che non comportano la creazione di nuove
superficie utili, ferma restando la destinazione dell’immobile; e) nell’esonero
da sanzioni penali delle opere che non costituiscono nuovo o diverso carico
urbanistico (articolo 10 legge 47/1985 e articolo 4 legge 493/93).
Le conseguenze antigiuridiche, ulteriori rispetto alla consumazione del reato,
attengono sostanzialmente al volontario aggravamento o protrarsi della offesa
del bene protetto anche dopo la commissione della fattispecie penalmente
illecita, ponendosi in stretta connessione con la stessa. D’altro canto, il
collegamento di detti effetti pregiudizievoli con il procedimento di repressione
del reato comporta necessariamente che l’ accertamento irrevocabile di questo
sia idoneo ad impedire definitivamente il verificarsi delle conseguenze
antigiuridiche.
Nella materia di che trattasi, tale risultato viene conseguito con l’emanazione,
per le opere abusive, dell’ordine di demolizione ex articolo 7 legge 47/1985
(adottato dal giudice con la sentenza di condanna, salvo ché le opere siano
state altrimenti demolite).
Detto provvedimento è formalmente giurisdizionale ma qualificabile
sostanzialmente come sanzione amministrativa; esso, comunque, pur esulando dalla
nozione di effetto penale, costituisce atto dovuto per l’Autorità giudiziaria,
privo di contenuto discrezionale e conseguenziale alla sentenza di condanna
(vedi così Cassazione, Sezioni unite 19.6.96, Monterisi; 19.12.97, Poli; 6.7.00,
Callea; 12.1.00, Giusta).
10. Il pericolo, attinente alla libera disponibilità del bene, come già si è
detto, deve presentare i caratteri della concretezza e dell’attualità. In tal
senso si sono pronunciate espressamente queste Sezioni unite (Cassazione Sezioni
unite, 14.12.1994, Adelio), sottolineando che, ancorché manchi per le misure
cautelari reali una previsione esplicita di concretezza come quella codificata
per le misure sulla libertà personale alla lettera c) dell’articolo 274 Cpp, è
nella fisiologia del sequestro preventivo di cui all’articolo 321 Cpp, quale
misura anch’essa limitativa di libertà costituzionalmente
garantite, che il pericolo debba essere contrassegnato dalla effettività e
dalla concretezza.
Pertanto, spetta al giudice di merito con adeguata motivazione compiere una
attenta valutazione del pericolo derivante dal libero uso della cosa pertinente
all’illecito penale. In particolare, vanno approfonditi la reale compromissione
degli interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in
che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa da parte
dell’indagato o di terzi possa implicare una effettiva ulteriore lesione del
bene giuridico protetto, ovvero se
l’attuale disponibilità del manufatto costituisca un elemento neutro sotto il
profilo della offensività. In altri termini, il giudice deve determinare, in
concreto, il livello di pericolosità che la utilizzazione della cosa appare in
grado di raggiungere in ordine all’oggetto della tutela penale, in correlazione
al potere processuale di intervenire con la misura preventiva cautelare.
Per esempio, nel caso di ipotizzato aggravamento del cosiddetto carico
urbanistico va delibata in fatto tale evenienza sotto il profilo della
consistenza reale ed intensità del pregiudizio paventato, tenendo conto della
situazione esistente al momento dell’adozione del provvedimento coercitivo.
Nell’ambito di siffatto accertamento, possono venire in rilievo gli interventi
di competenza della pubblica amministrazione in relazione alla sanatoria di
costruzioni edificate senza concessione urbanistica ma conformi agli strumenti
urbanistici (vedi articoli 22, 13, 11 legge 47/1985). Il che potrebbe comportare
il venir meno del “periculum
in mora” (ed anche
dell’ipotesi di reato prospettata), richiesti per l’emissione della misura
preventiva (vedi in tema di incidenza della concessione edilizia in sanatoria
sul decreto di sequestro; Cassazione 22.6.93, Cipriano; 12.5.95, Di Pasquale).
11. In ordine alle deduzioni esposte da C. I. con memoria difensiva,
va detto che il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribunale di
Ancona (poi annullato dal Tribunale del riesame per la ritenuta non ricorrenza
del “periculum in mora”),
appare contenere adeguata argomentazione circa la sussistenza, invece, del “fumus
commissi delicti”.
Parimenti infondata si palesa la censura concernente la nullità del decreto di
sequestro. Difatti, dagli atti di causa risulta che il procedimento incidentale
si è svolto in modo del tutto rituale con rispetto di quanto disposto negli
articoli 321, 365, 369, 369bis
Cpp e, quindi, dei diritti di difesa dell’indagato (vedi sul punto, Cassazione,
Sezioni unite, 23.2.00, Mariano). In particolare, il decreto di sequestro è
stato adottato dal giudice in data 9.4.2002, l’informazione di garanzia ex
articolo369 Cpp e l’informazione ex articolo 369bis
Cpp sono state disposte l’8.4.02, e poi i tre atti sono stati notificati
contestualmente all’interessato in data 10.4.02; l’esecuzione del provvedimento
cautelare ha avuto luogo il successivo giorno 15 aprile.
Altresì, destituita di fondamento si palesa l’eccezione, di nullità della
notifica del ricorso per cassazione proposto dal Pm.
Invero, dagli atti emerge
che il ricorso in parola non è stato notificato né ai difensori né all’indagato;
peraltro, la giurisprudenza di questa Corte è nel senso, da un verso, che
l’impugnazione, ex
articolo 584 Cpp, deve essere notificata solo alla parte privata e non al
rispettivo difensore (vedi così Cassazione, 8.1.97 Persico; 25.6.99 ,Gusinu), e
comunque l’unica conseguenza di tale omissione consiste nell’obbligo del giudice
di procedere, tramite la cancelleria del giudice “a
quo”, alla notifica non
compiuta, salvo che non risulti “aliunde”
che la parte interessata abbia avuto conoscenza dell’atto impugnato (vedi,
Cassazione 28.3.96, Moro).
Nel procedimento in esame, ricorre evidente la prova che l’Innocenti è a
conoscenza del ricorso avanzato dal Pm, tanto è vero che egli ha rilasciato
formale delega in data 13.9.2002 al proprio legale per la difesa innanzi a
questo organo di legittimità.
12. In definitiva, l’ordinanza impugnata va annullata, al fine di un nuovo esame
della questione relativa alla ricorrenza delle esigenze cautelari, con rinvio al
Tribunale di Ancona.
Il giudice di rinvio dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto.
Il sequestro preventivo,
ex
articolo 321 Cpp, di cose pertinenti al reato può essere adottato anche nel caso
di ipotesi criminosa già perfezionatasi; in specie, per i reati edilizi, è
ammissibile il sequestro di un immobile costruito abusivamente, la cui
edificazione sia ultimata. Le conseguenze, ulteriori rispetto alla consumazione
del reato, discendenti dall’uso dell’edificio abusivamente realizzato e che il
provvedimento coercitivo reale tende ad inibire, debbono avere carattere
antigiuridico con implicazione nell’azione vietata dalla legge penale. Pertanto,
l’applicazione della misura coercitiva di prevenzione, con natura cautelare,
richiede la connessione con il procedimento di repressione del reato, il cui
accertamento irrevocabile deve essere pure idoneo ad impedire definitivamente
gli effetti pregiudizievoli anzidetti. Il pericolo del verificarsi di questi
ultimi esige il requisito della concretezza e va accertato dal giudice in punto
di fatto, con adeguata motivazione.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite annulla l’impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Ancona.