| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Cass.
Penale - Sezioni Unite - sentenza 25 febbraio - 21 aprile 2010, n. 15208
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Milano, con
sentenza del 17 febbraio 2009, dichiarava D.M. colpevole del reato di corruzione
in atti giudiziari e lo condannava alla pena principale di anni quattro e mesi
sei di reclusione, a quella accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per
la durata di cinque anni, nonché al risarcimento del danno in favore della
costituita parte civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, liquidato in
complessivi €.250.000,00, oltre
che alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio.
All’imputato - a seguito
della modifica dell’imputazione effettuata, ad istruzione dibattimentale già
iniziata, all’udienza del 14 dicembre 2007, ed essenzialmente incentrata su una
diversa descrizione, rispetto alla originaria contestazione, delle modalità
esecutive del fatto storico, rimasto identico nei suoi elementi essenziali, e su
una diversa data di commissione del fatto (29
febbraio
- il delitto di cui agli
artt. 110, 319, 319 ter cod. pen. “perché, in concorso con S.B., deponendo M.,
in qualità di testimone, nei processi penali a carico di B. denominati:
Arces ed altri, relativo a
reati di corruzione nei confronti di militari della Guardia di Finanza;
All Iberian, relativo a
reati di falso in bilancio della “F. spa” e finanziamento illegale dei partiti
politici, accettava da C.B., su disposizione di S.B., la promessa di una somma
di danaro per compiere atti contrari ai doveri d’ufficio del testimone, denaro
confluito, e di seguito occultato, nella massa di fondi di proprietà di D. A.
movimentati - su istruzioni di M. - presso conti bancari a Londra, in Svizzera a
Gibilterra e altrove attraverso plurime operazioni di trasferimento e
investimenti azionari ed infine entrato nella disponibilità di D. M. con
l’intestazione a suo nome, in data 29 febbraio 2000, di 2.802 unità del fondo
Torrey Global Offshore Fund del valore nominale di $.600.000.
In particolare, al fine di
favorire SB, e per effetto della retribuzione promessa, affermava il falso e
taceva ciò che era a sua conoscenza in ordine al ruolo dello stesso B nella
struttura di trust, società offshore e fondi extra bilancio creata dallo stesso
M alla fine degli anni ‘80 e convenzionalmente denominata “Fininvest B Group”,
utilizzata nel corso del tempo per attività illegali e operazioni riservate del
Gruppo Fininvest:
- nel corso dell’escussione
in data 20 novembre 1997 nel procedimento Arces:
1. omettendo di dichiarare,
pur specificamente interrogato, che la proprietà delle società offshore del
Fininvest B Group faceva capo a SB;
2. omettendo di riferire la circostanza del colloquio telefonico avuto con S B
nella notte di giovedì 23 novembre 1995, avente quale argomento la società All
Iberian e il finanziamento illegale di 10 miliardi di lire erogato da B, tramite
All Iberian, a BC;
3. dichiarando circostanze
false in ordine al compenso di circa 1,5 milioni di sterline (c.d. dividendo
Horizon) ricevuto una tantum nel
- nel corso dell’escussione in data 12 gennaio 1998 nel procedimento All
Iberian:
4. evitando nuovamente di
rispondere alle domande sulla proprietà delle società offshore (cfr. pag. 121
ss. verbale d’udienza 12.1.1998: “non spetta a me dire chi è il proprietario,
chi no” e pag. 129: “per rispondere alla sua prima domanda sulla proprietà, cioè
vorrei chiarire un po’ la questione. La proprietà è rimasta un po’ vaga, come
dicevo prima, perché nessuno ha detto: io sono il proprietario di queste
società... il cliente era il gruppo Fininvest);
5. per quanto riguarda “Century One Ltd” e “Universal One Ltd” società offshore
costituite da DM per conto di SB, che avevano ricevuto dal gruppo Fininvest - a
fronte di fittizie vendite di diritti televisivi - ingenti rimesse di denaro su
conti bancari presso BSI Lugano, somme successivamente prelevate in contanti
(per circa 50 min di euro) da PDB e altre persone della fiduciaria Arner:
a) omettendo di riferire che beneficial owners di dette società, in forza di
accordi di trust stipulati dallo stesso M., erano M e PB;
b) omettendo di riferire
quanto a sua conoscenza in ordine al legame diretto esistente tra PDB della
fiduciaria Arner e la famiglia B.
In Milano, Londra, Ginevra,
Gibilterra e altrove fino al 29 febbraio
Il Tribunale riteneva che i
fatti accertati nel corso dell’istruzione dibattimentale integrassero gli
estremi oggettivi e soggettivi del delitto di cui all’art. 319 ter cod. pen.,
essendo in particolare emersa la natura antecedente delle condotte corruttive
giudicate, giacché “l’imputato aveva assunto la qualità di pubblico ufficiale in
quanto testimone in due processi penali, gli erano state promesse ed aveva
infine ricevuto in più occasioni somme per rendere una testimonianza non
genuina, ossia tacere quanto sapeva al fine di favorire uno degli imputati di
quei procedimenti”.
La Corte di appello di Milano - con sentenza del 27 ottobre 2009 - confermava la
sentenza di primo grado, impugnata dai difensori di DM.
La stessa Corte rigettava
in particolare:
a)
la richiesta di
rinnovazione parziale del dibattimento (consistente nell’effettuazione di
perizia, nell’audizione di vari testi, nella produzione di sentenze, nonché
nell’audizione ex art. 210 c.p.p. di SB), ritenendo carenti i presupposti di cui
all’art. 603 c.p.p;
b)
le eccezioni di
nullità della richiesta di rinvio a giudizio, per violazione dei termini di cui
all’art. 415 bis c.p.p., e di nullità del decreto che dispose il giudizio, per
genericità del capo di imputazione e violazione dell’art. 37, 2° comma, c.p.p.;
c) le doglianze articolate in gravame avverso le seguenti ordinanze del
Tribunale:
ordinanza in data 13 aprile 2007, con cui era stata rigettata l’eccezione
difensiva rivolta ad ottenere l’esclusione dal fascicolo per il dibattimento dei
files estratti dai computers di DM per violazione degli artt. 360 e 191 c.p.p.;
ordinanza, sempre in data 13 aprile 2007, con cui era stata rigettata
l’eccezione di inutilizzabilità dei documenti estratti dalla memoria remota dei
computers, asseritamente non sequestrabili, ex art. 103, 6° comma, c.p.p.,
poiché costituenti parte della corrispondenza tra l’imputato ed il difensore;
ordinanza in data 27 aprile 2007, di rigetto della richiesta di ammissione di
testimoni indicati nelle liste testi ritualmente depositate della difesa;
ordinanza in data 13 luglio 2007, di rigetto dell’eccezione riferita alla
illegittimità della escussione del teste A senza le garanzie previste dall’art.
210 c.p.p.;
ordinanza in data 19 ottobre 2007, con cui, in difformità rispetto a quanto
prospettato dalla difesa, era stato ritenuto insussistente il segreto
professionale invocato dai testi escussi per rogatoria a Londra nei giorni dal
24 al 27 settembre 2007;
ordinanza in data 5 dicembre 2008, di rigetto della eccezione di nullità, e/o di
inutilizzabilità, degli atti rogatoriali svolti a Londra fra il 24 e il 27
settembre 2007, poiché il Tribunale non aveva presenziato all’incombente in
questione;
d) l’eccezione di nullità della decisione di primo grado, ex art. 521 c.p.p.,
per mancata correlazione tra accusa e sentenza, articolata sull’assunto che -
mentre il capo di imputazione considerava il c.d. “dividendo Horizon”
semplicemente come oggetto di una delle reticenti deposizioni testimoniali rese
dal DM - il Tribunale, invece, avrebbe considerato il dividendo medesimo quale
“frutto della primigenia promessa intercorsa tra gli originari coimputati, alla
quale ancorare ogni successiva, ulteriore dazione illecita”, essendo stato così
introdotto in sentenza un non consentito elemento di novità.
Sul merito della vicenda
Disattendendo, poi, le
prospettazioni difensive (secondo cui, in relazione ai processi Arces e All
Iberian, DM avrebbe dovuto essere sentito non già come testimone bensì nella
veste di imputato di reato connesso ex art. 210 c.p.p. giacché detti processi
erano la gemmazione di altro processo, denominato “Agrama”, in cui DM era
imputato per concorso in frode fiscale e riciclaggio unitamente a managers del
gruppo Fininvest e a SB), osservava, da un lato che, come già sostenuto dal
Tribunale, la garanzia prevista dall’art. 210 c.p.p. era prevista
dall’ordinamento a favore del medesimo soggetto chiamato a deporre e non poteva
valere allorché lo stesso rendesse una falsa deposizione, e, dall’altro, che,
dovendo il collegamento probatorio tra procedimenti essere accertato in
concreto, le vicende per le quali DM era indagato al momento della sua
assunzione come teste non si palesavano “in rapporto diretto” con quelle oggetto
dei procedimenti in cui lo stesso aveva avuto a deporre. Né il “dividendo
Horizon” era mai stato ritenuto oggetto di favoreggiamento reale (ciò che
avrebbe imposto l’audizione di DM ex art. 210 c.p.p. quale indiziato di tale
reato), ma solo oggetto di falsa dichiarazione da parte del teste.
Rilevava quindi
Contrariamente a quanto
prospettato dalla difesa [che, facendo leva sull’indirizzo giurisprudenziale di
legittimità espresso dalla Cassazione nella sentenza della Sez. VI, 4.5.2006, n.
33435, Battistella, aveva sostenuto l’inconfigurabilità di una simile ipotesi],
osservava
Del resto, con la legge
n.86 del 26.4.1990 (che ha introdotto nel nostro ordinamento l’art. 319 ter cod.
pen.) il legislatore aveva inteso sanzionare più efficacemente la condotta della
corruzione in atti giudiziari, prevedendo un’autonoma figura di reato in
sostituzione della previgente circostanza aggravante, sì da apparire incongruo
che il legislatore medesimo da un lato avesse attribuito maggior gravità a tale
condotta, creando un’ipotesi di reato autonomo, e dall’altro avesse escluso la
corruzione susseguente, quasi che tale condotta fosse di minor danno e di minor
disvalore sociale.
Che, nella specie, si fosse
trattato di corruzione susseguente, era desumibile dagli elementi “certi”
presenti in atti, evidenzianti la promessa di un compenso posta in essere
nell’autunno 1999, e cioè in epoca successiva rispetto alle deposizioni
testimoniali di DM, anche il capo di imputazione, dovendo “storicizzare” le
circostanze e collocarle temporalmente in relazione ai fatti emersi, era stato
costruito come corruzione susseguente, ivi parlandosi di una promessa di B
avvenuta nell’autunno 1999 e di un compenso disponibile successivamente a tale
data, tanto che il momento consumativo del reato era stato indicato in rubrica
(a seguito della modifica operata dal pubblico
ministero in udienza) nel 29 febbraio 2000, data in cui DM si era infatti
fatto intestare n. 2.802.822 quote del Torrey Global Fund per un equivalente di
600.032,00 dollari. Di contro non vi era alcun dato che indicasse raccordo come
intervenuto in epoca precedente alle dichiarazioni rese da DM come teste. Né era
necessario che la falsa testimonianza di DM dovesse avere prodotto un tornaconto
alla parte (inesistente, secondo la difesa), essendo sufficiente che la condotta
fosse semplicemente finalizzata a produrre un vantaggio, indipendentemente
dall’effettività dello stesso (e ciò, peraltro, a prescindere dall’intervenuta
adozione di una sentenza fondata sulla testimonianza falsa o reticente).
In relazione al momento
consumativo del reato, osservava
In particolare lo stesso DM aveva affermato di essere stato messo al corrente di
una somma in suo favore nell’ottobre del 1999 e, tuttavia, la stessa era
passata, attraverso una serie vorticosa di movimenti, dal patrimonio indistinto
gestito da DM in Struie per tutta una serie di clienti, al suo patrimonio
personale solo in data 29 febbraio 2000: questo era dunque il momento da cui far
decorrere, contrariamente a quanto opinato dalla difesa, il termine per la
prescrizione. Tale momento era del resto provato documentalmente da plurimi atti
e segnatamente: a) la lettera 4.2.2000 con cui DM aveva ordinato ad H Q e A M,
amministratori di Struie, di dare istruzioni ad Hemisphere (gestore di Torrey)
di trasferire quote del Torrey Global Fund da Struie a lui personalmente; b) la
lettera indirizzata a Hemisphere con cui M aveva dato mandato di trasferire le
quote del Torrey Global Fund per il valore di 600.000 dollari a DM; c) la
lettera con cui Hemisphere aveva comunicato a Mayer l’esecuzione del
trasferimento avvenuto il 29 febbraio 2000.
Il trasferimento delle
quote, avvenuto senza accredito a Struie del relativo importo, aveva dunque
segnato il momento dell’effettiva titolarità delle stesse in capo a DM,
realizzandosi pienamente, il 29 febbraio 2000, la promessa dell’ottobre 1999; a
tali fini precisava poi
Individuato dunque il
momento di consumazione del reato nella data del 29 febbraio 2000, non era
allora maturato il termine di prescrizione di dieci anni, cui comunque andava
aggiunto un termine di 42 giorni di sospensione per effetto dell’ordinanza del
Tribunale del 7 marzo 2008.
Quanto alle statuizioni
civilistiche,
Le conseguenze non
patrimoniali derivanti dalla lesione di un diritto della persona (fisica o
giuridica) non erano per loro natura suscettibili di una matematica conversione
monetaria ed erano dimostrabili per presunzioni o fatti notori e quindi
sottomesse alla valutazione equitativa del giudice.
Avverso la predetta
sentenza della Corte di appello di Milano hanno proposto ricorso per cassazione
i difensori del DM, articolando plurimi motivi di gravame.
1. Con il primo motivo sono state impugnate alcune ordinanze dibattimentali,
pronunciate dal Tribunale e confermate dalla Corte di appello.
Sono state formulate, nello
specifico, le seguenti confutazioni:
1.1 Ordinanza del 13 aprile
2007, di rigetto dell’eccezione di inutilizzabilità dei files estratti dal
computer dell’imputato nel corso della perquisizione avvenuta all’estero.
Detta ordinanza avrebbe violato norme processuali stabilite a pena di nullità ed
inutilizzabilità, poiché l’estrazione dei dati sarebbe avvenuta senza il
rispetto delle garanzie previste dall’art.360 c.p.p., seppure in conformità alla
lex fori dello Stato richiesto, e
quindi al giudice italiano ne sarebbe preclusa l’utilizzazione. L’operazione di
estrazione di dati, infatti, dovrebbe essere qualificata come “accertamento
irripetibile”, in quanto idonea ad esporre i dati stessi a facili alterazioni,
danneggiamenti o distruzioni.
1.2 Ordinanza del 13 aprile
2007, di rigetto dell’eccezione di inutilizzabilità dei files estratti dal
computer dell’imputato nel corso della perquisizione avvenuta all’estero, files
che costituirebbero parte della corrispondenza tra imputato e difensore.
Detta ordinanza avrebbe violato norme processuali stabilite a pena di
inutilizzabilità.
Dalla memoria del computer
dell’imputato sono stati estratti carte e documenti relativi all’oggetto della
difesa, indicati in SPC8, SPC9, SPC11, SPC12, SPC13, SPC14, SPC15, SPC16, SPC21,
SPC25, SPC26. Tali documenti costituirebbero le bozze, progressivamente
affinate, di una memoria difensiva - in vista della convocazione innanzi ai
pubblici ministeri milanesi nell’ambito di un procedimento penale allora
pendente - che l’imputato aveva concordato con il suo difensore, come si
evincerebbe dalle e-mail di accompagnamento prodotte nel dibattimento.
I giudici di merito avrebbero del tutto ignorato i dati incontrovertibili
dell’inerenza di siffatti documenti alla corrispondenza con il difensore, in
vista dell’esercizio della difesa, ed avrebbero quindi incongruamente negato
l’esistenza su di essi del “privilegio legale”, di cui all’art. 103, comma 6,
c.p.p.
1.3 Ordinanza del 27 aprile 2007, di rigetto delle richieste difensive di
ammissione di testimoni indicati nelle liste ritualmente depositate.
L’ordinanza incorrerebbe in un’errata interpretazione degli artt. 191, comma 1,
e 495 c.p.p., avendo utilizzato le nozioni di “inconferenza” e “sovrabbondanza”
per eludere la portata e lo spirito di dette disposizioni.
La legge, di contro,
prevede che il giudice escluda l’ammissione delle prove vietate e di quelle
manifestamente superflue o irrilevanti, facendo sì che la regola sia
l’ammissione delle prove dedotte dalle parti e non certo il contrario. Il potere
di riduzione della lista testimoniale, se esercitato prima dell’inizio
dell’istruttoria dibattimentale, non può che risultare drasticamente compresso
ed il mancato rispetto degli angusti confini entro cui detto potere va
esercitato si risolve nella violazione del diritto di difesa.
1.4 Ordinanza del 13 luglio
2007, di rigetto dell’eccezione sulla mancata escussione del dott. A con le
garanzie dell’art. 210 c.p.p.
Il giudice del merito non
ha provveduto all’audizione nelle forme dell’art. 210 c.p.p. del dott. A,
imputato in altro connesso procedimento penale, ancora non definito con sentenza
passata in giudicato, benché avesse affermato la necessità di accertamento del
collegamento probatorio. Ha omesso, infatti, di valutare il concreto
collegamento tra i procedimenti sulla base degli atti e dei documenti acquisiti
in dibattimento.
La sentenza non definitiva
pronunciata dal Tribunale di Salerno
nei confronti del dott. A avrebbe evidenziato inequivoci elementi di contiguità
tra A stesso e l’operato dell’odierno imputato, tenuto conto che l’A è stato
condannato in primo grado per diversi fatti di corruzione, falso in bilancio e
frode fiscale, alcuni dei quali, almeno, rivelavano una sicura contiguità con
l’attività professionale di DM, anche in relazione ad alcune società.
Risulterebbe quindi, già dalla lettura di detta sentenza di condanna,
l’infondatezza dell’affermazione contenuta nell’impugnata ordinanza, secondo cui
l’unico collegamento con il processo avanti al Tribunale di Salerno sarebbe
consistito nel fatto che DM amministrava i fondi dell’A.
Doveva essere apprezzato,
pertanto, un indubbio collegamento probatorio, che avrebbe imposto l’osservanza,
nell’esame del dott. A, delle modalità di cui all’art. 210 c.p.p., anche in
ragione delle risultanze delle indagini svolte dopo l’interrogatorio dello
stesso nel dicembre 2005. Il riferimento è all’acquisizione della documentazione
presso lo studio di revisione contabile Edwards & Co., che è lo studio che aveva
proceduto, su incarico del dott. A e previo accordo con DM, all’assoggettamento
a tassazione fiscale presso l’Inland Revenue di diverse società dell’A.. Da
questa documentazione e da quella relativa ad altri trasferimenti di denaro - da
Mees Pierson Bahamas a Hadrian Trust dell’A. e poi al c/c 700807 presso
1.5 Ordinanza del 19
ottobre 2007, di rigetto dell’eccezione sulla sussistenza del segreto
professionale invocato dai testimoni escussi per rogatoria a Londra.
L’ordinanza avrebbe violato le disposizioni di cui agli artt. 191 e 200 c.p.p.,
affermando l’inapplicabilità del segreto professionale ai testimoni escussi a
Londra, in quanto considerati soggetti non riconducibili alle categorie di
professionisti indicati dall’art. 200 c.p.p.
La questione riguarda la
necessità di applicare la tutela del segreto professionale a cittadini
stranieri, non iscritti in albi professionali italiani ma in albi istituiti nel
Paese di appartenenza, o di cittadini stranieri non iscritti in questi ultimi ma
svolgenti mansioni lavorative identiche a quelle per le quali il professionista
italiano, in territorio italiano, può invocare il segreto. Secondo la
prospettazione difensiva, alla corretta soluzione si perverrebbe avendo
attenzione alla ratio della norma,
che porrebbe garanzie a tutela di determinate categorie professionali a
prescindere dall’allocazione geografica dei soggetti interessati ed in ragione
dell’attività da costoro concretamente svolta. La tutela del segreto si
estenderebbe poi agli esercenti qualsivoglia attività professionale che implichi
la conoscenza di informazioni altrimenti riservate. Il potere di opporre il
segreto professionale si sarebbe dovuto riconoscere, quindi, ai signori Drennan
e Barker, svolgenti attività del tutto assimilabili a quella di dottore
commercialista, per di più previa iscrizione al loro equivalente Ordine
professionale. Allo stesso modo si sarebbe dovuto operare riguardo agli altri
soggetti svolgenti attività in tutto e per tutto analoga a quella espletata dai
commercialisti italiani.
1.6 Ordinanza del 5
dicembre 2008, di rigetto dell’eccezione di nullità o inutilizzabilità degli
atti rogatoriali svolti a Londra nel settembre 2007, poiché l’Autorità
giudiziaria italiana non aveva presenziato allo svolgimento dell’incombente
istruttorio.
L’ordinanza è stata
impugnata per violazione delle disposizioni di cui gli artt. 178, lett. a), 179
e 191 c.p.p.
Gli atti assunti per
rogatoria avanti ai magistrati inglesi, pur in conformità alla
lex loci ma in assenza del giudice
italiano, sarebbero affetti da nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., sicché
sarebbe errato il riferimento del Tribunale all’art. 182 c.p.p., che preclude
l’eccezione di nullità per chi ha concorso al suo compimento, nel caso di specie
alla difesa dell’odierno imputato che aveva chiesto all’Autorità giudiziaria
straniera di non far presenziare l’Autorità giudiziaria italiana all’assunzione
dei testimoni nella parte assoggettabile potenzialmente alle previsioni sul
segreto professionale.
Sono state poi articolate nel ricorso le seguenti ulteriori eccezioni:
2. Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
L’elemento di diversità tra l’imputazione e la sentenza di primo grado viene
individuato nella circostanza che il “dividendo Horizon” sarebbe stato
considerato, in sentenza, quale somma di denaro che l’imputato poteva trattenere
per sé, a titolo di compenso delle sue reticenti ed elusive deposizioni
testimoniali, mentre, nella descrizione imputativa, il dividendo medesimo era
menzionato soltanto come oggetto di una delle asseritamente reticenti
deposizioni testimoniali nell’ambito dei procedimenti “Arces” e “All Iberian”.
3. Travisamento della prova, per estensione del concetto di “confessione” a
dichiarazioni non aventi tale valore, e difetto di motivazione per omissione
delle verifiche di attendibilità e genuinità delle dichiarazioni dell’imputato.
La Corte di appello ha attribuito, al pari del Tribunale, valore confessorio
alle dichiarazioni dell’imputato (confessione stragiudiziale, per quel che
attiene alle dichiarazioni contenute nella lettera destinata a Robert Drennan;
confessione giudiziale per quel che attiene alle dichiarazioni rilasciate nel
corso dell’interrogatorio del 18-19 luglio 2004 reso al pubblico ministero di
Milano), ritenendo che esse non siano state smentite dagli scritti e dai
documenti provenienti dallo stesso imputato e acquisiti agli atti.
In particolare, i giudici di merito non hanno riconosciuto attendibilità alla
c.d. “ritrattazione” e cioè alle dichiarazioni con cui DM ha successivamente
riferito ai rapporti professionali con A. la ricezione della somma di 600.000
dollari. Hanno sul
punto rilevato che A. non ha dichiarato che detta somma fosse riconducibile al
proprio patrimonio personale e che le consulenze tecniche non hanno
escluso che nel contenitore, costituito dal patrimonio di detto imprenditore,
fossero state immesse e confuse altre e diverse somme riconducibili a C B del
Gruppo Fininvest. Gli stessi giudici non avrebbero così adempiuto il dovere di
puntuale verifica intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni, laddove si
evidenzierebbe, invece, che in nessuna dichiarazione l’imputato ha inteso
confessare la perpetrazione di un reato, tantomeno il reato di corruzione in
atti giudiziari.
Il valore delle dichiarazioni di ritrattazione sarebbe confermato: dalle
dichiarazioni dei testimoni Drennan e Barker; dai documenti bancari e dalle
movimentazioni finanziarie dei conti correnti di Struie e dell’odierno imputato;
dall’operatività delle strutture estere riconducibili ad A.; dagli accertamenti
riguardanti gli investimenti negli strumenti finanziari hedge fund e Torrey
Global, asseritamente attuati dal Gruppo Fininvest. Le primigenie dichiarazioni
dell’imputato, circa somme di denaro immesse da Carlo Bernasconi in Struie negli
anni 1997 e 1999, infine, non sono state confermate dal rinvenimento di traccia
alcuna di detti conferimenti.
4. Difetto di motivazione in merito alla scindibilità della confessione sul
punto concernente l’individuazione del momento consumativo del reato.
I giudici di merito avrebbero irragionevolmente frazionato il giudizio di
veridicità e attendibilità dell’apporto dichiarativo confessorio, giungendo ad
una valutazione positiva dello stesso nel suo complesso, ma nel contempo
scindendo la sola parte rilevante per la determinazione del momento consumativo
del preteso reato. In entrambe le dichiarazioni c.d. confessorie l’imputato ha
affermato di aver ricevuto la disponibilità di 600.000 dollari nell’autunno del
1999; i giudici, invece, hanno spostato il momento consumativo alla primavera
del 2000, senza dare adeguata motivazione delle ragioni per le quali, per questa
parte, non hanno riconosciuto credibilità alle dichiarazioni di DM.
5. Violazione di legge, omessa assunzione di prove decisive e difetto di
motivazione per la parte in cui la sentenza si occupa delle “consulenze
tecniche”.
La difesa si riferisce, in proposito, al tema relativo alle diverse, presunte,
anomalie che i giudici avrebbero riscontrato nelle movimentazioni di denaro
aventi ad oggetto quel patrimonio di Diego A. che, secondo l’accusa, “sarebbe
stato in qualche modo contaminato dalla provvista Bernasconi, ossia dal prezzo
della corruzione contestata a DM”.
Viene prospettato in
ricorso che
La Corte, inoltre, ha ritenuto irrilevante l’esame di altre sei operazioni
sospette (nella gestione dei fondi attuata da DM), dimenticando che
l’imputazione, come modificata il 14 dicembre 2007, presupponeva una confusione
delle somme provenienti da Bernasconi, asseritamente prezzo della corruzione,
nell’ampio contenitore delle disponibilità finanziarie dell’A., gestite dal DM.
Sarebbe allora stato importante accertare come e quando questa confusione fosse
avvenuta e il fatto che
Circa poi le dichiarazioni dibattimentali di A. (udienza 13 luglio 2007), che ha
riferito di aver affidato a DM la somma di 12.500.000 - 13.000.000 dollari, sì
da rendere plausibile l’esistenza di uno spazio di 2.500.000 dollari, occorre
tener presente che nello stesso contesto temporale furono vendute la motonave
Ravello e la motonave Ocean Installer e i ricavi furono affidati tutti alla
gestione di DM, sicché è assolutamente verosimile ritenere che A. si riferisca
anche ai ricavi della vendita della motonave Ravello, smentendo ciò che
6. Erronea applicazione della norma sulla falsa testimonianza, con specifico
riferimento alla condotta omissiva di reticenza.
Secondo l’impostazione difensiva la condotta di “reticenza” non può essere
apprezzata in assenza di una domanda specifica sulla circostanza taciuta.
Nell’attuale sistema processuale non vi è più l’obbligo per il testimone di
“dire tutto quello che sa”: il testimone ora è vincolato al dovere di rispondere
soltanto alle domande a lui rivolte, dovere che è più stringente per colui che
esercita una professione, il quale deve attenersi nel modo più circostanziato
possibile alle domande poste. Per le conoscenze del testimone non costituenti
oggetto di una sollecitazione a parlare non è ipotizzabile un’omissione
qualificabile in termini di reticenza. In relazione a tali principi si deve
allora prendere atto che
7. Difetto di motivazione con riguardo alle singole condotte di reticenza.
DM, nello stesso contesto temporale delle presunte false testimonianze, rese
ampia collaborazione al pubblico ministero (la stessa persona fisica dei
dibattimenti “Arces” e “All Iberian”) nel proc. n. 735/96 R.G.N.R.
È quindi illogico ipotizzare, come hanno invece fatto i giudici del merito, che
fosse animato in quei due dibattimenti dal proposito di nascondere qualcosa al
pubblico ministero, essendo assai più logico dedurre che intendesse nascondere
parte delle sue conoscenze alle difese, compresa quella del preteso corruttore.
La conclusione sul punto non può che essere nel senso che la sentenza impugnata
si basa su motivazioni apodittiche, svincolate dal contesto nel quale sono state
rese le deposizioni testimoniali.
8. Violazione della legge penale e difetto di motivazione in ordine
all’individuazione del momento consumativo del reato.
La sentenza impugnata individua il momento di consumazione nel 29 febbraio 2000,
allorché la somma di denaro, asseritamente prezzo della corruzione, passò dal
patrimonio indistinto gestito da DM in Struie al patrimonio personale dello
stesso, facendo così decorrere il termine di prescrizione da questa data.
L’epoca di consumazione del reato, però, sarebbe stata così posposta
artificiosamente, utilizzando condotte esterne al fatto di corruzione.
Il momento del pagamento del prezzo, che per
9. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla veste processuale
attribuita a DM nei processi “Arces” e “All Iberian”.
Si afferma al riguardo in ricorso che, se DM fosse stato sentito in quei due
processi, come avrebbe dovuto, nella qualità di imputato di reato connesso, e
quindi con le forme dell’art. 210 c.p.p. e le garanzie dell’art. 63 c.p.p.,
avrebbe perso, insieme alla veste di testimone, la qualità di pubblico
ufficiale, con la conseguenza che sarebbe stato impossibile ipotizzare a suo
carico, come invece è stato fatto, un addebito di corruzione in atti giudiziari
avente ad oggetto proprio la sua pretesa falsa testimonianza.
La corruzione in atti giudiziari è indiscutibilmente un reato proprio, che
implica la sussistenza in capo al soggetto corrotto della qualità di pubblico
ufficiale, e tale non è certamente l’imputato di procedimento connesso.
Il collegamento probatorio tra procedimenti deve essere apprezzato in concreto,
come peraltro affermato dalla stessa Corte di appello, e allora deve giungersi a
conclusioni opposte a quelle fatte proprie dai giudici di merito. Tra l’oggetto
delle deposizioni rese da DM nei processi “Arces” e “All Iberian” e il c.d.
processo “Agrama”, che vedeva imputato per reati fiscali, ricettazione e
riciclaggio proprio DM, vi è stretta connessione: il reato di frode fiscale era
stato contestato a DM in concorso con altre persone del Gruppo Fininvest e con
lo stesso SB in relazione alla costituzione e gestione di un complesso sistema
di trust e società offshore denominato Fininvest B Group; l’illecita
movimentazione di denaro, che ha dato corpo alle imputazioni di ricettazione e
riciclaggio, ha avuto attenzione ai conti correnti delle società Century One e
Universal One, ossia di quelle società riguardo alle quali DM aveva deposto
nell’ambito dei processi “Arces” e “All Iberian”, rendendo dichiarazioni che in
questo processo si assumono reticenti.
10. Violazione di legge in relazione alla configurazione della corruzione in
atti giudiziari nella forma susseguente.
La Corte di appello ha ritenuto la forma susseguente, pur sussistendo contrasto
nella giurisprudenza di legittimità sulla possibilità di riconoscere tale forma
anche nel delitto di corruzione in atti giudiziari.
La dottrina, peraltro, è quasi unanimemente contraria a detta possibilità. Le
ragioni che militano in tale ultimo senso sono ben esplicitate dal dato
letterale della disposizione, secondo cui il fatto deve essere commesso per
favorire o danneggiare una parte processuale, e questo connotato finalistico
individua e tipizza la condotta in modo incompatibile con la prospettiva di un
atto già compiuto. Il fine di favorire o danneggiare non può inerire ad una
parte della condotta, in specie al compimento dell’atto, che è di per sé
irrilevante ai fini della configurazione della fattispecie, se non considerato
in stretta connessione con l’accordo corruttivo.
11. Violazione di legge e difetto di motivazione per inosservanza delle
disposizioni relative al risarcimento del danno non patrimoniale da reato.
La difesa argomenta, in proposito, che il danno non patrimoniale non può essere
considerato in re ipsa quale costante
conseguenza dell’azione penalmente illecita, altrimenti si atteggerebbe a pena
aggiuntiva. Occorre allora, perché si possa disporre il risarcimento, che si
abbia un effettivo accertamento del danno, accertamento che nel processo
de quo sarebbe mancato. La sentenza
impugnata non spiegherebbe in alcun modo come la condotta addebitata
all’imputato abbia potuto recare un danno non patrimoniale alla pubblica
amministrazione, né preciserebbe quali sarebbero stati i tempi, i modi, le forme
e le circostanze dell’emergere di tale danno, del discredito per la giustizia e,
in generale, per la pubblica amministrazione.
I difensori del DM hanno chiesto la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite ed
il Presidente aggiunto - ravvisata la sussistenza delle condizioni di cui
all’art. 610, 2° comma, c.p.p., quanto al contrasto insorto nelle decisioni
della sesta Sezione penale circa la configurabilità del delitto di corruzione in
atti giudiziari nella forma della “corruzione susseguente” - ha assegnato il
ricorso alle Sezioni Unite penali, fissando per la trattazione l’odierna udienza
pubblica.
Motivi della decisione
1. Per un’evidente esigenza sistematica deve essere affrontata, in via
prioritaria, la questione controversa sottoposta all’esame di queste Sezioni
Unite, consistente nello stabilire: “se il delitto di corruzione in atti
giudiziari sia configurabile nella forma della corruzione susseguente”.
Tale questione, infatti, si connette alla possibilità di configurare la stessa
sussistenza del reato e si pone, pertanto, come preliminare e dirimente rispetto
a tutte le altre confutazioni svolte nel ricorso.
2. Quanto alla compatibilità delle forme susseguenti con la struttura della
fattispecie di corruzione in atti giudiziari, descritta nell’art. 319 ter cod.
pen., si rinvengono effettivamente due contrastanti impostazioni nelle decisioni
della sesta Sezione penale di questa Corte Suprema.
2.1 Premesso che è “susseguente” la corruzione allorquando la retribuzione
concerna un atto già compiuto in precedenza, va rilevato che - secondo un primo
orientamento [che si rinviene in Cass., Sez. VI, 4 maggio 2006, n. 33435,
Battistella e altri] - non è ipotizzabile la corruzione in atti giudiziari nella
forma susseguente, benché il generico rinvio operato dalla disposizione
incriminatrice ai fatti di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. possa far pensare
che il legislatore non abbia inteso porre alcuna distinzione o limitazione.
Il dato normativo che gioca un ruolo decisivo nella ricostruzione interpretativa
di detta sentenza è racchiuso nell’inciso “per favorire o danneggiare una
parte...”: siccome la condotta incriminata, costituita dal ricevere denaro o
accettarne la promessa, assume rilievo nell’attesa di un atto funzionale ancora
da compiersi, e per il cui compimento il pubblico ufficiale assume un impegno,
la mera remunerazione di atti pregressi resta fuori dell’area di tipicità.
La corruzione in atti giudiziari si qualifica per la tensione finalistica verso
un risultato e non è quindi compatibile con la proiezione verso il passato, con
una situazione di interesse già soddisfatto, su cui è invece modulato lo schema
della corruzione susseguente.
Un diverso ragionamento, che punti alla valorizzazione dell’indistinto richiamo
contenuto nell’art. 319 ter ai fatti di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen., per
poi inferire la piena compatibilità della forma susseguente, si risolverebbe in
una forzatura interpretativa in malam
partem con l’attribuzione di una valenza anche causale, oltre che finale,
all’espressione “per favorire o danneggiare”, come se ad essa fosse affiancata
anche quella “per aver favorito o danneggiato”. Se si procedesse su questa
strada, peraltro, sarebbe evidente il contrasto con il principio di tassatività.
Questa conclusione è poi confermata da considerazioni di tipo sistematico. Nella
fattispecie di corruzione in atti giudiziari sono equiparate le condotte di
corruzione propria e impropria antecedente, perché entrambe condizionano il
processo e sono espressione di un medesimo disvalore. Se si ritenesse compresa
anche la corruzione susseguente, che a differenza di quella antecedente non
influenza l’andamento dell’attività giudiziaria perché già compiuta, si avrebbe
l’irragionevole risultato di assoggettare ad uno stesso trattamento
sanzionatorio tipologie di corruzione oggettivamente diverse. Si avrebbe così la
conseguenza di escludere, stante il generico rinvio che l’art. 321 cod. pen. fa
all’art. 319 ter, la non punibilità del corruttore in caso di corruzione
impropria susseguente in atti giudiziari, a dispetto di quanto per lui è
previsto in ogni altro caso di corruzione impropria susseguente. L’appiattimento
di diversi contenuti offensivi e lo stravolgimento della gerarchia di valori a
essi sottesi integrerebbero i presupposti per più che fondati dubbi di
costituzionalità.
Nello stesso senso si pongono considerazioni di natura storica. Prima della
novella codicistica del 1990, che ha introdotto la corruzione in atti giudiziari
come fattispecie autonoma di reato, la corruzione in atti giudiziari era
fattispecie aggravata della corruzione propria antecedente, tanto da richiedere
un diretto rapporto causale tra il fatto di corruzione e il favore o il danno
per una parte del processo, come risultava dall’inciso: “la pena è aumentata se
dal fatto deriva... il favore o il danno...” del vecchio testo dell’art. 319,
comma 2, n. 2, cod. pen. Sembra allora coerente ritenere che il legislatore
della novella abbia mantenuto l’estraneità della corruzione susseguente all’area
della corruzione in atti giudiziari, fermo restando che essa è comunque soggetta
alle previsioni sanzionatrici della corruzione ordinaria per atto d’ufficio o
per atto contrario ai doveri d’ufficio.
Nessuna sentenza successiva ha aderito espressamente alla soluzione qui
delineata.
2.2 Un orientamento nettamente difforme si rinviene, invece, in altre decisioni
della sesta Sezione penale, tra le quali vanno già ricordate le sentenze 4
febbraio 2004, n. 23024, Drassich e 28 febbraio 2005, n. 13919, Baccarini.
In particolare poi - con la sentenza 3 luglio 2007, n. 25418, Giombini e altro -
è stato evidenziato che l’affermazione dell’incompatibilità della forma
susseguente si risolve in un’interpretazione abrogatrice del precetto dell’art.
319 ter ove viene richiamato, senza distinzione alcuna, l’integrale contenuto
degli artt. 318 e 319 cod. pen.
Il richiamo all’intero contenuto di questi due ultimi articoli impone
l’adattamento della struttura della corruzione in atti giudiziari ad ambedue i
modelli, della corruzione antecedente e di quella susseguente. Tali due modelli
di corruzione in atti giudiziari hanno in comune il presupposto che l’autore del
fatto [necessariamente un pubblico ufficiale, perché l’art. 319 ter non è
richiamato dall’art. 320 cod. pen.] viene meno ai doveri di imparzialità e
terzietà, e questo presupposto si realizza anche nella forma susseguente, in
quanto il peculiare elemento soggettivo del “favorire o danneggiare una parte”,
che qualifica testualmente la disposizione incriminatrice, finalizza la tipicità
dei fatti.
La finalità, in buona sostanza, si riferisce al fatto ed il dato di rilievo
nell’integrazione del fatto-reato è che la promessa o la ricezione siano
avvenute per un atto di giurisdizione o per un comportamento strumentale
all’atto di giurisdizione da compiere o già compiuto per favorire o danneggiare
una parte. È l’atto giudiziario che deve essere contrassegnato da una finalità
non imparziale, sicché l’elemento del dolo specifico, presente nell’ipotesi di
corruzione antecedente, viene meno nel caso di corruzione susseguente per essere
l’atto già stato compiuto.
Nella fattispecie di corruzione
antecedente in atti giudiziari il dolo specifico si articola nella doppia
finalità, l’una - propria della corruzione generica - consistente nell’adozione
di un atto, conforme o contrario ai doveri d’ufficio, l’altra - specifica della
corruzione in atti giudiziari - consistente nella violazione, per mezzo del
compimento dell’atto, del dovere rafforzato di imparzialità che connota la
funzione giudiziaria; nella corruzione in atti giudiziari susseguente, invece,
l’elemento soggettivo si compone del dolo generico della corruzione generica e
del dolo specifico proprio della corruzione in atti giudiziari che però si
atteggia ad elemento antecedente alla condotta tipica. Il dolo specifico, nella
corruzione in atti giudiziari susseguente, si incentra nel compimento dell’atto,
che di per sé non è condotta punibile, rispetto al quale la successiva condotta
di ricezione del denaro o di accettazione della promessa assume valenza
esclusivamente causale, in presenza di un precedente comportamento orientato
specificamente a favorire o danneggiare una parte processuale.
Da detto elemento soggettivo scompare l’ulteriore finalizzazione specifica
costituita dallo scopo tipico della corruzione antecedente. Si ha così che -
mentre nella fattispecie di corruzione antecedente l’atto, contrario o conforme
ai doveri d’ufficio, costituisce l’oggetto finalistico della condotta, il cui
compimento non è necessario per la consumazione del reato - nella fattispecie di
corruzione susseguente il dolo, generico, deve investire, oltre che la condotta,
anche l’atto, contrario o conforme ai doveri d’ufficio, e l’elemento soggettivo
che dell’atto è profilo indispensabile, il favorire o danneggiare una parte
processuale.
Nella fattispecie di corruzione in atti giudiziari susseguente si ha, dunque,
una causalità invertita rispetto alla fattispecie di corruzione in atti
giudiziari antecedente, nel senso che l’atto (conforme o contrario ai doveri
d’ufficio) costituisce il presupposto strutturale indispensabile della condotta,
che assume rilievo penale solo in forza del contributo causale dell’atto stesso.
Alla tesi della configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziari
nella forma susseguente ha prestato adesione sempre
In termini particolarmente sintetici si è mossa nella stessa direzione la
successiva sentenza della Sez. VI, 9 luglio 2007, n. 35118, Fezia, che ha
risposto al rilievo difensivo circa l’impossibilità di riconoscere la
responsabilità del corruttore per il delitto di corruzione in atti giudiziari
susseguente per compimento di atto conforme ai doveri d’ufficio, richiamando la
giurisprudenza secondo cui anche la corruzione in atti giudiziari impropria può
integrare il delitto di cui all’art. 319 ter cod. pen., là dove le utilità
economiche costituiscano il prezzo della compravendita della funzione
giudiziaria, considerata nel suo complessivo svolgimento, sia trascorso che
futuro.
2.3 In dottrina l’indirizzo nettamente prevalente è nel senso della
inconfigurabilità della forma della corruzione susseguente laddove si versi
nella peculiare fattispecie della corruzione in atti giudiziari.
Le argomentazioni alla base di tale indirizzo muovono essenzialmente dalla
presenza, nel testo dell’art. 319 ter cod. pen., della espressa previsione,
afferente al dolo specifico che caratterizzerebbe il reato, che i fatti siano
commessi “per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o
amministrativo”, senza che nulla possa autorizzare, pena la violazione del
principio di tassati vita, ad includervi anche le condotte collegate all’“avere
favorito o danneggiato” la stessa parte. Ciò, evidentemente, considerando che
nelle ipotesi di corruzione susseguente il dolo non potrebbe che essere generico
attesa l’incompatibilità di un comportamento proteso ad ottenere un evento
successivo con la già avvenuta realizzazione dell’atto contrario ai doveri di
ufficio.
Sotto un diverso profilo (che, accettato
però nella sua integralità, non potrebbe non coinvolgere la stessa fattispecie
di corruzione susseguente “ordinaria”), si è sottolineato come sembrerebbe
abbastanza difficile configurare la fattispecie di corruzione in atti giudiziari
con riferimento alla cosiddetta corruzione successiva, “essendo difficile
provare che l’illecito influsso ormai determinatosi sul processuale sarebbe
stato architettato dal giudicabile in vista di una retribuzione indebita”
postuma.
Si è altresì affermato, sul piano logico, che “se il provvedimento giudiziale è
già stato emesso, non si vede come si possa supporre che il soggetto privato
“successivamente” dia o prometta denaro o altra utilità proprio allo scopo di
conseguire un obiettivo (emissione del provvedimento in questione) che, al
momento della dazione o della promessa, è già stato conseguito: in questo
momento la condotta corruttiva del privato, lungi dall’essere finalizzata a uno
scopo futuro, si atteggia a corrispettivo di un interesse già soddisfatto e
consistente, nella specie, nel favore o nel danno concreto arrecato all’altra
parte”.
A fronte della specifica previsione riguardante la connotazione del dolo,
dunque, assumerebbe carattere recessivo il richiamo (apparentemente solo
integrale, ma in realtà da interpretare, in senso logico, selettivamente) ai
fatti indicati negli artt. 318 e 319 cod. pen. (ivi compresa, dunque, la
fattispecie della corruzione susseguente contemplata appunto dall’art. 319 cod.
pen.); ciò tanto più in quanto, a dispetto della configurazione della norma nel
senso di una meccanica trasposizione, sul piano del processo, dei fatti
corruttivi ordinariamente ricollegabili alla generica attività della pubblica
amministrazione, apparentemente suggerita, appunto, dal richiamo indifferenziato
agli artt. 318 e 319 cod. pen., il peculiare e significativo disvalore proprio
della fattispecie in oggetto (nata, anche storicamente, per tutelare nel massimo
grado la imparzialità e correttezza della funzione giudiziaria) dovrebbe
condurre ad attribuire alla norma una originale e autonoma fisionomia.
Non vi sarebbe, del resto, ragione alcuna di estendere l’applicazione di una
disciplina, la cui maggiore gravità sarebbe realmente giustificata soltanto
nelle ipotesi di corruzione propria antecedente proprio per la assoluta
mercificazione della funzione giurisdizionale e la grave violazione al principio
di imparzialità, “anche a quelle ipotesi di reato la cui carica offensiva trova
sufficiente risposta punitiva nelle sanzioni previste per le ipotesi comuni di
corruzione”. Esclusa in tale caso la configurabilità della corruzione in atti
giudiziari, il fatto corruttivo commesso a mo’ di ricompensa per un atto
giudiziario contrario ai doveri di ufficio in precedenza posto in essere non
potrebbe comunque non rientrare nella corruzione “ordinaria” susseguente, di cui
all’art. 319 cod. pen., attesa la generale ed onnicomprensiva struttura di tale
reato.
Su una linea divergente si colloca, invece, una minoranza dottrinale, che
ritiene astrattamente configurabile il reato di corruzione susseguente in atti
giudiziari sul presupposto che l’atto contrario ai doveri di ufficio, in quanto
idoneo a determinare un mutamento in meglio o in peggio della posizione di una
delle parti nel processo, attraverso il successivo accordo, può venir fatto
proprio da entrambi i soggetti in quell’effetto di danno o vantaggio che esso
può produrre; l’intervenuto accordo dimostrerebbe così, sia pure
a posteriori, che il corruttore ha
inteso l’atto come compiuto ovvero omesso a suo favore, tanto da retribuirlo, e
che nel medesimo senso lo ha inteso il corrotto, ricevendo l’utilità con quella
direzione psicologica.
Nel senso della inclusione, nella figura
di reato dell’art. 319 ter cod. pen., anche della corruzione susseguente,
potrebbero infine annoverarsi anche quelle impostazioni che, pur con riferimento
alla diversa questione della ammissibilità della corruzione impropria in atti
giudiziari, individuano sostanzialmente, a fondamento della figura autonoma
introdotta dal legislatore nel 1990, la volontà di “voler evitare qualsiasi
forma di mercimonio allorché l’atto della pubblica amministrazione dovesse
riguardare la speciale funzione giudiziaria”, di talché l’oggetto della tutela
si risolverebbe, in definitiva, nella “incontaminatezza da qualsiasi forma di
incidenza dettata da finalità di lucro”.
Se, infatti, l’essenza della norma stesse nel divieto, per chi eserciti funzioni
giudiziarie, di ricevere comunque denaro od altra utilità ad esse collegata, a
poco rileverebbe, in definitiva, anche la collocazione cronologica della
utilitas rispetto all’atto compiuto o
da compiere, indubbiamente recessiva a fronte di una superiore esigenza di
preservazione assoluta del bene della correttezza dell’operato giudiziario.
3. Queste Sezioni Unite aderiscono all’orientamento prevalente, espresso nelle
sentenze nn. 25418/2007 e 36323/2009, e ciò sulla base delle seguenti
considerazioni:
3.1 Nel senso della configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziari
anche nella forma della corruzione susseguente è inequivoca - anzitutto - la
formulazione letterale dell’art. 319 ter cod. pen., che riconnette la sanzione
in esso prevista ai “fatti indicati negli artt. 318 e
L’art. 12, 1° comma, delle disposizioni sulla legge in generale (R.D. 16.3.1942,
n. 262) dispone che il primo canone interpretativo della norma giuridica è
quello letterale, dovendosi prevalentemente attribuire alla legge il senso
‘fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di
esse”.
Il successivo accenno alla “intenzione del legislatore” consente il ricorso alla
c.d. “interpretazione logica” nel caso in cui il senso letterale della norma non
dovesse risultare di univoca e chiara interpretazione. In tal caso, per la
individuazione della mens legis, può
farsi ricorso ai lavori preparatori, fermo comunque il fondamentale principio
ermeneutico secondo il quale, una volta entrata in vigore, la norma giuridica ha
una propria vita, autonoma rispetto alle intenzioni di chi la pose in essere.
Le Sezioni Unite civili di questa Corte Suprema (già con la sentenza 5.7.1982,
n. 4000) hanno affermato il primato dell’interpretazione letterale sugli altri
criteri ermeneutici, il cui impiego ha carattere sussidiario a causa della loro
funzione ausiliaria e secondaria, riflettendo l’ordine con cui i diversi criteri
interpretativi sono enunciati dall’art. 12 delle preleggi, secondo una gerarchia
di valori non alterabile.
L’indagine per la corretta interpretazione di una disposizione legislativa deve
essere condotta, pertanto, in via primaria, sul significato lessicale della
stessa, che, se chiaro ed univoco, non consente l’utilizzazione di altre vie di
ricerca.
Ciò comporta che, quando l’interpretazione letterale di una norma sia
sufficiente ad individuarne il relativo significato e la connessa portata
precettiva, l’interprete non deve ricorrere ai criteri ermeneutici sussidiari,
poiché il ricorso a tali canoni secondari non può portare al risultato di
modificare la volontà della norma come inequivocabilmente espressa dal
legislatore. Soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti dubbia o
ambigua l’intento del legislatore assume un ruolo paritetico in seno al
procedimento interpretativo, sì che funge da criterio comprimario e funzionale
ad ovviare all’equivocità del testo da interpretare. La stessa
mens legis, inoltre, può assumere
rilievo prevalente rispetto all’interpretazione letterale soltanto nel caso,
eccezionale, in cui l’effetto giuridico risultante dalla formulazione della
disposizione sia incompatibile con il sistema normativo [vedi, tra le decisioni
più recenti, Cass. civ. 6 aprile 2001, n. 5128].
L’applicazione del canone ermeneutico letterale alla formulazione dell’art. 319
ter cod. pen. elimina la possibilità di una interpretazione riduttiva, poiché la
norma in oggetto risulta formulata con un rinvio puro e semplice alle
disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. e tali disposizioni
contemplano tutti i tipi di corruzione: propria, impropria, antecedente e
susseguente.
Escludendo la corruzione susseguente dal paradigma dell’art. 319 ter cod. pen.
si violerebbe il principio di legalità, dato che si verrebbe arbitrariamente a
ritagliare solo sul tipo della corruzione antecedente il rinvio operato nel
primo comma di detta norma a tutti i fatti di corruzione ex artt. 318 e 319 cod.
pen.
3.2 I “fatti indicati negli artt. 318 e
L’art. 319 ter cod. pen. collega, però, a tutti i fatti indicati nei precedenti
artt. 318 e 319 la finalità di ‘favorire o danneggiare una parte in un processo
civile, penale o amministrativo”.
Secondo la sentenza n. 33435/2006 (Battistella), da tale previsione
discenderebbe logicamente che l’atto del pubblico ufficiale debba essere
realizzato solo sulla base di un previo accordo con il corruttore o di una
previa ricezione di denaro o altra utilità (corruzione antecedente). Infatti, se
la corruzione fosse susseguente, non potrebbe dirsi che la retribuzione o la
promessa fatta al pubblico ufficiale avvenga “per favorire o danneggiare una
parte”, dato che l’atto è stato già compiuto. Per ammettere la forma della
corruzione susseguente nell’art. 319 ter cod. pen., tale espressione normativa
dovrebbe ritenersi implicitamente affiancata da quella “per avere favorito o
danneggiato una parte”, ma ciò contrasterebbe con il principio di tassati vita
delle fattispecie penali.
Osserva al riguardo il Collegio - tenuto anche conto della formulazione del
secondo comma dell’art. 319 ter cod. pen., ove viene prevista un’aggravante ad
effetto speciale nel caso in cui “dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno
...” - che il fine di arrecare vantaggio o danno nei confronti di una parte
processuale va riferito al pubblico ufficiale, poiché è questi che, compiendo un
atto del pròprio ufficio, può incidere sull’esito del processo: è l’atto o il
comportamento processuale che deve, dunque, essere contrassegnato da una
finalità non imparziale (non la condotta di accettazione della promessa o di
ricezione del denaro o di altra utilità) e l’anzidetta peculiare direzione della
volontà è un connotato soggettivo della condotta materiale del pubblico
ufficiale.
Ciò che conta è la finalità perseguita al momento del compimento dell’atto del
pubblico ufficiale: se essa [per qualsiasi motivo: ad esempio, rapporti di
amicizia o di vicinanza culturale o politica; prospettive di vantaggi economici
o di benefici pubblici o privati; sollecitazioni della parte interessata o di
altri] è diretta a favorire o danneggiare una parte in un processo, è
indifferente che l’utilità data o promessa sia antecedente o susseguente al
compimento dell’atto, come pure è irrilevante stabilire se l’atto in concreto
sia o non sia contrario ai doveri di ufficio.
La finalità si riferisce al fatto ed il valore del profilo soggettivo diviene
così preponderante ai fini della ipotizzabilità del fatto di corruzione
giudiziaria da cancellare la distinzione tra atto contrario ai doveri di ufficio
e atto di ufficio, rimanendo esponenziale il presupposto che l’autore del fatto
sia venuto meno al dovere di imparzialità e terzietà (non solo soggettiva ma
anche oggettiva) costituzionalmente presidiato, così da alterare la dialettica
processuale.
L’elemento soggettivo peculiare [come rilevato nella sentenza Giombini]
“finalizza la stessa tipicità dei fatti previsti dagli artt. 318 e 319 cod. pen.
entro un ambito puntualmente delimitato dalla finalità del contegno”.
Trattasi di un comportamento psicologicamente orientato, riconducibile a quelli
che, come viene rilevato in dottrina, “per la loro stessa natura o per i modi di
estrinsecazione nella realtà, parlano, per così dire, il linguaggio del dolo”.
È opportuno altresì evidenziare il rapporto di specialità che sussiste tra la
corruzione “comune” di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. e la corruzione in
atti giudiziari, con la conseguenza che la
species di cui all’art. 319 ter non
può non contenere tutti gli elementi del
genus (quindi quelli integranti la corruzione propria ed impropria,
antecedente e susseguente), ai quali si aggiunge l’elemento specializzante di
essere commessa per favorire o danneggiare una parte.
3.3 Quanto all’atteggiarsi del dolo, poi, sono senz’altro da condividersi le
argomentazioni svolte nella medesima sentenza Giombini (di cui si è detto
diffusamente dianzi).
È vero che, nel caso della corruzione antecedente, la condotta del pubblico
ufficiale, rivolta a favorire o danneggiare una parte, trova la sua ragione in
un accordo corruttivo già intervenuto, laddove invece, nella corruzione
susseguente, la condotta medesima non costituisce la controprestazione rispetto
ad una promessa o ad una dazione di denaro o di altra utilità: l’attività
giudiziaria, però - in entrambi i casi - resta comunque influenzata dall’atto o
dal comportamento contrario ai doveri d’ufficio, mediante il quale si realizza
il fine perseguito dal pubblico ufficiale.
In tutte le forme di corruzione antecedente (e quindi anche nella corruzione
antecedente in atti giudiziari) l’atto o il comportamento del pubblico ufficiale
si inserisce nel contesto di una condotta del corrotto penalmente rilevante già
in itinere. Nelle ipotesi di
corruzione susseguente, invece, l’atto del pubblico ufficiale si inserisce nel
contesto di una condotta che non ha ancora assunto rilevanza penale con
riferimento al delitto di corruzione e che tale rilevanza assume se,
successivamente all’atto o al comportamento, il pubblico ufficiale accetta
denaro o altra utilità (ovvero la loro promessa) per averlo realizzato. Pure in
questo caso, comunque, si è in presenza di una strumentalizzazione della
pubblica funzione, sotto l’aspetto particolare, quanto alla corruzione in atti
giudiziari, di uno sviamento della giurisdizione (anche solo tentato), non
essendo necessario, infatti, per il perfezionamento del reato, che la finalità
avuta di mira sia conseguita.
Le considerazioni anzidette si attagliano agevolmente ai casi di corruzione
susseguente propria; mentre perplessità vengono manifestate in dottrina per la
corruzione susseguente impropria, evidenziandosi che un atto conforme ai doveri
di ufficio, in mancanza di un accordo preventivo, difficilmente può essere
considerato volto a favorire o danneggiare una parte nel momento in cui è stato
posto in essere per il solo fatto che successivamente il pubblico ufficiale
riceva per esso denaro o altra utilità.
La circostanza che oggettivamente sussistano difficoltà probatorie, però, non
può essere confusa con la ontologica strutturale impossibilità di realizzare un
tale tipo di corruzione.
3.4 Né argomentazioni decisive, a favore della tesi contraria alla
configurabilità della corruzione in atti giudiziari susseguente, possono farsi
derivare dalla prospettazione che la disposizione di cui all’art. 319 ter cod.
pen. si pone in continuità normativa con l’art. 319, comma 2, dello stesso
codice, che - nella formulazione anteriore alla sua sostituzione ad opera
dell’art. 7 della legge 26.4.1990, n. 86 - prevedeva un aumento della pena per
la corruzione propria antecedente “se dal fatto deriva ... il favore o il danno
di una parte in un processo ...”.
La legge n. 86/1990, infatti, ha introdotto un’autonoma figura delittuosa per la
corruzione in atti giudiziari, in un contesto ispirato alla
ratio generale dell’inasprimento
delle sanzioni per i fatti di corruzione, con lo scopo pratico di sottrarre la
preesistente aggravante al giudizio di bilanciamento e di anticipare la soglia
della tutela (e, quindi, della punibilità) nella più ampia finalizzazione di
rafforzamento del dovere di imparzialità, il quale incombe su tutti i pubblici
dipendenti, ex art. 97, 1° comma, Cost., ma assume peculiari connotazioni per
coloro che partecipano, con un ruolo potenzialmente decisivo, all’attuazione
della giurisdizione.
Se lo scopo della innovazione legislativa è stato, dunque, quello di apprestare
una più incisiva tutela alla funzione giurisdizionale, per la preminente
rilevanza che essa ha nell’organizzazione statuale, non è dato comprendere per
quale ragione ciò dovrebbe valere solo per la corruzione antecedente, mentre
quella susseguente resterebbe residualmente relegata nell’ambito della sfera di
operatività degli artt. 318 e 319 cod. pen. e sarebbe conseguentemente
parificata ad una corruzione “comune”, il che palesemente integrerebbe un
contrasto sistematico con la stessa legge n. 86/1990, che ha inteso
differenziare la corruzione in atti giudiziari dalla corruzione “comune”.
Nella medesima prospettiva va letta la rilevanza penale - desumibile dall’art.
321 cod. pen. con il suo integrale rinvio all’art 319 ter - della condotta dell’extraneus
in tutti i casi di corruzione in atti giudiziari, rispetto all’irrilevanza della
condotta dell’extraneus nel caso di
corruzione “comune” impropria susseguente.
Appare del resto assolutamente irrazionale ed asistematico ritenere che la
disciplina penalistica della “corruzione in atti giudiziari” non sarebbe
rinvenibile integralmente nell’art. 319 ter cod. pen. (che reca tale testuale
rubrica) ma sarebbe contenuta in ben tre norme: la corruzione antecedente,
propria e impropria, nell’art. 319 ter cod. pen.; quella impropria susseguente
nell’art. 318, comma 2, cod. pen.; quella propria susseguente nell’art. 319 cod.
pen.
3.5 Le valutazioni fino a questo punto svolte non trovano smentita dalla
prospettazione (rinvenibile anche nella sentenza n. 33435/2006, Battistella)
secondo la quale, laddove si ritenga configurabile la corruzione susseguente in
atti giudiziari, stante l’unicità della pena prevista dall’art. 319 ter cod. pen.,
si determinerebbe un “appiattimento” del trattamento sanzionatorio di condotte
aventi un diverso valore offensivo.
Tale considerazione, infatti, potrebbe anzitutto valere anche per la corruzione
“comune” propria, atteso che l’art. 319 cod. pen. sancisce la stessa pena sia
per la corruzione antecedente che per quella susseguente.
Le maggiori perplessità si connettono, però, alla stessa premessa
dell’obiezione, allorché si consideri che la corruzione susseguente in atti
giudiziari non necessariamente si presenta meno lesiva del bene tutelato
rispetto a quella antecedente, comportando pur sempre una strumentalizzazione
della funzione che, nei singoli casi concreti, ben può assumere connotazioni di
gravità non inferiori a quella che viene realizzata con la corruzione in atti
giudiziari antecedente.
Sussiste, del resto, un ampio divario tra il minimo ed il massimo edittale
(reclusione da tre a otto anni) e questo consente al giudice di graduare con
razionalità adeguata la pena in relazione alla concreta gravità del fatto.
3.6 Significazioni di conferma dell’opzione interpretativa condivisa da queste
Sezioni Unite si rinvengono, infine, nei lavori preparatori della legge n.
86/1990 (che ha introdotto l’art. 319 ter cod. pen.), la quale trae origine,
oltre che da alcune proposte di iniziativa parlamentare, dal d.d.l. governativo
presentato alla Camera dei Deputati dal ministro Vassalli il 7 marzo 1988.
Il delitto di corruzione in atti giudiziari era contemplato dall’art. 6 di detto
d.d.l., il quale, nel sostituire l’art. 319 cod. pen., stabiliva che “se i fatti
indicati nel primo comma dell’articolo precedente sono commessi per favorire o
danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica
...”.
A sua volta il comma 1 dell’art. 318 risultava così formulato dall’art. 5 del
d.d.l. in esame: “il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o aver
omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto
un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve...”. Dette formulazioni palesano
ad evidenza l’intenzione del ministro proponente di attribuire rilevanza penale
alla corruzione propria in atti giudiziari sia antecedente sia susseguente e le
modifiche intervenute poi nel corso dell’iter
parlamentare (che hanno portato alla formulazione attuale dell’art. 319 ter cod.
pen.) sono state tutte nel segno di un ampliamento della sfera di operatività
del delitto, estesa, nella sua formulazione definitiva, alla corruzione
impropria.
4. Alla stregua delle argomentazioni dianzi svolte, va quindi affermato il
principio di diritto secondo il quale “il delitto di corruzione in atti
giudiziari, di cui all’art. 319 ter cod. pen., è configurabile anche nella forma
della corruzione susseguente”.
5. La corruzione in atti giudiziari oggetto del presente procedimento si
incentra nella condotta processuale del testimone.
Sul punto appare opportuno ricordare - anche in assenza di motivi specifici di
ricorso, stante la rilevabilità d’ufficio ex art. 609, 2° comma, c.p.p., delle
questioni in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto - che la
giurisprudenza di questa Corte Suprema ha pacificamente ricondotto all’interno
dell’art. 319 ter cod. pen. la condotta della falsa deposizione testimoniale,
ritenendo che:
- per “atto giudiziario” deve intendersi l’atto che sia funzionale ad un
procedimento giudiziario e si ponga quale strumento per arrecare un favore o un
danno nei confronti di una delle parti di un processo civile, penale o
amministrativo [vedi Cass., Sez. VI: 25 maggio 2009, n. 36323, Drassich; 28
febbraio 2005, n. 13919, Baccarini];
- al testimone deve riconoscersi la qualifica di “pubblico ufficiale’” ai sensi
dell’art. 357, 1° comma, cod. pen. [vedi Cass.: Sez. I, 23 gennaio 2003, n.
6274, P.M. in proc. Chianese; Sez. I, 13 marzo 2003, n. 17011, P.M. in proc.
Cotrufo e altri; Sez. I, 26 novembre 2002, Catalano; Sez. I, 16 febbraio 2001,
n. 15542, Pelini ed altri; Sez. VI, 10 maggio 1996, n. 6406, Arcuri; Sez. VI, 12
maggio 1993, n. 8245, Tedesco];
- nessun profilo di ostatività è rinvenibile con riferimento ai rapporti tra il
reato di corruzione in atti giudiziari e quello di falsa testimonianza, stante
la “differenza strutturale” tra tali due fattispecie [vedi le argomentazioni
svolte, in tema di individuazione del rapporto di genere a specie tra norme
incriminatrici, da Cass., Sez. Unite, 7 giugno 2001, n. 23427, P.G. in proc.
Ndiaye].
5.1 Viene però censurata, nel ricorso, la configurabilità stessa del reato di
corruzione in atti giudiziari adducendosi che l’imputato, esaminato dinanzi al
Tribunale di Milano nella veste di “testimone” nei processi “Arces” e “All
Iberian”, avrebbe dovuto essere invece sentito in quei processi, ai sensi
dell’art. 210 c.p.p., come “imputato di reato connesso” nel ed. processo “Agrama”,
che lo vedeva imputato per reati fiscali, ricettazione e riciclaggio. Ciò sul
presupposto che, ove in tali sensi si fosse proceduto, il ricorrente, non
assumendo la qualifica di pubblico ufficiale, non avrebbe potuto rientrare
all’interno delle qualifiche soggettive richieste per l’integrazione del reato
proprio di cui all’art. 319 ter cod. pen. (e neppure dell’art. 319 cod. pen.),
non potendo, d’altra parte, farsi riferimento al delitto di cui all’art. 377 bis
cod. pen., integrabile unicamente da chi induca e non anche da chi sia indotto a
non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.
5.2 Al riguardo va rilevato che - con riferimento al reato di corruzione in atti
giudiziari ove corrotto sia il testimone di un processo - manca una previsione
di “non punibilità” analoga a quella contemplata, invece, per il reato di falsa
testimonianza, dall’art. 384, 2° comma, cod. pen., riferita appunto al caso di
colui che “non avrebbe dovuto... essere assunto come testimonio... ovvero non
avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere...”.
In detta ipotesi, secondo autorevole dottrina, piuttosto che una causa di non
punibilità, sarebbe riscontrabile un difetto di tipicità del fatto, giacché
“quando il dichiarante non ha legittimamente acquisito la qualifica di teste, il
delitto di falsa testimonianza, che è un reato proprio, non sussiste”.
La giurisprudenza, a sua volta, pur non avendo espressamente configurato la
disposizione dell’art. 384, 2° comma, cod. pen. come una espressione di mancanza
di tipicità del fatto-reato, ha tuttavia chiaramente distinto l’ambito di
operatività di tale previsione rispetto a quello regolato dal 1° comma dello
stesso art. 384, sottolineando che “non integra il reato di falsa testimonianza
la dichiarazione non veritiera resa da persona che non possa essere sentita come
testimone...a nulla rilevando le finalità e i motivi che l’abbiano indotta a
dichiarare il falso” [così Cass., Sez. Unite, 29 novembre 2007, n. 7208/08,
Genovese].
Alla stregua delle considerazioni appena svolte - a fronte della mancanza di una
previsione che, in analogia a quella di cui all’art. 384, 2° comma, cod. pen.,
“scrimini” il reato di corruzione in atti giudiziari sulla base della errata
attribuzione al teste di tale qualità - ritiene questo Collegio che il giudice
possa comunque “autonomamente” apprezzare, ora per allora (e sempre che,
naturalmente, egli possa disporre di elementi di fatto idonei a consentirgli un
tale giudizio) la corretta qualifica da attribuirsi al “dichiarante”,
eventualmente discostandosi anche dalle valutazioni e dalle conclusioni a suo
tempo effettuate dal giudice del procedimento in cui tali dichiarazioni furono
rese.
5.3 La ricerca dell’esatta individuazione dei confini assegnati al potere del
giudice in ordine alla qualifica soggettiva da attribuire al dichiarante chiama
in causa i presupposti applicativi non solo dell’art. 210 c.p.p., ma anche
dell’art. 63, 2° comma, c.p.p., ad essa collegata sul piano sistematico; come
chiarito infatti, da ultimo, nella ordinanza n. 280 del 2009 della Corte
Costituzionale “l’art. 63, comma secondo, c.p.p. attua una tutela anticipata
delle incompatibilità con l’ufficio di testimone previste dall’art. 197, comma
primo, lettere a) e b), c.p.p. nei confronti dell’imputato in un procedimento
connesso o di un reato collegato: incompatibilità che, a loro volta, impongono
che l’esame del soggetto avvenga nelle forme dell’art.
In ordine a tale generale questione, ritengono queste Sezioni Unite che spetti
al giudice il potere di verificare nella sostanza - al di là del riscontro di
indici formali, quali la già intervenuta o meno iscrizione nominativa nel
registro delle notizie di reato - l’attribuibilità, al dichiarante, della
qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese. Ove
si subordinasse, infatti, l’applicazione della disposizione di cui all’art. 63,
comma 2, c.p.p. alla iniziativa del pubblico ministero di iscrizione del
dichiarante nel registro ex art. 335 c.p.p., si finirebbe col fare assurgere la
condotta del pubblico ministero a requisito positivo di operatività della
disposizione, quando sarebbe invece proprio la omissione antidoverosa di
quest’ultimo ad essere oggetto del sindacato in vista della dichiarazione di
inutilizzabilità [Vedi, sul punto, Cass.: Sez. VI, 22 aprile 2009, n. 23776,
Pagano ed altri ; Sez. II, 24 aprile 2007, n. 26258, Pavan, e, in precedenza,
Sez. VI, 20 maggio 1998, n. 7181, Villani; Sez. VI, 11 maggio 2000, n. 6605,
Valianos; Sez. I, 6 febbraio 2001, n. 16146, Sestino; Sez. IV, 10 dicembre 2003,
n. 4867/04, Falzetti].
Quanto al tipo e alla consistenza degli elementi apprezzabili dal giudice al
fine di verificare l’effettivo status
del dichiarante, devono ritenersi rilevanti i soli indizi non equivoci di reità,
sussistenti già prima dell’escussione del soggetto e conosciuti dall’autorità
procedente [In tal senso, oltre a Sez. Unite, 23 aprile 2009, n. 23868, Fruci,
vedi anche Sez. V, 15 maggio 2009, n. 24953, Costa ed altri; Sez. Unite, 22
febbraio 2007, n. 21832, Morea; Sez. II, 2 ottobre 2008, n. 39380, Galletta;
Sez. V, 5 dicembre 2001, n. 305/02,
L’originaria esistenza di gravi indizi di reità, inoltre, non può
automaticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere
stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar
luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico, occorrendo invece che
tali vicende, per come percepite dall’autorità inquirente, presentino
connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non
postulando necessariamente l’esistenza di responsabilità penali a carico di
tutti i soggetti coinvolti o di taluni di essi [così Cass., Sez. I: 27 febbraio
2002, n. 8099, Pascali; 25 gennaio 2008, n. 4060, Sommer ed altri].
Resta fermo, comunque, che la questione relativa alla sussistenza
ab initio di indizi di reità a carico
dell’interessato costituisce accertamento in punto di fatto che, in caso di
congrua motivazione da parte del giudice di merito, è sottratto al sindacato di
legittimità [vedi Cass.: Sez. III, 30 settembre 2003, n. 43135, Marciante e
altri; Sez. VI, 30 aprile 1999, n. 10230, Cianetti].
5.4 Nella vicenda in esame i giudici di appello hanno sostenuto, in ciò
contrastati dal ricorrente, che, all’epoca delle dichiarazioni rese da DM, le
vicende di evasione fiscale e riciclaggio [reati di cui all’art. 4, lett. f),
legge n. 516/1982 in relazione all’art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 ed agli artt. 648 e
648 bis cod. pen.] a questo ascritte nel procedimento c.d. “Agrama”, già frutto
delle medesime indagini che avevano dato luogo al presente procedimento (come
ricordato dal Tribunale a pag. 2 della sentenza di primo grado), non fossero in
rapporto diretto con quelle oggetto dei procedimenti in cui egli era stato
sentito quale teste.
Deve rilevarsi inoltre al riguardo, che, mentre secondo
Le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale appaiono logiche e razionali
ed integrano accertamento in punto di fatto che, a fronte della congrua
motivazione da parte del giudice di merito, è sottratto al sindacato di
legittimità.
6. Alla stregua dei principi di diritto dianzi enunciati deve essere valutata la
medesima questione sollevata in ricorso (pag. 22 e ss.) con riferimento alla
veste testimoniale attribuita ad A., sul presupposto che il presente processo
avrebbe riguardato fatti connessi a quelli per i quali lo stesso A. era
giudicato dal Tribunale di Salerno.
La Corte di merito ha rilevato, sul punto, l’insussistenza “di alcuna
connessione in senso tecnico”, essendo stato l’A. giudicato per fatti di
corruzione commessi nel territorio del circondario di Salerno negli anni dal
1990 al 1996, sicuramente precedenti a quelli oggetto del presente giudizio e
che “l’unico collegamento con quel processo è che in quella sede A. ha detto che
DM amministrava i suoi fondi all’estero”.
Le pur ampie argomentazioni contrarie svolte in ricorso, ed in particolare i
riferimenti alla documentazione acquisita presso lo studio di revisione
contabile Edwards & Co. ed a quella relativa ad altri trasferimenti di denaro
(da Mees Pierson Bahamas a Hadrian Trust dell’A. e poi al c/c 700807 presso
7. Deduce ancora il ricorrente la violazione del principio di correlazione tra
accusa e sentenza posto dall’art. 521 c.p.p., prospettando una sostanziale
divergenza tra l’imputazione e la sentenza di primo grado: mentre, infatti,
nella descrizione imputativa, il c.d. “dividendo Horizon” era menzionato
soltanto come oggetto di una delle asseritamente reticenti deposizioni
testimoniali nell’ambito dei procedimenti “Arces” e “All Iberian”; lo stesso
dividendo sarebbe stato considerato, in sentenza, quale somma di denaro che
l’imputato poteva contare di trattenere per sé, a titolo di compenso delle sue
reticenti ed elusive deposizioni testimoniali.
La Corte di appello sarebbe incorsa in errore affermando, sul punto, che la
sentenza di primo grado ha inteso il “dividendo Horizon” come antefatto storico,
inserito nel rapporto tra l’odierno imputato e il Gruppo Fininvest, e mai come
prezzo della corruzione.
La doglianza è infondata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema - infatti - il principio della
correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza non va inteso in
senso rigorosamente formale o meccanicistico ma, conformemente al suo scopo ed
alla sua funzione, in senso realistico e sostanziale.
La verifica dell’osservanza di detto principio non può esaurirsi, quindi, in un
pedissequo e mero confronto puramente letterale tra contestazione e sentenza, ma
va condotta sulla base della possibilità assicurata all’imputato di difendersi
in relazione a tutte le circostanze del fatto, sicché deve escludersene la
violazione ogni volta che non sia ravvisabile pregiudizio delle possibilità di
compiuta difesa.
Le Sezioni Unite Penali - con la sentenza n. 16 del 22.10.1996, ric. Di
Francesco - hanno affermato, in particolare, che “con riferimento al principio
di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del
fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della
fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla
legge, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione” e “...
vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto
insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter
del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in
ordine all’oggetto dell’imputazione”.
Nella specie, già nel decreto che (in data 30.10.2006) dispose il giudizio,
venne contestato al DM che quegli, “per compiere atti contrari ai doveri di
ufficio del testimone”, “accettava la promessa e successivamente riceveva da
Carlo Bernasconi, a seguito di disposizione di SB, la somma di 600 mila dollari,
investita dallo stesso - per il tramite della società offshore Struie Ltd. - in
unità dell’hedge fund Giano Capital (febbraio 1998) e l’anno successivo
reinvestita nel Torrey Global Offshore Fund”.
I contenuti essenziali dell’addebito non hanno costituito oggetto della modifica
dell’imputazione effettuata nel corso dell’istruzione dibattimentale
(all’udienza del 14 dicembre 2007) e tale modifica è scaturita da acquisizioni
probatorie assunte in dibattimento, in ordine alle quali l’imputato ha avuto
piena possibilità di svolgere le proprie difese.
La sentenza di primo grado - diversamente da quella che ha concluso il giudizio
di appello - ha ravvisato una ipotesi di corruzione antecedente, ma non ha
affermato che il compenso dell’accordo corruttivo fosse integrato dal c.d.
“dividendo Horizon”. È il ricevimento della somma di 600.000 dollari che ha
costituito sempre il principale parametro di riferimento dell’attività
difensiva, mentre le modalità ed ai successivi “passaggi” attraverso i quali
quella somma ebbe a pervenire all’imputato (comprese le correlazioni con la
formazione del dividendo in oggetto e l’investimento in “Giano Capital”) sono
state diffusamente indagate nel corso dell’istruzione dibattimentale, svoltasi
in ampio e costante contraddittorio.
8. Per quanto attiene i profili di responsabilità del DM, va rilevato che -
secondo la ricostruzione dei fatti operata in sede di merito - l’imputato aveva
svolto la professione di avvocato a Londra come responsabile dello studio “CMM
Limited”, il cui scopo era quello di costituire società sia in Inghilterra sia,
tramite agenti e fiduciari, in altri Paesi (in particolare nei c.d. “paradisi
fiscali”).
Per
Tra queste società vi era “All Iberian”, con sede in Guernsey, divenuta nel
corso della propria attività “la tesoreria di un gruppo di società offshore” e
finanziata da altra società denominata “Principal Finance Ltd.”.
Per evitare gli effetti della legge Mammì (che aveva fissato un tetto al
possesso di reti televisive, in Italia, da parte di uno stesso soggetto), era
stata utilizzata la società “Horizon”, posseduta da DM, che aveva costituito la
società lussemburghese “C.I.T.” insieme ad altre società controllate dalla
stessa “Horizon”. Gran parte della “C.I.T.” era azionista della Banca
Internazionale del Lussemburgo, in cui Horizon ed All Iberian facevano confluire
denaro.
Nel 1995 l’intera “C.I.T.”, compresa la partecipazione di “Horizon”, era stata
ceduta al sudafricano Rupert e la plusvalenza di “Horizon”, pari a circa dieci
miliardi di lire, era stata trattenuta da DM in attesa di definire la situazione
di tutte le società offshore (si era deciso, infatti, di regolarizzare tali
società, assoggettandole al fisco inglese con un bilancio consolidato dal 1991
al 1995). La somma rimasta dopo il versamento al fisco e la restituzione delle
somme dovute alla società All Iberian era stata depositata in una banca in
attesa del chiarimento della situazione in relazione ai processi pendenti in
Italia.
8.1 Con riferimento all’addebito relativo al fatto di avere DM celato l’identità
della proprietà delle società offshore del cosiddetto “Gruppo Fininvest B”, la
sentenza emessa nel processo Arces ed altri aveva accertato in maniera
definitiva che
Parimenti, i fatti relativi all’illecito finanziamento in favore di Bettino
Craxi da parte di Fininvest, tramite All Iberian, erano stati, sulla base di
plurime prove testimoniali e documentali, definitivamente dimostrati [visto che
la sentenza di primo grado, di condanna dei vertici della società e fra di essi
di SB, non è stata riformata nel merito ma per intervenuta prescrizione], così
come si era accertato che All Iberian e le società offshore collegate erano
state costituite su iniziativa del Gruppo Fininvest e che All Iberian era stata
utilizzata quale tesoreria delle altre offshore inglesi costituite per conto del
Gruppo Fininvest e dallo stesso finanziate tramite Principal Finance, adoperata
come ponte anche dalla SB Finanziaria, tesoreria estera del Gruppo.
DM - il quale aveva costituito le società del gruppo Fininvest all’estero, ivi
comprese quelle del c.d. “gruppo B” - era a conoscenza dell’identità degli
effettivi soci di tali società e quindi del reale beneficiario economico delle
stesse.
Ciò emergeva in particolare, anche senza tener conto della “confessione” che DM
avrebbe poi reso nella lettera inviata a Bob Drennan [appartenente allo studio
professionale Rawlinson & Hunter, che DM aveva contattato in relazione
all’indagine fiscale effettuata a suo carico nel Regno Unito] il 2 febbraio 2004
e nell’interrogatorio innanzi al pubblico ministero il 18 luglio 2004:
- dalla “due diligence” effettuata da tale Pierre Amman (Questi - essendo stato
incaricato dalla società “Edsaco”, in vista dell’acquisto di CMM, di conoscere
quali erano i clienti di CMM e quali le relazioni e le modalità gestionali dei
rapporti con i clienti medesimi - aveva accertato che le società del gruppo
Fininvest, clienti della CMM, erano divise in due gruppi: “le società A erano
società conosciute al pubblico e le B erano società che erano sconosciute al
pubblico o non ancora conosciute oppure inattive”, anche se “questa suddivisione
non era proprio una scienza esatta”);
- dalla nota inviata a DM da Giorgio Vanoni (amministratore finanziario della
Fininvest e della “SB Entertainment Ltd.”) durante la sua latitanza nel dicembre
del 1995 (contenente plurimi riferimenti ad informazioni riservate afferenti le
società Fininvest B);
- dalla deposizione di Tanya Maynard (che aveva lavorato con DM tra il gennaio
1989 ed il luglio 1994, specificamente dal 1991 quale direttrice della CMM, il
cui scopo era quello di costituire società sia in Inghilterra sia tramite agenti
e fiduciari in altri Paesi e della quale DM era responsabile).
A fronte di ciò, tuttavia, lo stesso DM - sentito come testimone il 20 novembre
1997 e il 12 e 19 gennaio 1998 - non aveva comunicato i nomi dei soci da lui
conosciuti, e così era stato reticente rispondendo alle domande concernenti la
proprietà delle società offshore di Fininvest, costringendo il Tribunale a
procedere in via induttiva, con la conseguenza che proprio la carenza di prova
certa sul punto aveva determinato, nel processo Arces ed altri, l’assoluzione di
SB in secondo grado e, definitivamente, in sede di giudizio di cassazione.
In relazione all’addebito di reticenza relativo ai beneficiari economici delle
società “Century One Entertainment Ltd.” e “Universal One Ltd.” [delle quali,
nel giugno del 1991, era stato conferito a Paolo Del Bue la general power of
attorney] ed al legame diretto esistente tra Paolo Del Bue e la famiglia
Berlusconi, risulta accertato che - in un foglio manoscritto contenente una
proposta di struttura di ciascuna holding, redatto da Tanya Maynard su
istruzioni di DM (come da lei stessa riferito) ed acquisito il 14 novembre 1996
presso gli uffici della finanziaria Bonzanigo a Ginevra -Marina e PierSB erano
stati indicati come beneficiari rispettivamente di Volcameh Trust e di Muesta
Trust ed era altresì stato indicato il percorso attraverso il quale da ognuno di
essi si giungeva a Century One e Universal One; in tale manoscritto si era
altresì previsto il divieto per detti beneficiari di disporre del capitale per
tutta la durata in vita del padre, salvo che a ciò non avessero consentito,
attraverso DM, indicato come esecutore, Gironi, Foscale o Confalonieri.
Tutto ciò DM (che tra l’altro falsamente aveva dichiarato essere stata
8.2 Quanto alla contestata falsità in ordine al c.d. “dividendo Horizon” -
rilevato che la condotta da ascrivere all’imputato deve più precisamente essere
configurata come reticenza - è stato ritenuto che l’attribuzione a DM di tale
dividendo era derivata dalla necessità di celare il reale proprietario delle
società offshore del gruppo Fininvest e di consentire allo stesso di aggirare la
normativa italiana in materia di concentrazione di emittenti televisive:
istituita infatti, per tale scopo, la società Horizon (finanziata da All Iberian),
la cui proprietà era stata appunto fittiziamente attribuita a DM per tenere
celata l’identità degli effettivi beneficiari, un dividendo collegato alla
gestione di essa era poi stato dal medesimo introitato e, successivamente, da
lui ripartito con i soci dello studio legale.
A fronte di ciò, l’imputato, nel corso degli interrogatori subiti negli anni
1997 - 98, aveva invece eluso le domande postegli in merito, affermando di avere
ricevuto il dividendo a titolo di compenso professionale, ovvero in relazione
alla sua qualità di unico referente e beneficiario di All Iberian o ancora in
vista della cessazione di ogni attività. DM non aveva riferito, però, degli
accordi intervenuti con Vanoni secondo i quali gli utili di Horizon erano stati
trasformati in utili di sua spettanza per distanziare il Gruppo Fininvest dai
patrimoni delle società offshore.
8.3 Circa la contestata omissione in ordine al colloquio intervenuto con SB il
23 novembre 1995, i giudici del merito hanno evidenziato la nota scritta dallo
stesso DM ai suoi soci il 27 novembre 1995, ove quegli aveva appunto riferito
del colloquio telefonico intercorso il giovedì precedente e nel corso del quale
Berlusconi si era soffermato sulle ragioni politiche alla base dell’accusa a lui
mossa di finanziamento illecito in favore di Bettino Craxi; di contro, DM,
interrogato il 12 e 19 gennaio 1998, aveva omesso di riferire di avere parlato
al telefono con Berlusconi.
Del resto, nella “confessione” resa da DM ai pubblici ministeri di Milano il 18
luglio 2004 era emerso, con riferimento ai fatti oggetto delle sin qui ricordate
false o reticenti dichiarazioni, quale fosse invece la reale conoscenza degli
stessi da parte di Mnxs.
Egli aveva, infatti, offerto un ampio resoconto dei presupposti professionali,
finanziari e giudiziari intercorsi con il gruppo Fininvest, ed in particolare
con SB ed i suoi dirigenti, a far tempo dalla fine degli anni ‘70 - inizio anni
‘80, ovvero dall’incarico affidatogli di costituire un gruppo di società
offshore al fine di realizzare da un lato la creazione di poste contabili che
non avrebbero dovuto figurare nel bilancio consolidato del gruppo, dall’altro
l’allocazione “estero su estero” di ingenti somme di denaro i cui beneficiari
erano individuati, quanto alle società Century One e Universal One, nei figli di
SB, Marina e Pier Silvio.
DM aveva descritto, poi, come e perché avesse conseguito lui stesso un profitto
delle società offshore, il cosiddetto dividendo Horizon pari a circa 10 miliardi
di lire, che i dirigenti del Gruppo Fininvest gli avevano chiesto di trattenere
in conto e in nome proprio, sottoponendolo a tassazione fiscale secondo la legge
britannica, al fine di cancellare qualsiasi traccia finanziaria idonea a
ricondurre a SB la proprietà delle società offshore, e, fra esse, del canale
televisivo Telepiù, in aperta violazione della legge italiana che impediva la
concentrazione di proprietà di sistemi di comunicazione di massa.
Il fulcro della reticenza di DM, in ciascuna delle sue deposizioni, si incentra,
in definitiva, nel fatto che egli aveva ricondotto solo genericamente a
Fininvest, e non alla persona di SB, la proprietà delle società offshore, in tal
modo favorendolo in quanto imputato in quei procedimenti, posto che si era reso
necessario distanziare la persona di SB da tali società, al fine di eludere il
fisco e la normativa anticoncentrazione, consentendo anche, in tal modo, il
mantenimento della proprietà di ingenti profitti illecitamente conseguiti
all’estero e la destinazione di una parte degli stessi a Marina e Pier SB.
8.4 Operata la anzidetta ricostruzione del quadro delle condotte false e
reticenti tenute dall’imputato nel corso delle proprie deposizioni testimoniali,
sono state diffusamente esaminate le circostanze relative alla dazione in favore
di DM del “regalo” di 600.000 dollari.
A cagione e nel contesto di un’indagine fiscale effettuata dalle autorità
britanniche (Inland Revenue) nei confronti di DM, il 2 febbraio del 2004 lo
stesso DM, in una lettera recapitata a Robert Drennan dello studio Rawlinson &
Hunter, oltre a riepilogare le vicende relative all’inaspettato guadagno
rappresentato dal dividendo di circa 1,5 milioni di sterline (c.d. dividendo
Horizon) “proveniente dalle società di Mr. B”, aveva anche raccontato come egli,
con la sua testimonianza, avesse “tenuto Mr. B. fuori da un sacco di problemi”
evitando di dire tutto ciò che sapeva, nonché come, all’incirca alla fine del
1999, gli fosse stato detto che avrebbe ricevuto dei soldi, segnatamente 600.000
dollari, da considerare quale un prestito a lungo termine od un regalo (“600.000
dollari furono messi in un hedge fund e mi fu detto che sarebbero stati a mia
disposizione, se ne avessi avuto bisogno”).
Questi stessi concetti erano stati sostanzialmente ribaditi a Brennan da DM nel
corso di un colloquio tra i due, venendo in quella occasione precisato che Carlo
Bernasconi aveva appunto detto a DM che detta somma, da considerarsi come un
prestito a lungo termine che non avrebbe dovuto essere rimborsato o come un
regalo, era stata precisamente immessa in un fondo denominato “Torrey fund”.
Analoghe circostanze erano state riferite da DM al fiscalista David Jeffrey
Barker e, successivamente, nel corso dell’interrogatorio del 18 luglio 2000
avanti ai pubblici ministeri di Milano (ivi, anzi, parlando DM direttamente di
Berlusconi e mettendo egli in relazione il compenso di 600.000 dollari con le
testimonianze rese), nonché in una riunione con lo S.C.O. (Special Confliance
Service di Inland Revenue) il 22 luglio 2004.
Nell’interrogatorio del 18.7.2002 [riportato a pag. 156 della sentenza del
Tribunale] DM ebbe in particolare ad affermare: “... io sono stato sentito più
volte in indagini e processi che riguardavano SB e il Gruppo Fininvest e, pur
non avendo mai detto il falso, ho tentato di proteggerlo nella massima misura
possibile e di mantenere laddove possibile una certa riservatezza sulle
operazioni che ho compiuto per lui. È in questo quadro che nell’autunno del
1999, Carlo Bernasconi, che mi dispiace coinvolgere in questa storia, perché era
veramente un mio amico, mi disse che SB a titolo di riconoscenza per il modo in
cui io ero riuscito a proteggerlo nel corso delle indagini giudiziarie e dei
processi, aveva deciso di destinare a mio favore una somma di denaro. Cerco di
ricordare le parole esatte che Carlo usò per indicare chi aveva preso questa
decisione all’interno della famiglia: ritengo che abbia usato l’espressione ‘il
dottore’ che era il modo con cui abitualmente chiamava SB. Quanto al percorso
del denaro, esso affluì su Torrey Global tramite una società BVI che si chiamava
Struie, società gestita per me da fiduciari e sul cui conto erano affluiti
denari di alcuni clienti, nel corso del tempo. In effetti una consistente somma
di denaro era stata immessa in Struie da Bernasconi già dal 1997, ma fu solo nel
1999 che Bernasconi, con il discorso che ho sopra riferito, mi ha autorizzato a
disporre nella misura di 600.000 dollari. La cosa più probabile è che il denaro
sia affluito sul conto di Struie presso
Successivamente, con memoria del 7 novembre 2004, consegnata al pubblico
ministero di Milano nel corso di una presentazione spontanea, DM, rettificando
quanto già dichiarato, aveva raccontato invece di avere ricevuto la somma di
denaro, parte di una maggior somma di 2.050.000 dollari proveniente dalla Banca
Mees Pierson, non già da Carlo Bernasconi ma da Diego A., suo cliente ed amico;
il denaro, depositato fino al 21 ottobre 1997 presso un conto personale, era
stato inviato in quella data a legali o società di trust a Gibilterra ed era poi
arrivato sui conti della società Struie.
Tale ritrattazione, tuttavia, è stata considerata generica, parziale e
inattendibile dai giudici del merito, i quali hanno ritenuto del tutto illogica
la ragione pretesamente addotta da DM - ovvero la volontà di tutelare l’A., già
sottoposto a delicati procedimenti penali, dalle conseguenze negative che gli
sarebbero derivate - a fondamento della omessa menzione del suo nome e della
attribuzione della provenienza dei soldi, invece, a Bernasconi e, per lui, a
Berlusconi.
Del resto, da un lato lo stesso A. aveva negato di avere fatto regali o prestiti
quali quelli in esame a DM e, dall’altro, lo sviluppo dei flussi finanziari,
dalla loro origine al deposito delle somme sul conto intestato a Mees Pierson
Bahamas presso Amro Bank e ai successivi passaggi, era tale da smentire
l’assunto della provenienza del denaro da A.. Né le consulenze delle difese DM e
Berlusconi erano giunte ad approdi in senso opposto.
Non poteva inoltre essere sottaciuta la straordinaria reiterazione della
originaria versione dei fatti prima della ritrattazione, avendo DM fatto
riferimento alla percezione del denaro ed alla sua riconducibilità, attraverso
Bernasconi, alle condotte processuali mantenute nel tempo in favore di
Fininvest, almeno dodici volte prima di attribuirne la paternità a Diego A..
8.5
Il Tribunale non si era limitato a confutare la ritrattazione con riferimento al
tatto che la nuova versione era stata smentita da A., ma si era diffuso in un
accurato esame delle consulenze per giungere alla conclusione dell’inconsistenza
della tesi difensiva; né la missiva del 4 febbraio 2004 poteva essere catalogata
come “maldestro tentativo” di frodare il fisco inglese, considerata l’esperienza
e la consuetudine di DM a gestire capitali di rilievo per un numero
considerevole di clienti, attraverso la costituzione di trusts e strutture
societarie particolari, districandosi abilmente nell’ambito della normativa
inglese.
Al contrario, che la verità dovesse essere quella della lettera, era dimostrato
anche dal fatto che allorché Drennan, nel corso del colloquio con DM, aveva
iniziato a prendere appunti su quanto riferitogli, era stato fermato da
quest’ultimo sul presupposto della esistenza della esaustiva missiva; né DM
sospettava minimamente che Drennan e Barker, timorosi di un loro coinvolgimento
in una grave vicenda, avrebbero poi provveduto ad informare il fisco inglese
così giungendo il documento, qualche tempo dopo, nelle mani degli inquirenti
italiani.
Del resto, non solo DM aveva, nel corso dell’interrogatorio avanti al pubblico
ministero di Milano in data 18 luglio 2004, confermato quanto già più volte
dichiarato in precedenza, ma aveva, rievocando le parole di Bernasconi,
specificamente menzionato Berlusconi (“il dottore”) quale fonte di provenienza
della somma di 600.000 dollari, aggiungendo che tale somma, materialmente
versata sul conto di pertinenza di Flavio Briatore, riferibile alla società
Struie, era stata messa verbalmente a sua disposizione solo dalla fine di
ottobre del 1999 ed entrata concretamente nel suo patrimonio nel marzo del 2000.
Né la ritrattazione era idonea a confutare le precedenti dichiarazioni sul piano
logico o su quello giuridico, posto che la stessa non aveva offerto una
spiegazione credibile dei motivi che presiedevano al contenuto dell’iniziale
confessione (lo stesso DM aveva, nella memoria del 7.11.2004 consegnata ai
pubblici ministeri di Milano, testualmente affermato: “per ragioni che io ancora
oggi faccio fatica a comprendere ho detto che i soldi erano di Fininvest, in
sostanza, mentre erano di A.”).
Le giustificazioni di DM in ordine al fatto che la mancata menzione del nome di
A. era dipesa dalle possibili conseguenze negative per lo stesso, sottoposto a
procedimento penale per fatti di corruzione nel territorio italiano, erano
giustamente state ritenute illogiche “al limite del risibile” dal primo giudice,
sol che si mettessero in comparazione tra loro la posizione del soggetto
inizialmente indicato come dante causa della somma e quella del soggetto che
l’imputato avrebbe inteso coprire. A. stesso, senza potere avere alcun interesse
a mentire sul punto, aveva detto di non avere mai avuto ammanchi di denaro dai
fondi gestiti da DM, aggiungendo di non avergli mai regalato o prestato 600.000
dollari.
8.6 In ordine ai rilievi difensivi mossi alla valutazione operata dal Tribunale
del contenuto e degli esiti delle consulenze, in particolare ove i giudici
avevano individuato in sette punti le anomalie riscontrate nella gestione, da
parte di DM, dei vari fondi interessati dalla movimentazione del denaro
ricevuto,
La difesa aveva infatti sostenuto che la somma di 600.000 dollari originasse
dalla rimessa di 2.050.000 dollari proveniente da Mees Pierson Bahamas e,
quindi, in definitiva, da Diego A.. In realtà, la somma, complessivamente
ammontante a 10.000.000 dollari, proveniente da Mees Pierson Bahamas - in parte
depositata sul conto CIM n. 700807 (e subito dopo sul conto Struie n. 600478),
in parte investita nel Perth Trust e nel Cave Trust - derivava solo per
7.500.000 dollari da A., ma per 2.500.000 dollari aveva diversa e più articolata
provenienza. Né a tale somma poteva, in definitiva, essere surrogato l’importo,
sostanzialmente analogo, di 2.450.000 dollari, proveniente dalla vendita della
nave Ravello, poiché detto importo aveva avuto un percorso del tutto differente,
muovendosi da International Subsea Services a Meespierson (Bahamas) a Technical
Marine Support Services presso Mid-Med Bank di Malta, e rimanendo quindi
costantemente nelle mani di A..
8.7
Sul punto, dopo avere premesso che tutte le contestazioni erano riconducibili
allo schema della reticenza più che della falsità, ivi compresa quella
riguardante il “dividendo Horizon”,
Irrilevanti devono considerarsi sia il fine propostosi dall’interrogante o
l’oggetto del procedimento sia la concreta incidenza della reticenza sull’esito
dello stesso, non richiedendosi, per costante giurisprudenza, che il giudice sia
stato effettivamente tratto in inganno dal comportamento mendace o reticente, ed
essendo invece sufficiente una potenziale idoneità ad indurre in errore (venendo
in proposito richiamate Cass.: Sez. VI, 11.12.2006, n. 780, Innaco e 21.10.1988,
n. 10921, Paludetti); sicché l’elemento materiale deve consistere nella
difformità tra oggetto della deposizione e oggetto della conoscenza sui fatti in
ordine ai quali il teste venga interrogato (come esplicitato da Cass., Sez. VI,
25.5.1989, n. 2124, Lombardo).
Del resto, era stato lo stesso DM, nella più volte citata missiva del 4 febbraio
2004. ad ammettere la propria reticenza, testualmente scrivendo: “sapevano bene
che la modalità con la quale io avevo reso la mia testimonianza [non ho mentito
ma ho superato passaggi difficili (“I turned some very tricky corners”,
letteralmente: “ho fatto delle curve pericolose”), per metterla giù
delicatamente (“fo put it mildly”: “per usare un eufemismo”] aveva tenuto Mr. B.
fuori da un sacco di problemi che gli sarebbero ricaduti addosso se solo avessi
detto tutto quello che sapevo [“a great deal of trouble that I would have landed
him in if I had said all I knew”].
Viene prospettato in gravame che la condotta di “reticenza” non potrebbe essere
apprezzata in assenza di una domanda specifica sulla circostanza taciuta:
nell’attuale sistema processuale il testimone non sarebbe più obbligato a “dire
tutto quello che sa”, ma sarebbe vincolato al dovere di rispondere soltanto alle
domande a lui rivolte, attenendosi nel modo più circostanziato possibile alle
domande medesime.
DM, inoltre, nello stesso contesto temporale delle presunte false testimonianze,
avrebbe reso ampia collaborazione al pubblico ministero.
Tale doglianza è infondata.
La reticenza, infatti, si concreta in un comportamento omissivo, nel tacere in
tutto o in parte ciò che il testimone sa circa i fatti sui quali è interrogato:
il testimone non ha certamente l’obbligo di rivelare fatti sui quali non è
interrogato, ma, quanto all’oggetto dell’interrogatorio, deve essere sincero,
preciso ed esauriente su ogni particolare. Il tacere ha rilievo in relazione
alla materia dell’esame cui il testimone è sottoposto e, nella vicenda che ci
occupa, chiarissimo era l’oggetto dell’indagine dei giudici e DM, nei processi
Arces e All Iberian, si era perfettamente reso conto della pertinenza dei fatti
e delle circostanze da lui conosciuti all’oggetto dell’indagine e della loro
suscettività di portare un contributo alla prova.
È egli stesso, del resto, ad ammettere la propria reticenza con le espressioni
testualmente scritte nella missiva del 4 febbraio 2004 (dianzi ricordate).
Va sottolineato altresì, in proposito, che, nel corso dell’escussione
all’udienza del 12 gennaio 1998 nel procedimento All Iberian, DM aveva ad
evidenza eluso di rispondere a specifiche domande sulla proprietà delle società
offshore [cfr. pag. 121 e ss. del relativo verbale: “non spetta a me dire chi è
il proprietario, chi no” e pag. 129: “per rispondere alla sua prima domanda
sulla proprietà, cioè vorrei chiarire un po’ la questione. La proprietà è
rimasta un po’ vaga, come dicevo prima, perché nessuno ha detto: io sono il
proprietario di queste società... il cliente era il gruppo Fininvest).
8.8 Nei motivi di ricorso viene eccepito che
Le consulenze tecniche sono state esaurientemente esaminate dalla Corte di
appello (pagg. da
La difesa non ha specificato in quali delle altre sei anomalie non analizzate
dai giudici si rinverrebbero elementi precipuamente idonei a smentire
l’effettuata ricostruzione.
Non conforme a realtà appare - alla stregua degli elementi ricostruttivi dianzi
enunciati - la doglianza secondo la quale i giudici del merito avrebbero
accresciuto “oltre ogni limite e confine la valenza probatoria delle
dichiarazioni assertivamente ammissive, in termini di responsabilità, rese dal
prevenuto”, accogliendole in senso acritico. Né
9. Devono essere esaminate, a questo punto, le doglianze riferite in ricorso
alle ordinanze emesse dal Giudice di primo grado, dianzi specificamente
indicate.
Eccepisce anzitutto il ricorrente che l’ordinanza del 27 aprile 2007 (di rigetto
delle richieste difensive di ammissione di testimoni indicati nella lista
ritualmente depositata) violerebbe gli artt. 191, comma 1, e 495 c.p.p., in
quanto - a fronte di un potere di riduzione della lista testimoniale che, se
esercitato prima dell’inizio dell’istruttoria dibattimentale, dovrebbe ritenersi
“drasticamente compresso” - avrebbe utilizzato le nozioni di “inconferenza” e
“sovrabbondanza” per eludere la portata e lo spirito delle disposizioni
anzidette.
L’eccezione è priva di pregio, perché il diritto alla prova riconosciuto alle
parti dall’art. 190, 1° comma, c.p.p., implica la corrispondente attribuzione
del potere di escludere le prove manifestamente superflue ed irrilevanti,
secondo una verifica di esclusiva competenza del giudice di merito, che sfugge
al sindacato di legittimità quando abbia formato oggetto di apposita motivazione
che abbia dato conto del provvedimento adottato attraverso una spiegazione
immune da vizi logici o giuridici [vedi Cass.: Sez. VI, 1.6.1994, n. 6422; Sez.
I, 16.7.1992, n. 8045].
Nella specie, il Tribunale aveva puntualmente riferito le valutazioni di
superfluità e di sovrabbondanza: alla disposta ammissione di altri testi
(specificamente indicati) che avrebbero dovuto deporre in relazione ai medesimi
fatti; a documentazione già prodotta; nonché a circostanze dedotte genericamente
e comunque oggetto di prova documentale. Tale valutazione non precludeva il
successivo esperimento, nel corso del dibattimento, della prova già esclusa,
allorquando essa fosse invece risultata necessaria o comunque conducente. In
ricorso, però, non si prospettano al riguardo violazioni dell’art. 507 c.p.p. e
le richieste di rinnovazione del dibattimento sono state sottoposte dalla Corte
territoriale a specifico esame, sugli esiti del quale non risultano espressi
motivi di gravame.
10. Vanno analizzati, quindi, i motivi di ricorso che - sempre in riferimento
alle ordinanze dibattimentali emesse dal Tribunale - denunciano la
inutilizzabilità di alcuni apporti probatori.
Il ricorrente, come sopra si è riassunto, deduce l’inutilizzabilità di alcune
prove, ora per violazione di disposizioni afferenti alle garanzie difensive
nello svolgimento di accertamenti tecnici asseritamente irripetibili (estrazione
di files dal computer dell’imputato); ora per violazione del divieto di
sequestro e di controllo della corrispondenza tra imputato e difensore; ora per
l’audizione dell’A. senza l’osservanza delle modalità di cui all’art. 210 c.p.p.;
ora per violazione delle disposizioni sul segreto professionale dedotto dai
testimoni, le cui dichiarazioni sono state raccolte per rogatoria.
In merito a tali doglianze, deve prioritariamente ricordarsi che queste Sezioni
Unite - con la sentenza 23 aprile 2009, n. 23868, Fruci - hanno statuito che
costituisce onere del ricorrente, pena l’inammissibilità del ricorso per
genericità del motivo, non solo di allegare e specificamente indicare gli atti
asseritamente inutilizzabili, ma anche di descrivere l’incidenza da essi avuta
sul complessivo compendio probatorio valutato ed apprezzato dal giudice del
merito, sì da potersene inferire la decisività in riguardo al provvedimento
impugnato (c.d. prova di resistenza). Spetta dunque al ricorrente la
dimostrazione che il giudice del merito ha fatto uso degli atti acquisiti in
violazione di un determinato divieto probatorio, ponendoli a fondamento della
decisione impugnata [vedi anche Sez. Un., 16 luglio 2009, n. 39061, De Iorio].
Si è detto in precedenza delle modalità di escussione dell’A. e, con riferimento
alle altre contestazioni, si rileva che:
10.1 In ordine alla lamentata illegittimità della inclusione nel fascicolo del
dibattimento di files estratti dal computer di DM nel corso della perquisizione
del 10 febbraio
- va ritenuta l’ammissibilità nel giudizio delle prove raccolte all’estero, se
assunte secondo la legge del luogo di raccolta e purché non in contrasto con le
norme dell’ordinamento interno riguardanti l’ordine pubblico [vedi Cass., Sez.
VI: 29. 4.1993, n. 7982, Terranova; 27.2.1992, n. 8146, Magnani e altri];
- va escluso che l’attività di estrazione di copia di un file da un computer
(attività definibile, secondo Cass., Sez. I, 25 febbraio 2009, n. 11503,
Dell’Aversano, come accertamento di polizia giudiziaria diretto
all’assicurazione delle fonti di prova) costituisca atto irripetibile, dato che
non comporta alcuna attività di carattere valutativo su base
tecnico-scientifica, né determina alcuna alterazione dello stato delle cose,
tale da recare un pregiudizio alla genuinità del contributo conoscitivo in
prospettiva dibattimentale. È assicurata infatti, in ogni caso, la
riproducibilità di informazioni identiche a quelle contenute nell’originale
[vedi Cass., Sez. I: 26 febbraio 2009, n. 11863, Ammutinato; 5 marzo 2009, n.
14511, Stabile Aversano; 11 marzo 2009, n. 12472, Izzo; 30 aprile 2009, n.
23035, Corvino].
Nella specie la perquisizione risulta effettuata con il rispetto delle regole
procedurali inglesi e pertanto deve ritenersi legittima anche per l’ordinamento
italiano, in base alle convenzioni internazionali; né si è trattato di
accertamenti irripetibili essendo il computer rimasto integro; inoltre la stessa
tecnica di estrazione utilizzata, ovvero la “encase forensic”, così come tutti i
programmi di estrazione, prevedevano come prima operazione quella di effettuare
una copia dell’hard disk, sicché era garantita l’esclusione di alcuna modifica
del supporto originale.
10.2 Quanto alla eccepita inutilizzabilità di files asseritamente integranti
parte della corrispondenza tra l’imputato ed il difensore (con prospettata
violazione degli artt. 191 e 103, comma secondo e sesto, c.p.p.), deve
evidenziarsi, anzitutto, che tali documenti non sono stati acquisiti in seguito
a perquisizioni e sequestri eseguiti “presso il difensore”, bensì rinvenuti in
luoghi in uso all’imputato e non facenti parte della corrispondenza fra
difensore ed imputato come definita dal combinato disposto degli artt. 103, 6°
comma, c.p.p. e 35 disp. att. c.p.p. [vedi le specificazioni svolte, al
riguardo, da Cass., Sez. Unite, 12.11.1993, n. 24, De Gasperini].
I documenti in oggetto, come illustrato dai giudici del merito, erano costituiti
da bozze, o addirittura da frammenti, privi dei necessari requisiti che ne
consentissero una sicura classificazione, riportando, alcuni, l’indicazione di
un destinatario diverso dal difensore e, altri, neppure tale indicazione. Né
erano classificabili, secondo quanto prospettato dalla difesa, come
corrispondenza di posta elettronica.
La Corte territoriale, inoltre, correttamente ha escluso che possa nella specie
rilevare la sentenza della Corte costituzionale n. 229 del 1998, osservando che
nulla, ad eccezione di un documento denominato SPC 10, del resto non prodotto,
atteneva a corrispondenza tra DM e il proprio difensore.
Ciò non ha trovato specifica confutazione in relazione ai singoli documenti
concretamente utilizzati per la decisione e questa Corte ha affermato che i
limiti imposti dall’art. 103 c.p.p. quali garanzie di libertà per il difensore,
con riguardo specifico al sequestro, non possono riguardare documenti nella
sfera di pertinenza esclusiva dell’imputato, privi di una finalizzazione attuale
all’espletamento delle funzioni del difensore [Cass.: Sez. VI, 27.6.1995, n.
2588, Lorè; Sez. II, 22.5.1997, n. 3513, Acampora].
10.3 Per quanto attiene la addotta violazione del segreto professionale,
invocato per i testimoni escussi in via rogatoriale a Londra nei giorni dal 24
al 27 settembre 2007, il Tribunale aveva essenzialmente affermato che, mentre i
testi Tanya Maynard e Andrew Costard non appartenevano a categorie professionali
menzionate dall’art. 200 c.p.p., il cui elenco non è suscettibile di
interpretazione analogica estensiva, e i testi Robert Drennan e David Barker
erano “chartered accountants”, ossia revisori iscritti all’Albo inglese, non
iscritti all’Albo professionale nazionale, e pertanto esclusi dal privilegio di
cui all’art. 5 del D.Lgs. 28.6.05, n. 139, riguardante solo gli iscritti
all’Albo italiano, la teste Sue Millins era mero “consulente fiscale” non
iscritta in alcun albo; aveva anche precisato che, in ogni caso, tutti tali
soggetti erano tenuti all’obbligo di segnalare le operazioni sospette alle
autorità degli Stati membri, in applicazione della direttiva 2001/97/CE (attuata
nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56), non venendo in
rilievo i casi di esclusione menzionati dall’art. 5 da cui fuoriuscivano,
secondo l’interpretazione data dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 26
giugno 2007 nella causa C-305/05, i casi di assistenza legale al cliente nella
preparazione o realizzazione delle transazioni essenzialmente di ordine
finanziario e immobiliare, o di rappresentanza del cliente in una qualsiasi
operazione finanziaria o immobiliare, situandosi tali attività, in ragione della
loro stessa natura, in un contesto avulso da una procedura giudiziaria e,
perciò, al di fuori del campo di applicazione del diritto ad un equo processo,
come comprensivo del rispetto del segreto professionale.
A fronte delle doglianze della difesa - secondo cui il criterio scriminante non
era da individuare nello status
individuale del professionista, quanto piuttosto nella concreta attività svolta
nell’interesse del cliente e nell’aderenza di essa alle ipotesi previste dalla
norma, da interpretare in parallelismo con la fattispecie sostanziale di cui
all’art. 622 cod. pen. (rivelazione di segreto professionale), sì da accordare
la tutela anche agli esercenti attività implicanti la conoscenza di informazioni
altrimenti riservate - ha osservato
Sul punto va confermato, a giudizio di questo Collegio, l’orientamento
giurisprudenziale secondo cui occorre avere riguardo, per l’apprezzamento della
validità degli atti assunti all’estero, alla
lex loci, sicché una questione di
inutilizzabilità nel processo condotto dall’autorità giudiziaria italiana si
pone nella misura in cui sia possibile ravvisare - e tale possibilità non è
ravvisabile nella vicenda che ci occupa - l’eventuale contrasto di quelle
modalità di assunzione della prova con norme inderogabili di ordine pubblico e
buon costume che, si è precisato, non si identificano necessariamente con il
complesso delle regole dettate dal codice di rito e, in particolare, con quelle
relative all’esercizio dei diritti della difesa [Vedi Cass.: Sez. I, 22 gennaio
2009 n. 21673, Pizzata; Sez. V, 21 settembre 2007, n. 39020, Basco e altri; Sez.
VI, 22 settembre 2004 n. 44830, Cuomo ed altro].
10.4 Il ricorrente ha riproposto, quindi, l’eccezione di nullità o
inutilizzabilità degli atti svoltisi per rogatoria Londra nel settembre del
2007, sul presupposto della mancata partecipazione ai medesimi del Tribunale
rogante (partecipazione che, in effetti, era stata richiesta dal Tribunale in
data 13 giugno 2007).
Il giudice di primo grado aveva sostanzialmente osservato che, da un lato, le
modalità di svolgimento della attività in rogatoria erano quelle determinate
dallo Stato richiesto, senza che nessuna questione fosse stata proposta in
relazione all’osservanza della legge britannica, e, dall’altro, che lo Stato
estero non aveva dato esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle
indicate dall’autorità rogante, posto che la presenza del collegio non era una
modalità di esecuzione ma una semplice richiesta di autorizzazione, sì che non
poteva porsi alcun profilo di inutilizzabilità degli atti, né ai sensi dell’art.
727, comma 5 bis, c.p.p. né, a maggior ragione, ai sensi dell’art. 191 c.p.p.
La Corte di merito ha precisato al riguardo che, oltre a doversi rilevare come
l’assunzione delle prove fosse avvenuta secondo la
lex loci, una tale eccezione non
poteva in ogni caso essere sollevata, alla stregua dell’art. 182 c.p.p., da chi,
come la difesa di DM, invocando l’estromissione del collegio dalla
partecipazione alla prova, aveva dato causa all’invocata eventuale nullità.
Trattasi di argomentazioni senz’altro da condividersi e sul punto va ricordato
che l’art. 4, paragrafo 1, della Convenzione europea di assistenza giudiziaria
in materia penale chiarisce, con disposizione certamente applicabile anche alle
testimonianze, che “on the express request of the requesting Party the requested
Party shall state the date and place of execution of the letters rogatory.
Officials and interested persons may be present if the requested Party consents”
[su espressa richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto stabilirà la
data ed il luogo di esecuzione delle rogatorie. Autorità e parti private
interessate possono essere presenti se lo Stato richiesto vi consente
(traduzione del redattore)].
È in base a tale previsione che si è sviluppato, accanto al modello, per così
dire, “tradizionale”, dell’assistenza interamente ed esclusivamente eseguita
dalle autorità dello Stato richiesto, il modello della ed. rogatoria
“partecipata” (ovvero, appunto, eseguita con la partecipazione dell’autorità e
anche delle parti private dello Stato richiedente).
La possibilità per l’autorità richiedente di presenziare non presuppone,
tuttavia, che nell’esecuzione della rogatoria non debba seguirsi comunque, in
base al principio generale operante in materia, la legge dell’autorità
richiesta: sicché, specie ove tale partecipazione non sia prevista secondo la
lex loci, lo Stato richiesto resta
libero di prestare o negare l’autorizzazione alla partecipazione, fermo restando
l’obbligo di avvertire i giudici richiedenti della data e del luogo di
esecuzione.
Nella specie l’eccezione di nullità è stata ricondotta in ricorso alla
previsione dell’art. 178, lett. a), c.p.p. sul presupposto, evidentemente, del
difetto di costituzione del giudice durante l’espletamento del mezzo probatorio.
A tal riguardo - premesso che (secondo quanto emerge dalle sentenze di merito)
il Tribunale di Milano ebbe a richiedere, in data 13 giugno 2007, di presenziare
alla esecuzione dell’atto richiesto (ovvero l’assunzione delle prove
testimoniali), senza che di fatto tale presenza fosse poi attuata per
opposizione della stessa difesa del ricorrente accolta dall’autorità giudiziaria
britannica - vanno riaffermate le argomentazioni già svolte da questa Corte
Suprema (Cass., Sez. VI, 24 ottobre 2001, n. 3383, P.G. in proc. Modeo ed altri)
in una analoga fattispecie di rogatoria “partecipata” [nella quale all’esame dei
testimoni in territorio tedesco, condotto dal giudice di quel Paese, aveva
partecipato la sola componente togata della Corte d’Assise italiana]. Deve
escludersi, pertanto, che sia ravvisabile alcuna nullità discendente dal
precetto dell’art. 178, lett. a), c.p.p., perché la rogatoria, anche se
“concelebrata” presuppone pur sempre l’esercizio del potere giurisdizionale solo
da parte del giudice straniero, il quale media l’eventuale intervento degli
organi della parte richiedente, sicché deve escludersi, per questi ultimi
organi, qualunque esercizio di potere giurisdizionale su territorio estero.
Un problema di utilizzabilità della prova assunta all’estero potrebbe porsi
concretamente solo ove sussistesse incompatibilità con i principi fondamentali
dell’ordinamento italiano (e ciò non è riscontrabile nella vicenda in esame), da
non identificare con tutto il complesso delle regole dettate dal codice di rito,
costituendo l’adesione al Trattato un implicito riconoscimento della diversità
dei singoli ordinamenti e dell’impegno a riconoscere gli atti compiuti secondo i
diversi sistemi, in armonia con il principio di prevalenza delle norme pattizie
su quelle interne riconosciuto dall’art. 696 c.p.p.
11. Con riferimento alla questione relativa alla data di consumazione del reato,
nel ricorso viene ritenuta erronea l’avvenuta individuazione, da parte del
giudice d’appello, del momento consumativo in coincidenza con la data in cui le
quote del Torrey Global Offshore Fund vennero intestate a DM, ovvero il 29
febbraio del 2000.
Al contrario, secondo la difesa, il momento di consumazione del reato sarebbe
identificabile in quello del versamento della somma di 600.000 dollari nel
Torrey Global Offshore Fund, avvenuto a fine ottobre del 1999.
Deve ricordarsi al riguardo che, nell’interpretazione giurisprudenziale, il tema
della consumazione del reato di corruzione, ivi compresa la fattispecie di
corruzione in atti giudiziari, è stato affrontato e risolto attraverso la
categoria del duplice schema [categoria utilizzata anche nei delitti contro il
patrimonio per i quali assume parimenti rilievo il profilo dell’approfondimento
dell’offesa tipica per mezzo dell’effettiva realizzazione dell’arricchimento (si
veda ad esempio, tra le altre pronunzie, in materia di usura, Cass., Sez. II, 1
ottobre 2008 n. 38812, Barreca)].
Tale approdo interpretativo viene condiviso e ribadito da queste Sezioni Unite,
anche alla stregua della approfondita ricostruzione a tal proposito svolta dalla
già citata sentenza della Sez. VI, 4 maggio 2006 n. 33435, Battistella e altri,
con argomentazioni integralmente riprese dalla successiva pronunzia della Sez.
VI, 9 luglio 2007, n. 35118, Fezia, ove è stato dato atto dell’esistenza di una
pluralità di decisioni che, ancor prima della sentenza n. 33435/2006, hanno
articolato lo stesso ragionamento in ordine al momento consumativo nel reato di
corruzione.
Deve rifiutarsi, pertanto, la tesi secondo cui la consumazione si collocherebbe
al momento di perfezionamento dell’accordo, relegando la dazione effettiva,
rateizzata o meno, nell’area del
postfactum non punibile.
Va osservato, invece, che le norme sulla corruzione, incriminando anche la
semplice promessa di denaro al pubblico ufficiale che l’accetta, anticipano la
soglia della punibilità per una tutela rafforzata del bene protetto. Tanto,
però, non può significare che l’effettiva ricezione di quanto ha formato oggetto
della promessa e dell’accettazione sia elemento estraneo alla fattispecie, non
potendosi minimizzare un aspetto centrale della condotta antigiuridica.
Il reato di corruzione, nelle varie forme in cui è disciplinato, può attuarsi
attraverso due distinte autonome ipotesi fattuali, quella della dazione e quella
della promessa accettata, con le quali rispettivamente coincide, se rimangono
alternative, il momento consumativo del reato. La sola promessa accettata, però,
assume una propria autonomia ed è idonea a fissare il momento consumativo nelle
sole ipotesi in cui non è seguita dalla dazione-ricezione, perché, ove
quest’ultima segua alla promessa, si verificano l’approfondimento dell’offesa
tipica e lo spostamento in avanti del momento consumativo.
Il delitto di corruzione, dunque, si può realizzare con una forma ordinaria
“promessa seguita dalla dazione” e una forma contratta o sussidiaria “promessa
non seguita dalla dazione”.
Secondo lo schema principale, il reato si realizza attraverso due essenziali
attività, legate tra loro e l’una funzionale all’altra: l’accettazione della
promessa e il successivo ricevimento dell’utilità. Quest’ultimo tratto di
condotta cristallizza nel tempo la consumazione del reato, che assume
caratteristiche assimilabili a quelle del reato progressivo, verificandosi una
sorta di passaggio necessario da un minus
(la promessa) ad un maius (la
dazione), e risultando offeso con gravità crescente un medesimo bene giuridico.
La promessa accettata, quando è seguita dalla dazione-ricezione, resta assorbita
in questa e perde la sua autonomia. È pur vero che la dazione non presuppone
necessariamente la promessa, ma è altrettanto vero che, se le parti scelgono di
percorrere l’iter promessa-dazione,
la prima diventa un atto prodromico della seconda e ad essa si salda e con essa
si confonde, concorrendo sostanzialmente entrambe, in progressione, al
completamento della fattispecie criminosa in tutti i suoi aspetti.
Può quindi affermarsi che il legislatore ha inteso punire, in primo luogo, il
fatto della dazione o effettiva prestazione, come momento di maggiore
concretezza dell’attività corruttiva nel quale rimane assorbita e si confonde
l’eventuale promessa preventiva, e soltanto in via sussidiaria, ove l’anzidetto
aspetto fattuale non si verifichi, la promessa accettata.
Applicando i principi anzidetti alla fattispecie in esame, va ricordato che
dalle acquisizioni probatorie risulta quanto segue:
- in data 4 ottobre 1996 venne costituita [in seguito a mandato fiduciario
conferito da DM alla società “Depigest SA.” di Ginevra] la “International Subsea
Service Ltd.”.
Nel settembre dell’anno successivo tale società trasformò la propria ragione
sociale in “Struie Holding Ltd.” e, dal 16 settembre 1997, il DM ne divenne
amministratore unico;
- il 10 dicembre 1997 DM si dimise dalla carica di amministratore unico, ma le
dimissioni vennero registrate soltanto nel marzo 1998, ed il successivo 29
aprile vennero nominati amministratori Albert Mayer ed Ernst Blochlinger
(cittadini del Liechtenstein) e si ebbe “il trasferimento della gestione della
società Struie a Heimo Quaderer presso FKG Finanz & Management AG di Vaduz,
Liechtenstein” (vedi pag. 190 della sentenza di primo grado);
- in Struie confluivano patrimoni che il DM gestiva fiduciariamente per conto di
propri clienti e, fra coloro che conferivano danaro, vi era, fino dal 1997,
Bernasconi;
- l’imputato, nella lettera inviata a Robert Drennan, ha riconosciuto di avere
saputo “di una somma in suo favore nell’ottobre
- anche nell’interrogatorio reso al P.M. di Milano il 18 luglio 2004 DM ebbe a
dichiarare che la somma di 600.000 dollari era stata messa verbalmente a sua
disposizione alla fine di ottobre del 1999;
- l’11 novembre 1999 DM dette istruzioni a Heimo Quaderer di investire il
“regalo” in quote del Torrey Global Fund e ciò avvenne il 15 novembre 1999,
allorquando furono addebitati sul conto n. 600478 di Struie, presso
- le anzidette istruzioni dell’11 novembre 1999 furono date a Quaderer da DM in
proprio e non come gestore di patrimoni altrui, come risulta incontestabilmente
dal fatto che lo stesso DM, il 4 febbraio 2000, diede allo stesso Quaderer e ad
Albert Mayer ulteriori istruzioni di “trasferire le quote del fondo a se
stesso”, con la significativa precisazione che l’operazione non comportava
alcuna vendita, poiché le quote “sono comunque detenute fiduciariamente a mio
favore da Struie”.
Alla stregua delle emergenze fattuali dianzi compendiate - ai fini della
individuazione del momento consumativo del reato - va evidenziato che tale
momento non può identificarsi in concomitanza con la non rifiutata promessa di
Bernasconi (avvenuta nell’autunno 1999), allorché si consideri che essere stato
messo al corrente “di una somma in proprio favore” non significa necessariamente
che la somma sia stata posta nella propria disponibilità, potendo trattarsi di
una promessa, sufficiente ad integrare il reato, ma, se seguita dalla dazione,
inidonea a fissare il momento consumativo che, secondo la giurisprudenza (come
illustrato dianzi), coincide con la seconda.
La consumazione del reato deve ritenersi coincidente, invece, con il momento in
cui DM, attraverso l’istruzione data a Quaderer l’11 novembre 1999, si comportò
uti dominus (con conseguente
mutamento del titolo del possesso) nei confronti della somma che prima era
gestita indistintamente in Struie.
L’11 novembre 1999 DM compì, dunque, il primo atto di utilizzazione della somma
posta a sua disposizione da Bernasconi, esteriorizzando inequivocabilmente
l’intenzione di farla propria. Infatti, quando il pubblico ufficiale riceve un
donativo correlato ad un atto del proprio ufficio, il delitto di corruzione,
secondo autorevole e condivisibile dottrina, si consuma nel momento in cui “egli
manifesta esteriormente in qualche modo l’intenzione di trattenerlo”.
Ininfluente, pertanto, è la circostanza che le quote del Torrey Global Offshore
Fund vennero intestate a DM soltanto il 29 febbraio del 2000, trattandosi di
condotta comunque successiva all’acquisizione in proprio delle quote medesime,
inizialmente avvenuta in forma anonima per la finalità, perseguita
dell’imputato, di rendere difficoltosa la ricostruzione dell’origine e del
percorso del denaro: di quelle quote, benché non ancora a lui intestate,
infatti, DM avrebbe potuto disporre anche prima ed in qualsiasi modo, solo che
lo avesse voluto.
Ne segue che - pure tenendo conto della sospensione di 42 giorni per effetto
dell’ordinanza 7 marzo 2008 del Tribunale (secondo quanto stabilito dalle
Sezioni Unite con la sentenza 11.1.2002, n. 1021, ric. Cremonese) - il delitto
per il quale si procede, punito con pena edittale massima di anni otto, è
estinto per prescrizione ai sensi dei vigenti artt. 157, comma 1, e 161, comma 2
- prima parte, cod. pen., come sostituiti dalla legge 5.12.2005, n. 251
(anteriormente a tale legge, invece, la prescrizione massima era fissata in 15 e
non in 10 anni).
La sentenza impugnata, in conclusione, deve essere annullata senza rinvio,
perché il reato è estinto per prescrizione, maturata il 23 dicembre 2009.
12. Deve essere quindi applicata la disposizione dell’art. 578 c.p.p., che
impone al giudice di appello o alla Corte di cassazione di decidere
sull’impugnazione ai fini delle statuizioni civilistiche qualora, dopo la
condanna in primo grado, il reato ascritto all’imputato sia estinto per
prescrizione.
Al riguardo deve osservarsi che, alla stregua delle valutazioni dianzi
effettuate, risulta verificata la sussistenza degli estremi del reato di
corruzione in atti giudiziari, dal quale discende il diritto al risarcimento
della parte civile.
13. Con i motivi di ricorso si eccepisce la inosservanza e la erronea
applicazione degli artt. 185, comma 2, cod. pen. e 2059 cod. civ. (nonché
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione) in
relazione alla conferma, operata dalla Corte territoriale, delle statuizioni
civili contenute nella sentenza di primo grado, con condanna dell’imputato a
corrispondere alla parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri la somma
di euro 250.000, determinata in via equitativa.
Il ricorrente lamenta, in proposito:
- la inesistenza di un effettivo accertamento del danno non patrimoniale,
prospettando che
- la mancanza di riferimenti concreti idonei a sorreggere il giudizio equitativo
di liquidazione del danno.
Dette doglianze sono infondate.
Deve rilevarsi, sul punto, che le Sezioni Unite civili - con le sentenze
11.11.2008, nn. 26972-975 - hanno statuito che la risarcibilità del danno non
patrimoniale è ammessa, oltre che nelle ipotesi espressamente previste da una
norma di legge, nei casi in cui il fatto illecito vulneri diritti inviolabili
costituzionalmente protetti, purché l’offesa arrecata al diritto sia grave e il
pregiudizio sia serio. Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato
dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce
danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato: a tal fine il giudice può
fare ricorso a presunzioni, ma il danneggiato dovrà comunque allegare tutti gli
elementi dai quali sia possibile desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio
subito [vedi pure, su quest’ultimo punto, Sez. Unite civ., 16.2.2009, n. 3677].
Nella fattispecie in esame,
Tale danno deriva dalla lesione degli interessi di imparzialità e di buon
andamento dell’amministrazione della giustizia (rappresentata dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri), risultando seriamente leso un diritto inviolabile
riconosciuto dalla Costituzione.
In ordine, infine, alla prova del quantum,
esattamente
I parametri adottati ai fini della liquidazione in via equitativa non sono stati
riferiti alla gravità della condotta del DM. Al contrario - a palese smentita
dell’assunto difensivo secondo il quale sarebbe stata introdotta una “funzione
punitiva” del danno stesso - l’importanza del processo, il rilievo dei
personaggi coinvolti e il clamore mediatico che ha accompagnato tutta la vicenda
(stante la rilevanza del ruolo sociale e pubblico dei protagonisti e l’entità
del discredito proiettato verso l’esterno per effetto dei mezzi di informazione)
sono stati ritenuti - con corretta ed adeguata valutazione - elementi idonei e
sufficienti a giustificare il pregiudizio derivato all’amministrazione senza
necessità di ulteriore dimostrazione, ben potendo, ai sensi dell’art. 115 cod.
proc. civ., essere utilizzati ai fini probatori anche i fatti notori.
Vanno confermate, conseguentemente, le statuizioni civili ed il ricorrente va
condannato alla rifusione degli onorari di parte civile del grado, liquidati in
euro 10.000,00.
P.Q.M.