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Avv. Antonio Zecca |
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Studio Legale |
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artt.314 C.p.p.: |
Cass. Pen. – Sezione quarta Sent.
7 luglio - 9 ottobre 2003, n. 38363
Svolgimento del processo
Con ordinanza in data 25 ottobre
2002 la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato l’istanza proposta da B
M di riparazione dell’ingiusta detenzione per il reato di cui agli articoli 110,
112, 575, 577, 61 n. 4 Cp per avere cagionato, nel corso di una pratica
esorcista eseguita in numero di persone superiore a cinque, tra i quali i
genitori, la morte della piccola I P, al fine di liberarla dal demonio,
sottoponendola a sevizie di ogni genere ed agendo tutti con particolare
crudeltà, reato dal quale la B era stata assolta nel giudizio di merito, in
quanto ritenuto colpevole il solo “materiale esorcista” F, e non anche i
presenti.
La Corte territoriale ha respinto l’istanza a norma dell’articolo 314, 1°comma,
ultima parte, Cpp ritenendo la sussistenza del dolo (e, in via subordinata,
della colpa grave) nella condotta della B, che ha dato causa, o concorso a dare
causa, all’errore giudiziario.
Il difensore della B ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo
l’annullamento della succitata ordinanza per i seguenti motivi:
1) Violazione dell’articolo 314 Cp. La ricorrente ha censurato l’ordinanza impugnata sotto due profili:
a) la condotta rilevante per i fini di cui all’articolo 314, comma 1 Cpp doveva essere individuata solo con riferimento ai comportamenti della B successivi al “fatto-reato”, e non a quelli concomitanti alla produzione del “fatto-reato” potendo essere solo, i primi sinergicamente collegati all’evento “detenzione”;
b) la Corte di merito ha
erroneamente ritenuto che un comportamento diverso dalla “falsa
autoincolpazione” possa configurare il dolo come causa di esclusione del diritto
alla riparazione.
Motivazione manifestamente illogica. La Corte ha preso in considerazione l’unico
elemento sfavorevole alla B, ed ha omesso di valutare altri elementi essenziali,
quali:
a) la circostanza che il giudice della cautela ha erroneamente ritenuto il delitto di omicidio volontario, mentre quello del merito ha qualificato il fatto come omicidio preterintenzionale;
b) la partecipazione a titolo di “concorso” della condotta attribuita alla B. i
L’Avvocatura dello Stato si è costituita con memoria depositata il 19 giugno
2003, chiedendo il rigetto del ricorso.
In ordine alle due censure di violazione di legge, proposte dal ricorrente con il primo motivo di gravame, si osserva che le sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 43/1996, hanno condivisibilmente ritenuto che «nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione (articolo 314 Cpp), il giudice, nell’accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa all’indennizzo data dall’incidenza causale del dolo o della colpa grave dell’interessato nella produzione dell’evento costitutivo del diritto (l’emissione del provvedimento coercitivo), deve valutare la condotta da questi tenuta sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà».
D’altronde, proprio per verificare se vi sia dolo o colpa grave nei fatti che hanno causato l’applicazione iniziale della misura cautelare (diversamente da quelli che ne hanno cagionato la permanenza), è solitamente necessario esaminare la condotta dell’interessato in occasione alla produzione del “fatto-reato”. Nella specie, poi, la sussistenza oggettiva di un fatto costituente reato legittima pienamente la verifica compiuta dalla Corte territoriale, per cui è infondata la considerazione della ricorrente, secondo la quale andavano esaminati solo, i suoi comportamenti successivi alla commissione del “fatto-reato”.
Parimenti infondata è la censura secondo la quale l’ipotesi del dolo è limitata al caso di “falsa autoincolpazione”. Si osserva, in primo luogo, che la Corte di appello di Reggio Calabria ha ritenuto il dolo, ma non ha mancato di precisare che la partecipazione della B alla pratica esorcista, prendendo anche alcune statue di santi per propiziare la riuscita dell’azione del F e consultando il tabellone per sostenere la lotta dello zio contro il demonio, configuri quanto meno la colpa grave.
La già citata sentenza a Sezioni unite 43/1996 della Corte di cassazione ha altresì ritenuto che «In tema di presupposti per la riparazione dell’ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa ‑ e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 314 comma 1 Cpp – non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell’id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria, a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo».
Pertanto, l’interpretazione
restrittiva del ricorrente sull’individuazione del dolo nell’ipotesi esclusiva
di “falsa autoincolpazione” non solo collide con altre situazioni sicuramente
rilevanti al fine di escludere per lo stesso motivo il diritto alla riparazione
ex articolo 314 Cpp (ad es. lasciare volontariamente impronte digitali su
un’arma di cui si ha cognizione che sia stata usata per commettere un delitto),
ma anche la volontaria partecipazione ad un rito esorcista estremamente
violento, condividendone le finalità propiziatorie, pur non concorrendo nel
grave delitto, ben può costituire condotta dolosa per le ragioni indicate nella
suddetta sentenza a sezioni unite Corte, e cioè per la consapevole accettazione
di prendere parte a fatti che creano grave sconcerto nell’opinione pubblica e
che causano l’intervento dell’autorità giudiziaria per la pericolosità di tali
avvenimenti.
Ne consegue che nessuna violazione dell’articolo 314 Cp si ravvisa nella specie.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per la censura di manifesta illogicità
della motivazione, configurante l’altro motivo di gravame.
La Corte territoriale - tenendo ben distinta la valutazione penale dei fatti da
quella riguardante il diritto alla riparazione ex articolo 314 Cpp ‑ ha
precisato che la partecipazione della B al rito esorcista, ed il suo positivo
comportamento, consistito nell’avere «preso alcune statue di santi per
propiziare la riuscita dell’azione del F e consultato il tabellone per sostenere
la lotta dello zio contro il demonio» hanno creato, al momento in cui è stata
disposta la misura coercitiva, una situazione tale da legittimare il
provvedimento privativo della libertà personale.
Tale motivazione è congrua e logica, e conforme all’orientamento giurisprudenziale di legittimità, essendo stato ritenuto che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione per un reato in concorso con altre persone, si concorre a dare causa all’adozione della misura cautelare se si sia consapevoli dell’attività delittuosa di altri, e, nondimeno, pur non concorrendo in quell’attività, si ponga in essere una condotta che si presti sul piano logico, ad essere interpretata come contigua a quell’attività» (Cassazione 22 gennaio 1998, Longo).
Le circostanze, poi, indicate dalla ricorrente non si possono ritenere come ad essa significativamente favorevoli. La derubricazione del delitto da omicidio doloso ad omicidio preterintenzionale non elimina la valutazione che trattasi oggettivamente di fatto-reato molto grave, non solo perché pur sempre le lesioni sono dolose, ma soprattutto perché commesso in danno di una bambina di due mesi, e con modalità particolarmente feroci, analiticamente descritte nell’impugnata ordinanza.
Altrettanto insignificante è la circostanza che la B, sia stata fin dall’emissione della misura cautelare ritenuta “concorrente” con il principale ‑ e poi giudicato unico ‑ autore del crimine, stante il già riferito allarme sociale che causano fatti del genere, tali da lasciare prevedere l’intervento dell’,autorità giudiziaria anche nei confronti dei partecipanti al rito.
Il ricorso viene, pertanto, rigettato perché infondato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Concorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il
ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara
compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
Cass. Pen. –
Sezioni Unite Sent. 9 luglio 2003, n. 35760
Fatto e diritto
AY e AL, già detenuti in stato di custodia cautelare dal 6 aprile al 15 giugno 2000 ‑ assolti dal Tribunale per i minorenni di S. Maria Capua Vetere con sentenza 22 dicembre 2000, in ordine a reati in materia di falso e detenzione di armi ‑ avevano chiesto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza assolutoria, la riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta, ai sensi degli articoli 314 e 315 Cpp..
La Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 22 novembre 2001, ha accolto le domande ed ha liquidato a ciascuno dei suddetti la somma di lire 7.000.000 a titolo di equa riparazione, a carico dello Stato, condannando il Ministero dell’economia e delle finanze (che non si era costituito) al pagamento delle spese sostenute dalle parti private.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’economia e delle finanze, con il quale ha eccepito:
a) la nullità del procedimento e dell’ordinanza medesima, nei confronti dell’Azgejui,
per violazione degli articoli 315, comma 3, e 646, comma 2, Cpp, in relazione
sia all’articolo 606, comma 5, lettera e), Cpp sia all’articolo 360, n. 4, Cpc,
poiché la domanda introduttiva presentata dall’istante, non era stata mai
notificata all’Amministrazione, come previsto dall’articolo 646, comma 2, Cpp,
espressamente richiamato dall’articolo 315, comma 3, onde ne sarebbe conseguita
la violazione del principio del contraddittorio, secondo la disciplina
processual-civilistica, non soddisfatto dalla ricezione del solo avviso di
fissazione dell’udienza;
b) la violazione degli articoli 314 e 315 Cpp, in relazione sia all’articolo 606, comma 1, lettera b), Cpp sia all’articolo 360, nn. 3 e 5, Cpc, poiché la condanna del Ministero al pagamento delle spese sostenute dalle parti private non avrebbe potuto essere pronunciata in ipotesi in cui l’Amministrazione non si era potuta costituire nel procedimento, né si era opposta alla concessione dell’indennizzo, e quindi non si era instaurato alcun contenzioso in relazione al quale potesse applicarsi la regola della soccombenza, ex articolo 91 Cpc.
La sezione quarta penale di questa Corte suprema, assegnataria del ricorso ‑ con ordinanza del 18 settembre 2002 (depositata il 27 maggio 2003) ‑ ha rimesso il suo esame alle Sezioni unite, in riferimento al primo motivo dedotto (violazione degli articoli 315, comma 3, e 646, comma 2, Cpp, per avere la Corte di appello emesso la decisione senza la corretta instaurazione del contraddittorio), ritenendo di non condividere l’orientamento di quella giurisprudenza precedente che aveva considerato applicabile la disciplina processual-civilistica al procedimento de quo.
Nell’ordinanza di rimessione si prospetta la possibilità di far ricadere la questione direttamente nella disciplina del processo penale, in forza del richiamo effettuato dal primo comma dell’articolo 646 Cpp alle “forme previste dall’articolo 127 Cpp”, con la conseguenza che l’omessa notifica della domanda di riparazione costituirebbe una nullità di carattere intermedio, eccepibile, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell’atto nullo, ma non più, per la prima volta, dopo la deliberazione dell’ordinanza, mediante il ricorso per cassazione.
Il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni unite penali, fissando per la trattazione l’odierna camera di consiglio.
1. Al procedimento per la riparazione da ingiusta detenzione ‑ a norma dell’articolo 315, comma 3, Cpp ‑ «si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell’errore giudiziario» (articoli 643-647 Cpp) e l’articolo 646 del codice di rito prescrive:
- al comma 1, che «sulla domanda
di riparazione la Corte di appello decide in camera di consiglio osservando le
forme previste dall’articolo 127»,
- al comma 2, che «la domanda, con il provvedimento che fissa l’udienza, è
comunicata al Pm ed è notificata, a cura della cancelleria, al Ministero del
tesoro presso l’Avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della Corte e a
tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la
domanda».
2. La questione sottoposta all’esame delle Sezioni unite consiste nello
stabilire «se in tema di procedimento per la riparazione per l’ingiusta
detenzione, l’omessa notificazione della domanda, a cura della cancelleria, al
Ministro dell’economia e delle finanze [subentrato al Ministro del tesoro per
effetto del decreto legge 134/01, convertito nella legge 317/01] presso la
competente sede distrettuale dell’Avvocatura dello Stato, determini
l’improcedibilità della richiesta, ovvero una nullità di ordine generale a
regime intermedio a norma dell’articolo 180 Cpp e in quest’ultima ipotesi quali
siano i termini di deducibilità della nullità».
3. La risoluzione di tale questione si connette direttamente a quella, più ampia e generale, dell’individuazione della natura del rapporto sostanziale e del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione.
4. Il rapporto sostanziale è stato prevalentemente identificato come civilistico (vedi Cassazione, sezione quarta, 1362/92, ric. Min. tesoro in proc. D’Arrigo), anche se non avente natura risarcitoria ma indennitaria.
Ogni correlazione con il
risarcimento è stata espressamente esclusa da queste Sezioni unite, con la
sentenza 1/1992, ric. Pg e Min. tesoro in proc. Fusilli, ove si è affermato che
«l’equa riparazione per ingiusta detenzione non ha carattere risarcitorio, in
quanto l’obbligo dello Stato non nasce ex illicito ma da solidarietà verso la
vittima di un’indebita custodia cautelare» e che il diritto alla riparazione per
l’ingiusta detenzione è classificabile tra i diritti civici, cui corrisponde
l’obbligo di diritto pubblico dello Stato.
La sezione terza penale, invece ‑ con la sentenza 1894/00, ric. Riccobono ha
ritenuto configurabile un rapporto avente natura pubblicistica e, precisamente,
un’obbligazione pubblica o di diritto pubblico, nascente da “responsabilità
derivante da atto legittimo di carattere autoritativo”.
5. Gli orientamenti della
giurisprudenza di questa Corte suprema circa la qualificazione del rapporto
sostanziale hanno avuto inevitabili riflessi sulla individuazione della natura
del procedimento disciplinato dall’articolo 315 Cpp..
5.1. La natura essenzialmente civilistica della procedura è stata affermata,
infatti, da più decisioni, tra le quali possono ricordarsi le sentenze della
sezione quarta: 935/94, ric. Schittino; 268/98, ric. De Rachewiltz ed altro;
370/98, ric. Pm in proc. Gulli; 970/98, ric. Min. tesoro in proc. Cakmak;
267/99, ric. Prato; nonché la sentenza 709/97, ric. Tamburini, della sezione
terza.
Tale indirizzo interpretativo si è consolidato con la decisione di queste
Sezioni unite, 8/1999, ric. Min. tesoro in proc. Sciamanna, ove è stato
affermato che «il rapporto processuale relativo alla riparazione per l’ingiusta
detenzione ha natura civile, anche se inserito in una procedura che si svolge
dinanzi al giudice penale, trattandosi di controversia concernente il
regolamento di interessi patrimoniali (attribuzione di una somma di danaro) tra
il privato, titolare del diritto alla riparazione, e lo Stato».
Principio successivamente ribadito da Cassazione, sezione quarta, 1740/00, ric. Reichast («il procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione ha natura civile ancorché inserito per ragioni di opportunità in un procedimento penale»); 1808/00, ric. Vitucci ed altro, («il procedimento non assume carattere contenzioso per l’eventuale opposizione del Pm, poiché quest’ultimo è estraneo al rapporto civilistico tra istante e Amministrazione del tesoro, avendo il suo intervento natura identica a quella di cui all’articolo 70 Cpc»).
5.2. Altre decisioni hanno sottolineato le peculiarità del procedimento per la riparazione per l’ingiusta detenzione, segnalandone le connotazioni di natura civilistica, ma evidenziando le correzioni in termini di rafforzamento dei poteri istruttori officiosi del giudice, ritenute giustificabili anche nell’ambito del principio dispositivo proprio del procedimento civile.
Tali decisioni evidenziano che il
procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, pur presentando
indubbie connotazioni civilistiche, riguarda pur sempre un rapporto obbligatorio
di diritto pubblico e postula quindi un rafforzamento dei poteri del giudice,
che finisce per derogare al principio civilistico della esclusiva disponibilità
delle prove in capo alle parti; il giudice della riparazione, pertanto, ben può
procedere ad attività integrativa di ufficio ovvero invitare le parti ad
integrare la documentazione presentata (vedi Cassazione, sezione quarta,
2815/00, ric. Min. tesoro in proc. Salamone; 3042/00, ric. Iannino; 4549/00,
rie. De Linardi ed altri).
Nella materia della ripartizione dell’onere probatorio, la stessa quarta
sezione, con la sentenza 3682/98, P.C. in proc. Fancello, aveva posto in rilievo
che «In tema di equa riparazione per l’ingiusta detenzione, non sussiste a
carico dell’istante onere di allegazione della prova (negativa) di fatti
impeditivi, modificativi od estintivi dell’invocato, diritto. Invero, pur
trattandosi di un rapporto obbligatorio di diritto pubblico, l’onere della
esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto del
richiedente, non compete a quest’ultimo, ma, secondo il principio generale di
cui all’articolo 2697 Cc, a colui il.quale l’esistenza di tali fatti intenda
eccepire».
5.3. Queste Sezioni unite ‑ con la sentenza del 14/2001, ric Min. Tesoro in
proc. Caridi ‑ hanno rilevato che «l’avanzamento di una pretesa d’impronta
essenzialmente civilistica dinanzi a un organo (la Corte di appello) che
esercita la giurisdizione penale conferisce all’istituto una particolare
connotazione, giustificata, peraltro, come nel caso di promovimento dell’azione
civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno nel processo penale
(articoli 74 e segg. Cpp), dalla contiguità del diritto vantato con il
procedimento preordinato all’accertamento di un reato», evidenziando che occorre
comunque tenere presente che «quello in discussione è un tipo di procedimento
caratterizzato dalla necessarietà, nel senso che la parte pubblica, a differenza
del privato cittadino autore, per avventura, di un fatto causativo di danno, non
potrebbe mai, in difetto di una specifica norma autorizzativa, provvedere
spontaneamente e direttamente alla riparazione, prescindendo, cioè,
dall’intervento del giudice. L’articolo 314 Cpp, riconoscendo il diritto
all’equa riparazione, pone lo Stato in una condizione di soggezione, che la
pronuncia del giudice, sollecitata dalla parte privata, può trasformare in una
situazione giuridica nuova connotata dalla nascita di un obbligo concreto e
specifico. Obbligo che non preesiste, quindi, alla richiesta di riparazione;
esso è creato dal giudice previo accertamento dei presupposti ‑ come recita il
titolo dell’articolo citato ‑ per una decisione favorevole. In altri termini, il
privato cittadino, che sia stato detenuto ingiustamente, diviene titolare del
potere di determinare un effetto giuridico a proprio vantaggio e a carico della
pubblica amministrazione, servendosi di un provvedimento giurisdizionale che
rappresenta l’atto generatore del suo credito….L’accertamento del diritto,
quindi, è, in questo caso, la condizione cui la legge subordina il mutamento
giuridico e costituisce esso stesso il fatto giuridico che di quell’effetto è
causa e che prima non poteva prodursi, rappresentando la proposizione della
domanda solo uno degli elementi concorrenti al raggiungimento del risultato
finale».
Si è affermata così la tesi che qualifica l’azione per la riparazione
dell’ingiusta detenzione come un’azione “costitutiva necessaria”, ribadita,
nelle decisioni più recenti, da Cassazione, sezione quarta: 4997/00, ric. Min.
tesoro in proc. La Cavera e 5715/01, ric. Natale.
5.4. Hanno affermato, invece, l’applicabilità delle regole del processo penale,
queste Sezioni unite, nell’ordinanza 22/2001, ric. Petrantoni, ove è stato
osservato che il procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, pur
avendo svolgimento e natura propri e del tutto peculiari, si sviluppa
all’interno del processo penale del quale, ove non diversamente disposto, mutua
per intero le regole, sicché la nomina e la rappresentanza del difensore, per
proporre il ricorso per cassazione, sono disciplinate dall’articolo 100 Cpp e
non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 Cpc (procura
alle liti e poteri del difensore).
Con tale pronuncia queste Sezioni
unite hanno riconosciuto la sufficienza della disciplina processuale penale,
superando espressamente quell’orientamento, definito nella motivazione “tralatizio”,
che aveva strutturato il procedimento per ingiusta detenzione in un procedimento
civile, pur occupandosi di profili limitati del procedimento, quali la
presentazione del ricorso in
cancelleria e la regolamentazione delle spese.
È stato argomentato testualmente, in particolare, che «la natura civile del
procedimento deriverebbe dal fatto che esso ha per oggetto un indennizzo, che è
l’equivalente monetario occorrente per porre riparo alle conseguenze della
ingiusta detenzione. Ma a ciò è agevole obiettare che la patrimonialità della
prestazione non è da sola sufficiente a caratterizzare la natura del
procedimento e soprattutto a delinearne la sua struttura formale e le regole
particolari. Si tratta di un inquadramento che non trova alcun giustificazione
normativa ma che è frutto di un ingiustificato schematismo e di una esigenza
tassonomica che pretende di inquadrare per forza un procedimento negli schernì
tradizionali (civile, penale, amministrativo)».
Queste stesse Sezioni unite, del resto, già nella sentenza 14/1997, ric. Min.
tesoro in proc. Gallaro, avevano affermato che “tutta” la disciplina necessaria
per il concreto riconoscimento della pretesa riparatoria non può che essere
ricercata nell’ambito del codice di rito penale, «le cui disposizioni, in
assenza di un’espressa deroga, debbono trovare in questa materia integrale
applicazione».
5.5. I profili di “atipicità” e le caratteristiche autonome del procedimento per
la riparazione per ingiusta detenzione sono stati, più recentemente,
“rivalutati” da queste Sezioni unite, con la sentenza 34559/02, ric. De
Benedictis, ove è stata ribadita la peculiarità del procedimento medesimo,
individuata nella ispirazione solidaristica e nella connotazione pubblicistica
dell’istituto, ma è stato nuovamente affermato che «la particolarità del
procedimento ed il suo inserimento nel Cpp non escludono che esso presenti pur
sempre anche estremi di carattere civile»... «In particolare, per il richiamo
operato dall’articolo 315, comma 3, Cpp ai successivi articoli 643 e seguenti,
la domanda va obbligatoriamente notificata, a cura della cancelleria, al
Ministro del tesoro (oggi Ministro dell’economia e delle finanze) presso
l’Avvocatura dello Stato. Ne consegue che l’Amministrazione è parte necessaria,
in quanto l’ordinamento non le consente di riconoscere ed attribuire
autonomamente una somma a titolo di riparazione per ingiusta detenzione. È,
pertanto, indispensabile l’intervento del giudice, che deve operare il controllo
di legalità della pretesa avanzata dall’interessato, secondo i dettami
dell’articolo 314 Cpp, e provvedere alla liquidazione, ove dovuta. Il
procedimento è, quindi, a contraddittorio necessario, che s’instaura con la
suddetta notifica della domanda, ma non a carattere contenzioso necessario, in
quanto la parte pubblica può non costituirsi ovvero costituirsi, aderendo alla
richiesta del privato, o anche rimettersi al giudice».
6. La giurisprudenza non ha mancato di analizzare, nel procedimento di equa
riparazione per la custodia cautelare sofferta senza titolo, le formalità
d’instaurazione del rapporto processuale tra l’istante-ricorrente e
l’Amministrazione, con particolare riguardo all’adempimento richiesto dal comma
2 dell’articolo 646 Cpp, richiamato dall’articolo 315 dello stesso codice, il
quale impone ‑ a cura della Cancelleria e non del richiedente ‑ la notifica
della domanda al convenuto Ministro, presso la competente Avvocatura
distrettuale dello Stato, unitamente al provvedimento che fissa l’udienza in
camera di consiglio (vedi Cassazione, sezione quarta: 1358/92, ric. Min. tesoro
in proc. Turci; 38022/02, ric. Min. tesoro in proc. Scamardella; 551/93, ric.
Min. tesoro in proc. Vaghine).
7. A fronte dei non univoci
orientamenti giurisprudenziali, questo Collegio ritiene anzitutto di dovere
muovere dalle seguenti premesse:
a) La riparazione per l’ingiusta detenzione ‑ introdotta nel nostro ordinamento
dalla direttiva n. 100 della legge-delega 81/1987, in attuazione dell’articolo
24, comma 4, della Costituzione ed in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 5,
della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (entrata in vigore in Italia il 26 ottobre 1955) nonché
dell’articolo 9, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e
politici (assunto dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 ed
entrato in vigore in Italia il 15 dicembre 1978) ‑ è caratterizzata da un
rapporto di tipo obbligatorio definibile come “obbligazione di diritto pubblico”
che non ha carattere risarcitorio e che nasce, non ex illicito, ma da doverosa
solidarietà verso la vittima di un’indebita custodia cautelare, e ha ad oggetto
una prestazione consistente nel pagamento di una somma di denaro rivolta a
compensare l’interessato (che non vi abbia dato a abbia concorso a darvi causa
per dolo o colpa grave) delle conseguenze personali, di natura morale,
patrimoniale, fisica e psichica, che la carcerazione abbia prodotto.
La sua fonte, dunque, non è,una di quelle previste dal diritto privato e non va
identificata nelle norme civili in materia di fatto illecito (La Corte
Costituzionale ‑ con la sentenza 446/97 ‑ ha configurato l’esborso a carico
dello Stato come «misura riparatoria e riequilibratrice e in parte compensatrice
della ineliminabile componente di alea per la persona propria della
giurisdizione penale cautelare»).
b) il procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione è caratterizzato
dalla necessarietà, nel senso che la parte pubblica non può mai provvedere
spontaneamente e direttamente alla riparazione stessa, prescindendo, cioè,
dall’intervento del giudice.
«L’articolo 314 Cpp, riconoscendo
il diritto all’equa riparazione, pone lo Stato in una condizione di soggezione,
che la pronuncia del giudice, sollecitata dalla parte privata, può trasformare
in una situazione giuridica nuova connotata dalla nascita di un obbligo concreto
e specifico. Obbligo che non preesiste, quindi, alla richiesta di riparazione;
esso è creato dal giudice previo accertamento dei presupposti ‑come recita il
titolo dell’articolo citato ‑ per una decisione favorevole. In altri termini, il
privato cittadino, che sia stato detenuto ingiustamente, diviene titolare del
potere di determinare un effetto giuridico a proprio vantaggio e a carico della
pubblica Amministrazione, servendosi di un provvedimento giurisdizìonale che
rappresenta l’atto generatore del suo credito» (Sezioni unite, 14/2001, ric.
Min. Tesoro in proc. Caridi).
Non si tratta di azione costitutiva contemplata dall’articolo 2908 cod. civ.,
bensì di un’azione annoverabile tra quelle che parte della dottrina
processual-penalistica definisce “azioni penali complementari”, caratterizzate
dal riconoscimento (tanto al Pm quanto a taluni soggetti privati) del potere di
iniziare un procedimento mediante la richiesta di decisione su un determinato
oggetto diverso dall’accertamento di una notitia criminis.
c) Deve ritenersi priva di alcuna giustificazione normativa la configurazione
del procedimento per la riparazione di ingiusta detenzione come un procedimento
civile che si svolge dinanzi al giudice penale (Sezioni unite, 22/2001, ric.
Petrantoni), trattandosi, invece, di un procedimento penale autonomo (non
incidentale) che presuppone definitivamente concluso il rapporto processuale
instauratosi per effetto dell’esercizio dell’azione penale.
d) La relativa disciplina non può che essere ricercata, dunque, nell’ambito
dell’ordinamento processuale penale, «le cui disposizioni, in assenza di
un’espressa deroga, debbono trovare in questa materia integrale applicazione»
(Sezioni unite, 14/1997, ric. Min. tesoro in proc. Gallaro).
8. Alla stregua delle premesse dianzi enunciate, ritengono poi queste Sezioni
unite che la disciplina dell’instaurazione dei rapporto processuale, nel
procedimento di riparazione per l’ingiusta detenzione, debba essere delineata
secondo i seguenti principi:
a) Il comma 1 dell’articolo 646 Cpp dispone che «sulla domanda di riparazione la
Corte di Appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste
dall’articolo 127», sicché deve ritenersi che il comma 2 dello stesso articolo
646, allorché stabilisce che «la domanda, con il provvedimento che fissa
l’udienza, è comunicata al Pm ed è notificata, a cura della cancelleria, al
Ministro...», intende prescrivere, che la comunicazione e la notifica debbono
avvenire nell’osservanza della norma dell’articolo 127, comma 1, Cpp, secondo la
quale «quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il
presidente del collegio fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso alle
parti, alle altre persone interessate e ai difensori».
La comunicazione e la notifica, però, per espressa previsione legislativa, non
possono essere limitate al solo provvedimento che fissa l’udienza, ma devono
estendersi anche alla domanda.
Deve essere garantito, infatti, il principio del contraddittorio tra le parti,
tradizionalmente desunto dall’articolo 24, comma 2, della Costituzione ed
esplicitamente affermato dal comma 2 del novellato articolo 111 della Carta
fondamentale per ogni tipo di processo.
Tale principio, nella variegata tipologia dei procedimenti camerali disciplinati
dal Cpp, l’articolo 646 pone come caratteristica accentuata, rispetto al modello
generale fissato dall’articolo 127, dei procedimenti di riparazione dell’errore
giudiziario e dell’ingiusta detenzione.
Il Pm deve essere messo effettivamente in grado di fare valere l’interesse
pubblico all’esatta interpretazione della legge, cui si correla il proprio
potere di impugnazione (vedi Cassazione, sezione quarta, 1078/01, Pg in proc.
Bajrarni).
L’Amministrazione dello Stato, a sua volta, sulla quale si rifletterà
l’eventuale conseguenza debitoria dell’assegnazione dell’indennizzo, ha diritto
a conoscere preventivamente ogni elemento necessario ad approntare con
compiutezza la propria difesa e ad acquisire, a tal fine, le indispensabili
informazioni in ordine alle questioni riguardanti sia l’an della riparazione
(legittimazione dei richiedente, tempestività dell’istanza, indagine sul dolo o
la colpa) sia la determinazione del quantum debeatur: cognizione che può
derivarle solo dalla compiuta conoscenza della domanda e non dalla mera
ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza.
b) La omessa notifica all’Amministrazione, da parte della cancelleria, o della
domanda o del provvedimento che fissa l’udienza non comporta “improcedibilità”
della domanda, in quanto tale istituto si ricollega ad una condizione di
procedibilità dell’azione e ad una inattività della parte ad essa relativa.
Nella specie, viceversa, è riscontrabile un vizio che non inerisce al rapporto
processuale nella sua interezza, in una singola sua fase, in relazione all’atto
costitutivo di essa, né ad un atto necessario di impulso processuale di parte.
Il vizio stesso non è in alcun modo ascrivibile all’istante, in quanto gli
adempimenti successivi alla presentazione della domanda di riparazione nella
cancelleria della competente Corte di appello sono a carico della stessa
cancelleria, che cura l’effettuazione della notifica senza che per detta
attività siano previsti termini ovvero sia ipotizzabile alcuna decadenza.
c) L’omessa notifica dà luogo, invece, alla nullità dì ordine generale comminata
dall’articolo 127, comma 5, Cpp, ascrivibile al regime intermedio di cui
all’articolo 180 dello stesso codice di rito, in quanto rientrante nel generale
disposto dell’articolo 178, lettera c).
Tale nullità, che è rilevabile anche di ufficio, deve essere eccepita prima
della conclusione del procedimento in camera di consiglio, se la parte pubblica
è presente, ovvero per la prima volta con i motivi di ricorso per cassazione, in
caso di assenza.
La Sezione remittente ha fatto riferimento ad una decisione di questa Corte
(Cassazione, sezione prima, 4017/97, ric. Pata) secondo la quale «l’articolo
182, comma 2, Cpp, nel prevedere che, quando la parte vi assiste, la nullità di
un atto possa essere eccepita, al più tardi, “immediatamente dopo” il compimento
dell’atto stesso, non pone affatto il detto termine in relazione alla necessaria
effettuazione di un successivo atto cui intervenga la stessa parte o il
difensore, ben potendo, in realtà, la formulazione dell’eccezione avere luogo
anche al di fuori dell’espletamento di specifici atti, mediante lo strumento
delle “memorie o richieste” che, ai sensi dell’articolo 121 Cpp, possono essere
inoltrate “in ogni stato e grado del procedimento”. Ne consegue che non può
essere considerata tempestiva la proposizione di un’eccezione di nullità quando
detta proposizione sia intervenuta a distanza di parecchi giorni dal compimento
dell’atto, in occasione del primo atto successivo del procedimento».
Alla stregua di tale principio ha prospettato, pertanto, che ‑ nel procedimento
di riparazione per ingiusta detenzione ‑ l’Amministrazione che abbia comunque
ricevuto l’avviso di udienza prescritto dall’articolo 127 è libera di non
costituirsi, ma ciò non la esonererebbe dall’eccepire tempestivamente la omessa
notifica della domanda, con eccezione che, non essendo riferita a nullità
verificatasi nel giudizio, non potrebbe più essere proposta, ai sensi
dell’articolo 180 Cpp, dopo la deliberazione dell’ordinanza ed in particolare
con il ricorso per cassazione.
La sentenza Pata, però (riguardante, nello specifico, la prospettata violazione
dell’articolo 114 disp. att. Cpp, per mancato avviso, da parte della polizia
giudiziaria, della facoltà per l’indagato di farsi assistere da un difensore nel
compimento di un rilievo sulla sua persona), è pur sempre riferita al caso in
cui la parte sia presente ed assista al compimento dell’atto. Nel caso di
mancata presenza, invece, deve applicarsi il disposto dell’ultimo periodo del
comma 2 dell’articolo 182 Cpp e la nullità deve essere eccepita “entro i termini
previsti dall’articolo 180”.
Potrebbe farsi riferimento alle “memorie” che, ai sensi dell’articolo 127, comma
2, possono essere presentate in cancelleria “fino a cinque giorni prima
dell’udienza”. Aderendo ad un’interpretazione siffatta, però, la presentazione
della “memoria” verrebbe a costituire l’unico modo per eccepire, a pena di
decadenza, le nullità assolute di regime intermedio concernenti le attività
preparatorie delle udienze in carriera di consiglio, nei procedimenti
disciplinati dallo stesso articolo 127, anche nelle ipotesi di successiva
effettiva partecipazione all’udienza camerale.
Inoltre, poiché il comma 2 dell’articolo 127 si limita a fissare un termine per
la presentazione di quelle memorie che l’articolo 121 consente con disposizione
generale, tutto il regime della deducibilità delle nullità “intermedie” (e della
relativa decadenza), anche al di fuori dei procedimenti in camera di consiglio,
si ricollegherebbe alla possibilità di presentazione di memorie siffatte, con
evidenti asistematici riflessi di inapplicabilità delle previsioni degli
articoli 180 e 184 del codice di rito.
9. Per le considerazioni dianzi svolte va affermato, in conclusione, il
principio di diritto che «in tema di procedimento per la riparazione per
l’ingiusta detenzione, l’omessa notificazione della domanda, a cura della
cancelleria, al Ministro dell’economia e delle finanze (subentrato al Ministro
del tesoro per effetto del decreto legge 134/01, convertito nella legge 317/01)
presso la competente sede distrettuale dell’Avvocatura dello Stato, non
determina l’improcedibilità della richiesta, bensì una nullità generale a regime
intermedio a norma dell’articolo 180 Cpp, che è rilevabile anche di ufficio e
deve essere eccepita prima della conclusione del procedimento in camera di
consiglio, se la parte pubblica vi partecipi, ovvero per la prima volta mediante
ricorso per cassazione, in caso di mancata partecipazione.
10. Con il secondo motivo di gravame è stata eccepita l’erroneità della condanna
dell’Amministrazione alle spese di lite sostenute dalle parti private,
deducendosi che «questa condanna non può essere pronunciata nelle ipotesi in cui
l’Amministrazione, pur costituita dinanzi alla Corte, non si sia tuttavia
opposta alla concessione dell’indennizzo, ovvero, e a maggior ragione, quando,
come nel caso di specie, non si sia costituita».
La doglianza è fondata e merita accoglimento.
Queste Sezioni unite penali, con la decisione 1/1992, ric. Pg e Min. tesoro in
proc. Fusilli ‑ aderendo alla concezione processual-civilistica del procedimento
in esame ‑ hanno conseguentemente ritenuto che «il carico delle spese va
regolato, nonostante il silenzio della legge, secondo il principio della
soccombenza di cui all’articolo 91 cod. proc. cìv.» e tale principio hanno
ribadito con la decisione 4/1999, ric. Min. tesoro in proc. Sciamanna ed altro.
Il medesimo indirizzo interpretativo è stato riaffermato anche da alcune
decisioni della sezione quarta che, pur sempre all’interno della concezione
processual-civilistica, hanno ricostruito l’azione di riparazione come azione
costitutiva necessaria (cfr. Cassazione, sezione quarta: 1740/00, ric. Reichast;
1808/00, ric. Vitucci ed altro).
Successivamente, però, le Sezioni unite (con la sentenza 22/2001, ric.
Petrantoni), hanno affermato che, per il governo delle spese tra le parti, «non
è necessario rifarsi alle norme del processo civile o fare ricorso ad una
caratterizzazione ibrida del procedimento riparatorio, dal momento che
l’articolo 541 Cpp offre una disciplina completa della materia».
11. Ritiene questo Collegio che, per la regolamentazione delle spese di parte,
debba trovare necessaria applicazione, come regola fondamentale
dell’ordinamento, il principio di causalità, di cui la soccombenza è un elemento
rilevatore (che opera anche in caso di azione necessaria ed al quale si
conformano sia l’articolo 91 Cpc sia l’articolo 541 Cpp), con la conseguenza
che, nel procedimento di indennizzo per ingiusta detenzione, quando
l’Amministrazione non si costituisca, ovvero, pur costituendosi, aderisca alla
richiesta del privato o si rimetta al giudice, essa ‑ che non ha dato causa al
giudizio necessario ‑ non può essere condannata alla rifusione, in favore della
controparte, di spese che non ha in alcun modo provocato.
Qualora, invece, l’Amministrazione si costituisca, svolgendo una qualsiasi
eccezione diretta a paralizzare o ridurre la pretesa dell’istante e veda
rigettate le sue deduzioni e conclusioni, il giudice deve porre le spese a
carico della stessa, per avere tenuto un comportamento processuale rivelatosi
ingiustificato, o, se ne ravvisi le condizioni, dichiararle totalmente o
parzialmente compensate.
12. Per tutte le argomentazioni dianzi svolte, il ricorso va accolto nei limiti
delineati conseguentemente, l’ordinanza impugnata deve essere:
- annullata, nei confronti di A Y, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di
appello di Napoli, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati;
- annullata senza rinvio, nei confronti di A L, limitatamente alla condanna del
Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento delle spese di parte,
condanna che va eliminata.
Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione, a
Sezioni unite, visti gli articoli 646, 611, 621 e 623 Cpp, annulla l’impugnata
ordinanza, nei confronti di A Y, e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di
appello di Napoli. Annulla senza rinvio l’impugnata ordinanza, nei confronti di
A L, limitatamente alla condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al
pagamento delle spese, condanna che elimina. Rigetta il ricorso nel resto.
Cass. Pen.
Sezioni Unite – Sent. 26 giugno-15 ottobre 2002, n. 34559
Svolgimento del
processo
In data 8 agosto 1992 il G.i.p. del Tribunale di Monza disponeva la custodia
cautelare in carcere di .................., indagato per il reato di corruzione
propria antecedente, per avere in qualità di direttore generale della «G.C.S.»
spa versato in tre occasioni la somma complessiva di centocinquanta milioni di
lire al componente del consiglio d’amministrazione dell’Azienda
Municipalizzata di Monza (Agam) ................., al fine di ottenere
l’aggiudicazione dell’appalto per la fornitura di un sistema di controllo della
distribuzione dell’acqua e del gas.
La custodia cautelare durava dal 27 agosto 1992 al 3 settembre 1992.
Con sentenza del 9 ottobre 1998 il tribunale della stessa città riteneva il predetto, colpevole del menzionato reato e lo condannava alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione.
Il 18 novembre
1998 la corte d’appello di Milano lo proscioglieva da quell’imputazione «perché
il reato è estinto per prescrizione».
Il 6 luglio 2000 questa Corte, ai sensi dell’articolo 129 Cpp, annullava senza
rinvio la menzionata sentenza, «perché il fatto non sussiste», ritenendo che il
predetto non fosse stato autore del reato di corruzione ma vittima di una
concussione.
................. proponeva domanda di riparazione ex articolo 314 Cpp,
osservando che la custodia cautelare da lui patita era stata ingiusta, non
avendo concorso a darvi causa con dolo o colpa grave.
La Corte
d’Appello di Milano il 14 marzo 2001 liquidava la somma di quaranta milioni,
ritenendo che nessun addebito di colpa grave fosse attribuibile all’istante,
valutando ex ante il comportamento da lui tenuto sia precedentemente sia
contemporaneamente, alla privazione della libertà sofferta.
In particolare la corte milanese ricordava che, secondo il pubblico ministero e
l’Avvocatura dello Stato, la colpa di ................. sarebbe consistita
nell’avere formato i fondi neri, nella sua qualità di direttore generale della
società partecipante all’appalto pubblico, e nell’avere attinto, poi, ai
medesimi, per corrispondere la cosiddetta tangente, in quanto, secondo una
massima d’esperienza, la consapevole costituzione delle cosiddette «riserve
occulte» legittimamente determinerebbe nell’autorità giudiziaria procedente il
formarsi del convincimento, secondo cui il soggetto che ha tenuto tale condotta
è coinvolto nel reato ipotizzato.
La Corte d’Appello, invece, affermava l’insussistenza di qualsiasi prova circa la partecipazione di ................. nella formazione di questi fondi, non essendo condivisibile la tesi del «non poteva non sapere»; reputava, anzi, del pari attendibile, in assenza di contrari elementi, la versione secondo cui le riserve occulte erano state realizzate appositamente dopo la richiesta di tangente da parte di ...., componente del consiglio d’amministrazione dell’azienda municipalizzata di Monza. In tale caso, aggiungeva il giudice milanese, l’eventuale e non dimostrata consapevolezza da parte di ................. circa l’illecita provenienza del denaro non potrebbe danneggiarlo e fargli perdere il diritto alla riparazione, in quanto il ricorrente si sarebbe trovato nella condizione di dovere versare la somma per conseguire l’appalto, agendo nella situazione di fatto tipica, nella quale si viene a trovare la vittima di concussione.
In conclusione la corte territoriale ha escluso la sussistenza del dolo o della colpa grave da parte dell’istante ed ha liquidato la complessiva somma di quaranta milioni di lire.
Avverso
l’ordinanza de qua, il Ministero del tesoro (oggi dell’economia e delle
finanze), ha proposto ricorso, deducendo due motivi.
Con il primo rappresenta violazione dell’articolo 606 lettera e) Cpp:
................., rileva l’amministrazione ricorrente, pur se vittima del metus
publicae potestatis, aveva partecipato alla trattativa con il pubblico
ufficiale, dal quale aveva ottenuto la riduzione della somma, che, poi, aveva
provveduto a corrispondergli.
Assume che questo comportamento ha ingenerato l’insorgere dei presupposti per l’adozione della misura cautelare, in quanto v’è stata una macroscopica negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi, regolamenti e norme disciplinari ed il formarsi di una situazione di fatto che, pur se non voluta, prevedibilmente avrebbe rappresentato la ragione per un intervento dell’Autorità giudiziaria. Osserva, inoltre, che con grave colpa ................. aveva contribuito a creare quell’allarme sociale che ha imposto l’emissione del provvedimento cautelare.
Con il secondo motivo evidenzia che l’imputazione originaria di corruzione è stata confermata in primo e secondo grado e che solo la Corte di cassazione ha qualificato il fatto come concussione.
Precisa che, secondo la giurisprudenza di legittimità (sezione sesta, 683/97; sezione quarta, 1983/97; 36/1999), la diversa qualificazione del delitto inizialmente contestato, che ha determinato il provvedimento restrittivo, darebbe luogo alla riparazione soltanto se, in seguito alla cosiddetta derubricazione, la custodia cautelare fosse illegittimamente mantenuta «secondo l’espressione letterale dell’articolo 314 Cpp».
Con memoria del 14 gennaio 2002 il difensore di ................. chiedeva il rigetto dell’impugnazione.
Il ricorso
veniva assegnato alla quarta sezione penale di questa Corte, che, costatata
l’esistenza di un contrasto di giurisprudenza, connesso ad uno dei
possibili esiti del gravame. in ordine all’eventuale condanna
dell’amministrazione soccombente al pagamento delle spese di giudizio, il 5
marzo 2002 ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite.
In particolare ha rilevato che queste ultime, senza affrontare in modo specifico il tema della condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese del procedimento, quando sia soccombente, talora hanno rigettato il ricorso del Ministero, senza condannarlo alle spese medesime (sezioni unite 13 gennaio 1995 ricorrente Ministero del tesoro in proc. Castellani; 12/03/99 ricorrente Ministero del tesoro in proc. Sciamanna) ed altra volta (sezioni unite 9 maggio 2001), in un caso in cui erano ricorrenti sia il Ministero del tesoro sia la parte privata (Caridi), hanno condannato entrambi i ricorrenti al suddetto pagamento, sempre in assenza d’argomentazioni e di specifica valutazione del tema.
Infine, ha ricordato che con la decisione 27 febbraio 2002 Ministero del tesoro in proc. De Faenza la quarta sezione ha condannato il dicastero ai sensi dell’articolo 616 Cpp..
Il Primo presidente ha trasmesso il ricorso all’ufficio del ruolo e del massimario, che il 31 maggio 2002 ha trasmesso la relazione richiesta, cosi formulando la questione controversa:
« se, nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, il Ministero del tesoro (oggi dell’economia e delle finanze), ricorrente per Cassazione, possa essere condannato al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto dell’impugnazione».
In data 6 - 8 giugno 2002 l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, con la quale ha rilevato che nell’ordinanza impugnata non è stata oggetto d’esame la circostanza secondo cui ................. si era procurato in modo illecito la disponibilità di denaro, «per corrispondere il prezzo del reato, partecipando ad una trattativa sull’ammontare della cosiddetta «tangente». Ha aggiunto, inoltre, che ................., in presenza di fatti che potevano ingenerare equivoci, aveva il dovere di denunciare la concussione e non poteva limitarsi a confessarla.
Ha altresì
evidenziato che manca la motivazione sulla rilevanza ed idoneità dei primi
interrogatori di ................. a superare tale quadro.
Sulla questione specificamente devoluta a queste sezioni unite ha assunto che le
spese del procedimento sono già a carico dello Stato e prenotate, ex articolo
691 Cpp, a campione e recuperate, ai sensi degli articoli 535, 460, 598 e 635
Cpp nonché 199 e 200 disp. att. del codice di rito, a carico del soccombente:
l’eventuale condanna darebbe luogo ad un’obbligazione estinta per confusione.
Ha, da ultimo, asserito che la norma non opererebbe, non essendo lo Stato, nel
caso di specie, «parte privata».
L’11 giugno 2002 il Procuratore generale presso questa corte ha chiesto il
rigetto del ricorso e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese
del procedimento, cosi rinnovando la medesima conclusione già formulata il 31
luglio 2001.
Motivi della decisione
Va innanzi tutto esaminato il profilo attinente alla fondatezza del ricorso.
Sul punto occorre muovere da talune considerazioni preliminari.
In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per
valutare se colui che la ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con
dolo o colpa grave, deve, in modo autonomo e completo, apprezzare tutti gli
elementi probatori a sua disposizione con particolare riferimento alla
sussistenza, da parte di quest’ultimo di un comportamento, che riveli eclatante
o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti,
fornendo adeguata e congrua motivazione del convincimento conseguito, che è
incensurabile in sede di legittimità, quando presenti i suddetti caratteri.
Nell’eseguire tale accertamento il giudice deve fondare la deliberazione
conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la
condotta tenuta dal richiedente sia prima sia dopo la perdita della libertà
personale, a prescindere dalla conoscenza da parte di quest’ultimo dell’inizio
dell’attività d’indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se
detta condotta abbia integrato estremi di reato ma soltanto se sia stata il
presupposto, che abbia ingenerato, pur se in presenza di errore dell’autorità
procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale,
dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto. Alla luce degli
esposti principi, il ricorso è infondato.
La corte territoriale ha apprezzato con logica coerenza e con argomentazioni ampie la condotta tenuta da ................. ed ha escluso la sussistenza di atteggiamenti gravemente colposi da parte del medesimo.
In particolare, con corretta valutazione del materiale probatorio esposto, ha ritenuto che manchi la prova della partecipazione di ................. nell’illecita formazione di fondi neri finalizzati al pagamento di cosiddette tangenti, poiché la posizione di direttore generale del predetto non costituisce prova ma mero indizio, non potendo affidarsi soltanto alla tesi del «non poteva non sapere»; tesi, che in sé non dimostra la consapevolezza della provenienza del denaro, tenendo presente che ....................... aveva sostenuto in sede d’interrogatorio che le somme gli erano state consegnate da altro dipendente. In assenza di contrari elementi, la corte milanese, anzi, ipotizza che i fondi per il pagamento potevano essere stati formati finanche dopo la richiesta «concessiva».
Si tratta di un
apprezzamento di fatto che non è sindacabile in sede di legittimità, atteso che
la contraddizione della motivazione nella parte in cui sarebbe stato, dapprima,
affermato il contributo di ................. nell’illecita formazione dei fondi
e, successivamente, negato non risulta affatto dal testo del provvedimento
impugnato (nella cui parte iniziale è menzionata soltanto la prospettazione
dell’accusa, che non può ovviamente, essere confusa con la verità processuale,
come sembra pretendere il ricorrente), se non nei limiti innanzi evidenziati,
pienamente coerenti sotto l’aspetto logico.
Né può essere accolto il secondo profilo di ricorso attinente al tema della
diversa qualificazione del fatto da corruzione in concussione. Secondo la tesi
dell’amministrazione, la modifica del delitto originariamente contestato in
altro, che non consente la custodia cautelare, darebbe luogo al diritto alla
riparazione soltanto se la custodia stessa fosse stata illegittimamente
mantenuta.
Il Ministero richiama a tale proposito la pronunzia della quarta sezione 683 Cc
11 marzo 1997 dep. 17 luglio 1997 ricorrente Cesario. Sulla stessa linea va
anche ricordata altra sentenza della medesima sezione, la numero 36 Cc 12
gennaio 1999 dep. 13 marzo 1999 ricorrente Ministero del tesoro in proc. onori.
L’assunto, però, è palesemente irrilevante, in quanto nella fattispecie odierna
la sentenza irrevocabile di proscioglimento si fonda non sul l’individuazione di
una diversa e più lieve ipotesi criminosa ma su una ricostruzione completamente
diversa dell’accaduto con il conseguente mutamento del ruolo di
................. da soggetto attivo del reato di corruzione,in vittima della
concussione.
Va, da ultimo, affrontata la questione per la quale il ricorso è stato rimesso a
queste sezioni unite.
Occorre premettere che il tema delle spese del giudizio si suddivide in due questioni: l’una attiene al carico delle spese, diritti ed onorari di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti e la seconda (che ha determinato la rimessione alle sezioni unite) concerne il regolamento delle spese di procedimento anticipate dall’erario.
Sul primo problema la giurisprudenza di questa corte è stata a lungo sostanzialmente conforme.
È sufficiente al riguardo ricordare la sentenza di queste sezioni unite 1 Cc 06 marzo 1992 dep. 27 maggio 1992 ricorrente Pm e Ministero del tesoro in proc. Fusilli. Con la pronunzia de qua è stato sinteticamente affermato che il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione ha natura civile anche se è inserito in una procedura che si svolge dinanzi al giudice penale, con la conseguenza che il carico delle spese va regolato, nonostante il silenzio della legge, secondo il principio della soccombenza di cui all’articolo 91 Cpc, che dispone: il «giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra Parte».
Il tema è stato successivamente trattato dalla quarta sezione penale con le sentenze 979/92 Cc 09 luglio 1992 Ministero del tesoro in proc. Guastella rv. 191847 e 131/93 Cc 28 gennaio 1993 ricorrente Ministero del tesoro in proc. Grasso rv. 193385 ed ha trovato ulteriore avallo ‑ anche se lapidario ‑ nella sentenza di queste sezioni unite 4/1999 Cc 12 marzo 1999 rv. 213508 ricorrente Ministero del tesoro in proc. Sciamanna.
Secondo
quest’orientamento, assolutamente prevalente, il criterio che deve guidare
l’interprete in assenza di una specifica statuizione in subiecta materia deve
essere quello della soccombenza, tratto dal citato articolo 91 del codice di
rito civile, il quale stabilisce questa regola fondamentale, da osservare
nell’ambito di ogni procedimento giurisdizionale, ogniqualvolta si sia in
presenza di un effettivo contrasto d’interessi tra le parti in causa.
Di recente, però, le sezioni unite con provvedimento adottato nella camera di
consiglio del 27 giugno 2001 depositato il 24 settembre 2001 rv. 219613
ricorrente Pietrantoni hanno riesaminato l’argomento, anche se incidenter
tantum, escludendo che questo procedimento abbia natura civile, in quanto il ‑
carattere patrimoniale dell’indennizzo ‑ costituito da una prestazione monetaria
diretta a porre rimedio alle conseguenze di un’ingiusta detenzione ‑ non sarebbe
da solo sufficiente per un completo inquadramento nel menzionato ambito civile.
La peculiarità
del procedimento di cui all’articolo 315 Cpp è stata individuata
nell’ispirazione solidaristica e nella connotazione pubblicistica dell’istituto,
che assolve a finalità di riequilibrio ed in parte di compenso per la perdita
della libertà, a prescindere da un fatto illecito.
Reputa il collegio che la tesi esposta sia condivisibile anche se occorre
qualche puntualizzazione.
La particolarità del procedimento ed il suo inserimento nel Cpp non escludono che esso presenti pur sempre anche estremi di carattere civile. Ne deriva che l’assenza di statuizioni in ordine al regolamento delle spese nel duplice profilo menzionato trova la sua disciplina più che nell’articolo 541 Cpp, che attiene al diverso tema delle spese relative all’azione civile, nell’art. 91 C.p.c..
Quest’ultima previsione è una disposizione cardine dell’intero ordinamento giuridico e ne costituisce principio fondamentale, essendo ragionevolmente ispirato alla fondamentale e ragionevole regola del «chi perde paga», salvo restando il potere discrezionale del giudice di stabilire la parziale o totale compensazione, in presenza di speciali esigenze di equità o della reciproca soccombenza. Lo stesso articolo 541 citato nella menzionata decisione Pietrantoni di queste Sezioni Unite ne rappresenta, d’altronde, una sostanziale piena applicazione.
Il procedimento in esame presenta, inoltre, caratteristiche autonome, non riconducibili in modo puro e semplice a quello civile. In particolare, per il richiamo operato dall’articolo 315 comma 3 Cpp ai successivi articoli 643 e seguenti, la domanda va obbligatoriamente notificata, a cura della cancelleria, al Ministro del tesoro (oggi Ministro dell’economia e delle finanze) presso l’Avvocatura dello Stato.
Ne consegue che l’amministrazione è parte necessaria, in quanto l’ordinamento non le consente di riconoscere ed attribuire autonomamente una somma a titolo di riparazione per ingiusta detenzione.
È pertanto, indispensabile l’intervento del giudice, che deve operare il controllo di legalità della pretesa avanzata dall’interessato, secondo i dettami dell’articolo 314 Cpp, e provvedere alla liquidazione, ove dovuta.
Il procedimento
è, quindi, a contraddittorio necessario, che s’instaura con la suddetta notifica
della domanda, ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto la parte
pubblica può non costituirsi ovvero costituirsi,
aderendo alla richiesta del privato, o anche rimettersi al giudice.
In tali ultimi casi non v’è contrasto d’interessi da dirimere, non v’è
soccombenza e non può esservi, pertanto, condanna dell’amministrazione (si
consideri altresì che il privato non è obbligato ad avvalersi di un avvocato).
Opposta è la soluzione, qualora l’amministrazione si costituisca, svolgendo una
qualsiasi eccezione, diretta a paralizzare o ridurre la pretesa dell’istante, e
veda rigettate le sue deduzioni o conclusioni. In tale ipotesi il
contraddittorio si connota di carattere contenzioso ed il giudice deve porre le
spese a carico del soccombente o, se ne sussistano le condizioni, dichiararle,
come già osservato, compensate in tutto o in parte.
Nella specie, l’amministrazione si è costituita ed ha svolto ogni questione possibile e sollevato tutte le eccezioni deducibili.
Questa Corte non
ha accolto le tesi del Ministero, che, pertanto, è divenuto «soccombente».
Infine, va affrontata la questione della legittimità della condanna
dell’Amministrazione medesima anche al pagamento delle spese del procedimento,
qualora sia stata, come nella specie, «soccombente».
Il problema ‑ ovviamente diverso da quello innanzi trattato, concernente la regolamentazione delle spese di giudizio tra le parti ‑ non ha trovato univoca soluzione in giurisprudenza e dottrina.
Questa Corte ha
esaminato solo in poche occasioni l’argomento in modo esplicito; in altre ha
deciso senza specifica motivazione sul punto.
In particolare le menzionate sentenze Guastella e Grasso ‑ alle quali vanno
aggiunte altre due della quarta sezione rispettivamente rese il 15 settembre
1992 Cc 09 luglio 1992 ricorrente Ministero del tesoro in proc. Capasso rv.
191850 ed il 20 aprile 1994 Cc 28 gennaio 1994 ricorrente Ministero del tesoro
in proc. Di Girolamo -hanno ritenuto che «stante l’unicità di personalità
giuridica delle Stato, dei quale l’amministrazione del tesoro costituisce una
delle articolazioni, questo, in caso di soccombenza non può essere condannato a
pagare le spese del procedimento (praticamente in favore di se stesso)».
Le sezioni unite, nelle decisioni qui di seguito ricordate, anche quando hanno
ribadito la natura civilistica del procedimento, non hanno svolto osservazioni
sulla disciplina di queste spese.
In tal senso vanno ricordate:
-la sentenza
Fusilli del 1992, già citata innanzi,
quella del 09 gennaio 1995 Cc 14 dicembre 1994 ric. Ministero del tesoro in proc.
Scacchia rv. 199496: il ricorso è rigettato, ma l’amministrazione non viene
condannata alle spese de quibus;
- quella del 10
giugno 1999 Cc 12 marzo 1999 rv. 213509 ricorrente Ministero del tesoro in proc.
Sciamanna: il ricorso è rigettato, le spese sono state compensate tra le parti,
nulla è stato disposto sulle spese del procedimento;
- la n.24287 del 14 giugno 2001 ud. 09 maggio 2001 rv. 218974 ricorrenti
Ministero del tesoro e Caridi: da un lato le sezioni unite affermano che il
privato cittadino, che sia stato detenuto ingiustamente, diviene titolare del
potere di determinare un effetto giuridico a proprio vantaggio e a carico della
pubblica amministrazione, servendosi di un provvedimento giurisdizionale che
rappresenta l’atto generatore del suo credito e dall’altro precisano che
«l’avanzamento di una pretesa d’impronta essenzialmente civilistica dinanzi ad
un organo che esercita la giurisdizione penale conferisce all’istituto una
particolare connotazione»; concludono, infine, rigettando i ricorsi sia della
parte pubblica sia di quella privata, che sono state condannate, in solido, al
pagamento delle spese del procedimento.
Nei casi in cui l’amministrazione non è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento, la motivazione si fonda su una sola considerazione attinente al carattere unitario dello Stato ed all’impossibilità di condannarlo a pagare a se stesso.
Tale criterio, però, non è stato ritenuto convincente dal collegio, innanzi tutto perché l’unitarietà dello Stato non è d’ostacolo a versamenti tra distinte amministrazioni e talora finanche all’interno di ognuna di esse (esempio dalla struttura locataria a quella locatrice).
D’altro lato il
carico delle spese del procedimento, da parte dell’amministrazione, sia pure nei
limiti innanzi indicati, non trova una specifica regolamentazione ma segue il
principio di causalità e soccombenza di cui è espressione non soltanto la
previsione generale contenuta nell’articolo 541 Cpp richiamato dall’ultima
sentenza Pietrantoni ‑ innanzi menzionata ~ di queste sezioni unite, ma ancor
più nell’articolo 616 Cpp, secondo cui, con il provvedimento che dichiara
inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è
condannata al pagamento delle spese del procedimento.
È pur vero che, nel procedimento per la riparazione per l’ingiusta detenzione,
l’amministrazione assolve al ruolo di contraddittore necessario ma tale
posizione, allo stato della legislazione, pur se è auspicabile una
semplificazione contabile, non gode di autonoma disciplina. Ne deriva che essa è
accomunata a quella della «parte privata», obbligata a pagare quelle di
procedura anticipate dall’erario.
Non ignora il
collegio che nella Gazzetta Ufficiale 139 del 15 Giugno 2002 è stato pubblicato
il decreto legislativo 113/02 «Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di spese di giustizia», ma esso alla data odierna non è ancora in vigore
e non può costituire oggetto d’esame, anche se non sembra che il medesimo
apporti innovazioni particolarmente rilevanti, atteso il suo precipuo carattere
di testo unico, diretto ad un mero riordino della materia.
In conclusione occorre, nella specie, che il concessionario della riscossione
(l’articolo 10 del decreto legislativo 237/97 prevede che «L’Autorità
giudiziaria dispone i pagamenti ... emettendo ordini o decreti di pagamento per
il concessionario») versi le somme incamerate su apposito capitolo del Ministero
dell’economia e delle finanze.
Va, quindi,
affermato che nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, il
Ministero dell’economia e delle finanze deve essere condannato al pagamento
delle spese del procedimento, qualora il ricorso, proposto avverso l’ordinanza
della corte d’appello, sia rigettato o dichiarato inammissibile.
Nella specie il Ministero è anche obbligato alla rifusione delle spese sostenute
da ................., che devono essere liquidate in complessivi € 5222,10, di
cui € 3878,56 per diritti ed onorari, € 387,86 rimborso del dieci per cento
delle competenze ed € 85,33 per Cpa ed € 870,35 per Iva.
PQM
La Corte rigetta
il ricorso e condanna l’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal .................,
che liquida in complessivi €. 5222,1 di cui €.3878,56 per diritti ed onorari,
€387,86 rimborso 10% competenze, €.85,33 per C.p.a. ed €.870,35 per I.V.A..