| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Peculato
art.314 C.p.:
Cass. Pen. – Sezione sesta penale – Sent. 8 maggio - 20 giugno 2003, n. 26998
Fatto
Con sentenza in data 19.1.2002 il
Tribunale di Torino ha condannato, concesse le attenuanti generiche e ritenuta
la continuazione, Z.M.A. alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per
i reati di peculato e falso ideologico per essersi appropriata di buoni-pasto e
somme di danaro, di cui aveva la disponibilità quale insegnante presso la scuola
elementare “Gozzano” di Rivoli, incaricata della gestione di fatto di tali buoni
per gli studenti della propria classe, alterandone i dati e utilizzandoli
abusivamente (fatti commessi nel periodo compreso tra l’inizio dell’anno
scolastico 90-91 e il 17.1.1996).
Con sentenza in data 9.4.2002, la Corte di appello di Torino, sezione prima penale, in parziale riforma della sentenza di cui sopra, riconosciute le attenuanti di cui agli articoli 62 n. 4 e 323bis Cp, ha rideterminato la pena inflitta a Z.in anni uno di reclusione, concedendo all’imputata i doppi benefici di legge.
Avverso questa sentenza della Corte d’appello ha
proposto per cassazione dal Pg della Repubblica presso la Corte d’appello di
Torino, chiedendone l’annullamento nella parte in cui ha riconosciuto la
sussistenza della attenuante di cui all’articolo 323
bis Cp e
ha applicato minimi aumenti di pena ex articolo 81 cpv Cp.
In particolare, nel ricorso si rileva che l’aspetto patrimoniale sarebbe già
stato considerato dalla corte di appello con la concessione dell’attenuante di
cui all’articolo 62, n. 4, Cp, sicché la concessione dell’attenuante di cui
all’articolo 323bis
sarebbe stata giustificata nella sentenza censurata «con un argomento quanto mai
singolare e del tutto sfornito di qualsiasi collegamento con i costituti
processuali», e cioè con il fatto che «l’imputata avrebbe inteso gli illeciti
profitti realizzati con il riciclaggio dei buoni come un giusto compenso per il
servizio oggettivamente impegnativo reso a favore della comunità scolastica».
Ad avviso del ricorrente, si tratterebbe di una motivazione che non avrebbe alcun fondamento nella elaborazione giurisprudenziale sull’articolo 323bis Cp e che si porrebbe «in aperta contraddizione con la valutata gravità, durata e progressione crescente nel tempo dei fatti appropriativi commessi al sicuro da idonei controlli e con danno complessivo per il comune rilevante».
L’incongruenza della decisione “in punto
sanzione” si riscontrerebbe altresì nella «assoluta assenza di motivazione in
ordine alla intervenuta modifica degli aumenti per la continuazione ridotti ad
un totale di un mese a fronte dell’elevato numero di “peculati” e di falsi in
atto pubblico per cui vi è stata condanna».
In prossimità della odierna pubblica udienza, sono state depositate,
nell’interesse della Z., note difensive, con le quali si chiede il rigetto del
ricorso presentato dal Pg.
Diritto
Il ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto osservato dal
ricorrente, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini della
ricorrenza dell’attenuante di cui all’articolo 323bis
Cp, non può aversi riguardo al solo fatto nella sua oggettività, avulso dalla
persona del suo autore e quindi sganciato dai motivi di ispirazione soggettiva.
Il fatto va invece valutato insieme alle ragioni che l’hanno determinato e in
ogni caso non ci si può basare sulla mera considerazione delle sole conseguenze
patrimoniali dell’attività criminosa (sezione sesta, up, 10 luglio 2000, Mucelli).
Facendo applicazione di tali principi, la Corte di merito ha valutato il fatto
ascritto alla Z. nella sua globalità e ha rilevato che l’imputata «agiva in una
situazione che non scoraggiava l’attività intrapresa», che «i controlli del
comune erano totalmente assenti, probabilmente perché ritenuti dispendiosi e
perciò antieconomici», che «gli organi scolastici erano indifferenti tanto da
conferire incarichi di prestigio all’imputata (la difesa ha sottolineato che la
stessa aveva l’incarico di vicedirettore della scuola) e i genitori degli alunni
giuravano sulla correttezza della predetta e del resto non avevano alcun motivo
di lamentela, non essendo stati i figli mai depauperati dei buoni pasto».
In considerazione di tutte queste peculiari circostanze, la corte d’appello è giunta alla ragionevole e logica conclusione che la «Z., pur consapevole della illiceità dei profitti conseguiti con il riciclaggio dei buoni, percepiva questi intendendoli come un giusto compenso per il servizio, oggettivamente impegnativo, reso a favore della comunità scolastica». Ed è in tale ottica che correttamente i fatti ascritti all’imputata sono stati ritenuti di lievissima entità, con applicazione della attenuante di cui all’articolo 323bis Cp..
Una volta concessa tale attenuante, la corte di merito ha rideterminato equamente la pena, fissandola, tenuto conto della ritenuta lievissima entità del fatto, delle altre attenuanti concesse e della continuazione, in anni uno di reclusione, con valutazione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità, in quanto né carente né palesemente contraddittoria.
PQM
Rigetta il ricorso.
Cass. Pen. –
Sezione sesta Sent. 13 maggio - 20 giugno 2003, n. 27007
Osserva
Con sentenza del 10 gennaio 2002 il
Tribunale di Ancona assolveva perché il fatto non costituisce reato Grassi
Alberto dal reato di cui all’articolo 314 comma 1 Cp, contestatogli perché,
essendo Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, si appropriava dalle auto
destinate al Tribunale stesso, facendone uso per fini personali e
condizionando, in tal modo, il regolare funzionamento dell’ufficio, con
l’utilizzazione di tali vetture – con i rispettivi autisti – per farsi
condurre dalla propria abitazione in Parma ovvero in Bettola (Pc) all’ufficio
di Reggio Emilia e viceversa, o in altre località (Piacenza e Correggio), con
contestuale pari danno dell’amministrazione, derivante dall’utilizzo degli
autisti, dal distoglimento dei mezzi dagli scopi di servizio, dall’usura di
tali mezzi, dal consumo di carburante e lubrificante e dal pagamento delle
tariffe autostradali (fatti commessi nel corso del 1999).
In proposito, i giudici anconetani rilevavano che la istruttoria
dibattimentale aveva consentito di accertare che, comunque, l’utilizzo delle
autovetture di servizio non era «mai avvenuto per ragioni di carattere
personale e privato, posto che l’utilizzo stesso, essendo esclusivamente
relativo al percorso casa-ufficio, è da ritenersi riguardante l’espletamento
delle funzioni proprie dell’imputato; sicché non può di certo definirsi
personale e privato l’uso in questione».
Rilevato, inoltre, che, alla stregua delle deposizioni testimoniali, era
emerso che il comportamento dell’imputato con aveva, comunque, comportato
alcun intralcio all’interno del Tribunale i cui servizi erano stati tutti
assicurati, i giudici anconetani concludevano ritenendo che tale comportamento
del Grassi non potesse integrare il resto di peculato, tenuto conto del fatto
che il predetto utilizzo di vetture con autisti, seppur avvenuto in termini
non ortodossi rispetto alle circolari ministeriali emanate in materia, era
avvenuto pur sempre per ragioni di servizio, «segnatamente per consentire gli
spostamenti dell’imputato dalle proprie abitazioni all’ufficio, con la
conseguenza che la fattispecie al vaglio del Tribunale non si ritiene
costituisca un illecito di natura penale, bensì un grave fatto
disciplinarmente rilevante».
Né, ad avviso del tribunale decidente, la condotta dell’imputato poteva
integrare il reato di abuso d’ufficio ex articolo 323 Cp, come novellato dalla
legge 234/97, non potendosi ravvisare in tale condotta «una tipica violazione
di legge o di regolamento…atteso che il divieto di utilizzare le autovetture
di servizio per il percorso extracomunale casa-ufficio, in assenza di forme
specifiche di tutela, non è contenuto in alcun atto normativo primario o
secondario, ma solo in atti ed efficacia interna, quali le circolari devono
correttamente essere considerate».
Avverso tale sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Ancona ha proposto ricorso immediato per cassazione ex articolo 569 Cpp,
deducendo a motivi del gravame:
1. violazione dell’articolo 314 Cp in relazione all’articolo 606 lettera b)
Cpp, posto che l’utilizzazione delle vetture di servizio al di fuori
dell’ambito di cui alla normativa in materia che ne “perimetra” l’uso di auto
pubblica in termini di ragioni di ufficio, vale a configurare un evidente
«interversione del possesso, perché consente di usare una vettura pubblica
come personale, lucrando i vantaggi patrimoniali derivanti dal risparmio di
mezzi propri con pari aggravio per l’amministrazione pubblica».
Infatti, secondo il ricorrente, il regime desumibile dal complesso delle norme
regolanti la materia in esame consente l’utilizzo delle auto pubbliche per il
trasporto dei magistrati non protetti, nei tragitti casa-ufficio «solo con uso
promiscuo, nell’ambito dei piani di utilizzazione intensiva che lo consentono
ed esclusivamente nel caso in esame, difettando: la disposizione di un piano
di utilizzazione intensiva dei mezzi in dotazione al tribunale;
l’autorizzazione a risiedere fuori sede; provvedimento di sottoposizione a
misure individuali di protezione, sicché l’uso delle vetture di servizio,
fuori dall’ambito comunale di Reggio Emilia, si risolve in uso con esclusività
e quindi interversione del possesso dalla detenzione, integrante il contestato
delitto di peculato, alla cui configurabilità è estranea la finalità
dell’utilizzo delle vetture che, fuori dai limiti imposti dalla normativa in
materia, configura un uso dominicale illegittimo ed illecito, né alcuna
incidenza può avere il fatto che l’uso delle vetture non avesse asseritamene
comportato particolari intralci nel servizio del tribunale, elemento che
avrebbe potuto essere rilevante solo se si fosse contestato il reato di cui
all’articolo 331 [omissis].
2. Violazione dell’articolo 314 Cp in relazione all’articolo 606 lettera b)
Cpp, avendo il tribunale erroneamente ritenuto il peculato un reato abituale,
con la conseguenza, altrettanto errata, che un’unica violazione non valesse a
configurare l’illecito contestato;
3. Violazione dell’articolo 323 Cp in relazione all’articolo 606 lettera b)
Cpp, posto che il precetto limitativo all’uso delle vetture di servizio «va
collocato non nelle circolari esplicative, ma nelle norme primarie ricordate
dal Tribunale, rispetto alle quali le circolari non potrebbero, come fonti
subordinate (e ammesso che siano fonti) configurare alcuna innovazione
precettiva (come sembra aver ragionato il tribunale), ma solo una
specificazione ed una integrazione di fonti normative rinvenibili aliunde, la
cui violazione, costituirebbe allora, in presenza degli altri requisiti pure
rinvenuti dal tribunale, il reato di abuso di ufficio, configurabile in via
subordinata a quello di peculato.
Con memoria difensiva di replica, ritualmente depositata in atti nelle more
del presente giudizio, il ricorrente, nel richiamarsi alla stessa
giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ha ribadito che, agli effetti
del concetto di “appropriazione”, costituente uno degli elementi tipici del
reato di peculato, per verificare la legittimità o meno dell’utilizzo
dell’autovettura pubblica, va tenuto riguardo – quale parametro di discrimine
– al divieto assoluto dell’uso per ragioni personali di carattere privato che,
solo, determina un mutamento della destinazione giuridica della cosa
appartenente alla pubblica amministrazione, quale terzo e vale a configurare
un uso “uti dominus” del bene oggetto del reato in contestazione.
Ciò posto, ad avviso della difesa, non è dato comprendere il preteso
travisamento del concetto di “appropriazione”, asserito dal Pm ricorrente,
posto che, nella specie, l’utilizzo dell’automezzo è stato fatto all’interno
del pubblico servizio, essendo tale uso sempre ed esclusivamente avvenuto per
ragioni di servizio e giammai per finalità privata del magistrato, sicché il
bene è «sempre oggettivamente rimasto nell’ambito della sua normale
destinazione giuridica e cioè nel possesso della pubblica amministrazione».
Né è dato configurare nella condotta del ricorrente, il reato di abuso di
ufficio, posto che la normativa in materia di regolamentazione dell’uso delle
vetture di servizio consolo risulta priva di sanzione penale, ma non contiene
«la descrizione di un’ipotesi criminosa ad integrazione della particolare
fattispecie», sicché «la citata normativa è destinata a regolare rapporti
giuridici di natura diversa da quella penale» e quindi collegabili neppure
implicitamente nella fattispecie criminosa dell’abuso di ufficio.
In sostanza, le disposizioni contenute nelle circolari ministeriali non hanno
natura di norme regolamentari, da qualificarsi – come erroneamente pretende il
ricorrente – come fonti subprimarie in base a provvedimenti di legge, sicché
non è configurabile il reato di cui all’articolo 323 Cp, anche per evidente
difetto del dolo che deve essere specifico, ossia intenzionale, irrilevante
essendo il dolo eventuale o diretto, pacifico essendo che la volontà
dell’imputato era diretta a «garantire il buon funzionamento dell’organo
giudiziario da lui presieduto e quindi ora determinato da esigenze del
servizio; non certo da un vantaggio patrimoniale, per di più ingiusto, che
apparirebbe incompatibile rispetto all’accertamento di fatto compiuto dal
giudice di merito».
Quanto al motivo sub 2) trattasi di una doglianza infondata perché riguarda un
fatto non specificamente contestato, sicché il silenzio del Pm al riguardo
determina la violazione dell’articolo 521 Cpp ove si fosse ritenuto
configurabile, per tale episodio, il reato di peculato, a prescindere dal non
secondario rilievo che, comunque, si sarebbe trattato di un uso del tutto
occasionale ed eccezionale e, come tale, non idoneo ad integrare l’ipotesi di
tale reato.
Nel richiedere l’integrale rigetto del ricorso del Pm la difesa dell’imputato
ha invocato che questa Corte, ex articolo 619 Cpp, anche d’ufficio,
provvedesse direttamente alla rettificazione della formula di proscioglimento
nel senso di insussistenza del fatto di appropriazione della cosa mobile
appartenente alla pubblica amministrazione, sostituendo, quindi, alla formula
usata dal tribunale quella “perché il fatto non sussiste”.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed invero, quanto al motivo sub 1), correttamente il tribunale decidente ha
escluso, nella specie, la configurabilità della interversione del possesso o
della disponibilità della cosa mobile di appartenenza della pubblica
amministrazione, onde poter ragionevolmente ipotizzare la figura
dell’appropriazione, necessaria ad integrare la contestata fattispecie di
peculato.
Infatti, stante la motivata è comprovata utilizzazione delle vetture di
servizio ad esclusiva uso di ufficio, ancorché in termini non ortodossi quanto
a conformità alle disposizioni regolamentari della materia de qua, va esclusa
la configurabilità della appropriazione, quale elemento materiale integrante
il reato di peculato, ove, come nella specie, difatti l’“interversio
possessionis”, attraverso un comprovato “animus rem sibi abendi” da parte del
pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, in relazione alla cosa
mobile altrui di cui abbia il possesso o la disponibilità per ragioni del suo
ufficio a servizio.
Tanto vale ad opportunamente “picchettare” l’ambito in cui l’uso
dell’autovettura di servizio, con l’impiego dell’autista, può correttamente
ritenersi esulante da ragioni di servizio (quali, inequivocamente invece va
ricompressa l’ipotesi di accompagnamento casa-ufficio e viceversa) ove risulti
comprovato l’uso, sia pur in via parziale e, comunque, temporalmente e
giuridicamente apprezzabile, per mere ragioni personali di carattere privato,
la cui valutazione peraltro, è riservata al potere discrezionale del giudice
di merito che, ove accompagnato da sufficiente e non manifestamente illogico
supporto motivazionale, è insindacabile in sede di legittimità, come del
resto, questa Corte ha già più volte ribadito (cfr., tra le altre, Cassazione
penale, sezione sesta, 1703/97 Zanella).
Se non vi è dubbio, come del resto lo stesso giudice di merito evidenzia,
anche con “significativo reprimenda”, che la condotta dell’imputato possa
eventualmente configurare aspetti rilevanti in altra e competente sede, stante
il difetto delle condizioni autorizzanti l’uso delle vetture di servizio fuori
dall’ambito comunale, è tuttavia da escludere che tale uso possa
ragionevolmente e provatamente inquadrarsi in ambiti diversi dal necessario
quadro logico-giuridico qualificante le ragioni di servizio, nel contesto
delle intuibili, opportune e necessarie esigenze di servizio perché il
funzionamento dell’ufficio possa essere utilmente, tempestivamente e
concretamente assicurato.
In tal modo, dovendosi correttamente ritenere che, come esattamente rileva il
giudice di merito nella sentenza impugnata e ribadisce l’imputato nella sua
memoria difensiva in atti, il bene oggetto della asserita appropriazione è
sempre rimasto, per contro, nell’ambito della sua normale destinazione
giuridica, ossia è rimasto, in termini sostanziali e di funzionalità, nella
sfera di possesso della pubblica amministrazione.
Il motivo sub 2) è manifestamente infondato, posto che il relativo episodio,
cui intuibilmente si riferisce il ricorrente (accompagnamento a Sabbioneta per
la mostra di antiquariato), non risulta giammai contestato né formalmente né
implicitamente in fatto, come è da rilevare anche da una semplice verifica
letterale del capo d’imputazione, né vi è traccia di iniziativa tempestiva e
rituale da parte dell’ufficio del Pm agli effetti di una “sanatoria” della
lacuna della imputazione, attraverso la procedura della contestazione
suppletiva ex articoli 520 e 521 comma 2 e 3 Cpp, come esattamente si è
rilevato nell’impugnata sentenza (fol. II), il tutto a prescindere dalla pur
corretta censura in merito alla asserita non configurabilità del reato
contestato, stante l’“episodicità” del fatto, in difetto della “reiterazione
della condotta”.
Parimenti infondato è il motivo sub 3).
Correttamente, infatti, i giudici del tribunale anconetano (cfr. fol. 12),
hanno motivatamente escluso la configurabilità dell’ipotesi di abuso di
ufficio, in via subordinata invocata dall’accusa.
In proposito, a prescindere dal non marginale e significativo riferimento al
carattere tipizzante il dolo per la fattispecie in oggetto, che, secondo
l’argomentato avviso dell’imputato, va escluso nella specie, la pur accertata
violazione di un complesso di disposizioni regolanti la materia (crf. il
puntuale richiamo ai foll. 5-6 della sentenza impugnata, ripreso dall’ufficio
ricorrente nel motivo sub 3)), non può valere ad integrare i necessari
caratteri di violazione di norme di legge o di regolamento, richiesta ad
substantiam per la configurabilità del rato di abuso di ufficio, a titolo di
“mezzo” per la perpetrazione di detto reato, posto che i decreti presidenziali
e le relative circolari in materia non assumono né il carattere formale e
sostanziale di cogenza autonoma “uti universi” tipicizzante le norme di legge,
anche agli effetti della rilevanza penale delle condotte in violazione delle
cennate disposizioni (come puntualmente rileva la difesa dell’imputato ai foll.
6-7 citati della memoria in atti), né quello del regolamento, per difetto di
contenuto di efficacia primaria o secondaria erga omnes, risolvendosi in
disposizioni regolamentari il funzionamento “interno” dell’ufficio e, come
tali correttamente qualificabili come normativa ad efficacia interna che non
può essere ricompressa nella sfera di “tipica” violazione di legge e
regolamento, cui si richiama l’articolo 323 Cp.
Di qui l’inconfigurabilità della figura delittuosa prospettata dall’accusa in
via subordinata.
Non merita accoglimento la richiesta fatta dalla difesa dell’imputato a
conclusione della sua memoria in atti, posto che, pur essendo sostanzialmente
fondata, avuto riguardo al tenore della decisione in esame, non può trovare
accoglimento in questa sede, non potendo operare il disposto di cui
all’articolo 619 Cpp, in difetto di impugnazione da parte del Grassi sulla
formula di assoluzione ex articolo 593, in combinato disposto con l’articolo
529 ss. Cpp.
In conclusione, alla stregua delle anzidette argomentazioni, le censure
dedotte in ricorso dal Pm sono infondate e, pertanto, il gravame va rigettato.
PQM
Rigetta il ricorso.
Cassazione Penale – Sezione sesta
Sentenza 24
ottobre - 27 novembre 2002, n. 40148
Fatto e diritto
1. Con sentenza in epigrafe la
Corte di appello di Roma ha confermato integralmente quella del Tribunale della
città in data 7 Xxxxxxxxx 1999 con la quale Carlo Xxxxxxxxx e Marco Yyyyyyyy
sono stati condannati alle pene ritenute di giustizia per i reati di peculato.
Il primo – secondo la tesi accusatoria fatta propria dai giudici di merito –
quale tesoriere del Consorzio pubblico di via del Mandriane si appropriava di
provviste del conto corrente 3845, intestate a lui e al Presidente Santangeli
(deceduto il 14 maggio 1991), rendendosi responsabile di ben nove episodi del
delitto in questione, da solo o in concorso con altre persone la cui posizione
non rileva più in questa sede, salvo per quel che riguarda il capo C, i cui
fatti sono addebitati al Xxxxxxxxx in concorso con l’altro odierno ricorrente
Marco Yyyyyyyy, capo che – da solo – concerne l’appropriazione di importi
portati da assegni pari a novanta milioni. Con la stessa sentenza veniva anche
rigettato l’appello proposto dalla parte civile Gaetano Scala.
2. Si trattava – secondo la sentenza impugnata – di vere e proprie erogazioni di
denaro del Consorzio fatte dal duo Xxxxxxxxx-Santangeli, abilitati a operare con
firma congiunta sul conto bancario dell’ente, in favore proprio nonché di altri
soggetti indicati nei capi di imputazione, in mancanza di qualsiasi rispondenza
a necessità del consorzio, o non riconducibili ad adeguate controprestazioni
rese in favore dello stesso. La Corte non dava alcun credito, anzitutto, alla
tesi secondo cui le somme erogate in favore del defunto presidente (oltre
novanta milioni) fossero state date per prestazioni di “pulizia delle strade”
che sarebbe stata svolta dal medesimo di persona, come non prestava fede al
fatto che le somme incassate dal Xxxxxxxxx, portate da svariati assegni per
complessivi 250 milioni circa, alcuni intestati a suoi congiunti, riguardassero
pretesi compensi dovuti per l’attività di consulente tecnico del consorzio di
cui era “tesoriere” (consulenza che secondo il Xxxxxxxxx costituiva da molti
anni “l’attività di famiglia”), senza la benché minima documentazione di
supporto, non solo di natura economica (parcelle, fatture) ma neppure tecnica
(progetti, disegni, contabilità relativa a lavori stradali, direzione lavori o
altro), ovvero in presenza di documentazione priva di qualsiasi autenticità.
Senza alcuna traccia documentale erano stati, poi, eseguiti anche i lavori
commissionati alla società di cui il Yyyyyyyy era rappresentante. Rimaneva,
infine, sprovvisto di qualsiasi seria giustificazione l’incasso da parte del
Xxxxxxxxx di tre assegni per circa 65 milioni (poi, peraltro, restituiti, ma
senza alcun effetto sulla completezza della figura criminosa) a firma del
defunto presidente, dopo la sua morte (incasso che sarebbe avvenuto
inverosimilmente senza che il Xxxxxxxxx fosse a conoscenza della morte del
Santangeli – che invece doveva conoscere benissimo in quanto l’ultimo assegno
era stato incassato solo quattro giorni prima dell’assemblea convocata per la
nomina del successore – e il cui importo sarebbe stato elargito per prestazioni
del Xxxxxxxxx ed eventualmente di altri fornitori).
3. Propongono ricorso entrambi gli imputati.
4. Il Xxxxxxxxx deduce due motivi.
5. Col primo censura la sentenza per mancata assunzione di prove decisive e
vizio di motivazione. Si sostiene, in sintesi, che i giudici di appello avevano
ritenuto la responsabilità degli imputati semplicemente sulla mancata produzione
di titoli giustificativi comprovanti l’avvenuta esecuzione dei lavori in
corrispettivo dei quali sarebbero state erogate le somme che – secondo la tesi
accusatoria recepita in sentenza – sarebbero state oggetto di peculato; sul
punto si era richiesta, sia in primo sia in secondo grado, l’acquisizione dei
verbali della “deputazione consortile presso il comune di Roma” ove erano
indicati e approvati sia i preventivi che i consultivi di spesa per gli anni in
contestazione.
6. Si duole col secondo mezzo, in linea di mero diritto, del fatto che, nella
specie, sarebbe ricorso, al più, il reato di abuso di ufficio, figura criminosa
in cui sarebbero confluiti – dopo la riforma del 1990 dei reati dei pubblici
ufficiali contro la pubblica amministrazione – tutti i fatti di peculato per
distrazione quali quelli contestati nel presente giudizio.
7. Il Yyyyyyyy a sua volta deduce tre motivi.
8. Col primo si duole – senza specificazioni ulteriori – della valutazione della
prova testimoniale ritenuta del tutto generica.
9. Si duole quindi, col secondo, del mancato espletamento di una perizia per
l’accertamento dei lavori eseguiti dalla società di cui era rappresentante (ciò
che avrebbe comportato la nullità della sentenza).
10. Col terzo, motivo, infine, deduce la nullità della sentenza per difetto di
motivazione sul richiesto giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche
sulle contestate aggravanti, valutazione denegata “considerata la natura di
dette aggravanti”.
11. Il ricorso del Xxxxxxxxx non è fondato.
12. Col primo motivo il ricorrente si duole del fatto che la Corte di merito si
sarebbe rifiutata di assumere la “prova concreta e non meramente formale” circa
i lavori effettuati, mancando di acquisire i verbali della deputazione
consortile presso il comune di Roma ove erano approvati sia i preventivi che i
consuntivi di spesa. Sembra che la censura parta da un’ottica capovolta della
realtà, come non ha mancato di rilevare – con motivazione ineccepibile – la
corte di appello romana che non ha giustamente dato corso alla riapertura della
istruzione sul punto. È vero, infatti, che la Corte aveva già assunto la prova
concreta della inesistenza della quasi totalità delle opere o prestazioni
professionali che gli imputati assumevano essere state realmente eseguite. Si
pensi che tra la documentazione esibita figuravano addirittura titoli
giustificativi di prestazioni effettuate in favore di altri consorzi, come si è
potuto appurare anche attraverso il rilievo del codice fiscale non
corrispondente a quello del consorzio di cui trattasi. I bilanci e le
approvazioni di consuntivi e preventivi erano sì dati formali, contrariamente
all’assunto della difesa, come spiegano i giudici di secondo grado i quali
(pagina 13-14) hanno esattamente affermato che la formale corrispondenza dei
dati di bilancio (pur data per ammessa) non avrebbe comunque potuto comprovare
alcunché stante la “assoluta mancanza dei titoli giustificativi delle spese per
difetto di ogni prova in merito ai lavori che sarebbero stati effettuati a
beneficio del consorzio” onde, con l’assunzione della prova richiesta, non si
sarebbe mai potuta escludere “la tranquillante certezza che le erogazioni di
denaro del consorzio elencate nei capi di imputazione siano state destinate a
profitto dei beneficiari piuttosto che al pagamento di opere e servizi in favore
dell’ente”. La corte romana, con tali affermazioni non ha, quindi, posto in
essere la violazione di cui all’articolo 606, lettera d) Cpp chiarendo appieno
le ragioni discrezionali che le competono in ragione delle prove già acquisite,
dando – attraverso l’indiscusso dato della mancanza di qualsiasi documento
giustificativo – ragionevole risposta anche alla affermazione defensoriale
secondo cui non poteva immaginarsi che il Xxxxxxxxx non avesse percepito alcun
compenso per l’attività svolta per il consorzio (egli avrebbe percepito
“legittimamente”, come risultante dalla perizia, la sola somma di lire 7.511.829
per rimborso di spese sostenute per l’attività del consorzio).
13. Quanto al secondo motivo, concernente la qualificazione dei fatti attribuiti
al Xxxxxxxxx e ai correi (non assolti nei gradi di merito) la difesa ha
sostenuto che non concreterebbe il reato di peculato la dazione indebita da
parte del pubblico ufficiale di denaro pubblico a terzi privati a loro esclusivo
profitto, rientrando l’ipotesi criminosa, più correttamente, in quella
dell’abuso di ufficio soprattutto in considerazione del fatto che con la riforma
del 1990 dei reati pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione si è
eliminata, tra le varie condotte con le quali può configurarsi il delitto di cui
all’articolo 314 Cp, quella della distrazione del denaro o della cosa mobile
altrui, figura che, proprio per tale interpolazione legislativa, sarebbe
confluita nel “contenitore residuale” dell’abuso di ufficio.
14. Questa Corte è pienamente consapevole della circostanza che la tesi è stata
sostenuta da autorevole dottrina (anche se dottrina altrettanto autorevole l’ha
confutata).
Ritiene, tuttavia, che l’opinione non sia condivisibile (come già questa stessa
sezione si è pronunciata: vedi sezione sesta, udienza pubblica, 6317/94),
Contino, rv 198883) per le ragioni che seguono.
15. Elemento centrale della fattispecie astratta del peculato è rimasto, pur
dopo la riforma del 1990, quello della appropriazione da parte del pubblico
ufficiale (o dell’incaricato di pubblico servizio) del denaro o della cosa
mobile altrui di cui abbia il possesso o la disponibilità per ragioni di
ufficio. Quando del denaro o della cosa mobile altrui sia beneficiato un terzo
semplice privato, è chiaro che non è quest’ultimo ad “appropriarsi” della cosa,
ma è pur sempre il pubblico ufficiale che ne ha il possesso o la disponibilità
sia pure allo scopo di farne beneficiare il terzo che è correo, del pubblico
ufficiale ove sia consapevole di tale qualità necessaria per la realizzazione
del reato proprio nell’autore del fatto e nel concorso di ogni altra condizione
di cui all’articolo 117 Cp.
16. D’altra parte è del tutto indifferente il fatto che il pubblico ufficiale si
appropri della risorsa (denaro o altra cosa mobile) altrui per sé o che se ne
appropri per altri: le conseguenze non mutano sul piano dell’offensività del
bene protetto che è pur sempre l’illegittima destinazione impressa alla risorsa
alla quale viene attribuita una finalità diversa da quella datale
dall’ordinamento con il suo esaurimento definitivo; e non sarebbe proprio dato
scorgere per quale ragione l’appropriazione a beneficio di terzi dovrebbe avere
un trattamento giuridico più favorevole rispetto all’appropriazione per sé, ove
si consideri – si ripete – l’identità della condotta appropriativi e della
lesione del bene giuridico protetto.
17. Né potrebbe sostenersi a questo punto che non avrebbe significato
l’eliminazione della parole “distrazione” dal testo dell’articolo 314 Cp. Sono,
infatti, numerosi i comportamenti distrattivi transitati effettivamente nella
figura delittuosa dell’abuso di ufficio. Una tale diversa configurazione resta
però riservata, ad avviso del collegio, a quei casi in cui permanga la
destinazione pubblica del bene anche se diversa da quella originariamente
impressa dall’ordinamento, di modo che la cosa o il denaro non siano sottratte,
definitivamente esaurendosi, da una destinazione comunque pubblica (possono
immaginarsi, ad esempio, nell’ambito di una stessa pubblica amministrazione, la
destinazione di risorse a scopi diversi da quelli ai quali sono destinati,
ovvero la destinazione di fondi di una pubblica amministrazione al conseguimento
di finalità di un’altra pubblica amministrazione, o figure similari, nelle quali
le risorse stesse siano stornate dall’una all’altra finalità pubblica: il che
spiegherebbe agevolmente un diverso e meno grave trattamento sanzionatorio nei
confronti di comportamenti caratterizzati da un minor grado di offesa degli
interessi della pubblica amministrazione).
18. Nel caso tutti i comportamenti indicati nei capi di imputazione che
riguardano il presente processo rientrano in definitiva nella figura del
peculato, sia che si tratti di assegni firmati dal Xxxxxxxxx sia dal Santangeli
a loro vantaggio proprio o reciproco, sia che si tratti di assegni firmati in
favore di terzi privati beneficiari.
19. Il ricorso del Xxxxxxxxx va, quindi, rigettato.
20. Deve invece essere dichiarato inammissibile il ricorso del Yyyyyyyy in
considerazione della assoluta mancanza di specificità dei primi due motivi e
della manifesta infondatezza del terzo, in quanto nessuna aggravante era stata
contestata nel capo che lo riguarda e in nessuna parte delle due sentenze di
merito si rinviene la frase sopra riportata sul giudizio di valenza fra
attenuanti e aggravanti.
21. In conclusione, mentre il
ricorso del Yyyyyyyy va dichiarato inammissibile, quello del Xxxxxxxxx va
rigettato. Entrambi gli imputati vanno condannati in solido al pagamento delle
spese processuali e il Yyyyyyyy anche a quello della somma di cinquecento euro a
favore della cassa delle ammende. I predetti vanno anche condannati in solido
alla rifusione delle spese di questa fase in favore delle costituite parti
civili, liquidate come in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il
ricorso di Yyyyyyyy Marco; rigetta il ricorso di Xxxxxxxxx Carlo; condanna
entrambi i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e il
Yyyyyyyy a quello della somma di cinquecento euro in favore della cassa delle
ammende; condanna i predetti in solido a rimborsare alle parti civili, comune di
Roma e Scala Gaetano, le spese di questa fase, liquidate, quanto al comune di
Roma, in euro 2.500,00 oltre Iva e Cpa, e, quanto allo Scala, in euro 2.478,99
ivi compresi 408 euro per Iva e Cpa relativamente ad euro 2.000,00 riconosciuti
a titolo di onorari.
Cass. Pen. 6^ Sez. – Sent. 24 giugno -13 settembre
2002, n. 30751
Fatto
Con sentenza emessa il 16 gennaio 2001 il giudice
dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Campobasso dichiarava non luogo
a procedere, perché il fatto non sussiste, nei confronti di Carrozzi Rocco in
ordine al reato di cui agli articoli 81, comma secondo e 314 comma secondo Cp,
per essersi, in qualità di dipendente del provveditorato alle opere pubbliche
per il Molise di Campobasso, con più azioni esecutive nel medesimo disegno
criminoso, appropriato momentaneamente del telefono attivatogli in ragione del
suo ufficio, effettuando 64 chiamate per motivi personali dal 31 marzo al 3
giugno 1998.
Rilevava il gup che la sporadicità e l’importo esiguo delle telefonate escludevano il configurarsi di quel comportamento «uti dominus» che vede caratterizzate anche la condotta «appropriativa di cui alla nuova ipotesi del peculato d’uso prevista dal comma 2 dell’articolo 314 Cp..
Propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Campobasso, deducendo che il giudicante ha arbitrariamente introdotto una sorta di «soglia di punibilità» che, in alcun modo, risulta contemplata nel disposto contenuto nella fattispecie punitiva.
Peraltro, anche il rilievo secondo cui l’articolo
323 bis Cp contempla una specifica circostanza attenuante per i casi di
«particolare tenuità» del reato attesta come il legislatore ha ritenuto
meritevoli di sanzioni penali anche le condotte del pubblico ufficiale che
risultano prive di peculiari connotazioni di gravità, antisocialità e
riprovevolezza.
Peraltro, osserva ancora il PM ricorrente, nel caso in esame anche i dedotti
«margini di tolleranza» sono stati ampiamente prevaricati: l’imputato, infatti,
non si è avvalso del telefono in maniera episodica, effettuando, per così dire,
una telefonata ogni tanto, ma lo ha usato, al contrario, in modo sistematico,
effettuando ben 64 chiamate, anche non urbane, nell’arco di circa due mesi.
Diritto
Il ricorso merita accoglimento nei termini di
seguito precisati:deve rilevarsi che a seguito della novella del ’90 il delitto
di peculato è previsto solo in relazione alla condotta di «appropriazione»,
consistente, come è noto, nel comportarsi nei confronti della cosa altrui, di
cui si abbia il possesso o la disponibilità per ragioni di ufficio o servizio, «uti
dominus», attuando una inversione del titolo del possesso (cfr., tra le
altre, Cassazione, 10 giugno 1993, pm contro Ferolla).
L’introduzione, poi, della ipotesi del peculato d’uso, di cui al comma 2 del nuovo articolo 314 Cp, ha identificato una condotta nella quale l’uso della cosa è affermativo di un agire «uti dominus» senza il carattere della definitività.
Tale figura delittuosa, che si applica, secondo la giurisprudenza prevalente, solo alle cose di specie, si risolve nell’uso provvisorio della cosa in difformità della destinazione datale nell’organizzazione pubblica.
In tale fattispecie viene inquadrato, nel capo di
imputazione contestato all’imputato l’utilizzo per chiamate private
dell’apparecchio telefonico fisso in dotazione all’ufficio.
Tale inquadramento, però, non appare condivisibile.
Posto che la condotta dell’imputato è consistita
nella ripetuta utilizzazione della utenza telefonica del provveditorato alle
opere pubbliche per il Molise va precisato che, in questo caso, si è verificata
una vera e definitiva appropriazione degli impulsi elettronici attraverso il
quali si trasmette la voce, atteso che l’articolo 624, secondo comma, Cp dispone
che «agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile, anche l’energia
elettrica ed ogni altra energia che abbia valore economico».
Se, quindi, il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio,
disponendo, per ragione dell’ufficio o del servizio, dell’utenza telefonica
intestata alla pubblica amministrazione, la utilizza per effettuare chiamate per
interesse personale il fatto lesivo si sostanzia non nell’uso dell’apparecchio
telefonico quale oggetto fisico, come ritenuto in sede di merito, bensì
nell’appropriazione, che attraverso tale uso si consegue, delle energie, entrate
a far parte nella sfera di disponibilità della pubblica amministrazione
occorrenti per le conversazioni telefoniche.
Ad inquadrare l’ipotesi in esame nel peculato
ordinario di cui al primo comma dell’articolo 314 Cp considerato che non sono
immediatamente restituibili, dopo l’uso, le energie utilizzate (vedi Cassazione
sesta sezione penale 14 novembre 2001, Chirico).
Ciò chiarito in via generale, deve osservarsi che, nel concreto assetto
dell’organizzazione pubblica, viene in rilievo una sfera di utilizzo della linea
telefonica dell’ufficio per l’effettuazione di chiamate personali che non può
considerarsi esulante dai fini istituzionali, e nella quale, quindi, non si
realizza l’evento appropriativo descritto. Si tratta delle situazioni in cui il
pubblico dipendente, sollecitato, durante l’espletamento del servizio, da
impellenti esigenze di comunicazione private, finirebbe, ove non potesse farvi
rapidamente fronte tramite l’utenza dell’ufficio, per creare maggior disagio
all’amministrazione sul piano della continuità e/o della qualità del servizio.
In questi casi, verificandosi una convergenza fra il rispetto di importanti
esigenze umane e il più proficuo perseguimento dei fini pubblici, la stessa
amministrazione ha interesse a consentire al dipendente l’utilizzo privato della
linea d’ufficio.
Di tale realtà si rinviene un preciso riscontro
formale nel decreto del ministro per la funzione pubblica del 31 marzo 1994 (in
Gazzetta ufficiale del 28 giugno 1994, numero 149), e, nel definire (in ossequio
al disposto dell’articolo 58 bis del decreto legislativo 29/1993) il
codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ha
specificatamente previsto che in «casi eccezionali» il dipendente può effettuare
chiamate personali dalle linee telefoniche dell’ufficio. Recita, infatti,
testualmente la prima parte del comma 5 dell’articolo 10 del citato decreto
ministeriale: «salvo casi eccezionali dei quali informa il dirigente
dell’ufficio, il dipendente non utilizza le linee telefoniche dell’ufficio per
effettuare chiamate personali». Statuizione nella quale, chiaramente,
l’informativa al dirigente dell’ufficio riveste natura di mero adempimento
formale, che, al di là delle conseguenze disciplinari che possono derivare dalla
sua violazione, non condiziona l’autonoma e sostanziale rilevanza «derogatoria»
ai fini del discorso che qui interessa, del «caso eccezionale» (cfr. Cassazione,
sezione sesta, 23 ottobre 2000 Di Maggio).
Applicando i principi illustrati al caso in esame non può escludersene la
rilevanza penale, sia pure nell’ambito della fattispecie contestata ex articolo
314 secondo comma Cp, non essendo stato accertato in fatto dal giudice di merito
se le telefonate (che per il loro numero, 64, in verità non sembrano rivestire
né il carattere della episodicità né tantomeno quello della sporadicità), siano
state fatte eccezionalmente dal prevenuto, in quanto effettivamente «compulsato
da rilevanti e contingenti esigenze personali».
Per
quanto sopra va disposto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al
Tribunale di Campobasso.
PQM
La Corte di cassazione
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Campobasso.