| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Cass. Pen. 5^
Sez. Sent. 31 gennaio - 25 febbraio 2003, n. 9008
La Corte osserva
1. Il mattino del 30 gennaio 2002, all’interno della propria abitazione familiare sita in frazione Montroz del Comune di Cogne, trovava la morte il piccolo Samuele L. di anni tre.
Verso le ore 8,51 - 8,52, l’abitazione era stata raggiunta da un elicottero del servizio di emergenza sanitaria (il 118) allertato dalla chiamata telefonica di Annamaria F., madre di Samuele ‑ avendo costei informato l’operatrice che il bambino trovavasi in gravi condizioni, vomitando sangue dalla bocca ‑ ma i primi soccorsi prestati al piccolo presentante una profonda ferita al capo con fuoriuscita di materia cerebrale e subito apparso in stato comatosoterminale ‑ non avevano potuto comunque scongiurare il decesso, constatato alle ore 9,55 presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Aosta.
2. Le indagini, immediatamente, avviate su un fatto fortemente qualificabile come omicidiario in ragione della vastità delle lesioni e delle modalità di tempo e luogo in cui queste erano state assai verosimilmente provocate, muovevano, in particolare, dalle dichiarazioni della F..
Costei riferiva,
dunque, di avere rinvenuto Samuele “in una pozza di sangue” sul letto
matrimoniale nella camera posta al piano seminterrato della villetta, alle ore
8,24 circa, allorché ella aveva fatto rientro nella casa ‑ dalla quale era
uscita alle ore 8,15 per accompagnare il figlio maggiore Davide alla fermata
dello scuolabus posto alla distanza di circa 250 metri ‑ e di avere
immediatamente invocato aiuto a voce dalla vicina Daniela Ferrod e, a mezzo
telefono ed in sequenza, dal servizio del 118, e dalla dottoressa Ada Satragni;
quest’ultima, giunta nell’abitazione verso.le ore 8,31/8,32, aveva prestato le
prime cure al piccolo, detergendo le ferite e praticando una iniezione di
cortisone e, quindi, l’aveva condotto all’esterno onde accelerare al massimo le
operazioni di prelievo e trasporto in ospedale.
Secondo la narrazione della F., ella, dopo avere preparato la colazione per
Davide ed essersi vestita abbandonando il pigiama sul letto matrimoniale, aveva
definitivamente accudito il figlio maggiore, avviandolo quindi all’uscita di
casa; prima di seguire Davide, tuttavia, ella si era dovuta trattenere ancora un
poco all’interno dell’abitazione perché, richiamata dal pianto di Samuele, aveva
trasferito il piccolo nel letto matrimoniale, al fine di tranquillizzarlo e,
quindi, scalzatasi degli zoccoli ‑ che aveva riposto nella zona antistante il
bagno al piano superiore ‑ ed indossati un paio di stivaletti, aveva raggiunto
il figlio maggiore, accompagnandolo sino alla fermata del servizio di scuolabus
(aggregandosi in itinere la piccola Sophie Savin).
Già nell’ambito delle prime indagini, dunque, una consulenza tecnica (professor
Viglino) disposta dal PM, confermava, in esito agli esami autoptici, la
riconducibilità della morte ad un evento traumatico esterno di assoluta violenza
‑ inducente plurime ferite (almeno diciassette) di verosimile natura da punta e
taglio, con l’esito finale di un trauma cranico aperto con edema cerebrale acuto
‑ ed autorizzava a collocare la morte cosiddetta relativa o clinica “tempuscolo
più tempuscolo meno, intorno ai 10‑12 minuti dall’ aggressione”, successivamente
corretti, per approssimazione ragionevole di stima, di ulteriori cinque minuti;
le lesioni mortali, peraltro, risultavano imputabili ad una aggressione
sicuramente consumata all’interno della camera coniugale ‑ nella quale erano
state repertate numerose macchie di sangue ‑ e temporalmente collocabile prima
delle 8,29 ‑ ora di ingresso della Ferrod nell’abitazione dei L. ‑ nonché
attendibilmente scaricata sulla persona del piccolo ancora sdraiato sul letto
matrimoniale ed in grado di vedere in viso, sia pure per un attimo, il proprio
assassino.
3. In data 13.3.2002, il Gip del Tribunale di Aosta, in accoglimento della richiesta del Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale sostenuta, in particolare, da una consulenza dei Racis di Parma in ordine alle tracce ematiche repertate segnatamente sul pigiama e sugli zoccoli della F. ‑ emetteva ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della F. per il delitto di omicidio volontario aggravato, ravvisando a suo carico i gravi indizi di colpevolezza ed il concreto pericolo di reiterazione criminosa.
L’ordinanza, invero, apprezzava in senso indiziante anzitutto il fatto che la F. avesse mentito su diverse circostanze di assoluto rilievo, sia affermando, ed in ciò contraddicendo l’iniziale sua narrazione, di non avere chiuso a chiave la porta di ingresso al momento in cui si era allontanata dall’abitazione per accompagnare il figlio maggiore Davide alla fermata dello scuolabus, sia sostenendo di avere calzato gli zoccoli ‑ sui quali erano state rinvenute tracce ematiche ‑ all’arrivo nella villetta della Ferrod e della Dottoressa Ada Satragni, e infine, di avere operato il cambio delle calzature solo in tal frangente, su invito di essa Satragni, riponendo gli zoccoli nella zona di disimpegno di accesso al bagno al piano superiore e reinfilandosi gli stivaletti, per poi correre all’ospedale unitamente al coniuge, nel frattempo sopraggiunto; considerava altresì sufficiente alla commissione del delitto da parte dell’indagata, pur tenendo conto delle di lei dichiarazioni, il tempo a disposizione precedente il momentaneo allontanamento dall’abitazione, nonché credibile che l’aggressione fosse stata operata nella temporale immediatamente precedente l’uscita di casa della indagata e da persona sicuramente indossante il pigiama e gli zoccoli, atteso che sia sull’indumento (rinvenuto sul letto, in posizione diversificata nei due elementi) sia sulle calzature (rinvenute ordinatamente nella zona di disimpegno attiguo al bagno al piano superiore), erano state rilevate macchie di sangue umano riferibili alla piccola vittima.
Pur non raggiunta
certezza dell’ora esatta del decesso e, conseguentemente, del compimento
dell’azione omicidiaria, e neppure mai ritrovata l’arma del delitto né
individuato il movente del medesimo, infine, non ad altri soggetti pur
genericamente sospettati (ma portatori d’alibi attentamente verificati), ovvero
ad un qualsiasi terzo estraneo al contesto familiare in cui si era mossa
l’indagata quel mattino, poteva attribuirsi la paternità dell’omicidio, attese
le peculiari modalità di esecuzione spazio temporali, quali inconciliabili con
l’ipotesi di ingresso di un extraneus nell’abitazione, peraltro questa stessa
verosimilmente inaccessibile per avere la F. chiuso a chiave la porta di casa, e
di una condotta omicidiaria tenuta nell’immediatezza.
4. Investito con istanza di riesame dell’indagata ‑ che in sede di
interrogatorio di garanzia aveva decisamente negato l’addebito ‑ il Tribunale di
Torino, con ordinanza del 30.3.2002, annullava il provvedimento coercitivo,
restituendo quindi la F. alla condizione di piena libertà, sul rilievo che gli
elementi apprezzati dal GIP in realtà non presentavano, né ad una verifica della
loro consistenza individuale, né ad una congiunta valutazione, connotazione di
precisione, univocità e convergenza, tale da accreditarli di capacità gravemente
indiziante nel senso inteso dall’art.273 c.1 C.p.p..
In particolare, il giudice del riesame considerava:
a) non conducente, nel limitato contesto temporale in cui la vicenda si era sviluppata, il fatto che Samuele avesse potuto “conoscere” il proprio assassino;
b) insufficiente alla commissione del delitto l’arco temporale ‑ calcolabile fra le 8,24 (ora del presumibile rientro in casa) e le 8,27 e 30 minuti secondi, allorché la F. aveva effettuato le plurime telefonate di aiuto (attestate dai tabulati), ovvero le ore 8,29 coincidenti con l’arrivo della Ferrod nel quale l’indagata era rimasta sola con Samuele;
c) difficilmente conciliabile con i risultati degli accertamenti medico‑legali, eseguiti dal consulente del Pm, l’ipotesi di una aggressione compiuta tra le 8,14 e le 8,15, e cioè immediatamente a ridosso del momento dell’uscita di casa della donna, in ragione della pluralità di incombenti ipotizzati come necessariamente assolti dall’omicida (le sostituzioni dell’abito e delle calzature, il trasferimento degli zoccoli al piano superiore, l’eliminazione delle tracce di sangue dalla propria persona, l’occultamento dell’arma);
d) autorizzata, dal mancato rinvenimento di tracce ematiche di strofinio o da contatto sul pigiama, la conclusione che l’indumento non fosse indossato dall’omicida nell’atto di sferrare i colpi mortali, sicché le macchie potevano derivare dalla stessa esposizione dell’indumento sul letto su cui si era consumato il delitto;
e) non probanti del fatto che gli zoccoli fossero stati calzati dall’assassino, né la macroscopica traccia ematica rinvenuta sul plantare di quello sinistro, né le microtracce ematiche repertate allo interno dei medesimi;
f) non escludibile che l’indagata avesse omesso imprudentemente di chiudere a chiave dietro di sé la porta dell’abitazione, cosi da consentire l’ingresso di un terzo estraneo all’ambiente familiare, in un quadro probatorio difettante dell’alibi per una parte dei componenti la famiglia dei vicini Guichardaz-Ferrod, nonché di riferibilità alla Daniela Ferrod di una sufficiente conoscenza delle abitudini della F. e della disposizione degli ambienti della casa;
g) non incompatibile con l’ipotesi di preordinata aggressione da parte di un terzo l’impiego di un’arma impropria (peraltro mai ritrovata);
h) significativo, in senso favorevole all’indagata, il fatto che a carico di costei non fosse in alcun modo emersa una qualche situazione di stress o di tipo psicotico o nevrotico, tale da indurre una azione tanto violenta quale quella posta in essere sulla persona del figlio.
5. Il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Aosta proponeva ricorso per cassazione e
la Suprema Corte, con sentenza 10.6.2002, annullava l’ordinanza impugnata,
rinviando per nuovo esame al Tribunale di Torino.
Il giudice di legittimità, invero, giudicava manifestamente illogico il metodo
di valutazione degli indizi adottato dal tribunale del riesame; a tal giudice
rimproverava, infatti, di avere operato un apprezzamento degli indizi separato
ed atomizzato, oltre che “in una direzione specifica e preconcetta” e, in
particolare, di avere escluso la gravità del quadro indiziario a carico
dell’indagata non già rendendo conto della valenza indiziante degli elementi
probatori nel loro insieme e nella loro unitaria coordinazione, bensì
ipotizzando, arbitrariamente ed aprioristicamente, l’ingresso di un terzo
nell’abitazione sulla base di alternative spiegazioni non agganciate a dati
reali significativi; fissava al giudice di rinvio, pertanto, il principio che si
dovesse procedere a nuova e puntuale verifica dei dati probatori posti a
fondamento dell’ordinanza cautelare, prescindendo da non autorizzati
condizionamenti preventivi, nonché evitando il ricorso a spiegazioni alternative
dei singoli indizi “come altrettanti anelli di una catena probatoria
finalisticamente orientata verso una soluzione che appare scopertamente il
frutto di una congettura personale disancorata dalla realtà, svilendo in modo
aprioristico e fantasioso una ricostruzione logica e sintomaticamente
convergente per sostituirla con un’altra non altrettanto logica e
sintomaticamente convergente”.
6. In sede di rinvio, il Tribunale di Torino ‑ acquisiti, nelle more, una perizia,psichiatrica, espletata nelle forme dell’incidente probatorio ed attestativa della piena capacità di intendere e di volere dell’indagata al momento del fatto, una consulenza tecnica sulle cause della morte di L. Samuele, segnalazioni dei Cc del Racis di Parma ed una relazione integrativa degli stessi militari, accertamenti del reparto operativo dei Carabinieri di Aosta, la trascrizione integrale dell’interrogatorio di garanzia, le ritrascrizioni integrali di registrazioni ambientali già presenti in atti ‑ in esito all’udienza 19.9.2002, nel corso della quale il difensore dell’indagata ha altresì depositato il fascicolo delle investigazioni difensive (comprensive dell’esame di Davide L. ex articolo 391bis Cpp), ha emesso ordinanza reiettiva della richiesta di riesame.
7. il Tribunale torinese, invero, ribadita la riconducibilità della morte di Samuele L. ad un “trauma cranico di vaste proporzioni con sfacelo traumatico fratturativo del neurocranio, perdita di sostanza cerebrale imponente e rapida anemia metaemorragica, schock ipovolemico, edema cerebrale maligno provocato da una pluralità di ferite inferte al capo”, ha anzitutto confermato l’assoluta indeterminabilità dell’ora precisa del decesso, risultando possibile unicamente affermare, in base ad accertamenti univoci ‑ gli elementi clinici, diagnostici e testimoniali ‑ che Samuele L. era certamente morto al momento di intervento dei primi soccorsi “qualificati” (ore 8,31/8,32).
Ha ritenuto poi,
quanto al tempus commissi delicti, che proprio l’impossibilità di ipotizzare
un’ora precisa della morte “pur con ampia forbice probabilistica”, come infine
dichiarata dal consulente dottor Viglino (e spiegata per la carenza di immediati
rilievi e di ritardato accesso alla salma), non consente di individuare il
momento preciso dell’aggressione, difettando il necessario termine ad quem per
operazioni di retrodatazione che pur volessero considerare il probabile tempo di
sopravvivenza (già calcolato dallo stesso consulente in 10/12 minuti,
aumentabili di 5 minuti con “ragionevole approssimazione”), reso da fenomeni di
cosiddetta reviviscenza equivoci e verosimilmente ricollegabili all’attività
rianimatoria tentata sul cadavere.
Ha ritenuto, ancora, perfettamente provato l’alibi dell’indagata per il lasso di
tempo intercorso fra le ore 8,16 e le ore 8,24 (pienamente coperto dal
trasferimento sino alla fermata dello scuolabus e dal ritorno all’abitazione,
quale riscontrato sulla base delle dichiarazioni testimoniali e dall’esito di un
esperimento in loco), nonché sicuramente condivisibile il giudizio di
insufficienza della fascia temporale immediatamente successiva - ed arrestatasi
alle ore 8,27 e 30 secondi, coincidenti con la prima chiamata telefonica di
soccorso ‑ a consentire l’omicidio e le susseguenti operazioni di sostituzione
degli indumenti e delle calzature, recupero del pigiama e degli zoccoli, nuovo
ed integrale cambio dell’abbigliamento (alla Ferrod ed alla Satragni l’indagata
era apparsa vestita ed in stivaletti), lavaggio della persona l’occultamento
dell’arma, incombenti tutti impegnativi di un tempo decisamente superiore ai
poco più dei tre minuti rimasti “scoperti”.
E, tuttavia, ha considerato come collocabile, a livello probatorio, la commissione dell’omicidio nella,fascia oraria antecedente le ore 8,15/8,16 ‑ allorché l’indagata era rimasta in casa con Samuele ‑ fermo che in alcun modo è risultato il momento in cui il piccolo venne visto per l’ultima volta in vita da persone diversa dall’indagata medesima.
Movendo da tale valutazione, sulla premessa che le risultanze dell’attività
investigativa ‑ il rinvenimento di una estesa chiazza ematica, con frammenti
ossei e materia cerebrale, proprio sul cuscino e sulla zona sottostante del
materasso, nonché di altre vistose macchie sul lenzuolo e sul piumone, e di
ulteriori e plurime sulla spalliera del letto e sulla parete di fondo della
stanza ‑ autorizzano a ritenere che l’omicidio sia stato commesso all’interno
della camera da letto dei coniugi L. e proprio sul letto matrimoniale e,
inoltre, che il piccolo sia stato mortalmente attinto trovandosi in posizione
supina (cosi come presentatasi alla Ferrod ed alla dottoressa Satragni), il
tribunale ha attribuito valenza gravemente indiziante, nei confronti
dell’indagata, a plurimi elementi desunti dalle indagini quali:
a) la fisica collocabilità dell’aggressore nel momento in cui vennero sferrati i colpi, proprio sul letto ed in ginocchio, in corrispondenza del fianco sinistro della vittima, salvo che per un colpo, inferto stando in piedi accanto al comodino ed al lato sinistro del letto visto dal fondo, brandendo con il braccio destro un oggetto di media pesantezza, provvisto di manico;
b) la presenza di tracce ematiche, riferibili alla vittima e giudicate “da impatto”, sui due elementi del pigiama (casacca e pantaloni), tracce tali, per loro orientamento, consistenza e localizzazione, da non rendere credibile un accidentale imbrattamento dell’indumento offerentesi, nelle due componenti, soltanto indirettamente agli schizzi,, ma si, invece, da rendere compatibile una esposizione dei capi diretta ed assai prossima all’azione di brandeggio dell’ arma, coinvolta nell’azione medesima;
c) il rinvenimento della casacca del pigiama (al rovescio) nella parte bassa del letto, tra il lenzuolo coprimaterasso ed il lenzuolo superiore, e dei pantaloni, invece, sopra il copriletto, si da negar credito alla narrazione dell’indagata di avere disordinatamente gettato i due capi sul letto, ed alla conseguente tesi difensiva di un comune e generale imbrattamento provocato dallo spostamento del piumone operato dall’indagata per scoprire il bambino (non essendo risultato, poi, che il pigiama fosse stato spostato né dalla Satragni né dall’equipe sanitaria del 118 che aveva operato i soccorsi all’esterno dell’abitazione, laddove il piccolo era stato trasferito in un approssimativo giaciglio);
d) la presenza di tracce ematiche, riconducibili alla vittima, sulle suole degli zoccoli dell’indagata, qualificabili anch’esse, per loro conformazione, “da impatto” e, dunque, non ricollegabili ad un fatto di imbrattamento da mero calpestio del pavimento della stanza nella fase di primo soccorso;
e) la falsità della narrazione dell’indagata circa l’uso degli zoccoli in tale fase, quale denunciata dalle confliggenti dichiarazioni dei testi immediatamente intervenuti sulla scena del delitto (e, in particolare, della Satragni), concordi tutti nel ricordare che la F. calzasse viceversa un paio di stivaletti (e “riscontrati” dal rinvenimento di una macchia di sangue della vittima proprio su uno di questi);
f) la natura attendibiimente “impropria” dell’arma usata dall’omicida (pur mai ritrovata), descritta, dal consulente medico legale del Pm, in termini rappresentativi di un oggetto non prettamente finalizzato all’offesa, e tale, pertanto, da non conciliarsi con l’ipotesi difensiva di riconducibilità del fatto ad un terzo estraneo al nucleo familiare che avesse progettato il delitto e si fosse quindi introdotto nell’abitazione profittando del temporaneo allontanamento della F., perché tale ipotetico soggetto non avrebbe esitato ‑ attesi i ridotti margini temporali in cui avesse prescelto di intervenire ed a rischio di essere sorpreso dal rientro della donna ‑ a munirsi di un mezzo d’offesa maggiormente idoneo ad assicurargli il più rapidamente possibile il risultato prefissatosi, e tale piuttosto, da rendersi decisamente compatibile con una condotta aggressiva d’impeto, assai meglio riferibile a soggetto non cosi temporalmente condizionato.
Il Tribunale,
ancora, ha affrontato il tema della valenza probatoria delle dichiarazioni di
Davide L., assunte dalla difesa ex art.391 bis C.p.p. ‑ a mente delle quali
questi avrebbe salutato Samuele non solo nel momento in cui egli e la madre si
accingevano ad uscire, ma anche in quello immediatamente successivo nel quale
Samuele era stato trasferito nel “lettone” ‑ attribuendo alle stesse un tasso di
affidabilità decisamente inferiore rispetto a quello assegnabile alle
dichiarazioni già rese nella primissima fase di indagine ‑ connotate da un
minore coinvolgimento emotivo del bambino, per non avere egli. verosimilmente
preso ancora coscienza della perdita del fratellino - nonché in qualche misura
“anomale” o, addirittura, contraddette dalla stessa narrazione dell’indagata (la
circostanza del “saluto” al fratellino); e, infine, ha evidenziato la carenza di
qualsiasi elemento oggettivo che possa ricondurre il delitto ad un extraneus che
si fosse introdotto nella casa profittando dell’imprevista disponibilità di una
porta d’accesso non richiusa a chiave (tesi, peraltro, non creduta dal
tribunale), si fosse, quindi, vestito del pigiama dell’indagata e ne avesse
indossato gli zoccoli e, commesso il delitto e sostituito l’indumento, fosse poi
fuggito senza essere notato da alcuno (pure essendo risultato che taluni vicini
di casa erano transitati nella zona tra le 7,55 e le 8,30 circa).
Ravvisato, per tali considerazioni, il grave quadro indiziario ex comma 1
dell’articolo 273 Cpp, il tribunale ‑ preso atto della perizia psichiatrica, che
ha dichiarato l’indagata capace di intendere e di volere al momento del fatto,
nonché dotata di un “ipercontrollo rigido dell’ aggressività”, ed altresì
ritenuto il delitto, per le modalità di sua commissione, come connotato da un
tipico dolo d’impeto presupponente un fattore scatenante o dirompente, peraltro
rimasto assolutamente insondato – ha giudicato la custodia in carcere unica
misura adeguata ad
ovviare al concreto ed elevato pericolo di reiterazione criminosa specifica,
quale desumibile sia dalle modalità del fatto, rappresentative di una
aggressività inibita ma latente ed imprevedibile e, pertanto, di una possibile
ripetizione di analoga condotta delittuosa pur dopo il trascorrere di un certo
lasso temporale dall’epoca dei fatti ‑ “posto che il quotidiano svolgersi della
vita di
relazione e, quindi, gli eventi più insignificanti, possono fornire infinite
occasioni alla prevenuta per fare esplodere, nuovamente, quell’aggressività
repressa di cui è portatrice (e che l’indagata ha già dimostrato di non saper
dominare, neppure contro il figlio minore)” ‑ sia dalla condotta estremamente
reattiva e lucida tenuta nell’immediatezza del delitto nonché medio tempore
attestativa di speciale capacità manipolatoria, insospettabile tenuta
psicologica, sorprendente capacità elaborativi di una strategia difensiva, ed
infine sintomatica, anche per l’assoluto rifiuto collaborativo, di una non
maturata presa di coscienza della gravità del fatto, profili tutti
giustificativi della prognosi di una reale condizione di pericolosità sub specie
di ragionevolmente prevedibile incapacità di controllo dei freni inibitori.
8. La F., a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione.
Con un primo motivo, la ricorrente denuncia difetto di motivazione quanto alla
gravità del quadro indiziario, sotto il profilo della illogicità del percorso
argomentativo e del travisamento delle risultanze delle indagini, rilevando che
l’ordinanza impugnata avrebbe operato una ricostruzione del fatto per più versi
difforme da quella resa nella prima ordinanza del giudice del riesame, nonché
avrebbe fornito insufficiente risposta alle osservazioni difensive, pur sorrette
da accertamenti dei consulenti tecnici, si da tradursi in un giudizio
possibilistico, quando non apodittico, per ciascuna delle circostanze elevate a
dignità di indizio.
Ed invero:
A) quanto all’ora della morte, sarebbe stato pretermesso ovvero equivocato il tema pur prospettato della sopravvivenza, argomento tale, ad avviso della difesa, da giustificare la collocazione di detta ora, mediante aritmetico calcolo a ritroso, nella fascia temporale ricompresa nell’approvato alibi dell’indagata (il periodo di sua momentanea assenza dall’abitazione);
B) la posizione
dell’aggressore neppure considerata nel primo provvedimento di riesame sarebbe
stata unicamente supposta nelle due diverse collocazioni, e, comunque,
illogicamente sarebbe stata ritenuta irriferibile a soggetto diverso
dall’indagata;
C) la presenza delle tracce ematiche rinvenute sulla parete ‑ comò, ritenuta
dimostrativa di un colpo (almeno) inferto dall’aggressore “posto in piedi
accanto al comodino ed al lato sinistro del letto”, sarebbe stata illogicamente
considerata compatibile con l’ipotesi di una azione omicidiaria principalmente
posta in essere da un soggetto salito sul letto;
D) la proiezione delle tracce ematiche sul pigiama dell’ indagata sarebbe stata illogicamente considerata come prodotta su abito contestualmente indossato e, comunque, la rilevata assenza di tracce di strofinio o spalmatura sull’indumento sarebbe stata spiegata per possibile assorbimento del tessuto sulla base di un ragionamento ascientifico e non sorretto da un qualsiasi riferimento alla natura del tessuto medesimo, ovvero meramente ipotizzando, ed ancora in termini illogici, che l’aggressore, ancor prima di spogliarsi, avrebbe avuto cura di lavarsi le mani lordate del sangue;
E) privo di logica risulterebbe poi il rifiuto di un fatto di imbrattamento del pigiama (pur rinvenuta la casacca, al rovescio, tra le lenzuola ed il materasso e , separata dai pantaloni viceversa ritrovati sopra il copriletto) provocato da un inavvertito spostamento dell’indumento durante la fase dei primi soccorsi che avevano coinvolto il letto e, segnatamente, il piumone, ed altrettanto illogicamente sarebbe stata ratificata l’ipotesi di un aggressore che, post delictum, si sarebbe liberato del pigiama, diversificando la collocazione dei due elementi;
F) per mera acritica adesione al giudizio degli esperti del Ris, poi, il giudice di rinvio avrebbe imputato le tracce ematiche, repertate sulle suole degli zoccoli, ad un fatto di impatto, cosi negando credito all’ipotesi dell’imbrattamento da calpestio nella fase dei primi soccorsi, ed illogicamente, sul punto, sarebbero state valorizzate le dichiarazioni Satragni, Ferrod e Marco Savin ‑ nel senso che l’indagata in tale fase avrebbe calzato gli stivaletti ‑poiché la Satragni sarebbe stata accreditata irragionevolmente di un pieno recupero mnemonico dopo una originaria deposizione connotata da irrimediabile incertezza, mentre la Ferrod ed il Savin si sarebbero in realtà entrambi espressi in termini fortemente dubitativi, ed infine non sfuggirebbe a censura di illogicità l’introduzione, e valorizzazione in senso accusatorio, dell’ ipotesi secondo cui l’indagata avrebbe immediatamente tentato di dirottare immediatamente l’inquirente verso un fatto di accidentalità, non avendo il giudice del riesame considerato che gli zoccoli non erano stati ancora sequestrati e le tracce ematiche sugli stessi non erano state cancellate (come non avrebbe mancato di fare chi, attuando una seria strategia difensiva, avesse voluto recidere ab origine ogni ipotizzabile collegamento fra le medesime e l’omicidio);
G) il giudizio di improprietà dell’arma, come sintomatica di un delitto di impeto riconducibile unicamente all’indagata, sarebbe il frutto della apodittica affermazione che altro soggetto non potesse parimenti agire nelle condizioni di tempo e luogo in cui il delitto si è consumato;
H) il deprezzamento delle dichiarazioni di Davide L. acquisite in sede di indagini difensive ‑ a mente delle quali sarebbe ricavabile che Samuele era ancora vivo “a ridosso” delle ore 8,15 (essendo stato, in tal momento, visto e salutato dal fratello sulla soglia di casa) trarrebbe da immotivata ovvero illogica prescelta delle prime dichiarazioni del minore, rese nell’immediatezza del fatto ma non sottoposte a compiuto raffronto, tanto più necessario in quanto trasfuse in nastro magnetico la cui materiale trascrizione, nelle versioni risultate all’accusa ed alla difesa, aveva fornito plurime discordanti risultanze.
Con un secondo
motivo, poi, la ricorrente denuncia il vizio della motivazione, quale meramente
apparente ovvero resa attraverso affermazioni manifestamente illogiche, in punto
di ritenuta esigenza cautelare ex articolo 274 lettera c) Cpp laddove,
individuato un dolo d’impeto, ed altresì ammesso che è rimasta ignota la ragione
per cui la ricorrente, peraltro non affetta da patologia psichiatrica alcuna, si
è trasformata in “lucida assassina”, sarebbe approdata ad un giudizio di
pericolosità confliggente nonché incoerente rispetto all’acquisizione del dato
certo di una vita anteatta assolutamente indenne da episodi in tal senso
minimamente significativi oltre che di una condotta susseguente sotto ogni
profilo irreprensibile.
Il difensore ha quindi depositato, in data 15.1.2003, atto intestato come
“motivi nuovi di ricorso”, con il quale: 1) denuncia la violazione di norme
processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, con riferimento agli articoli
191, 359 e 360 Cpp, rimproverando all’ordinanza impugnata di non avere colto
l’inutilizzabilità degli accertamenti tecnici non ripetibili effettuati dal Ris
di Parma; a tale organo di polizia giudiziaria deputata ad atti tipici di
indagine, sarebbe invero preclusa, quand’anche espressamente delegata,
l’attività di consulenza in favore del Pm mediante accertamenti a contenuto
valutativo, estendendoglisi, al pari di quanto è previsto per il giudice ed il
Pm, ove ravvisata la necessità di indagini esigenti un approfondimento
specialistico, il divieto di ricorrere alla propria scienza privata (come
attesterebbe la previsione di cui all’articolo 348 n.4 codice di rito), tanto
che sarebbe addirittura nella specie ravvisabile una carenza di potere
produttiva di inesistenza del fatto; 2) ulteriormente illustra il vizio
motivazionale in punto di ritenuta esigenza cautelare del pericolo di
reiterazione criminosa, sul rilievo che, quanto alla sintomaticità della gravità
del fatto, la riconosciuta rilevante intensità del dolo confliggerebbe con
l’individuazione di un dolo d’impeto, mentre poi sarebbe apodittica l’esclusione
della eccezionalità ed irripetibilità della condotta a fronte della carenza di
manifestazioni aggressive pregresse ricollegabili ad una qualsiasi patologia e,
da ultimo, sarebbe censurabile, nel deprezzamento del dato di irreprensibilità
della susseguente condotta, l’ipotesi di una finalizzazione della stessa ad
ottenere, dopo il periodo di presofferta carcerazione, benefici incidenti sullo
status libertatis senza invece considerarne la oggettiva capacità dimostrativa
di una condizione di assoluto equilibrio e normalità, tale, pertanto, da
contraddire la prognosi negativa.
9. Esige prioritario esame il motivo sub 1) di cui all’atto depositato in data
15.1.1993, ivi formulandosi una censura che, ove fondata, condurrebbe all’
estromissione dal quadro indiziario di elementi ritenuti, dall’impugnata
ordinanza, capaci di sorreggere il giudizio di elevata probabilità che il
delitto sia attribuibile all’indagata e, pertanto, alla necessità di nuova
motivazione che, in punto di gravità del quadro probatorio, considerasse
soltanto i residui elementi non toccati dalla sanzione di inutilizzabilità.
Va anzitutto
osservato che al motivo non sono totalmente estranei profili di inammissibilità
laddove, nell’assumere, per ragione di incompatibilità o carenza di potere,
l’inutilizzabilità dei risultati della consulenza del Ris di Parma “sul
sequestrato”, la ricorrente non indica l’oggetto del sequestro operato da tale
organo di Pg (rivelandosi inidoneo allo scopo il richiamo al verbale di
conferimento dell’incarico, che fa riferimento anche a “reperti in giudiziale
sequestro”, pertanto già acquisiti ed identificabili, secondo pagg. 8/9
dell’ordinanza, quanto meno, nel pigiama e negli zoccoli dell’indagata), e tanto
meno la persona che avrebbe materialmente assolto al duplice incombente (non
risultando ovvero non risultando allegato che tutti i consulenti abbiano
provveduto essi stessi all’acquisizione dei nuovi reperti), si da non consentire
alla Corte di esercitare il sollecitato sindacato sul punto.
E, peraltro, il motivo è sicuramente destituito di fondamento.
Ed invero, sul presupposto incontestato che 11 organo di polizia ha eseguito
accertamenti tecnici non ripetibili (si trattava, infatti, di svolgere una
approfondita indagine su tracce ematiche variamente localizzate e soggette, per
loro natura, a modificazione, di tal che l’accertamento, che per di più avrebbe
alterato lo stato dei luoghi e delle cose, non sarebbe stato utilmente
rinviabile o riproducibile in un secondo momento), la regola di inutilizzabilità
delle prove fissata al comma 1 dell’articolo 191 Cpp, sia pure invocabile anche
per la fase degli atti di indagine del Pm, trova applicazione, secondo jus
receptum nelle pronunce dei giudici di legittimità, unicamente nelle ipotesi in
cui le prove siano state acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla
legge; sicché deve ritenersi che detta inutilizzabilità può discendere in
difetto di espressa e specifica previsione, soltanto dalla illegittimità in sé
della prova stessa, desumibile dalla norma o dal complesso di norme che la
disciplinano, e non invece soltanto dal f atto che la prova, in sé e per sé
legittima, sia stata acquisita irritualmente.
Orbene, nella specie, la prova come assunta non incontra alcun espresso o implicito divieto di legge.
Il Pm ‑ cui è
consentito, nell’ ipotesi prevista all’articolo 359 Cpp quale riprodottasi nel
caso in esame, nominare consulenti tecnici non necessariamente scegliendo
persona iscritta nell’albo dei periti (articolo73 disp. att. al codice di rito)
‑ ha accorpato in unico provvedimento del 2.3.2002 l’affidamento dell’incarico e
la delega al sequestro di quanto rappresentativo della “appartenenza delle
tracce di sangue e di altra sostanza biologica al minore Samuele L. o a persona
diversa», come funzionale all’accertamento richiesto, ed è evidente che la
materiale attività esecutiva del sequestro, operata dall’organo di polizia
giudiziaria quale strumento dell’organo delegante cui l’atto resta
soggettivamente riferibile, non si pone in alcun modo “in conflitto” con quella
di consulenza su quanto legittimamente sequestrato.
Il divieto di scienza privata, la cui violazione non è peraltro neppure
presidiata da sanzione, non è, del resto, automaticamente trasferibile dal
giudice e dal Pm all’organo di polizia giudiziaria ‑ risiedendo la .ratio di
siffatto divieto nella necessità di escludere l’introduzione nel processo di
elementi ignoti alle parti e da queste incontrollabili ‑ e, non rinvenibile in
alcuna norma dell’ordinamento processuale, certamente non è desumibile dalla
richiamata previsione di cui al comma 4 dell’articolo 348 Cpp, poiché tale norma
è eccentrica rispetto al tema sollevato e, in realtà, unicamente autorizza la
polizia giudiziaria, che agisca di propria iniziativa o su delega, a servirsi di
persone idonee nel compimento di “atti” ed “operazioni”, esigenti specifiche
competenze tecniche, non identificabili negli accertamenti (consistenti in
elaborazione critica degli eseguiti rilievi) propri del consulente tecnico;
mentre, e piuttosto, è di segno contrario la previsione di cui all’articolo 354
comma 2 stesso codice, che autorizza la polizia giudiziaria ‑ nel rischio di
alterazione, dispersione o modificazione di cose, trac,ce e luoghi in uno alla
impossibilità del Pm di intervenire tempestivamente ‑ al compimento di
accertamenti urgenti nonché al sequestro del corpo del reato e delle cose a
questo pertinenti “se del caso” e, quindi, disegna una attività positiva di
intervento che non può non riguardare anche gli accertamenti tecnici su quanto
sequestrato, in difetto di limitazione testuale ed in presenza della specificità
della ipotesi di cui al comma 4 dell’articolo 348; una tale attività tecnica,
consentita in via di urgenza, non potrebbe dunque essere negata alla polizia
giudiziaria allorché, come nella fattispecie, proprio il Pm, tempestivamente
intervenuto “in un caso di urgenza”, la ritenga necessaria si da giustificare il
conferimento dell’incarico a quelle stesse persone delegate alla acquisizione di
quanto “contestualmente il giudicato assolutamente pertinente all’accertamento.
Né, sotto diverso profilo, peraltro non dedotto, potrebbe apprezzarsi una
ragione di incapacità o incompatibilità ex combinato disposto degli articoli 225
comma 3 e 222 comma 1 Cpp, prevedendo tali norme un elenco tassativo e perciò
inestensibile di situazioni ostative.
Mentre è
evidente, infine, l’infondatezza dell’assunto “estremo” di inesistenza
dell’atto, dovendosi escludere per quanto osservato, ed altresì richiamato il
concetto di inesistenza quale notoriamente elaborato dalla dottrina e dalla
giurisprudenza ‑ che tale atto sia stato compiuto da organo privo del potere di
emetterlo ovvero sia affetto da una qualsiasi radicale nullità non
tassativamente prevista. 10. Tornando, ora, agli originari motivi di
impugnazione, la denuncia di vizio motivazionale, nella previsione di cui
all’articolo 606 lettera e) Cpp, in punto di apprezzamento della gravità degli
indizi di colpevolezza giustificativi dell’adozione della misura cautelare
secondo la regola di cui al comma 1 dell’articolo 273 stesso codice (primo
motivo), richiede a questa Corte (nuovamente) il controllo sui contenuti minimi
della motivazione, nel rispetto del consolidato insegnamento del giudice di
legittimità secondo cui in tale sede ‑ non consentita la valutazione della
sussistenza, in concreto, degli indizi e delle esigenze cautelari ‑ deve invece
verificarsi che non ricorra l’ipotesi di mancanza e/o manifesta illogicità della
motivazione, sotto il profilo della congruità e completezza della valenza
sintomatica attribuita alle premesse costituite dagli indizi ed alla coerenza
intrinseca delle conseguenze che se ne traggono in ordine alla prognosi di
probabilità della colpevolezza dell’indagato.
Il compito di verifica del giudice di legittimità, più precisamente, si traduce
nel controllo della congruenza motivazionale nella valutazione degli elementi
indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che
governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, si che la motivazione, in
definitiva, risulti conformata, dal punto di vista strutturale, al modello
delineato nell’articolo 292 Cpp, con gli adattamenti resi necessari dal
particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su
indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità, bensì di una
qualificata probabilità di colpevolezza (Cassazione Sezioni unite 11/2000,
Audino); poiché, infatti, gravi indizi di colpevolezza sono ritenuti gli
elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che ‑contenendo in nuce
tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova ‑
non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità
dell’indagato e tuttavia, consentono, per la loro consistenza, di prevedere che,
attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a
dimostrare tale responsabilità , fondando nel frattempo tale qualificata
probabilità (Cassazione Sezioni unite, 11/1995, Costantino e altro).
E con il limite, proprio al sindacato di legittimità, secondo jus receptum, di
un controllo di logicità del discorso motivazionale quale svolto nel
provvedimento, non minimamente estensibile alla possibilità di una diversa
valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari ma,
piuttosto, contenuto all’interno del provvedimento stesso e nelle varie
proposizioni in cui si articola (Cassazione sezione prima, 1083/98, Martorana;
sezione sesta, 1434/96, Martucci; sezione prima, 1769/95, Ciraolo; sezione
prima, 4641/92, Andricciola ed altri).
11. Orbene, fermi tali consolidati principi, occorre anzitutto rilevare che il
motivo è in non marginale misura “attraversato” da una erronea impostazione
concettuale, quale quella secondo cui il giudice di rinvio avrebbe dovuto
apprezzare il quadro indiziario “confrontandosi” con la ricostruzione e le
considerazioni sviluppate nell’ordinanza del giudice del riesame messa nel nulla
dalla pronuncia della Suprema Corte.
Errore evidente, questo, perché, procedendo l’annullamento dal vizio
motivazionale circa la esatta verifica dei dati probatori e la loro concreta
significatività ai fini del giudizio di colpevolezza che sostiene la misura
cautelare, sono rimasti conseguentemente travolti gli accertamenti e le
valutazioni già operate, sicché il giudice di rinvio è stato perfettamente
autorizzato, nella pienezza dei poteri coincidenti con quelli del giudice il cui
provvedimento fu annullato, ed in assoluta autonomia di giudizio, ad un nuovo
esame dei fatti (Cassazione sezione sesta, 427/95, Bianco), altresì arricchiti
degli elementi successivamente acquisiti dalle parti ed a tale nuovo esame
ammessi (Cassazione sezione quinta, 1530/99, Alongi G.; sezione sesta, 2573/95,
Di Gennaro G.; Cassazione sezione prima, 6020/95, Pm in proc.Bobbio), con il
solo limite di doversi uniformare al principio di diritto enunciato dal giudice
di legittimità. Sono privi di pregio, pertanto, i rilievi circa taluni profili
di dissonanza o, anche, di preteso contrasto, fra le ricostruzioni del quadro
probatorio operate nelle due ordinanze di riesame, poiché quella annullata,
censurata appunto per illogicità motivazionale li sia nel metodo di valutazione
degli indizi, sia nella individuazione dei medesimi (per avere frettolosamente
liquidato quali mere ipotesi di lavoro “i precisi riferimenti e le
corrispondenti argomentazioni sviluppate nell’ordinanza custodiale”, elevate dal
Gip a dignità di indizi “di non trascurabile spessore”), non funziona
minimamente quale termine di raffronto imposto al giudice riconosciuto dalla
Suprema Corte che la stessa è pervenuta ad soluzione “disancorata dalla realtà”
e “non altrettanto logica e sintomaticamente convergente”, con quella propria
del provvedimento impositivo della misura, risulta restituito al nuovo organo
del riesame, come è naturale, unicamente il compito di controllo del
provvedimento coercitivo.
E, ancora, è ravvisabile nel ricorso un ulteriore errore di approccio al thema
decidendum, laddove la capacità dei singoli indizi di fornire spiegazioni
alternative del fatto viene intesa come ex se rappresentativa di illogicità di
quella accolta; tale capacità, invero, non confligge affatto con la natura
gravemente indiziante degli elementi ma, piuttosto, essa stessa è argomento
idoneo a dimostrare il fatto e la sua paternità se la distinta circostanza
ragionevolmente rappresentata sia allo stesso collegabile e si coordini
organicamente con ogni altra sino a convergere verso il giudizio di qualificata
probabilità di commissione del fatto e di riconducibilità del medesimo al
soggetto indagato.
12. Tanto osservato e precisato, dunque, deve negarsi che ricorra il denunciato
vizio, risultando l’apparato motivazionale dell’ordinanza immune da censure di
illogicità nell’ apprezzamento della gravità del quadro indiziario,
correttamente esaminato nella globalità degli elementi offerti dall’attività di
indagine.
Con il rilievo sub A), invero, la ricorrente sostiene che l’ordinanza impugnata
traviserebbe la relazione del consulente di parte, cui avrebbe attribuito la
conclusione che non potrebbe affermarsi il momento di insorgenza dello stato di
morte clinica del bambino quando, invece, la stessa aveva riproposto come
significativo il tema del tempo di sopravvivenza, già dal consulente del Pm
contenuto in tempi ridottissimi e ricomprensivi dei fenomeni di reviviscenza
conseguenti alle manovre di tipo rianimatorio operate dai primi soccorritori; ne
deriverebbe, pertanto, una non autorizzata retrodatazione dell’ora
dell’aggressione alla fase temporale non coperta dall’accertato alibi
dell’indagata.
Orbene, tale censura è infondata: dal testo dell’ordinanza, invero, si trae che
il giudice di rinvio, valorizzata la relazione definitiva Viglino del 9.5.2002 ‑
che ha concluso, superando i primi giudizi formulati in termini probabilistici,
per la certezza che Samuele fosse in condizione di morte clinica nel momento di
primo soccorso senza, però, poter stabilire “neppure con la più ampia
approssimazione” (anche a motivo del ritardato accesso alla salma e delle
modalità di conservazione della medesima) quando tale condizione fosse insorta ‑
ha correttamente apprezzato anche la relazione del consulente di parte, non
avendola affatto contraddetta nel giudizio finale che l’insorgenza di tale stato
non possa farsi retrocedere in tempi assai brevi ‑ tant’è che “ha parlato” di
rapida insorgenza del fenomeno morte, quale già desunta dalla relazione Viglino
‑ ma, piuttosto, ha concluso per una obiettiva incertezza sul dato fondamentale
del momento del decesso, cosi come ammessa anche in tale relazione, giudicando
in un qualsiasi senso inidonei a vincere l’imperscrutabilità del dato temporale
i cosiddetti fenomeni di reviviscenza, attesa l’impossibilità di seria verifica
della loro correlabilità “entro i primissimi miniti” dal momento del decesso,
inteso in termini di morte clinica, ed in realtà espressi da segni di vitalità
originati dagli interventi rinanimatorii ed equivoci (avendo lo stesso Ct
descritto gli “apparenti” segni di vitalità come espressione di una morte
relativa già perfezionatasi).
L’ordinanza, in sostanza, ha preso atto, per corretta lettura delle risultanze.
ed alla luce, degli offerti dati anatomo‑patologici, della comune opinione di
indecifrabilità del momento in cui è avvenuto il trapasso e della inidoneità in
tal senso dei fenomeni di reviviscenza, e tale apprezzamento, che sottende un
giudizio di fatto, non presta minimamente 41 fianco ad una qualsiasi censura di
illogicità o, addirittura, di un travisamento delle acquisizioni processuali.
Di tal che, come risulta evidente, l’incerta collocabilità dell’ora della morte
non diviene circostanza incompatibile con la ritenuta ipotesi di una aggressione
compiuta nella fascia temporale antecedente l’uscita di casa da parte
dell’indagata, certo che costei, in tale periodo si è trovata in casa con il
piccolo Samuele.
Infondato è anche il rilievo sub B).
Il percorso argomentativo seguito per collocare l’aggressore “principalmente”
sul letto matrimoniale ed alla sinistra del bambino nel momento in cui è stata
sferrata la pluralità dei colpi, invero, risulta coerente alla rilevazione che
unicamente indenne dalle macchie di sangue è rimasta l’area della coperta
immediatamente. posta alla sinistra della vittima, e per nulla illogicamente
l’ordinanza ha ritenuto che siffatta posizione non confligge né materialmente né
a livello probatorio, con la rilevata presenza di tracce ematiche oltre tale
zona d’ombra, atteso che le medesime, per loro conformazione ed orientamento.
sono risultate perfettamente compatibili con l’azione di armamento del braccio
destro e con la dispersione di sostanze ematiche da un’arma cosi imbrattata e
più volte scaricata sul capo del bambino e da qui ritratta nella fase di
consecuzione dei colpi.
La presenza di una zona d’ ombra, sul, piumone e sul lato sinistro dell’area
occupata dalla vittima, non macchiata del sangue. della medesima, ed intermedia
rispetto a quella adiacente, viceversa attinta da schizzi e tracce di
gocciolamento, in uno al rilievo che proprio sul pigiama sono state rinvenute
macchie da diretto impatto, giustifica, pertanto, sotto il profilo logico, la
conclusione che il piumone si sia giovato, nella zona immediatamente prossima
alla vittima e tuttavia rimasta indenne, di un idoneo 11riparo” assicurato dalla
persona dell’aggressore evidentemente indossante il pigiama.
La tesi difensiva che l’aggressore avrebbe sferrato tutti i colpi mortali stando
in piedi ed alla sinistra del letto sicché la zona d’ombra della coperta si
giustificherebbe, viceversa, per la presenza del, pigiama che, in tale zona
abbandonato, avrebbe ricevuto le macchie di sangue e gli sgocciolamenti
dell’arma ‑ risulta, invero,, ampiamente trattata e non illogicamente rifiutata.
In tal senso, infatti, l’ordinanza ha congruamente considerato sia la
localizzazione di numerosissime macchie in diversi punti della stanza (sulla
parte di soffitto posta sopra il letto, intorno al lampadario, sulle ante
dell’armadio ai piedi del letto, sulla parete adiacente alla finestra), quale
giustificabile solo per una azione di brandeggio dell’arma sviluppata in una
zona posta nei pressi del centro del letto ed alla sinistra della vittima, sia
la inclinazione e la direzione delle medesime. (da sinistra verso destra e
dall’alto verso il basso), come attestativa di un. epicentro delle proiezioni
nell’area corrispondente alla zona d’ombra, sia, infine, la “singolare” presenza
degli schizzi diversamente orientati e delle tracce di sgocciolamento
nell’adiacente area della. coperta, pienamente riconducibile ad un fatto di
movimento dell’arma sviluppato nella zona centrale e di dispersione del
materiale ematico nella fase di inversione dell’oscillazione quale naturalmente
imposta dalla reiterazione di colpi che siano stati appunto portati dal centro e
su quel lato della vittima.
La logicità del discorso motivazionale sul punto ‑ peraltro congruente
all’apprezzamento dell’indizio dato dalle tracce ematiche sul pigiama, come in
appresso si dirà ‑ non è poi inficiata dall’ammissione di una posizione
diversificata dell’aggressore, in piedi ed accanto al comodino al lato sinistro
del letto (visto dal fondo) “per almeno un colpo”; l’ordinanza, infatti, ha
coerentemente rilevato non soltanto la difficoltà di conciliare le plurime
tracce ematiche originate dall’azione di armamento con una manovra che avrebbe
imposto una innaturale torsione dell’aggressore nell’attingere (come è
avvenuto), il capo della vittima distesa verosimilmente più verso il centro del
letto che sul bordo sinistro dello stesso (e verso questo lato girata, come
attestato dalla ferita sulla mano sinistra, espressione di un tentativo di
estrema difesa) ‑ ma, sopratutto, ha considerato che le tracce ematiche
rinvenute sulla parete-comò su tale lato sono risultate di numero
abbondantemente inferiore rispetto a quelle sul lato opposto ed imputabili, come
visto, ad una azione di brandeggio dell’arma in prossimità della zona centrale
del letto, e tale circostanza giustifica pienamente l’ammissione.
E questa stessa, ancora, non è neppure incoerente alla ricostruzione di un fatto
omicidiario d’impeto (quale autorizzata dalle modalità di sua commissione),
sviluppatosi in un contesto di totale perdita dei freni inibitorii (per un
motivo scatenante pur rimasto insondato) cui si raccorda
una condotta criminosa che non segua, nella incontrollabile drammaticità del
momento, rigide regole di relativa ordinarietà, peraltro esse stesse
difficilmente ipotizzabili.
E, da ultimo, deve negarsi illogicità all’affermazione del giudice del riesame,
secondo cui nessun altro se non l’indagata avrebbe avvertito la necessità di
salire sul letto per portare a compimento il delitto, poiché tale affermazione
va apprezzata, nel contesto di globale valutazione degli elementi di ordine
storico e/o logico, in relazione a quella, autorizzata dalla accertata scarsità
del tempo disponibile, che un ipotetico aggressore esterno (cui è risultato
decisamente irriconducibile un delitto d’impeto) si sarebbe del tutto
verosimilmente orientato ad una azione omicidiaria rapida e non impegnativa
della salita sul letto ovvero distribuita in distinti momenti.
Non hanno fondamento, poi, le censure sub D) ed E), trattabili unitariamente
perché attinenti alla lettura dell’indizio dato dalle tracce ematiche sul
pigiama dell’indagata.
La presenza delle macchie sui due elementi del pigiama, invero, risulta
considerata indiziante di un indossamento del capo nel momento dell’
aggressione, in ragione della loro natura di macchie “dirette” e cioè da
impatto, con tipico andamento “a sciame” ben spiegabile con il movimento
dell’arto armato, nonché della loro distribuzione principalmente sul fianco
destro e sulla manica destra della casacca, cioè sul lato maggiormente esposto
nell’atto di colpire; e, in particolare, in ragione del rinvenimento, sulla
manica destra della casacca, di una grossa macchia provvista di frammento osseo
perfettamente compatibile con un fatto di contatto diretto del tessuto con una
vistosa macchia di sangue, frammista a materia cerebrale e frammenti ossei,
corrispondente al punto in cui poggiava la testa della vittima; per nulla
incoerente, dunque, è l’ averne desunto che le macchie di sangue si siano
scaricate sul pigiama indossato da chi “contestualmente” le ha originate
sovrastando la vittima, e ciò al punto di consentire all’indumento di trattenere
il frammento osseo per un fatto di asportazione difficilmente conciliabile con
l’ipotesi (sostenuta ancora dalla ricorrente) di una semplice ricaduta degli
schizzi di sangue sul pigiama in precedenza adagiato sul letto e, in senso
figurativo, “inerte”.
Né pecca di logicità, in tal senso, l’apprezzamento della circostanza ulteriore
del rinvenimento dei due elementi del pigiama in diverse zone e piani del letto
‑ la casacca, assai maggiormente macchiata, sotto il piumone, ed i pantaloni,
invece, sopra il copriletto ‑ come idonea a negare l’ipotesi di un disordinato
deposito dell’indumento da parte dell’indagata sulla zona centrale, parte alta,
del letto medesimo; fermo che sul letto sono post factum intervenuti soltanto
%%i primissimi” soccorritori, identificabili nella Ferrod e nella Satragni ‑ che
portò il bambino, necessariamente liberato del piumone che parzialmente lo
copriva ‑ poiché i medici del pronto soccorso prelevarono il bambino all’esterno
dell’abitazione, risultano infatti incensurabilmente valorizzate, ai fini del
compiuto giudizio di capacità indiziante del dato nel complessivo quadro, le
dichiarazioni di tali soccorritori: la Satragni, infatti, ha decisamente e
reiteratamente escluso, pure avendo riassettato il letto, di avere visto o
spostato alcun pigiama (di tal che risulta mera ipotesi quella di inavvertito
spostamento) e la Ferrod ha reso, per proprio conto, di non aver notato alcun
indumento ed entrambe, infine, hanno escluso di avere riassettato il letto (come
credibile attesa la drammaticità del momento che ha imposto di concentrare ogni
comune impegno nell’attività di soccorso), si da rappresentare un quadro
coerente all’apprezzamento del dato indiziante.
Cosi come, ancora, è immeritevole della censura di illogicità la considerazione
che, ove i due elementi fossero stati coinvolti, per una sorta di trascinamento
provocata dall’ abbassamento del piumone nel momento di scoprimento del bambino
e di suo “prelievo”, non si spiegherebbe la tanto distanziata e diversificata
posizione, addirittura su piani diversi, assunta dagli elementi medesimi,
rivelandosi, piuttosto, unicamente conciliabile con siffatta manovra, una loro
ben diversa collocazione finale tra i due lembi quale effetto del ripiegamento
della parte alta su quella bassa della coperta; deduzione logica, questa, che
vale anche a negare alla circostanza, nella specie, l’alternativa capacità
rappresentativa di un fatto di imbrattamento successivo per contatto meramente
“indotto” fra i due elementi.
La ricorrente deduce, ulteriormente, che il giudice del riesame avrebbe
apoditticamente: a) presunto che la casacca del pigiama diversamente dai
pantaloni, sarebbe stata indossata dall’omicida al “rovescio”, diversamente dai
pantaloni , cosi prospettando un fatto anomalo meritevole di una coerente
spiegazione ; b) ipotizzato, onde giustificare l’assenza di tracce di strofinio
o di spalmatura delle macchie ematiche sul pigiama ‑ che l’omicida si sarebbe
lavato le mani prima di sfilarsi l’indumento.
Tali rilievi non colgono veri profili di illogicità.
Il primo rilievo, infatti, si appunta su un dato in realtà neutro nel contesto
valutativo della capacità indiziante delle tracce ematiche sul pigiama, avendo
l’ordinanza dato atto del rinvenimento a rovescio della casacca e della presenza
di tali tracce sia sul recto sia sul verso dell’indumento, ed avendo altresì
adeguatamente spiegato, alla luce delle risultanze degli accertamenti tecnici,
il collegamento genetico e temporale delle prime; peraltro, il ravvisato difetto
di un testuale rifiuto dell’assunto dell’indagata, secondo cui il capo si fosse
trovato sul letto “girato” (come può avvenire per chi sia spinto dalla fretta),
non rende in alcun modo incoerente l’apprezzamento di gravità dell’indizio,
quand’anche separatamente esaminato, posto che la narrazione difensiva, sul
punto, è stata disattesa escludendosi in radice, nei termini superiormente
trattati, che il pigiama fosse stato gettato disordinatamente sul letto.
Quanto, poi, all’assenza di tracce di strofinio o spalmatura e di macchie da
contatto sulle superfici del, pigiama, l’ordinanza ha reso una spiegazione non
rimproverabile di incongruenza od illogica coordinazione con il complessivo
apprezzamento del dato indiziante; premesso, infatti, che tale assenza non nega
certamente la capacità rappresentativa alle numerose macchie da diretto impatto
sul pigiama, il richiamo al possibile assorbimento delle stesse da parte del
tessuto si da definitivamente presentarsi in alcun modo espanse non deraglia da
un corretto utilizzo della massima di esperienza o, quanto meno, di assoluta
verosimiglianza, che un qualsiasi tessuto non impermeabile, proprio
ordinariamente ad un pigiama (denominato “maglia” il capo superiore), è
“naturalmente” idoneo ad assorbire macchie ematiche che, per di più, come nella
specie e come rilevato nell’ordinanza in linea con la indiscutibilità dei colpi
e del distretto attinto, impattino velocemente; la derivazione, poi,
dell’assenza di tracce di ditate o spalmature, per contatto dell’indumento con
le mani sporche del sangue della vittima, da un lavaggio delle stesse precedente
la svestizione del pigiama, non è incoerente al giudizio ricostruttivo del
fatto, peraltro ex se incensurabile, ricondotto ad un delitto d’impeto seguito
da un recupero di lucidità dell’aggressore.
Deve aggiungersi, del resto, che l’ordinanza ha pur valorizzato il dato che si è
trattato di macchie di piccolissime dimensioni sicché, in tal senso autorizzata
dalle considerazioni del consulente medico legale, ha non illogicamente escluso
che i colpi possano avere provocato un apprezzabile fenomeno di zampillio di
spruzzi di sangue sulla persona “se non nell’ordine di qualche centimetro” e,
dunque, un significativo imbrattamento delle mani capace di lasciare segni
sull’indumento quand’anche non immediatamente lavate; e, ancora una volta, l’alternatività
della spiegazione, mostrandosi comunque per nulla dissonante con ogni altro
apprezzamento, nega fondamento alla sollevata censura.
E, infine, neppure sono percepibili i denunciati profili di illogicità del
provvedimento nella parte in cui non risulterebbe fornita “spiegazione” del
fatto di voluta diversificazione della localizzazione dei due elementi del
pigiama da parte dell’aggressore; la dedotta “omissione”, infatti, va raccordata
al corretto giudizio di inattendibilità di una localizzazione meramente indotta
da manomissioni o sommovimenti delle coperte nella fase dei soccorsi, nonché a
quello ulteriore che un aggressore esterno non avrebbe impiegato il poco tempo
disponibile, e senza alcuna plausibile necessità, nella distribuzione degli
elementi, di tal che deve ritenersi che sia stata adeguatamente apprezzata la
gravità di un indizio tale, peraltro, da non rendersi assolutamente dissonante
nel complessivo contesto valutativo di un delitto d’impeto cui è seguito il
recupero di lucidità dell’omicida.
Debbono ritenersi parimenti infondate le censure sub F).
Incontestata la riferibilità alla vittima delle tracce ematiche rinvenute sulle
suole degli zoccoli dell’indagata, l’esclusione della ipotesi di un
imbrattamento nella fase dei soccorsi e provocato dal calpestio del pavimento
coinvolto da schizzi o gocciolamenti ‑ sicché tale presenza è stata ritenuta
nuovo grave indizio a carico dell’indagata, come significativa di un
gocciolamento contestuale all’attività di armamento di una persona indossante
gli zoccoli e non ipotizzabile in un soggetto esterno ‑ fonda, invero, non già
su una “adesione acritica e passiva” al giudizio tecnico del Ris circa la
morfologia delle tracce (giudizio, peraltro, che non risulta specificamente
contestato) ma si, invece, sull’ apprezzamento, anzitutto, di un dato
direttamente osservato dal giudice circa una prima traccia che “si palesa, anche
visivamente, come da proiezione”, nonché, ed ancora, sulla deduzione
perfettamente coerente che questa stessa non è stata rinvenuta nella forma
espansa che avrebbe viceversa dovuto assumere quale ordinaria nella ipotesi in
cui fosse stata unicamente prodotta dal calpestio.
E non solo, perché, ancora, l’ordinanza ha ritenuto dirimenti le dichiarazioni
dei primi intervenuti sulla scena, e cioè della Satragni, della Ferrod e di
Marco Savin, tutte convergenti nel rappresentare la F., per l’intera fase di
soccorso (messa in moto dalla Satragni), come indossante un paio di stivaletti
scuri (quelli stessi utilizzati per raggiungere la fermata dello scuolabus)
anziché, come dalla stessa riferito, gli zoccoli di casa.
La ricorrente, per vero, deduce che le dichiarazioni della Satragni sarebbero
state valorizzate, nel quadro indiziario, per illogico apprezzamento che le
stesse fossero il frutto di un pieno recupero mnemonico dopo l’originaria ed
incerta deposizione resa sulla specifica circostanza, mentre poi la Ferrod ed il
Savin si sarebbero, in realtà, entrambi espressi in termini dubitativi.
Tali rilievi critici, in parte inducenti inammissibilmente la pretesa di
rilettura degli atti, sono essi pure, comunque, privi di pregio.
Quanto al primo, infatti, l’ordinanza ha avuto cura di sottolineare la assoluta
verosimiglianza di un pieno recupero mnemonico operato a distanza di appena un
giorno, nel contesto descrittivo di particolari ulteriori dalla stessa teste
dichiarati mentalmente accantonati nel momento di personale impegno, mirato
principalmente al soccorso del bambino; l’osservazione che la Satragni venne pur
richiesta di riferire quei particolari non coglie, evidentemente, alcuna
contraddizione della motivazione sul punto.
Quanto al secondo, poi, va rilevato che l’ordinanza non ha affatto negato i
termini dubitativi nei quali i testi si sono espressi, ma del tutto
adeguatamente ha ritenuto, sul dato pacifico del colore bianco degli zoccoli,
che le dichiarazioni di entrambi contengono comunque il riferimento a “scarpe
scure” o “stivaletti scuri”, nonché ad un abbigliamento dell’indagata di
identiche tonalità, e non, riferiscono, invece, di un colore bianco o di un
contrasto invece, a calzature di colore bianco o ad un abbigliamento facilmente
percepibile e memorizzabile; non incongruo, pertanto, è che l’ordinanza abbia
considerato tali dichiarazioni convergenti con quelle della Satragni.
L’ordinanza, del resto, ha valorizzato ulteriori circostanze, esse pure
logicamente correlate nel giudizio di gravità del quadro indiziario, quali
quelle che attengono alla dichiarazione della Satragni la cui attendibilità
soggettiva non è oggetto di censura secondo cui ella non invitò l’indagata,
perché si avviasse all’ospedale, a cambiare le calzature ‑ il che giustifica la
deduzione che la F. non avesse mai dismesso gli stivaletti ‑ al rinvenimento
degli zoccoli in bell’ordine nel disimpegno del bagno e, cioè, in una posizione
di quiete assai poco compatibile con la drammaticità e l’urgenza del momento, e,
infine, al rinvenimento di una traccia ematica, riconducibile alla vittima,
sugli stivaletti dell’indagata. Quanto alla prima circostanza, la ricorrente
coglie un vero “travisamento” laddove il giudice del riesame ha dedotto che la
smentita della Satragni confermerebbe il tentativo dell’indagata di accreditare
“da subito” la tesi di imbrattamento accidentale e post factum degli zoccoli, ed
oppone, al proposito, che l’immediata consapevolezza, in capo all’indagata, del
significato indiziante delle macchie ematiche sulle calzature, confliggerebbe
con il fatto che queste stesse furono sequestrate solo successivamente e che,
dunque, costei avrebbe semmai vanificato l’indizio attraverso un radicale
occultamento delle tracce; tale censura è addirittura inammissibile,
risolvendosi nella prospettazione di una possibile spiegazione alternativa
dunque non dimostrativa di illogicità di quella censurata e di una omissione di
precedente strategia difensiva, già formulata in sede di riesame ed
adeguatamente rifiutata con richiamo all’inviolabilità dell’abitazione (posta
immediatamente sotto sequestro dall’inquirente) e che, peraltro, apoditticamente
presuppone la capacità dell’indagata di prevedere che l’argomento “calzature”
sarebbe stato introdotto nelle indagini in sede di prime sommarie informazioni,
mentre, viceversa, è dotata di intima coerenza la deduzione del giudice, fondata
sul rilievo di smentita delle dichiarazioni dell’indagata ‑ rese su particolari
evidentemente richiestile si da renderla avvertita che gli stessi non fossero
indifferenti alle indagini ‑ oltre che su oggettive acquisizioni (la posizione
degli zoccoli, la traccia sugli stivaletti).
Deve ritenersi altresi infondata la censura sub G).
La valenza indiziante della natura impropria dell’arma omicida ‑ “con buone probabilità” riconoscibile in un corpo non prettamente finalizzato all’offesa e riconducibile all’area degli strumenti di uso comune che non hanno finalità lesive ‑ risulta, invero, per nulla illogicamente apprezzata nei confronti dell’indagata, nella considerazione che un aggressore esterno che si fosse introdotto nell’abitazione profittando del breve lasso di tempo in cui l’indagata si era assentata ‑ unica ipotesi alternativa possibile ed in effetti formulata dal difensore dell’indagata ‑ non si sarebbe indotto all’omicidio avvalendosi di uno strumento inidoneo ad assicurare un rapido esito ma, piuttosto, avrebbe programmato il delitto anche in questo non secondario particolare.
L’osservazione è
congruente “interpretazione” dell’indizio, risultando in linea con
l’acquisizione di un episodio omicidiario di inaudita violenza e realizzatosi in
forma di una reiterazione di colpi, tale da fortemente orientare verso un
delitto d’impeto; la ricorrente oppone come conciliabile, con l’uso di un’arma
impropria, la condotta di un soggetto esterno che non avesse preordinato il
delitto e, invece, avesse dovuto incontrare nel bambino un imprevisto ostacolo,
ma, in tali termini, prospetta una ipotesi, comunque inidonea a contrastare la
coerenza dell’ apprezzamento giudiziale, assolutamente non assistita da alcuna
acquisizione processuale (oltre che contrastata dai richiami dell’ordinanza alla
inattendibilità, esaustivamente motivata, delle dichiarazioni dell’indagata
secondo cui la porta di ingresso della casa non sarebbe stata chiusa a chiave
nel breve periodo di sua assenza).
Destituita di fondamento è anche la censura sub H), dovendosi decisamente
escludere che l’ordinanza non abbia adeguatamente motivato il difetto di valenza
probatoria delle dichiarazioni di Davide L. acquisite ex articolo 391bis Cpp.
L’ordinanza, infatti, ha correttamente considerato inattendibili dichiarazioni
che: a) sopraggiunte a distanza di circa sei mesi dall’evento, sono state rese
da un bambino che avrebbe dimostrato una migliore capacità mnemonica su
particolari assolutamente marginali (“luci ed ombre” alla finestra di casa
Ferrod‑Guichardaz, presenza di una persona sul sentiero nei pressi di casa) ‑
non emersi nelle dichiarazioni originarie raccolte dal Pm né tali da
giustificare una memorizzazione nel quadro di assoluta normalità e quotidianeità
che, rapportata alla vita di relazione del minore, dovette quel mattino
rappresentarglisi; b) risultano fortemente condizionate dagli interventi del
genitore e dal modo stesso con il quale il piccolo è stato esaminato (dandosi
atto di risposte in qualche misura suggerite); C) contengono rilevanti
contraddizioni con la stessa versione dell’indagata (sia quanto al particolare
dell’uscita di casa, riferita dalla F. come contestuale a quella del bambino e,
viceversa, avendo questi riferito di avere preceduto la madre, sia quanto al
particolare del saluto fra i fratelli, non minimamente menzionato dalla prima
nelle sue prime dichiarazioni, ed invece dichiarato dal secondo).
Non è minimamente censurabile, pertanto, il giudizio che le nuove dichiarazioni
di Davide L. notevolmente difettino di genuinità e le siano sicuramente
preferibili quelle rese in epoca assai più prossima al fatto (in data 1.2.2002
e, cioè, appena due giorni dopo) e meno influenzate da fattori esterni “‘ per
non avere egli, verosimilmente, preso ancora piena coscienza della tragica
perdita del fratellino”.
Per il resto, va osservato che l’ordinanza non ha ignorato presenza di
discordanze, peraltro in termini di incompletezze o di difformi verbalizzazioni
delle espressioni, nelle trascrizioni del colloquio (raccolto in audiocassetta)
tra il minore ed il Pm, come operate dai Carabinieri della Compagnia di Aosta e
dal consulente della difesa, e tuttavia ha correttamente ritenuto di utilizzare
le parti per le quali vi è coincidenza di contenuto “se non proprio formale o
lessicale, quanto meno sostanziale”; né, sul punto, la ricorrente minimamente
enuncia e allega le dichiarazioni favorevoli all’indagata che non sarebbero
state fedelmente riportate ovvero ignorate dal giudice del riesame
nell’operazione di doveroso e completo esame dell’elemento di prova.
Le plurime censure in punto di gravità degli indizi ‑ peraltro formulate in
termini che pretendono una perfetta concordanza di tutti i singoli elementi,
cosi da richiedere la valutazione di un requisito in realtà non necessario in
subiecta materia, e ciò anche dopo le modifiche introdotte
dalla legge 63/2001 (Cassazione sezione terza, 20583/02, Parziale) ‑ risultano
pertanto infondate: il giudizio di gravità del quadro, infatti, si presenta
immune da aporie ed incongruenze argomentative e viceversa, trova
giustificazione in un organico e coerente apprezzamento
degli elementi offerti dall’indagine, in consistenza, da far prevedere che,
attraverso la futura acquisizione di ulteriori, si riveleranno idonei a
dimostrare la responsabilità dell’indagata, fondando nel frattempo la
qualificata probabilità di colpevolezza della medesima.
A tale giudizio, del resto, concorrono logicamente il richiamo alle
contraddizioni nelle quali, e su particolari non marginali, l’indagata è
incorsa, nonché la rilevazione della totale carenza di elementi che
“oggettivamente” riconducano il delitto ad un soggetto esterno, non essendo
risultate tracce o indicate presenze all’esterno dell’abitazione temporalmente
compatibili con l’evento, né violazione degli accessi alla medesima (poiché la
tesi difensiva che, nell’uscire, l’indagata non avesse chiuso la porta di
ingresso, risulta coerentemente disattesa sulla
base della dichiarazione di segno contrario resa dall’indagata stessa alla
Satragni, oltre che dalla inverosimiglianza di una condotta tanto incauta e mai
tenuta in precedenza (come riconosciuto dalla F.), e ciò in un contesto che,,
negli individuati termini spazio‑temporali, consente di collocare unicamente
l’indagata all’interno della casa e di escludere, dunque, la immissione di altri
sul luogo del delitto.
13. Fondato, invece, è il motivo, meglio sviluppato nell’atto depositato il
15.1.2003, con il quale la ricorrente censura la motivazione circa il requisito
delle esigenze cautelari.
Il giudice del riesame ha anzitutto escluso il pericolo di fuga (viceversa
ritenuto concorrere nel provvedimento coercitivo) nella considerazione di un
pieno e saldo radicamento dell’indagata con i legami familiari e con l’ambiente
in cui ha fatto rientro, nonché di un verosimile suo autoconvincimento
(rafforzato dal già ottenuto provvedimento di scarcerazione) di potere affermare
la propria estraneità all’omicidio, sicché tali circostanze si
rappresenterebbero come disincentivanti rispetto alla pur ipotizzabile
“tentazione” che ella avrebbe di sottrarsi al rischio di un esito negativo del
giudizio (id est, all’esecuzione della pena); su tale punto non v’è
impugnazione, sicché l’ipotesi di cui alla lettera b) dell’articolo 274 Cpp non
può venire rimessa in discussione.
L’ordinanza ha confermato, invece, la sussistenza del concreto pericolo di
reiterazione criminosa, con riferimento a delitti della stessa specie per cui si
procede.
Orbene, tale giudizio prognostico non è assistito da idonea motivazione.
Come è noto, invero, il pericolo di reiterazione criminosa, nella testuale
previsione di cui alla lettera c) comma 1 dell’articolo 274 Cpp ‑ nonché secondo
jus receptum nelle pronunce dei giudici di legittimità ‑ deve assumere (come per
tutti i pericula libertatis) carattere di concretezza, cioè connotarsi di
effettività ed attualità, sicché resti autorizzata la prognosi di probabile
accadimento della situazione compromissoria della tutela della collettività che
la misura cautelare intende salvaguardare, non essendo quindi sufficiente
all’applicazione della misura stessa l’astratta possibilità che l’indagato (o
l’imputato) reiteri il delitto.
Sia in sede applicativa della misura, sia in sede di superiore controllo di
legittimità della stessa, il giudice è chiamato a verificare la presenza del
periculum sulla base della situazione concreta quale rappresentata, avvalendosi
degli indici normativi riguardanti le modalità e circostanze del fatto e la
personalità del soggetto desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi
precedenti penali; la norma, pertanto, impone al giudice una verifica che
comprenda i due elementi e, cioè, una specifica e distinta valutazione di
entrambi i criteri direttivi, fermo che è legittimo, secondo consolidato
insegnamento del giudice di legittimità (vedi, fra le tante: Cassazione sezione
prima, 6359/99, Bianchi; Cassazione sezione quinta, 2416/99, Marchegiani F.),
desumere una personalità pericolosa dal medesimo comportamento criminoso, ove
questo denunci, per le modalità in cui si è espresso, una proclività del
soggetto a ripetere il delitto, “poiché è non solo legittimo, ma addirittura
doveroso trarre la natura della personalità proprio da quella condotta che ne
può costituire la più immediata e genuina espressione” (Cassazione sezione
quinta, 2975/96, Serra).
Fermi tali principi, il giudice del riesame ha ritenuto, nella fattispecie, di
dover fondare il giudizio prognostico di recidivanza sul congiunto apprezzamento
dei due elementi. Quanto alle “specifiche circostanze e modalità del fatto”,
tuttavia, l’apprezzamento delle caratteristiche di inaudita violenza
dell’aggressione compiuta dalla madre nei confronti del figlio minore,
“prolungata nel tempo e probabilmente non arrestata sino all’evento definitivo”,
non si accompagna ad una considerazione “di chiusura” realmente utile ai fini
della verifica richiesta; e, ciò, sia perché, in realtà, viene descritta poco
più che la (indiscutibile, peraltro) gravità del fatto, sia perché,
assolutamente oscuro, allo stato, il movente dell’azione delittuosa compiuta in
ambito familiare, il quadro esaminato è incompleto di una “circostanza” del
fatto ‑ elemento da analizzare unitamente alle “modalità” del fatto stesso ‑ ex
se fortemente capace, sub specie di spinta alla condotta criminosa, di
rappresentare la personalità dell’agente e, pertanto, indubbiamente
significativa ai fini del complessivo giudizio prognostico.
Sul punto, per vero, l’ordinanza esclude di dovere dar peso alla mancata
individuazione del movente, in presenza di un delitto d’impeto che
contribuirebbe a rendere imprevedibili le manifestazioni di aggressività ‑
“evidentemente solo inibita, ma non inesistente” ‑ di un soggetto non risultato
affetto da alcuna patologia psichiatrica e, in ogni caso, assolutamente non
giustificato alla condotta criminosa da un qualsivoglia movente; tale
osservazione, però, è solo apparentemente logica, sia perché risulta non del
tutto in linea con quella - pagina70 ‑ secondo cui la perizia psichiatrica
avrebbe in realtà assegnato all’indagata la capacità di un “ipercontrollo rigido
dell’ aggressività”, sia perché sconta negativamente il fatto di dovere
unicamente ipotizzare la riproducibilità della situazione motivazionale (tuttora
in larga misura ignota) in cui la condotta criminosa è stata tenuta (e ciò anche
volendo prescindere dalla condizione attuale e futura della famiglia L.-F.,
quale verosimilmente modificata, e maggiormente “protetta”, dopo il terribile
evento che l’ha sconvolta).
Significativo, in tal senso, è il riferimento, alla stessa pagina 70, di un
“fattore scatenante o dirompente eventualmente per fini punitivi” (che, in tali
termini, pur dovrebbero raccordarsi ad una qualche ragione di odio o di feroce
rancore non minimamente esposta nel provvedimento),
formulato quale “mera ipotesi di lavoro”; risulta desumere dal fatto come
complessivamente rappresentato, in presenza di un largo spettro di mere ipotesi
sul movente tuttora non individuato,
una probabile reiterazione di un delitto della stessa specie (che, peraltro, nel
caso in esame assume caratteristiche indubbiamente peculiari).
Sono altresì fondate le censure della ricorrente in punto di percorso
argomentativo che sorregge il giudizio di pericolosità dell’indagata.
L’apprezzamento di negativa personalità della F., invero, considera quali
elementi sintomatici: a) la riconosciuta capacità di intendere e di volere
dell’indagata al momento del fatto, dimostrativa di piena consapevolezza della
efferatezza dell’atto; b) la non ipotizzabilità di un qualsiasi movente capace
di giustificare la tenuta condotta, si da potersi prevedere nuove esplosioni di
aggressività “evidentemente solo inibita ma non inesistente”; c) la freddezza e
capacità reattiva dell’indagata nei minuti immediatamente successivi al delitto,
in uno alla capacità manipolatoria, all’insospettabile tenuta psicologica ed
alla sorprendente capacità di elaborazione della strategia difensiva.
Il giudice del riesame ha ritenuto, infatti, che tutti tali elementi
attesterebbero il pericolo di commissione di nuovi reati contro la persona.
potendosi conclusivamente apprezzare una personalità proclive alla reiterazione
per l’incapacità dell’indagata a resistere anche ad una semplice occasionalità
delle pulsioni collegate alla vita di relazione, né la irreprensibile condotta
dell’indagata, nella condizione di piena libertà recuperata, varrebbe a negare
la pericolosità, sia in ragione della “verosimile impulsività ed emotività” che
ha connotato il delitto, sia perché “non è possibile escludere che ogni
atteggiamento medio tempore assunto ... possa avere in realtà subito
un’efficacia deterrente dalla prospettiva di ottenere concreti benefici
incidenti sul proprio status libertatis“. Orbene, per quanto l’ordinanza abbia
correttamente ricercato gli elementi sintomatici ex articolo 133 Cp, tuttavia la
motivazione sul punto si presenta complessivamente non congruente alle
conclusioni.
Quanto all’elemento sub a), infatti, l’espressa valutazione rinvia ad un
apprezzamento di intensità della volizione già considerata nell’ambito delle
modalità del fatto e seriamente condizionata, come sopra osservato, dalla
mancata individuazione della spinta al delitto.
Quanto all’elemento sub b), poi, si è già detto che l’attribuzione all’indagata
di una aggressività inibita e tuttavia latente ‑ pronta ad esplodere in presenza
di uno dei tanti eventi, anche insignificanti, quotidianamente occasionati dalla
vita di relazione, soprattutto familiare ~ in non irrilevante misura confligge
con il riferito risultato dell’indagine peritale, che ha viceversa escluso
anomalie del carattere, fra le quali una eccessiva impulsività o irritabilità ‑
pagina 69 ‑e, anzi, ha rilevato, come già ricordato, un “ipercontrollo rigido
dell’aggressività”.
Quanto agli elementi riuniti sub c) , la freddezza della condotta tenuta dall’
indagata subito dopo l’omicidio ‑ e cioè all’uscita di casa simulando normalità,
ovvero rinunciando ad un estremo tentativo di soccorrere il figlio ancora
agonizzante ‑ rende conto di una “sconcertante” insensibilità e spietatezza
nell’occorso e, però, non anche di una attendibile proclività alla commissione
di delitti della medesima specie (od anche di delitti gravi commessi con
violenza personale), perché non accompagnata ad altra circostanza, riferibile
eventualmente alla vita anteatta, anche minimamente e tuttavia concretamente
sintomatica; certamente, infatti, tale sintomaticità non risulta congruamente
colta nei dati di perfetto autocontrollo, di capacità elaborativa di una pronta
strategia manipolatoria, addirittura, della realtà e, ancora, di insospettabile
tenuta psicologica, posto che tali circostanze non risultano esaminate sotto il
profilo dell’oggettiva loro idoneità ad attestare una speciale capacità del
soggetto di “resistere” alle accuse in termini che, pur connotati da notevole
dose di mancanza di scrupoli e spregiudicatezza (come esposta nel denunciato
tentativo di dirottare le indagini su altri), tuttavia non risulterebbero
debordare dai confini del diritto di una strenua difesa (a fronte del serio
rischio di incriminazione e più che verosimile carcerazione) al punto di doversi
apprezzare come indici di specifica pericolosità del soggetto; dal che
complessivamente procede il vizio della motivazione per averne il giudice
incongruentemente tratto, sul piano consequenziale, il giudizio prognostico di
una reale propensione a reiterare delitti analoghi.
Rilevato, poi, che a tali fini non sarebbe utilmente recuperabile il richiamo al
“più assoluto rifiuto collaborativo” (peraltro utilizzato per la valutazione di
adeguatezza della misura) ‑ traendo tale condotta, quanto meno, da naturali e
“legittime” esigenze difensive, né avendo valenza sintomatica ex se il difetto
di resipiscenza ‑neppure è esente da censure, sul piano della saldezza
argomentativa, la motivazione del deprezzamento della “irreprensibile” condotta
tenuta dall’indagata nella condizione di recuperata libertà, viceversa
prospettata dalla difesa come “prova di non pericolosità”.
Sul punto, infatti, l’ordinanza valorizza, anzitutto, la “verosimile impulsività
ed emotività” connotante il delitto e, dunque, una condizione di soggettiva
predisposizione che tuttavia lo stesso giudice riferisce, come già ricordato,
non essere stata percepita in sede di perizia psichiatrica (né gioverebbe
opporre che la perizia è stata essenzialmente mirata a verificare la condizione
di imputabilità dell’agente), sicché non può dirsi coerente (come colto, pur
sinteticamente, alla pagina 7 dei motivi nuovi, depositati dal difensore)
l’apprezzamento di una condotta criminosa “ripetibile perché imprevedibile”
(apprezzamento formulato, peraltro sul presupposto, non meglio illustrato, di
una perfetta riproducibilità della vita di relazione familiare dopo un evento
tanto tragico); e, per il resto, si alimenta di un giudizio soltanto
possibilista (“ ... non è possibile escludere che ogni atteggiamento medio
tempore assunto ... Il ) che non svaluta decisivamente il dato opposto dalla
difesa. In sostanza, e conclusivamente, la motivazione dell’impugnata ordinanza
non sorregge adeguatamente la formulazione di prognosi di pericolosità
dell’indagata (cui non sono state neppure riferite condizioni apprezzabili in
psichiatria, capaci di influire sul prossimo o futuro percorso di vita), poiché
tutti gli elementi considerati, singoli ovvero fra loro stessi coordinati,
risultano rappresentati in termini che non danno sufficientemente conto di un
reale e concreto pericolo della reiterazione criminosa.
L’ordinanza, pertanto, deve essere annullata limitatamente alle esigenze
cautelari, con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame al riguardo, sì da
rendere nuova motivazione che terrà presenti le osservazioni sopra formulate
alla stregua dei principi di diritto enunciati da questa Corte; nel resto, il
ricorso deve essere rigettato per le ragioni giù illustrate.
p.q.m.
la Corte, annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame al riguardo;
rigetta nel resto il ricorso.