| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Cass. Pen. –
Sezioni unite Sent. 28 gennaio - 13 febbraio 2004, n. 5876
Ritenuto in fatto
1.1. Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Brescia, nel corso delle indagini preliminari avviate a
carico di B. R. su querela di M.F., per il reato di truffa relativa all’acquisto
dell’autovettura Mercedes tg. AP223NV, con decreto del 20 maggio 2003 disponeva
il sequestro ex articolo 253 Cpp della medesima autovettura, ovunque si
trovasse, con i relativi documenti di circolazione, siccome «corpo di reato e
comunque utile per l’accertamento dei fatti per i quali si procede» (esplicitati
attraverso il solo riferimento alla norma violata), nonché, contestualmente,
l’affidamento del bene in custodia del denunziante - persona offesa.
Il decreto veniva eseguito l’11 giugno 2003 nei confronti dell’attuale detentore, F. M., il quale presentava richiesta di riesame deducendo di essere estraneo all’ipotizzata truffa e di versare in buona fede, poiché aveva legittimamente acquistato l’autovettura al prezzo di mercato presso un autosalone, cui essa risultava regolarmente intestata, e chiedendo pertanto la revoca del sequestro e la restituzione del bene.
Il Tribunale del riesame, premesso che il
sequestro aveva natura probatoria, per il riferimento all’articolo 253 Cpp e per
la sintetica motivazione sopra riportata, con ordinanza confermativa del 25
giugno 2003 respingeva il ricorso, sul rilievo che il decreto risultava emesso
in considerazione sia del fumus del reato ipotizzato, essendo desumibile dagli
elementi rappresentati l’astratta configurabilità del delitto di truffa, che
dell’oggetto, riguardando il provvedimento il corpo del reato, in quanto
l’autovettura costituiva «lo specifico bene avente valore economico consegnato
dalla parte offesa al B. quale conseguenza della induzione in errore»; e, al
riguardo, richiamava la sentenza delle Su, 11 febbraio 1994, Carella, secondo
cui non è necessario dimostrare la necessità del sequestro in funzione
dell’accertamento dei fatti, essendo l’esigenza probatoria del corpo di reato in
re ipsa. Quanto al prospettato diritto alla restituzione, la relativa richiesta
doveva essere proposta ai sensi dell’articolo 263 Cpp all’autorità procedente
che, peraltro, con successivo provvedimento del 17 luglio 2003, la rigettava
poiché «trattandosi di bene mobile registrato, la buona fede dell’acquirente non
rileva».
1.2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
difensore del Ferazzi, il quale, qualificatosi
terzo detentore del bene regolarmente acquistato in buona fede e per ciò avente
diritto alla restituzione, denuncia con un unico motivo di gravame la
violazione degli articoli 355.2 (rectius: 253.1) e 125.3 Cpp, rilevando che sia
il Pm, che aveva giustificato il sequestro con una formula di stile prestampata,
sia il tribunale, che a sua volta s’era limitato a richiamare per la conferma
del decreto un indirizzo giurisprudenziale non condivisibile e controverso,
avevano disatteso l’obbligo, sancito a pena di nullità, di motivare
specificamente la necessità probatoria perseguita con il provvedimento, ed
evidenziando altresì come, a norma dell’articolo 42 Costituzione, debba
escludersi una ricostruzione dell’istituto non fondata su un pubblico interesse,
quale quello all’accertamento del reato.
1.3. La seconda sezione, cui il ricorso era stato
assegnato, rilevato che le censure formulate dal ricorrente, relativamente alla
necessità che il sequestro probatorio del corpo di reato debba essere motivato
in ordine alla sussistenza della finalità probatoria, postulavano l’esame di
questioni sulle quali si registrava un contrasto nella giurisprudenza di
legittimità, ne ha rimesso, con ordinanza del 12 novembre 2003, la decisione
alle Sezioni unite, anche per il connesso profilo
dei limiti di sindacabilità, nel giudizio di legittimità instaurato a norma
dell’articolo 325 Cpp, della giustificazione riguardante l’attribuzione della
qualifica di corpo del reato e la concreta sussistenza di necessità probatorie.
Con decreto dell’11 dicembre 2003 il Primo
Presidente ha assegnato il ricorso alle Su, fissando per la trattazione
l’odierna udienza in camera di consiglio.
Considerato in diritto
2. Lo scrutinio delle questioni sottoposte all’esame delle Su si snoda attraverso due successivi momenti, in quanto occorre verificare, innanzi tutto, se la mancanza assoluta di motivazione dell’ordinanza di riesame, confermativa del sequestro probatorio di cose qualificate come corpo del reato, in ordine al presupposto della finalità perseguita in funzione dell’accertamento dei fatti, integri, o non, “violazione di legge”, ai fini del preliminare vaglio di proponibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 325.1 Cpp, e poi, qualora la conclusione sia affermativa, se il decreto di sequestro, a fini di prova, di cose qualificate come “corpo del reato” debba essere necessariamente sorretto da idonea motivazione anche in ordine alla concreta sussistenza del suddetto presupposto; restando infine da stabilire, in caso di risposta positiva ad entrambi i quesiti, se, a fronte della radicale mancanza di motivazione sia del decreto di sequestro che dell’ordinanza di riesame in ordine al presupposto suindicato, la Corte di cassazione debba pronunziare sentenza di annullamento con o senza rinvio.
3. Il sindacato di legittimità
sulle ordinanze emesse dal tribunale del riesame a norma degli articoli 322bis e
324 è limitato dal primo comma dell’articolo 325 Cpp all’esclusivo vizio di
“violazione di legge”, sì che occorre stabilire se il contenuto critico delle
censure formulate dal ricorrente, il quale ha denunziato la mancanza assoluta di
motivazione sia dell’ordinanza di riesame che del decreto di sequestro, in
ordine al presupposto delle specifiche finalità probatorie perseguite mediante
il vincolo sulla cosa, possa ritenersi compreso, o non, nell’ambito del
controllo demandato in materia alla Corte di cassazione.
Può dirsi ormai pacifico l’indirizzo giurisprudenziale che, con riguardo a tutti
i casi nei quali il ricorso per cassazione è limitato alla sola “violazione di
legge” (a norma, ad esempio, degli articoli 311.2 per il ricorso per saltum in
materia di misure cautelari personali e 325.1 Cpp per il ricorso in tema di
misure cautelari reali, ovvero dell’articolo 4.11 legge 1423/56 per il ricorso
in materia di misure di prevenzione, personali o patrimoniali), esclude la
sindacabilità dell’illogicità manifesta della motivazione, ai sensi
dell’articolo 606.1 lettera e) Cpp, siccome vizio non riconducibile alla
tipologia della violazione di legge.
Si ritiene infatti che, in queste ipotesi, il controllo di legittimità non si
estenda all’adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del
discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con
il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Cassazione,
Su, 12/2003, Pellegrino): quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del
tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da
risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di
merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente
scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il
provvedimento. Il vizio appare in tal caso qualificabile come inosservanza della
specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l’obbligo di
motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Questa linea interpretativa, ormai uniforme, trae forza giustificativa (come si
é osservato in una recente ordinanza della prima sezione di questa Corte,
45723/03, Guttadauro, rv. 226035) dalla peculiare configurazione che hanno
ricevuto nel codice del 1988 i vizi logici della motivazione, che inficiano la
base razionale del discorso giustificativo della pronuncia. Tali vizi, mentre
nel sistema processuale abrogato acquistavano rilevanza soltanto “attraverso il
riferimento ai casi di nullità della sentenza” giusta il combinato disposto
degli articoli 475.1 n. 3 e 524.1 n. 3 Cpp (Rel. prog. prel., p. 133), nel
vigente codice di rito sono stati specificamente tipizzati nella struttura della
disciplina dettata dal primo comma dell’articolo 606, assumendo nella lettera e)
piena autonomia nell’elencazione dei motivi di ricorso per cassazione.
La manifesta illogicità della motivazione, pur corrispondendo al mancato
rispetto dei canoni epistemologici e valutativi che, imposti da norme di legge
(principalmente dall’articolo 192, ma anche dall’articolo 546.1 lettera e) Cpp),
regolano il ragionamento probatorio, non é però presidiata da una diretta
sanzione di nullità: l’incongruenza logica della decisione contrastante con
detti canoni può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo
specifico motivo di ricorso di cui alla lettera e) dell’articolo 606, che
riconosce rilevanza al vizio allorché esso risulti dal testo del provvedimento
impugnato.
Invece, l’ipotesi della mancanza di motivazione, pur essendo inclusa nella
citata lettera e), non ha perduto l’intrinseca consistenza del vizio di
violazione di legge, che vale a renderlo affine al motivo di ricorso enunciato
nella lettera c) del medesimo articolo 606, in quanto il caso di motivazione
radicalmente omessa, cui è equiparata quella meramente apparente, è sempre
correlato alla inosservanza di precise norme processuali (l’articolo 125 comma
3, riguardante in generale le forme dei provvedimenti del giudice, compresi i
decreti nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge;
l’articolo 292, comma 2, lettera c) e cbis), e comma 2-ter, in tema di ordinanza
applicativa di una misura cautelare personale), norme che, specificando il
precetto di cui all’articolo 111.6 Costituzione, stabiliscono l’obbligo della
motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, facendo derivare
dall’inosservanza di esso la nullità dell’atto (Su, 26 febbraio 1991, Bruno).
Il principio di diritto che se ne trae è che “il ricorso per “violazione di
legge”, ai sensi dell’articolo 325.1 Cpp, è ritualmente proponibile per
denunciare la mancanza assoluta di motivazione dell’ordinanza di riesame,
confermativa del sequestro probatorio di cose qualificate come corpo del reato,
in ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione
dell’accertamento dei fatti”.
Va peraltro osservato nel caso in esame che, mentre il decreto del Pm risulta effettivamente sprovvisto di alcun riferimento alla finalità perseguita mediante il vincolo sulla cosa e perciò può definirsi immotivato sul punto, l’ordinanza del tribunale del riesame appare, per contro, munita di specifico apparato argomentativo a sostegno della più radicale tesi (sostenuta anche da una parte della giurisprudenza di legittimità) dell’irrilevanza di detto presupposto per l’applicazione della misura, onde giustificare la superfluità di ogni riferimento ad esso nel provvedimento impugnato.
Di talché, a ben vedere, il
ricorrente non si limita a dedurre con i motivi di gravame il vizio di
motivazione dell’ordinanza impugnata e dell’originario decreto di sequestro, ma
in realtà censura la nullità di detti provvedimenti per la diretta violazione
della norma processuale - articoli 125.3 e 253.1 Cpp - che, tra i presupposti di
applicazione della misura, pretende anche per il sequestro del corpo di reato
l’indicazione specifica della finalità probatoria.
4. Avendo dato risposta affermativa al preliminare quesito circa la
proponibilità del ricorso, la Corte è chiamata a risolvere la questione
principale se il decreto di sequestro probatorio di cose qualificate come corpo
del reato debba essere necessariamente sorretto da idonea motivazione, anche in
ordine alla concreta sussistenza del presupposto della finalità probatoria
perseguita in funzione dell’accertamento dei fatti: questione sulla quale si
registra nella giurisprudenza di legittimità, ‘anche
a seguito di non univocamente orientati interventi delle Sezioni Unite - come
rileva la Sezione remittente -, un radicato contrasto interpretativo.
Ed invero, ad un primo indirizzo giurisprudenziale secondo il quale è compito del tribunale del riesame «controllare se il sequestro sia o meno giustificato e, in ogni caso, verificare la sussistenza delle esigenze probatorie, sia che il vincolo riguardi cose pertinenti al reato, sia che abbia avuto ad oggetto il corpo del reato, e di tale verifica il tribunale deve dare conto con la motivazione della sua decisione» (Su, 18 giugno 1991, Raccah), si è successivamente contrapposto altro orientamento delle Sezioni Unite che rinviene invece in re ipsa l’esigenza probatoria del corpus delicti, valutando sufficiente che risulti dall’atto giustificata tale qualificazione, della quale soltanto il giudice deve controllare l’esattezza, «senza che occorra specifica motivazione sulla sussistenza nel concreto delle finalità proprie del sequestro probatorio» (Su, 11 febbraio 1994, Pm in proc. Carrella).
Quest’ultimo principio, pur avendo trovato largo seguito nella giurisprudenza di legittimità (cfr., oltre le numerose decisioni conformi delle sezioni semplici, anche Su, 11 novembre 1994, P.m. in proc. Ceolin che, nel circoscrivere l’ambito della verifica del giudice di riesame, hanno affermato che «la prima e fondamentale operazione logica consiste nel controllare l’esattezza della qualificazione della cosa come corpus delicti, nel senso che deve essere, anzitutto, accertata l’esistenza della relazione di immediatezza, descritta nel secondo comma dell’articolo 253 Cpp, tra la cosa stessa e l’illecito penale»), risulta tuttavia contrastato da alcune, anche recenti, sentenze.
In
quest’ultime, richiamandosi il dictum della sentenza Raccah, si insiste infatti
nell’affermare che pure in relazione alle cose che costituiscono corpo del reato
occorre indicare la ragione della necessità del sequestro in funzione dell’
“accertamento dei fatti”, come si ricava in primo luogo dalla ratio
dell’articolo 253.1 Cpp che, se collega tale espressione al sequestro delle cose
pertinenti al reato, non autorizza certo il sequestro del corpo di reato al di
fuori di ogni finalità di indagine; in secondo luogo dall’articolo 262 del
medesimo codice, che prevede la restituzione delle cose sequestrate, tra cui
anche quelle che costituiscono corpo del reato, quando “non è necessario
mantenere il sequestro a fini di prova” (sezione terza, 7 marzo 1994, Ferri, rv.
199718; sezione seconda, 19 dicembre 1996, Galizia, rv. 206863; sezione sesta,
20 maggio 1998, Ferroni, rv. 211710; 8 giugno 1999, Cafagna, rv. 214681; sezione
terza, 19 gennaio 2001, Servadio, rv. 218753).
Ritiene il Collegio che
l’indirizzo interpretativo che s’ispira ai principi affermati dalla sentenza
Raccah meriti di essere condiviso per il seguente ordine di ragioni
logico-sistematiche.
4.1. A differenza del previgente codice di rito che all’articolo 337 prevedeva
un unico e indifferenziato strumento di coercizione reale -il sequestro per il
procedimento penale di cose pertinenti al reato-, non subordinato ad alcuna
finalità predeterminata, il codice del 1988 ha distinto varie forme di
sequestro, in ossequio ai criteri dettati in materia dalla legge delega n. 81
del 1987, che, da un lato, attribuiva al Pm il potere di disporre sequestri ‘in
funzione dell’esercizio dell’azione penale e dell’“accertamento di fatti
specifici” (direttiva n. 37), e dall’altro prefigurava la disciplina di misure
reali “in relazione a specifiche esigenze cautelari” (direttiva n. 65).
Tale organica risistemazione,
fondata essenzialmente sulle autonome specificità funzionali dell’istituto, è
stata tradotta dal legislatore delegato nella previsione di apposite tipologie
di sequestro, topograficamente collocate, il sequestro probatorio nel libro III,
titolo III, attinente ai “mezzi di ricerca della prova”, il sequestro
conservativo e quello preventivo nel libro IV, titolo II, riguardante le “misure
cautelari reali”, la cui disciplina trova un momento unificante nel regime delle
impugnazioni.
Elementi significativi del chiaro intento del legislatore di disciplinare
separatamente gli ambiti e le regole del sequestro finalizzato all’acquisizione
del materiale probatorio dalle misure coercitive reali possono trarsi dalla
Relazione al prog. prel., laddove, in considerazione della funzione probatoria
del primo tipo di sequestro - denominato nell’articolo 265 “sequestro penale” o
“sequestro per il procedimento penale” -, è sottolineata la decisa
caratterizzazione in senso processuale dell’istituto, attraverso il riferimento
dell’articolo 253 comma 1 alla finalità di “accertamento dei fatti”, volendosi
«in tal modo escludere che il sequestro penale possa servire per fini diversi da
quelli probatori – cioè per fini di cautela sostanziale o di prevenzione –
rispetto ai quali è stata dettata una apposita disciplina nel titolo II del
libro IV» (pag. 68). E la peculiare autonomia di tale finalità viene ribadita
con riguardo alle regole dettate dall’articolo 262 circa la durata del sequestro
e la restituzione delle cose sequestrate, evidenziandosi come, da un lato, «la
vicenda estintiva del vincolo sulle cose acquisite a fini di prova sia da
ricollegarsi anzitutto al venir meno delle esigenze probatorie che hanno indotto
ad emanare il provvedimento acquisitivo» (comma 1) e, dall’altro, che, pure
nella regolamentazione dei rapporti tra il sequestro penale e le altre forme di
sequestro, conservativo e preventivo (commi 2 e 3), «si è data veste autonoma a
tale forma di coercizione reale finalizzata a tutela di interessi sostanziali,
quali l’interruzione dell’iter criminoso o la prevenzione di nuovi reati», la
cui disciplina sotto il profilo della restituzione è “regolata da principi
estranei alle esigenze probatorie” (pag. 69).
In considerazione della diversa funzione del sequestro preventivo di prevenire un pericolo (ovvero di anticipare l’effetto della confisca), si sottolinea nella Relazione (pag. 80), che «fondamento dell’istituto resta l’esigenza cautelare: più precisamente quella di tutela della collettività con riferimento al protrarsi della attività criminosa e dei suoi effetti», donde il preciso obbligo per il giudice di «enunciare le finalità della misura al momento della sua applicazione, in modo da consentire sempre, alla persona che ne è colpita, di provocare un controllo sul merito e sulla legittimità della stessa, anche per quanto attiene alla ragione d’essere della sua persistenza». E si indica, tra gli obiettivi della disciplina della nuova misura cautelare, quello «di rendere razionale e controllabile il passaggio dall’una all’altra forma di sequestro, per evitare che la pluralità dei fini, in astratto perseguibili mediante il vincolo, possa indurre a pretestuose protrazioni dell’indisponibilità della cosa a danno dell’avente diritto».
Quanto all’oggetto del sequestro probatorio di cui all’articolo 253, si avverte (pag. 68) che «si è preferito distinguere subito tra “corpo del reato” e “cose pertinenti al reato” (comma 1) anche per consentire una definizione sufficientemente comprensiva del concetto di corpo, poi richiamato da altre disposizioni, così da includervi anche le cose il cui uso, porto, detenzione, ecc. costituisce reato (comma 2)», mentre per la definizione delle cose pertinenti al reato “é parso opportuno affidarsi all’interpretazione giurisprudenziale”. Con riferimento alla distinta fattispecie del sequestro preventivo, si afferma (pag. 80) che «si pone invece l’accento sui fini della misura cautelare più che sulla caratterizzazione delle cose materiali su cui essa è destinata ad incidere (la formula “pertinente al reato” assume infatti un significato scarsamente delimitativo)».
4.2. Orbene, se è questa l’effettiva intentio legis ravvisabile a fondamento dell’architettura codicistica in materia, deve convenirsi innanzi tutto che il vigente codice di rito non prevede affatto, accanto alle tre forme tipiche di sequestro - probatorio, preventivo e conservativo -, la figura autonoma del sequestro del corpo di reato come quartum genus, suscettibile di automatica e obbligatoria applicazione in virtù della sola qualità della cosa, essendo invece necessario che ogni provvedimento diretto all’apprensione della res ed alla conseguente imposizione del vincolo temporaneo di indisponibilità su di essa rientri, per le specifiche finalità di volta in volta perseguite, in uno dei tre menzionati modelli legali.
Corollario di tale principio è che se il sequestro del corpo di reato è disposto a fini di prova - a prescindere dall’ambigua e non dirimente declinazione al femminile plurale dell’aggettivo “necessarie” di cui al primo comma dell’articolo 253 Cpp - debbano essere comunque esplicitate, così come avviene per le cose pertinenti al reato, le ragioni che giustificano in concreto la necessità dell’acquisizione interinale del bene “per l’accertamento dei fatti” inerenti al thema decidendum del processo, secondo il catalogo enunciato dall’articolo 187 Cpp, in funzione cioè dell’assicurazione della prova del reato per cui si procede o della responsabilità dell’autore.
D’altra parte, che l’apprensione del corpo di reato non sia sempre necessaria per l’accertamento dei fatti, oltre che dalla comune esperienza dettata dalla varietà delle vicende processuali, emerge inequivocamente dalla lettura coordinata della norma del primo comma dell’articolo 253 con quella del primo comma dell’articolo 262, la quale, senza operare alcuna differenziazione tra corpo di reato e cose pertinenti al reato, prevede la restituzione delle “cose sequestrate” a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza, «quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova». Si riconosce così, per evidenti ragioni di economia processuale, che, perché trovi legittima giustificazione l’esercizio del potere coercitivo anche in sede di controllo da parte del giudice del riesame, tali fini, almeno inizialmente, devono in ogni caso sussistere ed essere esplicitati nella motivazione del provvedimento con cui il potere si manifesta, ben potendo le esigenze attinenti al thema probandum essere altrimenti soddisfatte senza creare un vincolo superfluo di indisponibilità sul bene.
E, a sostegno di tale interpretazione, può utilmente richiamarsi anche il disposto del secondo comma dell’articolo 354 Cpp che, pur non replicando i presupposti indicati dall’articolo 253.1, sembra, con l’inciso “se del caso”, facoltizzare, senza renderlo obbligatorio, il sequestro probatorio d’urgenza ad opera della polizia giudiziaria sia del corpo di reato che delle cose a questo pertinenti, postulando perciò ancora una volta la necessaria motivazione circa la rilevanza funzionale dell’atto sul terreno dell’accertamento dei fatti (Su, 18 giugno 1991, Caltabiano).
Infine, le norme (articoli 103.2, 235 e 240 Cpp) che sembrano imporre il sequestro del corpo di reato ex lege, anche in assenza di un onere argomentativo per l’accusa, riguardano ipotesi speciali dettate dalla necessità di non disperdere peculiari mezzi di prova, dalle quali non appare lecito inferire la sussistenza di una regola generale circa la rilevanza probatoria tout court del corpo del reato.
4.3. Così ricostruiti i connotati strutturali e i confini operativi dell’istituto, ritiene il Collegio di non poter condividere, dal punto di vista sistematico, l’ulteriore argomento posto a fondamento della sentenza Carella: solo consentendosi il sequestro del corpo del reato indipendentemente dalla dimostrazione di una concreta necessità probatoria, si eviterebbe “l’assurda conseguenza” di lasciare nella disponibilità dell’imputato o di altri il bene, anche in presenza dei presupposti che legittimerebbero il sequestro preventivo per le ragioni indicate dall’articolo 321.1 Cpp, posto che quest’ultimo non riguarda il corpo del reato ma solo le cose pertinenti ad esso, mentre il sequestro preventivo dei beni di cui è consentita la confisca, ai sensi del secondo comma della medesima norma, non si riferisce a quelle cose, costituenti corpo del reato, che non appaiono in concreto suscettibili di confisca ai sensi dell’articolo 240 c.p. o di altre disposizioni speciali.
Ed invero, pure a prescindere
dalla descritta caratterizzazione in termini funzionali delle specifiche forme
di sequestro previste dal codice, non è in realtà ravvisabile la pretesa lacuna
dell’articolo 321, con il conseguente ruolo di supplenza attribuito all’articolo
253, non essendo seriamente controversa una lettura delle disposizioni della
norma sul sequestro preventivo nel senso che, nella categoria delle “cose
pertinenti al reato” di cui al primo comma (qui connotate non dalla loro
specifica idoneità dimostrativa, bensì da una relazione naturalistica con il
reato in chiave fenomenica di pericolosità), confluisce anche il “corpo del
reato”, che, a ben vedere, pertiene alla “fisica del reato” ancor più delle cose
pertinenti, quando lo stesso non sia confiscabile ai sensi del secondo comma.
In ordine a tale aspetto va segnalata, accanto all’unanime opinione della
dottrina, la pur incidentale ma fortemente icastica affermazione della sentenza
n. 48 del 1994 della Corte costituzionale, secondo cui «oggetto del sequestro
preventivo possono essere le cose “pertinenti al reato” (locuzione volutamente
ampia ed indistinta che assorbe quella, più circoscritta, di “corpo di reato”
definito dall’articolo 253 Cpp)».
In definitiva, non può
condividersi l’assunto di base della sentenza Carella, secondo cui il corpo del
reato implica, “per definizione”, un’idoneità dimostrativa immediata del
collegamento della cosa con l’illecito, con conseguente efficacia probatoria
diretta, in re ipsa, in ordine all’avvenuta commissione di un reato ed alla sua
attribuibilità ad un soggetto: ciò significa che per acquisire il bene in tal
modo definito non rileva la sua idoneità rappresentativa “in concreto”, cioè
rispetto ai fatti per cui si procede, ma è sufficiente l’idoneità tendenziale ed
‘astratta’ a rivestire la qualità, generica e immanente, di fonte di prova.
Il rilievo, pur corretto quanto al peso probatorio sicuramente significativo che
il corpus delicti può astrattamente rivestire per la ricostruzione del fatto
storico, non coglie nel segno perché non tiene conto della circostanza che la
giustificazione delle esigenze investigative in concreto perseguite è stabilita
in funzione dell’effettivo controllo da parte del giudice sovraordinato sulla
legittimità del sacrificio di una libertà fondamentale, subito mediante
l’apprensione della res, in relazione alle risposte da dare alle pertinenti
censure dell’interessato. Questi, nell’approntare un’adeguata linea difensiva,
intende invero smentire la pretesa coessenzialità dell’esigenza probatoria con
il corpo del reato e sollecitarne la restituzione, evidenziando come, non
essendo stata esplicitata alcuna valenza investigativa dell’atto coercitivo, il
temporaneo vincolo d’indisponibilità sulla cosa - pur rientrante nella suddetta
categoria - non sia in realtà necessario, in concreto, per l’accertamento dei
fatti.
4.4. Ritiene infine il Collegio che la suesposta soluzione interpretativa (per
la quale «il decreto di sequestro a fini di prova del “corpo di reato” dev’essere
necessariamente sorretto da idonea motivazione in ordine al presupposto della
finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti») sia l’unica
compatibile con i limiti dettati all’intervento penale sul terreno delle libertà
fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell’individuo, qual’è
certamente il diritto alla “protezione della proprietà” riconosciuto
dall’articolo 42 Costituzione e dall’articolo 1 del primo Protocollo addizionale
alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni, che il canone costituzionale e quello convenzionale pretendono, sarebbe altrimenti messo in irrimediabile crisi dall’opposta regola, secondo cui il sequestro probatorio del corpo del reato è legittimo tout court, indipendentemente da ogni riferimento alla concreta finalità probatoria perseguita, in tal modo autorizzandosi un vincolo di temporanea indisponibilità della cosa che, al di fuori dell’indicazione dei motivi di interesse pubblico collegati all’accertamento dei fatti di reato, viene arbitrariamente e irragionevolmente ancorato alla circostanza del tutto accidentale di essere questa cosa oggetto sul quale o mediante il quale il reato è stato commesso o che ne costituisce il prodotto, il profitto o il prezzo.
E la
lesione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della misura sarebbe
tanto più grave laddove si tratti di cose configurabili come corpo del reato, ma
di proprietà della vittima o di terzi estranei alla condotta criminosa:
situazione, quest’ultima, che sembra essersi verificata nel caso di specie, in
cui la res è stata appresa (ed affidata in custodia al denunciante - persona
offesa dell’ipotizzata truffa) dal terzo sub-acquirente a titolo oneroso, di cui
nel provvedimento impugnato non si pone in discussione la buona fede e che,
pertanto, avrebbe acquistato la proprietà del bene mobile oggetto del reato in
base alla regola fissata dall’articolo 1153 cod. civ. (sul punto, v. Cassazione
civile, sez. seconda, 4328/97, rv. 504392 ; 9714/97, rv. 508573; 5600/01, rv.
545950; sezione terza, 15810/02, rv. 558400; Cassazione penale, sezione seconda,
2 aprile 2003, Lanza, rv. 226275).
D’altra parte, la portata
precettiva degli articoli 42 Costituzione e 1 primo Protocollo addizionale
C.E.D.U. postula necessariamente che le ragioni probatorie del vincolo di
temporanea indisponibilità della cosa, pur quando essa si qualifichi come corpo
del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata
motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni
difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità -anche sotto il
profilo procedimentale- e di concreta idoneità in ordine all’an e alla sua
durata, in particolare per l’aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole
rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato - lo spossessamento del bene
- e il fine endoprocessuale perseguito - l’accertamento del fatto di reato - (v.
Corte eur. dir. uomo, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.).
5. Posto dunque che la mancanza
di una benché minima motivazione al riguardo inficia di nullità il provvedimento
impositivo del sequestro, rendendo incontrollabile se questo sia stato adottato
nel rispetto dei presupposti di legge, occorre chiedersi se tale nullità possa
essere sanata dal tribunale del riesame.
Il quesito s’intreccia con il più generale, e fortemente dibattuto, problema
dell’ampiezza dei poteri, meramente demolitorio oppure integrativo e sanante,
riservati al giudice del riesame, secondo l’articolo 309.9 richiamato
dall’articolo 324.7 Cpp, a fronte dell’accertata nullità del provvedimento
coercitivo a causa della mancanza assoluta di motivazione in ordine a uno dei
presupposti che legittimano l’applicazione della misura.
Ritiene tuttavia il Collegio che l’aporia logico-giuridica del riesame del
sequestro probatorio ex articolo 257 Cpp, per la peculiarità dell’atto
impositivo della misura – il decreto del Pm –, non rende necessaria la soluzione
del più generale e controverso quesito interpretativo.
Ed invero, lo stretto collegamento e la complementarità del rapporto tra
l’ordinanza cautelare e quella di riesame (Su, 17 aprile 1996, Moni) e
l’identità di cognitio di entrambi i giudici per la natura totalmente devolutiva
di questo tipo d’impugnazione, diventano seriamente problematici quando il
provvedimento oggetto di gravame non sia costituito da una pronunzia giudiziale,
ma sia stato emesso direttamente dal Pm, poiché in tal caso costituisce
prerogativa autonoma dell’accusa enucleare il presupposto essenziale del
sequestro a fini di prova, cioè la specifica esigenza probatoria funzionale
all’accertamento del fatto reato per cui si procede.
Posto che il potere di iniziativa
è attribuito al Pm (immediatamente ovvero mediatamente tramite la convalida
dell’operazione di sequestro della polizia giudiziaria ex articolo 354-355 Cpp),
deve convenirsi che non può che spettare allo stesso organo, esclusivo dominus
delle indagini preliminari e delle determinazioni inerenti all’esercizio
dell’azione penale, identificare e allegare le ragioni probatorie che, in
funzione dell’accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a
giustificare in concreto l’applicazione della misura. Di talché, a fronte
dell’omessa individuazione nel decreto di sequestro delle esigenze probatorie e
della persistente inerzia del Pm pure nel contraddittorio camerale del riesame,
il tribunale non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro
delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare
mediante un’arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur
doverose da parte dell’organo dell’accusa, siano state da questi radicalmente e
illegittimamente pretermesse.
Costituisce, altresì, lineare corollario di tale assunto la conclusione che non
può consentirsi alla Corte di cassazione di pronunciare, in tal caso, sentenza
di annullamento con rinvio, giacché esso, considerato il persistente vuoto di
fini del sequestro, avrebbe funzione meramente ‘esplorativa’, nel dubbio che
ulteriori verifiche da parte del giudice di rinvio, nel contraddittorio camerale
del rinnovato riesame, potrebbero condurre all’identificazione di una ragione
giustificatrice della misura: operazione logico-giuridica questa che dalle Su,
già in altra occasione e ad altri fini (Su, 26 marzo 2003, Giordano), è stata
ritenuta non consentita.
Deve pertanto affermarsi il principio di diritto per il quale, «nel caso di radicale mancanza di motivazione sia del decreto di sequestro probatorio di cose qualificate come “corpo del reato” che dell’ordinanza confermativa del riesame, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell’accertamento dei fatti, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio sia dell’ordinanza di riesame che del decreto di sequestro».
Avendo in tal modo il provvedimento di sequestro del Pm perso ogni efficacia, va infine disposta la restituzione dell’autovettura al ricorrente.
PQM
La Corte suprema di Cassazione, a
Sezioni Unite, annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di
sequestro, disponendo la restituzione del bene sequestrato all’avente diritto.