| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Corte d’Appello di Potenza – Sezione penale –
sentenza 9
gennaio - 5 febbraio 2003, n. 15
Fatto
DCE
era chiamata a rispondere dinanzi al tribunale di Potenza del “ reato punito e
previsto dagli articoli 372 e 81 Cpv Cp perché, con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, deponendo in qualità di testimone davanti al
Tribunale di Potenza alle udienze del 7/2/1995 e del 7/3/1995, anche nel corso
di un confronto, nel processo a carico di DR, e all’udienza del 14/3/1995 nel
processo a carico di GE, affermava il falso e, comunque, negava il vero, nonché
taceva circostanze a sua conoscenza, utili alla ricostruzione della vicenda
della scomparsa d’Elisa Claps e utili alla decisione nei processi suddetti e
ometteva di fornire dati a sua conoscenza relativi ai movimenti suoi e d’Elisa
Clpas nella giornata del 12/9/93 e nei giorni precedenti; in particolare
omettendo di riferire che cosa in realtà dovevano fare lei ed Elisa la mattina
del 12/9/93 e cosa hanno fatto, dichiarando d’avere incontrato due volte nella
mattinata del 12/9/93 Massimo C, con modalità relative ai luoghi ed orari
diverse da quelle riferite dal C e di avere avuto da questo risposta negativa
alla domanda se avesse visto Elisa Claps.
In Potenza il 7/2/1995 e il 7 e il 14 marzo 1995 “.
Con sentenza
datata 21 dicembre 2000, il giudice, in composizione monocratica, dichiarava
l’imputata non punibile, ai sensi dell’articolo 384.2 Cp. Sosteneva che ella non
avesse, in detti processi, “…detto la verità, o più esattamente che…” avesse
“…nascosto circostanze a lei note riguardo ai fatti su cui era esaminata…”;
riteneva ‑però- che ella non avrebbe dovuto essere sentita come teste, ma “…a
norma dell’ articolo 210 Cpp, con le garanzie difensive…”.
Pertanto assolveva, con la citata formula.
Avverso la sentenza hanno interposto tempestivo appello, sia il Pm presso il tribunale di Potenza, sia l’ imputata.
Fissata, con decreto presidenziale, la citazione per il giudizio d’appello alla data del 2 maggio 2002, quell’udienza, presenti la prevenuta, regolarmente assistita dai difensori, come anche il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza, quale sostituto - ex articolo 570.3 Cpp - del procuratore generale, è stata, dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, rinviata al 5 dicembre successivo.
In tale occasione, previa relazione, sono state rassegnate conclusioni scritte da parte del Pm, ed intrapresa la discussione a cura del collegio difensivo.
All’ulteriore udienza odierna, completate le arringhe e rese le conclusioni per l’imputata, la quale sempre ha presenziato, la Corte, ritiratasi in camera di consiglio, ha deciso giusta dispositivo, letto pubblicamente.
Diritto
Premessa
Come è dato
ricavare in nuce dalla enunciazione fatta in parte narrativa dell’editto
d’accusa, il presente processo trova la sua origine nella vicenda della
sparizione di Elisa Clpas.
Trattasi dell’avvenimento, doloroso, allarmante e (tuttora) rimasto oscuro,
della studentessa potentina allora sedicenne, la quale, essendo uscita di casa
la domenica mattina del 12 settembre 1993, unitamente alla DCE, attuale
imputata, ed essendosi recata con lei nel pieno centro di Potenza, alla via
Pretoria, separatasi dall’ amica per quello che doveva essere un brevissimo
periodo di tempo, strettamente necessario (secondo il racconto poi fatto dalla
DCE) ad incontrarsi, giusta pregresso appuntamento, nei pressi della chiesa
della S.S. Trinità con il DR, soggetto richiamato nell’ imputazione,
definitivamente scompariva, senza dare più traccia di se.
Avviata un’intensa attività investigativa per addivenire al rintraccio della
ragazza ed alle ragioni della sparizione, l’ autorità inquirente sentiva una
notevole quantità di persone che avevano avuto rapporti e conoscenze con la
predetta, fra i quali, appunto, il R, nonché l’altro nominativo pure indicato in
rubrica, GE, giovane di nazionalità albanese.
Poiché le dichiarazioni rese da costoro in relazione alla vicenda non venivano
ritenute veritiere, gli stessi venivano sia sottoposti a misura cautelare, sia
portati a giudizio per separati procedimenti penali.
Queste le
imputazioni che venivano loro rispettivamente ascritte:
per il R: il << reato di cui all’articolo 371bis perché nel corso del
procedimento penale n. 429/93/44, richiesto dal Pm di fornire informazioni ai
fini delle indagini in corso in ordine alla scomparsa di Elisa Clpas, avvenuta
in Potenza il 12.9.1993, rendeva in data 21.9.1993 e 12.9.1993, dichiarazioni
false e taceva circostanze da lui conosciute circa i fatti per cui si indagava,
in particolare affermando di essersi trattenuto con Elisa nella Chiesa della
S.S. Trinità per circa 10 minuti e successivamente di essersi recato da solo nel
cantiere delle scale mobili, ove altra volta era andato con tale Paola
Santarsiere e di essere, sempre in data 12.9.1993, caduto nelle scale di detto
cantiere essendosi in tal modo procurato una ferita alla mano, nonché d’ aver
chiesto ed ottenuto da Elisa un appuntamento per la mattinata del 12 settembre
1993 al fine di consegnarle un regalo, tutto ciò contrariamente al vero ed alle
risultanze delle indagini effettuate nel procedimento n. 429/93/44.
In Potenza, il 21.9.1993 ed il 23.11.1993 >>.
per il Gega: il << reato di cui all’articolo 371 bis perché, nel corso del procedimento penale n. 429/93/44, richiesto dal Pm di fornire informazioni ai fini delle indagini in corso in ordine alla scomparsa di Elisa Clpas, avvenuta in Potenza il 12.9.1993, rendeva, in data 14.12.1993, dichiarazioni false e taceva notizie da lui conosciute intorno ai fatti oggetto di indagine, affermando (1.) prima di non essersi portato al centro di Potenza il 12.9.93, (2.) successivamente di essersi portato in piazza Mario Pagano di Potenza il 12.9.93 e di essersi trattenuto con alcuni amici Gioacchino Ruggero, Gianluigi Tito e Francesco Clemente e (3.) di essere tornato a casa, in contrada Bucaletto, con l’autovettura del Ruggiero, Fiat 127 bianca, accompagnato da quest’ultimo e (4.) di non aver raggiunto il centro di Potenza a bordo della propria autovettura Fiat Uno il 12.9.93 nonché (5.) di non avere incontrato Elisa Claps, non risultando veritiere tali circostanze. >> (la numerazione, non presente nell’editto del Pm, è frutto dell’iniziativa dell’estensore della sentenza di prime cure).
In tali procedimenti penali veniva sentita quale teste la DCE. In entrambi i casi, il Pm reputava fosse stata una falsa o reticente dichiarante.
Per questo esercitava contro di lei l’azione penale.
Prendeva in tal modo avvio la presente vicenda processuale.
È importante
aggiungere che, nell’ambito dell’ attività investigativa descritta, a seguito
della scomparsa della Claps, anche la DCE più volte era stata sentita ex
articoli 351 e 362 Cpp e che le dichiarazioni da lei rese si erano trovate in
contrasto con quelle d’ altra dichiarante, tale Masella Adelaide.
Costei, infatti, aveva riferito di avere vista la DCE quella mattina del 12
settembre 1993, alle ore 12.50, munita di casco e prossima al proprio motorino,
sostare, chiacchierando unitamente alla Claps, nei pressi della via Mazzini di
Potenza.
Tali circostanze
di fatto e, soprattutto, di tempo, erano affatto diverse da quelle dalla attuale
imputata rappresentate in ordine all’ ultima volta ed all’ ultimo momento in cui
avrebbe visto la Claps.
La DCE, all’epoca minore, veniva pertanto indagata - da parte del procuratore
della Repubblica presso il tribunale per i Minorenni di Potenza, cui erano
trasmessi gli atti - ex articoli 81 Cpv, 371bis Cp.
Svolta l’ attività d’ indagine, il Gip del Tribunale per i Minorenni di Potenza, su conforme richiesta del PM, con decreto 16 settembre 1994 archiviava però, per infondatezza, la notizia criminis.
Motivi d’appello
Fatta questa
doverosa introduzione - necessaria per capire lo scenario in cui è nato il
presente processo - è dato quindi passare all’esposizione delle ragioni di
gravame, dedotte dalle parti.
L’appello del PM
Con un unico motivo di doglianza, il requirente ha censurato l’applicazione, fatta dal primo giudice, della causa di non punibilità di cui all’ articolo 384.2 Cp e lamentato insufficienza ed erroneità della motivazione.
Non
sussisterebbero le condizioni di cui all’ articolo 197 Cpp, per affermare l’
incompatibilità della DCE con l’ ufficio di testimone nei processi a monte del
presente: ne sarebbe derivato l’ obbligo giuridico di condannarla per le
falsità, da lei dette e pur ritenute dal tribunale.
Ha rilevato, in punto, che la pronuncia sarebbe fondata su una affermazione, da
lui definita lapidaria e costituente petizione di principio: quella secondo cui,
a dire del tribunale, “…i processi a carico di R e di Gega ed il procedimento
già instaurato a carico di DCE…” sarebbero senza dubbio stati “…connessi e/o
collegati”, ossia in una situazione di relazione reciproca.
Quale delle due fosse esattamente, però, tale relazione, il decidente non si
sarebbe curato di puntualizzare.
A parere del Pm, quel giudice avrebbe così mancato nella motivazione del passo cardine della sentenza, limitandosi a sostenere esclusivamente che “…i punti fondamentali su cui…(l’imputata)…fu interrogata dal Pm…costituiscono il nucleo anche dei fatti su cui R e Gega, a loro volta, furono reticenti…”.
Al contrario, secondo l’ appellante, la norma in questione (articolo 197 Cpp), non contemplerebbe assolutamente, fra le ipotesi giustificanti l’ incompatibilità con l’ufficio di testimone, la mera “coincidenza dei fatti” su cui si viene escussi, bensì, mediante il richiamo agli articoli 12 e 371 comma 2 lettera b) Cpp, la sussistenza di situazioni di connessione o di collegamento fra “ipotesi di reato”.
Ha aggiunto, in proposito, che i reati di false informazioni al Pm di cui singolarmente erano stati - rispettivamente - indagata la DCE ed imputati il Gega ed il R, non erano fra loro in nessuna delle condizioni di legge fondanti l’ incompatibilità della prima ad essere sentita come teste nei dibattimenti celebrati a carico dei secondi. Tanto, neanche sotto il profilo di “collegamento”, dato dall’influenza della prova d’ un reato su di un altro (articolo 371.2, lettera b), Cpp), in quanto la dimostrazione del fatto che la DCE avesse mentito (nel procedimento -poi archiviato- che l’ aveva riguardata in qualità di indagata, originato dalle discordanze nelle dichiarazioni al Pm da lei rese, da un canto, e da Masella Adelaide, dall’altro), non avrebbe avuto alcun rilievo sulla prova degli altri fatti (autonomi fra loro) ascritti al il R ed al Gega: ossia che essi avessero pure mentito in relazione alle azioni dai comportamenti da loro avuti in quella domenica del 12.9.1993, quando scomparve Elisa Claps.
In sostanza, ha puntualizzato il requirente, non sarebbe consentito affermare - sulla base di una mera presunzione - che quanto l’ odierna imputata aveva (recte: avrebbe) taciuto potesse essere ricollegato alle “…condotte del Gega e del R…”.
Ha ancora
evidenziato l’appellante che solo allorquando l’ imputata, il Rega ed il R
dovessero “…levarsi dalla coscienza il peso dei loro silenzi, delle loro
reticenze e delle loro bugie, solo allora si potrà sostenere il collegamento fra
tali silenzi e le rispettive imputazioni di false informazioni al Pm…”.
Il contrario non sarebbe consentito, salvo che si volesse affermare - cosa non
detta in sentenza - che i tre avessero agito in concorso ed i loro silenzi
fossero frutto di reciproca copertura.
Testualmente ha prospettato che:
“ Di due l’una, o si ritiene che le posizioni degli stessi siano (allo stato) completamente autonome e scisse (e, pertanto, non sussistendo le condizioni di cui all’articolo 197 Cpp condannare la DCE), o si ritiene che le posizioni siano collegate fra loro (con la necessaria conseguenza di dover disporre la trasmissione degli atti alla Procura onde procedere a carico degli stessi in ordine alla sparizione di Claps Elisa)”.
L’appello per
l’imputata
La difesa ha sostenuto che l’imputata doveva essere assolta per insussistenza del fatto addebitatole.
Con il primo
motivo di gravame, ha affermato che il primo giudice è stato suggestionato dalla
circostanza che la sparizione della Claps sia rimasta senza risposta, pur
dovendo essa avere una spiegazione, e dalla convinzione che, essendo la
prevenuta l’ultima ad aver visto la giovane scomparsa, ella dovesse
necessariamente sapere di più di quanto riferito e che nascondesse qualcosa.
Ha rimarcato che, al contrario, il libero convincimento del giudice non può
essere condizionato da fatti suggestivi, ma basato su motivazione congrua, oltre
che logica.
Ha segnalato:
che la prevenuta, nel corso degli anni e dei numerosi interrogatori, ha riferito l’identica versione dei fatti, fornendo utili piste d’indagini e particolari non conosciuti;
che nonostante la
collaborazione, ritenuta insoddisfacente, è stata rinviata a giudizio per una
contestazione che si è palesata vaga e generica, in quanto “non traccia i
confini della presunta falsa testimonianza…”.
Ha aggiunto che, nella sentenza gravata, le deposizioni rese dalla DCE nei
processi a carico di R e di Gega erroneamente sarebbero state bollate come
denotanti “… una fitta rete di incertezze, contraddizioni, silenzi…”; al
contrario, negli esami testimoniali (peraltro a suo dire illegittimamente
assunti, in quanto fatti in violazione dell’articolo 210 Cpp) - dai quali è
stata fatta discendere la prova di responsabilità e che sarebbero stati svolti
in maniera inquisitoria - “…la presunta incertezza o mancata risposta è sempre,
immancabilmente (stata) preceduta da una risposta compiuta e coerente con quanto
in precedenza dichiarato…”.
Ancora, ha segnalato che il giudice, nello sposare l’ accusa in ordine all’ unica specifica contestazione - fatta in rubrica - di falsa deposizione (ossia quella che sarebbe stata resa nell’ ambito del confronto avutosi fra la DCE ed il C all’interno del dibattimento del processo R, e circoscritta alla discordanza sulla risposta che il C avrebbe dato alla DCE, quando questa, avendolo incontrato la mattina del 12.9.1993, gli aveva chiesto se avesse visto la Claps) avrebbe:
trascurato di considerare che questa stessa Corte, nella sentenza 60/1998 riguardante il processo R, si è - al contrario - indotta a ritenere menzognere (proprio) le dichiarazioni del C;
sottovalutato le incertezze sul punto avute, nel presente processo, dal teste Miele, accreditandogli in maniera preconcetta una “memoria selettiva” solo perché, sentito nel processo R, aveva confermato la circostanza, riferita dal C, sui punti della città in cui sarebbero avvenuti gli incontri fra loro e la DCE.
Sempre per la difesa, il primo giudice non avrebbe tenuto in debito conto il fatto che le dichiarazioni rese nei processi a quibus dalla teste Angelica Abbruzzese, pure amica della Claps, mai revocate in dubbio, erano state combacianti con quelle dell’imputata.
Il tribunale avrebbe, invece, erroneamente valorizzato, ai fini della prova della falsa testimonianza:
le “
preoccupazioni “ riferite dall’ imputata già poco tempo dopo la separazione ed
il mancato incontro con la Claps, dimenticando che detti timori erano stati
condivisi dall’altra amica (e teste), appunto l’Abbruzzese Angelica;
il fatto che la DCE, per comunicare la notizia del mancato incontro con la Claps,
avesse chiamato a telefono l’ Abbruzzese, anziché la propria famiglia; in tal
modo, il giudice non aveva considerato, da una parte, la severità dei coniugi
DCE nei confronti della figlia e, dall’ altra, che ella si era trattenuta sino
a poco prima proprio con la suddetta Abbruzzese;
.la discordanza, emersa dalle deposizioni dell’ Abbruzzese e della DCE, sul
particolare di chi, fra l’ appellante e la Claps, avesse preso l’ iniziativa
(ossia se si fosse trattato o meno d’un autoinvito) e deciso che quella domenica
avrebbero pranzato insieme presso la casa di campagna della ragazza, poi
sparita; in tal modo venendo enfatizzata una discrasia costituente una semplice
imprecisione fra i due racconti.
Ancora, la difesa ha criticato l’ eccessivo rilievo che nella sentenza gravata è stato dato a particolari, assolutamente insignificanti, quali:
il fatto che la DCE aveva utilizzato l’espressione “ salvo complicazioni “, con riferimento a luogo e tempo in cui ella avrebbe dovuto rincontrasi con la Claps, dopo il breve allontanamento che doveva servire a quest’ultima per incontrarsi con il R;
la mancata ragione della telefonata, che la DCE aveva riferito d’ aver, subito dopo quel distacco dalla Claps, fatto al proprio fidanzato, pur sapendo che non avrebbe potuto trovarlo in casa.
il fatto di non aver la ragazza dato congrua risposta (insufficiente essendo stata ritenuta quella secondo cui la Claps le avrebbe riferito di voler “rimanere in mezzo alla strada”, onde essere libere entrambe da controlli) alle ragioni della proposta, da lei declinata -fattale dall’amica qualche giorno prima della sparizione- di dire una bugia ai rispettivi genitori riguardo a dove avrebbero consumato il pranzo quella domenica;
la paura, che la DCE aveva espressa a terze persone, di quello che sarebbe potuto accadere anche a lei, ove fosse andata insieme alla Claps all’ appuntamento con il R.
Con ulteriore motivo di doglianza, è stato dalla difesa segnalato che l’ addebito di falsa testimonianza avrebbe dovuto aver riguardo a quanto dalla DCE conosciuto e taciuto sulle posizioni e sul mendacio e del R e del Gega, imputati -nei rispettivi processi- di false informazioni al Pm e non avrebbe invece dovuto concernere il tema “generale” della scomparsa di Elisa Claps: sullo specifico punto la motivazione della sentenza gravata sarebbe stata così inesistente.
È stato aggiunto, in proposito, che non qualsiasi bugia, detta sotto giuramento, ma solo un mendacio od un’ omessa dichiarazione avente diretto collegamento, anche causale, con il tema del processo, integrerebbe il reato ex articolo 372 Cp..
Nella specie, la sentenza non avrebbe neanche sfiorato il tema delle conoscenze dell’ imputata in ordine al contenuto delle false dichiarazioni rese da Gega e R: di qui, l’ assoluta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza della falsa testimonianza.
Il giudice avrebbe fondato il proprio convincimento della falsità delle dichiarazioni della prevenuta su elementi congetturali, dando per presupposto l’assunto, non provato, che la DCE pur sapendo qualcosa, non avesse detto il vero.
Per ultimo, a
favore della DCE è stato anche denotato che, in ogni caso, l’appello del Pm non
potrebbe essere accolto, a tal fine sufficiente essendo far riferimento alla
sentenza gravata ed al principio, in essa adottato (così come anche da questa
Corte, in sintonia con le conclusioni del Pg, nella sentenza emessa nel
processo a carico di Eris Gega) del nemo tenetur se detegere.
Considerazioni preliminari
La decisione non
può prescindere da una importante considerazione di base.
Oggetto del processo è la verifica della asserita falsità delle dichiarazioni
testimoniali rilasciate dalla DCE nei separati processi instaurati a carico dei
ripetuti R e Gega, entrambi imputati in relazione a singole ipotesi di reato ex
articolo 371 bis C.p..
In sostanza - dovendosi avere quale punto di riferimento ineludibile ( a mo’ di stella polare ) le informazioni date al Pm dal R e dal Gega e gli episodi, che ne sono stati il contenuto asseritamente falso, (per questo) portati ad oggetto d’ imputazione nei processi “a monte” del presente - occorre qui accertare se le testimonianze che in quei processi furono rese dalla DCE, abbiano o meno avuto (anche mera) attitudine a portar fuori strada il giudice (recte, i due diversi organi chiamati a decidere su ognuno dei prevenuti), in quanto esse stesse -a loro volta- contenenti falsità, ovvero negazioni del vero, ovvero ancora reticenze, riguardanti quei fatti, processualmente definiti, di reati ex articolo 371 bis Cp.
È ovvio, quindi,
che tale indagine va anche fatta tenendo strettamente presente il tema dato dal
requirente, ossia l’ imputazione formale ascritta alla DCE, che - giova ripetere
‑ è così perimetrata:
1) affermava il falso e, comunque, negava il vero, nonché taceva circostanze a
sua conoscenza, utili alla ricostruzione della vicenda della scomparsa di Elisa
Claps e utili alla decisione nei processi suddetti;
2) (e) ometteva
di fornire dati a sua conoscenza relativi ai movimenti suoi e di Elisa Claps
nella giornata del 12/9/93 e nei giorni precedenti; in particolare omettendo di
riferire che cosa in realtà dovevano fare lei ed Elisa la mattina del 12/9/93 e
cosa hanno fatto,
3) dichiarando d’avere incontrato due volte nella mattinata del 12/9/93 Massimo
C, con modalità relative ai luoghi ed orari diverse da quelle riferite dal C e
di avere avuto da questo risposta negativa alla domanda se avesse visto Elisa
Claps.
Questa essendo
l’imputazione, e ribadito (anche a rischio di fare stucchevole ripetizione) che
compito di questo giudice del gravame, cui la questione è stata dalle parti
interamente devoluta, è stabilire se la teste DCE abbia detto falsità (latamente
intese) quanto (e limitatamente) ai fatti le false dichiarazioni al Pm- che
erano stati addebitati al R ed al Gega, s’impone un primo rilievo.
Una anomalia permea vistosamente, in quest’ottica, il capo d’ imputazione (ed ha
suggestionato tutta l’ impostazione dell’ accusa). Nella parte per così dire
“generica” (in quanto non contenente addebito di specifiche circostanze di
fatto) della rubrica è stato rimproverato alla DCE di aver affermato il falso e,
comunque, negato il vero, nonché taciuto circostanze a sua conoscenza, utili
alla ricostruzione della «vicenda della scomparsa di Elisa Claps».
Balza all’evidenza che dette circostanze riguardino, di per sé, fatti non strettamente pertinenti al processo: lo stesso, invero, non è certo stato mirato ad accertare le responsabilità in ordine alla scomparsa della Claps.
Tale anomalia, pertanto, può venir meno solo se si tiene presente, come è doveroso, l’ utilità della rievocazione di detta “vicenda Claps” in maniera assolutamente e strettamente funzionale all’ oggetto specifico degli addebiti che sono stati mossi al R ed al Gega (e non l’ utilità di quelle dichiarazioni al fine della “decisione di quei processi”, come è invece detto in quella rubrica: si può infatti rendere falsa testimonianza anche senza riferire circostanze decisive).
Il limite è dato, cioè, dalla verifica di se e come possano le dichiarazioni testimoniali della DCE avere “falsato” l’ accertamento della verità quanto alla ricostruzione dei comportamenti dei due predetti nominativi, ossia delle condotte da loro avute in quella “ vicenda “, già oggetto delle domande a suo tempo loro poste dal Pm e, secondo quest’ ultimo, rimaste prive di veritiera risposta.
La falsa testimonianza all’udienza del 14.3.1995 (nel processo Gega)
Se si parte dall’
esame delle dichiarazioni - oggetto d’ imputazione - per ultimo rese dall’
imputata, ossia quelle del 14 marzo 1995 nell’ ambito del processo Gega, è
decisivo rilevare che una attenta analisi di tutte le domande dal Pm fatte alla
DCE consente di ricavare che esse non ebbero affatto riguardo, se non per quanto
di seguito precisato, alle circostanze di cui ai punti che avevano costituito l’
addebito mosso a quel prevenuto.
Esso aveva ad oggetto, vale ripeterlo, l’ aver egli (falsamente) affermato:
1. prima, di non essersi portato al centro di Potenza il 12.9.93,
2. successivamente, di essersi portato in piazza Mario Pagano di Potenza il
12.9.93 e di essersi trattenuto con alcuni amici Gioacchino Ruggero, Gianluigi
Tito e Francesco Clemente e
3. di essere tornato a casa, in contrada Bucaletto, con l’autovettura del
Ruggiero, Fiat 127 bianca, accompagnato da quest’ultimo e
4. di non aver raggiunto il centro di Potenza a bordo della propria autovettura
Fiat Uno il 12.9.93
nonché
5. di non avere incontrato Elisa Claps.
Come si evince dalla lettura delle pagine 25 e segg. del verbale di stenotipia
di quell’ udienza del 14 marzo 1995, il Pm si limitò allora a chiedere alla DCE
-in ambito pertinente, quindi, ai soli punti uno e due dell’imputazione su
riportati- se, quando, dove, a che ora e con chi, quella mattina del 12
settembre 1993 ella avesse visto il Gega.
Orbene, la DCE dette tutte le risposte del caso ed aggiunse - particolare di
rilievo - che, al momento dell’ incontro avvenuto con il giovane albanese, ella
era assieme all’ amica Angelica Abbruzzese.
Quest’ultima, precedentemente escussa (all’ udienza dibattimentale del 23
febbraio 1995: v. pagg. 63/98) aveva reso, sui medesimi fatti, dichiarazioni
sostanzialmente coincidenti.
E se é vero che il Pm (pag. 35 del ripetuto verbale di stenotipia del 14 marzo
1995), in detta occasione procedette ad una contestazione, e fece notare all’
imputata che ella - sentita ex articolo 362 Cpp in data 24.9.1993 - aveva
riferito (a pag. 4 del relativo verbale) di aver visto Gega in un orario diverso
(“…tra le ore 12 e l’una meno qualcosa, ma non ricordo precisamente…”) rispetto
a quello indicato nel corso della testimonianza (durante le indagini, infatti,
lo stesso episodio era stato da lei datato “…prima delle ore 13.30 e dopo aver
citofonato a casa della Claps…” e parlato con il di lei fratello, Gildo), è
anche vero che la DCE -dopo aver, a fronte della contestazione, sostenuto d’
aver dimenticato quale fosse stato l’ orario preciso- ribadì che, al momento
dell’ avvistamento del Gega, ella era con l’ Angelica Abbruzzese.
Pertanto, la dichiarazione non rispondente al vero della prevenuta fu, caso mai,
quella del 24.9.1993, non compresa nell’ odierna accusa.
Al contrario, veritiera fu la testimonianza incriminata.
Invero, anche secondo quanto riferito dalla predetta Abbruzzese (v. verbale
udienza dibattimentale processo Gega del 23 febbraio 1995, p. 65) l’ incontro
con il giovane albanese era avvenuto alle 12.00 - 12,30 del mattino.
Se a ciò si aggiunge che le uniche restanti domande - che quel dì 14 marzo 1995
furono dal Pm poste (con riguardo al Gega) alla DCE - ebbero ad oggetto se e
quali rapporti sentimentali sarebbero intercorsi fra la Claps ed il predetto
albanese (v. pagg. 4/9; 58/59 del verbale), è agevole concludere che nessuna
falsa testimonianza è stata perpetrata dall’ imputata allorquando è stata
sentita nel processo per false informazioni al Pm subito dall’ Eris Gega, e
relativamente a queste.
Né in senso contrario possono valere le considerazioni che il primo giudice ha
fatto onde pervenire a diversa conclusione.
Nel motivare, egli si è riferito ai seguenti fattori (che sono stati richiamati
‑in parte narrativa- nella critica loro mossa dalla difesa):
l’ insolita terminologia (“salvo complicazioni”) -interpretata come segnale d’ un timore preventivo della DCE per quanto sarebbe nel prosieguo accaduto- ancora adottata dall’ imputata (analogamente a quanto fatto nel corso del processo a carico del R) per riferirsi alle variabili intese prese con l’ amica in relazione al luogo ed all’ orario in cui si sarebbero dovute incontrare al ritorno della Clpas dall’ appuntamento (di durata non preventivamente definibile “al secondo”), cui era andata da sola, con il R;
“le telefonate”, apparse prive di valida spiegazione, che la DCE (appena
separatasi dalla Claps, andata all’ appuntamento) avrebbe ingiustificatamente
fatto al numero di casa del proprio fidanzato, che pur sapeva assente;
l’ aver per la prima volta riferito al dibattimento un nuovo elemento, quello della “bugia” di cui la Claps le avrebbe inutilmente fatto proposta, il giovedì precedente a quella domenica 12 settembre. Queste la dichiarazione resa: “io dovevo dire a mio padre che andavo a mangiare a casa di Elisa, mente Elisa avrebbe detto a sua madre che veniva a mangiare a casa mia.”). Secondo lo stesso decidente, il particolare poteva essere forse attinente ad un progetto magari “banale” (della Claps), ma egualmente quell’ elemento sarebbe rimasto oscuro, perché la DCE non avrebbe colpevolmente “…saputo (l’affermazione lascia davvero perplessi: ciò che non si sa, non può essere oggetto di testimonianza) o voluto dire…” le ragioni di quella proposta, non essendo plausibile o sufficiente la spiegazione da lei riferita: la Claps avrebbe proposto la bugia per poter essere così entrambe libere di “rimanere in mezzo alla strada”;
.la “paura” - manifestata (successivamente alla scomparsa dell’ amica) a terze persone dall’ imputata - per quella che avrebbe potuto essere la sua sorte, ove anche lei fosse andata all’ appuntamento con il R.
A proposito dei
detti fattori di convincimento del tribunale, è doveroso osservare quanto segue.
In primis, che le considerazioni a loro sostegno sono, come esattamente è stato
evidenziato dalla puntuale difesa della prevenuta, sostanzialmente il frutto di
congetture. Basti pensare, con riferimento -ad esempio- al fatto che la DCE non
avrebbe fornito validi chiarimenti in ordine alle ragioni di detta, peraltro
comprensibilissima, “paura”, il primo giudice ha infatti apoditticamente
affermato: “Non è dato conoscere le ragioni della reticenza della DCE, ma è
legittimo opinare che la medesima sapesse (e sappia) più di quello che
riferiva”.
Secondariamente, non è dato capire in qual maniera detti elementi di
perplessità, e le dichiarazioni testimoniali della DCE che ne sono stati
“ispirazione”, abbiano riferimento al mai tralasciando tema d’ indagine: le ben
individuate menzogne che erano state addebitate al Gega.
Fortemente sovviene, a conforto di siffatte argomentazioni, richiamare alcune
incisive riflessioni che, proprio a riguardo della testimonianza DCE, furono
fatte dal giudice che la raccolse, ossia proprio quel collegio la cui decisione
avrebbe potuto essere male indirizzata dall’ asserita falsità delle
dichiarazioni dell’ attuale imputata.
Vale fare
riferimento specifico a quel momento dell’ esame della DCE (v.: pagg. 49 e segg.
del verbale di stenotipia) in cui il Pm la aveva sollecitata (contestandole il
contenuto di pregresse dichiarazioni, raccolte il 13.9.1993) affinché sia desse
compiute spiegazioni sul motivo per cui ella (quando era rimasta sola e convinta
di non poter più andare a pranzo dalla Claps, che non aveva ritrovato nonostante
le prime ricerche) avesse telefonato ad Angelica Abbruzzese, chiedendole
d’andare a mangiare da lei, piuttosto che ai propri genitori, sia chiarisse
quale dovesse essere il contenuto del “sospetto” cui ella aveva fatto cenno
quando, a pregressa domanda del requirente, aveva riferito che non aveva
telefonato ai familiari perché non voleva “insospettirli”.
In proposito, il tribunale di Potenza dopo aver riportato, alla nota n. 110, di
pag. 44 della sentenza, il seguente passo di quel verbale:
Pm “Le ricordo
signorina che è sotto il vincolo del giuramento e che già per un altro verbale
il Pm ha chiesto pubblicamente la trasmissione degli atti al suo Ufficio. Ci
vuole dare una spiegazione di quello che le è stato contestato e ci vuole dare
una risposta alle domande che le vengono poste e che sono utili anche per capire
se le dichiarazioni rese in particolare in questo processo dall’imputato sono
veritiere o no!”
Risposta: …
Pm: lei ha paura di rispondere?
Risposta: No.
Pm: E allora perché non risponde? Teme qualcosa?
Risposta: No.
Pm: Ed allora risponda; qual è la risposta che lei dà a queste domande?
Risposta: ... “
ha così commentato:
Dove, l’incalzare delle domande del Pm è più che legittimo e giustificato e le
risposte del teste sono francamente disarmanti. Dove, però, non si riesce a
cogliere il rilievo delle dichiarazioni del teste sulla “posizione”
dell’imputato G., a dispetto dell’osservazione del Pm secondo il quale quelle
domande e quelle risposte «sono utili anche per capire se le dichiarazioni rese
in particolare in questo processo dall’imputato sono veritiere o no».
Ancora, con riferimento alla risposta data dalla DCE alla richiesta di spiegare
le ragioni della proposta, su mentovata, fattale dalla Claps di dire ognuna di
esse, in quel giorno, una “bugia” alle rispettive famiglie, risposta consistita
nel dire che la finalità era stata quella di “…stare in mezzo alla strada”,
anziché andare insieme, a pranzo in campagna, il tribunale, a nota di pag. 45,
dopo aver aggiunto il seguente brano del verbale:
111 […] Difesa: Ricorda se Elisa le ha presentato, le ha fatto conoscere o lei
ha fatto conoscere ad Elisa altri ragazzi che forse erano amici di Luca [Rappisi,
fidanzato di Elisa] e che facevano anch’essi il servizio militare?
ha osservato:
Si è già rilevato che la deposizione della DCE spinge il processo al largo e lo
allontana dal tema. Non a caso, la difesa segnala o solo insinua piste “altre”
Il processo finisce, così, per vertere esattamente sul “fatto presupposto”, per
dirla con il Pm: la scomparsa di Elisa Claps e per smarrire il tema suo proprio:
la veridicità o falsità delle informazioni rese al Pm da Eris Gega.
Importantissime constatazioni, infine, ha poi conclusivamente fatto quel
giudice, a pag. 48 della ripetuta sentenza, ove ha esplicitamente evidenziato:
La testimonianza di Eliana DCE è inquietante. Essa porta diritti al cuore del
problema, apre scenari imprevedibili nei quali tutto diventa possibile e tutto
resta nell’ombra. È davvero difficile, tuttavia, trovare nelle parole di DCE la
conferma della falsità delle dichiarazioni di Gega al Pm sulle quali è chiamato
a decidere il Tribunale. Semmai, ma questo vale non solo per lui, esse rimettono
anche Gega tra i personaggi di quegli scenari che hanno visto la vanificazione
di Elisa Claps. Tutte le ipotesi, sulla fine di Elisa, tornano possibili.
aggiungendo, da ultimo, lapidariamente:
Resta, qui, il fatto che anche la deposizione di DCE non sostiene l’accusa in
questo processo.
L’assoluzione della DCE, per insussistenza del fatto, è quindi in parte
qua, un dato assolutamente ineludibile.
Peraltro, vale fare - sia pur per mero tuziorismo - una considerazione.
Anche se, per avventura, non fosse consentito pervenire a siffatta pronuncia
assolutoria nel merito, non è dato vedere come la DCE potrebbe comunque, in
quest’ ambito, esser soggetta a condanna, stante il disposto dell’articolo 384.2
Cp.
Basta aver presente, in proposito:
l’ammonimento ‑sopra per esteso richiamato- del requirente quando le ricordava
che era “…sotto il vincolo del giuramento e che già per un altro verbale…” il Pm
aveva “…chiesto pubblicamente la trasmissione degli atti…”;
ancora, che l’ “altro verbale” indicato, era quello del processo a carico del R,
quando, in data 7 febbraio 1995 (appena poco più d’un mese addietro), all’
imputata, sempre in veste di testimone, erano state fatte le medesime domande
con specifico riguardo alle ragioni della telefonata che ella aveva fatta all’
amica Abbruzzese, piuttosto che ai genitori.
La falsa testimonianza alle udienze del 7.2.1995 e 7.3.1995 (nel
processo R)
Ferme restando le
“ Considerazioni preliminari “ sopra svolte sub III, anche con riferimento all’
anomalia, ivi evidenziata, del capo d’accusa e del modo come deve essere inteso
l’ inciso “…circostanze…utili alla ricostruzione della vicenda della scomparsa
di Elisa Claps…”, occorre ora passare alla valutazione della testimonianza resa
dalla DCE, “anche nel corso di un confronto”, nel processo svoltosi, pure
dinanzi al tribunale di Potenza, a carico di R Danilo.
All’ imputata viene, in detto ambito, mosso addebito perché “… alle udienze del
7/2/1995 e del 7/3/1995, affermava il falso e, comunque, negava il vero, nonché
taceva circostanze a sua conoscenza, utili alla ricostruzione della vicenda
della scomparsa di Elisa Claps e utili alla decisione…” nel processo, ed
(anche) “…ometteva di fornire dati a sua conoscenza relativi ai movimenti suoi
e di Elisa Claps nella giornata del 12/9/93 e nei giorni precedenti; in
particolare omettendo di riferire che cosa in realtà dovevano fare lei ed Elisa
la mattina del 12/9/93 e cosa hanno fatto, dichiarando d’avere incontrato due
volte nella mattinata del 12/9/93 Massimo C, con modalità relative ai luoghi ed
orari diverse da quelle riferite dal C e di avere avuto da questo risposta
negativa alla domanda se avesse visto Elisa Claps.”.
In detta imputazione, come è evidente, viene finalmente fatto riferimento ad un
addebito specifico, quello (di cui si dirà più diffusamente appresso) connesso
alle discordanze fra le dichiarazioni della DCE e le altre dell’ altro teste,
allora sentito, C Massimiliano.
Anche in questo caso, al fine di aver la misura della pertinenza delle affermate
falsità della testimonianza della prevenuta a quello che era l’ oggetto dell’
addebito mosso al R, occorre ricordare che questi, alla pari del Gega, era stato
imputato del reato ex articolo 371bis Cp “…perché nel corso del procedimento
penale n. 429/93/44, richiesto dal Pm di fornire informazioni ai fini delle
indagini in corso in ordine alla scomparsa di Elisa Claps, avvenuta in Potenza
il 12.9.1993, rendeva in data 21.9.1993 e 12.9.1993, dichiarazioni false e
taceva circostanze da lui conosciute circa i fatti per cui si indagava, in
particolare affermando di essersi trattenuto con Elisa nella Chiesa della S.S.
Trinità per circa 10 minuti e successivamente di essersi recato da solo nel
cantiere delle scale mobili, ove altra volta era andato con tale Paola
Santarsiere e di essere, sempre in data 12.9.1993, caduto nelle scale di detto
cantiere essendosi in tal modo procurato una ferita alla mano, nonché d’aver
chiesto ed ottenuto da Elisa un appuntamento per la mattinata del 12 settembre
1993 al fine di consegnarle un regalo, tutto ciò contrariamente al vero ed alle
risultanze delle indagini effettuate nel procedimento n. 429/93/44…”
Per una più facile comprensione, le falsità che erano attribuite al R
possono così esse schematizzate:
(1) falsa informazione d’essersi trattenuto per 10 minuti con la Claps nella
Chiesa della Trinità;
(2) falsa informazione d’essersi recato sul cantiere delle scale mobili in data
12.9.1993 e di essersi lì procurato, cadendo, una ferita;
(3) falsa informazione d’essersi recato in precedenza con Paola Santarsiere in
quello stesso cantiere;
(4) falsa informazione d’aver avuto il fine di consegnar un regalo alla Claps,
allorché le aveva chiesto (ed ottenuto) un appuntamento per la mattina del
12.9.1993.
La schematizzazione consente d’ enucleare una prima rilevante
considerazione
Invero, l’esame dei verbali di stenotipia di quel dibattimento R evidenzia che nessuna domanda è stata in quella sede posta alla DCE con riferimento alle circostanze riguardanti le falsità di cui ai punti 2. e 3. della lista.
Ovvia conseguenza
è che la DCE non ha, in quell’ ambito, reso alcuna testimonianza, tanto meno
falsa.
E tanto appare sin troppo evidente, perché dichiarazioni sui fatti di cui ai
citati punti (affermazioni che avrebbero avuto indubbia rilevanza nell’ economia
dell’ accertamento della verità in quel processo e delle eventuali “bugie” del
R, da cui l’interesse a che la teste fosse sia sincera, sia non riluttante), la
DCE non poteva per definizione rilasciare. Ella non era, invero (né risulta che
potesse essere), a conoscenza degli accessi che il R, da solo o in compagnia,
avesse fatto -in quelle esplicitate occasioni, da lui prospettate- nel cantiere
potentino delle scale mobili.
Né la DCE può esser ancora esser ritenuta falsa testimone con riguardo alle
dichiarazioni rese sull’ argomento del “ regalo “, alla cui consegna alla Claps
il R avrebbe ingannevolmente negato di voler finalizzare l’ appuntamento, da lui
pacificamente ammesso, che aveva con la Claps.
Premesso che anche sul punto in questione, ai fini della configurazione del
delitto di falsa testimonianza (per la quale – come noto – è sufficiente che il
mendacio o la reticenza abbiano potenziale, astratta idoneità ad indurre in
errore il giudice e ad alterarne il convincimento su temi rilevanti della
controversia) non interessa sapere quali siano state le decisioni adottate da
parte del tribunale e, poi, da questa corte d’appello (basta in questa sede
prendere atto che quest’ ultima pronuncia divenne definitiva, e che la corte di
cassazione respinse il ricorso contro di essa: v. copia sentenza, in atti), va
considerato che all’ udienza dibattimentale del 7 febbraio 1995 (v.: verbale
processo R, pagg. 152 e segg.), la DCE, dopo aver riferito che la sera
precedente al 12 settembre 1993, giorno della scomparsa della Claps, quest’
ultima le aveva anticipato ‑durante una conversazione telefonica‑ la notizia
dell’ appuntamento che aveva preso col R per l’ indomani, ma non aveva aggiunto
altri particolari, perché aveva testualmente precisato di non poter ‑in quel
momento‑ parlare liberamente, ha completato la propria dichiarazione, fornendo
‑a relativa domanda- la seguente risposta:
“ Ha detto [Elisa] : <<Domani ti spiego; ci vediamo alle 11.00 a casa mia>>.
Sono andata prima a comprare le paste e poi sono andata a casa di Elisa e lei mi
ha detto che doveva andare a questo appuntamento perché Danilo le doveva fare un
regalo per la promozione .”.
Orbene, posto che l’argomento del regalo non è più ritornato nel corso dell’
esame testimoniale -e considerato che l’ unica altra persona a conoscenza del
fatto era l’ Angelica Abbruzzese, la quale tale fatto apprese, unitamente alla
notizia dell’ appuntamento che era stato fissato fra la Claps ed il R (v.
verbale di stenotipia del 7.2.1995, pagg. 51/52 e 55), proprio dalla DCE (dopo
che, in quella mattina del 12 settembre 1993, l’aveva incontrata in via Pretoria
sola ed intenta ad aspettare il rientro della Claps)- nessun elemento consente
di sostenere che le dichiarazioni relative al detto argomento, riferite dalla
DCE nel processo R, non siano state rispondenti a verità.
Ed, anzi, proprio il fatto che il R abbia negato di aver mai avuto l’ intento
di voler fare un regalo alla Claps, particolare emerso dalle dichiarazioni della
(sola) DCE, è stato per lui specifico oggetto di contestazione.
Consegue che, anche per questa parte delle falsità, riportate in rubrica, va
affermata l’ insussistenza del fatto addebitato all’ odierna
appellante/appellata.
Non può, quindi, la Corte qui condividere l’ opinione del primo giudice, il
quale aveva invece genericamente sostenuto (anche senza fare alcuna distinzione
nei rispettivi ambiti), che in entrambi i processi - Gega e R - “…al di là di
ogni ragionevole dubbio…”, la DCE non avesse comunque “…detto la verità o più
esattamente…(avesse)…nascosto circostanze a lei note riguardo ai fatti su cui
era esaminata…”.
In punto, è opinione del Collegio che, come evidenziato dalla difesa, la
decisione del tribunale abbia davvero mutuato la “suggestione” -sopra ricordata-
che ha segnato tutta l’ impostazione accusatoria, per l’ evidenziata anomalia d’
aver essa attribuito alla DCE mendacio o reticenza su “…circostanze a sua
conoscenza utili alla ricostruzione della vicenda della scomparsa di Elisa Claps…”.
Una prova evidente di ciò si ricava dalla lettura del passo della sentenza
gravata in cui quel giudice afferma di ritenere che “…la condotta della DCE
rientri senz’ altro…nel paradigma della norma incriminatrice, avendo la medesima
reiteratamente mentito o assunto condotte reticenti su fatti forse in sé banali,
ma certamente importanti per l’inchiesta relativa alla scomparsa di Elisa Claps.”.
Inoltre, va pure denotato che il convincimento del monocratico, con riferimento
al ripetuto ambito -ritagliato fra i fatti tutti oggetto di valutazione e
specifico dell’udienza del processo R in data 7.2.1995- è stato basato su una
motivazione alquanto sommaria e non convincente, che non favorisce affatto la
possibilità di pervenire a conclusione diversa da quella sopra evidenziata.
Invero, il tribunale si è limitato a constatare che, era “doveroso notare”, come
l’esposizione della DCE fosse stata “…caratterizzata da numerose incertezze ed
imprecisioni logiche…”, nonché fosse emersa una sua “…scarsa chiarezza su
aspetti importanti…”.
Peraltro, tali aspetti non sono stati dal tribunale evidenziati, se si eccettua
il seguente rilievo:
“ Innanzitutto…una qualche preoccupazione per Elisa, da parte di
Eliana…(era)…sorta già poco tempo la separazione delle due ragazze…”.
Orbene, qui ben potendo farsi rimando alle considerazioni, su richiamate, in
ordine al carattere congetturale di siffatte argomentazioni poste a base della
affermazione di falsità (ritenuta poi non punibile) delle testimonianze tutte
rese dall’ imputata, va evidenziato che, peraltro, quanto allo specifico punto
appena trattato, le stesse, oltre che esser state contraddette da quanto appena
più avanti riportato nella stessa sentenza gravata ‑ ove si legge, senza che se
non ne possa ricavare meraviglia e disorientamento: “…non si comprende perché la
DCE, invece di preoccuparsi di Elisa, (- ! -) abbia cercato Angelica…” - , non
trovano neanche riscontro negli atti del processo.
Ed invero, l’ Abbruzzese, sentita in prime cure, non ha affatto fornito elementi
per poter sostenere che la DCE fosse particolarmente preoccupata, tanto meno già
al momento del primo incontro avvenuto fra le due nella via Pretoria.
Sovviene, in tale senso, la lettura del verbale di stenotipia di questo processo
in prime grado, udienza del 2.11.2000. Si legge:
pagg. 30 e ss.
DOMANDA (del Pm)
- Spostando un attimo l’attenzione sull’altra telefonata, lei ha ricevuto una
telefonata in quel giorno da parte di Eliana, lo ricorda?
RISPOSTA - Sì.
DOMANDA - Ricorda più o meno a che ora?
RISPOSTA - Ricordo che stavo pranzando, ero a tavola.
DOMANDA - Ricorda il contenuto di quella domanda?
RISPOSTA - Sommariamente sì.
DOMANDA - Lo può descrivere?
RISPOSTA - Eliana DCE mi disse che non era riuscita ad incontrarsi con Elisa e
che dopo aver citofonato a casa di Elisa si era resa conto di non avervi
trovato nessuno e quindi pensava di essere rimasta lì da sola, e che quindi
Elisa insieme al fratello fossero già andati via lasciandola sola.
DOMANDA - Ricorda per caso se nel corso di questa telefonata Eliana era nervosa,
agitata, preoccupata? Come le sembrò?
RISPOSTA - Sinceramente mi sembrò una telefonata normale.
DOMANDA - Per cui lei ritenne che Eliana era tranquilla in quel momento?
RISPOSTA - Sì.
pagg. 37/39
DOMANDA - Ricorda cosa le disse Eliana?
RISPOSTA - Eliana... Tantissimo non mi poteva neanche dire visto che comunque
la mattinata...
DOMANDA - Cosa le disse e non cosa non le disse.
RISPOSTA - Mi disse che dopo che c’eravamo lasciate e che quindi io ero andata
via, lei aveva continuato ad aspettare Elisa davanti il Gran Caffè.
DOMANDA - Ricorda se le riferì qualcosa in ordine al prima del vostro incontro,
cioè in ordine a che fine aveva fatto Elisa e dove era andata Elisa prima che
lei incontrasse Eliana?
RISPOSTA - Certo, glielo chiesi e mi rispose che Elisa aveva un appuntamento con
DR nella chiesa Trinità alle 11.30 mi sembra di ricordare.
DOMANDA - Mentre le raccontava questi fatti ricorda se Eliana era nervosa,
agitata?
RISPOSTA - Era spensierata, tranquillissima.
DOMANDA - Le raccontava questi fatti con la massima tranquillità?
RISPOSTA - Sì.
[…]
DOMANDA - Quando lei arrivò a casa Claps ricorda, invece, se Gildo era
tranquillo?
RISPOSTA - No, Gildo era agitatissimo, superagitato.
DOMANDA - Lei ha detto che Eliana, invece, era tranquilla in quel momento; è
sicura di questo?
RISPOSTA - Eliana... in un primo momento forse anche lei non aveva capito.
DOMANDA - Ci stiamo riferendo a quando lei era a casa Claps. Lei ha detto che
Gildo era agitatissimo. Gildo era preoccupatissimo, non si avevano più notizie
di Elisa e Eliana in quel momento come stava? Rimaneva tranquilla come se niente
fosse?
RISPOSTA - Per quanto ricordo sì, non si agitò più di tanto. I più agitati
eravamo io, Gildo, la mamma, il padre.
DOMANDA - Anche lei si preoccupò, invece Eliana no.
RISPOSTA - Di meno.
DOMANDA - Però ad un certo punto lei stessa dice che si bloccò.
RISPOSTA - Sì, rimase comunque zitta. Rimase ferma.
DOMANDA - Stava seduta o in piedi?
RISPOSTA - Seduta. Ripeto, l’ ho attribuito al suo carattere, perché ognuno di
noi ha una maniera diversa di esternare le proprie preoccupazioni.
DOMANDA - Ricorda un particolare: se il tono e i modi con cui Eliana le
parlava in casa Claps erano diversi da quelli usati nel corso della telefonata
tra lei ed Eliana?
RISPOSTA - Beh sì, erano sicuramente diversi, si sentiva che non aveva più la
tranquillità della mattinata, quella maniera scherzosa anche di porsi nei miei
confronti, aveva preso piena coscienza che qualcosa era successo, ma fino al
momento della telefonata non mi era sembrata agitata.
Non sembra, a
questo punto, sia necessario apportare ulteriori commenti.
A diverso convincimento, deve invece pervenire la Corte con riguardo a quanto
resta dell’ imputazione, ossia al fatto specifico addebitato alla DCE.
In quest’ ambito, ella è stata incolpata d’ aver reso falsa
testimonianza dichiarando (anche) durante il confronto del 7 marzo 1995 con
l’altro teste, C Massimiliano, “…d’ avere incontrato due volte nella mattinata
del 12/9/93 Massimo C, con modalità relative ai luoghi ed orari diverse da
quelle riferite dal C e di avere avuto da questo risposta negativa alla domanda
se avesse visto Elisa Claps.”.
Per una maggiore comprensione, vale riportare (traendo i dati dal relativo
verbale di stenotipia: pagg. 1 – 54) uno specchio delle due tesi a raffronto.
La DCE aveva sostenuto:
d’aver, quella mattina del 12 settembre 1993, incontrato due volte il C, una
prima volta / ore 12,20 circa (p. 28), oppure 12,30 (p.46) / nei pressi della
chiesa della S.S. Trinità (p.31), la seconda volta / ore 12.50 (p.39) / vicino
al vicolo (della chiesa) di San Michele;
d’aver entrambe le volte richiesto al C se avesse visto la Claps.
questi, in entrambe le occasioni (a mezzo d’un cenno della testa, quanto alla
seconda) le avrebbe detto di non averla vista (p. 33).
Il C aveva, invece, affermato e ribadito:
.che il primo incontro era avvenuto vicino al vicolo S.Michele / ore 12.45 -12.50
/ e che, chiamato dalla DCE, le si era avvicinato;
.che, a richiesta, le aveva risposto d’aver visto la Claps nei pressi della
chiesa della Trinità, tanto d’aver visto la DCE indirizzarsi verso quella
direzione (pagg. 30 – 34 - 52); .che il secondo incontro era invece avvenuto
ancora più tardi, allorché egli era sotto i portici della Upim, a piazza Mario
Pagano, e che, nuovamente avvicinatosi alla ragazza, la quale lo aveva ancora
chiamato, questa volta le aveva riferito di non aver (ri)visto la Claps (pagg.
28 – 35 – 52).
Premesso che non è stato possibile ripetere in prime cure di questo
giudizio il confronto (come è dato leggere nella sentenza gravata, il C era nel
frattempo deceduto), osserva la Corte che il contrasto fra la DCE ed il C,
rimasto assolutamente inconciliabile (tanto che, all’ atto di esser congedato,
quest’ ultimo affermò, v. pag. 54: “ Io posso ripetere all’ infinito “ ), ha
avuto un indubbio rilievo e pertinenza nell’ economia del giudizio in cui le
riportate discordi dichiarazioni sono state rese.
Invero, secondo quanto era stato riferito all’udienza del 20 febbraio
1995, in sede d’esame, dal R, imputato in quel processo (v. pagg. 58 e segg. del
verbale di stenotipia):
egli avrebbe avuto l’ incontro con la Claps (da lui affermato, ma messo in
dubbio nel capo d’ accusa), giusta l’ appuntamento del giorno prima;
l’ abboccamento sarebbe avvenuto nella Chiesa della S.S. Trinità;
in quel posto, il R e la giovane si sarebbero trattenuti, parlando, una decina
di minuti;
la Claps sarebbe quindi uscita dalla chiesa alle 11.50 dalla porta principale
del luogo di culto (nel racconto del R, era emerso il particolare: “…l’ ho
seguita con lo sguardo fino l’ uscita che dà da una parte in via Pretoria e
dall’altra in via Cairoli.”);
a mezzogiorno, dopo essersi trattenuto per una preghiera, sarebbe uscito di
chiesa anche il dichiarante.
Orbene, prescindendo dalla verità o meno delle dichiarazioni rese da
quell’ imputato, sta di fatto che il C, rendendo testimonianza in quella
medesima udienza del 20 febbraio 1995 (v. pagg. 20 e segg. del verbale di
stenotipia) aveva raccontato che, mentre quella mattina del 12 settembre 1993
passeggiava con l’ amico Pietro Mele, all’ incirca alle ore 12,30 s’era trovato
a passare vicino all’ingresso della chiesa, e lì aveva visto “…con la coda
dell’occhio…” Elisa Claps uscire dal portone che si affaccia sulla via
Pretoria.
Il C aveva anche aggiunto, oltre al particolare di non conoscere allora il R:
di non aver avuto modo di salutare la Claps;
d’ aver poco dopo incontrato / 12,45 - 12,50 / la DCE, la quale gli aveva
chiesto se avesse visto l’amica;
d’ aver a lei risposto positivamente;
d’ aver quindi rincontrato dopo un quarto d’ ora la DCE, ma che questa volta,
alla stessa domanda, aveva a lei dato negativa risposta.
È evidente che la testimonianza della DCE, sul cruciale punto dell’
avvenuto avvistamento della Claps nell’ orario e nel luogo riferito dal C, aveva
l’ indubbio rilievo d’ apportare un elemento di duplice significativa valenza:
di valutazione e verifica della verità delle dichiarazioni del R non solo sul
fatto d’ essersi egli trattenuto in chiesa con la Claps, ma anche, e
soprattutto, sull’ ora in cui quest’ ultima potesse essere uscita dal luogo di
culto;
di conoscenza di quello che era possibile fosse effettivamente stato l’ ultimo
momento (con le relative modalità d’ azione) in cui la ragazza era stata vista,
prima di scomparire nel nulla.
Ma la DCE è stata ferma ed ostinata nel riferire una versione della
vicenda divergente rispetto a quella data dal C. E ciò che più rileva non sono
tanto le discrasie sui tempi e sui luoghi degli incontri avvenuti fra i due
dichiaranti, messi a confronto.
Il particolare importantissimo attiene invece alla circostanza che, nonostante
la DCE avesse al C fatto due volte ‑ come è pacifico fra i due - espressa
richiesta di dirle se avesse visto la Claps, questi, a dire della DCE, e
contrariamente all’ assunto del giovane, nemmeno in una occasione le avrebbe
dato risposta affermativa.
Trattasi di una discordanza tanto clamorosa, su di un accadimento specifico,
svincolato -appunto- da orari e luoghi, ossia da situazioni facilmente
equivocabili o soggette ad oblio, che si è necessariamente portati ad escludere
possa trattarsi di una cattiva elaborazione del ricordo.
Il precipitato necessario di ciò è l’ affermare che una delle due versioni sia
stata menzognera.
Stante siffatto bivio, la Corte deve ritenere che la falsa
dichiarazione fosse quella dell’ imputata.
In tal senso milita un coacervo di fattori di convincimento.
Non ha soverchio significato, da sola, la considerazione, fatta dal primo
giudice (peraltro da lui mutuata dall’ omologo convincimento del tribunale di
Potenza, nel processo R), dell’ indiretta conferma che la tesi del C avrebbe
avuto da parte dell’ amico, su citato, Miele Pietro. Questi, invero, sentito sia
nel presente che ‑prima- nell’ altro processo (v.: rispettivamente, il verbale
del 7.3.1995, pagg. 72 e segg. e quello, meno significativo, redatto all’
udienza di prime cure del 2.11.2000, pagg. 3 e segg.), ha riferito, in maniera
analoga alle dichiarazioni del primo, dei tempi, dei luoghi e delle modalità (la
chiamata da parte dell’ interlocutrice, l’ avvicinamento a lei del C) degli
incontri avutisi fra questi ed una ragazza che egli (allora) non conosceva (v.
verbale del 7.3.1995, pag. 76), così come sconosciuti gli erano il R e la Claps.
Né decisiva importanza ha l’ osservare che il C sia stato un testimone
assolutamente convinto delle proprie affermazioni e che esse siano state, sin
dall’ origine, sempre coerenti (v.: argomentando per implicito, il verbale d’
assunzione d’ informazioni dalla DCE, in data 24 settembre 1993).
Nemmeno è determinante in assoluto la, pur significativa, constatazione -che
pur avvalora fortemente la credibilità intrinseca del dichiarante- che, a
quanto risulta senza smentite, sia C, sia il Mele, fossero personaggi del tutto
disinteressati alla vicenda in predicato.
Ciò che più rileva, invece, e pesa come un macigno nel convincimento della
Corte, è la constatazione che la DCE, nonostante fosse stata sentita nell’
immediatezza della sparizione dell’amica (v.: processi verbali di sommarie
informazioni del 13 settembre 1993, ore 10.30 e 22.30, rispettivamente rese a
personale dell’ Upgsp e della Squadra Mobile della Questura di Potenza), ed in
quelle sedi fosse a lei ovviamente stato richiesto di dire ogni particolare,
anche il più insignificante, valido a ricostruire momento per momento,
situazione per situazione (mediante indicazione di luoghi, persone e movimenti)
quel breve scorcio di mattinata, non abbia invece fatto alcuna menzione dei due
incontri da lei sicuramente avuti con il C.
Questo non è inspiegabilmente accaduto.
La DCE non ha allora fatto alcun cenno del C, nemmeno per dare implicita
conferma (riferendo quello che - secondo lei - avrebbe da lui appreso) al fatto
che la Claps, dopo essersi da lei allontanata, non fosse più stata vista da
nessuna altra persona, che pure ella s’ era curata di interpellare.
In sostanza, al collegio non appare logicamente sostenibile che l’ imputata non
abbia, nell’ immediatezza ed anche dopo, riferito a chi la escuteva d’ aver,
quella mattina, incontrato due volte il C; d’ avergli in entrambe le occasioni
chiesto se egli avesse incontrato la Claps; d’aver da lui sempre avuto risposta
negativa.
Peraltro, e ciò costituisce ulteriore argomento, le emergenze
processuali non avvalorano la tesi difensiva secondo la quale il C, il quale
sicuramente fu sentito come informatore a distanza di tre giorni dalla scomparsa
della Claps (ossia il 15.9.1993, come è dato ricavare dalla lettura del verbale
di stenotipia dell’ udienza del 20.2.1995 nel processo R, pag. 19), sarebbe
stato indicato agli inquirenti proprio dalla DCE.
Ed, anzi, è agli atti il verbale d’ assunzione d’ informazioni, datato soltanto
24 settembre 1993, ore 15.30 (e, quindi, di parecchio successivo al 15 detto),
in cui la DCE per la prima volta (è dato ritenere):
.riferiva al Pm d’ un - si badi - unico incontro avuto con il C quel 12.9.1993;
.identificava, peraltro, detto solo incontro, con il secondo dei due che invece
aveva avuti.
Secondo il racconto allora fatto dalla prevenuta, infatti, l’ unico approccio
allora riferito era accaduto ad ora tarda, quando ella era tornata a via
Pretoria dopo aver già bussato al citofono di casa Claps e parlato con il
fratello di Elisa, per chiedergli se fosse rientrata senza rispettare l’ intesa,
con lei presa, di ritrovarsi al ritorno dell’appuntamento con il R.
Per quanto detto, sia pur nel ridotto ambito sopra enucleato, la DCE va
ritenuta colpevole della falsa testimonianza ascrittale.
É appena il caso d’ evidenziare che non importa stabilire perché essa sia stata
indotta a riferire tale menzogna.
Non é invero compito del giudicante, all’ atto di pervenire all’ affermazione
della responsabilità per un delitto, accertare le motivazioni che abbiano
albergato nel foro intimo del responsabile.
La questione della non punibilità
La pur limitata
affermazione di colpevolezza di cui sopra comporta la necessità di affrontare
comunque la problematica dell’ applicabilità o meno, alla specie, della causa di
non punibilità di cui all’articolo 384.2 Cp, norma che così statuisce:
<< Nei casi previsti dagli articoli 371bis, 371ter, 372 e 373, la punibilità è
esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere
richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come
testimonio, perito, consulente tecnico, o interprete ovvero (*) non avrebbe
potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto
essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni,
testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.>>. (*) Si noti: il testo
riportato è quello vigente successivamente ai fatti all’ esame. La parola
«ovvero» è stata ‑infatti- sostituita dall’articolo 21 legge 63/2001 con le
parole «ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a
rispondere o».
Detta questione - come sopra evidenziato - è stata specifico oggetto, anche se
in un ben più vasto ambito, dell’ appello del Pm. Questi, invero, ha criticato
la positiva convinzione sul punto avuta dal tribunale, la quale ha assolutamente
condizionato l’ esito del processo di prime cure.
Vale ricordare che tale soluzione è stata anche condivisa ed invocata nelle
subordinate conclusioni difensive.
Ritiene, invece, la Corte che la DCE - segnatamente nell’ ambito delle suddette
falsità che in questa sede le sono state accollate - ben potesse essere sentita
come testimonio e non via sia, quindi, alcuno spazio d’ operatività per l’
articolo 384.2 Cp.
Come anticipato in narrativa, il primo giudice ha, con riferimento a tutte le
accuse riportate nell’ editto, ritenuto “…la sussistenza dell’ illecito
contestato all’imputata…”, ed - onde respingere la tesi difensiva dell’
insussistenza del fatto - ha sostenuto che la condotta (tutta) della predetta
rientrasse senz’ altro nel paradigma della norma incriminatrice, per aver ella
“….reiteratamente mentito o assunto condotte reticenti su fatti forse in sé
banali, ma certamente importanti per l’ inchiesta relativa alla scomparsa di
Elisa Claps…” (così ancora manifestando un sintomatico segnale dell’ equivoco di
fondo che ha afflitto in quel grado il processo).
Quindi, il tribunale, ha come di seguito argomentato:
“Si impone tuttavia una pronuncia assolutoria, apparendo fondate le deduzioni
difensive in ordine alla impossibilità giuridica di esaminare la DCE come
testimone. Risulta dai documenti esibiti (e non è comunque controverso tra le
parti in punto di fatto) che Eliana DCE fu tra le persone sentite nell’ ambito
delle indagini relative alla scomparsa di Elisa Claps, in ragione dell’ amicizia
e dei rapporti con quest’ ultima. In tale veste fu interrogata non solo dalla
p.g., ma anche dal sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Potenza che coordinava le indagini. A causa delle reticenze e contraddizioni sin
da allora manifestate, la DCE fu sospettata di reità, in ordine al delitto di
cui all’ articolo 371 bis Cp, e gli atti trasmessi per competenza alla locale
Procura minorile (all’epoca Eliana aveva 17 anni). L’esito del procedimento, già
ricordato, fu l’ archiviazione in data 16.9.94, basata sull’insussistenza di
elementi idonei a sostenere l’ accusa in giudizio.
Ciò stante, ritiene questo giudice che la predetta non avrebbe dovuto essere
sentita come teste nei dibattimenti instaurati contro il R ed il Gega, ostandovi
il divieto di cui all’articolo 197, lettera a) e b) Cpp, segnatamente il divieto
di assumere come testi:
le persone imputate in procedimento connesso a norma dell’ articolo 12, anche se
nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, di
proscioglimento, o di condanna, salvo che la sentenza di proscioglimento sia
divenuta irrevocabile;
le persone imputate in un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso
previsto dall’articolo 371 comma 2 lettera b) (cioè quando < la prova di un
reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di
un’altra circostanza >).
Per contro, DCE avrebbe potuto essere esaminata a norma dell’articolo 210 Cpp,
con le garanzie difensive che la norma prescrive…”.
Quindi, dato atto che il tribunale ha avuto di fronte il quadro normativo
anteriore alle notevoli modifiche intervenute con la su richiamata legge 63/2001
(modifiche al Cp e al Cpp in materia di formazione e valutazione della prova in
attuazione della legge costituzionale di riforma dell’ articolo 111 della
costituzione), le quali hanno riguardato ‑fra l’altro‑ pure (v. articolo 5 l.
citata) l’ articolo 197 Cpp (Incompatibilità con l’ufficio di testimone), e che
a tale pregressa disciplina occorre fare riferimento anche in questa sede d’
appello, va denotato ancora che quel giudice, facendo richiamo alla sentenza n.
108 del 18.3.1992 della Corte Costituzionale, pronuncia della quale ha riportato
un ampio brano, ha puntualizzato che, giusta la previsione estensiva di cui
all’articolo 61 Cpp,
“…il divieto di testimonianza, di cui al citato articolo 197, vale anche per la persona sottoposta alle indagini preliminari…” .
Ha infine aggiunto:
“ Quanto al rapporto tra i processi a carico di R e di Gega ed il procedimento già instaurato a carico di DCE non c’è dubbio che essi fossero connessi e/o collegati. I punti fondamentali su cui quest’ultima fu interrogata dal Pm (e ritenuta reticente) coinvolgono infatti le ultime ore in cui la ragazza in cui al ragazza scomparsa fu vista, le persone con cui si doveva incontrare, i motivi dell’incontro con R e così via: circostanze tutte che costituiscono il nucleo anche dei fatti su cui R e Gega, a loro volta, furono reticenti.”.
In tal modo, senza aver espressamente sciolto l’ alternativa se nella specie potesse ipotizzarsi una incompatibilità per connessione di procedimenti, ovvero per collegamento probatorio d’ indagini fra più reati (così esponendosi ai giustificati strali della critica del requirente) il tribunale - nonostante il non pertinente (per quanto di dirà appresso) richiamo da lui fatto alla sentenza Corte costituzionale 108/92 - ha per implicito risolto il dilemma, optando ‑come era doveroso- per il secondo corno dell’ alternativa.
Era invero quella l’ unica strada concretamente percorribile, posto che evidente era l’ insussistenza, nella vicenda processuale all’ esame, di qualsivoglia dei casi contemplati dall’ 197 lettera a), in relazione all’ articolo 12 Cpp: concorso o cooperazione di persone nel medesimo reato, ovvero determinazione dell’ evento mediante condotte indipendenti di più persone; medesimo disegno criminoso di persona imputata di più reati (articolo 81 Cp); connessione teleologica (articolo 61 n. 2 Cp).
Sennonché, a parere della Corte, il tribunale ha mal operato laddove ha sostenuto positivamente l’ esistenza dell’ interferenza probatoria.
Vale ricordare
che il giudice delle leggi, con recente sentenza (Corte costituzionale 294/00 De
Vita e altro Cass. pen. 2001, 9, 755, Legisl. pen. 2000, 970) -nel dichiarare
non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articolo 197
lettera b), 210 commi 6 e 192, comma 4 Cpp, sollevata, in riferimento agli
articolo 3 e 101 comma 2 cost., nella parte in cui estendono la disciplina ivi
prevista anche alle ipotesi in cui il reato collegato a quello per cui si
procede sia il reato di calunnia susseguente a denuncia dell’ originario
denunciato- ha in particolare osservato che, non essendo stata prevista nella
lettera b) dell’articolo 197 alcuna previsione circa la “durata” della relativa
qualità, ne deriva che l’ incompatibilità sussiste soltanto nei confronti di
coloro, e per il tempo in cui rivestono la qualità di persone imputate o
indagate di un reato collegato a quello per cui si procede a norma dell’articolo
371 comma 2 lettera b), con la conseguenza che l’intervenuta archiviazione del
procedimento probatoriamente collegato produce l’ effetto di dissolvere la
correlazione qualificata tra le regiudicande e, con essa l’incompatibilità ad
assumere l’ufficio di testimone.
Più dettagliatamente, la Corte, all’ esordio del proprio argomentare, ha
affermato:
“…Il richiamo operato dal giudice ‘a quo’ alle sentenze n.108 e 109 del 1992,
entrambe poste a base della ricostruzione ermeneutica del quadro normativo
coinvolto dalle odierne censure, impone di prendere le mosse proprio da tali
pronunce, per verificare se le premesse sulle quali si è fondato il quesito
possano o meno ritenersi corrette.”;
e precisato che:
“Con la sentenza n.108 del 1992, questa Corte ebbe a dichiarare non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 60 Cpp, in relazione agli
articoli 405 e 197, primo comma, lettera a), dello stesso codice, nella parte in
cui - secondo il giudice rimettente - non avrebbe previsto l’incompatibilità con
l’ufficio di testimone della persona sottoposta alle indagini, nei confronti
della quale fosse stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale
in un procedimento conclusosi con l’archiviazione. Si osservò, infatti, che “la
norma di garanzia contenuta nell’articolo 197, primo comma, lettera a) del Cpp
deve essere applicata alla persona sottoposta alle indagini preliminari così
come essa viene applicata all’imputato; vale a dire che il combinato disposto di
tale norma con l’articolo 61, primo comma, vieta l’assunzione come testimone
delle persone sottoposte alle indagini preliminari anche se nei loro confronti
sia stato pronunciato decreto di archiviazione”. Una conseguenza, questa,
reputata “assolutamente coerente al sistema”, dato che il presidio offerto dal
principio secondo cui nemo tenetur se detegere - su cui si fonda l’esclusione
dall’ufficio di testimone dell’imputato, nei cui confronti sia stata pronunciata
sentenza di non luogo a procedere (revocabile a norma dell’articolo434) - deve
valere “anche per la persona sottoposta alle indagini preliminari nei cui
confronti sia stato pronunciato decreto di archiviazione, essendo prevista per
questa la possibilità di riapertura delle indagini”.”.
aggiungendo:
“Con la sentenza n.109 del 1992, invece, questa Corte ebbe a dichiarare non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 197 Cpp, nella
parte in cui non prevede l’incompatibilità a testimoniare dell’imputato nel
processo riunito a norma dell’articolo 17, lettera c), dello stesso codice, vale
a dire nei casi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle
altre.”.
Il giudice delle leggi ha quindi rappresentato che:
“Con la sentenza n.109 del 1992, invece, questa Corte ebbe a dichiarare non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 197 Cpp, nella
parte in cui non prevede l’incompatibilità a testimoniare dell’imputato nel
processo riunito a norma dell’articolo 17, lettera c), dello stesso codice, vale
a dire nei casi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle
altre. Dopo aver sottolineato che tale soggetto, allorché venga assunto come
testimone, è tutelato dai rischi derivanti dalla possibilità di
autoincriminazioni dalla generale garanzia apprestata dall’articolo198, comma 2,
questa Corte - come lo stesso giudice a quo rammenta - ha sottolineato che “il
criterio posto a base della norma impugnata in ordine al divieto di essere
assunto come testimone è quello dell’esistenza di un vincolo probatorio tra i
procedimenti nei quali il medesimo soggetto si troverebbe ad assumere
rispettivamente la veste di imputato e di testimone: vincolo che sussisterebbe
sempre ... nei casi indicati dall’articolo 197, lettera a) (coimputati dello
stesso reato o imputati di reati connessi a norma dell’articolo 12) e che, in
ogni altro caso in cui si verifichi, sarà rilevato dal giudice a norma
dell’articolo 197, lettera b)”. Da qui la ritenuta operatività del divieto di
essere assunti come testimoni ai sensi dell’articolo 197 lettera b) “anche per
coloro che siano imputati di un reato collegato”, “ ove in concreto il giudice
rilevi l’esistenza di una vera e propria interferenza sul piano probatorio tra
due procedimenti”.
Le prospettive secondo le quali sono venute ad articolarsi le richiamate
sentenze non sono, dunque, fra loro sovrapponibili, giacché il relativo ambito
decisorio è stato rispettivamente circoscritto alle ipotesi di cui alle lettere
a) e b) dell’articolo 197 Cpp, delle quali anzi - e come si è visto - sono state
adeguatamente messe a fuoco le profonde differenze strutturali. Pretendere,
quindi, come pure sembra presupporre l’odierno rimettente, di trasferire le
conclusioni cui è pervenuta la sentenza n.108 del 1992 anche nella sfera attinta
dalla seconda ed immediatamente successiva pronuncia, è soluzione
concettualmente impraticabile, ancor prima che ermeneuticamente scorretta,
proprio perché eterogenei e non combinabili sono gli stessi referenti normativi
che vengono qui in discorso.”;
ed ancora puntualizzato:
“…la scelta del legislatore…(è)…stata univocamente quella di assegnare carattere di eccezionalità alle ipotesi che disciplinano la incompatibilità a testimoniare, a fronte della opposta e generale regola sancita dall’articolo 196, comma 1, del codice di rito: sicché, la “lettura” dei casi di incompatibilità con l’ufficio di testimone e la correlativa sfera applicativa, non potrà che essere improntata a criteri di particolare rigore, con esclusione di qualsiasi ampliamento su base analogica. Ebbene, l’articolo 197, lettera a), del codice, espressamente stabilisce l’incompatibilità con l’ufficio di testimone nei confronti dei coimputati nel medesimo reato e delle persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12, <<anche se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di condanna, salvo che la sentenza di proscioglimento sia divenuta irrevocabile>>. Per tali soggetti, quindi - e soltanto per essi - il legislatore ha formulato uno specifico riferimento alla <<durata>> della loro qualità, assegnando una sorta di immunità rispetto all’ufficio di testimone anche al di là della chiusura del relativo procedimento; salva l’ipotesi - evidentemente anch’essa da riguardare come <<eccezionale>> nella economia del sistema - in cui quei soggetti siano stati prosciolti con sentenza irrevocabile e, dunque, non si presenti per essi più alcun rischio di un nuovo giudizio per lo stesso fatto. Da ciò, quindi, si chiarisce come la sentenza 108/92 si sia saldamente attestata alla ipotesi prevista dall’articolo 197, lettera a), del codice di rito, giacché soltanto per essa poteva porsi un problema di assimilabilità nella tutela per i coimputati o imputati di reato connesso nei confronti dei quali fosse stato pronunciato il decreto di archiviazione, dotato di una “capacità di resistenza” senz’altro minore rispetto alla sentenza di non luogo a procedere, cui pure lo stesso articolo di legge fa espresso riferimento.”.
La Corte ha ancora aggiunto (come sopra già anticipato):
“Da quanto
osservato può dunque trarsi un corollario interpretativo evidentemente
antagonista, rispetto alla prospettiva ermeneutica sulla quale il giudice
rimettente fonda le proprie censure. Non essendo stata infatti prevista nella
lettera b) dell’articolo 197 alcuna previsione circa “la durata” della relativa
qualità, se ne può dedurre che l’incompatibilità sussiste soltanto nei confronti
di coloro che, e per il tempo in cui, rivestono la qualità di persone imputate o
indagate (in virtù della generale estensione prevista dall’articolo 61 Cpp) di
un reato collegato a quello per cui si procede a norma dell’articolo 371, comma
2, lettera b); con l’ovvia conseguenza che -per stare al caso di specie-
l’intervenuta archiviazione del procedimento probatoriamente collegato produce
l’effetto di dissolvere la correlazione qualificata tra le regiudicande e, con
essa, l’incompatibilità ad assumere l’ufficio di testimone. D’altra parte, una
simile ricostruzione interpretativa appare essere coerentemente in linea con la
stessa ratio dell’istituto che qui viene in discorso, giacché - evocandosi una
ipotesi caratterizzata dalla interferenza probatoria tra procedimenti - la
configurazione di una incompatibilità a testimoniare assume una specifica
ragione d’essere solo nei limiti in cui i procedimenti siano in corso;
altrimenti, il tema probatorio comune cesserebbe di avere connotazioni meramente
processuali per assumere anche effetti, per così dire, “sostanziali”.
Il giudice delle leggi ha, quindi, concluso sostenendo:
“Questa ratio non a caso è valorizzata nella sentenza n.109 del 1992, ove questa
Corte - dopo aver sottolineato il generale presidio offerto dall’articolo 198,
comma 2, Cpp al principio del nemo tenetur se detegere - ha espressamente
rimesso al giudice il compito di verificare “in concreto” l’ interferenza
sul piano probatorio tra i due procedimenti, presupponendone, quindi, la attuale
consistenza.”.
Orbene, premesso che il tribunale di Potenza ha fatto, nella propria
motivazione, riferimento alla sentenza Corte costituzionale 108/92, la quale,
per quanto su esplicitato, non era perfettamente aderente alla fattispecie, in
quanto questa era astrattamente interessata da una ipotesi di incompatibilità ex
articolo 197, lettera “b”, e non “a”, Cpp, (e a detto particolare era riferita
la critica dinnanzi mossa, la cui spiegazione è stata fatta oggetto di riserva),
va rimarcato l’ ulteriore errore che quel decidente ha commesso all’ atto della
doverosa (e non scontata) concreta verifica dell’ interferenza probatoria fra i
processi R e Gega ed il presente.
Invero, se è indubitabile:
che sia i
predetti nominativi, sia la DCE furono tutti all’ origine indagati ex 371 bis Cp
(reato per il quale, il R e Gega vennero anche rinviati a giudizio, nel mentre
per la DCE fu pronunciata archiviazione), e
che tutte siffatte ipotesi delittuose riguardarono false informazioni date al Pm
in relazione alle indagini attivate per la scomparsa di Elisa Claps;
va ancora una volta ricordato che il presente processo è stato intrapreso per via delle false dichiarazioni testimoniali dalla DCE, a parere del titolare dell’ azione penale, rese in quei processi: quindi, relativamente a fatti che non dovevano più direttamente riguardare la sparizione della Claps, ma le false informazioni del Gega e del R.
Se questo, come in effetti non è dato revocare in dubbio, è l’ ambito del presente processo, ovvia conseguenza è il venire senz’ altro meno ‑ in concreto - d’ ogni esigenza a che la DCE fosse in quelle sedi sentita con le garanzie.
Peraltro, limitatamente a quanto -a questo punto- residua d’ interesse (per via del ridotto ambito in cui è stata riconosciuta la responsabilità della prevenuta), la sentenza gravata non ha neanche tenuto presente che le dichiarazioni - rese al Pm dalla DCE - in ragione delle quali a suo tempo furono a suo carico fatte indagini (poi chiuse con provvedimento d’ archiviazione), non ebbero affatto per oggetto, come invece espressamente affermato dal tribunale, “punti fondamentali”, costituenti il nucleo degli stessi fatti sui quali R e Gega, a loro volta, erano stati reticenti e, per questo, incriminati, ex articolo 371bis Cp.
Il primo giudice non ha inteso che per la prevenuta non v’ era alcuna incompatibilità ad esser sentita come teste sulle false dichiarazioni, rese dagli altri due, relativamente a fatti e circostanze diversi da quelli per i quali ella era stata indagata.
Detta incompatibilità sarebbe stata, caso mai, ravvisabile solo seguendo quella distorta prospettiva, costituente il più volte ricordato equivoco di fondo, secondo cui i “punti fondamentali” (anche) di questo processo fossero stati (per riportare le parole del tribunale) “le ultime ore in cui fu vista la Claps”: il che non è.
Diversamente opinando, anche in questa sede verrebbe per implicito e sostanzialmente mosso all’ imputata un rimprovero affatto diverso rispetto a quello della rubrica: aver continuato a tener celati fatti attinenti direttamente alla sparizione della Claps.
Il trattamento sanzionatorio
Nel determinare la pena che deve seguire all’affermazione di responsabilità (di cui sopra, sub V.) dell’ imputata, non può trascurarsi che si tratta d’ una giovane la quale, all’ epoca (inizi del 1995) era poco più che maggiorenne.
Il che porta a doverle senz’ altro riconoscere, onde poter pervenire ad una congrua riduzione, le attenuanti generiche ex articolo 62bis Cp, come anche ad affermare che dette attenuanti devono essere applicate nella loro massima estensione sulla sanzione base, a determinarsi nel minimo edittale, avuto conto dei criteri di cui all’articolo 133 Cp, in particolare, l’ assoluta incensuratezza e la condotta di vita avuta successivamente al reato.
E poiché, per il reato all’esame, il minimo è indicato in anni due di reclusione, la DCE va condannata, con le generiche, alla pena d’anni uno e mesi quattro di reclusione.
Ala condanna
segue, per legge, quella, ulteriore, alle spese del doppio grado.
La giovane età della condannata e l’incensuratezza su richiamate, valutate in
uno a tutte le altre circostanze indicate nel ripetuto articolo 133 Cp,
consentono di esprimere un giudizio prognostico favorevole in ordine alla
pericolosità, facendo presumere che la DCE si asterrà in futuro dal compere
ulteriori reati.
Può esserle quindi concesso il beneficio della sospensione della pena, alle condizioni ed entro i termini di legge.
Inoltre, non
essendo superati i limiti quantitativi previsti, né sussistente una precedente
condanna (articolo 175 comma 1 Cp), la Corte, sempre in base alla valutazione
dei citati criteri di cui all’articolo 133 Cp, ritiene di poter concedere alla
prevenuta anche il beneficio della non menzione della condanna nel certificato
del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati.
La riserva ex articolo 544.2 Cpp
La complessità dei fatti ha giustificato la riserva di deposito della motivazione nel termine di giorni novanta.
PQM
Visto l’articolo 605 Cp;
in riforma della sentenza del tribunale di Potenza in data 21.12.2000, emessa nei confronti di DCE ed appellata dalla stessa e dal Pm,
dichiara
DCE colpevole del reato ascrittole, limitatamente alla falsa testimonianza commessa nel processo a carico di R Danilo e relativa all’ incontro avuto con C Massimiliano e, concesse le attenuanti generiche, la condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, pena sospesa e non menzione;
assolve
DCE dalla restante parte dell’imputazione perché il fatto non sussiste.
Condanna l’imputata alle spese del doppio grado.