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Avv. Antonio Zecca |
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Studio Legale |
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Cassazione
penale – Sezione seconda – Sent. 12 dicembre 2002-3 aprile 2003, n. 15756
Motivi della decisione
I motivi di ricorso sono
fondati nei sensi di cui alla presente motivazione.
La ricostruzione – che la chiarezza impone necessariamente ampia – delle vicende
processuali, così come risulta dal testo delle sentenze dei giudici di merito
dei due gradi di giudizio, raffrontata, per singole parti della sentenza
impugnata, con i motivi di ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di
appello di Palermo, già evidenzia quanto inosservato sia stato l’obbligo
motivazionale facente carico al giudice di secondo grado.
Estensione dell’obbligo di motivazione
Occorre sottolineare che se è
ben vero che l’articolo 546, comma 1, lettera e), tra i requisiti della sentenza
pone quello di una “concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui
la decisione è fondata”, è anche vero, però, che il disposto dello stesso
articolo pone a carico del giudice di merito l’obbligo di “indicazione delle
prove poste a base della decisione stessa e l’enunciazione delle ragioni per le
quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie”, mentre, per quanto
concerne la valutazione delle prove, l’articolo 192, comma 1, Cpp, impone di
dare “conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati”.
La concisione nella esposizione, pertanto, significa, con riferimento ai motivi
di diritto,
che il giudice non deve fare uno sfoggio di erudizione giuridica che non sia
funzionale alla
esplicitazione dei criteri adottati, e, con riferimento ai motivi di fatto, che
nel testo della
sentenza non deve trovare ingresso una pura e semplice elencazione delle
risultanze
dibattimentali, ma solo una sintesi valutativa degli elementi probatori,
considerati singolarmente e nel loro insieme, e comparativa di quelli a favore e
contro l’imputato. Non vi è, quindi, contraddizione nel codice fra il richiamo
alla concisione espositiva e la complessità strutturale della motivazione che
esso impone.
È evidente che solo una chiara, completa e articolata motivazione consente al giudice di cassazione di rilevare se e in quale punto della motivazione emerga il vizio dell’argomentazione. Ciò significa che solo rispettando l’obbligo di esplicitare nel modo più rigoroso, chiaro e completo i risultati acquisiti e i criteri di valutazione adottati. è possibile evitare che il principio del libero convincimento del giudica, alla base del disposto del citato articolo 192, trasmodi in uso arbitrario di tale principio (cfr. sezione prima, 16564/90, Batani,riv. 186122; 12370/91, Bartone, riv. 189326).
Tale obbligo emerge ancora più
evidente alla luce della nuova formula adottata nel codice del 1988 in tema di
vizio di motivazione, essendo alla Corte di cassazione, quando venga prospettata
questa lamentela, assolutamente inibito il riesame dell’incartamento
processuale. Disponendo che il controllo del giudice di legittimità sia condotto
unicamente sul testo della sentenza impugnata (articolo 606, comma 1, lettera
e), Cpp), il legislatore ha inteso evitare che la Cassazione, anziché
concentrare la sua indagine sui requisiti di esistenza, completezza e congruenza
logica della motivazione, possa effettuare una incursione verificatoria nel
contenuto fattuale del provvedimento, rinnovando per questa via il giudizio di
merito.
Se la Suprema Corte non può, nell’esercizio del suo sindacato sulla motivazione,
esaminare gli atti e se la narrazione della vicenda storico‑processuale compiuta
dal giudice di merito è l’unico elemento su cui essa può fondare il proprio
apprezzamento di legittimità, è evidente che l’obbligo del giudice del merito di
evidenziare con completezza ed in modo dettagliato il fatto è divenuto ancora
più penetrante, poiché questa esposizione è l’unico mezzo consentito al giudice
di legittimità per valutare la congruità e la logicità della motivazione, per
verificare la correttezza logico-razionale del ragionamento seguito e della
argomentazioni svolte sulla consistenza probatoria degli elementi acquisiti, per
evincere, con chiarezza ed in modo perfettamente aderente alla realtà degli
accadimenti, le affermazioni di diritto, che regolano la fattispecie concreta
(sezione terza, 9093/93, Caiazzo, riv. 195286).
La necessità che la sentenza rifletta compiutamente e correttamente i risultati
del processo ha un preciso sostegno normativo nell’articolo 192, comma 1, Cpp,
ma soprattutto nell’articolo 546, comma 1, lettera e), Cpp, ove si distingue tra
esposizione dei motivi e indicazione delle prove, quindi, tra parte
argomentativa e parte informativa: la completezza e l’esattezza
dell’informazione sugli elementi di prova processualmente emersi è una
precondizione del controllo sulla logicità della motivazione.
In altri termini, il sindacato del giudice di legittimità sulla struttura
razionale della motivazione deve essere limitato alla verifica della esistenza
di un logico apparato argomentativo ed il vizio logico della motivazione deve
essere riscontrato tra le diverse proposizioni contenute nella motivazione
stessa senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze
processuali. Proprio per tale ragione, però, per consentire all’interessato di
formulare le più appropriate censure e alla Corte di cassazione di esercitare la
funzione di controllo, è indispensabile che il giudice di merito indichi con
puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto sui
quali si fonda la propria decisione (sezione quarta, 6504/99, De Stefani G e
altri, riv. 216690).
Non è superfluo rilevare, inoltre, che nei processi di mafia il “fatto” da descriversi sia spesso una serie di fatti e di semplici comportamenti privi di evento, che delineino un intreccio di collegamenti e legami indirizzati verso gli scopi indicati dall’articolo 416bis Cp, tanto che si può affermare che la natura del fatto, articolata in una serie di dati comportamentali complessa e di interazioni e correlazioni tra diverse posizioni personali e molteplici episodi esclude che la esposizione possa essere “concisa”.
Orbene, con riferimento alla
sentenza impugnata, si può già rilevare che la “concisa esposizione dei fatti”
prescritta dalla legge non è altro che “una rassegna dei contenuti ricavabili
dalle fonti di accusa” (pag. 3 della sentenza impugnata) così come risultanti
dalla sentenza di primo grado, con modalità, peraltro, talmente succinte (da
pag. 5 a pag 39) da rivelarne la incompletezza, la parzialità e, in alcuni
punti, addirittura la inesattezza e la incomprensibilità. In altri termini, il
giudice di appello non ha proceduto ad una totale ricostruzione delle risultanze
processuali al fine di valutarne il contenuto in modo difforme dal giudice di
prima istanza, ma si è limitato ad enucleare dalle risultanze processuali
- descritte dal giudice di primo grado e non autonomamente ricostruite ‑ quelle
che apparivano funzionali al successivo discorso critico contrastante con quello
della sentenza appellata. Sicché al giudice di legittimità, per potere
effettuare il doveroso controllo sulla esistenza stessa o sulla manifesta
illogicità della motivazione, non rimane altro che riportarsi
esposizione delle risultanze processuali, così come contenuta nella sentenza di
primo grado e non compiutamente ed esattamente riportata nella sentenza di
appello.
Tale conclusione è necessitata dalla inosservanza dell’obbligo motivazionale
quale sopra delineato, in termini genericamente validi per qualsiasi pronuncia
sottoposta a controllo di legittimità, ma anche dalla violazione dello specifico
obbligo motivazionale facente carico al giudice di appello.
Specifici obblighi motivazionali del giudice di appello
È giurisprudenza pacifica di
questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non
vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente,
formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica,
alla quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della
motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le
eventuali carenze di quella di appello (sezione prima, 1309/94, Albergamo, riv.
197250; sezione terza, 4700/94, Scauri, riv. 197497; sezione seconda, 5112/94,
Palazzotto, riv. 198487; sezione seconda, 11220/97, Ambrosino, riv. 209145).
Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella
appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest’ultima sia nella
ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure,
dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate
dall’appellante (sezione terza, 4704/94, Jankovits, riv. 197603; sezione prima,
8009/95, Manservisi, riv. 202280; 6980/97, Zuccaro, riv. 208257; sezione quinta,
4415/99, Tedesco, riv. 213113).
In questo caso, la concisione espositiva assume un pregnante connotato giuridico, in quanto nello schema strutturale della sentenza di appello sostanzialmente conforme a quella di primo grado è possibile espungere temi o argomenti che sono irrilevanti o incontroversi, selezionando il materiale probatorio al fine di individuare e circoscrivere quelle sole informazioni probatorie rilevanti rispetto alle censure formulate o ai soli risultati probatori controversi (intendendo per risultato probatorio quello ottenuto applicando un criterio di inferenza ad una informazione probatoria).
In questo caso, dunque, il
giudice di appello deve raffrontare il proprio decisum con le censure formulate
dall’appellante e il controllo del giudice di legittimità si estenderà alla
verifica della congruità e logicità delle risposte fornite alle predette
censure.
Per converso, la totale riforma della sentenza di primo grado impone al giudice
di appello la dimostrazione della incompletezza o della non correttezza ovvero
dell’incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi
critica seguita da corretta, completa e convincente dimostrazione che,
sovrapponendosi in toto a quella del primo giudice, senza lasciare spazio
alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi
di prova diversi o diversamente valutati (sezione prima, 1381/95, Felice, riv.
201487). In questo caso, dunque, il giudice di appello deve raffrontare il
proprio decisum non solo con le censure dell’appellante, ma anche con il
giudizio espresso dal primo giudice, che si compone sia della ricostruzione del
fatto che della valutazione complessiva degli elementi probatori, nel loro
valore intrinseco e nelle connessioni tra essi esistenti.
Inoltre, il giudice di appello,
allorché prospetti ipotesi alternative a quelle ritenute dal giudice di prima
istanza, non può limitarsi a formulare una mera possibilità, come esercitazione
astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, ma deve
riferirsi a concreti elementi processualmente acquisiti posti a fondamento di un
iter logico che conduca, senza affermazioni apodittiche, a soluzioni divergenti
da quelle da altro giudice di merito prospettate.
Si comprende, quindi, perché sia indispensabile, ai fini di un persuasivo e
completo giudizio di legittimità, rilevare il vizio di mancanza o manifesta
illogicità della motivazione non solo dal te,sto della sentenza di appello, ma
anche dal suo raffronto col testo della sentenza appellata, soprattutto quando
il vizio investa la valutazione dell’intero quadro probatorio o della complessa
trama indiziaria.
Alla luce dei suddetti principi
deve rilevarsi, in generale e salva la successiva analisi critica delle singole
parti della motivazione, che la sentenza impugnata formula, appunto, una ipotesi
alternativa a quella accusatoria, come si evince dalla introduzione, ove si
afferma che “l’attività dei poliziotti notoriamente comporta la frequentazione e
il rapporto con elementi della malavita, da essi contattati per assumere
informazioni inoltre la stessa attività investigativa, com’è risaputo, non di
rado si connota per la necessità di assumere atteggiamenti che normalmente
sembrerebbero anomali o addirittura sospetti (pag. 44); tale formulazione
ipotetica si correla con la parte conclusiva della stessa sentenza ove si
prospetta la configurabilità a carico dell’imputato del delitto di
favoreggiamento (pag. 110). Rinviando l’esame specifico del punto relativo alla
possibile configurazione di un delitto diverso da quello contestato, si deve fin
da ora rilevare che quella che sembrerebbe un’ipotesi alternativa formulata dal
giudice di appello, rimane al livello di pura astrazione svincolata dalla
indicazione specifica di concreti elementi probatori che la avvalorino e che nel
successivo sviluppo motivazionale non emergono, non solo in modo espresso ma
neppure implicito, evidenziandosi anzi un metodo di valutazione che lascia
trasparire la deliberata determinazione di inficiare il costrutto accusatorio
svilendo la portata probatoria di ogni singolo elemento a carico dell’imputato,
in modo tale che non residua alcun elemento concreto che possa consentire di
applicare in modo specifico all’imputato l’ipotesi formulata in linea generale
nella parte introduttiva della sentenza impugnata. In altri termini, l’ipotesi
formulata dal giudice di appello, che in linea generale potrebbe anche
corrispondere ad una massima di esperienza (e come tale è stata anche presa in
considerazione e specificamente valutata in relazione all’imputato dal giudice
di primo grado: pagg. 544 ss.), avrebbe dovuto essere applicata al caso
concreto, trovando sviluppo in un rigoroso percorso motivazionale, supportato da
un organico e coerente apprezzamento degli elementi probatori acquisiti,
articolato attraverso passaggi logici dotati della indispensabile saldezza. La
ponderazione comparata delle rispettive probabilità logiche di ipotesi
antagoniste è operazione necessitata dal disposto testuale dell’articolo 546,
comma 1, lettera e), Cpp.
Si deve, inoltre, rilevare che la sentenza di primo grado sottolinea espressamente (in varie parti della sentenza, es. pagg. 540 e 544 ss., e conclusivamente a pag. 1726) la circostanza che “l’imputato nel corso del dibattimento ha sempre negato in modo fermo e deciso non solo qualsiasi collusione, ma anche qualunque rapporto di conoscenza anche a livello “confidenziale” con esponenti di “Cosa Nostra”.
Tale circostanza non è stata in
alcun modo valutata e soppesata dalla sentenza del giudice di appello, che,
invece, sembra giustificare le frequentazioni negate dall’imputato, rilevando -
come si è detto - che esse sarebbero naturale conseguenza delle funzioni dallo
stesso svolte, in tal modo, ancor più, rivelandosi priva totalmente di
motivazione sul punto, oltre che giuridicamente errata, in quanto viola i
principi di diritto come sopra espressi.
Valutazione della chiamata di correo
Il giudice di primo grado
ritiene la esistenza a carico dell’imputato di un quadro probatorio fondato su
fonti eterogenee sia propalatorie che testimoniali e documentali.
Molte e convergenti sono le chiamate di correo, la cui valutazione deve
attenersi a criteri ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Suprema
Corte, che, in primo luogo, ha chiarito il percorso logico che deve seguire il
giudice di merito nella valutazione della chiamata stessa.
Ai fini di una corretta
valutazione della chiamata in correità a mente del disposto dell’articolo 192,
comma terzo, Cpp, il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della
credibilità del dichiarante (confidente e accusatore) in relazione, tra l’altro,
alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo
passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima
della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici;
in secondo luogo deve verificare l’intrinseca consistenza, e le caratteristiche
delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri,
quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità;
infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. L’esame del giudice
deve esser compiuto seguendo l’indicato ordine logico perché non si può
procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli l’altri
elementi di prova che ne confermano l’attendibilità” se prima non si chiariscono
gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente
dagli elementi di verifica esterni ad essa. In presenza di tutti i suddetti
requisiti, la chiamata di correo ha valore di prova diretta contro l’accusato.
(Sezioni unite, 1653/93, Marino, riv. 192465; da ultimo sezione quinta, 4888/00,
Orlando, riv. 216047).
Da tali principi si rileva, in primo luogo, che l’esame della attendibilità
della dichiarazione deve essere preceduto dal giudizio sulla attendibilità
intrinseca del chiamante: una volta formulato il giudizio sulla affidabilità del
chiamante, la verifica della attendibilità delle singole dichiarazioni non deve
necessariamente essere di segno omologo, potendo il propalante aver rivelato
fatti rispondenti a verità e formulato accuse non veritiere; d’altro canto, non
si può passare alla verifica della attendibilità del contenuto della
dichiarazione se si ritiene comunque inattendibile la fonte della stessa (non
potendo evidentemente esserci una attendibilità del dichiarato e non del
dichiarante). In altri termini, fondamentale criterio valutativo è la primaria
opzione per la qualità del dichiarante e per l’origine delle sue dichiarazioni,
cui deve seguire, una volta acclarata l’affidabilità del chiamante, l’indagine
sugli attributi di ciascuna dichiarazione o di ciascun complesso di
dichiarazioni e solo superata questa duplice serie di accertamenti è consentito
al giudice constatare l’esistenza degli elementi di prova che confermano
l’attendibilità delle dichiarazioni stesse: un’accurata analisi della
affidabilità del chiamante è la base verificatoria dalla quale pervenire ad ogni
ulteriore apprezzamento.
Alla luce di tali principi deve essere esaminata quella parte della sentenza
impugnata ove si afferma che il giudice di primo grado non ha attribuito
“sufficiente rilievo ad un connotato sicuramente capace di influire
nell’equilibrio del rapporto accusa‑difesa, vale a dire la particolare
condizione professionale dell’imputato, funzionario della polizia palermitana
già titolare
di incarichi di punta negli organismi preposti al contrasto della criminalità,
in quanto tale per
lunghi anni impegnato in indagini nelle quali erano stati coinvolti
direttamente molti dei
collaboratori escussi, (Buscetta, Mutolo, Marchese, Marino Mannoia), i quali
pertanto ben potevano essere portatori di sindrome rivendicatoria nei suoi
confronti.
Tale affermazione, di carattere generale e, perciò, meramente astratta perché
riferibile ad ogni accusa nei confronti di organi inquirenti, si rivela viziata
non solo da carenza assoluta di motivazione, non avendo adempiuto il giudice di
appello all’obbligo di motivare, in modo specifico e con riferimento a concreti
elementi emersi dalle risultanze processuali, la affermazione di inattendibilità
dei collaboratori escussi, ma anche da un evidente errore di diritto, in quanto,
avendo ritenuto che i suddetti collaboratori non possano passare il vaglio di
attendibilità, il giudice di appello non avrebbe dovuto ‑ come invece ha poi
fatto ‑ passare all’esame della attendibilità del contenuto delle dichiarazioni
ed alla valutazione dei riscontri, a meno che non si voglia corroborare il
giudizio di inattendibilità della fonte con i
giudizio di inattendibilità del contenuto probatorio della fonte stessa, ma
allora percorso logico deve essere chiaramente esplicitato e comunque deve
essere di ben altro rigore argomentativo di quello dimostrato dal giudice di
secondo istanza, il quale, per di più, attribuisce al giudice di primo grado una
carenza (non “sufficiente rilievo” attribuito ad una possibile sindrome
rivendicatoria dei collaboranti), che non è riscontrabile ictu oculi e che,
anzi, proprio perché non riscontrabile, rende ancora più macroscopica la
mancanza assoluta di motivazione della sentenza di secondo grado.
Infatti, dalla sentenza resa in prima istanza si rileva che lo scopo di vendetta è stato motivatamente escluso, per Buscetta alle pagg. 804-808, per Mutolo alle pagg. 539-575, per Marchese alle pagg. 1045-1055, per Mannoia, pur non risultando condotta la verifica della attendibilità intrinseca con riferimento espresso ad un eventuale scopo di vendetta, è comunque escluso in generale un “sospetto di adattamento manipolatorio delle sue dichiarazioni” alle pagg. 597-614.
Non può non rilevarsi, infine,
la contraddittorietà della sentenza impugnata che, incomprensibilmente, nella
parte conclusiva, dà atto che “non si rinvengono ragioni per dubitare della
sincerità dei deposti” di alcuni collaboranti, tra i quali Gaspare Mutolo (pag.
110), che, in altra parte, era stato ritenuto portatore di una “sindrome
rivendicatoria” nei confronti dell’imputato (pag. 44).
Il collegio prescinde dalla distinzione, che pure avrebbe dovuto essere fatta
dai giudici di merito, e che non può essere effettuata direttamente dal giudice
di legittimità, tra dichiarazioni provenienti da coimputati del medesimo reato o
da imputati di reati connessi o interprobatoriamente collegati, sottoposte ai
canoni di valutazione specificamente dettati dall’articolo192, commi 3 e 4, Cpp,
e dichiarazioni provenienti da soggetti i quali, pur essendo investiti della
qualità di “collaboratori di giustizia”, non rientrino, però, con riguardo al
procedimento nel quale dette dichiarazioni debbono essere utilizzato, in alcuna
delle categorie indicate nelle summenzionate disposizioni normative. La chiamata
in reità può dunque acquistare la stessa valenza della testimonianza, senza che
possa stabilirsi una gerarchia tra le due fonti probatorie, anche se deve
comunque superare il vaglio di attendibilità, che deve essere particolarmente
pregnante in relazione al grado di diffidenza che il dichiarante può suscitare.
D’altro canto è sempre possibile l’applicabilità della tecnica del riscontro,
quale tecnica generale di accertamento probatorio, che altro non è che la
tecnica della convergenza di
elementi probatori su un medesimo risultato probatorio. In ogni caso, poi, tali
dichiarazioni possono concorrere, quale elemento indiziario, nel rispetto del
criterio fissato dal secondo comma dell’articolo 192 Cpp per la valutazione
della prova logica, alla formazione del libero convincimento del giudice
(sezione quinta, 10930/96, Licciardi, riv. 206538; sezione prima, 9723/99,
D’Arrigo ed altro, riv. 213925).
Riscontri alla chiamata di correo e pluralità di chiamate in correità. Le
dichiarazioni de relato
In ordine ai riscontri esterni
(articolo 192, comma 3, Cpp), la Suprema Corte ha precisato che essi vanno
valutati reciprocamente e complessivamente nella loro essenza ontologica di
elementi integratori, idonei ad offrire garanzie certe circa l’attendibilità di
colui che ha riferito il fatto oggetto di dimostrazione, essi, cioè, hanno solo
la funzione di confermare l’attendibilità intrinseca e la credibilità soggettiva
del dichiarante; gli elementi utilizzati a questo scopo possono essere di
qualsiasi tipo e natura, sia rappresentativi che logici, purché idonei a quella
funzione, non devono consistere in una prova autonoma di colpevolezza del
chiamato, altrimenti le dichiarazioni del chiamante perderebbero la loro
efficacia probatoria, come fonte autonoma di convincimento del giudice, e, in
presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell’imputato, non
entrerebbe in gioco la regola dell’articolo 192, comma 3, Cpp, ma quella
generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte
del giudice. (Fra le tante, sezione seconda, 3335/92, Lo Iacono, riv. 190761;
sezione sesta, 5649/97, Dominante, riv. 208898; sezione quinta, 4888/00,
Orlando, riv. 216047).
I riscontri esterni della chiamata in correità possono essere costituiti anche
da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia
caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto
della narrazione; b) per la loro indipendenza ‑ intesa come mancanza di
pregresse intese fraudolente ‑ da suggestioni o condizionamenti che potrebbero
inficiare il valore della concordanza; c) per la loro specificità, nel senso che
la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente
individualizzante e riguardare sia la persona dell’incolpato sia le imputazioni
a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa
sovrapponibilità degli elementi d’accusa forniti dai dichiaranti, ma dove
privilegiarsi l’aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e
significativo della questione fattuale da decidere (sezione seconda, 7437/99,
Cataldo, riv. 213845; 3616/00, Calascibetta, riv. 215558; sezione quinta,
9001/00, Madonia, riv. 217729).
Altro criterio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte è quello
che attiene alla rilevanza probatoria delle chiamate di correo de relato, le
quali non perdono, per ciò solo, la loro natura e la loro valenza, ma
necessitano che la loro valutazione sia compiuta con maggior rigore, dovendo
essere controllate non solo con riferimento al suo autore immediato, ma anche in
relazione alla fonte originaria dell’accusa, che spesso resta estranea al
processo (sezione seconda, 5560/90, Stigliano, riv. 184069; sezione quinta,
2381/93, Madonia, riv. 193557; sezione prima, 4153/92, Barbieri, riv. 190764;
sezione quarta, 4727/96, Imparato, riv. 204544; sezione quinta, 4144/96, Mannolo,
riv. 206338; 5121/98, Di Natale, riv. 211926). Anche la verifica dei riscontri
esterni delle chiamate di correo de relato deve essere particolarmente rigorosa,
dovendo essi attenere alla circostanza che effettivamente il dichiarante sia
stato informato dei fatti, che il terzo ne era stato a sua volta a conoscenza e,
infine, che tali fatti siano riferibili al chiamato in correità. La
caratteristica de relato della chiamata, peraltro, non esclude che gli elementi
di possibile riscontro siano le dichiarazioni accusatorie che provengano da
altri soggetti, purché anche di esso si valuti rigorosamente l’attendibilità e
le si apprezzi in senso positivo, escludendo la sussistenza di collusione o di
reciproco condizionamento di qualsiasi genere tra i soggetti che le rendono
(sezione prima, 4689/92, Baraldi, riv. 189867; 4153/92, Barbieri, riv. 190765;
sezione sesta, 113/93, Bono, riv. 193350; sezione prima, 43928/01, Annaloro, riv.
220334).
La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha anche chiarito che non sono
assimilabili a pure e semplici dichiarazioni de relato quelle con le quali si
riferisca in ordine a fatti attinenti la vita e le attività di criminoso, dei
quali il dichiarante conoscenza nella sua qualità di medesimo sodalizio,
soprattutto se in vertice, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio
conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere
di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo,
relativamente ai fatti di interesse comune.
Pertanto, anche tali dichiarazioni possono assumere rilievo probatorio, a
condizione che siano supportate da validi elementi di verifica in ordine al
fatto che la notizia riferita costituisca, davvero, oggetto di patrimonio
conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a
fatti di interesse comune per gli associati, in aggiunta ai normali riscontri
per le propalazioni dei collaboratori di giustizia (sezione prima, 11344/93,
Algranati, riv. 195766; sezione quinta, 5121/98, Di Natale, riv. 211926; sezione
sesta, 1472/99, Archesso, riv. 213445; sezione quinta, 24711/02, Condello, riv.
222616).
Inoltre, le dichiarazioni dei collaboranti in merito alla notizia del contributo
fornito da un soggetto ai fini della conservazione e del rafforzamento di
un’associazione criminosa, non possono avere una valenza assolutamente neutra
sul piano indiziario, né possono essere relegate puramente e semplicemente
nell’area del mero dato valutativo, né possono essere considerato sic et
simpliciter come connotate di genericità, potendo assurgere a dignità di prova,
alla stregua dei criteri fissati dall’articolo 192 Cpp, così da contribuire alla
formazione non arbitraria del libero convincimento del giudice, purché (superato
il vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca ed esaminate alla luce dei
riscontri che la confortano) siano assistite, al pari di ogni altro indizio,
dall’acquisizione di altri elementi probatori, di qualunque natura (elementi di
fatto o di condotta, quali la rete di rapporti interpersonali, i contatti, le
cointeressenze), obiettivamente ed in maniera univoca apprezzabili ed idonei a
storicizzare ovvero a contestualizzare l’accusa (cfr. sezione sesta, 1524/97,
Catti, riv. 208212; 1525/97, Pappalardo, riv. 209105; 5998/98, Biondino, riv.
210992; sezione prima, 3371/99, Turano, riv. 213731).
Occorre, per di più, considerare la stessa tipologia del reato contestato, che
si caratterizza per il contributo offerto alla conservazione e al rafforzamento
dell’ associazione criminosa, di modo che se la chiamata in correità investe il
ruolo assegnato e il contributo offerto dall’imputato, piuttosto che singoli o
individuabili comportamenti, la sua specificità va valutata alla luce del reato
contestato, differente da quello che implichi la realizzazione di un evento
materiale (cfr. sezione prima, 6239/99, Meddis, riv. 212810).
In applicazione di tali principi devono considerarsi non solo carenti di motivazione, ma anche viziate in diritto le affermazioni, del tutto generiche, formulate dalla sentenza impugnata con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che avrebbero espresso “apprezzamenti, stime ed opinioni” (pag. 43) 01 “considerazioni soggettive” prive in linea di massima della necessaria specificità” (pag. 45, nonché pag. 109). L’enunciato, infatti, è apodittico, non trovando sviluppo argomentativo e base fattuale nella indicazione di concreti elementi processualmente emersi, e, proprio in quanto apodittico, è giuridicamente viziato, alla luce dei principi di diritto come sopra formulati.
La sentenza impugnata, inoltre, per quanto concerne le dichiarazioni rese dai collaboranti nelle parti in cui indicano l’accadimenti specifici”, denunzia in linea generale la “carenza di valore probatorio” delle circostanze considerate dal Tribunale elementi idonei al loro riscontro (pag. 109): l’errore di diritto ‑ come si evidenzierà specificamente con riferimento alle singole dichiarazioni ‑ è evidente già nella generale formulazione con la quale si richiede che il riscontro abbia quel valore probatorio autonomo che, in applicazione di chiari e costanti principi giurisprudenziali, non deve avere.
Si è detto, inoltre, che la giurisprudenza di questa Suprema Corte è costante nel qualificare come riscontro di una chiamata in correità anche un’altra chiamata, purché questa risulti indipendente, convergente e specifica; ciò perché la chiamata è fornita di autonoma efficacia probatoria e capacità di sinergia nel reciproco incrocio con le altre, cosicché un’affermazione di responsabilità ben può essere fondata sulla valutazione unitaria in correità, tutte coincidenti in ordine alla commissione del fatto da parte del soggetto (sezione sesta, 2775/95 Grippi, rv. 200994).
A questo punto si evidenzia
l’errore di diritto fondamentale, che inficia la struttura stessa della
motivazione della sentenza impugnata, e che è individuabile nella violazione del
principio cardine del processo penale: quello della valutazione unitaria della
prova.
Il principio della valutazione unitaria della prova. La prova logica
È insegnamento costante di
questa Suprema Corte che, ai sensi dell’articolo 192 Cpp, non può dirsi
adempiuto l’onere della motivazione ove il giudice si limiti ad una mera
considerazione del valore autonomo dei singoli elementi probatori, senza
pervenire a quella valutazione unitaria della prova, che è principio cardine del
processo penale, perché sintesi di tutti i canoni interpretativi dettati dalla
norma stessa (Sezioni unite, 6682/92, Musumeci, riv. 191230; sezione sesta,
10642/92, Runci, riv. 192157; 8314/96, Cotoli, riv. 206131).
Nella valutazione della prova il giudice deve prendere in considerazione tutti e
ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e
avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostituiti in sé
e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione
logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria
del contesto, di attingere la verità processuale, cioè la verità del caso
concreto.
Viola tale principio il giudice
che abbia smembrato gli elementi processualmente emersi (ivi comprese le
dichiarazioni dei collaboranti) sottoposti alla sua valutazione, rinvenendo per
ciascuno giustificazioni sommarie od apodittiche e omettendo di considerare se
nel loro insieme non fossero tali da consentire la configurabilità in concreto
del reato contestato.
Ha violato tale principio la sentenza impugnata che (come risulta all’evidenza
nelle conclusioni, raffrontate con quelle rassegnate dal giudice di primo grado,
e come si evidenzierà con riferimento alle singole parti della sentenza stessa)
ha parcellizzato la valenza significativa di ciascuna fonte di prova,
analizzandola e valutandola separatamente e in modo atomizzato dall’intero
contesto probatorio, in una direzione specifica e preconcetta, astenendosi dalla
formulazione di un giudizio logico complessivo dei dati forniti dalle risultanze
processuali, che tenga conto non solo del valore intrinseco di ciascun dato, ma
anche e soprattutto delle connessioni tra essi esistenti; per di più rispetto ad
una tipologia di reato contrassegnato da una condotta finalizzata alla
conservazione e al rafforzamento dell’associazione criminosa, desumibile,
considerata proprio la struttura della condotta stessa, da una serie di elementi
che soltanto attraverso una valutazione complessiva possono, almeno di norma,
assumere il carattere della specificità. Anzi, nei delitti associativi, il
fulcro centrale della prova è costituito, nella prevalenza dei casi, dalla prova
logica, dal momento che la prova dell’esistenza della volontà di contribuire
alla conservazione e al rafforzamento dell’associazione criminosa è desumibile
per lo più dall’esame d’insieme di condotte frazionate ciascuna delle quali non
necessariamente dimostrativa dell’apporto fornito alla vita del sodalizio
mafioso (sezione sesta, 1525/97, Pappalardo, riv. 209105; sezione quinta,
1631/00, Bonavota, riv. 216263; sezione sesta, 35914/01, Hsiang Khe, riv.
221247).
Del resto, la stessa sentenza impugnata riconosce la frequentazione
dell’imputato con soggetti appartenenti a “Cosa Nostra” (pagg. 109 e 110) e tale
elemento avrebbe dovuto essere valutato con maggiore rigore verificatorio, in
quanto ‑ salvo quanto si dirà più avanti in merito all’ipotesi di
favoreggiamento ‑ il delitto associativo s qualifica anche per il contesto
ambientale e per i
rapporti personali con gli associati. Proprio perché la valutazione della prova
logica desumibile da un quadro indiziario articolato deve essere, specie in tema
di reati associativi, complessiva e non frammentata, prima di ritenere
irrilevanti sul piano indiziario le frequentazioni tra un soggetto ed esponenti
di una associazione mafiosa, il giudice deve farsi carico di dare una qualche
logica spiegazione dell’assiduità dei rapporti non potendosi limitare a una
generica qualificazione di non significatività o aspecificità ovvero anche alla
formulazione di
ipotesi non suffragate da concreti elementi processualmente emersi (sezione
sesta, 1979/97, Timpanelli, riv. 209110; sezione sesta, 3683/98, Fontanella, riv.
212681).
La valutazione dell’insieme è imprescindibile allorché si tratti di indizi,
ciascuno dei quali abbia una portata possibilistica e non univoca: solo
l’insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che
consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non
costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o
storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e
sostanzia il principio del cosìddetto libero convincimento del giudice (Sezioni
unite, 6682/92, Musumeci, riv. 191230).
Si procederà, ora, ad esaminare solo quelle parti della motivazione della
sentenza impugnata che sono state fatte oggetto di specifica censura del Pg
ricorrente, il quale sottolinea che per la brevità dei termini a disposizione ha
sottoposto a disamina solo argomenti “a campione”, per dimostrare “quanto totale
sia stato l’inadempimento di quell’obbligo di puntuale esposizione denunziato e
come le molteplici circostanze processuali siano state riguardate a
compartimenti stagni, con la conseguente illogica e disarticolata valutazione
del complessivo quadro probatorio”.
Pertanto, le parti della motivazione non esaminate non possono certo ritenersi
acclarate, ma, per la forza espansiva del ricorso proposto e per la mancanza non
solo parziale ma anche totale di struttura logica della sentenza impugnata, si
impone un nuovo, completo ed esaustivo giudizio, che proceda ad una rinnovata
ricostruzione e valutazione delle risultanze processuali, guardate sia
singolarmente che nel loro complesso intrecciarsi.
Le dichiarazioni di Gaspare Mutolo
La valutazione critica delle
dichiarazioni di Mutolo effettuata dalla Corte di appello appare all’evidenza
affetta da molteplici vizi. Uno di carattere generale attiene all’apprezzamento
dei riscontri alle dichiarazioni del collaborante.
La violazione del principio secondo il quale essi devono essere valutati
reciprocamente e complessivamente nella loro essenza ontologica di elementi
integratori, idonei ad offrire garanzia certe circa l’attendibilità di colui che
ha riferito il fatto oggetto di dimostrazione, e non devono consistere in una
prova distinta di colpevolezza del chiamato, è evidente nei punti in cui la
sentenza impugnata dapprima ammette la “frequentazione dell’imputato nella zona
di via Jung” (pag. 46), ma poi ritiene che tale frequentazione sia stata
“enfatizzata” dai giudici di primo grado e, di poi, si attarda a contrastare le
dichiarazioni di Onorato Francesco, assunte nel dibattimento rinnovato in
appello, secondo le quali il dottor Contrada si sarebbe recato nello stabile di
via Jung 7, circostanza che sarebbe stata smentita dalla testimonianza del
portiere dello stabile stesso. Prescindendo dalla circostanza evidenziata dal Pg
ricorrente secondo la quale gli incontri tra Contrada e Riccobono narrati
dall’Onorato sarebbero avvenuti nello stabile di via Jung 1 e non 7, circostanza
che emergerebbe dagli atti e quindi non valutabile dal giudice di legittimità,
certamente la “enfatizzazione” lamentata dalla Corte di Appello non è una
argomentazione logica che valga a confutare il valore di riscontro alle
dichiarazioni di Mutolo attribuito dalla sentenza di primo grado alla accertata
frequentazione da parte dell’imputato della via Jung; infatti, se la Corte
intende dire che tale frequentazione non assurge a prova autonoma degli incontri
del Contrada con il Riccobono, la violazione del principio di diritto
sopra‑specificato è del tutto evidente; se, invece, la Corte intende dire che la
suddetta frequentazione non ha valore di riscontro avrebbe avuto l’obbligo di
fornire adeguata argomentazione logica, non limitandosi all’uso di termini
(“enfatizzare”) puramente evocativi e non dimostrativi.
Nello stesso vizio incorre la sentenza impugnata quando afferma che è
espressione di un “falso sillogismo l’argomentazione del primo giudice per
dedurre dal rapporto di conoscenza del dottor Contrada con Arturo Cassina e da
quello di costui con il Bontate per ritenere provata la sussistenza della
frequentazione del poliziotto con il Bontate”. Anche in questo caso, infatti,
erroneamente la Corte di Appello omette di valutare che il rapporto di
conoscenza di Contrada con Cassina è considerato dal giudice di primo grado come
elemento di riscontro alle dichiarazioni di Mutolo e non certo come prova
indiretta autonoma della frequentazione di Contrada con Bontade, e, pertanto,
come elemento di riscontro avrebbe dovuto essere correttamente apprezzato sia
pure per escluderne, eventualmente e con motivate argomentazioni, il valore.
Altro vizio della sentenza impugnata è riscontrabile nella violazione del
principio di valutazione unitaria e complessiva degli elementi probatori, nel
punto in cui omette di valutare se le dichiarazioni dell’Onorato sulla
frequentazione da parte di Contrada delle via Jung possano
costituire elemento di riscontro delle dichiarazioni di Mutolo e, in caso
negativo, di spiegarne le ragioni.
Ancora un vizio della sentenza impugnata è ravvisabile nel punto in cui afferma
che le dichiarazioni di Mutolo sono “apprezzamenti ed opinioni personali” e che
“la conoscenza del giudicabile con personaggi della organizzazione criminale
diversi dal Riccobono non risultava direttamente al Mutolo”. Tali affermazioni,
nella loro genericità e astrattezza, contrastano con i principi di diritto sopra
formulati e relativi alla valenza delle dichiarazioni dei collaboratori che
riferiscono notizie apprese all’interno dell’organizzazione criminale.
Molteplici sono, poi, i vizi di contraddizione logica riscontrabili nel
raffronto fra le
affermazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e le
risultanze emergenti dalla sentenza’ di primo grado e non confutate
specificamente da quella di appello.
Nel punto in cui la Corte di appello afferma che l’interessamento, riferito da
Mutolo, del mafioso Graziano Angelo per mettere a disposizione di Contrada un
appartamento in via Jung sarebbe in contrasto con la circostanza che “all’epoca
il dottor Contrada non era ancora amico di cosa nostra”, trascura completamente
di considerare che a quel tempo non era ancora nota la qualità mafiosa del
Graziano (pag. 245 della sentenza di primo grado), di modo che la suddetta
circostanza non ha valore di confutazione della attendibilità della
dichiarazione.
La Corte di Appello, inoltre, ritiene prive di riscontro le dichiarazioni di
Mutolo e quelle di Onorato relative alle informazioni che il Contrada avrebbe
fornito in merito ad operazioni di polizia ed a perquisizioni, sulla base
dell’argomento che il dirigente della squadra mobile era il dottor Impallomeni
“funzionario ostile al dottor Contrada” (pag. 48) “sicuramente incapace di
favorire il Mutolo”, (pag. 50), omettendo completamente di valutare tutti gli
elementi emersi dalla istruttoria dibattimentale e specificamente evidenziati
dal giudice di primo grado, il quale, sulla base di tali elementi aveva concluso
che “in tutto il periodo in cui il dottor Contrada era stato alla Criminalpol,
sia nel periodo della dirigenza della Squadra Mobile da parte di Boris Giuliano,
che dopo, durante la dirigenza Impallomeni, era stato costantemente informato,
sia per ragione del proprio incarico, sia per gli assidui contatti mantenuti con
molti funzionari addetti alla Squadra Mobile, dell’attività di Pg svolta da
questo organismo” (pag. 461). Più in generale, il giudice di primo grado, aveva
ritenuto, sulla base di plurime fonti testimoniali e prove documentali, di
potere affermare che “l’odierno imputato, in ragione delle molteplici e
particolari relazioni instaurate nel tempo con numerosissimi soggetti inseriti
nelle strutture investigative dello Stato, nonché in considerazione degli stessi
incarichi ricoperti nei medesimi apparati, ha avuto occasione, nel corso della
sua lunga carriera professionale e fino alle fasi preliminari dell’odierno
procedimento, di essere il terminale naturale di un flusso di notizie, di
interesse
investigativo, che egli, anche prescindendo dagli specifici incarichi, di volta
in volta formalmente ricoperti, era in grado di conoscere, spesso ricevendole in
modo assolutamente spontaneo, da numerosi soggetti che in lui avevano riposto la
loro fiducia” (pag. 310). È evidente, dunque, il vizio di mancanza assoluta di
motivazione della sentenza impugnata là dove adotta un argomento logico
(l’ostilità di Impallomeni nei confronti del Contrada) senza preoccuparsi di
esaminare le risultanze dibattimentali, che, valutate secondo il convincimento
del giudice di primo grado, non confutato in modo specifico dal giudice di
appello, tolgono qualsiasi valore logico a quell’argomento.
Nel punto in cui afferma che le notizie fornite dal Mutolo circa lo stanziamento
di 15.000.000 di lire per consentire al Contrada di regalare un’autovettura ad
un’amica sono rimaste Venon accertate”, il giudice di appello omette
completamente di dare atto che sul punto la sentenza di primo grado, pur
rilevando come le risultanze dibattimentali non abbiano consentito di
identificare la donna che sarebbe stata beneficiaria del regalo, ha ritenuto che
“sussistano elementi di concordanza con il racconto esternate al Contrada dal
cugino Siracusa circa le pressioni estorsive ricevute e dal Contrada stesso
riferite al Riccobono, secondo la Corte di appello sarebbero incompatibili “sia
con la ottica di una personalità corretta che con quella della sua collusione”:
si tratta di una affermazione che, come esattamente osserva il Pg ricorrente, se
riferita ad una “personalità corretta” non può applicarsi al Contrada senza
prima essere giunti ad un giudizio di correttezza sul suo comportamento (e ciò
costituisce il thema decidendum) se riferita,
invece, ad una personalità collusa appare assolutamente incomprensibile e,
quindi, manifestamente illogica.
Esulano dall’ambito di cognizione di questa Suprema Corte, quale giudice di
legittimità, l’esame di ulteriori deduzioni del Pg ricorrente, basate
sull’apprezzamento di circostanze fattuali che sarebbero state trascurate dalla
Corte di appello a causa della incompleta e approssimativa ricostruzione delle
risultanze dibattimentali (quale l’esatto numero civico dello stabile di via
Jung frequentato dal Contrada; le ragioni spiegate dal collaboratore onorato
della liberalità del Graziano al Riccobono e della confidenza del Riccobono al
Graziano, nonché gli stralci della deposizione dello stesso Onorato; la
circostanza che l’incontro di Barcarello avvenne non nella
residenza del Riccobono, ma in uno spiazzo recintato il cui cancello non era
chiuso a chiave e
che il colloquio fu riservato; la circostanza che nel 1982 l’Impallomeni non era
dirigente della
squadra mobile; gli stralci della testimonianza del maggiore Bruno della Dia ;
la data della
operazione di polizia nel fabbricato di via Jung che sarebbe quella del 1980 e
non del 1982; gli
stralci della testimonianza del brig. Firinu; gli stralci della testimonianza
del Campanella; gli
stralci delle dichiarazioni spontanee dell’imputato).
Le dichiarazioni di Marino Mannoia
La Corte di appello ritiene che
le dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia relative al Contrada “non siano
connotate delle necessarie garanzie di attendibilità”. Tale conclusione si
sottrarrebbe al controllo di questa Suprema Corte se fosse stata espressa
all’esito di una puntuale valutazione critica delle argomentazioni formulate sul
punto dal Tribunale ed ampiamente riportate in premessa. La sentenza impugnata,
invece, si limita a giudicare “inappaganti” e “pretestuosi” i motivi indicati
dal Mannoia a spiegazione della circostanza di avere fornito informazioni
relative al Contrada solo nel dibattimento davanti al Tribunale di Palermo,
mentre nel corso di precedenti dichiarazioni avrebbe escluso categoricamente” di
avere mai saputo che il Contrada fosse persona legata o comunque vicina a Cosa
Nostra. Da un lato, quindi, la motivazione risulta carente per avere trascurato
completamente di esaminare le argomentazioni fornite sul punto dal Tribunale,
dall’altro lato, appare comunque priva di rigore logico allorquando deduce la
“esclusione categorica” di avere mai saputo che Contrada fosse persona legata o
comunque vicina a Cosa Nostra dalla dichiarazione del Mannoia di “non ricordare”
La Corte, peraltro, dopo avere escluso la attendibilità del Mannoia, ritiene,
comunque di dovere verificare i contenuti delle sue dichiarazioni, pervenendo
alla conclusione che essi non “attribuiscano concreto sostegno all’accusa’1, ma
attraverso un percorso argomentativo contrassegnato da molteplici omissioni, da
manifeste contraddizioni logiche e da errori di
diritto.
La circostanza che la notizia dell’intervento di Graziano Angelo per procurare
la disponibilità di una casa al Contrada fosse temporalmente collocata in epoca
in cui costui, secondo quanto riferito da Mutolo, faceva parte di quei soggetti
di cui era stata programmata la eliminazione, da un lato, non dà atto della
circostanza che ciò non contrasta con le dichiarazioni dei collaboranti, perché
“Graziano Angelo, se pur uomo d’onore non era ancora all’attenzione degli
inquirenti, essendo riuscito a mantenere un’apparenza di costruttore pulito”
(pag. 245 della sentenza del tribunale), dall’altro lato, trascura completamente
di considerare che l’accusa valorizza non l’intervento del Graziano per
procurare una casa al Contrada, ma piuttosto la circostanza che tale casa fosse
ubicata in Via Jung, in tal modo trovando riscontro le dichiarazioni del Mutolo.
La Corte di Appello, poi, continua ad errare nel considerare quali autonomi
elementi di prova ritenuti dall’accusa quelli che, invece, sono dal Tribunale
considerati quali riscontri, cioè elementi che confermano l’attendibilità dei
dichiaranti.
La Corte di appello ritiene che l’apprendimento delle lamentele di Stefano
Giaconia sarebbe significativo della esistenza di un rapporto tra Riccobono e
Contrada da confidente a poliziotto, e ciò concretizzerebbe “una ipotesi del
tutto opposta a quella prospettata dall’accusa”. In tal modo, il giudice di
appello sembrerebbe dare valore ad una notizia che lo stesso Tribunale ha
considerato “frutto di mere valutazioni fatte da altri soggetti”, che “non
possono avere alcuna utilizzazione ai fini processuali” (pag. 648 sentenza del
Tribunale). Le affermazioni della Corte di appello appaiono, dunque,
manifestamente illogiche allorquando sembrano volere attribuire un qualche
valore probatorio ‑ senza la pur minima valutazione preventiva di credibilità e
in contrasto con quanto ritenuto dallo stesso Tribunale ‑ alle “lamentele di
Stefano Giaconia” al solo scopo di avvalorare una ipotesi alternativa di
valutazione delle risultanze processuali, a favore della quale non è stato
indicato alcun serio elemento probatorio di supporto.
La notizia dell’organizzazione dell’incontro Boutade-Cassina‑Contrada alla Corte
di appello “sembra estremamente generica”. La omissione di motivazione assume
sul punto livelli eclatanti poiché la Corte non cura di giustificare in alcun
modo la suddetta affermazione, che, pertanto, rimane del tutto apodittica e
priva di concreti riferimenti. Per di più, è evidente l’errore giuridico in cui
incorre la sentenza impugnata, non applicando il principio di diritto che impone
una valutazione unitaria degli elementi di prova e, trascurando, quindi, di
valutare se le dichiarazioni del Mannoia e quelle del Mutolo potessero
riscontrarsi sul punto: valutazione motivatamente effettuata dal Tribunale, non
contraddetto in alcun modo da specifiche e concrete valutazioni divergenti da
parte della Corte di Appello.
Per quanto concerne la vicenda del rilascio della patente a “Piné” Greco, la
Corte di appello
contrasta le argomentazioni formulate sul punto dal Tribunale, affermando che
esse non danno “conto delle modalità di attuazione dell’intervento del dottor
Contrada per recuperare il documento sequestrato giacente presso un ufficio
diverso dal suo (Prefettura di Palermo), adottando una iniziativa sicuramente
non suggerita dall’interessato, poiché è certo che questi non appena venne in
possesso della patente se ne disfece subito rendendosi conto che non poteva
utilizzarla”. In tal modo, il giudice di appello omette di apprezzare non solo
le ragioni addotte dal Tribunale a giustificazione della circostanza che fu
necessario sottrarre la patente, non avendo avuto un esito positivo la pratica
di regolare rilascio (pagg. 631 ss. della sentenza del Tribunale), ma
soprattutto entra in contraddizione logica insanabile con quanto emerge dalle
risultanze processuali evidenziate dal Tribunale e non contraddette dalla Corte
di Appello, secondo le quali il personale di polizia aveva “normalmente accesso
agli archivi esistenti presso l’ufficio patenti della Prefettura” (pag. 635
della sentenza del Tribunale), risultando così spiegate le “modalità di
attuazione dell’intervento del dottor Contrada per recuperare il documento
sequestrato giacente presso un ufficio diverso dal suo”. La Corte di Appello
omette, poi, completamente di indicare sulla base di quali emergenze processuali
ritenga `certo” che il Greco si disfece della patente, posto che tale
circostanza, secondo la ricostruzione operata dal Tribunale e non contraddetta
dal giudice di appello, si può dedurre solo dalle dichiarazioni rese dallo
stesso Greco, il quale certamente aveva un interesse contrario ad ammettere la
sua partecipazione ad una azione illecita, quale fu appunto la sottrazione della
patente dagli uffici della Prefettura, unico fatto che risulta certo dalla
ricostruzione operata da entrambi i giudici di merito, mentre, quindi, nessun
fondamento né fattuale né logico ha l’affermazione che la sottrazione medesima
fu “una iniziativa sicuramente non suggerita dall’interessato”.
Il collegio deve, inoltre, rilevare, ancora una volta, gli errori giuridici in
cui incorre la sentenza impugnata, allorquando, anche con riferimento alle
dichiarazioni del Mannoia, non applica i principi della valutazione dei
riscontri alle dichiarazioni dei collaboranti, quali elementi di prova che ne
confermano la attendibilità e non quali prove autonome, e della valutazione
unitaria degli elementi di prova. Infatti, la sentenza impugnata afferma che i
contenuti della dichiarazioni non attribuiscono “concreto sostegno all’accusa”,
mentre avrebbe dovuto spiegare i motivi per i quali le risultanze dibattimentali
non consentirebbero di considerare riscontrate le medesime dichiarazioni;
omette, poi, del tutto di apprezzare, secondo le corrette modalità seguite dal
Tribunale, nei reciproci rapporti le dichiarazioni dei collaboranti Mutolo,
Mannoia e Cancemi, anche in relazione agli elementi processualmente acquisiti,
che, a riscontro delle suddette dichiarazioni, hanno condotto il Tribunale ad
affermare, con valutazione non contestata dalla Corte di Appello, la esistenza
di “significative analogie tra le pratiche Bontate e Greco” “sintomatiche della
esistenza di un’unica regia” (pag. 722 della sentenza del Tribunale).
Le dichiarazioni di Salvatore Cancemi
La Corte di appello non
attribuisce alcun valore probatorio alle dichiarazioni di Salvatore Cancemi di
avere appreso all’interno dell’organizzazione “Cosa Nostra” dei rapporti del
Contrada con la stessa organizzazione criminale, in quanto “ a corredo della sua
affermazione” il collaborante ha citato circostanze (il rilascio del porto
d’armi e della patente di guida a Stefano Bontate) che sarebbero state smentite
dall’attività istruttoria svolta dal Tribunale.
Ebbene, la sentenza impugnata riesce a compendiare in poche righe tutti gli
errori di diritto e le contraddizioni logiche che costellano la sentenza stessa.
In primo luogo è violato il principio della valutazione unitaria degli elementi
di prova, in quanto il giudice di appello non prende in alcun modo in
considerazione le dichiarazioni degli altri collaboranti (in modo particolare,
Cutolo, Mannoia e Marchese), per valutare se e, in caso negativo, per quale
motivo, esse non costituiscano riscontro incrociato delle dichiarazioni del
Cancemi: operazione valutativa effettuata ampiamente dal giudice di primo grado
non specificamente e concretamente disatteso sul punto.
In secondo luogo è violato il principio secondo il quale i riscontri non devono
costituire prova autonoma, ma sono elementi di conferma della attendibilità
delle dichiarazioni del collaborante: criterio di valutazione ben evidenziato
dal Tribunale (pag. 726) e non contrastato in modo specifico dal giudice di
appello.
In terzo luogo, la sentenza impugnata non effettua una completa ricostruzione
delle vicende processuali sulla base di una visione interpretativa diversa, ma,
facendo riferimento alla “attività istruttoria svolta dal Tribunale” (si vedano
le cinque righe “riassuntive” delle
dichiarazioni del Cancemi contenute nella sentenza impugnata a pag. 9 e le
dodici righe argomentative a pag. 55, a fronte delle pagg. da 655 a 758 della
sentenza del giudice di primo grado), e, quindi, ferma rimanendo la
ricostruzione operata sul punto dal Tribunale stesso (alla cui sentenza pertanto
occorre fare riferimento), afferma semplicemente che la Irretta analisi” di tale
attività consentirebbe di stabilire che Bontate non era stato mai titolare di
licenza di porto d’armi mentre per il rilascio della patente di guida in suo
favore risultavano essere intervenute personalità diverse dal giudicabile
(Prefetto Di Giovanni ‑ On. Ventimiglia). Ebbene, dalle risultanze
dibattimentali, così come sono esposte nella sentenza del giudice di primo
grado, emerge che “tra la fine degli anni ‘50 e l’inizio degli anni ‘60, Stefano
Bontate era certamente titolare sia di porto di fucile che di porto di pistola”
(pag. 735), mentre, per quanto riguarda la vicenda del rilascio della patente
allo stesso Bontate, il giudice di primo grado ha cura di annotare (pagg. 720
ss. ) che “non vi è dubbio che il Bontate abbia tentato un primo interessamento
investendo direttamente della pratica un politico (on.le Ventimiglia) per
segnalare la cosa al Prefetto di Palermo (dottor Grasso)”, ma “è altrettanto
indubbio che questo primo tentativo non aveva sortito alcun positivo effetto ed
anzi si era rivelato idoneo a far comprendere che i pareri necessariamente
richiesti dalla Prefettura alla Questura per tale tipo di pratica avevano un
ruolo decisivo per l’esito della stessa”. Continua ad osservare il giudice di
primo grado: “d’altra parte è soprattutto al Questore (quale responsabile delle
strutture di polizia della provincia) più che al Prefetto che compete la
valutazione della caratura mafiosa del soggetto interessato e dei reali
pericoli, in relazione alle indagini espletate, di abusi del documento di guida.
E difatti solo a seguito di quell’ambiguo parere proveniente dalla Questura (a
firma dottor Epifanio) palesemente elusivo degli specifici quesiti posti dalla
Prefettura (nessun cenno venne fatto né ad eventuali motivi ostativi al rilascio
né a concreti segni di ravvedimento da parte del Bontate, che in nessun modo
sarebbero potuti essere evidenziati, per i motivi già esposti) e sostanzialmente
autorizzativo al rilascio il Bontate era riuscito ad ottenere la patente in
un’epoca cronologicamente compatibile con quella in cui sia il Cancemi che il
Mannoia avevano appreso la notizia da fonti diverse dell’avvenuto rilascio della
stessa per interessamento da parte del dottor Contrada che era il funzionario
che all’interno della Questura godeva della più alta considerazione da parte del
Questore in carica”.
A prescindere, poi, dal contenuto valutativo, in questa sede non sindacabile, il
giudice di primo grado, con modalità corrette di apprezzamento unitario dei vari
elementi di prova, non trascura di considerare che “le significative analogie
tra le pratiche Bontate e Greco, entrambe ricondotte dal Mannoia all’
interessamento da parte del dottor Contrada, sono risultate, poi, sintomatiche
dell’esistenza di un’unica “regia” nell’impostazione delle relative istruttorie
e la
differenza di soluzioni adottate nei due casi trova giustificazione
nell’atteggiamento di decisa
opposizione assunto personalmente dal dottor Immordino nella pratica Greco”
(pag. 722). A fronte della attività istruttoria Tribunale, alla quale fa rinvio
il appello, non si comprende quale sia analisi” che conduce quest’ultimo a
valutazioni difformi: la mancanza assoluta di motivazione è del tutto evidente.
Le dichiarazioni di Tommaso Buscetta
La Corte di appello considera
le dichiarazioni di Tommaso Buscetta “inattendibili”, in quanto Contrada
“nell’epoca indicata dal Buscetta (giugno 1980 ‑ gennaio 1981) era solo
dirigente della Criminalpol”, “generiche”, in quanto prive della indicazione di
“episodi specifici significativi della collusione di Contrada con elementi della
criminalità organizzata”.
La sentenza impugnata, con tali affermazioni, entra in manifesta contraddizione
logica con la ricostruzione delle risultanze dibattimentali effettuata dal
giudice di primo grado e non contestata con proposizioni argomentative diverse e
specifiche sul punto. Infatti, nella sentenza del giudice di primo grado si
legge:
“Che l’imputato fosse in grado di “controllare” un rilevante flusso di
informazioni sull’attività investigativa e di ricerca latitanti, svolta dalla
Polizia palermitana, è un dato già processualmente acclarato, laddove si è
accertato che il dottor Contrada, pur prescindendo dagli specifici incarichi
ricoperti, peraltro sempre di altissimo livello nel corso della propria
permanenza a Palermo, veniva costantemente e spontaneamente informato su tutte
le principali attività investigative nello specifico settore della criminalità
organizzata da colleghi, funzionari e sotto‑ufficiali, della Squadra Mobile e
della Criminalpol, che in lui riponevano la massima fiducia, richiedendone
spesso i consigli.
Si è già detto che non è pensabile che il solo dottor Contrada potesse
assicurare “copertura totale” ai mafiosi o che potesse essere informato su
tutto, specie se si trattava di interventi non programmati, ma poiché al tempo
in questione la ricerca dei latitanti avveniva per lo più sulla base di notizie
di natura confidenziale, normalmente le operazioni che ne scaturivano erano
precedute da adeguati controlli ed attività investigative che richiedevano tempi
piuttosto lunghi di verifica e, peraltro, il dottor Contrada, seppur posto in
una posizione particolarmente privilegiata per il controllo del flusso di
notizie di interesse investigativo, non era certamente il solo funzionario a
“disposizione” dell’organizzazione mafiosa, come è emerso dalle dichiarazioni
rese dai collaboratori di giustizia anche nell’odierno procedimento.
La più evidente conferma dell’ottimo sistema di “copertura” su cui potevano
contare i mafiosi in quegli anni, proviene dal dato storico delle lunghissime
latitanze trascorse a Palermo dagli “uomini d’onore” di maggior livello, e tra
questi certamente il Riccobono, spesso in modo da ostentare massima sicurezza,
proprio nel loro stesso territorio di egemonia mafiosa.” (pagg. 802 ss.).
Ancora una volta, quindi, le valutazioni del giudice di appello risultano
svincolate da concreti elementi fattuali, puramente congetturali ed apodittiche,
e il relativo corredo motivazionale è del tutto apparente.
La denuncia, poi, di “genericità” delle dichiarazioni di Buscetta, è ‑ essa si
assolutamente generica e viziata da errore di diritto, in quanto non motiva tale
giudizio tenendo conto dei principi di diritto sopra ricordati sui criteri di
valutazione delle notizie apprese dai collaboranti all’interno della
organizzazione mafiosa di cui hanno fatto parte.
Le dichiarazioni di Maurizio Pirrone
Anche con riferimento alle
dichiarazioni rese da Maurizio Pirrone, le argomentazioni della sentenza
impugnata, raffrontate con le risultanze processuali, come esposte dal giudice
di primo grado, appaiono del tutto carenti e manifestamente illogiche.
La affermazione che né il Conti né il suo genitore erano ricercati dalle forze
dell’ordine e pertanto non potevano avere avuto esperienza diretta della
benevolenza dell’imputato, da un lato, è del tutto svincolata dalle suddette
risultanze processuali, in quanto da esse non emerge che i Conti avessero
riferito al Pirrone di avere avuto esperienza diretta della “benevolenza” di
Contrada, ma soltanto che tale notizia circolava nell’ambiente mafioso (il Conti
aveva fatto espresso riferimento “ai loro amici”: pag. 854 della sentenza di
primo grado), dall’altro lato, omette di apprezzare la qualità di “uomini
d’onore” di Cosìmo Conti e del padre Pietro evidenziata specificamente dal
giudice di primo grado (pagg. 843 ss.) e, in particolare, l’esistenza di
rapporti tra il Bontate e il Conti “che è perciò in grado di conoscere il
rapporto instaurato tra l’odierno imputato e Stefano Bontate” (pag. 846 della
sentenza di primo grado).
Completamente omessa è, poi, la valutazione di quella parte delle dichiarazioni
del Pirrone che fanno riferimento a notizie avute su Contrada, come persona
sulla quale l’organizzazione mafiosa “poteva fare affidamento”, anche da Sorce
Vincenzo e Francesco D’Accardi (pagg. 841 ss. della sentenza di primo grado).
Non si comprende, inoltre, quale significato logico abbia la affermazione che la
protezione di cui godeva il Riccobono da parte della Polizia, secondo le
confidenze fatte al Pirrone dai congiunti del Riccobono stesso, “non poteva
scongiurare il rischio di incorrere nell’attenzione di elementi di altre forze
dell’ordine”, in quanto è evidente che la questione all’esame del giudice di
merito non è se il Riccobono godesse di una protezione “totale”, ma se comunque
godesse di una protezione e, in caso positivo, se ciò possa rilevare quale
verifica di attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di
giustizia con riferimento specifico all’imputato.
Indipendentemente, infine, dal controllo analitico di logicità, completezza e
congruità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alle
dichiarazioni del Pirrone, la
Corte di appello continua ad incorrere nella violazione del principio di
valutazione unitaria degli elementi di prova, omettendo del tutto di valutare
criticamente la motivata affermazione del Tribunale, secondo la quale
“l’efficacia probatoria del contributo offerto dal Pirrone nell’ambito
dell’odierno procedimento deriva, innanzi tutto, dalla conferma delle
dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia” su elementi di fatto
specificamente elencati (pag. 840, ma anche pagg. 851 ss).
Per quanto concerne, poi, le testimonianze di Angela Ruisi e Carmela Pirrello
circa i
affermazioni fatte dalla figlia del Riccobono sui rapporti del padre con
l’imputato, la convinzione puramente incidentale espressa dalla Corte di appello
in merito alla “carente verifica processuale dell’accadimento” è sfornita di un
sia pur minimo supporto motivazionale a fronte della puntigliosa e ampiamente
argomentata valutazione delle testimonianze assunte effettuata dal giudice di
prima istanza (pagg. 855-870 sentenza di primo grado). La Corte di appello
ritiene, poi, di dovere comunque affermare la “precaria valenza probatoria”
dell’accadimento stesso in considerazione della “indimostrata reale conoscenza
di Giuseppina Riccobono della vera natura dei rapporti del padre con esponenti
della polizia”, nonché di “eventuali vanterie espresse al riguardo dallo stesso
Rosario Riccobono”.
La sentenza impugnata, però, è manifestamente carente di un processo logico di
sviluppo delle proposizioni enunciative, in quanto delle due l’una: o le
affermazioni della figlia del Riccobono non forniscono alcun contributo
probatorio per ritenere la sussistenza di rapporti tra l’imputato e Riccobono,
ma allora ciò deve essere, come sopra evidenziato, puntualmente motivato, oppure
quel contributo forniscono ed allora il problema della “vera natura dei
rapporti” suddetti deve essere inserito nel più ampio quadro del complessivo
apprezzamento dei vari elementi probatori al fine di fornire una completa,
congrua e razionale giustificazione ad una ipotesi ricostruttiva, che può essere
quella del rapporto poliziotto-confidente ovvero anche quella della imputazione
contestata al Contrada, ma tale complessivo apprezzamento non è in alcun modo
effettuato dalla sentenza impugnata e, quindi, la convinzione espressa sul punto
specifico appare priva di
qualsiasi fondamento logico.
La ipotesi, poi, di “eventuali vanterie” del Riccobono è una pura congettura, in
quanto tale ipotesi è stata motivatamente esclusa dal giudice di primo grado
(pagg. 541 ss.), le cui argomentazioni non vengono in alcun modo sottoposte a
valutazione critica da parte del giudice di appello, risultandone ancora una
volta la sentenza viziata da totale carenza di motivazione.
Le dichiarazioni di Rosario Spatola
Non si comprende il significato
logico della affermazione della Corte di appello “che
l’episodio dell’incontro (tra Contrada e Riccobono) presso il ristorante Delfino
non può essere
riferito a sua (dello Spatola) percezione diretta”, ma “è frutto di indicazioni
fornite da Caro
Rosario, il quale ne ha smentito il relativo assunto”. Infatti, se con tale
affermazione la
Corte intende dire che lo Spatola non conosceva né il Riccobono né il Contrada,
omette completamente di considerare che lo Spatola ha dichiarato di avere
“successivamente verificato che l’indicazione fattagli dal Caro sull’identità di
quei due uomini, il Riccobono e il Contrada, corrispondeva al vero avendo visto
alcune fotografie su giornali ritraenti entrambi i soggetti” (pag. 888 e 889
della sentenza di primo grado); se, invece, intende dire che lo stesso episodio
deve ritenersi non verificato, in quanto smentito da Rosario Caro, omette di
valutare criticamente la convinzione motivatamente espressa dal giudice di primo
grado, secondo la quale la deposizione di quest’ultimo “è stata coerente con il
proprio preciso interesse di screditare il collaborante” e, comunque, contiene
“tante involontarie conferme a quanto dichiarato sul suo conto dallo Spatola”
(pag. 950).
La Corte di appello denuncia, poi, la carenza di credibilità del racconto dello
Spatola, a causa della “difficoltà di ammettere” che il suddetto incontro fosse
avvenuto in un “locale assai frequentato”, mentre l’affermazione del giudice di
primo grado che il luogo dell’incontro consentisse di conservare una certa
privacy “non è giustificata da alcun supporto conoscitivo”. In tal modo, però,
la sentenza impugnata, da un lato, formula essa stessa una considerazione
apodittica quando afferma, senza alcun supporto probatorio o anche semplicemente
logico, che il locale era assai frequentato, dall’altro lato, omette di prendere
criticamente in esame le specifiche argomentazioni sul punto espresse dal
giudice di primo grado sia sulla “circostanze di tempo e di luogo, che
consentivano di ridurre i rischi di una visibilità all’esterno di quella
contestuale presenza del Riccobono e del dottor Contrada”, sia sulla
“particolare spavalderia che in quell’epoca ostentavano i latitanti di mafia nel
frequentare i locali pubblici”, sia, infine, sugli episodi che proverebbero “che
anche appartenenti alle Forze dell’Ordine ed addirittura alla Magistratura non
usavano particolari cautele nell’intrattenere rapporti con i mafiosi” (pagg. 948
ss.). Anche per tale parte, quindi, la totale carenza di motivazione è
manifesta.
Nel punto in cui afferma che le asserite rivelazioni della imminenza di
operazioni di polizia dall’accusa ascritte all’imputato, “non avrebbero trovato
conforto in altre fonti di prova”, la sentenza impugnata incorre nella
violazione, già più volte evidenziata, del principio della valutazione unitaria
degli elementi di prova e del non necessario carattere di prova autonoma degli
“altri elementi di prova che confermano la attendibilità” delle dichiarazioni
dei collaboratori di giustizia, omettendo di valutare criticamente le
argomentazioni specifiche sul punto espresse dal giudice di primo grado, il
quale evidenzia la convergenza con le dichiarazioni di altri collaboratori di
giustizia e indica specifici elementi di conferma della attendibilità estrinseca
(pagg. 972 ss.).
Anche il giudice di primo grado ha escluso, come ricorda la sentenza impugnata,
l’esistenza di prove circa l’appartenenza del Contrada alla Massoneria, pur
tuttavia, il giudice di appello ritiene di doversi attardare a confutare le
affermazioni del giudice di prima istanza sulla esistenza di collegamenti
occulti tra potere mafioso e massoneria e sulla ambiguità dei rapporti
intrattenuti dal Contrada con molti soggetti risultati iscritti a logge
massoniche di cui facevano parte noti mafiosi. Ancora una volta, però, la
sentenza impugnata si limita ad esprimere “parere” diverso, sfornito, peraltro,
di qualsiasi supporto non solo di concreti elementi probatori, ma anche soltanto
logico-argomentativo, poiché, se la frequentazione di personaggi appartenenti ad
emanazioni massoniche non consente, di per sé sola, di ritenere la contiguità ad
ambienti mafiosi, non può certo dirsi che tale contiguità deve sicuramente
escludersi, soprattutto se, come ritenuto dal giudice di primo grado e non
contestato da quello di appello, risulti la qualifica massonica di noti mafiosi.
Non si comprende, quindi, quale concludenza abbiano, nel complesso della
sentenza impugnata, le opinioni espresse sul punto dalla Corte di Appello, se
non quella di pregiudizialmente contrastare singole valutazioni espresse dal
giudice di primo grado, peraltro, con mere affermazioni apodittiche neppure
inserite in un quadro complessivo di valutazione delle risultanze processuali.
L’operazione di polizia del
5/5/1980: i rapporti tra l’imputato e l’ex questore di Palermo dottor Vincenzo
Immordino
Le “riflessioni” che, a seguito
di quella che ritiene la “retta disamina della vicenda”, conducono la Corte di
Appello a non condividere la diagnosi formulata dal giudice di prima istanza,
appaiono non solo inconsistenti dal punto di vista logico, ma anche del tutto
inconferenti e, per una parte, non rispondenti alle risultanze processuali
puntualmente evidenziate nella sentenza di primo grado.
Non si comprende quale significato interpretativo delle vicende processuali
possano avere i rilievi formali che al questore Immordino “non competeva nessuna
ingerenza nell’attività investigativa del dottor Contrada”, non appartenendo il
questore alla polizia giudiziaria, e che l’estromissione del Contrada dal gruppo
di lavoro per la redazione di un rapporto funzionale all’arresto di numerosi
mafiosi “costituì certamente un abuso di autorità”. Infatti, non può non
rilevarsi che oggetto del giudizio non è certo il comportamento del questore
Immordino, bensì quello dell’imputato, al fine di valutare se quello adottato
nel caso di specie potesse considerarsi finalizzato ad agevolare
l’organizzazione mafiosa.
Né può trascurarsi che anche i rilievi formali del giudice di appello appaiono
destituiti di fondamento, in quanto il questore Immordino era pur sempre il capo
gerarchico del dottor Contrada e come tale prese l’iniziativa, dalla stessa
Corte di Appello ritenuta “legittima”, di formare un apposito team che svolgesse
l’incarico per il quale non riteneva più idoneo il dottor Contrada, e, quindi,
redasse l’appunto, citato nelle premesse, indirizzato alla segreteria del capo
della Polizia. Inoltre, in contrasto con quanto affermato dal giudice di appello
in merito all’abuso di autorità che avrebbe commesso il questore Immordino,
risulta che “con la sentenza emessa in data 20/2/1984, il Gi dottor Giovanni
Falcone aveva prosciolto nel merito il dottor Immordino in ordine ad entrambi i
reati ascrittigli di favoreggiamento personale ed abuso d’ufficio” (pag. 1264
della sentenza di primo grado).
Se, poi, il giudice di appello intende condividere l’assunto dell’imputato, che
ha ricondotto il comportamento adottato nel caso di cui si parla ad un semplice
contrasto di opinioni rispetto ai questore Immordino circa l’opportunità di
adottare azioni immediate di “rottura” contro Cosa Nostra, sostenendo di avere
privilegiato la strategia dell’ approfondimento investigativo, avrebbe dovuto
confrontarsi con quella parte della motivazione con la quale il giudice di primo
grado ha espresso la convinzione che “tale argomentazione (l’imputato) ha svolto
incorrendo in palesi contraddizioni e peraltro in contrasto con le strategie che
egli stesso aveva dimostrato di privilegiare negli anni passati” (pag. 1252
della sentenza di primo grado). A sostegno della tesi difensiva, il giudice di
appello cita la circostanza (peraltro solo affermata come “nota”, ma non
corroborata di specifici elementi probatori) che “fu solo attraverso la
istruzione formale che vennero reperite concrete fonti di prova a carico dei
soggetti denunziati”, e da ciò vorrebbe dedurre la inconsistenza degli elementi
di accusa raccolti dal gruppo di lavoro istituito dal questore Immordino. In tal
modo, però, la sentenza impugnata formula un giudizio connotato da
contraddittorietà e manifesta illogicità, in quanto, se è vero quanto riferito
dal giudice di primo grado e non contestato da quello di appello, che “il
Procuratore della Repubblica dottor Gaetano Costa aveva convalidato tutti gli
arresti operati dalla polizia giudiziaria (pag. 1229 della sentenza di primo
grado), ciò significa che l’operazione di polizia aveva avuto comunque un
positivo riscontro in sede giudiziaria e si era rivelata utile e sufficiente
delle finalità che deve perseguire la polizia giudiziaria nell’ambito, mentre la
circostanza che eventualmente l’istruzione formale avesse portato ad ulteriori
approfondimenti investigativi, senza, per di più, privare di fondamento (come
sembrerebbe nel caso di specie) le originarie iniziative di arresto, rientra nel
fisiologico sviluppo del procedimento.
Fondata, infine, anche in questo caso, è la censura del Pg ricorrente di avere
considerato la vicenda avulsa dal “complessivo quadro probatorio”, così violando
il principio della valutazione unitaria delle prove.
Vicenda relativa all’allontanamento dall’Italia di John Gambino
La Corte di appello incorre in
molteplici manifeste incongruità logiche, allorché si sofferma su una
circostanza puramente formale (la cui fondatezza, peraltro, puntualmente
contestata dal Pg ricorrente, non è esaminabile in questa.sede), cioè la
asserita insussistenza delle condizioni legittimanti il fermo di Pg nei
confronti di John Gambino, al fine di inferirne che il Contrada, comunicando al
dottor De Luca la notizia non veridica dell’intervento del dottor Imposimato
avesse soltanto messo in atto un “disinvolto espediente per porre fine alle
perplessità del sopradetto De Luca”.
Innanzitutto, la sentenza impugnata attribuisce al Contrada l’intento, ispirato
da motivi di rispetto della legalità, di vincere le resistenze del dottor De
Luca che avrebbe voluto trovare un pretesto per trattenere il Gambino, con ciò
contraddicendo la stessa versione difensiva fornita dall’imputato, così come
emerge dalle risultanze dibattimentali illustrate dalla sentenza di primo grado
e non contraddette da quella di appello. Si legge, infatti, nella sentenza di
primo grado: “Lo, stesso imputato ha dichiarato di avere totalmente condiviso
l’opinione del dottor De Luca che fosse opportuno trarre in arresto tale
soggetto, collegandone la presenza a Palermo all’avvenuto arresto dello Spatola
(v. dich. rese all’ud. dell’11/11/1994 e all’ud. del 16/12/1994) ma ha
infondatamente tentato di ricondurre al G.I. di Roma la direttiva di rilasciare
il soggetto che egli stesso aveva riferito, mentendo, al dottor De Luca” (pag.
1312).
Inoltre, la sentenza impugnata non spiega da quali elementi fattuali tragga la
affermazione che il dottor Contrada, capo gerarchico del dottor De Luca, invece
di limitarsi a dare un ordine, si sia trovato nella necessità di utilizzare un
“disinvolto espediente” per vincere le perplessità dello stesso De Luca: in
mancanza di tali elementi la suddetta affermazione rimane puramente apodittica.
Ancora, prescindendo dalle circostanze fattuali indicate dal Pg ricorrente
(pagg. da 55 a 67 del ricorso) e che esulano dall’ambito di cognizione di
questo giudice di legittimità, deve rilevarsi che la sentenza di primo grado
evidenzia (pag. 1312 ss.) che, alla data in cui il Gambino venne “fermato” a
Palermo, esistevano elementi che avrebbero consentito ed anzi suggerito di
trattenerlo ulteriormente: elementi che sono stati totalmente omessi nella
valutazione del giudice di appello allorché afferma che “nessun indizio di
colpevolezza sussisteva in ordine a qualsivoglia reato”.
Infine, ancora una volta è corretta la censura del Pg ricorrente concernente la
violazione del principio di valutazione unitaria delle prove, non essendo stato
inserito il fatto nel complessivo quadro probatorio (v. sul punto le
osservazioni del Tribunale, pagg. 1317 ss. della sentenza di primo grado),
avendo il giudice di appello guardato soltanto un “pezzetto di processo”.
Il rapporto Contrada‑Giuliano, nell’ultimo periodo di vita di quest’ultimo, e
l’incontro tra l’ex dirigente della squadra mobile di Palermo con l’avvocato
Giorgio Ambrosoli poco prima del suo omicidio
Pur dando atto della “rigorosa
diagnosi” fornita dal giudice di primo grado, la Corte di appello ritiene di
poter procedere ad una “revisione critica delle fonti”, con un argomentare che,
del tutto svincolato dalle risultanze dibattimentali, consiste nella
formulazione di congetture neppure in astratto dotate di una base razionale.
Quando la sentenza impugnata attribuisce le perplessità manifestate dal Tripodi
a rendere testimonianza nell’immediatezza dell’assassinio del dottor Giuliano,
come riferito dalla vedova dello stesso Giuliano, alla “approssimazione delle
sue conoscenze”, formula una argomentazione non solo priva di logica, ma anche
sprovvista di un minimo di senso comune, poiché non si comprende quale timore
possa indurre a non testimoniare una persona che non abbia nulla di importante
da dire.
Quando la sentenza impugnata interpreta l’invito rivolto al Tripodi dal dottor
Giuliano ad evitare la frequentazione con il Contrada come “una forma di cautela
per la segretezza delle indagini”, non solo considera del tutto normale una
circostanza che, invece, viste le alte funzioni che svolgeva il Contrada,
richiederebbe ben altro approfondimento critico, ma non tiene in alcun conto
appunto la “rigorosa diagnosi” effettuata dal Tribunale, che fa riferimento
specifico al fatto che il dottor Giuliano aveva avuto modo di esternare al
Tripodi i “sospetti” che nutriva nei confronti di Contrada e quando il “Tripodi
gli aveva, quindi, chiesto il motivo delle sue preoccupazioni”, “Giuliano gli
aveva risposto che non si fidava di lui” (pag. 1325 della sentenza di primo
grado).
Quando la sentenza impugnata afferma che la comunicazione al Tripodi da parte
del dottor Giuliano di un suo pregresso incontro con l’Ambrosoli non
costituirebbe smentita
dall’attestazione contenuta nel rapporto poi redatto dal giudicabile, la quale
“ovviamente” si riferirebbe “alle ipotesi di un convegno avvenuto a Milano nello
studio del professionista, non già di un qualsiasi appuntamento in località
imprecisata, magari a Palermo, che nessuno all’infuori dello stesso dottor
Giuliano poi ucciso avrebbe potuto escludere”, omette completamente di valutare
e, quindi, di motivare in merito alla affermazione del Tribunale che il Contrada
con il rapporto in data 7 agosto 1979 aveva escluso “con affermazione
assolutamente categorica” un incontro tra Giuliano e Ambrosoli ed altresì ogni
ipotesi di collegamento tra le indagini svolte da Giuliano e l’affare Sindona,
in tal senso citando testualmente il suddetto rapporto, ove, tra l’altro, si
legge che il dottor Giuliano “non si è incontrato con l’avv. Ambrosoli, peraltro
da lui non conosciuto” (pag. 1360 della sentenza di primo grado).
Quando la sentenza impugnata considera la deposizione del Gotelli, anche in
considerazione del ritardo con il quale venne fatta, “frutto più di una
sensazione che di una consapevolezza”, non solo omette di valutare le molteplici
circostanze che hanno indotto il giudice di primo grado a ritenere “affidabile”
il teste Gotelli (pagg. 1347 ss.), ma soprattutto, incorrendo ancora una volta
nella violazione del divieto di valutazione atomistica degli elementi di prova,
non ha apprezzato le circostanze, evidenziate dal giudice di primo grado, che la
testimonianza di Gotelli “‘è stata confermata dalla deposizione resa in
dibattimento dall’avv. Melzi che ha riferito di avere appreso da Gotelli,
nell’immediatezza dell’omicidio Ambrosoli, la notizia certa di quell’incontro”,
e, soprattutto, che anche il teste Tripodi, fonte “assolutamente autonoma” ha
fornito “indicazioni in ordine alla collocazione cronologica dell’incontro
Giuliano-Ambrosoli assolutamente coincidenti” (pag. 1353 della sentenza di primo
grado). Del resto, la stessa Corte di Appello non giunge a negare fondamento
alla testimonianza di Tripodi, cercando, soltanto, in maniera incongrua, come‑
sopra evidenziato, di svilirne il valore in relazione al rapporto redatto
dall’imputato in data 7 agosto 1979, ma trascurando, poi, di rapportarla alle
testimonianze di Gotelli e Melzi.
Quando, poi, la sentenza impugnata, a confutazione delle dichiarazioni del
Gotelli cita la circostanza che “non è stata rinvenuta traccia di una missione a
Milano effettuata dal dottor Giuliano nel periodo in questione”, evidenzia un
fatto, che, di per sé, è probatoriamente neutro, come esattamente rileva il Pg
ricorrente, potendo formularsi rispetto ad esso una ipotesi alternativa di
valutazione, come, in effetti, formulata dal giudice di prima istanza (pag. 1365
della sentenza di primo grado), e potendo, quindi, la relativa argomentazione
essere utilizzata solo a corredo di una rigorosa e logicamente congrua
ricostruzione delle risultanze dibattimentali sul complesso della vicenda, ciò
che, appunto, è carente nella sentenza impugnata.
Quando la sentenza impugnata non considera “oggettivamente valutabili” le
dichiarazioni della
vedova del dottor Giuliano, in quanto “apprezzamenti personali”, in primo luogo,
considera
incongruamente apprezzamenti ‑ personali” il riferimento a circostanze di
diretta percezione del teste, ma soprattutto si preoccupa di svalutare una fonte
di prova, dalla quale non si possono dedurre risultanze autonomamente rilevanti,
ma solo elementi da raccordare ad altri, preventivamente esaminati e
criticamente valutati, e proprio tale raccordo manca completamente nella
sentenza impugnata, che si limita ad un semplice, quanto logicamente incongruo,
analitico apprezzamento delle singole risultanze probatorie, svalutate le quali,
certamente non può attribuirsi alcun rilievo probatoriamente autonomo alle
dichiarazioni della vedova del dottor Giuliano.
Quando la sentenza impugnata esclude qualsiasi intento illecito del Contrada con
la redazione del rapporto in data 7 agosto 1979, in quanto egli “doveva
necessariamente tenere conto, nelle informazioni che forniva, esclusivamente
delle emergenze obiettive rilevabili dalla documentazione esistente nel suo
ufficio o di cognizioni personali, non potendo basarsi su voci riferite dai
familiari delle vittime”, omette completamente una “revisione critica” delle
fonti, dalle quali emergerebbe, secondo la diagnosi “rigorosa” ‑ come
riconosciuto dalla stessa Corte di appello ‑ del giudice di prima istanza, che,
alla data del 7 agosto 1979, il Contrada era a conoscenza degli articoli di
stampa che avevano divulgato la notizia dell’incontro tra Giuliano e Ambrosoli e
che le fonti di tale notizia erano l’avv. Melzi e un sottufficiale della G. di
F., che, seppure non generalizzato, veniva indicato come testimone oculare
dell’incontro (pag. 1360 e 1369 della sentenza di primo grado).
Infine, ed ancora una volta, il giudice di appello incorre nella violazione del
principio della valutazione unitaria delle prove, allorquando non sottopone a
revisione critica la affermazione del giudice di prima istanza, che rapporta la
vicenda in esame alle altre emergenze processuali acquisite (pag. 1370 della
sentenza di primo grado).
L’agevolazione della fuga dall’Italia di Oliviero Tognoli
La Corte di appello, pur riconoscendo che la rassegna delle risultanze
processuali effettuata dal Tribunale sia stata “minuziosa”, non la ritiene
“esaustiva”, in quanto avrebbe trascurato
“circostanze fondamentali”.
Tale sarebbe, in primo luogo, la mancanza di emergenze processuali che possano
autorizzare l’ipotesi che Tognoli e Contrada si fossero mai conosciuti, anche
occasionalmente. Al fine di corroborare tale sua affermazione, la sentenza
impugnata ricorda che l’ipotesi di un incontro dei due nell’abitazione
dell’industriale palermitano Prestigiacomo è stata smentita dallo stesso
Prestigiacomo, in tal modo, però, mancando di evidenziare che tale incontro,
secondo la valutazione dello stesso Tribunale di prima istanza, non ha avuto
“nessuna conferma processuale” (pag. 1542 della sentenza di primo grado),
mentre, peraltro, sarebbe “certo che il Tognoli aveva conosciuto il dottor
Contrada perché oltre ad averlo dichiarato lui stesso” in un verbale di
interrogatorio dell’8 maggio 1989, “è stato specificatamente confermato dal
teste Cosimo Di Paola il quale ha dichiarato di avere appreso dallo stesso
Tognoli che questi aveva avuto occasione di conoscere l’alto funzionario di
Polizia che lui stesso riteneva il punto di
riferimento indiscusso dell’intero apparato investigativo palermitano” (pag.
1541 della sentenza di primo grado), e lo stesso imputato non ha escluso la
possibilità di un incontro casuale (pag. 1567 della sentenza di primo grado). Ma
oltre la totale carenza di motivazione sul punto, la sentenza impugnata appare
viziata anche nel processo logico.
Infatti, è evidente che dalla mancanza di prova della conoscenza non si può
dedurre la mancanza di prova di una condotta illecitamente agevolativa, mentre
dalla prova di
una condotta agevolativa si può dedurre una qualche conoscenza sia pure
indiretta. D’altro canto la mancanza di prova della condotta agevolativa rende
irrilevante la circostanza della conoscenza. Se, poi, si intende dire che gli
indizi della condotta agevolativa non sono gravi, precisi e concordanti,
valutati globalmente insieme agli indizi relativi alla conoscenza, allora il
giudice di merito deve procedere a tale globale valutazione e spiegare
attraverso quale percorso logico non ritenga sussistenti i requisiti necessari
perché gli indizi assurgano a prova dei fatti. In altri termini, o si esclude la
sussistenza della prova del fatto ed allora l’elemento della pregressa
conoscenza non assume sostanziale rilevanza logica, o si ritiene sussistente la
prova del fatto, ed allora l’elemento della pregressa conoscenza serve a
corroborare la prova raggiunta, o si ritiene che sussistano indizi della.
sussistenza del fatto ed allora l’elemento della conoscenza pregressa entra nel
coacervo degli indizi stessi e si impone una valutazione globale: quest’ultima
sicuramente manca del tutto nella sentenza impugnata.
Per analoghe considerazioni, anche l’altra “circostanza fondamentale”
evidenziata dalla Corte di Appello, cioè la mancanza di spiegazione delle
modalità con cui il Contrada avrebbe potuto avere notizie della presenza di
Tognoli presso l’Hotel Ponte di Palermo, di per sé considerata, dal punto di
vista logico-ricostruttivo della vicenda in esame, non ha alcun valore
argomentativo svincolato da una complessiva puntuale ricostruzione delle
molteplici risultanze processuali, potendo, come esattamente rileva il Pg
ricorrente, ciò che è privo di spiegazione non essere “inspiegabile” e non
potendo esimersi il giudice di merito dal formulare una possibile ipotesi ‑ di
spiegazione o di inspiegabilità - strettamente collegata agli elementi di fatto
processualmente emersi e non potendo il giudice di appello limitarsi a rilevare
una carenza motivazionale del giudice di primo grado, in quanto il giudice di
merito in sede di appello ha l’obbligo di rinnovare l’apprezzamento del fatto,
per discostarsi da quello effettuato dal primo giudice o per integrarlo in caso
di conformità di valutazioni conclusive.
La Corte di Appello, poi, non attribuisce “forza probante” alla “confidenza”
rivolta dal Tognoli al momento della sua costituzione al funzionario di polizia
svizzero Clemente Gioia, in quanto “la domanda sicuramente poco diplomatica del
funzionario elvetico ne denunzia la petulante estrazione”. Ebbene, questo
giudice di legittimità non ha bisogno di soffermarsi sulla manifesta illogicità
della suddetta enunciazione, poiché ciò significherebbe avvalorarla nell’ambito
di uno schema di rapporti logico‑illogico, mentre essa si pone al di fuori
dell’area stessa della razionalità. Infatti, non si comprende quali siano gli
elementi che possano far accusare un funzionario di polizia di mancanza di
“diplomazia” e di “petulanza”, quando costui formula una domanda relativa alla
latitanza del Tognoli che ben rientra nei compiti di indagine di un qualsiasi
funzionario di polizia; né si comprende per quale motivo, ad una supposta
domanda “petulante”, il Tognoli avrebbe dovuto rispondere con una grave accusa
nei confronti di un funzionario di polizia. Del resto, nel sistematico e
pregiudiziale svilimento di qualsiasi elemento che possa ritenersi a carico
dell’imputato, la Corte di Appello omette completamente di esaminare quella
parte della sentenza di primo grado, nella quale si ricostruisce la
testimonianza resa dalla dottorssa Carla Del Ponte, che, nel dicembre del 1988,
verbalizzò una dichiarazione del Tognoli analoga a quella resa al funzionario di
polizia svizzero Clemente Gioia (pag. 1509 della sentenza di primo grado).
La mancanza di completezza e di correttezza nella ricostruzione delle risultanze
processuali, a fronte di quella operata dal giudice di primo grado, si evidenzia
ulteriormente con riferimento all’episodio della specificazione del nome del
funzionario di polizia che avrebbe agevolato il Tognoli nel rendersi latitante,
avvenuta nel corso di un colloquio con il giudice Falcone. La Corte di appello
afferma che, alla domanda del dottor Falcone se il funzionario di polizia che lo
aveva informato fosse il dottor Contrada, il Tognoli avrebbe assunto una
“espressione di conferma (mimica, si badi bene, non verbale!). Ebbene, è obbligo
del giudice come si è già esposto ‑ dare contezza completa delle risultanze
processuali, ferma restando la libertà di convincimento logicamente strutturata,
e, pertanto, la sentenza impugnata, invece di usare espressioni suggestive e
prive di alcun valore argomentativo, avrebbe dovuto esaminare quella parte ampia
della sentenza di primo grado (in particolare pag. 1511 e pag. 1599), in cui,
sulla base di precise risultanze processuali, si esclude che il Tognoli avesse
dato una risposta mimica alla domanda del giudice Falcone, rispondendo, invece,
con un esplicito “si”.
La sentenza impugnata non contesta, comunque, la “realtà storica” del
riferimento a Contrada, quale funzionario che lo aveva agevolato nella fuga,
fatto dal Tognoli al giudice Falcone, ma ritiene che tale circostanza non
sarebbe “affatto univocamente dimostrativa dell’attendibilità del soggetto
referente”, che aveva assunto “un ruolo assimilabile alla collaborazione”,
sicché “si trovava in una condizione psicologica che ben poteva indurlo ad
assecondare le richieste di informazione rivoltegli dai magistrati che si
stavano occupando del suo caso”. Peraltro, pur prescindendo dalla esattezza del
ruolo “assimilabile alla collaborazione” attribuita al Tognoli ‑ non si
comprende e non è spiegato sulla base di quali elementi tale ruolo sia
attribuito ‑, è evidente che l’argomentazione della sentenza impugnata è priva
del tutto di pregio e, in quanto sprovvista di un sia pur minimo supporto
fattuale e logico, concretizza un vero e proprio errore di diritto, poiché, se
si dovesse accreditare la suddetta argomentazione, essa varrebbe a rendere prive
di attendibilità le dichiarazioni di qualsiasi collaborante per il semplice
sospetto di accondiscendenza nei confronti del magistrato che lo interroga, in
contrasto con lo stesso dettato legislativo (articolo 192, commi 3 e 4, Cpp),
che attribuisce specifico valore probatorio alle dichiarazioni dei chiamanti in
correità, sia pure con l’adozione di speciali criteri valutativi, che, quindi,
devono essere di volta in volta applicati al caso concreto.
Il giudice di appello conclude, infine, che, “nel difetto di concrete diverse
alternative”, deve ritenersi fondata la tesi che il Tognoli si sottrasse alle
ricerche dell’autorità giudiziaria a seguito di una comunicazione telefonica
pervenutagli dal fratello Mauro presso l’Hotel Ponte di Palermo. Fermo rimanendo
che, come si è esposto, la sentenza impugnata con le sue illogiche
argomentazioni non scalfisce minimamente l’ipotesi ricostruttiva fornita dal
Tribunale, certo è che essa avrebbe dovuto fornire i concreti elementi a
sostegno della diversa ipotesi formulata, poiché è obbligo del giudice, che non
ritiene di aderire ad una certa valutazione dei fatti, procedere alla loro
rivalutazione per avvalorare una diversa ipotesi, non limitandosi semplicemente
e apoditticamente a dire che non ha altro da proporre. La Corte di Appello, dato
per reale ‑ in ciò concordando con il giudice di primo grado “l’accadimento di
una telefonata” ricevuta dal Tognoli presso l’Hotel Ponte, si basa, invece,
esclusivamente sulla testimonianza del fratello del Tognoli stesso, senza
sottoporre a valutazione di credibilità il teste medesimo e, quindi, senza
specificamente contrastare sul punto la sentenza del giudice di primo grado, il
quale rileva che il fratello del Tognoli è “certamente non indifferente rispetto
all’imputato di reato connesso Tognoli e quindi interessato ad avallarne le
dichiarazioni” (pag. 1555 della sentenza di primo grado), ma anzi arrivando a
togliere valore alle dichiarazioni dei testi Mario Iandico e Oronzo Del Fato,
agenti della squadra mobile di Brescia, che avevano riferito in ordine ai tempi
della perquisizione effettuata presso l’abitazione di Oliviero Tognoli, dove si
trovava il fratello Mauro, risultati incompatibili con l’orario della telefonata
(pagg. 1556 ss. della sentenza di primo grado). Secondo l’avviso della Corte di
Appello tali testimonianze peccherebbero di una approssimazione di cui non
sarebbe determinabile l’entità, in quanto non documentate in un verbale: del
tutto illogico è il riferimento alla mancata verbalizzazione dell’orario
riferito dai testi, in quanto o si esclude, motivatamente, l’attendibilità dei
suddetti testi e/o della loro narrazione ‑ non certo con la semplice
affermazione che era trascorso circa un decennio dalla verificazione degli
eventi, potendo questo essere soltanto un elemento convalidante ben più precisi
riferimenti concreti di inattendibilità ‑oppure il loro valore probatorio non è
dissimibile da un verbale, ferma rimanendo la necessità di verificarne, con
metodi analitici e non con generiche formulazioni, la rilevanza e la concludenza
rispetto al caso di specie.
Ancora una volta, poi, il giudice di appello incorre nella violazione del
principio di valutazione unitaria delle prove, sia all’interno della stessa
vicenda ora esaminata sia con riferimento al complessivo quadro probatorio (su
quest’ultimo si veda la pag. 1572 della sentenza di primo grado).
Le dichiarazioni di Salvatore Cocuzza e di Francesco di Carlo
Il Pg ricorrente denuncia (pagg. 27 e 94 del ricorso), con riferimento alle dichiarazioni di Salvatore Cucuzza e di Francesco Di Carlo, assunte nel dibattimento rinnovato in appello, che, quanto al primo, sarebbe stata operata una descrizione incompleta del fatto, che avrebbe richiamato solo “le parti della trascrizione congeniali al proprio assunto”, mentre avrebbe pretermesso le parti di segno opposto, che riscontrerebbero le dichiarazioni dei collaboranti Onorato e Mannoia; quanto al secondo, sarebbe stato amputato il fatto di connotazioni essenziali. Tali deduzioni, però, esulano dall’ambito di cognizione del giudice di legittimità, perché comportano l’esame degli atti processuali e una loro specifica valutazione in termini fattuali.
Le dichiarazioni di Siino Angelo
Nella motivazione della
sentenza impugnata, con riferimento alle dichiarazioni rese da Siino Angelo, si
ravvisa, innanzitutto, una omessa motivazione, in quanto il giudice di merito
non procede ad una verifica della attendibilità intrinseca ed estrinseca del
dichiarante
manifestando soltanto “incredulità” per “qualche parte del suo assunto”, in tal
modo non chiarendo né a quale parte dell’assunto si riferisca né quali siano i
motivi di incredulità; nonostante ciò, il giudice di appello ritiene di potere
comunque procedere a valutare il contenuto delle dichiarazioni del Siino,
incorrendo, quindi, in un errore di diritto, in quanto a tale valutazione
avrebbe potuto procedere solo dopo che fosse stato superato motivatamente il
vaglio di attendibilità del dichiarante e delle sue dichiarazioni.
Deve, poi, rilevarsi, come esattamente denunciato dal Pg ricorrente, che la
Corte di appello utilizza le dichiarazioni del Siino a sostegno della sua tesi,
secondo la quale i rapporti tenuti dal Contrada con elementi mafiosi fossero
finalizzati ad attingere informazioni, senza, peraltro, indicare quali siano le
specifiche risultanze processuali che consentano di ritenere processualmente
accertato il fondamento della tesi medesima.
Concorso esterno in associazione mafiosa e favoreggiamento personale
La sentenza impugnata nelle
deduzioni conclusive (pagg. 109 ss.), dopo avere pregiudizialmente e
sistematicamente smantellato (con metodi ed esiti illogici e giuridicamente
erronei) l’impianto accusatorio, da un lato incorre in (ulteriore) manifesta
illogicità, allorquando sembrerebbe ritenere che vi sia stata un “frequentazione
assidua del giudicabile con soggetti appartenenti a cosa nostra” (pag. 109), in
quanto non si comprende da quali risultanze processuali ciò emerga, avendo la
stessa sentenza ritenuto prive di valore probatorio quelle evidenziate dal
giudice di primo grado; dall’altro lato, incorre in omessa motivazione,
allorquando formula l’ipotesi che la suddetta frequentazione potrebbe, al più,
configurare il delitto di favoreggiamento personale, in quanto non indica quali
siano gli specifici elementi probatori che possano far ritenere configurabile
tale reato in luogo di quello contestato, limitandosi ad escludere
apoditticamente che non risulterebbero “manifestazioni significative o
indizianti della sua (cioè, del Contrada) volontà di prestare sostegno
all’associazione criminosa” (pag. 110).
La Corte di appello, innanzitutto, incorrendo in un evidente errore di diritto,
sembra collegare il reato di favoreggiamento personale alla sola latitanza,
mentre la fattispecie criminosa si riferisce alla condotta di colui che aiuta
taluno non solo a sottrarsi alle ricerche dell’Autorità, ma anche soltanto ad
eluderne le investigazioni.
Inoltre, non solo è all’evidenza carente di supporto motivazionale concreto
l’affermazione che non sussistano “manifestazioni significative o indizianti”
della volontà dell’imputato di prestare sostengo all’associazione criminosa, ma
lo scarno e contraddittorio argomentare della sentenza impugnata (non si
comprende se l’ipotizzata frequentazione dell’imputato con soggetti appartenenti
a Cosa Nostra sia episodica o “assidua”: pagg. 109 e 110 della sentenza
impugnata) neppure mostra solide basi di diritto nella corretta definizione dei
confini tra il delitto di favoreggiamento e quello di concorso esterno in
associazione mafiosa.
Innanzitutto, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che
l’esistenza del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa non è
esclusa dalla presenza nell’ordinamento del reato di cui all’articolo 378, comma
2, Cp (favoreggiamento personale aggravato), che concerne solo una particolare
forma di aiuto, prestato per agevolare l’elusione delle investigazioni e la
sottrazione alle ricerche della autorità, né da quella del reato di cui
all’articolo 418 Cp, che incrimina solo l’assistenza agli associati, né, infine,
dalla previsione di cui all’articolo 7 del decreto legge 152/91, che è
circostanza relativa ai singoli reati, diversi da quello associativo (sezione
quinta, 6929/01, Cangialosi G ed altri, riv. 219246).
Inoltre, deve ritenersi che il concorso esterno nel delitto di associazione per
delinquere di tipo mafioso si distingua da quello di favoreggiamento, in quanto
nel primo il soggetto, pur non essendo stabilmente inserito nella struttura
organizzativa dell’associazione, opera sistematicamente con gli associati, al
fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l’attività criminosa
dell’associazione o a perseguire i partecipi di tale attività, in tal modo
fornendo uno specifico e concreto contributo ai fini della conservazione o del
rafforzamento dell’associazione medesima; mentre nel reato di favoreggiamento il
soggetto aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati
rientranti o non nell’attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le
investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa (cfr. sezione
prima, 13008/98, Bruno e altri, riv. 211896).
Questa Suprema Corte ha, altresì, precisato che l’aiuto consapevolmente prestato
a soggetto che perseveri attualmente nella condotta costitutiva di un reato
tipicamente permanente, come quello di associazione per delinquere, dà luogo
generalmente a concorso in tale reato e non a favoreggiamento, a meno che detto
aiuto, per le caratteristiche e per, le modalità pratiche con le quali viene
attuato, non possa in alcun modo tradursi in un sostegno o incoraggiamento
dell’altro nella protrazione della condotta criminosa, ma, al contrario,
costituisca soltanto una facilitazione all’attività di uno degli esponenti di
essa associazione (sezione prima, 13008/98, Bruno e altri, riv. 211898).
Infine, il giudice di appello commette un ulteriore errore di diritto,
allorquando sembrerebbe rileva re la inutilità di procedere ad una più
approfondita verifica della attribuibilità all’imputato del reato di
favoreggiamento personale, essendo questo ormai prescritto. Tale motivazione
equivale ad un’inammissibile pronuncia di non liquet. Infatti, o il giudice di
merito ritiene che dagli atti emerga un fatto diverso da quello descritto nel
capo di imputazione ed allora deve limitarsi a disporre la trasmissione degli
atti al pubblico ministero (articolo 521, comma 2, Cpp); oppure ritiene che
sarebbe possibile dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella
enunciata nell’imputazione (articolo 521, comma 1, Cpp), senza arrecare
pregiudizio ai diritti della difesa (cfr. per tutte Sezioni unite, 16/1996, Di
Francesco, riv. 205619) ed allora non può esimersi dall’accertare se dagli atti
risulti evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o
che il fatto non costituisce reato, pronunciando formula assolutoria nel merito
e, solo in caso di esito negativo di tale verifica, rilevare comunque
l’intervenuta prescrizione con la relativa espressa pronuncia. In altri termini,
o l’ipotesi del favoreggiamento personale trova un qualche riscontro
processuale, ed allora a tale riscontro il giudice di merito deve dare seguito
con una specifica pronuncia nei sensi sopra illustrati, oppure tale riscontro
non sussiste affatto ed allora la garanzia dei diritti della difesa e la tutela
dell’onorabilità dell’imputato impongono che l’ipotesi non venga proprio
formulata.
Conseguenze dell’annullamento per vizio di motivazione
È stato già chiarito, e qui si
ribadisce, che, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del
giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a
quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di
prova e alla loro concludenza probatoria, bensì di stabilire se questi ultimi
abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una
corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle
deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica
nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di
determinate conclusioni a preferenza di altre (Sezioni unite, 930/96, Clarke,
riv. 203428). In particolare, per quanto concerne il sindacato della Corte di
cassazione sulla valutazione delle chiamate di correo operata dal giudice di
merito, non è consentito al giudice di legittimità un controllo sul significato
concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un
tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di
merito, ma gli è conferito solo il compito di verificare l’adeguatezza e la
coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la
valenza o meno dei vari elementi di prova, ‑in se stessi e nel loro reciproco
collegamento.
Il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell’osservanza
della legge, non può divenire cioè giudice del contenuto della prova,
trattandosi di un compito estraneo a quello istituzionalmente affidatogli, né
può il suo controllo esplicarsi in indagini extratestuali dirette a verificare
se i risultati dell’interpretazione delle prove, costituenti i dati fondanti
della decisione, siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni
probatorie risultanti dagli atti del processo
(sezione sesta, 1472/99, Archesso, riv. 213444; sezione prima, 3458/99, Di
Cuonzo, riv. 213252; 94/2000, Pixner, riv. 215336).
Ne consegue che, allorché il vizio che determina l’annullamento della sentenza
riguarda la
motivazione, il giudice di rinvio mantiene integri i poteri di accertamento e
valutazione, non essendo vincolato in ordine alla scelta degli elementi
probatori e dei criteri di inferenza atti alla
formazione del suo convincimento, sicché gli eventuali elementi di fatto e di
valutazione
contenuti nella pronuncia di annullamento rilevano come punti di riferimento al
fine della
individuazione del vizio ma non come dati che si impongono per la decisione
demandatagli (sezione quinta, 6004/99, Graviano, riv. 213072), che può ed anzi
deve soprattutto quando, come nel caso di specie, sia viziata la struttura
stessa della motivazione ‑ procedere ad una completa rivisitazione del materiale
probatorio facendo corretta applicazione diritto come sopra evidenziati.
La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata con rinvio ad altra sezione
della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio.
il motivo di ricorso avverso l’ordinanza dibattimentale di rigetto della richiesta di nuovo esame di Siino Angelo è assorbito dalla decisione di annullamento della sentenza, poiché il giudice di rinvio deve procedere a nuovo giudizio, potendo, dunque, in quella sede esercitare tutti i poteri relativi alle richieste di ammissione di prove.
PQM
Annulla l’impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio.