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Avv. Antonio Zecca |
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Studio Legale |
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Cass. pen. - Sezione quarta - Sentenza 28 aprile - 21 maggio 2009, n. 21274
Osserva
I) M O e CM hanno proposto ricorso avverso la sentenza 15 marzo 2006 della
Corte d'Appello di Milano che ha confermato la sentenza 19 dicembre 2003 del
Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della medesima Città che,
all'esito del giudizio abbreviato, li aveva condannati alle pene ritenute di
giustizia per vari reati concernenti il traffico illecito di sostanze
stupefacenti (cocaina e hashish) ritenendo, per il solo MO, l'esistenza
della continuazione con fatti per i quali erano intervenute sentenze di
condanna divenute definitive.
I giudici di merito hanno fondato la loro valutazione sulle dichiarazioni
rese dal coimputato F M ritenuto credibile e le cui dichiarazioni sono state
ritenute attendibili e oggettivamente riscontrate.
II) Contro la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso entrambi gli
imputati.
M O censura la sentenza impugnata, con il primo motivo di ricorso,
evidenziando come le dichiarazioni di F risultino, per quanto riguarda la
sua posizione, generiche e imprecise. In particolare il dichiarante (che
nutriva sicuramente rancore nei confronti del ricorrente perché era stato da
questi in precedenza accusato di reati analoghi), non aveva comunque
precisato l'epoca della cessione di sostanza stupefacente non aveva
constatato personalmente i fatti da lui conosciuti solo per le confidenze
dello stesso M. Con il secondo motivo il ricorrente contesta che i fatti
indicati nella sentenza impugnata possano fungere da riscontro estrinseco
delle dichiarazioni di F.
Il terzo motivo riguarda invece la mancata
concessione delle attenuanti generiche (malgrado la ritenuta continuazione con
fatti per i quali erano state concesse) e il rigetto della richiesta di
riduzione della pena inflitta dal primo giudice.
III) C P, con l'unico motivo di ricorso, deduce la violazione dell'art. 606
comma 1 lett. e del codice di rito per travisamento del fatto.
Secondo il ricorrente alcun elemento di
riscontro delle dichiarazioni di F esisterebbe nei suoi confronti. In
particolare, secondo il ricorrente, gli operanti della polizia giudiziaria
avrebbero condotto F presso l'abitazione di C dove il primo si sarebbe più volte
recato per i traffici di droga nei quali erano coinvolti e avrebbero fotografato
l'edificio di via xxx a Milano dove C abitava.
Senonchè lo stabile fotografato non corrisponde a quello indicato ma allo
stabile di via yyy che si trova a Milano ma dalla parte opposta. E sul citofono
compare effettivamente il cognome C ma accompagnato da altro cognome (CAPUANO)
che nulla ha a che fare con l'odierno ricorrente, mentre nella citofoniera di
via Illirico n. 3 accanto al cognome C ompare il cognome D T corrispondente a
quello della moglie del ricorrente.
Del tutto illogica sarebbe dunque la motivazione della sentenza impugnata e
priva di alcun riscontro non potendo essere ritenuto tale quello indicato
fondato su dati palesemente travisati.
IV) I ricorsi sono infondati e devono conseguentemente essere rigettati.
Per quanto riguarda il primo motivo proposto da M, va rilevato che la sentenza impugnata viene censurata sia sotto il profilo del vizio di motivazione che sotto quello della violazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa del coimputato, o imputato in procedimento connesso, previsti dall'art. 192, comma 3.
All'esame di queste censure vanno premesse
alcune considerazioni sugli orientamenti della giurisprudenza di legittimità (a
partire dalla fondamentale sez. un., 21 ottobre 1992 n. 1653, Marino, rv.
192465; più recentemente cons. Cass., sez. II, 12 dicembre 2002 n. 15756,
Contrada, rv. 225565; sez. V, 18 gennaio 2000 n. 4888, Orlando, rv. 216047) che
si sono formati sulla ricostruzione delle linee guida che il giudice di merito
deve seguire al fine di accertare il rispetto dei criteri previsti dall'art. 192
commi 3° 4° c.p.p.
Il giudice deve prima accertare la credibilità soggettiva del dichiarante con
riferimento a tutto ciò che concerne la sua personalità, le condizioni socio
economiche e familiari, la vita anteatta, le ragioni della sua collaborazione, i
rapporti con i chiamati in correità, l'esistenza di ragioni di ritorsione o di
vendetta nei confronti delle persone accusate; insomma tutto ciò che può
illuminare sulla personalità del dichiarante (per es. una persona che abbia già
subito condanne per calunnia o che risulti aver accettato compensi o altri
vantaggi per accusare taluno, o per escluderlo dalle accuse, ben difficilmente
potrà superare questo sbarramento; superamento che invece non può essere negato
prendendo a motivo la gravità dei reati commessi o la circostanza che le ragioni
della collaborazione siano riconducibili al perseguimento del trattamento
premiale).
Il passaggio successivo è quello dell'accertamento dell'attendibilità intrinseca
delle dichiarazioni del collaborante (ed in particolare, inutile dirlo, delle
dichiarazioni di accusa nei confronti dei coimputati o degli imputati in
procedimento connesso) che devono avere caratteristiche di coerenza, precisione,
costanza nel tempo, spontaneità. Una ricostruzione fantasiosa o del tutto
generica dei rapporti criminali sui quali il dichiarante riferisce, o
contrastante con elementi di prova di natura oggettiva, incrina
irrimediabilmente l'attendibilità delle dichiarazioni di accusa sul singolo
episodio o su una pluralità di episodi criminosi anche se, in linea di massima,
il dichiarante sia stato dichiarato soggettivamente credibile.
È peraltro consentita la c.d. “valutazione frazionata” che si verifica nei casi
in cui l'attendibilità intrinseca sia ritenuta per una parte soltanto delle
dichiarazioni purché non esistano interferenze fattuali e logiche tra le
dichiarazioni ritenute inattendibili e quelle ritenute invece attendibili e
purché queste ultime siano adeguatamente riscontrate (v. Cass., sez. VI, 20
aprile 2005 n. 6221, Aglieri, rv. 233095; sez. IV, 10 dicembre 2004 n. 5821,
Alfieri, rv. 231300; sez. I, 20 gennaio 2000 n. 2884, Ferrara, rv. 215505; 18
dicembre 2000 n. 468, Orofino, rv. 217820). Naturalmente la valutazione di
attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dovrà essere ancor più rigorosa nel
caso di chiamata in reità rispetto alla chiamata in correità (cfr. Cass., sez.
V, 8 ottobre 1999 n. 14272, Cervellione, rv. 215800).
Questa seconda verifica, nella normalità dei casi, prescinde dell'esistenza della buona fede del dichiarante; buona fede che anzi, superato il primo vaglio, deve presumersi perché, se fosse accertato che le dichiarazioni sono volutamente false, dovrebbe, in linea di massima, escludersi anche la credibilità soggettiva del dichiarante; a meno che non esista una provata ragione specifica che abbia indotto il dichiarante a rendere quella singola dichiarazione falsa. Si è detto che la credibilità soggettiva riguarda prevalentemente il mendacio mentre l'attendibilità intrinseca concerne prevalentemente l'errore. Se è provato che il dichiarante mente scientemente è da escludere la sua credibilità e, a maggior ragione, l'attendibilità delle sue dichiarazioni. Ma non viceversa: l'errore ben può connotare le dichiarazioni di persona credibile che però si sbaglia nel riferire taluni fatti.
Il più delle volte, quindi, l'esclusione dell'attendibilità intrinseca è riferibile a ricordi imprecisi o errati, all'incapacità di ricostruzione degli eventi, alla confusione tra i fatti, i luoghi, le persone; l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni può essere minata da tutti quegli elementi che, connotando le propalazioni come prive dei caratteri di specificità o precisione, non consentono di ritenere le dichiarazioni di accusa dotate di quel grado di credibilità necessaria per ritenere la fondatezza dell'accusa.
Naturalmente la precisione e specificità delle
dichiarazioni va posta in relazione anche alle caratteristiche dei fatti
riferiti; è ovvio che per i fatti che si connotano per la loro unicità (per es.
un omicidio) il grado di specificità dei dettagli e la loro precisione dovrà
essere richiesta con maggiore rigore rispetto ad un'attività ripetitiva ed
uniforme con pluralità di condotte giornaliere (tipica in questo senso è
l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti).
Si è inoltre affermato che è necessario che esista concordanza sul nucleo
essenziale del narrato mentre non hanno rilievo eventuali divergenze o discrasie
che investano soltanto elementi circostanziali del fatto purché non siano
sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti (v. Cass., sez.
I, 4 novembre 2004 n. 46954, Palmisani, rv. 230592; sez. I, 19 marzo 2003 n.
19683, Vitale, rv. 223848).
Per quanto riguarda infine il terzo requisito,
costituito dall'esistenza dei riscontri oggettivi (l'unico normativamente
previsto mentre gli altri criteri sono di creazione giurisprudenziale), è
opportuno precisare che i riscontri devono avere natura individualizzante; su
questa caratteristica (v. da ultimo (nella materia cautelare ma trattasi di
principi a maggior ragione applicabili al giudizio) sez. un. 30 maggio 2006 n.
36267, Spennato, rv. 234598). Se hanno tale natura e caratteristiche di
certezza, univocità e specificità possono essere idonei a confermare anche
dichiarazioni de relato non confermate dal soggetto indicato come fonte
di informazione (cfr. Cass., sez. VI, 12 novembre 2002 n. 1639. Dolcetti, rv.
223279).
La costante giurisprudenza di legittimità ammette poi che le dichiarazioni di
coimputati o imputati in procedimento connesso o collegato probatoriamente
possano riscontrarsi reciprocamente (v. da ultimo Cass., sez. I, 10 ottobre 2007
n. 40237, Cacisi, rv. 237867; sez. IV, 10 dicembre 2004 n. 5821, Alfieri, rv.
231301; 16 aprile 2003 n. 35569, Zungri, rv. 228299; sez. I, 19 marzo 2003 n.
19683, Vitale, rv. 223848; sez. V, 15 giugno 2000 n. 9001, Madonia, rv. 217729;
sez. II, 17 dicembre 1999 n. 3616, Calascibetta, rv. 215558; sez. I, 22
settembre 1999 n. 13885, Greco, rv. 215803) purché le dichiarazioni si
caratterizzino per la loro convergenza, indipendenza e specificità.
V) Ciò premesso va rilevato che, contrariamente a quanto si afferma nel ricorso
dell'imputato M, i problemi relativi alla credibilità soggettiva del dichiarante
sono stati risolti con il rispetto dei principi indicati.
La sentenza impugnata ha infatti valutato
complessivamente le dichiarazioni di F, ponendo in luce come le medesime fossero
estremamente circostanziate e ricche di dettagli e come la mancata collocazione
nel tempo non intaccasse la completa ricostruzione del fatto.
Sotto il profilo dell'attendibilità soggettiva la Corte di merito ha poi
sottolineato che il dichiarante si è accusato di molteplici episodi che sono
venuti alla luce esclusivamente per il suo racconto e ha esaminato anche la
possibile esistenza di intenti ritorsivi escludendoli per la modestia degli
episodi raccontati da M e riguardanti F.
Quanto ai riscontri estrinseci la sentenza impugnata ha individuato i seguenti: il contenuto delle intercettazioni telefoniche il cui linguaggio criptico confermava l'esistenza di illeciti traffici tra i due e l'esistenza di due precedenti condanne di M per fatti corrispondenti a quelli narrati da F.
Come è agevole verificare, trattasi di motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici che si sottrae conseguentemente al vaglio di legittimità.
Sono invece inammissibili le censure proposte
con il terzo motivo avendo, i giudici di appello motivatamente, e quindi
insindacabilmente, escluso di poter concedere le attenuanti generiche e di poter
ulteriormente ridurre la pena per l'esistenza di ben tre precedenti specifici.
VI) Infondato è anche l'unico motivo di censura proposto da C che denunzia il
travisamento del fatto nel quale sarebbe incorsa la sentenza impugnata.
In merito a questa censura va osservato che la giurisprudenza di legittimità è rigorosa sul mancato rispetto del divieto di dedurre come motivo di ricorso in cassazione il travisamento del fatto e ha sempre ribadito l'inammissibilità dei ricorsi che si riferiscono ad ipotesi nelle quali si chiedeva alla Corte di cassazione una rilettura degli elementi fattuali.
Si veda, in proposito, la decisione delle sezioni unite 31 maggio 2000 n. 12,
Jakani, rv. 216260, che ha sottolineato come alla Corte “è normativamente
preclusa, invero, la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione
delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di
saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione, operando
un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri
modelli di ragionamento mutuati dall'esterno”.
In questo, come in altri casi esaminati dalla giurisprudenza di legittimità, il nucleo delle doglianze proposte riguardava infatti la richiesta che la Corte di legittimità interpretasse, diversamente da quanto compiuto dal giudice di merito, gli elementi di prova acquisiti ovvero si sollecitava un annullamento della sentenza impugnata in modo da poter riproporre al giudice del rinvio la diversa ricostruzione.
Anche più recentemente le sezioni unite hanno
affrontato il problema del travisamento del fatto (24 settembre 2003 n. 47289,
Petrella, rv. 226074) e, dopo aver ribadito che il sindacato della Corte di
cassazione deve essere limitato “a riscontrare l'esistenza di un logico apparato
argomentativo, senza la possibilità di verificarne la rispondenza alle
acquisizioni processuali” e che “l'illogicità della motivazione, come vizio
denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare
percepibile ictu oculi” afferma tali principi in relazione ad un caso nel
quale i ricorrenti prospettavano una diversa lettura degli atti di causa e una
diversa ricostruzione dei fatti ritenuta inammissibile nel giudizio di
legittimità.
Analogamente altre sentenze comunemente citate come espressione
dell'orientamento indicato si riferiscono a casi nei quali non diverso era
l'intento del ricorrente.
Si vedano a titolo esemplificativo: Cass., sez. III, 11 giugno 1993 n. 8580, Cesco, rv. 195167; Cass., sez. VI, 16 ottobre 1995 n. 1626, Pulvirenti, rv. 203737.
In questi e in numerosi altri casi la Corte di legittimità si è limitata a contrastare il tentativo dei ricorrenti diretto ad ottenere che il giudice di legittimità rivalutasse il compendio probatorio preso in considerazione dal giudice di merito.
Diverso è il caso, che peraltro non ricorre nella specie, del c.d. travisamento della prova che può ravvisarsi nei casi in cui il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale.
Non si tratta quindi, in queste ipotesi, di
reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini
della decisione ma di verificare se questi elementi esistano.
Queste conclusioni possono essere confermate anche dopo l'entrata in vigore della l. 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui ha modificato la lett. e del primo comma dell'art. 606 c.p.p., in quanto anche a seguito di tale modifica il “travisamento del fatto” non può costituire motivo di ricorso mentre è stato ricondotto al vizio di motivazione il “travisamento della prova” (v. su questi temi, tra le altre, Cass., sez. V, 25 settembre 2007 n. 39048, Casavola, rv. 238215; sez. VI, 4 luglio 2006 n. 27429, Lobriglio, rv. 234559; sez. IV, 7 novembre 2006 n. 2618, Liprino, rv. 235782).
VII) Nel caso in esame il ricorrente pretende
invece che la Corte di cassazione rivaluti il materiale probatorio preso in
considerazione dal giudice di merito al fine di pervenire alla sua decisione. Ma
ciò non è consentito al giudice di legittimità, avendo la sentenza impugnata
motivato, in modo non illogico, proprio sulla divergenza tra la casa fotografata
e quella dove risiedeva C, rilevando che l'indicazione dell'abitazione fornita
da F era corretta, che il collaboratore aveva dichiarato di aver visto il
ricorrente una sola volta, che il dichiarante aveva ricordato (circostanza
confermata) che il figlio di Ce all'epoca sottoposto ad un obbligo.
Né il ricorrente prende in considerazione l'esistenza di un ulteriore riscontro
costituito da una conversazione intercettata, in cui S (la persona che teneva i
contatti con F) e F fanno esplicito riferimento a persona chiamata “testa di
ginocchio”, soprannome certamente riferito alla persona di C
Insomma, la Corte di merito ha tenuto conto
della divergenza rilevata ma ha ritenuto che non fosse tale da incrinare la
complessiva valutazione di credibilità delle dichiarazioni di F anche nei
confronti di Ce che non venisse intaccata l'adeguatezza dei riscontri estrinseci
presi in considerazione al fine di ottenere conferma delle dichiarazioni rese
dal coimputato.
Deve dunque ritenersi che la Corte di merito si sia attenuta a corretti criteri
logico giuridici e che quindi il motivo di ricorso sia da respingere perché
infondato.
VIII) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto dei ricorsi
con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Corte di Cassazione
Sezioni unite penali Sentenza 24 novembre 2003, n. 45276
RITENUTO IN FATTO
1. L'ipotesi accusatoria.
La sera del 20 marzo 1979 Carmine Pecorelli veniva ucciso con quattro colpi cal.
7,65 - due marca Gevelot e due marca Fiocchi - sparati da distanza ravvicinata
da una pistola automatica munita di silenziatore. Secondo la prospettazione
dell'accusa, enunciata nell'originaria imputazione, l'omicidio sarebbe stato
ideato e deciso, per la tutela della sua posizione politica messa in pericolo
dall'attività giornalistica di Pecorelli, da Giulio Andreotti (Presidente del
Consiglio dei Ministri) il quale, attraverso Claudio Vitalone (PM presso la
Procura della Repubblica di Roma), avrebbe chiesto ai cugini Ignazio e Nino
Salvo (uomini d'onore di "Cosa nostra", della famiglia di Salemi, in rapporti
privilegiati con Stefano Bontade e Gaetano Badalamenti) l'eliminazione del
giornalista. I Salvo si sarebbero rivolti a Stefano Bontade (capo mandamento
della famiglia di S. Maria del Gesù o della Guadagna e membro della "commissione
provinciale" fino alla sua uccisione nel 1981, che disponeva a Roma di una
"decina" guidata da Angelo Cosentino, in contatto con la delinquenza comune e
con Giuseppe Calò durante la sua latitanza romana) ed a Gaetano Badalamenti
(capo mandamento della famiglia di Cinisi e membro della "commissione
provinciale" fino alla sua espulsione da "Cosa nostra" nel 1978). Questi, a loro
volta, tramite Salvatore Inzerillo (capo mandamento della famiglia di Passo di
Rigano o Boccadifalco e membro della "commissione provinciale" fino alla sua
uccisione nel 1981) e Giuseppe Calò (capo mandamento della famiglia di Porta
Nuova, di cui faceva parte anche Tommaso Buscetta, e membro della "commissione
provinciale"), che aveva conoscenze nell'ambiente della banda della Magliana e
frequentava Danilo Abbruciati e Franco Giuseppucci, avrebbero incaricato costoro
di organizzare l'esecuzione materiale del delitto. L'omicidio sarebbe stato
infine eseguito da Massimo Carminati, personaggio legato alla destra eversiva
romana e all'ambiente della banda della Magliana, e da Angelo La Barbera (uomo
d'onore della famiglia mafiosa facente capo ad Inzerillo e sotto capo di
Salvatore Buscemi, succeduto all'Inzerillo dopo la sua morte nel 1981). I cugini
Salvo, Bontade, Inzerillo, Abbruciati e Giuseppucci sono deceduti.
2. Il ragionamento probatorio della sentenza di primo grado.
2.1. La Corte di assise di Perugia, dopo avere approfondito l'esame della
personalità, dei rapporti interpersonali e degli articoli pubblicati sulla
rivista settimanale OP, della quale Pecorelli era direttore, ha ritenuto che il
movente dell'omicidio dovesse essere ricercato nell'attività professionale della
vittima e, con riferimento alle ultime vicende trattate, nella pubblicazione di
notizie riservate o segrete che avrebbero potuto costituire, per l'attualità e
la rilevanza degli interessi in gioco e per l'importanza dei personaggi pubblici
coinvolti, valida ragione per la soppressione della sua persona.
Rivestivano tali caratteristiche le vicende politiche denominate
convenzionalmente: "Il golpe Borghese" e le deviazioni dei servizi segreti; "L'Italcasse"
ed i rapporti degli istituti di credito pubblici con i fratelli Caltagirone e
con la soc. Sir di Nino Rovelli, il finanziamento occulto dei partiti politici e
il dossier su "gli assegni del Presidente", "Il fallimento delle banche di
Michele Sindona"; "Il dossier Mi.Fo.Biali", la corruzione della Guardia di
Finanza e il traffico illecito di petrolio con la Libia; infine, "Il sequestro e
l'uccisione di Aldo Moro" e la scoperta del memoriale dello statista. Vicende,
queste, tutte riconducibili «... oggettivamente alla sfera di interessi di
Giulio Andreotti e parzialmente di Claudio Vitalone e Giuseppe Calò, indicati
come mandanti, Andreotti primario, Vitalone e Calò intermediari, dell'omicidio
Pecorelli».
Del "caso Moro" si era ripetutamente occupato Pecorelli, schierandosi per la
linea della trattativa con le "Brigate Rosse" ed investigando sulla vicenda
della pubblicazione del primo memoriale di Aldo Moro scoperto nella base
brigatista di via Montenevoso a Milano nell'ottobre 1978 (il secondo e più ampio
memoriale sarà rinvenuto nella stessa base solo nel 1990). Rivestivano
particolare importanza la lettera pubblicata su OP del 17 ottobre 1978, nella
quale si affermava che il gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa aveva individuato il
covo in cui era tenuto il prigioniero, ma non era intervenuto perché impedito
dal potere politico, che non voleva in realtà la liberazione di Moro, e
l'articolo "Vergogna buffoni" pubblicato su OP del 16 gennaio 1979 in cui
Pecorelli preannunziava la prossima rivisitazione del caso, addebitando al
"partito della fermezza" l'uccisione dello statista.
Sullo specifico tema della rilevanza del memoriale Moro, la Corte, dopo avere
espresso la considerazione che, pur non apparendo inedite novità in quello del
1990 rispetto a quello del 1978, le notizie contenute nel primo apparivano più
pregnanti ed organiche quanto ai riferimenti ai casi Italcasse e Sindona ed ai
rapporti fra i protagonisti delle vicende e Andreotti, si è soffermata sui
"rapporti tra Pecorelli e il generale Dalla Chiesa".
L'episodio del rinvenimento nel carcere di Cuneo di documentazione asseritamente riguardante il caso Moro, dovuto ad un'informazione fornita da Pecorelli, ha un suo sviluppo nel racconto del m.llo della polizia penitenziaria Angelo Incandela, in servizio nel carcere di Cuneo, il quale ha narrato che nel gennaio del 1979 Dalla Chiesa lo incontrò in una zona di campagna del cuneese, all'interno di un'autovettura condotta da altra persona che non gli fu presentata, ma che egli intuì e che, attraverso le foto pubblicate dai giornali dopo l'omicidio, riconobbe essere il giornalista Carmine Pecorelli; quest'ultimo, dopo avere descritto alcuni luoghi del carcere, in parte sconosciuti al maresciallo che vi era stato trasferito da poco tempo, attraverso i quali era possibile che le persone ammesse al colloquio facessero entrare qualcosa all'interno dello stesso, avrebbe detto che nel carcere erano entrati due involucri contenenti documenti relativi al sequestro Moro destinati al detenuto Francis Turatello; il giorno successivo all'incontro Incandela ebbe modo di accertare l'esistenza di luoghi corrispondenti alla descrizione dell'accompagnatore del generale e dopo circa venti giorni rinvenne uno dei due involucri, che si presentava chiuso con il nastro adesivo e che poi consegnò integro, senza verificarne il contenuto, a Dalla Chiesa.
2.2. La Corte ha quindi ricostruito taluni "eventi rilevanti per l'omicidio" che
avevano caratterizzato l'ultimo periodo della vita di Pecorelli: la cena al
circolo privato "La famiglia piemontese", la vicenda Chichiarelli e il deposito
di armi presso il Ministero della Sanità.
Alla cena presso il ristorante "La famiglia piemontese", tenutasi in forma riservata ed esclusiva il 24 gennaio 1979, parteciparono, oltre Pecorelli, Walter Bonino, il generale della GdF Donato Lo Prete, i magistrati Claudio Vitalone e Carlo Adriano Testi, componente all'epoca del Csm. I motivi dell'incontro, riferiti da Bonino, sono stati individuati negli attacchi giornalistici che Pecorelli aveva mosso ed aveva intenzione di muovere nel prossimo numero della rivista OP (nonostante i finanziamenti già ottenuti e che avrebbe ancora ottenuto da Franco Evangelisti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio) nei confronti del gruppo politico facente capo ad Andreotti per la questione degli "assegni del Presidente", di Vitalone, al quale addebitava un'irrituale vicinanza al primo della Guardia di Finanza e dei suoi vertici individuati in Raffaele Giudice e Donato Lo Prete. In relazione agli argomenti discussi, la Corte ha rilevato che Vitalone si era adoperato perché la Magistratura non venisse a conoscenza, neppure da parte degli altri commensali, del contenuto dei colloqui che quella sera erano stati fatti, fino a quando non era stato più possibile tenere nascosto l'episodio.
La figura di Antonio Giuseppe Chichiarelli, di cui si è avuto conoscenza solo dopo la sua uccisione avvenuta nel 1984, è considerata di sicuro rilievo per le indagini sulla morte di Pecorelli, poiché Chichiarelli, personaggio in collegamento con appartenenti ad ambienti dell'estrema destra e alla banda della Magliana, avrebbe svolto il ruolo di raccoglitore di informazioni sulla vita e sulle abitudini del giornalista, sfruttando l'amicizia di Osvaldo Lai, il quale abitava nei pressi della redazione della rivista OP. Qualche giorno prima dell'omicidio, il 6 marzo 1979, un individuo, poi riconosciuto per Chichiarelli, fu notato in via Tacito, nei pressi della redazione di OP, da Pecorelli e dalla sua compagna Franca Mangiavacca, la quale ha riferito dell'atteggiamento della persona e del timore che aveva suscitato la sua presenza. Tale circostanza e il ruolo svolto da Chichiarelli nella veste di osservatore delle abitudini di Pecorelli sarebbero stati confermati dal rinvenimento, pochi giorni dopo l'omicidio, il 14 aprile 1979, a bordo di un taxi, di un borsello contenente quattro schede fotoriprodotte, tra cui una, accurata e precisa, relativa a Pecorelli e un'altra riguardante un attentato alla scorta del Presidente della Camera dei Deputati, onorevole Pietro Ingrao, un volantino delle Brigate Rosse, armi e munizioni nonché una testina rotante Ibm. Materiale questo attribuito a Chichiarelli a distanza di molti anni, oltre che per l'esito di specifiche indagini di polizia, sulla base della testimonianza della moglie, Chiara Zossolo, la quale riferì che circa quindici giorni dopo la morte di Pecorelli aveva visto il marito preparare le schede che poi sarebbero state abbandonate nel taxi ed aveva ricevuto dallo stesso, molto turbato, la confidenza che «... Pecorelli non meritava di morire ed era stato ucciso perché aveva scoperto qualcosa che non doveva scoprire e il delitto era stato commissionato da persone al di sopra di ogni sospetto, molto in alto, che si mascheravano dietro un falso perbenismo».
Il 27 novembre 1981, presso i locali del ministero della Sanità in via Liszt, fu
scoperto un deposito di armi e si accertò successivamente che il luogo era
frequentato, oltre che dal custode Biagio Alesse, da elementi di spicco
appartenenti alla banda della Magliana o aderenti alla destra eversiva romana,
come Maurizio Abbatino, Marcello Colafigli, Franco Giuseppucci, Edoardo Toscano,
Danilo Abbruciati, Claudio Sicilia, Alvaro Pompili, Antonio Mancini e Massimo
Carminati. Ha osservato la Corte che nel deposito è stato rinvenuto
munizionamento (di marca Gevelot e Fiocchi) analogo e compatibile con il tipo di
proiettili esplosi per uccidere Pecorelli (quelli Gevelot di fabbricazione
francese provenienti addirittura dal medesimo lotto) e che, pur essendo stato
escluso dalla perizia balistica che taluna delle armi rinvenute nel deposito (di
cui alcune pistole calibro 7,65 ed una munita di silenziatore artigianale, come
quella utilizzata per l'omicidio Pecorelli), fosse stata effettivamente usata in
quell'occasione, non poteva escludersi che essa fosse comunque transitata in
quel luogo, atteso che erano trascorsi più di due anni e mezzo dal fatto.
2.3. Due soli elementi potevano dunque ritenersi rilevanti per la individuazione
delle persone che avevano avuto un ruolo nell'omicidio Pecorelli, entrambi
convergenti verso l'ambiente della banda della Magliana: la scheda relativa al
giornalista predisposta da Chichiarelli all'esito della sua attività di
pedinamento e raccolta dei dati personali dello stesso e il rinvenimento nel
deposito di armi del Ministero della Sanità di proiettili Gevelot della stessa
partita di quelli esplosi per uccidere Pecorelli.
Soltanto in epoca successiva, nel 1993, intervenivano, da un lato, le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, che faceva riferimento al ruolo svolto da "Cosa nostra", con specifico riguardo alle persone di Nino e Ignazio Salvo, Stefano Bontade e Gaetano Badalamenti (secondo quanto da costui appreso dagli stessi Bontade e Badalamenti, l'eliminazione del giornalista sarebbe stata richiesta a quest'ultimi dai cugini Salvo, su richiesta o nell'interesse di Andreotti, a tutela della sua posizione politica messa in pericolo dalla pubblicazione di dossier e notizie riservate sulla rivista OP, riguardanti il caso Moro e trasmessi a Pecorelli da Dalla Chiesa), e dall'altro le dichiarazioni di Vittorio Carnovale, Antonio Mancini, Fabiola Moretti e Maurizio Abbatino, i quali facevano riferimento alle connessioni fra "Cosa nostra" e "banda della Magliana", con particolare riguardo alle persone di Calò, La Barbera, Vitalone, Abbruciati, Giuseppucci e Carminati (Vitalone sarebbe stato il mandante del delitto per le medesime ragioni suindicate, ad organizzarlo avrebbero provveduto Abbruciati e Giuseppucci su richiesta dei "siciliani" - nella persona di Calò - e ad eseguirlo materialmente sarebbero stati Carminati e La Barbera, detto "Angiolino il biondo").
2.4. Premette la Corte che, poiché tutti coloro i quali hanno riferito circostanze inerenti all'omicidio Pecorelli «... hanno fornito solo frammenti di notizie che possono incastrarsi l'uno con l'altro per collocare al loro giusto posto i vari personaggi che si sono mossi sulla scena del delitto» qualora «... uno dei frammenti, che devono formare il quadro d'insieme, non collima con gli altri, è una frattura che, se non colmabile con deduzioni logiche, fa venire meno la collocazione dei vari personaggi nel quadro d'insieme sopra delineato...».
E poiché la verifica di una causale comune ascrivibile a "Cosa nostra" e alla
"banda della Magliana" è imposta dalla stessa prospettazione accusatoria, i
rapporti tra Calò e Abbruciati costituiscono il primo approfondimento da parte
del giudice di primo grado, con riferimento alla "notizia che circola
nell'ambiente della banda della Magliana" (proveniente da De Pedis, Giuseppucci
e Abbruciati), secondo cui l'omicidio Pecorelli sarebbe stato organizzato da
Abbruciati per fare un piacere ai "siciliani", individuati nel gruppo facente
capo a Calò, e che, per organizzare l'omicidio, egli si sarebbe servito di
persone che in quel momento erano libere, in particolare di Giuseppucci. La
conclusione, attraverso la puntuale analisi delle risultanze processuali, è che
la prova di tale ipotesi non è stata raggiunta, così come manca la prova che la
richiesta di organizzare l'omicidio avrebbe potuto essere fatta "attraverso
persone di comune conoscenza", non sussistendo elementi che consentono di
individuare il tramite fra Calò e Abbruciati in Pernasetti o in De Pedis,
entrambi vicini ad Abbruciati, o in Giuseppucci. Sul punto viene dunque meno
l'attendibilità del racconto di Abbatino circa il mandato conferito da
Abbruciati a Giuseppucci di organizzare l'omicidio, oltre al contatto diretto
Giuseppucci-Calò.
D'altra parte, l'ipotizzato collegamento tra Bontade e Calò, data la loro
appartenenza a "famiglie" diverse, sarebbe stato incompatibile con gli assetti
organizzativi di "Cosa nostra"; i rapporti tra Bontade e Abbruciati, sulla base
delle risultanze processuali, non avrebbero potuto datare che alla
primavera-estate 1980, mentre mancano elementi idonei a far ritenere
collegamenti dei due attraverso La Barbera, collocandosi la conoscenza di quest'ultimo
con Abbruciati in epoca successiva al luglio 1979.
Manca dunque la prova di un collegamento all'epoca dei fatti tra "Cosa nostra" e "banda della Magliana" mediato dai rapporti fra Abbruciati e Calò: a carico di quest'ultimo non vi sono elementi che individuino un suo ruolo nell'organizzazione o nell'esecuzione del crimine ed egli è pertanto assolto "per non aver commesso il fatto".
La mancanza di prove sull'esistenza di un rapporto tra Abbruciati, Calò e Bontade, al momento della commissione dell'omicidio, ipotesi questa fondata sull'assunto della sinergia tra mafia e banda della Magliana, comporta come conseguenza che «... la tesi di un concorso dei due sodalizi criminosi nella commissione dell'omicidio non è più percorribile per essere venuto meno l'elemento comune, l'anello di congiunzione tra le dichiarazioni di Buscetta, che indica una pista facente capo ai mandanti principali ed intermedi, e le dichiarazioni degli associati alla banda della Magliana che indicano il coinvolgimento di quel sodalizio criminoso nell'omicidio Pecorelli...».
2.5. Esclusa l'esistenza di elementi probatori in grado di conferire fondamento
all'originaria prospettazione accusatoria, il primo giudice ha verificato se gli
atti processuali potessero, comunque, consentire «... di pervenire ad un
risultato utile per scoprire gli assassini siano essi mandanti o esecutori
materiali».
Nell'ambito dell'argomento subordinato sulla "divisione delle causali", la Corte
esamina innanzitutto l'ipotesi di un'esclusiva "causale mafiosa".
L'istruttoria espletata avrebbe permesso di accertare che i rapporti tra
Buscetta e i cugini Salvo, quelli tra Buscetta, Bontade e Badalamenti, quelli
tra i cugini Salvo, Bontade e Badalamenti, erano così stretti che giustificavano
la confidenza fatta da Bontade e Badalamenti a Buscetta di essere gli
organizzatori dell'omicidio Pecorelli, ed erano tali da permettere ai cugini
Salvo di chiedere a Bontade e Badalamenti il favore di uccidere qualcuno. Quanto
ai rapporti di Nino e Ignazio Salvo con Vitalone, pur negati da quest'ultimo, si
è ritenuto provato da numerose testimonianze che la conoscenza tra gli stessi
era riferibile a molto tempo prima dell'epoca dell'omicidio. Quanto ai rapporti
tra i cugini Salvo e Andreotti si è ritenuta accertata, alla luce di elementi
documentali e dichiarativi, la conoscenza personale e l'esistenza di rapporti
diretti tra loro, tali da giustificare una causale che potesse in via ipotetica
avere fatto accogliere da "Cosa nostra" la richiesta di uccidere Pecorelli.
Pur considerandosi acquisito che, in contrasto con le regole del sodalizio
mafioso, l'organismo di vertice di "Cosa nostra" non sarebbe stato a conoscenza
della partecipazione di suoi affiliati all'omicidio Pecorelli ("poco credibile"
viene definita la conforme versione di Salvatore Cangemi, sottocapo del
mandamento di Porta Nuova, di avere saputo da Calò, capo del medesimo
mandamento, che ad uccidere Pecorelli sarebbe stata la "decina" romana di
Bontade), le dichiarazioni di Buscetta circa l'esclusivo coinvolgimento di
Bontade e Badalamenti potrebbero avere una loro spiegazione plausibile «... nel
fatto che l'omicidio non interessava la Sicilia, dove "Cosa nostra" aveva i suoi
interessi specifici, e che una simile richiesta comportava per Bontade, la cui
posizione all'interno della commissione si era indebolita per l'espulsione di
Badalamenti, dover ammettere la frequentazione con Badalamenti e, per ciò
stesso, la violazione di una delle regole di Cosa nostra».
Ferma restando, dunque, l'estraneità di "Cosa nostra" ("u' ficimo nutri",
"c'interessava o' Senatore Andreotti": queste le parole pronunciate da
Badalamenti secondo il ricordo di Buscetta), la Corte formula due ipotesi
alternative: la prima, che Buscetta abbia inventato tutto circa i suoi incontri
con Bontade e Badalamenti, e la seconda, che questi abbiano raccontato a
Buscetta una cosa non vera; e conclude nel senso che sarebbero provati sia gli
incontri tra Bontade e Buscetta, nel periodo giugno 1980/gennaio 1981 in cui
quest'ultimo si sarebbe nascosto a Palermo, che quelli in Brasile nell'anno 1982
con Badalamenti. Non comprendendosi «... il motivo per cui Buscetta, in assenza
di motivi di rancore o di odio, dovesse riferire fatti e circostanze inventate,
rischiando un processo di calunnia...», la Corte ritiene che effettivamente
quello che Buscetta - pure definito «talvolta generico, titubante,
contraddittorio» - ha narrato è stato da lui appreso nelle circostanze riferite.
Ma, per altro verso, rileva che l'attendibilità di Buscetta non comporta
automaticamente «... che le circostanze siano vere, dovendosi spostare l'analisi
sulla sincerità di Bontade e Badalamenti». In proposito, mediante articolate
proposizioni argomentative riferite a tempi e modalità delle propalazioni ed a
specifici episodi narrati da Buscetta, la Corte giunge alla conclusione che
manca «... ogni elemento per poter ritenere che Bontade e Badalamenti abbiano
detto il vero ...» a Buscetta al quale avevano «buone ragioni per mentire», e
dunque che «... le confidenze fatte da Bontade e Badalamenti, in ordine
all'omicidio Pecorelli, in mancanza di altri elementi di riscontro, non sono
idonee a suffragare la tesi di un coinvolgimento di costoro nell'omicidio.
Convinzione che diventa ancora più salda nel momento in cui l'accusa prospetta
che, ad eseguire materialmente il delitto, sia stato La Barbera il quale nulla
aveva a che fare con la famiglia di Bontade o con Badalamenti» essendo egli «...
soldato della famiglia facente capo a Inzerillo per cui ... poteva prendere
ordini per fatti di mafia solo dal suo rappresentante o dalla commissione ... E
comunque, anche a mantenere ferma l'ipotesi che non si fosse in presenza di un
delitto di mafia, mancherebbero i riscontri al fatto che in ogni caso i rapporti
tra Bontade e Inzerillo erano tali per cui il secondo avrebbe potuto mettere a
disposizione del primo i suoi uomini per l'esecuzione del delitto». Di un
qualsiasi ruolo svolto da Inzerillo nella vicenda omicidiaria manca ogni prova.
Ed allora, poiché le confidenze di Badalamenti e Bontade a Buscetta circa il ruolo di mandanti nell'omicidio Pecorelli sono da considerarsi inattendibili, in assenza di elementi che comprovino un collegamento con la "banda della Magliana", pure coinvolta nell'omicidio e i cui esponenti non erano all'epoca in contatto con Bontade e Badalamenti, restando indimostrato il coinvolgimento di questi nel delitto per carenza di riscontri sul piano probatorio, ne consegue la formula assolutoria di Badalamenti "per non aver commesso il fatto".
2.6. L'ipotesi alternativa è quella della esclusiva "causale banda della
Magliana", cui indirizzavano i due elementi di sicuro rilievo, costituiti dalla
figura di Chichiarelli (anche in base alla testimonianza della Zossolo) e dal
rinvenimento del deposito di armi e munizioni nei sotterranei del ministero
della Sanità, rispetto ai quali sono intervenute in epoca successiva le
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Vittorio Carnovale, Antonio
Mancini, Fabiola Moretti e Maurizio, Abbatino, appartenenti al sodalizio
criminoso e sentiti come imputati in procedimento collegato, che possono
sintetizzarsi nei seguenti termini.
Carnovale, cognato di Edoardo Toscano, personaggio di spicco
dell'organizzazione, ha dichiarato che la sua evasione dall'aula del Tribunale
di Roma, in cui si celebrava il 26 giugno 1986 a carico di taluni membri della
banda un processo per omicidio, era stata proposta da De Pedis ed organizzata
con l'aiuto di Vitalone, che doveva "un favore" al primo perché De Pedis e
Abbruciati, a richiesta dei "siciliani" individuati in Bontade e Calò, avevano
ucciso Pecorelli servendosi di Carminati: fonti della notizia erano Toscano,
Mancini e Colafigli.
Mancini, uno dei promotori del nucleo criminale, ha riferito che De Pedis ebbe a dirgli che Carminati e La Barbera avevano ucciso Pecorelli e che la stessa cosa, in occasione di un paio di viaggi compiuti a Milano, gli era stata detta da Abbruciati, il quale aveva aggiunto che l'omicidio era stato eseguito nell'interesse della mafia siciliana, nella persona di Calò, su richiesta di Vitalone, preoccupato del danno che Pecorelli, in possesso di documenti relativi al sequestro Moro, avrebbe potuto arrecare al gruppo politico cui egli faceva riferimento.
Moretti, legata sentimentalmente prima ad Abbruciati e dopo la morte di questi a
Mancini, ha riferito a sua volta che De Pedis durante la sua latitanza fra l'83
e l'84 s'incontrava con Vitalone per suo tramite; di avere appreso da De Pedis e
Pernasetti che Vitalone era stato l'artefice dell'evasione di Carnovale,
richiestagli da De Pedis cui lo stesso Vitalone doveva un favore; che Abbruciati
e De Pedis nominavano Bontade, Badalamenti e Calò e che si era recata, nella
primavera/estate del 1980 o 1981, con Abbruciati a Palermo per un incontro con
Bontade; che Abbruciati le disse che Carminati aveva ucciso Pecorelli su
incarico del primo; che essa aveva smontato una pistola semiautomatica cal. 7,65
o cal. 9, che, a dire di Abbruciati, era stata utilizzata per uccidere
Pecorelli, dopo che sulla stessa era stato applicato un silenziatore; di non
sapere perché Pecorelli fu ucciso, anche se De Pedis aveva confidato a Mancini i
motivi dell'omicidio.
Abbatino, uno dei capi storici dell'associazione, ha riferito che, durante una codetenzione a Regina Coeli, mentre la TV trasmetteva un servizio sull'omicidio Pecorelli, Giuseppucci gli disse che ne era responsabile Abbruciati e che egli aveva fornito gli esecutori materiali appartenenti ai Nar; una volta scarcerati, Giuseppucci gli aveva presentato Carminati, ribadendogli che era stato quest'ultimo ad uccidere Pecorelli; l'omicidio, secondo quel che egli aveva appreso da Abbruciati, era stato commesso per fare un favore ai "siciliani" di Calò, che lo avevano richiesto perché il giornalista dava fastidio ad una personalità politica; Giuseppucci, che aveva relazioni dirette con Calò e De Pedis, negli anni ‘80, gli aveva detto di essere da tempo in rapporti con Vitalone, che si prestava ad "aggiustare" i processi.
2.6.1. Sullo specifico tema della possibilità di conoscere le notizie riferite sulle attività della banda ed in riferimento alla credibilità ed attendibilità di siffatte dichiarazioni, osserva la Corte che il sodalizio criminoso era operante in Roma negli anni 1970 e agli inizi degli anni 1980 soprattutto nel campo del traffico di stupefacenti, in collegamento con altre organizzazioni criminali e con la destra eversiva, e che di esso facevano parte oltre i predetti collaboratori, in posizione preminente, Pernasetti, Giuseppucci, Abbruciati e De Pedis. I collaboratori erano inseriti nell'organizzazione ed erano collegati da vincoli parentali o di affetto con gli esponenti di vertice della stessa (com'era confermato dall'affermazione di Giuseppe Marchese di avere avuto raccomandazioni da suo cognato, Leoluca Bagarella, esponente di rilievo di "Cosa nostra", di prestare assistenza a Mancini), sicché essi erano in grado di venire a conoscenza delle notizie che riguardavano la vita e le imprese dell'associazione.
Quanto all'attendibilità intrinseca dei dichiaranti, si sottolinea che «... le
notizie da loro fornite a volte sono dirette, perché cadute sotto la loro
personale sfera di percezione, a volte sono state riferite direttamente dai
partecipanti al fatto, a volte sono state riferite da persone a cui gli autori
del fatto lo avevano riferito; si tratta a volte di notizie di prima mano, a
volte di seconda mano, a volte di terza o successiva mano, a volte dettagliate e
a volte generiche e superficiali; ma l'attendibilità del dichiarante non viene
meno se nel complesso delle sue dichiarazioni ve ne sono alcune che si
dimostrano non vere o grandemente generiche, potendo la non corrispondenza o la
genericità essere frutto di cattivo ricordo, se essa è stata di percezione
diretta, ovvero, se de relato, mal riferita o percepita o, ancora, mal ricordata
per lo scarso interesse che al momento della percezione aveva il suo contenuto».
Sul tema dell'autonomia delle propalazioni e dei riscontri la Corte verifica se gli episodi narrati provengano da reciproca conoscenza, intesa sia come previo accordo tra i dichiaranti che come mera conoscenza del contenuto delle dichiarazioni rese dagli altri.
In particolare, quanto ai collaboratori e conviventi Moretti e Mancini, pur escludendosi un previo accordo sul contenuto delle rispettive dichiarazioni, si rileva tuttavia che esse, riguardanti il ruolo di Abbruciati e Carminati nell'esecuzione dell'omicidio e l'identificazione dell'arma utilizzata, non possono «... essere di riscontro reciproco, a meno che non risulti che le fonti di conoscenza siano state autonome o che il secondo sia a conoscenza di elementi più significativi e particolari che indicano un'autonoma conoscenza del fatto narrato» in quanto «... a Mancini sono state lette le dichiarazioni rese da Carnovale in merito all'omicidio Pecorelli, così come la Moretti ha avuto lettura delle dichiarazioni rese da Mancini in ordine ai fatti che erano stati oggetto del colloquio 6 maggio 1994 sui quali la Moretti aveva rifiutato di rispondere se prima non avesse conosciuto il contenuto delle dichiarazioni di Mancini» ed altresì in quanto dalle intercettazioni ambientali emerge che la Moretti era in possesso dei verbali delle dichiarazioni rese da Carnovale.
Unico episodio significativo che, oltre a diverse circostanze di minor rilievo, si riferisce ai fatti oggetto del processo è quello relativo ai "viaggi a Milano", compiuti da Mancini con Abbruciati nel gennaio-febbraio 1981 e ritenuti sufficientemente provati, nel corso dei quali il primo avrebbe appreso dal secondo taluni particolari sull'omicidio Pecorelli: durante il ritorno a Roma dal primo viaggio, Mancini riferisce che «Abbruciati gli aveva detto che l'omicidio Pecorelli era stato voluto dal gruppo di potere politico, massonico, giudiziario di cui faceva parte Vitalone il quale, nell'interesse di quel gruppo, aveva commissionato l'omicidio tramite terze persone ...»; in occasione del secondo viaggio, nel corso di un incontro avuto con tre persone a lui sconosciute, si sarebbe parlato di un «... aiuto per un processo a Turatello, promosso dalle tre persone, che non arrivava...» e «... durante il colloquio Abbruciati aveva fatto presente alle tre persone, a cui rimproverava di perdere tempo, che su loro richiesta si erano attivati sia per l'omicidio Pecorelli che per la faccenda Moro ed erano intervenuti senza perdere tempo, anche se poi Turatello aveva dovuto fare marcia indietro, creandosi non poche inimicizie all'interno della mafia».
Risultava altresì provata l'esistenza di rapporti, quanto meno dall'estate 1978,
tra la "banda della Magliana", in particolare il gruppo dei "testaccini", e la
destra eversiva romana facente capo a Carminati, nonché tra la "banda della
Magliana" e "Cosa nostra", in particolare tra il gruppo di Abbruciati, Angelo
Cosentino, capo della "decina" romana riferibile alla famiglia di Bontade, e
Calò, latitante a Roma fin dal 1975 e legato a sua volta a personaggi della
malavita come Balducci, Diotallevi, Cercola e Giuseppucci.
Sull'esistenza e natura dei presunti rapporti tra il gruppo dei "testaccini" facente capo ad Abbruciati e Vitalone, la Corte - dato atto del rifiuto opposto dalla Moretti di rispondere e delle reticenti risposte di costei alle domande della difesa di Vitalone - ha verificato, in relazione ai singoli episodi, le dichiarazioni rese dalla Moretti durante le indagini preliminari, raffrontandole con gli esiti del confronto con Vitalone e delle intercettazioni telefoniche e ambientali (di cui la Moretti sospettava la disposta attivazione) e con le dichiarazioni rese da Mancini. Ed ha concluso che, mentre per i «... trasferimenti carcerari di Mancini...» non risulterebbe provato l'interessamento di Vitalone, neppure tramite Carlo Adriano Testi, direttore generale presso il ministero della Giustizia, l'esistenza di rapporti e incontri tra Vitalone e De Pedis sarebbe dimostrata dall'episodio dell'evasione di Carnovale dall'aula Occorsio del Tribunale di Roma, che avrebbe visto l'interessamento di Vitalone, che si assume essere stato in debito per un favore ricevuto dal gruppo.
2.6.2. La Corte, all'esito delle suddette verifiche, ritiene che l'unico
appartenente alla banda della Magliana coinvolto nell'omicidio Pecorelli sia
stato Abbruciati: personaggio di spicco, in rapporti con la malavita organizzata
milanese, essendo amico fraterno di Turatello, con la massoneria, con la loggia
segreta P2, con "Cosa nostra", in particolare con "i siciliani" Bontade, Calò -
e con le persone a questi legate come Balducci, Diotallevi, Carboni - e La
Barbera, con la camorra napoletana, con i servizi segreti e con la destra
eversiva romana, in particolare con Carminati: e ciò (esclusa l'attendibilità di
Abbatino) «... sulla base di quanto dichiarato da Mancini e Moretti, i quali in
parte ... riferiscono cose accadute sotto i loro occhi e, quindi, sono portatori
di fatti da loro direttamente percepiti e, in parte, riferiscono fatti appresi
da altri, in particolare da Abbruciati e De Pedis...».
Le circostanze rilevanti riferite dalla Moretti sono: gli incontri tra Vitalone e De Pedis, cui avrebbe partecipato in veste di accompagnatrice; il possesso dell'arma usata per uccidere Pecorelli da parte di Abbruciati e la sua conservazione nei sotterranei del ministero della Sanità dove erano depositate le armi della banda, secondo quanto riferitole da Abbruciati; la conoscenza dei volti dei mandanti dell'omicidio, emergente dalle intercettazioni ambientali; la conoscenza del nome di uno degli autori materiali del delitto e cioè Carminati, incaricato da Abbruciati, come riferito da costui e sostenuto nelle intercettazioni ambientali; il coinvolgimento quindi di Abbruciati nell'omicidio, come riferito dallo stesso Abbruciati e sostenuto nelle intercettazioni ambientali.
Le circostanze rilevanti narrate da Mancini riguardano: il possesso dell'arma
del delitto da parte di De Pedis e la sua conservazione nel deposito del
Ministero della Sanità, secondo quanto riferitogli da De Pedis; il
coinvolgimento di Abbruciati nell'organizzazione del delitto, come riferitogli
da De Pedis e dal medesimo Abbruciati; il coinvolgimento di Carminati e
"Angiolino il biondo" nell'omicidio come esecutori materiali, come riferitogli
da De Pedis e Abbruciati; il coinvolgimento di Vitalone come mandante
dell'omicidio nell'interesse del gruppo politico di cui faceva parte, secondo
quanto riferitogli da Abbruciati; il rimprovero di Abbruciati ai tre sconosciuti
incontrati a Milano per la loro inattività in favore di Turatello e la
conoscenza da parte dei tre dell'uccisione di Pecorelli, circostanza questa
appresa direttamente avendo egli assistito al colloquio in occasione del secondo
viaggio a Milano con Abbruciati.
Si afferma dunque che Abbruciati è coinvolto nell'omicidio Pecorelli, alla stregua delle reciproche dichiarazioni dei due collaboratori Mancini e Moretti, dell'effettivo svolgersi dei viaggi a Milano, con correlata assunzione di responsabilità dell'omicidio in occasione dei medesimi, del rinvenimento di proiettili Gevelot negli scantinati del ministero della Sanità, adibito a deposito di armi dalla banda e al quale poteva avere accesso Abbruciati, e dove i proiettili, al di fuori dei componenti del gruppo, potevano essere portati esclusivamente da Abbruciati o da Carminati, che erano i soli ad adoperare pistole e munizioni cal. 7,65.
2.6.3. Secondo la Corte, gli stessi elementi
probatori non sarebbero tuttavia idonei a fare ritenere provato che a sparare
siano stati Carminati e La Barbera, né che a dare il mandato di uccidere sia
stato Vitalone, considerato che la duplice chiamata in reità, proveniente da
Mancini e Moretti, a carico dei mandanti e degli esecutori materiali ha in
realtà carattere unitario perché risalente ad un'unica fonte primaria, Danilo
Abbruciati (che riferisce della pistola utilizzata per uccidere Pecorelli,
dichiarando che essa era conservata nel deposito della banda presso lo
scantinato del ministero della Sanità, e giustifica la considerazione che ha per
Carminati in relazione all'efficienza da costui dimostrata nell'eliminare il
giornalista), e per altro verso che, essendo al momento dell'omicidio Abbruciati
e De Pedis in stato di detenzione, le notizie componenti la chiamata in reità e
provenienti da Abbruciati sono a loro volta de relato, poiché costui avrebbe
necessariamente appreso da terze persone quello che a sua volta avrebbe
raccontato a De Pedis, Mancini e Moretti.
La chiamata in reità di quest'ultimi sarebbe da valutare, dunque, non solo
unica, ma anche doppiamente indiretta e, come tale, per essere posta a base di
una pronunzia di condanna, necessitante dell'attendibilità non solo del
chiamante, ma anche delle persone che hanno fornito le notizie, oltre che dei
riscontri esterni alla dichiarazione stessa.
In base a tali considerazioni la Corte esclude che possano esserci prove per pervenire a una affermazione di responsabilità dei due esecutori materiali indicati nel capo d'imputazione, Massimo Carminati e Michelangelo La Barbera.
Pur sussistendo elementi probatori che riconducono l'omicidio Pecorelli nell'ambito della "banda della Magliana", quanto meno del gruppo del Testaccio, e che sono sintomatici dei rapporti all'epoca dei fatti fra Carminati e tale gruppo criminale, essi non sono tuttavia indicativi della sussistenza di un suo specifico collegamento a quel tempo con Abbruciati.
Mancando idonei e concreti elementi probatori che comprovino l'esistenza di intermediari fra i due, la chiamata in reità nei confronti di Carminati non si ritiene riscontrata e lo stesso è assolto dal delitto ascrittogli "per non aver commesso il fatto".
Parimenti, la mancanza di elementi probatori che indichino una presenza di La Barbera a Roma e lo colleghino alla "banda della Magliana" all'epoca dell'omicidio, essendo assenti ulteriori elementi di prova a suo carico, comporta che anche la chiamata in reità nei suoi confronti sia priva di riscontri, sì che lo stesso è assolto dal reato ascrittogli "per non aver commesso il fatto".
2.7. Ad analoga conclusione la Corte perviene in ordine alle posizioni degli
imputati Giulio Andreotti e Claudio Vitalone, entrambi indicati come mandanti
dell'omicidio Pecorelli.
La Corte osserva che «... su Andreotti nessun riferimento specifico è stato fatto, se non come referente di quel gruppo politico, affaristico, giudiziario, massonico nel quale sarebbe maturato il delitto perché Pecorelli costituiva per questo gruppo un pericolo», mentre «... la conoscenza e l'esistenza di rapporti tra Andreotti e i cugini Salvo, se soddisfano l'esigenza dell'esistenza delle condizioni perché il primo potesse chiedere ai secondi di fare uccidere Pecorelli, non sono da sole sufficienti, essendo necessario anche che la richiesta sia potenzialmente accoglibile dal destinatario ultimo della richiesta medesima».
Di talché, «... per mancanza di idonea prova, non essendo emerso alcun
coinvolgimento di Cosa nostra nell'organizzazione dell'omicidio, né alcun
elemento probatorio, al di là della sussistenza di un valido movente, che lo
colleghino alla banda della Magliana e all'omicidio Pecorelli, Andreotti va
assolto per non aver commesso il fatto...».
Su Vitalone la Corte rileva che «... le voci interne alla banda della Magliana - escluso Mancini che lo indica, con riferimento a quanto dettogli da Abbruciati, come il mandante intermediario che ha commissionato, tramite terze persone rimaste ignote, il delitto - non indicano Vitalone come mandante del delitto...»: non Abbatino, che non ha saputo dire, né ha mai sentito, di un coinvolgimento di Vitalone nell'omicidio; non Claudio Sicilia che ricollega l'omicidio ad ambienti della destra; non Carnovale che solo nel 1985 ha saputo qualcosa in occasione della sua evasione, ma è sul punto inattendibile; non Fabiola Moretti, la cui chiamata in reità, proveniente dal solo Abbruciati, ha come riscontri un valido movente e i rapporti con De Pedis, che tuttavia costituirebbero riscontri ambigui e di non univoca valenza. Se, da un lato, «... è stata accertata la presenza di un interesse proprio oltre che del gruppo politico per il quale Vitalone si è adoperato all'interno del palazzo di giustizia...», dall'altro Vitalone «... non era il solo che aveva interesse alla eliminazione di Pecorelli...» (il riferimento è all'episodio del viaggio a Milano e dell'incontro di Abbruciati con i tre individui sconosciuti narrato da Mancini, oltre che alle circostanze riferite dalla Moretti in merito ai rapporti con oscuri personaggi dei servizi segreti). Analogamente, i rapporti che Vitalone avrebbe avuto con De Pedis, pur ritenuti dimostrati, avrebbero un significato ambiguo.
Di talché, «... pur sussistendo un valido motivo e la prova di rapporti tra
Vitalone e la banda della Magliana in persona di De Pedis, i predetti elementi
probatori non sono univoci e non permettono di ritenere riscontrata la chiamata
in reità fatta nei suoi confronti. Vitalone va, pertanto, assolto dal delitto a
lui ascritto per non avere commesso il fatto».
2.8. In definitiva, la Corte, pur non nascondendo alcune "perplessità" derivanti
dalla "identità del movente" indicato, sia per la parte facente capo a Cosa
nostra sia per quella facente capo alla banda della Magliana, nel pericolo che
la pubblicazione di notizie poteva comportare per lo stesso gruppo di persone,
dalla "identità del gruppo di potere" che avrebbe commissionato l'omicidio
Pecorelli, nonché dalla fitta "rete di rapporti" politici, sociali ed economici,
palesi od occulti (loggia P2, massoneria segreta) che legano i vari personaggi
coinvolti nella vicenda, con sentenza in data 24 settembre 1999 ha assolto tutti
gli imputati dal delitto di omicidio loro in concorso ascritto "per non aver
commesso il fatto".
3. Il ragionamento probatorio della sentenza di appello.
Chiamata a pronunziarsi sugli appelli proposti dal PM e dalle parti civili, che
avevano censurato la prima decisione per essersi disancorata dai dati certi,
costituiti dalla confessione resa da Badalamenti e Bontade a Buscetta e dalle
prove dichiarative circa la responsabilità dei due esecutori materiali, e per
avere valutato frammentariamente gli indizi, benché corroborati da un valido
movente, nonché sul ricorso per cassazione, convertito in appello, proposto da
Vitalone, secondo il quale i primi giudici avrebbero trascurato di valutare
fatti essenziali e travisato la realtà processuale, la Corte di assise d'appello
di Perugia, respinta ogni richiesta di rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale, con sentenza in data 17 novembre 2002, in riforma di quella di
primo grado, ha dichiarato Andreotti e Badalamenti colpevoli, in qualità di
mandanti, dell'omicidio Pecorelli, condannandoli ciascuno, con le attenuanti
generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di anni 24
di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e al risarcimento
dei danni a favore delle parti civili; ha dichiarato inammissibile
l'impugnazione proposta da Vitalone ed ha confermato nel resto la sentenza di
primo grado nei confronti del medesimo Vitalone e degli altri imputati Calò,
Carminati e La Barbera.
La Corte distrettuale, premesso di condividere i criteri di valutazione della
prova enunciati dal giudice di primo grado, è pervenuta a una diversa e
alternativa ricostruzione della vicenda, poiché, da un lato, ha riconosciuto la
piena attendibilità delle dichiarazioni de relato di Buscetta e la veridicità
delle dichiarazioni indirette, da costui riferite, di Bontade e Badalamenti, e
dall'altro ha attribuito all'esclusivo movente di natura politica legato al
"caso Moro" il valore di «... elemento catalizzatore, una sorta di collante che
consente di valutare in una visione organica tutte le emergenze probatorie».
Il fatto storico è stato ritenuto provato entro limiti soggettivi e oggettivi
diversi rispetto alla prospettazione dell'accusa, per la quale il delitto
avrebbe avuto come mandanti Andreotti e Vitalone e, sotto il profilo
organizzativo, una matrice comune costituita da Nino e Ignazio Salvo, Calò,
Bontade e Badalamenti, da un lato, "banda della Magliana" e destra eversiva,
dall'altro. La Corte, oltre a svalutare l'impostazione accusatoria e ricostruire
la vicenda negli esclusivi termini narrati da Buscetta, quanto al movente e ai
mandanti dell'omicidio, ha disatteso del tutto le conclusioni del primo giudice
circa il coinvolgimento di Abbruciati, sulla base di quanto dichiarato dai
collaboratori appartenenti alla "banda della Magliana". E ciò per la ritenuta
inconsistenza probatoria di quanto da essi riferito circa il coinvolgimento,
come mandanti intermedi, di Calò, Giuseppucci e Abbruciati e, come esecutori
materiali, di La Barbera, emissario di Inzerillo per conto di Bontade, e
Carminati, appartenente alla destra eversiva e in collegamento con Abbruciati,
da costui incaricato di eseguire l'omicidio. Giudizio di assoluta inconsistenza
probatoria esteso, oltre alla chiamata in reità di Vitalone proveniente da
Abbruciati e indirettamente riferita dalla Mancini, anche all'ipotesi di
collegamenti del primo con De Pedis ed al profilo dello specifico «... interesse
proprio oltre che del gruppo politico per il quale Vitalone si era adoperato
all'interno del palazzo di giustizia», collegamenti e interesse ritenuti invece
dimostrati dai primi giudici anche se privi di valenza univoca.
Si assume provato da parte dei giudici d'appello, in base a quanto riferito da Buscetta e da costui appreso da Bontade e Badalamenti, che «... ad organizzare l'omicidio, su richiesta dei cugini Salvo, erano stati Bontade e Badalamenti nell'interesse di Andreotti, la cui carriera politica rischiava di essere compromessa a causa di documenti che Pecorelli avrebbe potuto rendere pubblici. Circa la natura di detti atti Buscetta ha precisato che trattavasi di documenti segreti riguardanti Moro, trovati in una località ignota e in possesso del generale Dalla Chiesa il quale avrebbe potuto consegnarli al giornalista che intendeva pubblicarli». Sono questi, in estrema sintesi, i diversi contenuti della sentenza impugnata, in base ai quali la Corte di assise d'appello è giunta ad affermare la colpevolezza di Andreotti e Badalamenti, in tal modo riconducendo in via esclusiva la decisione di uccidere il giornalista - un vero e proprio "delitto politico" eseguito nell'interesse di Andreotti - al gruppo Nino e Ignazio Salvo, Bontade e Badalamenti.
Circa la prova dei rapporti tra Dalla Chiesa e Pecorelli e di un'attività comune dei due sulle "carte di Moro" (fornita dalla circostanza del rinvenimento, nel carcere di Cuneo, di una documentazione asseritamente relativa al "caso Moro", grazie all'informazione data da Pecorelli a Dalla Chiesa, in base a quanto riferito dal m.llo Incandela, oltre che alle annotazioni riscontrate sulle agende ed alle dichiarazioni della segretaria del giornalista), si pone in risalto che quest'ultimo avrebbe pubblicato su OP notizie in anteprima sul caso Moro: nell'articolo "Il filo rosso" distribuito il 10 ottobre 1978, si farebbe cenno a una circostanza fino ad allora inedita e che avrebbe trovato, poi, conferma con la scoperta il 9 ottobre 1990, nel covo brigatista di via Montenevoso a Milano, di un'altra versione del memoriale; negli articoli "Non c'è blitz senza spina" e "Il memoriale: questo è vero questo è falso", pubblicati nello stesso numero di OP, sarebbe stata data notizia del ritrovamento di lettere inedite di Aldo Moro che verranno, poi, ritrovate nell'anno 1990 nello stesso covo, e si farebbe riferimento al contenuto del memoriale Moro sulla base di notizie avute da un informatore di Pecorelli. Che quest'ultimo fosse «... un personaggio piuttosto temuto da Andreotti e dal suo entourage... » sarebbe inoltre comprovato dal comportamento tenuto dall'onorevole Evangelisti dopo la cena alla "Famiglia piemontese", nel corso della quale Pecorelli avrebbe preannunciato nuovi attacchi ad Andreotti: Evangelisti avrebbe incontrato il giornalista e gli avrebbe offerto ulteriori finanziamenti, oltre quelli che sarebbero stati più volte elargiti, per evitare la pubblicazione dell'articolo su "gli assegni del Presidente".
3.1. La conclusione cui perviene la Corte di assise di appello è che Bontade e Badalamenti «hanno detto la verità a Buscetta». Il movente del delitto, riferito da Badalamenti a Buscetta, renderebbe incontestabile la loro «confessione», né potrebbe revocarsi in dubbio che esso debba essere ricercato proprio nella ragione che Badalamenti avrebbe rivelato a Buscetta: il giornalista stava appurando «cose politiche» collegate al sequestro Moro, «segreti che anche il generale Dalla Chiesa conosceva», essendo Pecorelli e Dalla Chiesa «cose che s'intrecciano fra loro»; l'accertata attività comune di Dalla Chiesa e Pecorelli sulle «carte di Moro» costituirebbe «inconfutabile riscontro» alla «confessione» resa a Buscetta.
La prova della richiesta di Andreotti ai cugini Salvo di fare uccidere Pecorelli avrebbe fondamento non su testimonianze dirette, delle quali si ammette l'inesistenza, bensì su una «prova logica», fondata, oltre che su quanto riferito da Bontade e Badalamenti a Buscetta circa «l'interesse» che non avrebbe potuto essere che di Andreotti, sulle «comuni massime di esperienza». Né "Cosa nostra" in generale, né i cugini Salvo, in particolare, avrebbero avuto un interesse diretto all'eliminazione del giornalista che invece era rinvenibile in capo ad Andreotti, sì che l'omicidio non può che essere stato richiesto da costui, dovendosi escludere che autonomamente i Salvo abbiano potuto deciderlo di propria iniziativa per plurime ragioni. Da un lato, sarebbe stato necessario che «qualcuno» facesse loro conoscere le intenzioni di Pecorelli e ne evidenziasse la pericolosità per la posizione di Andreotti, ma, essendo necessario considerare le ricadute dell'omicidio al fine di valutarne la convenienza, simile operazione non poteva essere efficacemente compiuta senza avere una visione d'insieme della situazione, che solo Andreotti poteva avere; dall'altro, i cugini Salvo non erano notoriamente inclini alla violenza, onde mal si concilierebbe con la loro personalità l'idea che possano avere deciso autonomamente l'eliminazione del giornalista. Infine, pur ipotizzando che i Salvo possano avere deciso autonomamente di uccidere Pecorelli, della cui pericolosità potrebbero essere venuti a conoscenza per un tramite diverso da Andreotti, non è pensabile che essi abbiano realizzato il loro proposito senza consultarsi con il diretto interessato prima di darvi corso, trattandosi di fare un «favore» di non poco conto a un'altra persona, dalla quale ovviamente ci si attendeva di essere ricambiati; «... sicché era necessario che la persona approvasse preventivamente l'operazione, giacché, in caso contrario, si sarebbe corso il rischio di fare cosa sgradita all'interessato, con la conseguenza che piuttosto che ottenerne la gratitudine, se ne sarebbe avuta la riprovazione».
E - si aggiunge - «... non deve ritenersi necessaria la richiesta esplicita per uccidere, essendo sufficiente che si faccia capire, omnibus modis, che una determinata persona disturba o crea problemi e l'omicidio viene commesso per vie occulte. Spesso il linguaggio mafioso è fatto di parole non dette, di silenzi pesanti, di ammiccamenti: l'esecutore agisce illico et immediate, giacché la mafia si regge su ordini non discutibili, su richieste implicite, su segreti non rivelati e su una scala gerarchica così forte che spesso l'anello della catena conosce solo i due anelli a cui è collegato: il chiedere e il non vedere è d'obbligo come l'ubbidire senza tentennamenti». Tutto questo - si sottolinea ancora - «... non poteva non sapere Andreotti, acuto ed intelligente conoscitore degli uomini. Pecorelli rappresentava un ostacolo insormontabile per la sua ascesa, proprio perché era geloso custode di molti segreti, e Andreotti ne ha richiesto ed ottenuto la morte».
Il ragionamento probatorio dei giudici di secondo grado si conclude con l'affermazione che la decisione di uccidere il giornalista rientrava «... tra quelle di pertinenza della "entità politica", rappresentata da Andreotti, trattandosi di delitto politico, anche se rispondente a interessi comuni ad esponenti mafiosi commesso... in un contesto di inestricabili rapporti tra Cosa nostra ed esponenti del mondo politico».
3.2. Le motivazioni della sentenza di condanna, di cui sono state riportate le conclusioni, si articolano analiticamente nel seguente percorso argomentativo circa le valutazioni della chiamata in reità di Buscetta e il conferimento del mandato omicidiario.
Si sottolinea innanzi tutto che l'utilizzo delle dichiarazioni di Buscetta è limitato ai verbali acquisiti al fascicolo dibattimentale, nel quale sono confluite le dichiarazioni rese dal medesimo nel processo celebratosi davanti al Tribunale di Palermo a carico di Andreotti per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa nelle udienze 9/10 gennaio 1996, e quelle rese nel processo, celebratosi davanti alla Corte d'assise di Palermo, per l'omicidio di Salvo Lima nell'udienza 25 aprile 1995, e che, nel valutarne l'attendibilità, «si terrà conto della circostanza che, pur avendo egli assunto, nel presente procedimento, qualità di teste, allorché rese, nell'ambito dei processi celebratisi davanti ai giudici di Palermo, dichiarazioni sostanzialmente identiche a quelle rese nel corso del presente giudizio, rivestiva la veste d'imputato di reato collegato, sicché non ci si limiterà a valutare la sua attendibilità soggettiva, come per un qualsiasi testimone, ma si cercheranno riscontri oggettivi alle dichiarazioni».
Nel valutare siffatte dichiarazioni, la Corte, verificata positivamente la
possibilità di Buscetta di incontrare Bontade e Badalamenti nei periodi da lui
indicati e la possibilità che costoro gli abbiano riferito notizie riservate, ha
assunto, quanto alla consistenza intrinseca delle dichiarazioni, una posizione
consapevolmente diversa rispetto a quella del giudice di primo grado, non
condividendone l'apprezzamento di genericità dei colloqui avuti con Bontade (il
fatto che siano rimaste ignote le modalità del colloquio, l'occasione che generò
la confidenza e il motivo per cui Bontade s'indusse a fare a Buscetta la
confidenza medesima perde di rilevanza, giacché le rivelazioni di Bontade hanno
trovano conferma a distanza di due anni in quelle di Badalamenti), né quello di
inattendibilità di quanto raccontato a Buscetta da Bontade e da Badalamenti. Si
osserva che «... Bontade e Badalamenti parlarono con Buscetta dell'omicidio
Pecorelli a distanza di due anni l'uno dall'altro, sicché non è verosimile che
sia l'uno che l'altro, a distanza di tanto tempo e senza previo accordo - di cui
non v'è prova e che ben difficilmente avrebbero potuto porre in essere, ove si
pensi che Bontade fu ucciso il 23 aprile 1981 - abbiano inventato d'aver
organizzato l'omicidio fornendo particolari concordanti...» e che «... entrambi
dissero di averlo organizzato assieme e che l'assassinio fu deciso per fare un
favore ad Andreotti; entrambi fornirono la stessa motivazione dell'omicidio
relativa ai documenti di Moro che, se pubblicati da Pecorelli, avrebbero
danneggiato la carriera di Andreotti...».
Le circostanze riferite a Buscetta da Badalamenti circa i rapporti Dalla Chiesa-Pecorelli troverebbero riscontro nella vicenda narrata da Incandela. E, ritenuta provata, benché negata dall'imputato, l'esistenza di "solidi rapporti" tra Andreotti e i cugini Salvo, la Corte afferma che tale «... conoscenza personale non poteva essere disgiunta dalla consapevolezza, da parte del primo, del ruolo effettivo svolto dai secondi, sicché il primo poteva chiedere ai secondi l'uccisione del giornalista», menzionandosi altresì l'episodio dell'incontro romano tra Andreotti e Badalamenti per l'aggiustamento del processo Rimi e l'interessamento di Andreotti per la vicenda Sindona.
Verificata, attraverso le dichiarazioni di affiliati a "Cosa nostra" e il contenuto di talune conversazioni telefoniche intercettate fra Ignazio Salvo e Buscetta dopo gli omicidi Inzerillo e Bontade, l'esistenza degli ottimi rapporti che i Salvo avrebbero continuato ad avere con Bontade fino alla sua morte e con Badalamenti, anche dopo la sua espulsione dalla "commissione" e da "Cosa nostra", si sostiene che «... i Salvo avevano la possibilità di richiedere ai loro intimi sodali, Bontade e Badalamenti, di provvedere all'eliminazione di Pecorelli». La pratica attuazione dell'omicidio sarebbe stata affidata «... a Bontade, il quale, all'epoca dei fatti, era ancora potentissimo membro della "commissione" e disponeva di un vero e proprio esercito personale, compresa una "decina" composta da killer di provata esperienza, posta alle sue dirette dipendenze».
Si ricordano inoltre gli elementi emersi circa le frequentazioni tra Dalla
Chiesa e Pecorelli ed il tenore delle conversazioni durante la cena alla
"famiglia piemontese", evocandosi i riscontri relativi alla cena, ai
finanziamenti richiesti da Pecorelli ed elargiti da Evangelisti e all'opera di
dissuasione a non pubblicare l'articolo su "gli assegni del Presidente". La
conclusione è che «... il movente dell'omicidio Pecorelli è collegato
eziologicamente alla sua attività giornalistica e Andreotti aveva un forte
interesse a che Pecorelli non pubblicasse certe notizie scottanti o le
pubblicasse, comunque, in maniera addolcita».
La parte finale delle osservazioni conclusive è dedicata ad illustrare le
ragioni del coinvolgimento morale di Andreotti. Premesso che la responsabilità
del mandante non è posta in discussione dalla mancata individuazione degli
esecutori materiali, si afferma che «... Andreotti è stato l'ideatore
dell'omicidio Pecorelli, commesso nel suo interesse: nel 1979 la mafia non aveva
alcun interesse ad uccidere Pecorelli in un contesto geografico ben lontano
dalla Sicilia. Se Bontade e Badalamenti hanno programmato di eliminare lo
scomodo giornalista in uno scenario politico alquanto torbido, ciò hanno fatto a
seguito di un'esplicita richiesta (o, se si preferisce, a seguito di una
richiesta formulata per acta concludentia) di un'entità politica riconducibile
all'imputato Andreotti; ciò appare evidente, sol che si consideri che il sistema
mafioso è un sistema complesso, esteso, resistente, che ha i suoi referenti
anche e soprattutto nei partiti: l'omicidio Pecorelli è stato un delitto con
movente e mandante politico, organizzato ed eseguito da esponenti della mafia»
dato che «... intorno alla eliminazione di Pecorelli confluivano, per modo
diretto, interessi politici e criminali, legati da un comune filo conduttore». E
conclude la Corte di merito che «... seppure non dovesse ritenersi provato il
conferimento del mandato omicidiario (ma così non è per le ragioni indicate alle
pagine 320, 303), a cagione della difficoltà di acquisire la prova in tal senso,
sarebbe pur sempre configurabile, alla stregua dei principi enunciati nella
sentenza Abbate, il consenso tacito di Andreotti, inteso come approvazione, sia
pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile, di un'iniziativa
altrui da parte di chi, per il comportamento già tenuto nei confronti dello
scomodo giornalista, in occasione della pubblicazione di articoli sul
settimanale OP, aveva un forte interesse all'eliminazione di Pecorelli. Anche in
siffatta ipotesi il consenso tacito può essere assimilato all'elemento
soggettivo richiesto per la sussistenza della compartecipazione psichica ...
riconducendola al paradigma dell'istigazione o del rafforzamento dell'altrui
proposito criminoso da chi poteva ricevere dei gravissimi pregiudizi dalla
libera attività di giornalista di Pecorelli». La decisione in ordine
all'omicidio rientrava, in definitiva, «... tra quelle di pertinenza della
"entità politica", rappresentata da Andreotti, trattandosi di delitto politico,
anche se rispondente ad interessi comuni ad esponenti mafiosi: la determinazione
volitiva, diretta all'attuazione del disegno omicidiario, è stata indubbiamente
rafforzata dall'approvazione preventiva di più soggetti per la convergenza di
comuni interessi da loro rappresentati. Una volta dato l'appoggio ad una
corrente o ad un personaggio politico, non si può che favorirne la crescita per
non "perdere la faccia": chiunque impedisca questa ascesa diventa un nemico da
far tacere prima e, se necessario, da eliminare. Ma se così è, non deve
ritenersi necessaria la richiesta esplicita per uccidere, essendo sufficiente
che si faccia capire, omnibus modis, che una determinata persona disturba o crea
problemi e l'omicidio viene commesso per vie occulte. Spesso il linguaggio
mafioso è fatto di parole non dette, di silenzi pesanti, di ammiccamenti ...
Tutto questo non poteva non sapere Andreotti, acuto ed intelligente conoscitore
degli uomini. Pecorelli rappresentava un ostacolo insormontabile per la sua
ascesa proprio perché era geloso custode di molti segreti e Andreotti ne ha
richiesto ed ottenuto la morte».
3.3. In merito agli elementi di accusa pertinenti all'autonoma causale della
"banda della Magliana" e provenienti da collaboratori appartenenti alla stessa,
la Corte, all'esito di una specifica analisi delle dichiarazioni di Camovale,
Moretti, Abbatino, Mancini e di quelle della Zossolo, moglie di Chichiarelli,
poste dal PM appellante a fondamento della richiesta di colpevolezza per La
Barbera, Calò, Carminati e Vitalone, è giunta alla conclusione che esse sono
assolutamente inattendibili, per le seguenti ragioni:
a) Carnovale «... proprio per la sua propensione a mentire... » ha reso
dichiarazioni intrinsecamente inattendibili, sicché nemmeno si pone il problema
dell'apprezzamento dei riscontri esterni che, peraltro, non sussistono.
b) «... La falsità dei fatti narrati dalla Moretti è riferibile, anzitutto, agli
incontri che ci sarebbero stati tra Vitalone e De Pedis. Se la Moretti ha
mentito con riferimento agli incontri tra De Pedis e Vitalone, non è dato
comprendere per quale ragione dovrebbe ritenersi che abbia detto la verità
quando ha dichiarato di avere appreso da De Pedis e da Pernasetti che Vitalone
aveva organizzato l'evasione di Carnovale per ricambiare un favore fattogli dal
De Pedis». Ciò confermerebbe l'inattendibilità «... in toto delle dichiarazioni
della Moretti e, quindi, anche del contenuto delle intercettazioni ambientali»,
perché «la donna si rese conto, evidentemente, che la sua linea telefonica era
sottoposta ad intercettazione, sicché non può escludersi aprioristicamente che
la stessa abbia ritenuto che, all'interno del suo alloggio, fossero state
occultate delle microspie; e non è irragionevole ritenere che la Moretti possa
aver sospettato che ad analogo espediente potesse essersi fatto ricorso per
intercettare il colloquio da lei avuto con Mancini, all'interno del carcere
dell'Aquila». Infine, «l'elaborato peritale costituisce una forte smentita alle
dichiarazioni della Moretti, secondo cui la banda della Magliana era in possesso
dell'arma utilizzata per uccidere Pecorelli, che era stata sequestrata nel
deposito del ministero della Sanità».
c) Le dichiarazioni di Abbatino, «... già dichiarate inattendibili dai primi
giudici, in ordine alle rivelazioni fattegli da Giuseppucci, non possono avere
alcuna capacità dimostrativa in ordine ai fatti riferiti».
d) Prive di qualsiasi capacità dimostrativa sono da ritenersi, infine, le
dichiarazioni di Mancini, perché esse «... sono sostanzialmente riferibili a
confidenze che egli assume di aver ricevuto da De Pedis» ... «non può ritenersi
probabile che egli abbia visto, nelle mani del De Pedis, l'arma utilizzata per
uccidere Pecorelli...» e «... l'opera rievocativa del narratore appare ancor più
inattendibile, in considerazione del contenuto della relazione peritale
costituente un'ampia smentita alle dichiarazioni della Moretti, secondo cui la
banda era in possesso dell'arma utilizzata per l'omicidio, sequestrata nel
deposito del ministero della Sanità...».
Si conclude pertanto nel senso che «... non vi sono elementi per sostenere che
Bontade, per fare eseguire l'omicidio di Pecorelli, si servì di Calò e, per suo
tramite, di Abbruciati e compagni; e non v'è alcun elemento per ritenere che
Vitalone abbia ricoperto un qualche ruolo nella vicenda né che vi abbia preso
parte La Barbera».
Questi, indicato dall'accusa come esecutore materiale dell'assassinio, è
estraneo ai fatti addebitatigli perché, sebbene Mancini l'avesse riconosciuto in
fotografia e indicato come colui che uccise Pecorelli, il riconoscimento non
avrebbe offerto certezze per la «inattendibilità del Mancini» e perché «... più
specificamente, non può ritenersi tranquillizzante un riconoscimento fotografico
effettuato a distanza di circa quattordici anni dall'ultimo di uno o due
incontri». Del resto, la doglianza del PM, secondo cui il primo giudice ne ha
«... escluso la responsabilità, tra l'altro, per la sua appartenenza alla
famiglia di Inzerillo, senza tenere conto del fatto che quest'ultimo era stato
indicato, nel capo d'imputazione, fra i responsabili dell'omicidio e senza
valutare adeguatamente gli stretti rapporti che lo legavano a Bontade» sarebbe
priva di fondamento, in quanto «... è ben vero che Inzerillo è stato indicato,
nel capo d'imputazione, come uno dei responsabili del delitto, ma è anche vero
che ciò è avvenuto unicamente perché, essendo stato attribuito ad uno dei suoi
uomini, ossia a La Barbera, il ruolo di esecutore materiale dell'omicidio,
secondo le regole di "Cosa nostra", egli aveva necessariamente dovuto impartire
l'ordine». Ciò escluderebbe, unitamente alla mancanza di altri elementi,
qualsiasi ruolo nella vicenda di Salvatore Inzerillo.
Anche per Carminati, indicato tra gli esecutori materiali, la Corte esclude ogni
coinvolgimento nel delitto, sebbene riconosca che le dichiarazioni di Carnovale
e degli altri aderenti alla banda della Magliana «... che a lui si sono
uniformati, indirizzanti verso Carminati, abbiano trovato un riscontro nel
ritrovamento, nel deposito di armi che la banda aveva organizzato nei
sotterranei del Ministero della Sanità, di un certo numero di cartucce marca
Gevelot» che «... per essere scarsamente commercializzate in Italia e per le
particolari caratteristiche, evidenziate dalla perizia, di usura del punzone che
aveva impresso il marchio sul fondello del bossolo, potrebbero essere
appartenute alla stessa partita delle due usate per uccidere Pecorelli». Ma «il
riscontro non può essere considerato di particolare rilevanza, ove si pensi che
il ritrovamento è avvenuto a distanza di oltre due anni dall'omicidio e che non
è dato sapere quando e da chi le munizioni furono portate nel nascondiglio».
La Corte ribadisce infine di avere «... dimostrato che Andreotti aveva la
possibilità di rivolgersi direttamente ai cugini Salvo e chiedere loro
l'eliminazione dello scomodo Pecorelli, sicché egli, per conseguire il suo
scopo, non aveva necessità di rivolgersi a Vitalone, né ad altri, perché
facessero da intermediari. Analogamente, Bontade non aveva necessità alcuna di
rivolgersi a Calò per organizzare l'omicidio e per farlo eseguire, dal momento
che in Roma aveva un suo rappresentante, nella persona di Cosentino, soggetto
abbastanza inserito nell'ambiente della delinquenza comune e dei terroristi, cui
faceva capo una "decina", di cui Bontade poteva disporre a suo piacimento». Le
considerazioni svolte rendono «... il teorema accusatorio destituito di
fondamento, giacché le dichiarazioni di Carnovale, Moretti, Abbatino, Mancini e
Zossolo sono inattendibili» sì che «l'appellata sentenza deve essere confermata
nei confronti di Calò, Vitalone, Carminati e La Barbera...».
4. I ricorsi per cassazione.
Il PG, Giulio Andreotti e Gaetano Badalamenti ricorrono per cassazione avverso
la sentenza della Corte di assise d'appello di Perugia.
4.1. Il ricorso del PG. Il PG ha impugnato la sentenza limitatamente alle
posizioni degli imputati Giuseppe Calò, Claudio Vitalone, Massimo Carminati e
Gioacchino La Barbera, assolti per non avere commesso il fatto.
Le censure della pubblica accusa si appuntano, da un lato, contro i criteri di
valutazione della chiamata in reità degli imputati di reato collegato e
dell'efficacia probatoria delle intercettazioni ambientali, dall'altro
riguardano vizi di motivazione della sentenza.
In ordine al primo profilo, il ricorrente lamenta che il procedimento valutativo
delle chiamate in reità provenienti da Carnovale, Mancini, Moretti e Abbatino,
adottato dai giudici d'appello, non risponderebbe ai criteri stabiliti dalla
Corte di cassazione per il riconoscimento del valore di prova, e non già di mero
indizio, alle dichiarazioni di questi soggetti e per la conseguente applicazione
del criterio di cui all'art. 192.3, piuttosto che di quello previsto dall'art.
192.2, c.p.p. riguardante gli indizi. La valenza di prova può essere attribuita
a simili dichiarazioni in presenza di tre requisiti - da apprezzare nell'ordine
- che consistono nella credibilità del dichiarante, nell'attendibilità
intrinseca della dichiarazione accusatoria e nell'esistenza di altri elementi
che dall'esterno ne confermino la validità, e ciascuno di questi tre momenti
valutativi deve essere condotto sulla base di elementi diversi, essendo
palesemente illogica la sovrapposizione di più valutazioni del medesimo
elemento, condotta a fini differenti. Secondo il ricorrente, nessuna
considerazione basata su dati e circostanze attinenti direttamente alla persona
del dichiarante o ai suoi rapporti con i chiamati in reità si rinverrebbe nella
sentenza, mentre il giudizio sulla credibilità soggettiva di ciascun dichiarante
e quello sull'attendibilità oggettiva della dichiarazione sarebbero interamente
confusi fra loro: sarebbe perciò frutto di erronea applicazione dell'art. 192
c.p.p. e logicamente incoerente il fatto che i giudici d'appello abbiano
apprezzato negativamente la credibilità intrinseca dei dichiaranti attraverso
argomentazioni che affrontano criticamente l'attendibilità o l'efficacia
persuasiva di riscontri esterni, peraltro non di tutti.
Mancherebbe, inoltre, nella motivazione una valutazione complessiva del
materiale probatorio, né l'incompleto e frammentario esame del patrimonio
probatorio potrebbe essere sanato dall'apodittico inciso sull'inesistenza di
riscontri esterni, tanto più che la sentenza di primo grado e l'atto di appello
del PM si erano ampiamente intrattenuti su numerosi elementi di riscontro,
diretto o indiretto; sì che la sentenza d'appello non avrebbe potuto affermare
apoditticamente che, a prescindere dai pochi dati trattati in motivazione, i
riscontri erano insussistenti, a meno di cadere in una motivazione solo
apparente, oltre tutto contraddittoria rispetto al resoconto della prima
decisione in essa contenuto.
4.1.1. Le memorie della difesa di Claudio Vitalone. In riferimento alla suddetta
impugnazione sono state depositate dalla difesa di Vitalone due memorie (cui
risulta allegata la memoria difensiva prodotta nel giudizio di appello) nelle
quali si eccepisce il difetto di legittimazione a proporre ricorso per
cassazione in capo al dottor Cannevale, magistrato che ha sottoscritto i motivi,
sul rilievo che questi, in servizio nella Procura della Repubblica presso il
Tribunale, aveva preso parte sia al giudizio di primo grado che al giudizio di
appello, a sua richiesta e con il consenso del PG presso la Corte d'appello di
Perugia a norma dell'art. 570.3 c.p.p.: circostanza questa che non lo abilitava
a ricorrere contro la sentenza.
Il rilievo non verrebbe meno per la circostanza che il dottor Cannevale - come
risulta dalla documentazione allegata - sarebbe stato investito delle funzioni
di PG nell'ambito del processo di appello in forza di due provvedimenti assunti
dal medesimo PG, rispettivamente il 26 marzo 2002 e il 9 gennaio 2003, a norma
dell'art. 110.1 ordinamento giudiziario, che disciplina l'applicazione del
magistrato. Il suddetto magistrato sarebbe stato illegittimamente applicato alla
Procura Generale «soltanto per redigere il ricorso per cassazione nel processo
Pecorelli» e il secondo decreto, avendo consentito un'aberrante
«personalizzazione» della funzione di PM nel processo, anche in violazione dei
«criteri organizzativi» vigenti nel primo semestre del 2003, costituirebbe
«manifesta elusione» e «sostanziale aggiramento» delle regole di diritto
suenunciate.
Il ricorso del PG sarebbe inammissibile anche per altri versi, essendo
finalizzato ad accreditare una diversa e alternativa ipotesi ricostruttiva dei
fatti processuali, alla luce di un materiale probatorio valutato comunque da
parte di entrambi i giudici di merito, pur se all'esito di divergenti percorsi
argomentativi, e apparendo per ciò inidoneo a fondare l'affermazione di
responsabilità dell'imputato.
4.2. Il ricorso della difesa di Giulio Andreotti.
La difesa di Andreotti chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza di appello, deducendone la nullità per erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 43, 110, 115 e 575 c.p., e per inosservanza di norme processuali, con particolare riguardo ai criteri fissati dall'art. 192 c.p.p., nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione conseguente anche al travisamento dei fatti processuali e delle risultanze probatorie.
Nell'impostazione difensiva è privilegiata la deduzione di nullità della
sentenza, oltre che per violazione ed erronea applicazione della legge penale,
sostanziale e processuale, per il profilo della mancanza e manifesta illogicità
della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, il cui esame
sarebbe di per sé solo sufficiente ad imporne l'annullamento senza rinvio. Ma
tale prospettiva non pone in secondo piano gli ulteriori vizi denunciati, per la
cui rilevazione si sollecita l'accesso della Corte agli atti processuali, in
considerazione della peculiare posizione nella quale l'imputato si sarebbe
venuto a trovare nel giudizio di appello conseguente alla sua assoluzione in
primo grado con formula ampiamente liberatoria, che non avrebbe avuto titolo né
interesse ad impugnare, lamentandosi dell'omessa valutazione, anche da parte del
giudice di primo grado, di risultanze probatorie decisive a comprovare
l'innocenza dell'imputato.
Il mandato a uccidere, il movente omicidiario e la tesi del "consenso tacito" sono oggetto di ampia trattazione sotto entrambi i profili della violazione di legge sostanziale e del difetto di motivazione. Specificamente censurata è l'affermazione che il movente del delitto consisterebbe nella preoccupazione di Andreotti che Pecorelli potesse pubblicare documenti relativi al caso Moro e in tale ambito si inserirebbe l'ulteriore passaggio secondo cui il mandato, sotto forma di "consenso tacito", sarebbe stato raccolto dai cugini Salvo e trasmesso a Badalamenti e a Bontade. Si rileva in proposito che manca l'individuazione certa di quali sarebbero stati - o, anche soltanto, di quali avrebbero potuto essere con qualche grado di ragionevole approssimazione - i documenti di cui Pecorelli sarebbe venuto in possesso e che avrebbe voluto pubblicare con così devastanti conseguenze per il futuro politico di Andreotti, da costituire movente congruo per indurre questi a conferire il mandato ad uccidere il giornalista. Si sarebbe in presenza di affermazioni illogiche, contraddittorie e prive di qualsiasi riscontro nelle prove, anche per quanto concerne la pretesa diversità dei contenuti fra il primo - del 1978 - e il secondo - del 1990 - memoriale Moro.
E la sentenza impugnata incorrerebbe in ulteriore illogicità laddove, rendendosi
conto della mancanza di prove storiche e testimoniali a sostegno delle sue
asserzioni congetturali, è costretta a ricorrere alla "prova logica" per
supplire ad essa.
Si contesta la correttezza delle premesse logico-giuridiche attraverso le quali
si è pervenuti a ritenere l'attendibilità di Buscetta, rilevandosi che la
sentenza omette di riportare il fatto che i giudici di Palermo avrebbero
definito inattendibile Buscetta proprio in merito all'omicidio Pecorelli e non
considera che la fonte di conoscenza delle dichiarazioni di Bontade e di
Badalamenti è lo stesso Buscetta, sì che sarebbe censurabile sul piano logico
l'affermazione che «le rivelazioni di Bontade trovano conferma in quelle di
Badalamenti».
Si denunzia l'illegittima declaratoria d'inutilizzabilità e il mancato esame dei
verbali delle dichiarazioni di Buscetta assunte mediante rogatorie
internazionali il 6 aprile e il 2 giugno 1993, che avrebbero dovuto essere
acquisiti al fascicolo per il dibattimento e utilizzati per la decisione,
mentre, per effetto della loro estromissione, la Corte avrebbe omesso di tenere
conto della difformità di contenuti, sul tenore delle dichiarazioni di Bontade e
Badalamenti in relazione al presunto movente dell'omicidio Pecorelli, tra le
dichiarazioni anzidette e quelle utilizzate ai fini della condanna.
Si contesta l'effettiva sussistenza di "riscontri" alle dichiarazioni
accusatorie di Buscetta, sia per la circostanza del cosiddetto aggiustamento del
processo Rimi, oggetto del presunto colloquio tra Andreotti e Badalamenti, sia
per l'episodio narrato da Incandela, la cui testimonianza è definita falsa,
lacunosa e comunque inattendibile per la collocazione nel tempo dell'incontro,
per le modalità d'identificazione dello sconosciuto e per l'incertezza
sull'effettivo rapporto tra Pecorelli e Dalla Chiesa, sia infine per le vicende
del primo e del secondo memoriale Moro e degli articoli pubblicati
sull'argomento nella rivista OP, la cui lettura smentirebbe la tesi accusatoria
che Pecorelli sarebbe stato in possesso di notizie segrete contenute nei
memoriali Moro.
Parimenti lacunose ed illogiche per travisamento degli atti processuali
sarebbero le argomentazioni circa l'effettiva portata delle dichiarazioni di
parenti e collaboratori del giornalista con riferimento al periodo precedente la
sua uccisione, la riconducibilità al movente della questione nota con la sigla
"gli assegni del Presidente", i rapporti di Andreotti con i cugini Salvo ed il
collegamento operato tra il mandato ad uccidere Pecorelli e i presunti rapporti
tra Andreotti e Sindona.
La difesa del ricorrente censura infine la motivazione della sentenza in
riferimento al tema dell'interesse di Andreotti all'uccisione del giornalista
(il movente per cui «Pecorelli rappresentava un ostacolo insormontabile per
l'ascesa di Andreotti, proprio perché era geloso custode di molti segreti», non
sarebbe mai stato nell'animo dell'imputato) e svolge talune riflessioni critiche
circa la configurabilità e la prova del mandato ad uccidere, con particolare
riguardo al profilo del "consenso tacito".
Si deduce altresì la contraddittorietà e l'illogicità dell'esclusione della
circostanza aggravante di cui all'art. 112, n. 1, c.p., con la conseguente
estromissione dal novero dei concorrenti dei cugini Salvo, ai quali invece in
altra parte della motivazione viene attribuito un ruolo decisivo nella
deliberazione e programmazione dell'omicidio.
La sentenza impugnata dovrebbe essere annullata senza rinvio per non avere
Andreotti commesso il fatto, poiché risulterebbero dal testo della motivazione
l'inesistenza del movente e del mandato omicidiario o, comunque, la mancanza di
prove circa la forma, i tempi e le modalità di conferimento dello stesso, nonché
la mancanza di un interesse all'eliminazione di Pecorelli. Le carenze
motivazionali sarebbero tanto radicali quanto insanabili e le illogicità e
contraddizioni che caratterizzerebbero la sentenza non sarebbero tali da
lasciare aperta la strada a soluzioni in un giudizio di rinvio, mediante la loro
sostituzione con argomentazioni corrette, ma testimonierebbero l'ormai
irrecuperabile mancanza di prove a favore dell'ipotesi accusatoria.
4.3. Il ricorso della difesa di Gaetano Badalamenti. Secondo il difensore di
Badalamenti la sentenza sarebbe nulla perché l'azione penale è stata iniziata o,
comunque, proseguita in assenza della condizione di procedibilità richiesta dal
principio di specialità dell'estradizione, in quanto l'imputato, tratto in
arresto in Spagna nel 1984, era stato estradato negli Usa, mentre la successiva
estradizione richiesta dall'Italia sia alla Spagna che agli Usa era stata
negata.
La sentenza sarebbe altresì nulla in quanto l'intero primo grado del giudizio,
previa dichiarazione di contumacia, si è svolto senza la partecipazione
dell'imputato, il quale era legittimamente impedito perché detenuto negli Usa
fin dal 1984 ed aveva ribadito in più occasioni di voler presenziare al
dibattimento.
La sentenza impugnata sarebbe infine inficiata da un'ulteriore nullità per
erronea applicazione degli artt. 146-bis e 205-ter disp. att. c.p.p., poiché la
Corte d'appello ha ritenuto di procedere nei confronti di Badalamenti,
nonostante lo stato di detenzione all'estero, avvalendosi dello strumento della
videoconferenza che, da un lato, era inapplicabile nel giudizio d'appello giusta
la disposizione transitoria di cui all'art. 18 l. 367/2001, e dall'altro non era
specificamente previsto dal Trattato di mutua assistenza fra Italia e Usa.
Si lamenta infine la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della
sentenza impugnata, il cui percorso argomentativo sarebbe basato su elementi
contraddittori, illazioni e costruzioni irrazionali: le doglianze ripercorrono i
medesimi argomenti trattati dal ricorso di Andreotti circa l'attendibilità delle
dichiarazioni de relato di Buscetta e la consistenza del movente.
5. L'assegnazione del ricorso alle Sezioni unite
A seguito di istanza della difesa di Andreotti, il Primo Presidente, rilevato
che tra le questioni prospettate figurava anche quella relativa alla
possibilità per l'imputato di denunciare, con ricorso per cassazione, la
mancanza o la manifesta illogicità di motivazione della decisione impugnata, nel
caso di sentenza assolutoria in primo grado seguita da condanna in appello,
allorché sia la prima che la seconda abbiano omesso di valutare decisive
risultanze probatorie, e ritenuta di speciale importanza detta questione, con
decreto del 10 giugno 2003 ha assegnato il ricorso alle Sezioni unite, fissando
per la discussione l'odierna udienza pubblica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Il ricorso del PG della Repubblica presso la
Corte d'appello di Perugia.
Il PG ha impugnato la sentenza, limitatamente alle posizioni degli imputati
Giuseppe Calò, Claudio Vitalone, Massimo Carminati e Michelangelo La Barbera,
assolti per non avere commesso il fatto, censurando, da un lato, le cadenze del
procedimento valutativo delle chiamate in reità provenienti da imputati di reato
collegato - Carnovale, Mancini, Moretti e Abbatino - e dall'altro i vizi di
motivazione della sentenza.
Ad avviso del ricorrente, sarebbe frutto di erronea applicazione dell'art. 192.3
c.p.p. e logicamente incoerente il fatto che i giudici d'appello abbiano
apprezzato negativamente l'attendibilità soggettiva dei dichiaranti e la
credibilità intrinseca delle dichiarazioni attraverso argomentazioni che,
sovrapponendosi confusamente nei piani di verifica, affrontano criticamente
l'efficacia persuasiva dei riscontri esterni, diretti e indiretti, peraltro non
di tutti, alla stregua di un incompleto e frammentario esame del patrimonio
probatorio, del quale difetterebbe la valutazione complessiva, anche con
riguardo all'autonoma efficacia dimostrativa delle intercettazioni ambientali.
6.1. In riferimento alla suddetta impugnazione del PG, la difesa dell'imputato
Claudio Vitalone ha eccepito il difetto di legittimazione a proporre ricorso per
cassazione in capo al dottor Alessandro Cannevale, magistrato che ha
sottoscritto i motivi, sul rilievo che questi, in servizio nella Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Perugia, aveva preso parte sia al giudizio di
primo grado che al giudizio di appello a norma dell'art. 570.3 c.p.p.:
circostanza questa che non lo abilitava a ricorrere contro la sentenza, secondo
la giurisprudenza di legittimità. Il rilievo non verrebbe meno, secondo
l'assunto difensivo, per la circostanza che il dottor Cannevale - come risulta
dalla documentazione allegata - sarebbe stato investito delle funzioni di PG
nell'ambito del giudizio di appello in forza di due provvedimenti assunti dal PG
presso la Corte d'appello di Perugia, rispettivamente del 26 marzo 2002 e del 9
gennaio 2003, a norma dell'art. 110.1 ordinamento giudiziario, che disciplina
l'applicazione del magistrato. Il dottor Cannevale sarebbe stato
illegittimamente applicato «soltanto per redigere il ricorso per cassazione nel
processo Pecorelli» e il secondo decreto, avendo consentito un'aberrante
«personalizzazione» della funzione di PM nel processo, anche in violazione dei
«criteri organizzativi» vigenti nel primo semestre dell'anno 2003, costituirebbe
«manifesta elusione» e «sostanziale aggiramento» delle regole di diritto
suenunciate.
Le Sezioni unite hanno effettivamente affermato il carattere eccezionale della
norma di cui all'art. 570.3 c.p.p., che non può, pertanto, essere interpretata
estensivamente fino a riconoscere al rappresentante del PM nel giudizio di primo
grado, autorizzato a partecipare al giudizio di appello nella veste di sostituto
del PG, il potere di impugnare la sentenza emessa dalla Corte d'appello: il
ricorso per cassazione contro ogni sentenza pronunciata in grado di appello
rimane dunque di esclusiva competenza del PG presso la Corte d'appello secondo
la generale previsione dell'art. 608.1 c.p.p. in tema di legittimazione a
ricorrere del PM (Sezioni unite, 30 aprile 1997, Dessimone, rv 207941).
Ma il dottor Cannevale, sostituto procuratore in servizio nella Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Perugia, è stato "applicato" all'ufficio della
Procura Generale mediante due, successivi, decreti di "applicazione"
endodistrettuale, adottati a norma dell'art. 110.1 ordinamento giudiziario, sì
che il suddetto magistrato del PM, "incardinato" a tutti gli effetti di legge,
fino al termine di durata dell'applicazione, nell'ufficio di destinazione,
diverso da quello di provenienza, ha proposto ricorso per cassazione nella veste
di sostituto del PG presso quella Corte d'appello.
Non assumono, peraltro, alcun rilievo esterno i criteri tabellari stabiliti per
l'organizzazione dei servizi e la distribuzione delle incombenze negli uffici di
Procura, non inerendo comunque - all'evidenza - le garanzie costituzionali di
legale precostituzione e di terzietà del giudice, cui pure s'ispira il sistema
tabellare, al ruolo e alla struttura organizzativa degli uffici requirenti. Di
talché, l'eventuale inosservanza dei criteri di organizzazione dell'ufficio
della Procura Generale della Repubblica di Perugia per il biennio 2002/2003, nei
termini denunziati dalla difesa dell'imputato (con riferimento alla specifica
materia dell'attribuzione dei compiti di redazione dei motivi d'impugnazione
delle sentenze d'appello), non costituisce fonte di sanzioni processuali e, ai
fini che rilevano in questa sede, non incide affatto sulla legittimazione del
singolo magistrato della medesima Procura a ricorrere per cassazione.
6.2. Il ricorso del PG, ad avviso della stessa difesa, sarebbe inammissibile
anche per altri versi, essendo finalizzato ad accreditare una diversa e
alternativa ipotesi ricostruttiva dei fatti processuali, alla luce di un
materiale probatorio comunque valutato da parte di entrambi i giudici di merito
pur se all'esito di divergenti percorsi argomentativi, e apparendo per ciò
inidoneo a fondare l'affermazione di responsabilità di Claudio Vitalone.
Il PG, nel denunziare la violazione dei criteri di valutazione della consistenza
probatoria delle dichiarazioni accusatorie di imputato di reato collegato,
stabiliti dall'art. 192.3 c.p.p. secondo l'ormai consolidata interpretazione
giurisprudenziale, ha censurato in realtà la mancanza e la manifesta illogicità
della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'espresso (pre)giudizio
di inattendibilità intrinseca delle chiamate in reità dei collaboratori di
giustizia appartenenti alla banda della Magliana: operazione, questa, diretta a
screditare con approccio superficiale e apodittico l'affidabilità soggettiva dei
dichiaranti, che la Corte di assise d'appello avrebbe condotto attingendo solo
in parte al quadro complessivo dei riscontri esterni, molti dei quali non
risulterebbero passati in rassegna, sia pure criticamente.
Il ricorrente fa riferimento, in particolare, ai seguenti elementi probatori, il
cui esame sarebbe stato pretermesso dai giudici dell'appello: il sequestro di
proiettili Gevelot nel deposito della banda della Magliana presso il Ministero
della Sanità; le fonti che attestavano la scarsissima diffusione di quei
proiettili sul territorio nazionale all'epoca del delitto; l'accertamento
dell'identità del punzone utilizzato per le munizioni sequestrate e di quello
apposto sui due proiettili Gevelot che attinsero Pecorelli; le fonti che
indicavano in Carminati uno dei frequentatori e utilizzatori del deposito,
nonché l'uso da parte sua di armi e munizioni dello stesso calibro dell'arma del
delitto e la sua capacità di costruire silenziatori artigianali, circostanza
rilevante perché Pecorelli fu ucciso con una pistola silenziata; le
intercettazioni ambientali e telefoniche, analizzate nei passi rilevanti, che
rappresentano fonti autonome di chiamate in reità nei confronti di Carminati ed
elementi di riscontro per ulteriori chiamate; le numerose fonti - Incandela,
Formisano, Bossi, Vitali, Mangano, Varone, fino alle intercettazioni eseguite a
Milano - che confermano le dichiarazioni di Mancini circa il collegamento della
persona di Turatello alle vicende della raccolta e del recupero dei documenti
sul sequestro Moro, alla radice dell'omicidio Pecorelli; le dichiarazioni di
Siino sull'acquisto di Mab 7,65 francesi e proiettili Gevelot da parte di
Bontade, in riscontro alle dichiarazioni di Carnovale e Mancini circa la
provenienza "siciliana" dell'arma e, nel contempo, all'ipotizzato collegamento
fra "Cosa nostra" e la criminalità romana nell'organizzazione del delitto; le
dichiarazioni di Marino Mannoia che confermavano il possesso di pistole francesi
da parte di Bontade; le fonti dalle quali potrebbe desumersi un interessamento
di Claudio Vitalone alla vicenda Moro ed alle attività di Turatello; le fonti
concernenti l'episodio della cena alla "famiglia Piemontese" e l'interessamento
di Vitalone all'inchiesta giornalistica di Pecorelli su Andreotti, dalle quali
potrebbero desumersi contatti di Vitalone con il giornalista; le fonti
riguardanti rapporti di Vitalone con i cugini Salvo; le dichiarazioni di Cangemi
su quanto confidatogli da Calò riguardo all'omicidio, a conferma della chiamata
in reità che raggiungeva quest'ultimo; le prove attinenti i rapporti fra Calò ed
esponenti della banda della Magliana indicate nella sentenza di primo grado e
quelle poste in luce nell'appello del PM; le conferme ricevute dalle
dichiarazioni della Moretti riguardo alla collocazione della casa di Bontade, da
lei vista in occasione di un viaggio a Palermo con Abbruciati, e ad una
richiesta di trasferimento carcerario di Mancini.
Osserva peraltro il Collegio che, anche se le motivazioni della sentenza
d'appello si rivelassero, sui punti suindicati, lacunose, contraddittorie o
addirittura apparenti, ciò nonostante le censure del ricorrente PG non
coglierebbero nel segno, perché - com'è stato puntualmente illustrato dalla
difesa di Vitalone e da quella di Carminati e La Barbera -, tutte le denunziate
fratture motivazionali risulterebbero, comunque e per intero, colmate mediante
il richiamo ai singoli ed analitici passaggi argomentativi della sentenza di
primo grado. Questa, infatti, nell'esaminare l'ipotesi della causale esclusiva
della banda della Magliana (v. retro, 2.6-2.7), pur avendo innalzato
l'apprezzamento di attendibilità delle dichiarazioni dei suddetti collaboratori
oltre la soglia della mera credibilità soggettiva (ad esclusione della figura di
Maurizio Abbatino), ne ha tuttavia paralizzato la persuasività e l'efficacia
dimostrativa per difetto di univoci elementi probatori configurabili come
obiettivi riscontri esterni, sull'assorbente rilievo che la duplice chiamata in
reità di Antonio Mancini e Fabiola Moretti a carico dei mandanti e degli
esecutori materiali proviene in realtà da una fonte unica, Danilo Abbruciati, e
neppure diretta, poiché, essendo al momento dell'omicidio Abbruciati e De Pedis
in stato di detenzione, le notizie provenienti da Abbruciati sono notizie de
relato, avendo costui necessariamente appreso da terze persone quello che a sua
volta avrebbe raccontato a De Pedis, Mancini e Moretti. La chiamata in reità di
quest'ultimi sarebbe da considerare, dunque, non solo unica, ma anche
doppiamente indiretta e, come tale, per essere posta a base di una pronunzia di
condanna, necessitante dell'attendibilità non solo del chiamante, ma anche delle
persone che hanno fornito le notizie, oltre che dei riscontri esterni alla
dichiarazione stessa.
S'intende dire che la non omogeneità dei percorsi valutativi della prova e della
ratio decidendi da parte del giudice d'appello rispetto al primo giudice, non
essendo idonea a giustificare, di per sé, il travolgimento dell'identico decisum,
lascerebbe pur sempre intatta la concorde conclusione integralmente liberatoria.
Alla luce degli autonomi apparati argomentativi delle due sentenze, non
sovrapponibili ma reciprocamente integrati, resta insuperabile la motivata
risposta negativa, data anche dal giudice di primo grado, sia pure all'esito di
un diverso e alternativo ragionamento probatorio ma con approfondite e corrette
proposizioni argomentative, al quesito se l'ipotesi accusatoria riguardante il
contributo concorsuale all'omicidio Pecorelli di Giuseppe Calò e Claudio
Vitalone, in veste di mandanti intermedi, e di Massimo Carminati e Gioacchino La
Barbera, quali esecutori materiali del crimine, sia risultata, alla luce
dell'acquisita evidenza probatoria, fondata "oltre ogni ragionevole dubbio".
E però, non configurandosi nel ricorso del PG motivi "diversi da quelli
consentiti dalla legge", siccome diretti ad una mera rivalutazione del materiale
probatorio e ad una rinnovata ricostruzione dei fatti, alternativa rispetto a
quella operata dai giudici del merito, né "manifestamente infondati", il
Collegio non ritiene che possano ravvisarsi profili di inammissibilità nelle
descritte ragioni di gravame, che attengono - come si è detto nel vagliarne
negativamente la fondatezza - alla legalità delle cadenze dell'operazione
valutativa delle prove dichiarative di cui all'art. 192.3 c.p.p. da parte del
giudice d'appello ed alla mancante, illogica o apodittica motivazione in ordine
a una serie di elementi acquisiti all'incarto processuale.
7. Il ricorso di Giulio Andreotti.
Nell'articolazione dei distinti motivi di
ricorso, oltre la deduzione di nullità della sentenza per violazione ed erronea
applicazione della legge penale, sostanziale e processuale, si avverte che è
privilegiato, secondo l'impostazione difensiva, lo specifico profilo della
mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del
provvedimento impugnato, il cui esame sarebbe di per sé solo sufficiente ad
imporne l'annullamento senza rinvio.
La difesa del ricorrente lamenta inoltre l'omessa valutazione, da parte sia del
giudice d'appello che di quello di primo grado che l'aveva assolto con formula
ampia, di talune risultanze probatorie decisive per dimostrare la sua innocenza,
e chiede a questa Corte di accedere agli atti processuali per rilevare la
fondatezza della censura: ciò in considerazione della peculiare posizione nella
quale l'imputato si era venuto a trovare nel giudizio di appello, instaurato su
gravame del PM avverso la prima pronuncia pienamente liberatoria, rispetto alla
quale egli era privo di interesse all'impugnazione. Dal diniego di accesso
agli atti conseguirebbe altrimenti per l'imputato, che non era legittimato a
dedurre in appello l'incompleta o insoddisfacente motivazione della sentenza di
primo grado per non avere questa tenuto conto di tutti gli elementi di prova
favorevoli e per avere selezionato soltanto quelli ritenuti sufficienti a
giustificare la decisione assolutoria, l'impossibilità di censurare in sede di
legittimità la sentenza di condanna che avesse omesso di valutare prove o
trascurato temi difensivi, non essendo neppure consentito in tal caso il
confronto tra i motivi di appello dell'imputato e la motivazione della sentenza
di secondo grado.
7.1. Le Sezioni unite sono chiamate, pertanto, ad affrontare la questione «se e in quali limiti l'imputato, assolto in primo grado e condannato in appello, possa dedurre mediante ricorso per cassazione la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza di condanna, sull'assunto che entrambe le sentenze avrebbero omesso di valutare decisive risultanze probatorie».
7.1.1. Se questo è il thema decidendum sottoposto all'esame della Corte, mette conto innanzi tutto di osservare che il problema nasce dalla circostanza che l'imputato assolto con la formula pienamente liberatoria "per non aver commesso il fatto", anche se per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell'art. 530.2 c.p.p., non è legittimato - di regola - a proporre appello, anche incidentale (sezione quarta, 29 maggio 1996, Passeri, rv 205244), avverso la relativa sentenza, per carenza di un apprezzabile interesse all'impugnazione: interesse che potrebbe invero - solo eccezionalmente - ravvisarsi allorché l'imputato deduca che l'accertamento di un fatto materiale, oggetto del giudizio penale conclusosi con sentenza dibattimentale e irrevocabile di assoluzione, possa, a norma e nei limiti segnati dall'art. 654 c.p.p., pregiudicare con efficacia di giudicato le situazioni giuridiche soggettive a lui facenti capo, in "altri giudizi civili o amministrativi", diversi da quelli di danno e disciplinari regolati dagli artt. 652 e 653.
Il principio, già affermato da questa Corte nel
vigore del nuovo codice di rito (Sezioni unite, 23 novembre 1995, PG in proc.
Fachini, rv 203762; conf. sezione seconda, 24 febbraio 1998, Ariata, rv 210334;
sezione prima, 24 novembre 1999, PG e Musolino, rv 21613 1; sezione terza, 21
marzo 2002, Rebizzi, rv 222251), va condiviso e ribadito, in quanto, alla
stregua di una lettura sistematica degli artt. 568.4, 593.2 e 607.1 c.p.p.
(sulla portata di quest'ultima disposizione, v. la Relazione al testo
definitivo, p. 200), la conclusiva statuizione contenuta nel dispositivo non può
essere comunque modificata, quale che sia il contenuto della motivazione, anche
se essa sia ritenuta dall'imputato per talune parti pregiudizievole, per
apprezzamenti negativi sulla sua personalità e per perplessità sulla sua
innocenza, ovvero insoddisfacente per non avere tenuto conto di elementi di
prova favorevoli e decisivi, essendo stati selezionati soltanto quelli
sufficienti a giustificare il proscioglimento.
Il che comporta, per il combinato disposto degli artt. 606.3 e 609.2 c.p.p., l'inoperatività
della preclusione del novum nel giudizio di cassazione, con riferimento alle
violazioni di legge non dedotte con i motivi d'appello ma che - come si è detto
- neppure sarebbe stato possibile dedurre da parte dell'imputato prosciolto in
prime cure.
Ed infatti, l'art. 14.5 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e l'art. 2.2 del Protocollo addizionale n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, secondo la prevalente dottrina e l'ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale delle Corti sopranazionali (Comm. eur. dir. uomo, 17 gennaio 1994, Botten e. Norvegia; Corte eur. dir. uomo, 13 febbraio 2001, Krombach c. Francia; Corte eur. dir. uomo, 27 giugno 2002, Dépients c. Francia; Ccpr, Human Rights Committee, 20 luglio 1994, v. Jamaica; Ccpr, Human Rights Committee, 11 agosto 2000, v. Spain) e della Corte costituzionale (sentenza 62/1981, 433/1990 e 288/1997), nell'ipotesi di declaratoria di colpevolezza e di condanna in appello seguite al proscioglimento in prime cure, non esigono un ulteriore grado di giudizio di merito (a full appeal), essendo consentita la previsione legislativa del solo ricorso per cassazione per eventuali errori in procedendo o in iudicando, con la conseguenza che il riesame nel merito interverrà solo ove tali errori siano accertati.
Tali disposizioni di diritto internazionale pattizio, segnalando l'esigenza che la garanzia apprestata dall'ordinamento processuale interno, per la verifica di legittimità della condanna dell'imputato intervenuta in appello dopo l'assoluzione in primo grado, non sia apparente ed elusiva del principio, bensì abbia carattere "sostanziale", orientano peraltro l'interprete in direzione di una lettura costituzionalmente corretta dell'art. 606.1, lett. e), c.p.p., in termini di effettività del sindacato di legittimità a fronte della mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza di condanna, a causa dell'omessa valutazione di prove decisive per il proscioglimento dell'imputato da parte del giudice d'appello e, ancor prima, del giudice di primo grado che pure aveva assolto l'imputato.
Le Sezioni unite hanno ripetutamente affermato,
secondo una linea interpretativa ormai consolidata, che non può dirsi arbitrario
un sindacato della Corte di cassazione circoscritto all'esame del testo del
provvedimento impugnato - al fine di prevenire qualsivoglia irruzione nell'area
della valutazione della prova riservata in via esclusiva al giudice di merito -
nei termini indicati, per la rilevanza del vizio motivazionale, dall'art. 606.1,
lett. e), c.p.p., precisandosi, circa lo specifico fenomeno del "travisamento
del fatto", che il vizio della prova "travisata" o "omessa", in tanto è
sindacabile in sede di legittimità secondo il prescritto modulo di rigida
preclusione all'esame degli atti processuali, in quanto sia dimostrata da parte
del ricorrente l'avvenuta rappresentazione al giudice della precedente fase
d'impugnazione degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il
detto travisamento, sicché la Corte possa, a sua volta, desumere dal testo del
provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati (Sezioni
unite, 30 aprile 1997, Dessimone).
Il rimedio al "travisamento del fatto", attraverso la verifica dei motivi di
appello e dell'esame che ne ha compiuto il giudice dell'impugnazione,
nell'incrinare parzialmente il dogma della "testualità", ha il merito di
spostare l'indagine di legittimità sul più solido e tradizionale terreno del
vizio della mancanza di motivazione.
7.1.2. Le Sezioni unite sono consapevoli del
deficit di giustizia sostanziale che, nel peculiare caso in esame, potrebbe
conseguire dall'assoluta e indiscriminata applicazione della regola di
rilevabilità "testuale" del vizio motivazionale determinato dalla mancata
valutazione di una prova decisiva per la difesa dell'imputato; ed altresì
dell'incoerenza di un sistema processuale che, invece, riconosce - prima - la
censurabilità mediante ricorso per cassazione del vizio di mancata assunzione
della medesima prova ex art. 606.1, lett. d), c.p.p. e la revisionabilità - poi
- della sentenza di condanna sulla base di prove "nuove" ai sensi dell'art.
630.1, lett. c), c.p.p., intendendosi per tali non solo quelle sopravvenute o
scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle acquisite e preesistenti e
che, pur decisive, non siano state valutate neanche implicitamente dal giudice
(sezione prima, 6 ottobre 1998, Bompressi, rv 211456; Sezioni unite, 26
settembre 2001, Pisano, rv 220443).
Ma è da chiedersi, peraltro, se la condanna per la prima volta in appello si
sottragga davvero ad ogni effettiva possibilità di controllo nell'ipotesi di
travisamento del fatto per l'omessa valutazione di una prova contraria decisiva:
vizio che un'accorta motivazione si sostiene sarebbe in grado di sottrarre
agevolmente al vaglio della Corte di cassazione.
In realtà, non è del tutto sicuro che, nel caso prospettato di omesso esame di risultanze probatorie decisive, la condanna in appello dell'imputato prosciolto in primo grado si sottragga a reali possibilità di controllo, sembrando invece consentirle il sistema processuale, così come attualmente congegnato, se correttamente interpretato.
Le Sezioni unite, consapevoli in pari misura
dell'esigenza di stabilizzare il sindacato di legittimità in termini di rigorosa
non interferenza con le valutazioni fattuali riservate al "merito" della prova -
esigenza questa sicuramente meglio salvaguardata dal limite "testuale" del vizio
di motivazione -, avvertono infatti come una soluzione equilibrata del problema
potrebbe sortire, quanto alla peculiare fattispecie processuale sopra descritta,
da una lettura dell'art. 606.1, lett. e), c.p.p. condotta nel solco
dell'interpretazione estensiva che di essa è stata già data dalla sentenza
Dessimone, che ben può dirsi costituire oggi il "diritto vivente" sul tema. Nel
senso che, ai fini della rilevabilità del vizio di prova omessa decisiva, la
Corte di cassazione possa e debba fare riferimento, come tertium comparationis
per lo scrutinio di fedeltà al processo del testo del provvedimento impugnato,
non solo alla sentenza assolutoria di primo grado, ma anche (non certo ai motivi
d'appello dell'imputato, carente d'interesse all'impugnazione, perciò
inesistenti) alle memorie ed agli atti con i quali la difesa, nel contestare il
gravame del PM, abbia prospettato al giudice d'appello l'avvenuta acquisizione
dibattimentale di altre e diverse prove, favorevoli e nel contempo decisive,
pretermesse dal giudice di primo grado nell'economia di quel giudizio, oltre
quelle apprezzate ed utilizzate per fondare la decisione assolutoria. La mancata
risposta dei giudici d'appello alle prospettazioni della difesa circa la portata
di decisive risultanze probatorie inficerebbe la completezza e la coerenza
logica della sentenza di condanna e, a causa della negativa verifica di
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la renderebbe suscettibile di
annullamento.
La Corte di cassazione, dunque, senza necessità di accedere agli atti
d'istruzione probatoria, prendendo in esame ancora una volta il testo della
sentenza impugnata e confrontandola con quella di primo grado e con gli apporti
difensivi nel giudizio d'appello, è chiamata a saggiarne la tenuta, sia
"informativa" che "logico-argomentativa".
S'intende ribadire che compito del giudice di
legittimità non è, e non può essere, quello di accedere agli atti - come
vorrebbe il ricorrente per apprezzare il significato, che si asserisce decisivo,
di una prova acquisita - ma quello di verificare se una prova, in tesi decisiva,
richiesta (se ci si duole della mancata assunzione) o assunta (se ci si duole
della mancata valutazione) sia effettivamente tale, e se quindi l'omissione
denunciata sia idonea a inficiare la decisione di merito. Solo una verifica del
genere sembra compatibile con le funzioni della Corte di cassazione, in quanto
essa non richiede la individuazione del risultato probatorio, ma comporta un
confronto tra la richiesta (di assunzione o di valutazione di una prova) e il
provvedimento impugnato e presuppone che la richiesta sia stata correttamente
formulata e documentata: il che nel giudizio di appello non è certo precluso
alla parte non impugnante, la quale, con memorie, atti o anche dichiarazioni
verbalizzate, ben può sollecitare la considerazione di una prova trascurata
dalla sentenza di primo grado.
Di talché, l'eventuale annullamento della decisione impugnata - con rinvio -
conseguirebbe, in tal caso, alla mancanza di motivazione, accertata all'esito di
una verifica dell'omessa valutazione di prove decisive a favore dell'imputato,
pretermesse nell'economia della motivazione della prima sentenza assolutoria e
neppure implicitamente considerate nella motivazione della successiva sentenza
di condanna, sempre che l'esistenza e i contenuti delle medesime prove siano
stati oggetto di specifica segnalazione da parte della difesa dell'imputato nel
giudizio di appello.
7.1.3.
Ben più radicale ed efficace, de jure condendo, sarebbe tuttavia, ad avviso
delle Sezioni unite, un intervento mirato del legislatore sul terreno della (ri)perimetrazione
delle opzioni decisorie consentite al giudice di appello, che sia chiamato a
pronunciarsi sull'appello del PM avverso la sentenza assolutoria di primo grado.
Principi costituzionali, norme di diritto internazionale convenzionale ed
autorevole dottrina suggeriscono infatti di ristrutturare sapientemente il
giudizio d'appello, secondo cadenze e modalità tali da precludere a quel giudice
(che di regola rimane estraneo alla formazione dialettica della prova) di
ribaltare il costrutto logico della decisione di proscioglimento dell'imputato,
all'esito di una mera rilettura delle carte del processo e di un contraddittorio
dibattimentale ex actis. Nel senso cioè di qualificare in questo caso l'appello,
ove non si concluda con la conferma dell'alternativa assolutoria, come
giudizio di natura esclusivamente rescindente, cui debba seguire un rinnovato
giudizio di primo grado sul merito della responsabilità dell'imputato, modulato
sui binari tracciati dalla sentenza di annullamento.
Questa soluzione, oltre ad assicurare all'imputato la garanzia "sostanziale" del
doppio grado di giudizio di merito, ai fini della declaratoria di colpevolezza e
della condanna, avrebbe nel contempo l'indubbio pregio di non sconvolgere la
geometria dei limiti del sindacato di legittimità - come disegnata dal nuovo
codice di rito nella richiamata interpretazione giurisprudenziale - e di
consentire così l'armonico dispiegarsi nel sistema processuale della funzione
nomofilattica attribuita alla Suprema Corte.
7.2. Se queste sono le linee e le possibili soluzioni del problema in esame, ritiene il Collegio che, nonostante il serio impegno profuso dalla difesa di Andreotti a sostegno della tesi dell'incompletezza informativa e dell'incoerenza logico-argomentativa in merito agli effettivi risultati probatori acquisiti (per la denunziata mancanza di motivazione a causa dell'omessa valutazione di prove decisive), siano tuttavia sicuramente preliminari e prevalenti, nel presente giudizio di legittimità, le ragioni di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, prospettate dal ricorrente, in via principale, sotto il duplice profilo della inosservanza o erronea applicazione della legge penale, sostanziale e processuale, e della manifesta illogicità della motivazione, risultante - essa sì immediatamente - "dal testo" della sentenza impugnata.
Ed invero, per il noto fenomeno di complementarità tra i due vizi, la sentenza impugnata dev'essere annullata laddove si accerti che la violazione di legge, intrecciandosi col vizio motivazionale e rifluendo sull'apparato logico-argomentativo dell'atto decisorio che sulla stessa si fonda, abbia avuto determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sul dictum del giudice di merito, atteso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza quell'errore.
7.2.1. Le censure difensive, attinenti sia alla violazione della regola di valutazione probatoria di cui all'art. 192.3 c.p.p. che alla manifesta illogicità della motivazione, quanto all'affermato concorso morale dell'imputato nella veste di mandante dell'omicidio, si articolano sul duplice versante dell'inattendibilità intrinseca e dell'inesistenza di obiettivi e individualizzanti riscontri esterni della chiamata in reità de relato del collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta, fonte di prova privilegiata e cardine dell'accusa. La Corte distrettuale ha infatti valorizzato le propalazioni accusatorie di Buscetta, il quale, sostenendo di avere una conoscenza solo indiretta delle vicende narrate e delle persone coinvolte, ha affermato che Stefano Bontade e Gaetano Badalamenti gli riferirono, in distinte ed autonome occasioni, di avere deliberato essi l'omicidio di Carmine Pecorelli, usando l'espressione "u' ficimo nuatri" perché "c'interessava o' Senatore Andreotti", in quanto il giornalista "dava fastidio" e "attentava" attraverso ricatti alla "vita politica" di Andreotti, essendo venuto in possesso tramite il generale Dalla Chiesa di documenti attinenti al "caso Moro" che intendeva pubblicare.
Non è certamente questa, del sindacato di legittimità, la sede dove possa essere rimesso in discussione l'apprezzamento fattuale, riservato ai giudici del merito, sulle circostanze caratterizzanti la credibilità soggettiva e l'intrinseca affidabilità del racconto del collaboratore (affermata da entrambe le Corti) e, trattandosi di dichiarazioni de relato, anche delle fonti primarie (negata dai primi giudici e affermata invece da quelli d'appello). Né sembra abbia assunto concreta rilevanza, ai fini del compiuto apprezzamento di coerenza e attendibilità delle sue dichiarazioni, l'illegittima estromissione dal fascicolo del dibattimento dei verbali degli interrogatori di Buscetta assunti all'estero mediante rogatoria internazionale, in violazione sia dell'art. 431, lett. d) (nel testo modificato dall'art. 6.4 d.l. 306/1992 conv. in l. 356/1992) che dell'art. 431, lett. f), c.p.p. (nel testo vigente, modificato dall'art. 26 l. 479/1999), poiché risulta che i medesimi verbali sono stati letti ed utilizzati dalle parti per le contestazioni dibattimentali e comunque presi in parziale considerazione dai giudici del merito.
Ma è precipuo compito della Corte di cassazione
verificare se sia stata fatta, o non, corretta applicazione del criterio
stabilito dall'art. 192.3 c.p.p. ai fini della valutazione dell'effettiva
consistenza probatoria della chiamata in reità di Buscetta, per l'ulteriore e
più pregnante profilo di affidabilità dei riscontri esterni, sia di carattere
generico che individualizzanti, attinenti cioè all'effettiva partecipazione
dell'imputato all'episodio omicidiario addebitatogli.
Risulta invero ormai compiutamente delineata nella giurisprudenza di
legittimità, in tema d'interpretazione del canone di valutazione probatoria
fissato dall'art. 192.3 c.p.p., l'operazione logica conclusiva di verifica
giudiziale della chiamata in reità di un collaboratore di giustizia, alla
stregua della quale essa, perché possa assurgere al rango di prova pienamente
valida a carico del chiamato ed essere posta a fondamento di un'affermazione di
responsabilità, necessita, oltre che del positivo apprezzamento in ordine alla
sua intrinseca attendibilità, anche di riscontri esterni, i quali debbono avere
carattere "individualizzante" per il profilo dell'inerenza soggettiva al fatto,
cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche, circostanze, strettamente e
concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve
rispondere, non essendo lecito l'estendersi congetturale della valutazione nei
confronti del chiamato sulla base di non consentite inferenze totalizzanti. Con
il lineare corollario che le accuse introdotte mediante dichiarazioni de relato,
aventi ad oggetto la rappresentazione di fatti noti al dichiarante non per
conoscenza diretta ma perché appresi da terzi, in tanto possono integrare una
valida prova di responsabilità in quanto, oltre che intrinsecamente affidabili
con riferimento alle persone del dichiarante e delle fonti primarie, siano
sorrette da convergenti e individualizzanti riscontri esterni, in relazione al
fatto che forma oggetto dell'accusa ed alla specifica condotta criminosa
dell'incolpato, essendo necessario, per la natura indiretta dell'accusa, un più
rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della
sua efficacia dimostrativa.
Principi giurisprudenziali consolidati, questi, ai quali la Corte d'assise
d'appello sembra volersi programmaticamente ispirare, richiamandoli nella
premessa circa le regole di valutazione della portata delle propalazioni di
Buscetta, ma che risultano, per contro, inosservati nei passaggi argomentativi
riguardanti l'analisi delle prove di colpevolezza in ordine al delitto
contestato.
Il vizio del percorso argomentativo del ragionamento probatorio consiste nel
fatto che l'indiretta chiamata in reità di Buscetta, in difetto di concreti e
seri elementi esterni di conferma, non collega affatto Andreotti allo specifico
crimine sotto l'ineludibile e più pregnante profilo dell'inerenza soggettiva al
fatto, nonostante la pretesa identificazione in capo all'imputato di un
possibile "interesse" o "movente" ad uccidere, da cui il giudice del merito
arbitrariamente ipotizza l'inferenza dimostrativa del mandato all'esecuzione del
delitto.
E' ferma opinione del Collegio che la chiamata in reità de relato di Buscetta
nei confronti di Andreotti (pur prescindendosi dall'attento giudizio già
espresso in termini negativi sulla vicenda in esame «... difettando concreti ed
apprezzabili elementi di riscontro» dal Tribunale di Palermo, nel distinto
processo a carico del medesimo imputato per il reato di partecipazione ad
associazione mafiosa, e non smentito sul punto da quella Corte d'appello), in
riferimento all'esigenza di specificità delle dichiarazioni indirette ed alla
qualità individualizzante dei riscontri esterni alle c.d. confessioni
"stragiudiziali" di Bontade e Badalamenti, negate peraltro da quest'ultimo (il
primo è stato ucciso nel 1981), non risulta sorretta, in realtà, da alcun
elemento probatorio di conferma circa l'identificazione dei tempi, delle forme,
delle modalità e dei soggetti passivi (intermediari, sub-mandanti o esecutori
materiali) del conferimento da parte di Andreotti del mandato ad uccidere
Pecorelli. Dati, quest'ultimi, di assoluta rilevanza, siccome attinenti alla
specifica, concorsuale, condotta criminosa dell'incolpato in qualità di
mandante, ma che, per contro, restano oscuri nel tessuto motivazionale della
sentenza impugnata.
7.2.2. Va innanzi tutto escluso che possa assumere rilievo, nel giudizio di
affidabilità probatoria della chiamata in reità di Buscetta, la circostanza -
illegittimamente valorizzata dalla Corte di assise di appello come riscontro
estrinseco - che «... le rivelazioni di Bontade hanno trovano conferma a
distanza di due anni in quelle di Badalamenti..., sicché non è verosimile che
sia l'uno che l'altro, a distanza di tanto tempo e senza previo accordo, abbiano
inventato d'aver organizzato l'omicidio fornendo particolari concordanti» per
l'evidente circolarità del racconto risalente all'unica voce narrante del
collaboratore.
Non resta dunque, come «... inconfutabile riscontro alla confessione resa da
Bontade e Badalamenti a Buscetta» che il preteso "movente" del delitto, nei
termini fattuali rivelati da Badalamenti a Buscetta (il giornalista stava
appurando «cose politiche» collegate al sequestro Moro, «segreti che anche il
generale Dalla Chiesa conosceva», Pecorelli e Dalla Chiesa sono «cose che
s'intrecciano fra loro») e ritenuti dimostrati sulla base delle dichiarazioni
del m.llo Incandela e delle annotazioni sulle agende del giornalista, quanto
alla circostanza che Pecorelli e Dalla Chiesa si conoscevano e in quel periodo
svolgevano un'attività comune sulle "carte di Moro". Di talché - si sostiene da
parte dei giudici d'appello - «... il movente dell'omicidio Pecorelli è
collegato eziologicamente alla sua attività giornalistica e Andreotti aveva un
forte interesse a che Pecorelli non pubblicasse certe notizie scottanti o le
pubblicasse, comunque, in maniera addolcita» ovvero «... Pecorelli rappresentava
un ostacolo insormontabile per l'ascesa di Andreotti, proprio perché era geloso
custode di molti segreti e Andreotti ne ha richiesto ed ottenuto la morte». La
prova della richiesta di Andreotti ai cugini Salvo di fare uccidere Pecorelli
avrebbe fondamento non su testimonianze dirette, delle quali si ammette
l'inesistenza, bensì su una "prova logica", giudicata convincente e persuasiva
poiché fondata, oltre che su quanto riferito da Bontade e Badalamenti a Buscetta
circa "l'interesse", che non avrebbe potuto essere che di Andreotti, sulle
"comuni massime di esperienza".
In tema di prova del mandato omicidiario, questa
Corte ha già affermato il principio per il quale la "causale", pur potendo
costituire elemento di conferma del coinvolgimento nel delitto del soggetto,
interessato all'eliminazione fisica della vittima, quando per la sua specificità
ed esclusività converge in una direzione univoca, tuttavia, conservando di per
sé un margine di ambiguità, funge da elemento catalizzatore e rafforzativo della
valenza probatoria degli elementi positivi di prova della responsabilità, dal
quale poter inferire logicamente, sulla base di regole di esperienza consolidate
e affidabili, l'esistenza del fatto incerto e l'attribuibilità del crimine
all'imputato, in qualità di mandante, soltanto a condizione che, all'esito
dell'apprezzamento analitico di ciascuno di essi e nel quadro di una valutazione
globale d'insieme, gli indizi, anche in virtù della chiave di lettura offerta
dal movente, si presentino chiari, precisi e convergenti per la loro univoca
significazione (sezione prima, 28 ottobre 1991, Tropea, rv 189926; sezione
quinta, 14 novembre 1992, Madonia, rv 193555).
Orbene, passando all'esame dell'episodio omicidiario de quo, osserva il Collegio
che, pur essendo precluso in questa sede il sindacato sull'interpretazione dei
dati probatori concernenti il controverso intreccio tra i rapporti del generale
Dalla Chiesa con il giornalista Pecorelli e i presunti segreti del "caso Moro",
con riferimento agli articoli sull'argomento apparsi sulla rivista OP,
all'incontro notturno di Pantalera fra Dalla Chiesa, Pecorelli e Incandela, al
successivo rinvenimento da parte di quest'ultimo di taluni documenti nel carcere
di Cuneo ed alla consegna di essi a Dalla Chiesa, resta tuttavia aperto
l'interrogativo circa il legame inferenziale che si è inteso attribuire
all'intera vicenda rispetto alla prova del mandato omicidiario da parte di
Andreotti.
Erano infatti da provare, mentre sono rimasti non dimostrati all'esito
dell'istruzione dibattimentale, i dati, assolutamente rilevanti secondo la
prospettazione accusatoria, che riguardavano le seguenti circostanze di fatto:
a) quale fosse il reale contenuto della busta chiusa contenente i documenti
asseritamente rinvenuti da Incandela nel carcere di Cuneo su indicazione di
Pecorelli e consegnati a Dalla Chiesa; b) se i documenti si riferissero
effettivamente alle "carte di Moro"; c) se Pecorelli, tramite Dalla Chiesa, ne
fosse poi venuto in possesso per l'eventuale pubblicazione sulla rivista OP; d)
se Pecorelli avesse manifestato a terzi l'intenzione di farne oggetto di
pubblicazione sulla rivista; e) se Andreotti ne fosse aliunde venuto a
conoscenza; f) se Andreotti avesse, di conseguenza, esternato ad altri timore o
preoccupazione per le conseguenze che la pubblicazione di essi avrebbe potuto
avere sulla sua carriera politica.
Ebbene, pur essendo rimasti senza alcuna risposta tali quesiti, cruciali per
l'identificazione di un "movente" certo, significativo e coerente con
l'indiretta chiamata in reità di Buscetta, la Corte di assise d'appello ha
apoditticamente qualificato come "indizio", secondo la tradizionale ed ormai
ripudiata teoria del "cui prodest", la generica ed equivoca individuazione di
un'area di "interesse" all'eliminazione del giornalista, facente capo ad
Andreotti. Situazione, questa, che, ai fini dell'affermazione di responsabilità
dell'imputato quale mandante dell'omicidio, potrebbe al più definirsi una mera
ragione di sospetto, una supposizione o un argomento congetturale, tenuto conto
altresì dell'incerta prova circa l'esclusività o la molteplicità dei moventi e
dell'impossibilità di risalire al mandante attraverso l'identificazione delle
persone degli esecutori materiali e dei legami di costoro con il mandante o con
gli intermediari dello stesso.
Essendo pacifico che, in tema di prova del mandato omicidiario, l'indicazione di
un possibile "interesse" dell'imputato all'uccisione della vittima, in assenza
di seri e consistenti elementi fattuali circa lo specifico e concreto contributo
concorsuale dallo stesso prestato alla realizzazione del crimine, non può
costituire, di per sé sola, riscontro estrinseco e individualizzante, come
ipotetico "movente" della chiamata in reità de relato di un collaboratore di
giustizia, deve necessariamente concludersi che il complessivo quadro degli
indizi, neppure con l'ausilio dell'elemento orientativo costituito dalla
"causale" omicidiaria, è in grado di confluire, sul piano logico-giuridico e
secondo gli ordinari canoni di razionalità dell'esperienza umana, in una
ricostruzione logica e unitaria del fatto e nell'affermazione di responsabilità
dell'imputato in qualità di mandante dell'omicidio.
Colgono pertanto nel segno le puntuali e motivate critiche dei difensori,
secondo i quali, nella basilare operazione logica tendente alla verifica di
effettiva attendibilità estrinseca della chiamata in reità di Buscetta, il testo
della motivazione della sentenza impugnata evidenzia, insieme con la violazione
del canone processuale di cui all'art. 192.3 del codice di rito, anche una grave
frattura del ragionamento probatorio conducente all'affermazione di
responsabilità dell'imputato.
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra enucleati in tema di valutazione
della chiamata in reità de relato e dell'analisi retrospettiva della struttura
razionale delle inferenze che legano la linea logica della motivazione della
sentenza impugnata, risultando le conclusioni disancorate da una seria base
fattuale circa la prova del mandato ad uccidere, ritiene in definitiva il
Collegio che siano evidenti tanto la violazione della regula iuris dettata
dall'art. 192.3 quanto la rilevanza "testuale" ex art. 606.1, lett. e), c.p.p.
della manifesta illogicità del ragionamento probatorio svolto dai giudici di
appello.
7.2.3. Che manchi del tutto la prova del mandato omicidiario, riguardo
all'individuazione della concreta condotta concorsuale di Andreotti, è altresì
fatto palese dalla consapevole e conclamata resa dei giudici d'appello di fronte
alla molteplicità delle ipotesi fattuali astrattamente configurabili: dal
conferimento "esplicito" del mandato omicidiario a quello per acta concudentia,
dalla "approvazione successiva" al "consenso tacito".
Si legge infatti nel testo della motivazione della sentenza impugnata: «... Se
Bontade e Badalamenti hanno programmato di eliminare lo scomodo giornalista, ciò
hanno fatto a seguito di un'esplicita richiesta (o, se si preferisce, a seguito
di una richiesta formulata per acta concludentia) di un'entità politica
riconducibile all'imputato Andreotti; [...] seppure non dovesse ritenersi
provato il conferimento del mandato omicidiario (ma così non è per le ragioni
indicate alle pagine 320, 303), a cagione della difficoltà di acquisire la prova
in tal senso, sarebbe pur sempre configurabile, alla stregua dei principi
enunciati nella sentenza Abbate, il consenso tacito di Andreotti, inteso come
approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente
percepibile, di un'iniziativa altrui da parte di chi, per il comportamento già
tenuto nei confronti dello scomodo giornalista, in occasione della pubblicazione
di articoli sul settimanale OP, aveva un forte interesse all'eliminazione di
Pecorelli. [...] La decisione rientrava tra quelle di pertinenza della "entità
politica", rappresentata da Andreotti, trattandosi di delitto politico, anche se
rispondente ad interessi comuni ad esponenti mafiosi. Ma se così è, non deve
ritenersi necessaria la richiesta esplicita per uccidere, essendo sufficiente
che si faccia capire, omnibus modis, che una determinata persona disturba o crea
problemi e l'omicidio viene commesso per vie occulte. Spesso il linguaggio
mafioso è fatto di parole non dette, di silenzi pesanti, di ammiccamenti:
l'esecutore agisce illico et immediate, giacché la mafia si regge su ordini non
discutibili, su richieste implicite, su segreti non rivelati e su una scala
gerarchica così forte che spesso l'anello della catena conosce solo i due anelli
a cui è collegato».
Va innanzi tutto sottolineata l'eccentricità del richiamo, sotto il profilo del
concorso morale, alla categoria del "consenso tacito" o "passivo", costruita
dalla giurisprudenza di legittimità (sezione prima, 30 gennaio 1992, Abbate) in
riferimento alla diversa e non sovrapponibile ipotesi dell'addebito mosso ai
"capi-mandamento", componenti della struttura di vertice di "Cosa nostra"
denominata "commissione provinciale", di concorso morale nell'esecuzione di un
omicidio "eccellente" da parte di affiliati alla medesima associazione mafiosa.
Essa appare, infatti, da un lato inconferente nella fattispecie omicidiaria de
qua, la cui realizzazione pacificamente non ha costituito oggetto di una
deliberazione autorizzatoria, o comunque non interdittiva, di competenza
dell'organismo di vertice di "Cosa nostra" - del quale inoltre non si è neppure
contestato ad Andreotti di fare parte -, e dall'altro risulta applicata in
termini non coerenti con un'attenta lettura e interpretazione delle effettive
linee di sviluppo dottrinale e giurisprudenziale, dirette a raccordare le
peculiari "regole" interne di appartenenza all'organo centrale di "Cosa nostra",
di funzionamento dello stesso e di formazione del relativo impulso decisionale
all'omicidio "eccellente", con il principio costituzionale di personalità della
responsabilità penale e con i criteri del ragionamento probatorio sul concorso
di persone nel reato.
Si è infatti affermato nella giurisprudenza di legittimità (sezione quinta, 14
novembre 1992, Madonia, rv 193554; sezione prima, 21 marzo 1997, Greco; sezione
quinta, 27 aprile 2001, Riina, rv 219435; sezione prima, 13 giugno 2003,
Graviano) che sarebbe viziata da grave errore logico-giuridico la decisione che,
nell'affermare la responsabilità dell'imputato, direttamente attribuisse alla
massima di esperienza inerente alla "regola" di "Cosa nostra" la dimostrazione
del fatto da provare, prescindendo dalle specifiche risultanze processuali,
osservandosi icasticamente che «se bastasse provare la regola per reputarne
provata anche la concreta osservanza, si incorrerebbe in una evidente petizione
di principio e dovrebbe riconoscersi l'apoditticità di un simile argomentare»
(sezione prima, 14 luglio 1994, Buscemi, rv 199305).
Non può intendersi, cioè, il "consenso tacito", in forza di una sorta di
automatismo e di un'esigenza pratica di semplificazione probatoria
dell'accertamento della responsabilità concorsuale in processi ad alta valenza
indiziaria, come "consenso presunto" o "congetturato", essendo in ogni caso
doverosa, secondo il metodo inferenziale prescritto dall'art. 192.2 c.p.p., la
verifica di convergenza dell'indizio derivante dall'appartenenza alla
"commissione" e dalla "regola", non immutabile nel tempo, per cui è ad essa
attribuita la competenza deliberativa in materia di omicidi "eccellenti", con
gli altri indizi che, anche sotto il profilo della preminente causale
identificabile nel diretto interesse individuale alla soppressione della vittima
e nello stretto legame intersoggettivo esistente con gli autori materiali del
delitto, diano la concreta misura dello specifico contributo causale e
psicologico dato dal singolo membro, in qualità di mandante dell'iniziativa,
all'ideazione, deliberazione e organizzazione del crimine.
Costituisce ulteriore conferma della manifesta illogicità della motivazione la
contraddittoria esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 112, n.
1, c.p., giustificata dai giudici d'appello sul rilievo che «... le risultanze
processuali consentono di affermare che parteciparono alla perpetrazione del
delitto sicuramente tre persone, Andreotti, Badalamenti e Bontade ed almeno una
quarta persona quale esecutrice, mentre non consentono di ritenere che altre
persone abbiano partecipato al delitto». Con la conseguenza che restano esclusi
dal novero dei concorrenti nel reato i cugini Salvo, ai quali invece in altra
parte della motivazione viene attribuito un ruolo determinante nella
deliberazione e programmazione dell'omicidio, per avere gli stessi, sull'assunto
dell'esistenza di relazioni personali e privilegiate con Andreotti, affidato il
compito di eseguirlo a Badalamenti e Bontade.
Rimane, pertanto, tuttora non spiegato, né tanto meno dimostrato, se Andreotti
abbia, direttamente o indirettamente, istigato o determinato taluno
all'esecuzione del delitto, con un'attività tesa a provocare e formare l'altrui
proponimento, o rafforzato rendendo definitivo il proposito già formato di altro
concorrente, o agevolato la preparazione e la consumazione del delitto, ovvero
si sia limitato a prestare una mera adesione o autorizzazione o approvazione per
rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione dell'altrui disegno criminoso.
Sarebbe stato, invece, obbligo preciso del giudice di merito motivare sulla
prova dell'esistenza di una reale partecipazione del complice morale nella fase
ideativa o preparatoria del crimine e precisare sotto quale forma essa si fosse
manifestata, essendosi concretata in specifiche condotte di istigazione,
determinazione, rafforzamento o agevolazione, in rapporto di causalità
efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti (sezione
terza, 1 luglio 1983, Ciriello, rv 160404; sezione prima, 5 aprile 1993,
Palazzini, rv 194696; sezione prima, 10 maggio 1995, Anzalone, rv 202263).
Di talché, sul problema della rilevanza del concorso morale nel reato,
l'atipicità del contributo causale del complice, benché positivamente stabilita
dal modello codicistico dell'art. 110 c.p., è stata confusa dai giudici di
appello con l'indeterminatezza (o meglio con l'indifferenza) probatoria
dell'opzione causale circa le concrete forme del manifestarsi della condotta
criminosa concorsuale come fenomeno della realtà. La sentenza, in assenza di
serie e convergenti prove a sostegno dell'una o dell'altra costruzione della
vicenda, lascia infatti all'immaginazione del lettore la facoltà di scegliere
l'ipotesi preferibile (« ... o se si preferisce... ») in merito al concreto
svolgersi delle dinamiche fattuali del mandato omicidiario. Essendo dunque
fallita la dimostrazione dell'esistenza del mandato, deve convenirsi che, sul
punto della qualificazione di Andreotti come complice morale dell'omicidio
Pecorelli, insieme con l'inosservanza della disciplina sostanziale e processuale
in materia di accertamento della causalità della condotta del concorrente
rispetto alla realizzazione del reato, la motivazione manchi del tutto ovvero,
per la genericità delle espressioni utilizzate, sia meramente apparente.
8. Il ricorso di Gaetano Badalamenti.
8.1. Il difensore di Badalamenti deduce preliminarmente l'inosservanza di norme
processuali stabilite a pena di nullità per i seguenti profili di rito.
L'azione penale nei confronti di Badalamenti (il quale, tratto in arresto in
Spagna nel 1984, era stato estradato negli Usa, mentre l'estradizione richiesta
dall'Italia alla Spagna e agli Usa per reati diversi da quello oggetto del
presente giudizio era stata negata), sarebbe stata iniziata o, comunque,
proseguita pure in assenza della condizione di procedibilità richiesta dal
principio di specialità dell'estradizione, in base all'art. 14 della Convenzione
europea di estradizione, ratificata con l. 300/1963, all'art. XVI del Trattato
di estradizione tra Italia e Usa, reso esecutivo con l. 225/1984, nonché
all'art. XIII del Trattato di estradizione tra Usa e Spagna del 1970.
La Corte di assise d'appello, facendo erronea applicazione degli artt. 146-bis e
205-ter n. att. c.p.p., si sarebbe inoltre illegittimamente avvalsa, nei
confronti dell'imputato detenuto all'estero, della videoconferenza, strumento di
partecipazione a distanza non previsto dal Trattato di mutua assistenza fra
Italia e Usa e inapplicabile nel giudizio d'appello ai sensi della disposizione
transitoria di cui all'art. 18 l. 367/2001.
Ed infine, l'intero primo grado del giudizio, previa dichiarazione di
contumacia, si sarebbe svolto senza la partecipazione dell'imputato, il quale
era legittimamente impedito perché detenuto all'estero negli Usa fin dal 1984.
8.1.1. La violazione del principio di specialità nell'estradizione, di cui sono
espressione le citate norme pattizie, comporta l'improcedibilità dell'azione
penale per fatti anteriori e diversi da quello oggetto dell'estradizione
(Sezioni unite, 28 febbraio 2001, Ferrarese), tra i quali rientrerebbe
certamente l'omicidio Pecorelli risalente al 20 marzo 1979. Ma la regola della
specialità è inapplicabile allorché la relativa procedura non sia stata affatto
attivata, com'è avvenuto nel caso in esame, in cui, pur essendo state respinte
le richieste avanzate ai Governi spagnolo e statunitense in riferimento ad altri
reati e processi, l'estradizione non è stata mai richiesta per il fatto
omicidiario oggetto del presente giudizio, per il quale Badalamenti è stato
processato in stato di libertà.
Né, in proposito, assume alcun rilievo l'autorizzazione data dal Governo
statunitense alla partecipazione dell'imputato al giudizio d'appello mediante
videoconferenza internazionale, perché essa non può considerarsi una forma
indiretta e surrettizia di estradizione, attuata mediante consegna virtuale e
provvisoria dell'imputato al Governo italiano; ed in ogni caso l'eventuale
inosservanza da parte del Governo statunitense del divieto pattizio di (ri)estradizione,
stabilito dall'art. XIII del relativo Trattato con la Spagna, non sortirebbe
effetti, neppure riflessi, per l'ordinamento processuale italiano.
8.1.2. Quanto alle cennate censure di illegittimità del collegamento
audiovisivo, realizzato per consentire la partecipazione dell'imputato detenuto
all'estero al dibattimento di appello, osserva il Collegio che tutti i rilievi
svolti dal ricorrente con lo specifico motivo di gravame risultano subvalenti
rispetto all'assorbente considerazione che, in perfetta sintonia con i requisiti
prescritti dall'art. 205-ter disp. att. c.p.p. e nel rispetto della disciplina
convenzionale che rinvia alla prestazione di "altre forme di assistenza se
compatibili con la legislazione dello Stato richiesto" (art. 1.2, ult. parte,
del Trattato di mutua assistenza giudiziaria Italia-Usa, reso esecutivo con l.
224/1984), da un lato la videoconferenza è stata espressamente autorizzata ed
eseguita sulla base di un apposito accordo internazionale "ad hoc" fra i due
Stati e, dall'altro, essa è stata preceduta dalla prestazione del consenso di
Badalamenti al suo espletamento.
8.1.3. Ben più consistente si palesa invece la denunziata violazione degli artt.
486 e 487 c.p.p. (abrogati e sostituiti dagli artt. 420-ter e 420-quater ad
opera della l. 479/1999), in quanto il giudizio contumaciale di primo grado,
celebrato nei confronti dell'imputato detenuto all'estero per reati colà
commessi, la cui richiesta di presenziare al dibattimento sia stata respinta
dalla competente Autorità straniera non essendone consentita l'estradizione né
la consegna temporanea all'Italia, è affetto da nullità assoluta e insanabile
(Corte costituzionale, sentenza 212/1974; Sezioni unite, 26 marzo 2003, Caridi;
sezione quinta, 15 aprile 2003, D'Amico, rv 225336). Né il consenso
successivamente prestato dal medesimo imputato nel giudizio d'appello allo
strumento del collegamento internazionale audiovisivo e l'effettivo intervento
al processo a distanza possono intendersi come l'equivalente di una rinuncia
"tacita" alla precedente richiesta di poter esercitare il diritto di presenziare
al dibattimento di primo grado, poiché la rinuncia allo stesso, ritenuto dalla
giurisprudenza sopranazionale pertinente all'area del diritto dell'imputato ad
un processo equo, deve risultare in modo espresso o almeno non equivoco per
facta concludentia: tale non può configurarsi l'intervento a distanza
dell'imputato, che vi abbia consentito, al successivo dibattimento di appello.
D'altra parte, la questione viene dedotta da Badalamenti in sede di legittimità
perché - come si è detto (v. retro, 7.1.1.) - l'imputato, assolto in primo grado
con la formula pienamente liberatoria "per non aver commesso il fatto", non era
legittimato a proporre appello avverso la relativa sentenza, né aveva
comprensibilmente alcun interesse a far travolgere il conseguito proscioglimento
a causa di una nullità processuale, la cui rilevazione avrebbe comportato il
rischioso ricominciamento del processo con esiti incerti. Il che comporta, per
il combinato disposto degli artt. 606.3 e 609.2 c.p.p., l'inoperatività della
preclusione del novum nel giudizio di cassazione, con riferimento alle
violazioni di legge non dedotte con i motivi d'appello, ma che non sarebbe stato
possibile dedurre da parte dell'imputato prosciolto in primo grado.
8.2. E tuttavia, quanto alle conseguenze della rilevata nullità, si palesano
preliminari e obiettivamente preminenti le ragioni (subito appresso enunciate)
di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, prospettate dal
ricorrente sotto il profilo del vizio "testuale" di mancanza e manifesta
illogicità della motivazione, atteso che la soluzione pienamente liberatoria nel
merito dell'accusa è destinata a prevalere, in ogni caso, sull'accertata nullità
di ordine generale, pure assoluta e insanabile, essendo incompatibile l'inutile
regressione del processo con le esigenze di economia processuale e con lo stesso
favor rei (per l'affermazione di analogo principio nell'ipotesi di contestuale
ricorrenza di una nullità processuale e di una causa estintiva del reato
pacificamente applicabile, v. Sezioni unite, 28 novembre 2001, Cremonese e
Sezioni unite, 27 febbraio 2002, Conti).
La sentenza impugnata perviene infatti all'affermazione di responsabilità di
Badalamenti attraverso un percorso argomentativo basato sugli stessi elementi -
le dichiarazioni accusatorie de relato di Buscetta e il movente - presi in
considerazione dai giudici di appello per giustificare la conclusione di
colpevolezza anche nei confronti di Andreotti: ragionamento probatorio, quello,
già ritenuto da questa Corte viziato non solo da plurime violazioni di legge ma
anche da evidente illogicità, per il carattere meramente congetturale dei
criteri d'inferenza adottati.
Orbene, l'indiscutibile intreccio fattuale e motivazionale tra le posizioni dei
suddetti imputati comporta per Badalamenti l'analogo giudizio di mancanza di
prova del mandato omicidiario, essendo questo esclusivamente ancorato - per
entrambi ma ancor più per Badalamenti - alle sole propalazioni accusatorie di
Buscetta, che sono rimaste prive di effettivi e individualizzanti riscontri
esterni quanto allo specifico ruolo concorsuale assegnato dall'accusa al
ricorrente, indicato quale intermediario-organizzatore dell'omicidio Pecorelli
nell'interesse di Andreotti, per una sorta di transizione del mandato ad
uccidere da Andreotti ai cugini Salvo e da questi a Bontade e Badalamenti, i
quali avrebbero a loro volta incaricato altri soggetti, non identificati,
dell'esecuzione materiale del delitto.
9. Le statuizioni conclusive.
9.1. Il momento genetico di quello che il PG, nella sua requisitoria, ha
definito "un caso di infedeltà del testo al processo" va individuato nelle
premesse logico-giuridiche della motivazione della sentenza impugnata, laddove
la Corte di assise di appello, disancorandosi consapevolmente dalle ipotesi
antagoniste prospettate dall'accusa e dalla difesa ed esimendosi dall'obbligo
istituzionale di sciogliere i nodi del confronto dialettico sviluppatosi, sia
sulle ipotesi che sulle prove, nel corso del giudizio di merito, ha deciso di
sottoporre a verifica giudiziale un proprio "teorema" accusatorio, da essa
formulato in via autonoma e alternativa, in violazione sia delle corrette regole
di valutazione della prova che del basilare principio di terzietà della
giurisdizione, anche rispetto ai problemi implicati nel caso giudiziario.
L'originaria ipotesi accusatoria, benché fosse notevolmente complicata e
controvertibile per l'intersecarsi e il sovrapporsi di più piani tra la fase
dell'ideazione e quella dell'esecuzione dell'omicidio, sì da essere
efficacemente messa in crisi dalle difese degli imputati nel contraddittorio
dibattimentale, poteva, tuttavia, ritenersi legittimamente prospettata dal PM
alla luce dei dati investigativi raccolti nelle indagini preliminari, letti
nell'ottica dell'astratta postulazione di un possibile interesse o movente di
Andreotti all'uccisione del giornalista. Assumevano rilievo a tal fine, innanzi
tutto, gli elementi di natura dichiarativa e documentale relativi alla figura e
al ruolo di Chichiarello e la scoperta del deposito di armi e munizioni nei
sotterranei del Ministero della Sanità, conducenti alla causale della banda
della Magliana e della destra eversiva romana; poi, la chiamata in reità di
Buscetta, conducente invece alla causale mafiosa, legata all'asserito intreccio
dei rapporti Dalla Chiesa-Pecorelli con il caso Moro e con l'interesse di
Andreotti ad eliminare lo scomodo giornalista; infine, le propalazioni dei
collaboratori Carnovale, Moretti, Mancini e Abbatino, che segnalavano
l'esistenza di collegamenti fra taluni membri della banda della Magliana,
esponenti della destra eversiva e personaggi mafiosi nell'esecuzione del
delitto.
E però, a fronte delle motivate statuizioni della sentenza di primo grado che,
nel rispetto dei limiti del principio del libero convincimento, aveva fatto
corretta applicazione della garanzia estrema dell'"oltre ogni ragionevole
dubbio", i giudici di appello non hanno tratto la lineare conclusione che
l'ipotesi dell'apporto sinergico dei due sodalizi nella realizzazione del
crimine, seppure legittimamente formulata dal PM, non aveva retto all'urto del
contraddittorio dibattimentale e che analoga sorte era stata riservata alla
teoria della divisione delle causali omicidiarie.
Gli stessi giudici, per contro, svincolandosi
sia dall'originaria imputazione contestata sull'assunto di un intreccio
operativo tra le due organizzazioni criminali, sia dalla struttura motivazionale
della sentenza di primo grado, che aveva postulato in subordine la tesi della
divisione delle causali ma ne aveva escluso la concreta efficacia dimostrativa,
hanno prima (ri)formulato autonomamente l'ipotesi accusatoria nel senso che «...
le risultanze processuali consentono di affermare che parteciparono alla
perpetrazione del delitto sicuramente tre persone, Andreotti, Badalamenti e
Bontade ed almeno una quarta persona quale esecutrice, mentre non consentono di
ritenere che altre persone abbiano partecipato al delitto». E poi, tradendo il
modello argomentativo del giudizio di fatto, secondo lo schema epistemologico
racchiuso nelle proposizioni normative degli artt. 192.1 e 546.1, lett. e),
c.p.p. sulla valutazione della prova (Sezioni unite, 10 luglio 2002, Franzese),
hanno verificato la tenuta della - nuova - ipotesi all'interno di un
ragionamento probatorio condotto mediante cadenze procedurali giuridicamente
errate, le cui conclusioni, quanto alla conferma dell'ipotesi ricostruttiva
sullo specifico fatto da provare, si sono rivelate prive di logiche inferenze e
sorrette da argomentazioni giustificative congetturali e apodittiche.
9.2. L'annullamento della sentenza impugnata va pronunziato senza rinvio nei
confronti di Andreotti e Badalamenti, perché le lacune e la manifesta illogicità
del ragionamento probatorio, risultanti dal solo esame del testo, dimostrano di
per sé la mancanza di prove del mandato omicidiario e, perciò, l'insormontabile
difficoltà e impossibilità di pervenire altrimenti a una conclusione diversa
dall'assoluzione con l'ampia formula liberatoria "per non aver commesso il
fatto".
Ed invero, considerate le esigenze di economia processuale sottese alla
previsione di cui alla lett. l) dell'art. 620 c.p.p., l'annullamento della
sentenza di condanna va disposto senza rinvio allorché un eventuale giudizio di
rinvio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa
disamina del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi di merito,
non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio
storicamente accertata. Principio giurisprudenziale, questo, già affermato dalle
Sezioni unite in altre occasioni (Sezioni Unite 21.5.2003 n.22327 - Carnevale -
consultabile in calce), che merita di essere condiviso ed applicato soprattutto
quando la sentenza di condanna, come nel caso in esame, sia fondata su
dichiarazioni accusatorie di un collaboratore rimaste prive di elementi esterni
idonei a corroborarle, essendo esse l'unica fonte di prova e non delineandosi,
neppure sulla base di una rinnovata valutazione dei fatti da parte del giudice
di rinvio, la possibilità di rinvenire ed utilizzare ulteriori emergenze
processuali.
P.Q.M.
La Corte suprema di cassazione, a Sezioni unite, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Giulio Andreotti e Gaetano Badalamenti per non avere commesso il fatto. Rigetta il ricorso del PG della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia.
Corte di cassazione
Sezioni unite penali
Sentenza 21 maggio 2003, n. 22327
RITENUTO IN FATTO
I. Al ricorrente si contesta
il delitto di concorso esterno nel reato di associazione per delinquere di
stampo mafioso.
È accusato di "aver contribuito in maniera non occasionale alla realizzazione
degli scopi dell'associazione Cosa Nostra, strumentalizzando le sue funzioni di
presidente titolare della prima sezione penale della Corte di cassazione ed
assicurando l'impunità agli esponenti di vertice ed agli altri aderenti alla
medesima organizzazione nei procedimenti penali nei quali costoro erano
coinvolti".
In tal modo, pur senza essere formalmente ed organicamente inserito nella
associazione, ne avrebbe determinato "il mantenimento, il rafforzamento e
l'espansione dell'associazione medesima".
Queste le condotte specificamente ascrittegli:
1. Aver annullato (sentenza 23 febbraio 1987) la decisione di merito con la
quale erano stati condannati gli autori dell'omicidio del capitano Basile
(Bonanno Armando, Puccio Vincenzo e Madonia Giuseppe), "senza alcun reale
discussione in camera di consiglio e sulla base della posizione di egemonia
assunta dal dottor Carnevale in quel collegio"; soluzione da lui imposta, di
fatto, ed espressione del condizionamento illecito operato nei suoi confronti
dagli esponenti di Cosa Nostra (punto 1 del capo di imputazione).
2. Aver determinato l'annullamento (sentenza 7 marzo 1989) della seconda
sentenza di merito, con la quale erano stati nuovamente condannati all'ergastolo
gli autori dell'omicidio Basili, "componendo il collegio della prima sezione
penale ed in particolare mediante l'inserimento del dottor Roberto Modiglioni,
in qualità di presidente, e del dottor Umberto Toscani, in qualità di relatore".
Anche questa decisione sarebbe stata adottata senza alcuna reale discussione in
camera di consiglio e sulla base di posizioni precostituite da parte dei dottori
Modiglioni e Toscani, il cui esito sarebbe stato anticipato dal presidente
Carnevale prima della trattazione in udienza pubblica (punto 2).
3. Aver determinato la scarcerazione di Michele Greco ed altri 42 imputati di
associazione mafiosa (e vari omicidi), con la sentenza 674/91, redatta da dottor
Paolino Dell'Anno, che egli avrebbe imposto (oltre che anticipato nei
contenuti), attraverso una duplice violazione di legge: a) si sarebbe dovuto
affermare il cosiddetto congelamento automatico dei termini, ex articolo 297
c.p.p., non la cosiddetta sospensione dei termini di cui all'articolo 304 c.p.p.;
b) comunque, il termine di "fase" puro scadeva per alcuni imputati esattamente
l'anno successivo alla cattura e dunque oltre la data della sentenza, sicché
Lucchese Giuseppe, Costatino Antonino e Fidanzati Antonio non avrebbero potuto
beneficiare del diritto alla scarcerazione (punto 3 e 4).
4. Aver tentato di comporre il collegio della prima sezione penale della Corte
di cassazione, che avrebbe dovuto esaminare i ricorsi avverso la decisione del
cosiddetto maxi processo da parte della Corte di Assise di Palermo, con la
nomina del dottor Pasquale Vincenzo Molinari, allo scopo di preordinare l'esito
favorevole, non riuscendovi per l'intervento del dottor Antonio Brancaccio, che
nominava, in luogo del prescelto, il dottor Arnaldo Valente (punto 5).
5. Aver determinato l'annullamento della sentenza della Corte di Assise di
Appello di Torino del 27 novembre 1990, con la quale Giovanni Bastone era stato
condannato alla pena di 14 anni di reclusione per il tentato omicidio di
Francesco Denaro, attraverso la composizione del collegio, la preordinazione del
suo risultato (anticipato prima ancora della trattazione dell'udienza pubblica)
e l'imposizione con la pronuncia del 24 febbraio 1992, redatta da dottor Paolino
Dell'Anno, anche mediante "una serie di trasposizioni di elementi di fatto
concernenti le posizioni di altri imputati e l'attribuzione al giudice di merito
di affermazioni o conclusioni diverse da quelle effettivamente pronunziate".
(punti 6 e 7).
6. Aver determinato (con la decisione del 1 giugno 1992, redatta da dottor Aldo
Grassi) l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Palermo, a
seguito del ricorso di Francesco Di Carlo, presiedendo il collegio. (punto 8).
7. Aver determinato l'annullamento (con la decisione del 24 giugno 1992, redatta
dal dottor Dell'Anno) della sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo
del 2 agosto 1991, in relazione alle posizioni di Salvatore Cancemi e Salvatore
Montalto, componendo il collegio con l'inserimento dei consiglieri Aldo Grassi e
Paolino Dell'Anno, e presiedendolo, come egli "aveva già anticipato prima ancora
della trattazione dell'udienza pubblica" e poi imposto, "sulla base di una serie
di travisamenti di fatto mediante l'attribuzione al giudice di merito di
affermazioni o conclusioni diverse da quelle effettivamente pronunziate nonché
mediante talune affermazioni prive di fondamento negli atti processuali", in
modo da creare fittiziamente i presupposti per una decisione di annullamento e
nel contempo far apparentemente salva la congruità della motivazione adottata
dalla Corte e la correttezza dell'iter logico-giuridico della stessa seguita.
(punti 9 e 10).
Il Tribunale di Palermo, con sentenza 8 giugno 2000, assolveva l'imputato, ex
articolo 530 comma 2 del codice di rito, per la ritenuta insussistenza del fatto
ascrittogli.
Per i giudici di primo grado l'accusa non è documentata da prove specifiche e
rigorose, da riscontri specifici e individualizzanti, ma si fonda su prove
insufficienti o contraddittorie, e, comunque, i fatti addebitati sono privi di
quella efficienza causale necessaria alla integrazione della fattispecie
contestata.
L'indeterminatezza delle dichiarazioni dei cosiddetti collaboratori di giustizia
impedirebbe di superare il preliminare giudizio critico circa l'attendibilità
intrinseca, stante il carattere generico ("assolutamente generico") delle accuse
formulate, il loro carattere di opinioni e meri convincimenti, frutto di
circostanze apprese - spesso in termini generici - da terzi, e non dirette
esperienze di vita.
Da quanto riferito dai magistrati della Cassazione non emergerebbero "elementi
sufficienti per sostenere che il dottor Carnevale potesse contare su un
ristrettissimo numero di consiglieri sempre pronti ad assecondarlo". Del resto i
consiglieri della prima sezione penale della Cassazione hanno escluso di avere
ricevuto dall'imputato segnalazioni e pressioni. Unica voce dissodante è quella
del consigliere La Penna, il quale, con riferimento al secondo giudizio di
legittimità del processo per l'omicidio Basile, ha deposto nel senso che il
presidente Carnevale "gli aveva segnalato il processo, esortandolo ad
assecondare la posizione del relatore, che sosteneva l'ipotesi
dell'annullamento", ma tale deposizione si colloca in un "quadro probatorio
assolutamente contraddittorio e, come tale, insufficiente ed inadeguato",
profilandosi, inoltre, seri dubbi sulla stessa attendibilità intrinseca del
testimone.
D'altra parte la composizione del collegio giudicante è risultata in tutti i
casi conforme alle tabelle inviate al Csm. Regolare anche l'andamento delle
discussioni in camera di consiglio, come riferito da coloro che vi hanno
partecipato.
Nessuna "anomalia" è riscontrabile nel contenuto delle decisioni incriminate, e
ciò a prescindere dal rilievo della insindacabilità delle sentenze di
legittimità.
In definitiva, per i giudici di primo grado nessun elemento esisterebbe, a
difesa del postulato della "personalizzazione della sezione", per concludere che
l'odierno ricorrente orientasse illecitamente le deliberazioni del collegio.
Il giudizio conseguito all'impugnazione del Pm si è chiuso con la sentenza della
Corte di appello di Palermo in data 29 giugno 2001, con la quale Corrado
Carnevale è stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli (reputandosi
penalmente non rilevanti le sole condotte di cui ai punti 6-7-8 del capo di
imputazione) e condannato alla pena di sei anni di reclusione, oltre che alle
pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e
dell'interdizione legale durante la esecuzione della pena.
Piena è l'adesione del giudice di appello al principio della configurabilità del
concorso esterno nel reato di associazione mafiosa, affermata dalle Sezioni
unite nel procedimento Demitry (sentenza 28 dicembre 1994).
In questo ambito e sullo specifico tema dell'aggiustamento dei processi la
Corte, attraverso il commento ad affermazioni dei primi giudici o della parte
appellante, perviene a delineare la soglia di consumazione del fatto di concorso
eventuale. Se l'evento consiste nella sopravvivenza o nel rafforzamento
dell'associazione, può distinguersi tra contributo occasionale e ingerenza in
una pluralità di procedimenti: nel primo caso l'evento è concretato solo
dall'aiuto effettivamente prestato, perché è questo a salvare o rafforzare il
gruppo; nel secondo caso la verifica di una effettiva alterazione dei singoli
giudizi è superflua, perché l'effetto di rafforzamento è già realizzato
assicurando all'associazione lo stabile apporto di un soggetto infungibile
nell'apparto giudiziario. Un apporto tanto più rilevante, per inciso, quanto
maggiore sia - anche per l'importanza delle funzioni esercitate - la probabilità
di influenzare effettive sull'andamento dei processi. Qui la continuità
dell'indebita ingerenza assume, anche nei riflessi sul piano della prova, lo
stesso ed essenziale ruolo che, per il caso di apporto occasionale, riveste la
effettività del contributo recato dal concorrente esterno.
La Corte affronta in astratto anche il tema della prova dei fatti di concorso
esterno, con l'attenzione ovviamente rivolta alle interferenze con il corretto
esercizio della giurisdizione ed alla loro efficacia.
Secondo il tribunale la ricerca di conferme sintomatiche nel contenuto delle
decisioni eventualmente sviate sarebbe preclusa, almeno quando si tratti come
nella specie di sentenze di legittimità, dal principio di insindacabilità delle
decisioni assunte dalla Suprema Corte. Per la Corte, invece, se è vero che la
prova definitiva dello sviamento non può essere mai rinvenuta nel merito
contenuto della decisione, è vero anche che la singolarità o la conclamata
erroneità del decisum può costituire elemento di prova logica e conferma di
fonti ulteriori.
Nel passare ad affrontare le questioni di fatto, la sentenza esprime prolungate
censure alle scelte di valutazione e motivazione espresse dal Tribunale, a
partire dalle dichiarazioni dei cosiddetti collaboratori sui rapporti tra
l'imputato e Cosa Nostra, considerate separatamente, non analizzate (e neppure
esposte), e (di conseguenza) indebitamente giudicate generiche e prive di
efficacia dimostrativa, tali a non superare l'esame preliminare di
attendibilità. La Corte, sul presupposto più volte ribadito della necessaria
valutazione sinergica (ed al tempo stesso completa ed approfondita) delle
risultanze, provvede dunque ad una sorta di "presentazione" dei collaboratori,
sintetizzando la storia del loro percorso criminale e poi di quello
collaborativi, ed indicando estesamente le informazioni da ciascuno fornite
sulla vicenda per cui è processo, giudicate nel complesso specifiche,
attendibili e rilevanti ai fini della decisione.
Da queste inferisce che "l'associazione era in grado di avvicinare il dottor
Carnevale, ai fini dell'aggiustamento dei processi, attraverso un canale
politico costituito dall'onorevole Andreotti, dall'onorevole Salvo Lima, dai
cugini Antonio e Ignazio Salvo e, per il tramite di costoro, dall'onorevole
Vitalone". Inoltre si ravvisa l'esistenza di un "canale parallelo costituito da
alcuni selezionati avvocati con i quali l'imputato intratteneva rapporti
preferenziali", alludendo agli avvocati Bonfiglio, Angelucci, Gaito ed Aricò,
oltre che di un canale personale e residuale gestito da Giuseppe "Piddu" Madonia.
Segue l'approfondimento di tale materia, con la precisazione che l'esclusivo
obiettivo è quello della verifica dell'attendibilità dei collaboratori.
I fatti contestati: la gestione del processo per l'omicidio Basile (punti 1 e 2
del capo di imputazione).
La Corte individua soprattutto in questa vicenda il contributo essenziale dato
dal dottor Carnevale alla sopravvivenza ed al rafforzamento della organizzazione
criminale. La sentenza ricostruisce in dettaglio le indagini compiute dopo
l'omicidio, e le fasi processuali conseguenti: dalla assoluzione dei tre
imputati in primo grado alla loro condanna in grado di appello (24 ottobre
1984), dalla sentenza di annullamento (23 febbraio 1987) resa dalla prima
sezione della Corte (per nullità conseguente ad omissione di avvisi riguardo al
sorteggio dei giudici popolari) alla seconda sentenza di condanna in grado di
appello (23 giugno 1988), fino alla nuova decisione di annullamento della
Suprema Corte (17 marzo-14 giugno 1989).
Vengono esposte, con criterio analitico, le fonti relative al comportamento
tenuto dal dottor Carnevale. In primo luogo le dichiarazioni dei vari
collaboratori di giustizia (tra cui Vincenzo Sinacori, Giuseppe Marchese,
Francesco Marino Mannoia) e, in particolare, quelle di Gasparre Mutolo (Cosa
Nostra aveva avuto notizia degli sprezzanti commenti espressi dal dottor
Carnevale sulla qualità delle indagini e sul dottor Falcone, e del giudizio che
il processo "era degno di tornare in istruttoria"; Madonia aveva confidato al
dichiarante che, per l'imminente processo in Cassazione, avrebbe potuto contare
sul dottor Carnevale; dopo la sentenza (che i giudici individuano per quella del
23 febbraio 1987, deliberata dal collegio presieduto dal ricorrente), i vertici
dell'organizzazione avevano commentato come il risultato fosse dovuto al dottor
Carnevale ed alla sua "ricerca del pelo nell'uovo", e si erano compiaciuti di
aver "messo un presidente a Roma", presidente che aveva superato il "battesimo
di sicurezza"; la motivazione si diffonde qui sui riscontri raccolti per le
dichiarazioni del Mutolo e sul conseguente giudizio di loro piena affidabilità.
Vengono inoltre inserite notazioni critiche sul significato delle circostanze
evocate dal collaboratore, in particolare dai commenti che circolavano sul "pelo
nell'uovo": considerata alla questione estremamente tecnica che aveva
determinato il primo annullamento, l'espressione è invece apprezzata dalla Corte
quale dimostrazione che perfino Cosa Nostra considerava la nullità affermata
dalla Corte alla stregua di un pretesto).
In ordine alla prima decisione Basile, (23 febbraio 1987) a parte considerazioni
ulteriori a sostegno dell'attendibilità dei collaboratori, si segnale la critica
dell'argomento difensivo forse principale, e cioè che le aspettative di Cosa
Nostra, ammesso che esistessero, avrebbero potuto dipendere dalla prevedibilità
della decisione della prima sezione sulla base della sua stessa giurisprudenza.
La Corte ritiene che la sentenza di condanna fu annullata in modo del tutto
imprevedibile, e cioè affermando una nullità che neppure tutte le difese avevano
eccepito.
Le anomalie della sentenza 23 febbraio 1987 sono confermate secondo la Corte
dalle dichiarazioni rese dal consigliere Mario Garavelli sull'andamento della
camera di consiglio. Sul punto, il concorso con la deposizione Garavelli di
quella del dottor Di Nacci (considerato "uomo" del dottor Carnevale) rassicura
la Corte circa l'inattendibilità della opposta versione del dottor Esposito,
secondo cui la discussione era stata lunga ed approfondita, e la induce a
ritenere accertato che l'imputato affermò ed impose volontariamente una
decisione errata in diritto.
Quanto alla seconda sentenza di annullamento (7 marzo 1989), la sentenza
impugnata desume dalla deposizione del dottor Garavelli che: il dottor Carnevale
aveva discusso il ricorso con il relatore designato, Toscani, tanto che questi
aveva riportato in camera di consiglio la sua opinione che la condanna non fosse
sorretta da prove ("non c'è niente"); il presidente Modiglioni aveva maturato
una opinione preconcetta e superficiale, visto che aveva annunciato "non c'è
niente" prima ancora che iniziasse la discussione; Toscani, una volta iniziata
la discussione, aveva proposto l'annullamento per una carenza istruttoria
giudicata irrilevante dal Garavelli; anche il consigliere La Penna si ea
opposto, mentre il quinto componente, dottor Del Vecchio, appariva incerto; nel
momento in cui quest'ultimo si era schierato coi contrari all'annullamento il
dottor Toscani aveva "minacciato" di non redigere la sentenza; poco dopo il
consigliere Del Vecchio si era schierato con lo stesso Toscani e con il
presidente; il presidente Modiglioni, come in altre occasioni, era parso al
teste non molto preparato sulla causa, e cionondimeno appariva molto deciso.
Dalla deposizione del teste Antonio Manfredi, ritenuta per più versi credibile e
non contrastata da alcuna emergenza, la Corte desume che: la mattina
dell'udienza, prima del suo inizio, il teste fu ripetutamente invitato dal
presidente Modiglioni a prendere contatto con il cancelliere De Cato, il quale
gli aveva riferito dell'urgente convocazione del dottor Carnevale; entrato nella
stanza di questi, il teste l'aveva trovato in compagnia di un siciliano di mezza
età, dall'aria modesta ("un massaro"), ed esageratamente ossequioso, il quale
era stato invitato ad uscire dopo le presentazioni ("ecco il nostro La Penna");
il dottor Carnevale portandosi nei pressi della porta (dietro la quale si era
fermato il "massaro"), aveva detto all'interlocutore che il consigliere Toscani
aveva studiato a fondo la causa Basile e si era convinto della necessità di
annullare la sentenza, e che nello stesso senso erano orientati lui stesso ed il
presidente Modiglioni; ancora, il presidente l'aveva invitato espressamente e
ripetutamente a sostenere Toscani nell'eventualità di contrasti in camera di
consiglio, provocati da Garavelli; fornita una risposta ambigua ("vedremo") La
Penna si era diretto verso l'aula di udienza, ma De Cato, scusandosi
("ambasciator non porta pena"), l'aveva pregato di mandare dal dottor Carnevale
anche il consigliere Del Vecchio; in seguito, durante una pausa della camera di
consiglio, il teste si era sentito dire dal collega Del Vecchio che il dottor
Carnevale gli aveva fatto lo stesso discorso fatto a lui, ma che intendeva agire
liberamente; in seguito, quando il consigliere Toscani aveva affermato che non
avrebbe redatto una motivazione di conferma della decisione impugnata, Del
Vecchio si era spostato sulla tesi del relatore e del presidente e la sentenza
era stata annullata.
La conclusione cui perviene la Corte è che l'attività dell'imputato è stata
complessivamente idonea ad incidere, con efficacia determinante, sul contenuto
della decisione.
I fatti contestati: la cosiddetta scarcerazione dei boss (punti 3 e 4 del capo
di imputazione).
L'11 febbraio 1991 la prima sezione penale della Corte, presieduta dal dottor
Carnevale, ebbe ad annullare due ordinanze della Corte di Assise di appello di
Palermo, che avevano negato la scarcerazione per decorrenza termini a 43 uomini
di spicco dell'organizzazione Cosa Nostra. La sentenza, accolta da furiose
polemiche, aveva addirittura determinato un intervento legislativo di
"interpretazione autentica" delle norme rilevanti, finalizzato in sostanza ad
impedire la effettiva scarcerazione dei detenuti. La Corte ritiene provato che
il dottor Carnevale avesse anticipato l'esito del giudizio, utilizzando la
mediazione dell'avvocato Gaito. Sul ruolo di detto avvocato, che sarebbe stato
il tramite per contatti fra il dottor Carnevale e i vertici di Cosa Nostra, la
Corte si avvale delle indicazioni fornite dai collaboratori nonché della voce
dello stesso avvocato Gaito che aveva ammesso rapporti con Costanzo e Messina
(sia pure postdatandoli), ed aveva ammesso persino di avere esternato davanti a
componenti dell'organizzazione che i ricorsi sarebbero stati accolti, sia pure
aggiungendo che si era trattato di un parere tecnico e che in seguito aveva
addirittura cambiato idea.
È dunque ritenuto provato che il dottor Carnevale abbia agevolato
l'organizzazione mafiosa in un frangente decisivo, predisponendo collegio e
relatore in vista di un accoglimento dei ricorsi, anticipando tale accoglimento
in guisa addirittura da indurre nuovi ricorsi, e pervenendo dolosamente ad una
errata affermazione di diritto (e di fatto).
Segue: la gestione del cosiddetto maxi-processo (punto 5).
Il dottor Carnevale è in sostanza accusato d'aver tentato di favorire
l'organizzazione circa l'esito del ricorso di legittimità nel cosiddetto
maxi-processo: ritenendo egli inopportuna una sua personale esposizione, date le
vibranti polemiche che ormai lo accompagnavano, avrebbe designato per la
presidenza un uomo da lui condizionabile, il già noto dottor Molinari; il piano
era fallito quando il presidente Brancaccio aveva imposto la diversa presidenza
del dottor Valente.
In punto di fatto la sentenza ripercorre fonti e vicende già trattate: dalle
dichiarazioni di Giovanni Brusca e Emanuele Brusca, (cui il tribunale
attribuisce erroneamente l'effetto di negare un interessamento dei Salvo per
l'esito del maxi-processo, e che invece descriverebbero la crisi del "canale
politico", passata attraverso la lezione elettorale del 1987 e più tardi
attraverso le polemiche sulla figura del ricorrente, divenuto ormai
"inavvicinabile" dal senatore Andreotti e dai suoi uomini), alle dichiarazioni
di Sinacori, Mutolo, Marchese, Messina, Pulvirenti, Onorato, Cannella, tutte in
generale pertinenti alle manovre di Cosa Nostra riguardo al maxi-processo. Qui
la sentenza nel ribadire l'importanza dei rapporti politici del dottor
Carnevale, sembra prospettare una loro relazione con la stessa progressione
professionale dell'interessato, ricordando che egli aveva ottenuto lucrosi
incarichi arbitrali chiaramente riferibili per un verso alla corrente
andreottiana e per l'altro ad imprese condizionate dalla mafia (la F.lli
Costanzo, contrapposta all'Anas, e la Farsura, contrapposta al Ministero del
Tesoro). Tornando alla specifica vicenda, la Corte ricostruisce le progressive
tensioni tra i capi mafiosi ed i "politici" attraverso la narrazione di Angelo
Siino, fino allo "schiaffo" del decreto legge adottato dal governo per
paralizzare gli effetti della sentenza 11 febbraio 1991 sulla decorrenza dei
termini di custodia.
Dunque la Corte attribuisce a questa situazione di "intoccabilità", e non certo
all'indifferenza od alla resipiscenza del dottor Carnevale, la scelta di
designare il consigliere Molinari quale presidente del collegio. Scelta
decisamente contrastata dal rimo presidente della Corte.
La sentenza fa riferimento alla composizione del collegio e qui valorizza una
conversazione intercettata nel corso della quale il dottor Carnevale commentava
con il dottor Grassi le scelte a suo tempo compiute: "feci un collegio adeguato
al Molinari".
Quali fossero le aspettative la Corte argomenta da una conversazione tra
l'odierno ricorrente ed il noto dottor Dell'Anno, nel corso della quale un
componente del collegio, dottor Schiavetti, veniva criticato per non aver saputo
"mettersi contro" il dottor Valente.
Infine il dato delle notizie anticipatamente inviate, da varie fonti, a Cosa
Nostra, desumibile dalle dichiarazioni di Sinacori, Brusca, Cancemi e dello
stesso avvocato Gaito. Notizie che, in sintesi, avevano prima reso euforico
Riina, poi avevano rimesso le speranze sue e degli associati alla presidenza di
un "magistrato calabrese", e infine (ed a ragione) creato grande preoccupazione
(il commesso Costanzo non aveva esitato a segnalare il dottor Valente come
persone "cattiva", a differenza del dottor Molinari, sempre a suo dire
qualificabile come persona cui "si poteva parlare").
Segue: il procedimento cosiddetto maxi-ter (punti 9 e 10).
La sentenza esordisce delineando la figura di Salvatore Cancemi e riassumendo
l'intero complesso delle sue dichiarazioni. Svolge quindi diffusi rilievi
sull'attendibilità del collaboratore e sugli individuati riscontri, tra i quali
le dichiarazioni dell'avvocato Taormina sullo stretto rapporto tra l'odierno
ricorrente e l'avvocato Aricò (che avrebbe addirittura esercitato un forte
fascino intellettuale sul magistrato), avvocato che del resto aveva assunto la
difesa Carnevale in un procedimento penale celebrato a Napoli, aveva presenziato
alle nozze della figlia del magistrato, era stato destinatario o spettatore di
invettive dirette all'odierno ricorrente alla memoria dei dottori Falcone e
Morvillo.
La Corte ritiene che la motivazione con la quale fu annullata la sentenza di
condanna in danno del Cancemi esprima una marcata ingerenza della Cassazione su
questioni di fatto (che descrive nei particolari), e si fondi su un presunto
travisamento che neppure i motivi di ricorso avevano prospettato, e che non
risultava dal testo della sentenza impugnata. Per ulteriori posizioni (come ad
esempio quella di Montalto Salvatore ed altri imputati di omicidio), non
interessate dal teorema Buscetta, il deliberato di condanna era stato annullato
con articolate osservazioni di fatto e con osservazioni critiche
sull'attendibilità del principale collaboratore di quel contesto, Sinagra; nel
giudizio di rinvio gli interessati erano stati conseguentemente assolti;
tuttavia, si aggiunge, nel 1995 la Suprema Corte aveva annullato la sentenza
assolutoria, sottoponendo a censure logiche la valutazione "liberatoria" degli
stessi elementi in precedenza considerati, tanto che, nel nuovo giudizio di
rinvio, Montalto, sia pure nuovamente annullando per le ulteriori posizioni). In
buona sostanza, secondo la Corte, nella pletora di sentenze che avevano valutato
l'attendibilità del Sinagra, solo quella qui in esame aveva espresso un
apprezzamento negativo, ricorrendo per inciso a ciò che la Corte ritiene veri e
propri travisamenti di fatto (che vengono indicati in dettaglio).
La Corte ritiene di vagliare in questa sede l'argomento difensivo - determinante
per l'archiviazione del procedimento romano a carico dei dottori Carnevale,
Dell'Anno e Grassi per abuso di ufficio e corruzione - secondo il quale le molte
notizie su rassicurazioni e anticipazioni di giudizio potrebbero riferirsi a
millanterie degli avvocati fin qui menzionati. L'argomento è respinto, con
l'osservazione che persone così introdotte non avrebbero rischiato le
pesantissime sanzioni che Cosa Nostra amava infliggere a chi la ingannava o
deludeva le sue aspettative. Tornando specificamente al maxi-ter, vengono
valutate le dichiarazioni di Vittorio Mangano (poi deceduto) in rapporto a
quelle dell'avvocato Giovanni Aricò. Quest'ultimo, sollecitato circa la
ricezione di una somma chiaramente eccedente un pur cospicuo onorario
professionale, ha raccontato che in effetti Vittorio Mangano gli aveva lasciato
una valigetta con una somma di denaro, a suo giudizio per sondare l'onestà sua e
del presidente Carnevale, e che lui si era limitato a trattenerla fino a quando
Mangano non se l'era ripresa. Sennonché Mangano aveva parlato invece di una
valigetta depositata per poche ore, contenente solo dieci milioni di lire, che
aveva espressamente offerto all'avvocato Aricò a titolo di fondo spese,
ricevendone un rifiuto. Lo stesso dottor Carnevale, rispondendo a contestazioni
fondate su conversazione intercettate, ha dichiarato di avere appreso
dall'avvocato Aricò che un emissario di Cancemi aveva temporaneamente depositato
nello studio del professionista una valigetta contenente 100 milioni di lire. La
Corte riporta poi una lunga conversazione tra il dottor Carnevale ed il genero,
ove viene evocata anche la questione dei 100 milioni, desumendone la conferma
che i rapporti tra l'avvocato ed il magistrato erano radicalmente incompatibili
con ogni ipotesi di millantato credito.
Sembra di comprendere, in conclusione, che anche per la vicenda maxi-ter i
giudici di merito abbiano ritenuto provato un significativo contributo
dell'imputato a favore di Cosa Nostra.
II. Contro la sentenza di appello l'imputato ha proposto ricorso per cassazione,
articolato in otto motivi di gravame.
Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 110 e 416bis c.p. e investe
il problema della configurabilità, nel nostro ordinamento, del concorso esterno
nel delitto di associazione mafiosa.
Il ricorrente ritiene pregiudiziale a qualsiasi censura tale questione di
diritto. Ove accolto, dunque, il primo motivo darebbe luogo ad una pronuncia di
annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
La sentenza di appello (così come quella di primo grado) avrebbe condiviso tale
priorità logica e - per questo - avrebbe anteposto alla valutazione dei fatti
una trattazione sulla giurisprudenza della Suprema Corte, senza però dare
rilievo, e comunque minimizzandolo, al contrasto giurisprudenziale, delineatosi
in seguito alla pronuncia Villico, della sesta sezione della Corte (21 settembre
2000).
Il secondo motivo denuncia violazioni, sotto altro profilo, degli articoli 110 e
416bis c.p. Prescinde dalla configurabilità giuridica del concorso esterno nel
reato associativo e attiene alla stessa possibilità che le condotte attribuite
in concreto all'imputato, nell'accusa, potessero contribuire casualmente al
rafforzamento dell'associazione.
La sentenza di appello conterrebbe tre errori fondamentali, dal cui accertamento
dovrebbe conseguire l'annullamento senza rinvio della sentenza stessa:
a) l'aver escluso che, in relazione a ciascuna condotta di "aggiustamento" dei
processi, dovesse procedersi alla valutazione compiuta e completa delle
dichiarazioni accusatorie (articolo 192, comma 3 c.p.p.).
Al contrario, e disattendendo i principi posti a base della sentenza Musotto
(Tribunale di Palermo, 4 aprile 1998, confermata in appello e passata in
giudicato a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso del Pg), cui
si sono attenuti i giudici di primo grado, la corte palermitana avrebbe operato
degradando la specificità della prova di ogni singolo contributo nel momento di
crisi del sodalizio in una generica prova della "reiterata attività di ingerenza
ed influenza nel corso di una serie di procedimenti giurisdizionali sintomatica
della disponibilità" nei confronti dell'associazione, così disperdendosi anche
la disomogeneità probatoria tra le condotte partecipative e quelle concorsuali.
Queste ultime, al contrario delle prime, richiederebbero la prova "del
contributo causale effettivo al rafforzamento del sodalizio in un momento di
crisi".
b) l'aver omesso la valutazione analitica di ciascuna dichiarazione con
riferimento progressivo ai momento della credibilità del dichiarante, della
attendibilità intrinseca e del riscontro estrinseco.
Tali "momenti" logici si porrebbero in ordine progressivo sicché il mancato
superamento di quello anteriore dovrebbe impedire persino il passaggio a quello
successivo. Ciò che avrebbe dovuto accadere nel caso di specie.
La sentenza di appello, senza acquisire alcun elemento nuovo, avrebbe proceduto
a rivalutare il materiale probatorio già in atti, attraverso una inammissibile
sua considerazione complessiva ed unitaria, attraverso una critica ripetitiva
(anche delle tesi accusatorie) circa l'errore del primo giudice sulla contraria
considerazione del compendio probatorio (sua parcellizzazione, frazionamento,
atomizzazione).
Al contrario, secondo i ricorrenti, la ricostruzione complessiva dei fatti
dovrebbe solo seguire e non procedere quella dei singoli episodi delittuosi.
c) il non aver considerato la natura collegiale dell'attività giurisdizionale
nella pretesa di dimostrare sia l'alterazione delle decisioni che il
condizionamento dei componenti dell'organo giudicante (perlomeno della sua
maggioranza).
Secondo il ricorrente, la supposta anticipazione dell'esito del giudizio non
avrebbe altro significato che quello della mera previsione di un certo
risultato; essa potrebbe essere rilevante sotto il profilo penale solo a
condizione di dimostrare una effettiva alterazione del processo formativo della
volontà dell'organo in riferimento alla sentenza la cui adozione sia stata
anticipata. Analogo discorso per le condotte di composizione dei collegi
giudicanti, espressione del dovere funzionale del presidente titolare della
sezione e inerente i compiti organizzativi demandatigli dalla legge.
Nell'ottica dei menzionati errori gli ulteriori motivi trattano l'esame dei vizi
motivazionali della sentenza impugnata relativamente ai fatti addebitati
all'imputato.
Una particolare menzione meritano le censure che investono:
- il carattere confermativo della indebita anticipazione del giudizio attribuito
dai giudici di secondo grado alla natura tecnica della prima decisione Basile
(il "pelo nell'uovo" evocato dal Mutolo): ciò sarebbe avvenuto sulla base di un
travisamento del fatto, poiché lo stesso collaboratore aveva usato l'espressione
commentando la sentenza, e non quando aveva riferito di pretese anticipazioni
sull'esito del ricorso;
- l'analisi della deposizione del consigliere La Penna, dal ricorrente definita
insufficiente, contraddittoria, inattendibile, svilita da una ingiustificata
progressione accusatoria, contrastante con quelle rese da magistrati di valenza
personale almeno analoga;
- la valutazione della prova in ordine alle asserite anticipazioni dei giudizi
attraverso gli avvocati Gaito e Aricò.
Pervenuti gli atti alla Corte Suprema, è stata depositata dai difensori istanza
di assegnazione alle Sezioni unite penali, ai sensi dell'articolo 610, comma 2
c.p.p., "involgendo l'esame del primo motivo di impugnazione la risoluzione del
contrasto insorto tra talune decisioni di singole sezioni con la più recente
sentenza delle Sezioni unite 16/1994, ricorrente Demitry, in ordine alla
configurabilità, alla stregua del sistema penale vigente, del concorso eventuale
nel reato di associazione di tipo mafioso".
Il primo presidente della Corte, con provvedimento del 29 aprile 2002, ha
accolto la richiesta e disposto l'assegnazione del ricorso alle Sezioni unite.
All'odierna udienza le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in
epigrafe.
Il Pg ha motivato la sua richiesta osservando che se le condotte contemplate nei
punti 5, 9 e 10 del capo di imputazione non raggiungono la soglia della
rilevanza penale, pregnanti invece sotto questo profilo sono quelle indicate nei
primi quattro punti, la cui corretta valutazione porterebbe addirittura ad
ipotizzare e ritenere la "internità" dell'imputato ricorrente alla compagine
associativa de qua, ciò che renderebbe persino superflua ogni dissertazione in
ordine alla configurabilità del concorso esterno nel resto associativo, tuttavia
da confermare.
Contrario l'avviso dei difensori, espresso attraverso ampia illustrazione dei
motivi enunciati nell'atto scritto di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I.1. Il Collegio è chiamato
a verificare se sussistono motivi idonei a giustificare una decisione diversa
rispetto a quella già assunta dalle Sezioni Unite con la sentenza DEMITRY del
1994 (c.c. 5 ottobre 1994, deposito 28 dicembre 1994).
Detta pronuncia rappresentò la prima grande elaborazione della materia, sia per
mole di trattazione che per completezza di argomenti, e ben si comprende perciò
come debba costituire il documento di partenza per una ricognizione, sia pure di
sintesi degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali successivi, compresi
quelli più recenti.
Nell'affermare il principio della configurabilità del concorso esterno nel reato
di associazione a delinquere di stampo mafioso, la S.C. ha sottolineato la
diversità dei ruoli tra il partecipe all'associazione e il concorrente eventuale
materiale, nel senso che il primo è colui senza il cui apporto quotidiano, o
comunque assiduo, l'associazione non raggiunge i suoi scopi o non li raggiunge
con la dovuta speditezza; è, insomma colui che agisce nella "fisiologia", della
vita corrente dell'associazione, mentre il secondo è, per definizione, colui che
non vuol far parte dell'associazione e che l'associazione non chiama "a far
parte", ma al quale si rivolge sia per colmare vuoti temporanei in un
determinato ruolo sia, soprattutto, nel momento in cui la "fisiologia"
dell'associazione entra in fibrillazione, attraversando una fase "patologica"
che, per essere superata, richiede il contributo temporaneo, limitato anche ad
un unico intervento, di un esterno; insomma è il soggetto che occupa uno spazio
proprio nei momenti di emergenza della vita associativa.
È così disatteso quanto ritenuto da diverse decisioni delle sezioni semplici (si
tratta delle sentenze CILLARI, sez. I, 13.06.1987; ABBATE, sez. I, 27.06.1994;
CLEMENTI, sez. I, 27.06.1994; MATTINA, sez. I, 18.05.1994; DELLA CORTE, sez. I,
03.06.1994), le quali - con argomenti spesso similari - avevano sostenuto che
non vi sarebbero ragioni per differenziare la condotta materiale del concorrente
eventuale rispetto a quella di partecipazione.
Rilevano le Sezioni Unite che il concorrente eventuale non è identificabile con
il partecipe: "La condotta e l'atteggiamento psicologico" di quest'ultimo non
sono sovrapponibili alla condotta ed all'atteggiamento psicologico del
concorrente eventuale. L'elemento materiale del reato associativo è costituito
dalla tipica "condotta di partecipazione, che comporta la stabile permanenza del
vincolo associativo tra gli autori e, quindi si realizza nell'essere e sentirsi
parte dell'associazione, n essa "stabilmente incardinati". Il concorrente
eventuale non è colui che pone in essere la condotta tipica della
partecipazione, ma una diversa condotta atipica che, per essere rilevante "deve
contribuire - tipicamente - alla realizzazione della condotta tipica posta in
essere da altri". Tale condotta atipica è qualificata come concorrente dal fatto
che si estrinseca ponendo "a disposizione" dei partecipi "il proprio
contributo", non "stabile", ma "circoscritto nel tempo", pur essendo tale da
"consentire agli altri di continuare a dar vita alla condotta tipica, alla
stabile permanenza del vincolo".
Quanto all'atteggiamento psicologico, osservano le Sezioni Unite che, se quello
del partecipe esprime "la volontà di far parte dell'associazione", "con la
volontà di contribuire alla realizzazione degli scopi di essa", l'atteggiamento
psicologico del concorrente eventuale - e cioè, di colui che "vuole dare un
contributo senza far parte dell'associazione", "offre, da una condotta atipica
perché mette a disposizione non il suo voler far pare, il suo incardinarsi
stabilmente nell'associazione, sebbene il suo apporto staccato, avulso,
indipendente dalla stabilità dell'organizzazione..." - è quello che permea la
condotta atipica finalizzata a fornire l'apporto or ora descritto, senza un
animus partecipativo, ma "con la volontaria consapevolezza che la... sua azione
contribuisce all'ulteriore realizzazione degli scopi della societas sceleris".
Sarebbe poi errato affermare che il concorrente esterno debba possedere lo
stesso dolo di colui che fa parte dell'associazione, ossia il dolo specifico,
(la volontà di realizzare i fini propri dell'associazione". A parte il dato,
acquisito dalla dottrina "più autorevole" (riproposto "anche da recenti
contributi sul dolo specifico studiato nelle varie categorie di reati") secondo
il quale "si può avere "concorso con dolo generico in un reato a dolo
specifico"", essendo sufficiente che il concorrente abbia "la consapevolezza che
altri fa parte e ha voglia di far parte della associazione e agisce con la
volontà di perseguirne i fini", le due forme di dolo (quelle del partecipe e
quella del concorrente) non sarebbero sovrapponibili. Infatti, il concorrente
potrebbe, al contrario del partecipe, "disinteressarsi della strategia
complessiva (dell'associazione), degli obiettivi che la stessa si propone di
perseguire". Ma potrebbe anche averli presenti, senza che questo quid pluris
faccia mutare il ruolo dell'esterno, che non fa parte o non vuole o non è
richiesto come socio. La sua condotta si limita a "contribuire alle fortune
dell'associazione".
Inoltre la motivazione della sentenza ritiene di cogliere una ragione di
contraddizione all'interno della cd. tesi intermedia (quella che ammette solo il
concorso eventuale morale): se i suoi sostenitori ritengono ammissibile il
concorso morale a titolo di dolo specifico non possono escludere che anche il
concorso materiale sia concepibile a tale titolo psicologico. Anzi, a ben
vedere, il dolo specifico del concorrente (morale o materiale) si
differenzierebbe da quello del partecipe perché l'oggetto del primo sarebbe
carente d'una parte consistente dell'oggetto del secondo: la volontà di far
parte dell'associazione. Residuerebbe così solo la possibilità di concorrere
volendo fornire un contributo alla realizzazione "degli scopi
dell'associazione". Alla luce di tale criterio si capirebbe anche perché il
concorrente potrebbe porre in essere condotte che potrebbero integrare anche il
delitto di favoreggiamento aggravato ex art. 7 d.l. n. 152 del 191 (conv. nella
legge n. 203 del 1991). Si tratterà solo di accertare se, in concreto, quel
delitto rilevi ex se oppure se esso contribuisca "alla stabilità del vincolo
associativo e al perseguimento degli scopi dell'associazione".
La sentenza cerca di fornire una spiegazione epistemologica della difficoltà -
propria della giurisprudenza - di pervenire alla piena ammissione del concorso
esterno materiale. La ragione risiederebbe nell'esistenza di un maggior distacco
tra la posizione dell'esterno concorrente sul piano morale rispetto al suo pari
che concorre attraverso una condotta materiale: quest'ultima, per il fatto di
costruire un appoggio alle attività di partecipazione, si porrebbe con queste in
rapporto di immediatezza, e, pertanto, di possibile confusione. Già l'uso del
criterio di temporaneità del contributo permetterebbe di ravvisarne con evidenza
la diversità, ma a tale risultato si potrebbe pervenire anche attraverso una
migliore messa a punto dei confini tra le due figure astratte.
La motivazione respinge poi la tesi in base alla quale nell'art. 418 c.p. (che
punisce l'assistenza gli associati) l'espressione "al di fuori dei casi di
concorso nel reato" debba essere inteso come sinonimo di "concorso necessario"e
non anche come di concorso eventuale (ex art. 110 c.p.).
Infine, la motivazione passa a meglio delimitare quella contiguità già affermata
tra le due condotte materiali in esame (partecipazione e concorso materiale).
Il distinguo consisterebbe nel ricorso ad un apporto temporaneo (anche
consistente in un solo intervento) allo scopo di riportare l'associazione alla
sua normalità. Ciò significa che il concorrente potrebbe intervenire - ove
richiesto dall'associazione - o in una temporanea scopertura di ruolo
("temporanei vuoti in un determinato ruolo") o in un momento di patologica
fibrillazione dell'organismo associativo (come nel caso dell'"aggiustamento" di
un processo relativo ai componenti dell'associazione). La finalità sarebbe
quella di mantenere in vita il sodalizio criminoso. In altre parole lo "spazio"
proprio del concorrente eventuale materiale appare essere quello dell'emergenza
nella vita dell'associazione e non lo spazio della "normalità", occupabile da
uno degli associati".
L'anormalità, la patologia può esigere anche un contributo che, pur restando
episodico, unico, consente "all'associazione di mantenersi in vita, anche solo
in un determinato settore, onde poter perseguire i propri scopi".
2. Molteplici, in dottrina, le manifestazioni di dissenso alla opzione prescelta
dalla sentenza delle Sezioni Unite.
La prima e dirompente obiezione alla configurabilità del concorso eventuale
resta sempre quella ancorata alla ritenuta incompatibilità generale tra le norme
sul concorso di persone (art. 110 e segg. c.p.) e le figure del reato
necessariamente plurisoggettivo. La sentenza Demitry non l'avrebbe superata e,
soprattutto, non avrebbe considerato "le sinergie distruttive" che
deriverebbero, in punto di tassatività, dal connubio tra quelle stesse norme e
le fattispecie storicamente criticate per la scarsa efficacia descrittiva, cioè
appunto quelle associative: il connotato di indeterminatezza diventerebbe
insopportabile quando si tratta di identificare un "concorrente eventuale" in
una condotta di "partecipazione" ad associazione, in una condotta cioè la cui
definizione è correntemente considerata tautologica.
Resterebbero, comunque, insuperate dalla sentenza le questioni relative alle
incompatibilità strutturali tra la condotta associativa e la normativa sul
concorso di persone. Il presupposto generale che l'art. 110 c.p. riguarderebbe
le "condotte atipiche" sarebbe infondato, sia perché ogni condotta inserita
dalla norma sarebbe tipica, sia perché sono concepibili ipotesi di concorso in
cui ciascun agente riproduce per intero il comportamento delineato dalla norma
di parte speciale.
Non si è tenuto conto che non è conciliabile la compartecipazione ad un delitto
permanente che non sia essa stessa permanente: è la definizione medesima del
reato associativo, qualificato, appunto, dalla permanenza del vincolo
associativo - in vista del perseguimento di un comune, duraturo, perverso fine
sociale - a rigettare l'ipotesi del concorso eventuale.
Anche un altro dato è stato ignorato, e cioè che sia la condotta concorsuale che
quella tipica del reato associativo sono descritte dal legislatore secondo la
"medesima tecnica di tipizzazione causale", e quindi non potrebbero essere
distinte l'una dall'altra: o l'agente preso in considerazione ha fornito un
contributo al fenomeno associativo, ed allora è partecipe, oppure non l'ha
fornito, ed allora non si vede in che cosa potrebbe consistere la sua condotta
concorsuale; in altre parole, o c'è la responsabilità diretta per il reato
associativo oppure non c'è nulla.
Si osserva da altri autori che, in ogni caso, sembra ingiustificato ragionare in
termini di "contributo dato all'associazione come tale". Non si può concorrere
nell'associazione in quanto tale, perché essa è un fatto, o per dire meglio, un
effetto delle condotte di promozione, organizzazione ecc., e di partecipazione,
e perciò, solo rispetto ad una di queste condotte dovrebbe valutarsi il
contributo di chi non è associato; non rispetto all'associazione, unitariamente
intesa, e alla sua attività.
Sul versante dell'elemento soggettivo del reato, contraddittorio, dal punto di
vista logico, ancor prima che sotto il profilo di una violazione della
fisionomia tipica del fatto concorsuale, sarebbe la soluzione data dalla
sentenza Demitry: solo per il concorrente esterno l'oggetto del dolo può non
estendersi a tutte le circostanze comprese nella fattispecie incriminatrice, ma
il dolo addirittura non può comprendere gli elementi essenziali del reato, e
cioè "l'affectio" ed i conseguimento dei fini sociali, sicché è difficile
contestare che, nella ricostruzione delle Sezioni Unite, manca al concorrente
esterno anche una parte del dolo generico tipico del fatto associativo e cioè la
volontà di associarsi, di entrare nell'organizzazione. Comunque se il discrimen
tra concorso e partecipazione, viene fatto risiedere unicamente nella "parte del
dolo che consiste nella volontà di far parte dell'associazione", si tratterebbe
di una fondazione esclusivamente "a parte subjecti" della distinzione, come tale
già criticabile e capace di evocare formidabili problemi di accertamento.
Si evidenzia, inoltre, che inadeguata deve ritenersi la risposta fornita dalla
sentenza alle obiezioni fondate sugli argomenti tratti dalle norme che
direttamente colgono condotte agevolatrici realizzate dei soggetti esterni
all'associazione criminosa: art. 307418 c.p. e art. 7 d.l. 152/91, (ed anche
art. 378, comma 2 e 416 ter c.p.).
Anche l'indicazione delle "categorie" introdotte dalla Demitry (tratte
dell'antinomia "fisiologia/patologia della vita associativa) non ha trovato
buona accoglienza nella dottrina. Ciò vale anzitutto, naturalmente, per gli
autori di orientamento negazionista, per i quali la teoria della fibrillazione
ha fallito lo scopo per cui è nata, perché si fonda su un concetto affetto da
grave indeterminatezza. Ma anche tra gli autori favorevoli alla configurabilità
del concorso esterno si registra l'opinione che non sia possibile una
definizione sufficientemente precisa di "patologia" e di "fibrillazione", e non
manca chi osserva che un contributo con le caratteristiche evocate dalle
indicazioni della Corte trasformerebbe l'agente in un "intraneus", proponendo di
sostituire ad esse, in funzione delimitativa, il concetto, di matrice
civilistica, di "infungibilità" della prestazione effettuata.
Altre obiezioni al concorso esterno sono fondate su presunte difficoltà (o
"aporie") a ragione del trattamene deteriore che verrebbe riservato al
concorrente esterno sul piano sanzionatorio, in tema di applicazione
dell'aggravante dell'art. 112 c.p., dell'art. 116 c.p. e in punto di desistenza
e recesso attivo.
3. La giurisprudenza invece si è pressoché uniformata ai contenuti e ai principi
espressi nella pronuncia delle Sezioni Unite del 1994, senza compiere (se si
eccettua la sentenza VILLECCO) alcuna rielaborazione dei medesimi.
Possono citarsi le sentenze ALFANO (sez. VI, 27.03.1995), SIBILLA (sez. V,
10.11.1995), MANNINO (SS.UU., 27.09.1995), DOMINANTE (sez. VI, 13.06.1997),
MONTALTO (sez. V, 23.04.1997), NECCI (sez. VI, 07.03.1997), CABIB (sez. I,
05.01.1999), CUSUMANO (sez. VI, 25.06.1999), TRIGILI (sez. VI, 25.06.1999),
TRIGILI (sez. VI, 25.06.1999), FRASCA (sez. V, 06.02.2000), PANGALLO (sez. VI,
15.05.2000), CANGIALOSI (sez. V, 22.12.2000), FRASCA (sez. I, 17.04.2002).
A "riaprire le ostilità", sul fronte del concorso esterno, secondo l'efficace
espressione d'un commentatore, è intervenuta - come detto - la sentenza VILLECCO
(sez. VI, c.c. del 21.09.2000, deposito del 23.01.2001), mossa dal dichiarato
intento di verificare la "tenuta" della DEMITRY, avvertita come problematica già
nella decisione del 25.06.1999 (ric. Erigili), cit. - richiamata dalla difesa
del ricorrente.
La sentenza è così massimata (218330):
"In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 "bis" c.p.),
il contributo disposto degli artt. 110 e 115 c.p. Preclude la configurabilità di
un concorso esterno o eventuale, atteso che l'aiuto portato all'associazione nei
momenti di crisi o fibrillazione integra, sotto il profilo oggettivo e
soggettivo, la condotta del "far parte" del sodalizio criminoso". (Va detto che
la Corte, rilevando, nel provvedimento impugnato, la mancanza della motivazione
in ordine alla sussistenza dello stato di crisi o fibrillazione
dell'associazione per delinquere, ha annullato l'ordinanza di custodia
cautelare, ritenendo che la natura del vizio riscontrato non imponesse
l'applicazione dell'art. 618 c.p.p. e la rimessione alle Sezioni Unite per la
risoluzione del contrasto interpretativo con la decisione Demitry).
Essa parte, innanzitutto, da un riepilogo degli indirizzi giurisprudenziali: a)
quello cd. intermedio, che nega il concorso eventuale materiale; b) quello che,
al contrario, ammette tale ipotesi, a cominciare dalle prime pronunce in materia
di banda armata. E, proprio a partire da tali pronunce, sembra che la
motivazione ponga - sia pure in via problematica, senza fornire risposta certa -
il quesito se l'art. 416-bis integri una fattispecie a concorso necessario "o
non piuttosto... una fattispecie monosoggettiva caratterizzata da un momento
"statico" che acquista un proiezione dinamica solo in relazione ai fini": ""far
parte" sembra alludere, infatti, ad una situazione "statica", "partecipare" ad
una situazione "dinamica"". L'interrogativo sembrerebbe trovare una risposta -
nel secondo senso indicato - in quanto il "far parte" postulerebbe "un'adesione,
quindi, una partecipazione", e questi due aspetti ("adesione" e
"partecipazione") sarebbero "momenti distinguibili concettualmente anche se non
sotto il profilo "diacronico"".
La sentenza poi prosegue illustrando la struttura del concorso eventuale, sotto
i due profili dell'elemento oggettivo e soggettivo, così come evidenziati nella
pronuncia Demitry. E, da questa ricostruzione, fa emergere una pluralità di
interrogativi:
innanzitutto, la nozione di tipicità ed atipicità, come connotati il distinguo
tra le due figure delittuose in considerazione, sarebbe equivoca ed erronea:
"mentre l'espressione "condotta tipica", pare, quantomeno, impropria perché ogni
condotta, anche "esterna", è tipica sia perché risultante dal contributo
apprestato dall'art. 110 c.p., il contenuto del "far parte" si rileva alquanto
approssimativo, profilandosi l'associazione mafiosa come realtà bene più
complessa: pure se non vi è dubbio che l'espressione "far parte" postuli, in
primo luogo, un'adesione, quindi, una partecipazione, si tratta di momenti
distinguibili concettualmente anche se non sotto il profilo "diacronico";
ritengono le SS.UU. che se il concorrente non entra a far parte
dell'associazione ciò sta a significare che non è parte, cioè non è coautore
della stabile permanenza del vincolo associativo, ma si limita a porre a
disposizione degli altri - di coloro per i quali la condotta e la stabile
permanenza nell'associazione, è il far parte di quest'ultima - il proprio
contributo che, proprio perché per definizione non è caratterizzato dalla
stabilità, non può non essere circoscritto nel tempo e che, comunque, deve
consentire agli atri di continuare a dar vita alla condotta tipica, alla stabile
permanenza del vincolo. Ma in un siffatto ragionamento la sentenza VILLECCO
coglie "una vera e propria antinomia" - non solo linguistica ma pure concettuale
- perché "se la nozione di autore è normalmente contrapposta a quella di
partecipe, stando al lessico utilizzato dall'art. 416 bis, autore è solo il
partecipe (salvo l'organizzatore, etc.). "Nonostante ciò - si aggiunge - le
Sezioni Unite insistono sulla ipotizzabilità di un contributo atipico non
sovrapponibile alla condotta tipica del partecipe, tanto da inferirne che, per
concludere che in questo reato non v'è spazio per il concorso eventuale, si
dovrebbe dimostrare che non è possibile una condotta atipica, ma un contributo
alla realizzazione della condotta tipica: il che sembrerebbe da intendere nel
senso che si contribuisce solo a far parte";
sul versante dell'elemento soggettivo, la conclusione cui perviene la sentenza
DEMITRY (e cioè che il concorrente eventuale, pur consapevole di agevolare, con
il suo contributo, l'associazione, può disinteressarsi della strategia
complessiva di quest'ultima e degli obiettivi che la stessa si propone) sarebbe
"davvero inquietante, perché mentre, da un lato, ci si trova in presenza di un
dolo di "agevolazione", che non può non incentrarsi sulla posizione del
partecipe, dall'altro lato, tutto si esaurisce nell'accertamento dell'esistenza
del dolo di "agevolazione". Con la conseguenza che se il fenomeno si restringe
all'agevolazione, poiché la legge tipicizza le ipotesi di agevolazione, se ne
dovrebbe trarre a corollario che le altre ipotesi di agevolazione non siano
penalmente rilevanti;
si darebbe per scontrato, senza che sia intervenuta una dimostrazione
plausibile:
che il concorrente morale possa agire con dolo specifico e continuare ad essere
solo un concorrente morale;
che sia ammissibile il concorso materiale eventuale sulla base
dell'ammissibilità del concorso eventuale morale, che richiederebbe il dolo
specifico, senza tener conto che quest'ultimo potrebbe avere una spiegazione
positiva nell'art. 115 c.p.;
che, nell'ipotesi che non venga attuata - neppure nella forma del tentativo - la
realizzazione del rato, risulterebbe atipica la posizione del concorrente morale
rispetto a quegli autori (art. 115 c.p.).
E' dunque posta in discussione, più in generale, la configurabilità sia della
partecipazione con dolo generico in un delitto a dolo specifico che del concorso
morale eventuale.
La sentenza poi passa a illustrare le pretese incongruenze della sentenza
Demitry, con riferimento alle due ipotesi: a) quella del reato aggravato ai
sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. nella legge 12 luglio
1991, n. 203), per chi commette delitti al fine di agevolare le attività delle
associazioni per delinquere; b) e quella dell'assistenza degli associati.
Infine, affrontando il nodo del confine tra partecipazione e concorso ("il vero
"tassello" posto dalla sentenza Demitry alla indiscriminata operatività del
concorso esterno"), rappresentato dall'opera "salvifica" del concorrente
eventuale materiale nel momento dell'"emergenza della vita dell'associazione",
la sentenza osserva che "tutto sembrerebbe condurre alla non configurabilità del
concorso esterno, sia morale sia materiale", così pervenendo alla tesi
negazionista totale, negando che sia ammissibile finanche il concorso eventuale
morale nel reato associativo. Ciò perché la sentenza Demitry non configura il
concorso eventuale morale ancorandolo alla medesima situazione di emergenza
("fibrillazione") con cui caratterizza il concorso eventuale materiale. E ciò
non potrebbe che portare a una di queste due conclusioni: o le due ipotesi sono
omogenee (e ciò la sentenza non ammette); o le due ipotesi, divergendo,
dimostrano l'infondatezza della tesi esposta nell'arresto delle Sezioni unite
penali.
In conclusione, la sentenza giunge a delineare una soluzione negatoria del
concorso esterno attraverso un'ipotesi (o postulato a contrario, o argomento per
assurdo) basata sulla necessità di risolvere le aporie contenute nella sentenza
delle Sezioni unite, di cui - ovviamente - prospetta un ripensamento.
4. Devesi, a giudizio della Corte, confermare il principio secondo il quale in
tema di associazione di tipo mafioso è configurabile il concorso "esterno", con
la precisazione che assume la qualità di concorrente "esterno" nel reato di
associazione di tipo mafioso la persona che, priva dell'affectio societatis e
non essendo inserita nella struttura organizzativa dell'associazione, fornisce
un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, purché questo abbia
un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento
dell'associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale del
programma criminoso della medesima.
4.1. Per affrontare correttamente il problema in esame, occorre risolvere
preliminarmente la questione della natura del delitto di partecipazione ad
associazione per delinquere e in particolare ad associazione mafiosa.
Va ricordato che uno spazio per la configurabilità dell'ipotesi concorsuale era
stato ritagliato dalla giurisprudenza di questa Corte proprio a partire
dall'assunto della connotazione individuale dell'adesione al sodalizio, o
comunque in termini di esclusiva compatibilità con tale connotazione (v., tra le
altre, sentenza Aglieri, Sez. I, 13 febbraio 1990), e ciò, in precedenza, anche
con riferimento alle ipotesi di reato di cospirazione politica mediante
associazione, di cui all'articolo 305 c.p. (sentenza Muther, Sez. I, 27 novembre
1968) e di reato di banda armata, articolo 306 c.p. (sentenze Livraghi, Sez. I,
5 marzo 1980; Arancio, Sez. I, 25 ottobre 1983).
E non era mancata, in dottrina, l'obiezione che la teorica del concorso esterno
si innesta su un errore concettuale, vale a dire proprio la considerazione della
partecipazione come condotta monosoggettiva, riferibile ad adesioni che seguano
la costituzione del gruppo.
In realtà, la tesi della natura monosoggettiva del delitto di partecipazione è
inaccettabile perché l'inclusione di taluno in un'associazione non può dipendere
solo dalla volontà di colui che all'associazione intende aderire, ma richiede
anche quella di tutti gli altri associati o di coloro che li rappresentano.
Si è giustamente osservato che è davvero difficile vedere nella partecipazione
una fattispecie monosoggttiva, come se la condotta sia costituita da un atto
unilaterale di adesione all'associazione, da una "iscrizione", e non sia invece,
tanto nel momento iniziale quanto in tutto il suo svolgimento, destinata a
combinarsi con le condotte degli altri associati, in un'unione di forze per
imprese che generalmente trascendono le capacità individuali.
In effetti, tanto la costituzione dell'associazione quanto l'inserimento di un
soggetto in una organizzazione già formata postulano sempre e necessariamente la
volontà e l'agire di una pluralità di persone.
Si deve perciò ritenere che tutti i reati associativi sono sempre reati a
concorso necessario, vale a dire, fattispecie plurisoggettive proprie.
4.2. Ciò posto, ne consegue che l'appartenenza di taluno ad una associazione
criminale dipende anche dalla volontà di coloro che già partecipano
all'organizzazione esistente. E a tal fine possono rilevare certamente le regole
del sodalizio, anche se l'esistenza dell'Accordo può risultare pure solo di
fatto: purché da fatti indicativi di una volontà di inclusione del soggetto
partecipe. Non si tratta di valorizzare esclusivamente le regole "statutarie"
dell'associazione, ma di valutare in concreto l'effettiva volontà degli
associati, come avviene in ogni reato doloso, anche quando questa volontà possa
desumersi dal rispetto di regole o prassi criminali.
4.3. La necessità di ricorrere alle norme sul concorso eventuale deriva appunto
dall'esigenza di assegnare rilevanza penale anche a contributi significativi
resi all'organizzazione criminale da parte di chi non sia in essa considerato
incluso dagli associati.
Se il reato associativo, infatti, è un reato a concorso necessario, la volontà
collettiva di inclusione è determinante; ma non può farsene derivare
l'irrilevanza penale di comportamenti significativi sul piano causale e
perfettamente consapevoli.
L'articolo 110 c.p. consente di assegnare rilevanza penale appunto a condotte
diverse da quella tipica e ciò nondimeno necessarie o almeno utili, strumentali
alla consumazione del reato.
D'altra parte le norme sul concorso di persone nel reato sono di carattere
generale e come tali possono essere applicate a qualsiasi ipotesi di reato, e
questo rilievo è valido anche per le ipotesi di reato "associativo", dove il
modello legale già prevede la partecipazione di più soggetti.
Ne discende quindi che la difficoltà di applicare le norme sul concorso a quest'ultima
tipologia di reati non deriva dal fatto che essi siano plurisoggettivi.
Certo, il concorso in fattispecie strutturato con modelli monosoggettivi (come
il furto, o l'omicidio) non presentano quegli aspetti particolarmente
problematici che si rinvengono invece quando il reato è già strutturato come
plurisoggettivo, ma queste intuibili difficoltà non rendono perciò solo
"indistinguibile" la condotta del concorrente da quella del partecipe, né
possono ingenerare il sospetto che attraverso il meccanismo degli articoli 110 e
416bis c.p. resti violato il principio di tassatività o determinatezza della
fattispecie penale, che costituisce uno dei fondamenti dell'ordinamento. Si sa
che tale principio è rispettato, quando la fattispecie raggiunga il grado di
determinatezza necessario e sufficiente a consentire di individuare, ad
interpretazione compiuta, il tipo di fatto dalla norma disciplinato. E il grado
di determinatezza, nel caso dell'art. 416 bis, è tutto sommato raggiunto, perché
il legislatore, lungi dal limitarsi a rimandare ad un generico concetto di
consorteria mafiosa, individua condotte sufficientemente tipizzate (quelle di
cui al primo e al secondo comma della disposizione), onde la vocazione estensiva
propria della norma di cui all'art. 110 c.p. appare pur sempre ancorata a
precisi riferimenti normativi.
4.4. Tuttavia è indiscusso che, nella prospettiva dell'art. 110 c.p., l'apporto
causale o strumentale del concorrente è per definizione atipico. E non è
possibile pretendere di tipizzare solo per il concorso esterno in associazione
già che per definizione non è tipizzabile in nessun altro caso di concordo.
Questa limitazione non ha alcuna giustificazione, a meno di escluderla per tutti
i reati plurisoggettivi, ciò che è invece negato dalla dottrina e dalla
giurisprudenza minoritaria.
Esatta appare pertanto la tanto criticata impostazione data al problema dalla
sentenza DEMITRY, come la ricerca della tipicità della condotta del partecipe a
fronte della ritenuta atipicità della condotta concorsuale (metodo peraltro già
anticipato nella sentenza GRACI, Sez. I, 01.09.1994).
La tipologia della condotta di partecipazione è delineata dal legislatore sotto
l'espressione "chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso" (art. 416
bis, comma 1). Tenuti presenti i connotati assegnati all'associazione mafiosa
dal terzo comma dell'art. 416 bis, deve intendersi che "fa parte" di questa chi
si impegna a prestare un contributo alla vita del sodalizio, avvalendosi (o
sapendo di potersi avvalere) della forza di intimidazione del vincolo
associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano
per realizzare i fini previsti.
Al contempo, l'individuazione di una espressione come "fa parte" non può che
alludere ad una condotta che può assumere forme e contenuti diversi e variabili
così da delineare una tipica figura di reato "a forma libera", consistendo in un
contributo apprezzabile e concreto, sul piano causale, all'esistenza o al
rafforzamento dell'associazione e, quindi, alla realizzazione dell'offesa tipica
agli interessi tutelati dalla norma incriminatrice.
Sicché a quel "far parte" dell'associazione, che qualifica la condotta del
partecipe, non può attribuirsi il solo significato di condivisione meramente
psicologica del programma criminoso e delle relative metodiche, bensì anche
quello, più pregnante, di una concreta assunzione di un ruolo materiale
all'interno della struttura criminosa, manifestato da un impegno reciproco e
costante, funzionalmente orientato alla struttura e alla attività
dell'organizzazione criminosa: il che è espressione di un inserimento
strutturale a tutti gli effetti in tale organizzazione nella quale si finisce
con l'essere stabilmente incardinati.
Ne deriva che, se a quel "far parte" dell'associazione si attribuisce il
significato testé detto, non può non affermarsi che da un punto di vista logico
la situazione di chi "entra a far parte di una organizzazione" condividendone
vita e obiettivi, e quella di chi pur non entrando a farne parte apporta
dall'esterno un contributo rilevante alla sua conservazione e al suo
rafforzamento, sono chiaramente distinguibili.
Non vi è pertanto nessuna difficoltà a dare corpo giuridico a questa differenza
rilevabile nella realtà utilizzando le rispettive categorie normative della
partecipazione e del concorso eventuale di persone nel reato, conclusione alla
quale è approdata la sentenza DEMITRY.
Con la conseguenza che non coglie nel segno l'obiezione secondo cui la condotta
di partecipazione, così come delineata da detta pronuncia (condotta tipica
consistente nel "far parte", quindi - si dice - "in un essere"), si
trasformerebbe in una sorte di reato di posizione, in guisa che non sarebbe
immaginabile un concorrente esterno che materialmente "contribuisce solo a far
parte". Vero è invece che la sentenza DEMITRY ha ben delineato la figura del
partecipe, individuandone la condotta tipica, non certamente nell'assunzione di
uno "status", ma nel contributo arrecato al sodalizio criminale da chi "è
stabilmente incardinato nella struttura associativa con determinati, continui
compiti anche per settori di competenza". Facendone correttamente conseguire che
ben si può concorrere dall'esterno (cioè non facendo parte dell'associazione)
con chi sta all'interno nella consultazione del reato associativo, il quale
perciò resta "il medesimo reato", come esige appunto l'art. 110 c.p., e non si
trasforma, come taluno paventa, in un reato "diverso" da quello previsto
dall'art. 416 bis c.p.
Come pure privo di consistenza è il rilievo critico che richiama l'antinomia
linguistica e concettuale "autore-partecipe", che si ritiene di cogliere nella
sentenza DEMITRY. L'equivoco logico-giuridico che l'affligge è palese, dovendosi
considerare che nella fattispecie tipica di parte speciale (come l'at. 416 bis)
autore e partecipe coincidono: il "partecipe" è l'autore della condotta di
"partecipazione". In altre parole, come si è acutamente osservato, il termine
"partecipe" ha un duplice senso: in un primo senso: in un primo senso (concorso
eventuale) è contrapposto all'autore; in un secondo senso (fattispecie tipica di
parte speciale) si identifica con l'autore.
È da escludere poi che possano ravvisarsi incompatibilità strutturali tra le due
condotte in esame, come pure si è sostenuto sotto diversi angoli visuali.
- la diversità esistente, tra la struttura permanente del reato di associazione
e quella del concorso eventuale, non determina affatto incompatibilità tra le
due fattispecie.
L'art. 110 c.p. si affianca, nel caso di specie, ad un reato, la cui
consumazione è legata non solo all'esistenza dell'associazione, ma anche al
sorgere e al permanere dell'offesa all'ordine pubblico, e nulla impedisce di
considerare che il permanere di tale offesa possa essere determinata anche
dall'aiuto portato da un soggetto estraneo al sodalizio, in determinati momenti
della vita dell'organizzazione. Né è necessario che l'apporto stesso perduri per
l'intera permanenza dell'associazione, non dovendosi, infatti, confondere
l'aspetto del potenziale riconoscimento del contributo esterno in un qualunque
momento della vita dell'associazione, con quello della sua durata.
Non contrasta pertanto con la struttura permanente del reato associativo il
fatto che la manifestazione di volontà criminosa del concorrente esterno si
esaurisce nel momento della sua espressione.
Del resto neanche per il partecipe è necessario che il vincolo associativo si
instauri in prospettiva di una sua futura permanenza a tempo indeterminato.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Sez. I, 31.05.1995, MASTRANTUONO)
che ben possono, al contrario, ipotizzarsi forme di partecipazione destinate, ab
origine, ad una durata limitata nel tempo.
Quanto all'obiezione, fondata sulla "dinamica di tipizzazione causale" (che
sarebbe la medesima rispetto ad entrambe le figure del concorrente e del
partecipante, con le conseguenze che ne sono state tratte, dianzi riportate),
può replicarsi che nel ragionamento ad essa sottesa ad essere inesatta è proprio
la premessa e cioè che condotte descritte mediante il loro orientamento causale
non sarebbero distinguibili: se così fosse, il concorso eventuale sarebbe
impossibile in tutte le fattispecie casualmente orientate, a cominciare
dall'omicidio. Il vero è che l'impostazione che muove dall'unicità del processo
causale per negare in tali casi operatività al concorso di persone porta
all'insostenibile esito secondo cui in tutti i reati causali a forma libera non
avrebbe possibilità di esprimersi la funzione incriminatrice dell'art. 110 c.p.,
poiché sarebbe sufficiente ripercorrere il processo causale per ricomprendere
entro la fattispecie incriminatrice tutte le condotte rilevanti sul piano
eziologico e meritevoli di pena. Illuminante è l'esempio che se ne a, e cioè il
caso di colui che fornisce la pistola all'assassino: si è correttamente rilevato
che "qui il processo causale che presiede alla tipizzazione della condotta di
chi spara e di chi fornisce la pistola è il medesimo, nondimeno il complice che
ha dato l'arma all'esecutore materiale dell'omicidio verrà incriminato
naturaliter a titolo di concorso e, soprattutto, realizza una condotta che già
sul piano causale è pienamente distinguibile dall'altro".
La prospettazione di un concorso nel reato di partecipazione anziché nel reato
associativo è evocata spesso come formula dommatica capace di evitare il sorgere
di tutti quei problemi che invece si ritiene scaturiscano dalla configurazione
del concorso esterno nell'associazione illecita.
Sennonché, a prescindere dal fatto che tale prospettazione probabilmente
discende anch'essa dalla pretesa della natura monosoggettiva della
partecipazione, in premessa respinta da questa Corte, rilevasi che la
configurazione del concorso esterno alla stregua di un contributo al singolo
partecipante e non al complesso dell'organizzazione dell'associazione rischia di
condurre ad una surrettizia assimilazione fra associazione e mero "accordo"
criminoso a far venir meno il discrimine (che invece sussiste, come si avrà modo
di ribadire) rispetto alla condotta di favoreggiamento o di assistenza agli
associati (come pure ai casi di concorso nei singoli reati-scopo), finendo così
per dare ragione a coloro che escludono l'ammissibilità di un concorso ex art.
110 c.p. nell'associazione proprio in virtù della capacità "assorbente" che
svolgerebbero le anzidette fattispecie di assistenza agli associati e
favoreggiamento personale.
Senza dire che, come pure si è osservato, con la tesi propugnata si
produrrebbero, in realtà, effetti peggiori di quelli che si vorrebbero evitare:
da un lato, l'accollamento all'extraneus del peso di un fatto delittuoso
collettivo per avere tenuto alla condotta diretta esclusivamente ad agevolare un
singolo partecipante e non l'intera associazione, con il conseguente effetto di
reale violazione del principio personalistico della responsabilità penale;
dall'altro, l'estensione delle aree delle condotte potenzialmente incriminabili,
dal momento che il riferimento alla singola condotta partecipativa come "evento"
su cui misurare il contributo causale del concorrente è certamente qualcosa di
meno pregnante rispetto all'organizzazione associativa complessivamente
considerata.
4.5. Passando ad esaminare la problematica sotto l'aspetto dell'elemento
soggettivo, e precisato che questo, nel reato associativo, è caratterizzato
dalla consapevolezza e dalla volontà di associarsi, con uno scopo di contribuire
alla realizzazione del programma dell'associazione, deve ribadirsi che le due
forme di dolo (quella del partecipe e quella del concorrente) non appaiono
sovrapponibili, o almeno non lo sono perfettamente, ciò che consente anche per
l'aspetto in esame la piena configurabilità del concorso esterno.
La conclusione cui è pervenuta la sentenza DEMITRY va infatti condivisa, anche
se - secondo il Collegio - necessitano di essere rivisitate e precisate le
ragioni che la giustificano.
Certamente esatta, e in alcun modo aggredibile, è la premessa di ordine
logico-giuridico con la quale le Sezioni Unite hanno avviato l'indagine sul
tema.
Si spiega che il concorrente eventuale è l'artefice di una condotta atipica e,
dunque, non potrà volere che la sua condotta e non la condotta tipica del
partecipe. Egli intende dare un consapevole volontario contributo, senza
tuttavia voler far parte dell'associazione, e quindi in modo staccato, avulso
indipendente dalla stabilità dell'organizzazione, e, sotto questo preciso angolo
visuale, il suo atteggiamento psicologico, è completamente diverso da quello del
partecipe, che invece si muove con la volontà di far stabilmente parte de
sodalizio.
Non può essere posta in discussione la validità di un siffatto argomentare: vi
è, nelle due condotte qui a raffronto, coincidenza volitiva quanto all'apporto
contributivo, ciò che però non ha la capacità di annullare la diversità dei due
atteggiamenti psicologici, dal momento che quello del partecipe è arricchito
proprio dall'elemento dell'affectio societatis, che, invece, per definizione è
estraneo all'apporto del concorrente esterno.
Le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che nella ipotesi di associazione per
delinquere di stampo mafioso non è affatto richiesto che il concorrente abbia
anche la volontà "di realizzare i fini propri dell'associazione, essendo
sufficiente che abbia la consapevolezza che altri fa parte e ha voglia di far
parte dell'associazione e agisce con la volontà di perseguirne i fini". Il che -
si precisa - non vuol dire che il concorrente esterno non voglia il suo
contributo e non si renda conto che questo contributo gli viene richiesto per
agevolare la associazione; ma, semplicemente, che il concorrente esterno pur
consapevole di ciò, pur consapevole di agevolare, con quel suo contributo,
l'associazione, può disinteressarsi della strategia complessiva di quest'ultima,
degli obiettivi che la stessa si propone di conseguire. Aggiungendosi che il
concorrente esterno può anche avere la volontà di contribuire alla realizzazione
dei fini dell'associazione, senza che questo faccia mutare il suo ruolo di
esterno.
È questo il passaggio motivazionale della sentenza maggiormente sottoposto a
critica. E - ad avviso di questa Corte - non senza ragione.
La necessità del dolo caratterizza il concorso in ogni tipo di reato doloso,
salvo l'ipotesi - quand'è previsto il corrispondente reato colposo - di concorso
colposo in reato doloso.
Ora, tenuto conto della concezione monastica del concorso di persone accolta dal
nostro legislatore penale, perché si possa affermare che i concorrenti hanno
commesso "il medesimo reato", come recita la disposizione dell'art. 110 c.p., è
necessario che le loro condotte risultino tutte finalisticamente orientate verso
l'evento tipico di ciascuna figura criminosa.
Nel reato di associazione per delinquere l'evento è la sussistenza ed
operatività del sodalizio, siccome idoneo a violare l'ordine pubblico ovvero gli
altri beni giuridici tutelati dalle particolari previsioni legislative, la cui
attuazione avviene attraverso la realizzazione del programma criminoso.
Ne consegue - di necessità - che non può postularsi la figura di un concorrente
esterno, nel cui agire sia presente soltanto la consapevolezza che altri agisca
con la volontà di realizzare il programma di cui sopra.
Deve, al contrario, ritenersi che il concorrente esterno è tale quando, pur
estraneo all'associazione, della quale non intende far parte, apporti un
contributo che "sa" e "vuole" sia diretto alla realizzazione, magari anche
parziale, del programma criminoso del sodalizio.
Il risultato così raggiunto, che - come detto - esige nell'atteggiamento
psicologico del concorrente esterno sempre la ricorrenza di un dolo diretto,
assorbe inevitabilmente le critiche, recepite anche dal ricorrente, che, in
dottrina come pure nella sentenza VILLECCO, sono rivolte a quell'elemento,
definito eterogeneo, comunque incerto ed equivoco, che sarebbe stato inserito
dalle Sezioni unite nella componente soggettiva della condotta del concorrente
esterno, e polemicamente indicato con le espressioni "dolo di contribuzione" o
"dolo di agevolazione".
E, al contempo, travolge il fulcro delle obiezioni (e, quindi, dei corollari che
ne sono stati tratti) sottese agli interrogativi che la sentenza Villecco fa
derivare dall'argomentazione (da un autore considerata retorico-persuasiva ma
non logico-dimostrativa) utilizzata dalla sentenza Demitry attraverso
l'assimilazione tra contributo morale e contributo materiale; fermo restando -
in ogni caso - che, diversamente da quanto sembra volersi opinare - anche la
partecipazione morale è per definizione sempre atipica.
- La conclusione cui qui si perviene, quanto al profilo soggettivo della
fattispecie concorsuale, è che, in definitiva, il discrimine tra concorso e
partecipazione risiede essenzialmente nel segmento dell'atteggiamento
psicologico che riguarda la volontà di far parte dell'associazione.
Non si tratta, come si è obiettato, di una "fondazione esclusivamente a parte
subjecti della distinzione, ricavata in termini solo negativi": la
configurabilità del concorso esterno emerge anche in positivo, poiché il ricorso
alle norme del concorso fa emergere comportamenti atipici rispetto a quelli
delineati nella fattispecie di parte speciale, ma che si pongono in relazione
causale con quest'ultima.
4.6. Restano in tal modo svalutati gli "argomenti sistematici" che si vorrebbero
trarre da una serie di norme che obiettivamente colgono condotte agevolate
realizzate da soggetti esterni all'associazione criminosa: dall'articolo 307
c.p. all'articolo 418 c.p., dall'articolo 416ter c.p. al secondo comma
dell'articolo 378 c.p., fino all'aggravante generale di "mafiosità" prevista
all'articolo 7 del decreto legge 152/91, convertito nella legge 203/91.
Queste norme dimostrerebbero come il legislatore, quando ha inteso punire
condotte di "fiancheggiamento", ha dovuto farlo introducendo specifiche norme
incriminatrici, delle quali non vi sarebbe stato bisogno se davvero i
comportamenti in questione fossero stati punibili a titolo di concordo esterno
nel reato associativo.
L'assunto non può essere condiviso.
Quanto alle disposizioni degli articoli 307/418 c.p. e 378 comma 2, c.p.,
decisivo è il rilievo, più volte e anche di recente sottolineato dalla
giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, sezione quinta, 20 febbraio 2001,
Cangialosi), che tali norme sono tutte pertinenti al rapporto tra l'agente e i
singoli associati, senza alcuna interferenza, dunque, con la tematica del
concorso eventuale, che configura un1a relazione tra esterno e gruppo nel suo
complesso.
In particolare va osservato:
a) senza necessariamente dover avvalorare la tesi di quanti (anche la sentenza
Demitry) fanno leva sull'inciso "fuori dei casi di concorso nel reato" con cui
si aprono gli articoli 307 e 418 c.p. (e pure l'articolo 270ter c.p.), per
ammettere addirittura un riconoscimento esplicito del concorso esterno nel reato
associativo già da parte del legislatore, è da considerare che le fattispecie in
esame incriminano l'aiuto a singoli associati che non può essere confuso, né sul
piano del disvalore, né sul piano del fatto, con l'aiuto prestato all'intera
organizzazione: peraltro il loro ambito di applicazione è limitato ad alcuni
contributi di modesto spessore, che tale connotazione conservano anche dopo le
modifiche apportate dall'articolo 5bis decreto legge 374/01, convertito, con
modifiche, dalla legge 438/01;
b) analogo discorso va fatto per il favoreggiatore, il cui ausilio peraltro si
sostanzia in una condotta di disturbo al retto funzionamento
dell'amministrazione della giustizia, rivolta a favore di taluno e tale da
mutare il rapporto di fatto tra gli investigatori e l'inquisito, mentre
l'apporto del concorrente esterno nel reato associativo è il contributo prestato
all'organizzazione criminale e funzionale alla realizzazione dei suoi scopi.
Per quanto attiene all'articolo 416ter c.p. (scambio elettorale
politico-mafioso), valorizzato anch'esso come prova della necessità di
incriminare specificamente soggetti spesso attinti da imputazioni di concorso
esterno, la relativa introduzione deve leggersi come strumento di estensione
della punibilità oltre il concorso esterno, e cioè anche ai casi in cui il patto
preso in considerazione, non risolvendosi in contributo al mantenimento o
rafforzamento dell'organizzazione, resterebbe irrilevante quanto al combinato
disposto degli articoli 416bis e 110 c.p.
Infine, a negare che la previsione dell'aggravante di cui all'articolo 7 citato,
possa essere incompatibile con la configurabilità del concorso esterno, stanno
ragioni che colgono la particolarità della fattispecie. La circostanza è
incentrata infatti su di un dato esclusivamente soggettivo. Per la sua
integrazione non è quindi richiesto che lo scopo si sia concretizzato in un
esito di effettivo rafforzamento del sodalizio (Cassazione sezione sesta, 13
novembre 1996, Pm e Mango). Quando ciò avvenga il delitto così aggravato potrà
affiancarsi al concorso eventuale, come già affermato dalla sentenza Demitry.
4.7. Nel tentativo di fissare il limite esterno della condotta concorsuale, la
sentenza Demitry ha qualificato il contributo del concorrente esterno come
pertinente alla patologia della vita associativa, siccome interviene in un
momento di fibrillazione dell'ente (eventualmente in quanto non dispone delle
"professionalità" richieste dal frangente).
Per la verità la pronuncia ha riservato solo pochi accenni alla problematica
della patologia dell'agire associativo, avendo ancorato la ritenuta
compatibilità con il nostro ordinamento della figura del concorso esterno con il
reato associativo a ben più solide basi. Così che l'argomento della
fibrillazione viene ad assumere, in definitiva, più che altro carattere
esemplificativo, derivandone che, in effetti, come dai più rilevato, ha finito
per attirare l'attenzione oltre la sua reale importanza nell'economia del
ragionamento seguito dalle Sezioni unite.
Comunque, la successiva elaborazione giurisprudenziale ha ulteriormente
precisato il concetto di stato di difficoltà del sodalizio delinquenziale,
meglio e definitivamente chiarendo il significato da attribuire al termine -
efficace, ma metaforico e, dunque, bisognevole di interpretazione - di
"fibrillazione" a suo tempo adoperato dalle Sezioni unite.
Si è così affermato che il concorrente esterno, consapevole di tale situazione,
interviene per soccorrere l'associazione in quanto tale (sezione seconda, 13
giugno 1997, Dominante) di talché è stato, ad esempio, ritenuto un associato
esterno (sezione prima, 8 febbraio 1999, Crnojevic) colui che abbia svolto, in
alcune occasioni a favore della organizzazione delinquenziale, la attività di
interprete, ovvero di consapevole procacciatore di risorse finanziarie (sezione
sesta, 2 marzo 1999, Tronci), utili per la vita ed il funzionamento
dell'associazione. Insomma, occorre una "concreta attività collaborativa idonea
a contribuire al potenziamento, consolidamento, mantenimento in vita del
sodalizio mafioso, in correlazione a congiunturali esigenze del medesimo"
(sezione sesta, 4 settembre 2000, Pangallo).
Pervenendosi così a dire, da un lato, che non appare affatto necessario che lo
stato di difficoltà (o, se vuole, di fibrillazione) sia tale che, senza il
soccorso dall'esterno, l'associazione andrebbe inevitabilmente incontro alla sua
estinzione, e, dall'altro, che non è affatto richiesto che il contributo possa
venire solo da quel soggetto e da nessun altro (sezione quinta, 23 aprile 2002,
Apicella).
Conclusivamente deve affermarsi che la fattispecie concorsuale sussiste anche
prescindendo dal verificarsi di una situazione di anormalità nella vita
dell'associazione.
E con questo perde ogni efficace incidenza anche l'ultima annotazione di cui si
avvale la sentenza Villecco, e relativa alla contraddizione fatta deflagrare
nell'argomento "persuasivo" delle Sezioni unite, del quale - sia pure sotto
diverso aspetto - si è già avuto modo di parlare.
Il vero problema è invece nella individuazione del livello di intensità o di
qualità idoneo a considerare il concorso dell'agente come concorso nel reato di
associazione per delinquere.
Si è osservato a riguardo che il contributo, in quanto diretto all'associazione,
non può che giovare sempre anche quando sia minimo o impercettibile alla
conservazione o al rafforzamento del sodalizio criminale: ma in questo caso si
estende parossisticamente l'area del concorso eventuale. Se invece il contributo
deve essere veramente notevole, allora andrebbe apprezzato in proporzione alle
dimensioni dell'associazione criminale, al grado di funzionalità operativa,
all'intensità del suo radicamento nel territorio sociale e ad altri analoghi
parametri: con la conseguenza anche qui paradossale che più è vasta, efficiente,
vincente un'organizzazione criminale, più diventa ristretta l'area del
contributo giuridicamente apprezzabile del concorrente eventuale.
Tali rilievi non appaiono però concludenti, a ragione dell'evidente empirismo
cui si ispirano.
Certo, non ogni contributo portato all'associazione può rientrare tout court
nello schema del concorso eventuale. Anche qui dovranno esaminarsi i dati
fattuali della condotta "alla luce dei principi generali letti ed interpretati
dal particolare angolo visuale imposto dalla interazione tra l'articolo 110 e
l'articolo 416bis c.p.".
Ed allora dovrà dirsi che, se nel reato associativo il risultato della condotta
tipica è la conservazione o il rafforzamento del sodalizio illecito (comunque
voglia chiamarsi tale risultato: rafforzamento "dell'entità associativa nel suo
complesso" o "mega-evento associativo" o ancora "dinamica
organizzativo-funzionale dell'ente criminale"), qualora l'eventuale concorrente,
nello specifico caso, possa ritenersi con sicurezza estraneo all'organizzazione
sulla base di quei rilievi che su questo specifico argomento si è avuto cura di
esporre, lo stesso risultato deve esigersi dalla sua condotta: con ciò si vuol
dire che il contributo richiesto al concorrente esterno deve poter essere
apprezzato come idoneo, in termini di concretezza, specificità e rilevanza, a
determinare, sotto il profilo causale, la conservazione o il rafforzamento
dell'associazione.
Ne deriva che non ha peso decisivo la circostanza che sia stata posta in essere
un'attività continuativa o comunque ripetuta, ovvero un intervento occasionale e
non istituzionalizzato.
Si tratti di attività continuativa o ripetuta, si tratti invece di una singola
prestazione, dovrà valutarsi esclusivamente se la pluralità o l'unica attività
posta in essere, per il grado di concretezza e specificità che la distingue e
per la rilevanza causale che esprime, possa ritenersi idonea a conseguire il
risultato sopra menzionato.
Non può concordarsi, a tale riguardo, con quanti, anche tra coloro che non
frappongono obiezioni sul piano dogmatico alla configurabilità in linea di
principio del concorso esterno, giudicano una probatio diabolica quella tesa a
dimostrare la reale incidenza di una singola condotta o anche di più condotte
sulle sorti di una associazione criminale, soprattutto quando questa è di vaste
dimensioni.
Invero, l'accertamento del nesso causale nel concorso esterno non comporta di
per sé difficoltà maggiori di quanto può comportare la individuazione di un caso
di condotta interna o, più in generale, la individuazione di una condotta idonea
ed univoca agli effetti del tentativo o la ricostruzione dei presupposti delle
singole responsabilità colpose individuali nel quadro dell'esercizio di attività
complesse, e via dicendo.
Anche sotto il profilo in esame, quella della configurabilità della concorrenza
esterna in un reato associativo, è pertanto una operazione interpretativa
sicuramente compatibile con gli standard attuali, riconosciuti legittimi de jure
condito, dei margini di determinatezza ed elasticità degli istituti
giuridico-penali previsti dal nostro ordinamento.
Una volta delineati i connotati del contributo richiesto all'estraneo, appare
altresì evidente che non è riconducibile, all'interno dello spettro delle
condotte punibili di concorso eventuale, la sola "contiguità compiacente" o
"vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi del sodalizio o di suoi esponenti,
anche di spicco, quando a siffatti atteggiamenti non si accompagnino positive
attività che abbiano fornito uno o più contributi suscettibili, secondo i
parametri prima accennati, di produrre un oggettivo apporto di rafforzamento o
di consolidamento sull'associazione o anche su un suo particolare settore.
Occorre, in altre parole, il compimento di specifici interventi indirizzati a
questo fine. Ciò che conta, infatti, non è la mera disponibilità dell'esterno a
conferire il contributo richiestogli dall'associazione, bensì l'effettività di
tale contributo, e cioè che a seguito di un impulso proveniente dall'ente
criminale il soggetto si è di fatto attivato nel senso indicatogli.
Quanto sino ad ora detto si riflette altresì sul tema che forma specifico
oggetto del presente giudizio, relativo al comportamento del magistrato volto a
favorire non già un singolo associato bensì il sodalizio mafioso nel suo
complesso: vale a dire il caso del cosiddetto "aggiustamento" di un processo
penale che rischia di disarticolare l'ente associativo, e la cui
neutralizzazione, di conseguenza, viene a costituire un obiettivo privilegiato
delle strategie del sodalizio, che dell'impunità fa una delle sue principali
prerogative.
E va subito dato atto della esemplare chiarezza dei concetti che a riguardo
hanno espresso i giudici di merito, con ineccepibile rispetto dei canoni
interpretativi prima illustrati.
Deve convenirsi, infatti, che la soluzione rigorosa - del concorso eventuale in
reato associativo - si impone anche nel caso in cui la condotta del magistrato
sia una condotta episodica e isolata, posto che il conseguito "aggiustamento"
anche di un solo processo penale a favore di un'associazione mafiosa costituisce
pur sempre un contributo di estrema rilevanza alle strategie del sodalizio volte
a salvaguardare la sua sopravvivenza.
Quando invece si tratti non di un comportamento isolato, tendente cioè ad
ottenere l'esito irregolare di un singolo procedimento o di una singola
decisione, ma di un'attività reiterata e costante di intervento nell'ambito di
una serie di procedimenti, specie se tutti dotati di caratteristiche di
particolare rilevanza per il sodalizio criminale, può risultare non essenziale,
ai fini della configurabilità del reato di concorso, l'esito favorevole delle
condotte, vale a dire l'effettivo "aggiustamento" di ogni procedimento o di ogni
singola decisione, dal momento che è proprio nella reiterata e costante attività
di ingerenza sopra prospettata che va ravvisata l'idoneità del contributo
apportato dall'extraneus: non potendosi dubitare che la condotta posta in essere
da quest'ultimo determina negli esponenti del sodalizio la consapevolezza di
poter contare sul sicuro apporto di un soggetto, qualificato, operante in
istituzioni giudiziarie e un tale effetto costituisce, di per sé solo, un
indiscutibile rafforzamento della struttura associativa.
4.8. Sono agevolmente superabili anche le obiezioni al concorso esterno fondate
su presunte difficoltà (o "aporie") che deriverebbero dall'applicazione
dell'articolo 110 e segg. c.p.
Si nota che sarebbe irrazionale l'analogo trattamento sanzionatorio per soggetti
interni ed esterni alle organizzazioni criminali, ed anzi si correrebbe
addirittura il rischio di una maggiore punizione dell'extraneus, visto che solo
per lui sarebbe applicabile l'aggravante dell'articolo 112 c.p.
Può replicarsi che la conseguenza non sarebbe necessariamente irrazionale e che
l'obiezione sconta la concezione del concorso esterno come "partecipazione
nana": in realtà la pericolosità espressa da chi in ipotesi garantisce con un
comportamento illegale una intera organizzazione criminale è ben maggiore di
quella di un aderente di poco conto al sodalizio.
La scelta di astratta equiparazione sanzionatoria per contributi eventualmente
diversi caratterizza tutta la materia di concorso di persone nel reato, e dunque
non serve a discriminare singole fattispecie.
4.9. Dalle considerazioni che precedono deriva che sono due i limiti di
configurabilità di concorso eventuale nei reati associativi:
- per un verso l'accertamento dell'inesistenza dell'affectio societatis e di uno
stabile inserimento nella struttura associativa;
- per altro verso, la significativa rilevanza strumentale dell'apporto reso dal
concorrente esterno, nei termini oggettivi e soggettivi sopra illustrati.
Sicché la prova del concorso esterno nel reato di associazione (in particolare,
i riscontri individualizzati delle distinte chiamate in correità o in reità dei
collaboratori, attraverso la cosiddetta "convergenza del molteplice") non può
che riguardare gli elementi costitutivi della fattispecie come individuata, e
deve pertanto avere per oggetto lo specifico contributo, consapevole, effettivo
e casualmente idoneo recato dal concorrente alla conservazione o al
rafforzamento dell'associazione ed alla realizzazione della medesima.
Per le esposte ragioni, il primo motivo di gravame deve essere respinto.
II.1. Non si ravvisano i due errori "metodologici" di natura processuale
segnalati dal ricorrente.
Quanto al primo, occorre premettere che la tesi di fondo sostenuta dai
difensori, i quali peraltro non dubitano che anche la condotta del magistrato
colluso possa essere idonea ad integrare l'ipotesi concorsuale de qua, è che, in
questo caso, soltanto l'illecito vantaggio del processo - e cioè la decisione,
la sentenza aggiustata - può determinare il rafforzamento del sodalizio mafioso,
secondo lo schema enunciato dalla Demitry. E da ciò ricavano l'inaccettabilità
di un metodo di indagine, quello utilizzato dal giudice palermitano, che pone
come fatto da dimostrare la "reiterata attività di ingerenza ed influenza in
provvedimenti giurisdizionali", posto che "l'ingerenza in quanto tale" non è
nulla, se non ha avuto una efficienza causale nel determinare una sentenza non
dovuta, una decisione illecita, ed è quindi insuscettibile di essere posta a
fondamento di una declaratoria di responsabilità per concorso esterno.
L'assunto non può essere condiviso.
È vero - come puntualizza la difesa - che è proprio la decisione favorevole il
risultato cui mira l'associazione, lo scopo cui tendono i singoli associati o i
vertici del sodalizio e che giustifica il ricorso ad un estraneo.
Ma non è men vero, alla stregua di quanto si è precisato sul tema che concerne
l'aggiustamento dei processi, che anche un'attività reiterata e costante di
intervento nei procedimenti giudiziari, a prescindere dall'esito favorevole o
meno delle decisioni ivi assunte, può integrare gli estremi di un concreto
contributo al rafforzamento del sodalizio criminale.
Ne discende che, ponendosi nel caso in esame come tema di prova proprio quello
di una "reiterata attività di ingerenza ed influenza in provvedimenti
giurisdizionali", sfociata spesso in decisioni favorevoli al sodalizio, appare
"metodologicamente" corretto il modo di procedere del giudice di appello,
l'avere cioè ritenuto consentito, perché conforme alle regole processuali, una
valutazione delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia,
sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca che investisse
globalmente tutte le vicende contestate, anteponendola - per il momento - a
quella della puntuale verifica - che non è poi in effetti mancata - della
ricorrenza di sicuri riscontri esterni in relazione a ciascuno dei detti
episodi.
Del resto, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v.
Sezione V, 16 marzo 2000, Frasca), risponde ad un preciso obbligo motivazionale
l'esame globale e unitario di tutti gli elementi emergenti nel corso del
procedimento, che non possono essere valutati in modo parcellizzato e avulso dal
generale contesto probatorio.
Di qui il non concludente richiamo al diverso tenore di taluni principi che si
assumono enunciati in un distinto procedimento penale (Musotto).
Quanto al secondo aspetto, la doglianza è per una parte del tutto carente del
necessario requisito di specificità: l'errore commesso dalla Corte territoriale
avrebbe riguardato i momenti valutativi della prova dichiarativa ma l'addebito
si risolve nella pedissequa ripetizione delle ragioni espresse dal primo giudice
in ordine alla ritenuta "assoluta" genericità di ciascuna delle dichiarazioni
dei collaboratori di giustizia, senza l'apporto di precisi spunti critici al
ragionamento esibito dal giudice di appello a sostegno del suo diverso avviso.
2. Peraltro, per stessa ammissione dei giudici palermitani di appello (pp. 226 e
segg.), pur tenendo conto della importanza dei significativi e molteplici
elementi acquisiti soprattutto attraverso le propalazioni degli anzidetti
collaboratori di giustizia (l'attesa dei vertici dell'organizzazione criminale
nell'operato del Carnevale; i canali politici di avvicinamento; i rapporti
preferenziali con alcuni selezionati avvocati; le anticipazioni a questi fatte,
etc...), la prova certa, il riscontro individualizzante di una costante e
reiterata ingerenza ed influenza esercitata dall'imputato nel corso di una serie
di procedimenti giurisdizionali, non poteva pervenire solo dal pur concordante
racconto di più collaboratori di giustizia ancorché riscontrato da anomalie dei
provvedimenti giurisdizionali e da altri elementi denotanti la disponibilità del
dottor Carnevale verso il sodalizio, ma abbisognava di un quid pluris.
E tale quid pluris di natura "individualizzante" la Corte di merito dice di aver
rinvenuto:
a) nel caso della vicenda Basile, nelle dichiarazioni accusatorie di alcuni
magistrati che hanno partecipato alle adozioni delle decisioni;
b) nelle vicende maxi-processo e maxi-ter e negli episodi per così dire minori,
nelle dichiarazioni di più testi, dell'imputato di reato connesso avvocato Gaito,
e nelle significative risultanze di intercettazioni telefoniche ed ambientali.
Più avanti, e con riguardo alla seconda sentenza di legittimità nel processo
Basile, la Corte suddetta si esprime nel senso "che senza il determinante
contributo fornito in sede dibattimentale da testi assai qualificati che hanno
specificamente riferito su quanto avvenuto in camera di consiglio in relazione
alla vicenda in esame ed, uno di essi, anche su quanto verificatosi, nella
stanza del presidente Carnevale pochi minuti prima dell'inizio della udienza,
sarebbe stato pressoché impossibile pervenire all'accertamento della
responsabilità dell'imputato in relazione a questo secondo episodio, se non
altro per l'ovvia considerazione che egli non aveva fatto parte del collegio
giudicante".
3. Una prima questione si profila e va posta di ufficio.
I giudici del merito, sia di primo che di secondo grado, hanno utilizzato ai
fini del decidere le disposizioni testimoniali di magistrati penali traendone
peraltro valutazioni difformi anche nella parte in cui questi avevano riferito
in merito al dibattito interno alla camera di consiglio, vale a dire alle
opinioni e ai voti espressi dai singoli componenti in sede di discussione.
A riguardo si impongono le seguenti considerazioni.
a) l'articolo 125 del nuovo c.p.p., sotto la rubrica concernente "le forme del
provvedimento del giudice", dispone, per quanto qui rileva, che "il giudice
delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario designato ad
assisterlo" ed aggiunge, poi, che "la deliberazione è segreta". La disposizione
riproduce, sostanzialmente, quella già contenuta nel codice di rito civile,
secondo il quale "la decisione è deliberata in segreto nella camera di
consiglio" (articolo 276, 1 comma) e nel c.p.p. anteriormente vigente, secondo
cui "la decisione è sempre segreta" (articolo 473, 5 comma).
La legge processuale penale dichiara dunque "segreto" il procedimento formativo,
in camera di consiglio, delle deliberazioni adottate nelle forme della sentenza,
dell'ordinanza, del decreto.
E ciò si giustifica - unanimemente - in funzione della salvaguardia della
libertà, della serenità, dell'autonomia e dell'indipendenza dei singoli giudici
chiamati a comporre l'organo collegiale, che si sentirebbero altrimenti meno
liberi e garantiti nell'esercizio della loro delicata funzione, per la
preoccupazione di essere imposti individualmente a condizionamenti e censure da
parte dell'opinione pubblica e degli interessati, se non addirittura alle
ritorsioni di questi ultimi.
Sebbene non indicato direttamente nel dettato costituzionale quale garanzia del
principio di indipendenza dei giudici, sancito dagli articoli 101 e 104
Costituzione (Corte costituzionale, 1/1989), il segreto della camera di
consiglio corrisponde tuttavia ad una ben precisa scelta legislativa, mantenuta
costante - come si è visto - nel tempo. Ne è sintomatica riprova l'ampia tutela
che l'assiste, tanto che è ritenuta condotta rilevante penalmente, ex articolo
685 c.p., la divulgazione dell'unanimità della decisione penale, pur senza
l'indicazione nominativa dei partecipanti (Cassazione sezione prima, 10 gennaio
2001, Lignola), e costituente illecito disciplinare quella del magistrato che
esterni non essere stata unanime la decisione (Cassazione Sezioni unite civili,
23/1999). E la tutela è ritenuta così prevalente dal legislatore d'aver
suggerito che anche nell'ipotesi nelle quali si vuol far risultare il dissenso
espresso in ordine alla decisione che potrebbe essere causa di responsabilità,
la legge (articolo 195 comma 5 c.p.p.) impone l'osservanza di particolari
accorgimenti atti a mantenere il segreto.
b) È certo che il segreto della camera di consiglio è una particolare specie di
segreto di ufficio.
Anche ad esso deve pertanto ritenersi applicabile la regola contenuta
nell'articolo 201 c.p.p., in tema di testimonianza, secondo cui "salvi i casi in
cui hanno l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali,
i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di
astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che
devono rimanere segreti".
Diversamente, nel codice di rito previgente, i soggetti tenuti al segreto di
ufficio (come quelli tenuti al segreto professionale) erano titolari di una
semplice facoltà di astensione, mentre veniva statuito in capo al giudice il
divieto di obbligare il teste a deporre (articolo 351 c.p.p. 1930). Ne
conseguiva che i fatti coperti dal segreto di ufficio potevano anche costituire
oggetto di testimonianza, purché i soggetti legittimati ad astenersi non fossero
costretti dal giudice a deporre. Questa disciplina è stata mantenuta, nel nuovo
codice per il segreto professionale (articolo 200 c.p.p.), ma non - come si è
visto - per il segreto di ufficio.
Pertanto, e sempre che non si tratti di casi in cui la denuncia sia obbligatoria
(articoli 361, 362 c.p.), permane il precetto che il soggetto tenuto al segreto
di ufficio non ha facoltà di deporre e non può esservi obbligato dal giudice;
salvo - ovviamente - l'ordine di deporre da questo impartito in ipotesi di
accertata infondatezza della dichiarazione di opposizione del segreto (articolo
200, comma 2, richiamato espressamente dal secondo comma dell'articolo 201).
c) Novità registrabile rispetto alla disciplina del vecchio codice è la
scomparsa, dal testo della norma, della previsione di una sanzione di nullità
della testimonianza, quale conseguenza della violazione dell'obbligo di
astensione.
La Corte ritiene che la testimonianza che il soggetto obbligato ad astenersi in
ragione dell'esistenza di un segreto di ufficio renda spontaneamente o a seguito
di rimozione del segreto senza il rispetto delle cadenze procedurali previste
dall'articolo 201 comma 1 citato, nasce sicuramente invalida, ex articolo 191
c.p.p., con rilevabilità anche di ufficio in ogni stato e grado del processo.
Ma è inutilizzabile, ai sensi della stessa norma indicata, anche quella resa da
chi parla e depone senza esservi coatto.
Su questa ultima ipotesi, si rileva il contrario avviso da parte di un settore
della dottrina, che però non può essere condiviso. Si afferma che chi parla
essendo obbligato a tacere commette un reato ma la testimonianza vale: lo stesso
atto cadrebbe sotto due valutazioni normative, penalistica e processuale,
sicché, essendo indipendenti le relative norme, l'atto costituirebbe prova
valida, sebbene delittuosa.
Va invece ritenuto che il precetto normativo di cui all'articolo 201 è modellato
nella forma di uno specifico divieto e, dunque, attesa la genericità e
omnicomprensività della formulazione del comma 1 dell'articolo 191 c.p.p. (che
fa riferimento ai "divieti stabiliti dalla legge", anche, quindi, sostanziale),
la prova - anche nell'ipotesi considerata - oltre che illecita è anche invalida.
d) Conclusivamente, la Corte ritiene di dover affermare il seguente principio di
diritto: "Il giudice penale non può essere richiesto ed ha l'obbligo di
astenersi dal deporre come testimone in merito al procedimento formativo della
deliberazione collegiale, segreta, in camera di consiglio, limitatamente alle
opinioni ed ai voti espressi dai singoli componenti del collegio, fermo restando
il sindacato giurisdizionale sulla fondatezza della dichiarazione di astensione.
La violazione del suddetto obbligo comporta l'inutilizzabilità della relativa
testimonianza".
e) Ne sortisce che le deposizioni testimoniali dei giudizi penali della
Cassazione, assunte nel presente procedimento, nelle parti afferenti le opinioni
e i voti espressi nel segreto della camera di consiglio, non dovevano entrare
nello specchio della decisione.
E l'effetto non è di poco momento, se si consideri la particolare valenza
decisiva loro attribuita dalla Corte palermitana nella vicenda Basile (definita
"elemento cardine dell'impianto accusatorio proposto dal Pm" e nella quale essa
individua - soprattutto - il contributo essenziale dato dall'extraneus alla
sopravvivenza ed al rafforzamento di Cosa nostra).
Al di là di un fugace cenno ad "un segreto" dal quale il consigliere La Penna
sarebbe stato "sciolto" in sede dibattimentale, la problematica qui esaminata è
del tutto sfuggita ai giudici del merito.
4. Altra questione da esaminare preliminarmente è quella che proviene
dall'affermazione della Corte territoriale, secondo cui non è precluso al
giudice penale prendere in esame le "anomalie" di un determinato procedimento
giurisdizionale e il contenuto stesso del provvedimento finale al fine di
rinvenirne elementi a conferma della fondatezza di una prospettazione
accusatoria, ove si assuma che l'esito della decisione sia stato alterato o si
sia tentato di alterare per scopi illeciti.
L'asserto va condiviso, ma necessita di talune riflessioni, che introducono
un'indagine il cui esito - va subito detto - depone, per più aspetti, a favore
dei profili di doglianza inseriti dal ricorrente nel secondo motivo di
impugnazione e che investono il terzo errore "metodologico" ascritto alla Corte
di merito, con ineluttabile riverbero sul vaglio di tutte le successive censure.
In effetti, come rileva il ricorrente, è mancato nella sentenza impugnata
l'esame di un aspetto specifico, strettamente collegato alle particolari
funzioni di cui egli era investito e nel cui ambito - attraverso cioè la
strumentalizzazione delle stesse - si sarebbero poste in essere le pretese
illiceità attribuitegli: quello della natura collegiale delle sentenze
pronunciate.
Giova ricordare in proposito che mentre nei giudizi monocratici è
necessariamente inevitabile riferire la deliberazione esclusivamente al giudizio
dell'unico magistrato deliberante, in quelli collegiali, invece, la decisione è
un atto unitario, alla formazione del quale concorrono i singoli componenti del
collegio, in base allo stesso titolo e agli stessi doveri: sia essa sentenza,
ordinanza o decreto, non rappresenta la somma di distinte volontà e
convincimenti, ma la loro sintesi - operata secondo la regola maggioritaria - la
quale rende la decisione impersonale e perciò imputabile al collegio nel suo
insieme.
Tanto comporta che, allorché, in punto di contestazione accusatoria, si sostenga
che una determinata decisione collegiale, anziché il prodotto di una autonoma
scelta collettiva, imputabile quindi all'organo collegiale nel suo complesso,
rappresenti invece il risultato raggiunto attraverso la alterazione del regolare
procedimento formativo della volontà collegiale, addebitabile ad un singolo
soggetto, occorre fornire prova rigorosa di una condotta, da parte di quest'ultimo,
se non di vera e propria coartazione e prevaricazione, almeno di concreto
condizionamento esercitato sulla volontà dei componenti del collegio o di
qualcuno di essi, che si siano perciò orientati ad operare proprio in funzione
di quell'illecito intervento.
Ora appare evidente, in questa ottica, che sul piano probatorio nessuna
rilevanza possa attribuirsi, di per sé sola, alla eventuale "autorevolezza" che
caratterizzi la personalità del soggetto agente.
E una annotazione del genere va qui fatta, poiché nella sentenza impugnata
frequente, conformemente del resto al tenore del capo di imputazione, è il
riferimento alla "posizione di egemonia" assunta dall'imputato nella sezione
presieduta o nel singolo collegio, attuata peraltro con atteggiamenti "autoritativi",
spesso "arroganti".
Ma la "posizione di egemonia" rimanda ad un concetto astratto e nulla di
significativo è idoneo ad esprimere, se non si dimostri che sia stata
strumentale ad una effettiva attività di condizionamento illecito dell'operato
altrui.
Sempre sul tema è pure richiamato in sentenza "il grande ascendente" esercitato
dall'imputato su quasi tutti i colleghi, siccome dovuto al fatto "che in ogni
camera di consiglio egli era sempre preparatissimo e molto persuasivo nelle sue
argomentazioni".
A questo riguardo il giudice di primo grado aveva efficacemente osservato che
l'elevato grado di preparazione giuridica e di approfondita conoscenza degli
atti, talora maggiore di quella degli stessi relatori, costituiva un dato che
non può certamente in alcun modo refluire negativamente sulla posizione
dell'imputato, non potendosi ragionevolmente ipotizzare che fosse strumentale
all'assunzione, in sede di discussione, di posizioni non contestabili da parte
degli altri componenti e, comunque, finalizzata all'agevolazione delle
organizzazioni criminali.
Questo discorso non ha trovato, nella sentenza impugnata, una specifica
confutazione, tale di certo non potendosi ritenere quella che esalta la
capacità, attribuita all'imputato, "di far leva sulla buona fede, superficialità
e condiscendenza dell'uno o dell'altro collega"; e che ha consentito al
ricorrente di efficacemente replicare come, ragionando in tal modo, si approda
al solo risultato di vedere annullata la volontà degli altri magistrati,
degradandoli ad "amentes" e strumenti inconsapevoli dell'altrui disegno
criminoso.
Analoghe considerazioni vanno svolte quanto alle condotte realizzate attraverso
la "composizione" dei collegi giudicanti, anch'esse evocate nel capo d'accusa e
valorizzate dal giudice di appello.
Si è osservato dal ricorrente che la scelta di un magistrato piuttosto che di un
altro non rende affatto scontata la decisione adottata dal collegio, se non si
dia prova che il prescelto si sia, a sua volta, reso portatore di un
atteggiamento predeterminato, che nessuna modifica possa subire per effetto del
libero confronto delle idee.
Il rilievo è giusto, poiché la composizione del collegio o la sostituzione di un
suo membro, se strumentale al perseguimento dell'alterazione della decisione,
esige se non una "intesa" col designato, per lo meno un'opera di condizionamento
nei suoi confronti.
Peraltro va sottolineato - quale dato fattuale pacificamente emerso in processo
e positivamente valutato dal primo giudice - che l'esito delle indagini compiute
a riguardo dall'Ispettorato generale del ministero era stato nel senso che "non
sono emersi elementi che possono far ritenere che le sostituzioni (quelle
operate dal Carnevale) siano state determinate da fini diversi da quelli di una
corretta amministrazione della giustizia".
Replica il giudice di appello che "non può essere di certo un accertamento
ispettivo a stabilire se la scelta di un determinato relativo piuttosto che un
altro rispondesse o meno, nell'interesse del Carnevale, a determinate finalità
né competeva peraltro ad esso individuarla". E aggiunge che comunque è
significativo che l'imputato - dopo aver assolto alla mera formalità di
trasmettere le cosiddette "tabelle" al Consiglio superiore della magistratura -
in pratica non teneva più conto di quelle indicazioni e rideterminava, "a suo
piacimento" la composizione dei collegi.
Ma si avrà modo di chiarire, in relazione a quest'ultima espressione
virgolettata, come la motivazione dell'impugnata sentenza abbia mancato, per
ciascuno degli episodi contestati all'imputato, di addurre validi argomenti
giustificativi del significato, negativo e deteriore, attribuitole.
Va detto, infine, della possibilità di sindacare, in chiave di accertamento di
eventuali responsabilità penali il contenuto dei provvedimenti giurisdizionali
tra i quali la Corte di merito include, giustamente, anche quelli di
legittimità.
Non si dubita che elementi rilevatori di un condizionamento esercitato sulla
formazione della volontà del giudice e, quindi, significativi di comportamenti
rientranti nell'ambito di fattispecie penali, possono essere desunti anche dallo
stesso tenore della decisione.
Ma deve trattarsi, ben intenso, di un decisum apertamente arbitrario, in alcun
modo giustificabile, affetto da un grado di abnormità tale da superare ogni
limite di ragionevolezza: non già solo opinabile o semplicemente errato.
Poiché è evidente, come osserva il ricorrente, che eventuali errori per la
dubbiezza giuridica o complessità delle questioni esaminate sono sempre
possibili, attesa la opinabilità della materia su cui talvolta il magistrato è
chiamato a pronunciare, senza dovere automaticamente implicare la illiceità
della pronuncia e la mala fede che la sottende, che devono sempre essere oggetto
di puntuale dimostrazione.
E anche su questo fronte la sentenza impugnata, in punto di ritenuta
"singolarità", "conclamata erroneità" o "imprevedibilità" delle decisioni
incriminate, non si sottrae - come sarà verificato - alle serrate censure
esposte in ricorso.
5. La prima decisione Basile (23 febbraio 1987).
I riscontri individualizzanti sono stati rinvenuti dalla corte di merito nelle
"anomalie" che caratterizzarono dapprima la formazione del collegio e poi lo
stesso svolgimento della camera di consiglio, e nell'esito processuale
assolutamente imprevedibili. Elementi ritenuti come dimostrativi di artificiosi
comportamenti dell'imputato, il quale, avvalendosi del necessario contributo del
giudice relatore, finì per indurre in errore gli altri componenti del collegio
(o peggio per impedire ad uno di essi di esprimere in modo convincente le
proprie opinioni), in modo tale da strumentalizzare la buona fede dei primi e di
emarginare il secondo. E confermativi delle dichiarazioni del collaborante
Mutolo, secondo il quale l'esito del ricorso fu il risultato, a seguito
dell'intervento di Cosa Nostra di una condotta volta alla deliberata "ricerca
del pelo nell'uovo", ed a quelle del collaboratore Siino che aveva messo in
risalto nella vicenda il compimento da parte di Ignazio Salvo di "cose da
pazzi", pur di addomesticare l'esito dei giudizi di legittimità Basile.
Sulla composizione del collegio, rilevasi che, com'è pacifico in atti l'unica
variazione alle indicazioni tabellari fu la sostituzione del consigliere Buogo
con il consigliere Garavelli. Il giudice di appello vi ravvisa una "evidente
violazione delle tabelle", osservando che, "per i fini perseguiti" dal
Carnevale, era preferibile la presenza di un "novellino" come il dottor
Garavelli piuttosto che di un consigliere esperto, professionalmente preparato e
perfettamente a conoscenza della giurisprudenza della prima sezione, come il
dottor Buogo, il quale avrebbe immediatamente colto l'anomalo cambiamento
giurisprudenziale propugnato dall'imputato così rendendo meno emarginato il
dottor Colonna.
L'argomento esibito dal giudice di merito è meramente congetturale, ma -
soprattutto - in insanabile contraddizione logica con il fatto che il dottor
Buogo figurava tra i componenti del cd. "collegio del lunedì", quelli cioè che -
secondo quanto si evidenzia più volte in sentenza - erano sempre pronti ad
"assecondare" il presidente Carnevale. E non appare corretto, comunque, un
metodo di valutazione che valorizza sistematicamente contro l'imputato il dato
costituito dalla inclusione nel collegio di componenti ritenuti a lui "vicini",
e poi trae, dalla sostituzione di uno di essi con altro non appartenente al
novero dei "vicini", conseguenze egualmente sfavorevoli alla sua posizione.
Quanto allo svolgimento della camera di consiglio, il tribunale aveva ricondotto
il mutamento giurisprudenziale recato dalla decisione 23 febbraio 1987 alla
"legittima evoluzione o revisione dei liberi convincimenti dei singoli
magistrati sulle varie questioni interpretative, che si pongono all'attenzione
di un organo collegiale, che non può, di per sé, ingenerare alcun sospetto,
dipendendo ciò, sovente, dal maggiore approfondimento, dottrinario e
giurisprudenziale, delle singole questioni e dal proficuo confronto con le
argomentazioni offerte da altri colleghi".
Rileva il giudice di appello che, se effettivamente le cose si fossero
sviluppate nei suddetti termini, il ragionamento dei primi giudici sarebbe stato
davvero ineccepibile, a ben poco rilevando la pure anomala circostanza che per
un "pelo nell'uovo" fosse stata annullata la sentenza di condanna degli
assassini del capitano Basile. E ovviamente - aggiunge - in mancanza di altri
elementi, le anticipazioni fatte dal Madonia del Mutolo ben avrebbero potuto
essere relegate nell'ambito della spavalderia, dell'arroganza e prosopopea
mafiosa, nella convinzione frutto di una inveterata abitudine alla impunità che,
a gioco lungo, le cose si sarebbero sistemate. Ma la realtà fu ben diversa, dal
momento che la soluzione adottata il 23 febbraio 1987 dalla prima sezione non fu
affatto frutto di un "approfondimento dottrinario e giurisprudenziale", ma di
una già preconfezionata decisione, subito e sbrigativamente avallata dal
collegio senza particolari discussioni.
Senonché a tale conclusione la sentenza impugnata perviene attraverso l'analisi
dettagliata delle indicazioni fornite dai magistrati che composero la camera di
consiglio de qua e che hanno riferito delle opinioni e dei voti da ciascuno di
essi espressi, vale a dire valorizzando elementi ricavati da testimonianze le
quali, per quanto già si è detto, non potevano essere utilizzate.
Trattasi pertanto di conclusione che rimane sfornita di qualsiasi apporto
motivazionale.
Infine, la sentenza di secondo grado ravvisa nell'accoglimento della tesi della
nullità una anomalia tanto grave da avvalorare la tesi che si trattò di una mero
pretesto che consentisse una pronuncia favorevole a Cosa Nostra.
Non ha però adeguatamente considerato che la questione giuridica al vaglio della
prima sezione presieduta dal Carnevale benché vedesse una giurisprudenza
dominante, del resto ampiamente riportata nella sentenza 23 febbraio 1987, nel
senso della irregolarità e non della nullità del vizio denunciato, annoverava
però un precedente contrario, tanto che fu successivamente necessario il suo
inoltro alle Sezioni unite, la cui decisione, confermativa della ipotesi di
irregolarità, non registrò - come rilevato pure dal giudice di primo grado -
condivisioni unanimi, specie in dottrina: a dimostrazione della opinabilità e
problematicità della questione stessa.
E tanto è sufficiente per escludere che la menzionata sentenza 23 febbraio 1987
possa farsi rientrare nel novero di quelle che, per la loro "conclamata
erroneità", siano idonee a formulare sospetti di illeciti interventi,
confermativi della fondatezza di una prospettazione accusatoria del tipo in
esame.
La seconda decisione Basile (7 marzo 1989).
Secondo il giudice di appello l'imputato ha tentato di condizionare l'esito del
giudizio mediante la designazione di due componenti del collegio (il dottor
Modiglioni, quale presidente, e il dottor Toscani, quale relatore), fedeli alle
sue direttive, e il compimento - dopo l'incontro avuto la mattina stessa
dell'udienza con un "emissario" di Cosa Nostra - di una serie di atti diretti a
condizionare il libero convincimento di altri due giudici (il dottor La Penna e
il dottor Del Vecchio) che avrebbero dovuto di lì a poco partecipare alla camera
di consiglio, con l'esortazione ad aderire alla precostituita tesi del
presidente e del relatore, in particolare a votare, unitamente a questi ultimi,
per l'annullamento della sentenza impugnata, al fine di contrastare il voto
contrario che, con ogni probabilità, sarebbe stato espresso dal consigliere
Garavelli.
Ritiene la Corte che l'apparato razionale sotteso a tale dictum non sfugge alle
censure che gli sono mosse.
Certo non compete a questa Corte la valutazione dei fatti che deve far luogo
all'applicazione della legge, ma non può esserle sottratta la doverosa critica
delle argomentazioni adottate dal giudice di merito per giustificare il proprio
convincimento, in quanto la critica può condurre al rilievo della
contraddittorietà o della mancanza di motivazione.
Ora, rimanendo entro i limiti rigorosi di questa competenza, non si può fare a
meno di osservare quanto segue.
La corte palermitana dice di non aver mai preso in considerazione, neppure in
via di mera ipotesi, la possibilità, peraltro non emergente da nessun atto del
processo, che il presidente Modiglioni e il consigliere Toscani possono avere
illecitamente concordato l'aggiustamento del processo Basile con l'odierno
imputato e/o con altri soggetti.
I due magistrati sarebbero però stati fedeli esecutori delle sue direttive.
Quali siano state tali direttive (e, si badi la "direttiva" richiama il concetto
di un ordine o anche di un solo input impartito da taluno sulla condotta o linea
di azione da seguire) e come siano state date, la corte di merito non spiega in
alcun modo. Nessun elemento è offerto a riguardo. Né potrebbero esse ricavarsi
dal fatto che il Carnevale, a conoscenza del contenuto dei ricorsi (cosa del
tutto compatibile con le sue funzioni di presidente titolare, specie in
considerazione dell'alta risonanza del processo in questione), avesse espresso
ed esternato al relatore un giudizio prima facie di fondatezza dei ricorsi
medesimi (comportamento del tutto normale e fisiologico all'interno di una
sezione); ovvero dalle supposizioni che altro magistrato (il consigliere
Garavelli) ha reputato di poter formulare sol perché contrario all'orientamento
"ipergarantista" della sezione di appartenenza. Sarebbero, codesti, dati di
assoluta inconsistenza.
E anche qui la corte di merito è costretta ad avvalersi del solito argomento di
ripiego, già perentoriamente ripudiato da questa Corte, il quale esalta la
capacità dell'imputato di sapere sapientemente far leva sulla buona fede o sulla
superficialità dell'uno o dell'altro magistrato.
Devesi, peraltro, pure per questa vicenda espungere dal materiale probatorio
legittimamente utilizzabile tutto ciò che attiene alle modalità di svolgimento
della camera di consiglio, nei termini in cui si sono espressi quei magistrati
che non avrebbero dovuto assumere la veste di testimoni.
E dunque ne deriva la mancata dimostrazione proprio di quello che - stante la
precisa formulazione accusatoria - si proponeva nel processo, a riscontro
individualizzante delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, essere il
fulcro fondante la responsabilità del giudicabile: una condotta volta
all'illecito condizionamento della volontà del presidente e del relatore
chiamati a comporre il collegio giudicante.
Dimostrazione che, d'altra parte, veniva a costituire l'indefettibile premessa
da cui partire nell'indagine diretta a verificare la veridicità dell'episodio
del "massaro", non potendosi seriamente revocare in dubbio che un racconto come
quello offerto dal consigliere La Penna può reggersi dal punto di vista logico
solo e in quanto si dia per ammesso che una precostituzione della decisione
v'era stata (appunto tramite l'intervento sul presidente e sul relatore) e vi
era dunque la necessità di sorreggerla con l'apporto di altri magistrati, fatti
così anch'essi oggetto di pressione. Così che ne resta viziato ab origine
l'intero iter argomentativi che sorregge la motivazione profusa in sentenza in
merito alla testimonianza del nominato La Penna.
E, traendo proprio spunto dall'episodio del "massaro", il collegio non può
esimersi dal sottolineare la sintomatica significatività di un dato: che tutto
il materiale probatorio vagliato con capillare analisi dalla corte di merito sul
tema dei molteplici canali che avrebbero "collegato" Cosa Nostra al presidente
titolare della prima sezione penale della Cassazione sarebbe approdato - in
definitiva - ad individuare, quale unico caso di un "accertato contatto
diretto", quello avuto dall'imputato con uno sconosciuto quanto modesto
esponente del sodalizio.
La scarcerazione dei boss (maxi-uno).
Secondo la corte di merito la verifica della sussistenza a carico del dr.
Carnevale di elementi di responsabilità anche in ordine ai fatti oggetto di
questo segmento dell'imputazione, non poteva prescindere, in primo luogo,
dall'esame della vicenda procedimentale sottoposta all'esame dei giudici che
ebbero ad emettere la sentenza dell'11 febbraio 1991. Ciò al fine... di
verificare, in relazione ad uno dei punti fondamentali dell'imputazione, quello
della anticipazione dell'esito del giudizio prima ancora della trattazione
dell'udienza, la prevedibilità del procedimento in questione.
E' da ricordare che la questione di diritto delibata dalla sentenza 11 febbraio
1991 riguardava l'applicabilità o meno al termine di fase della custodia
cautelare, alla luce della sopravvenuta normativa del nuovo codice in materia di
libertà personale, dell'istituto della sospensione automatica durante i giorni
di udienza, vigente nel vecchio codice ed introdotto dalla cd. Legge
Mancino-Violante.
Come esattamente osserva il ricorrente, la valutazione di erroneità o meno della
soluzione adottata dalla Cassazione andava affrontata non alla luce delle
conoscenze che oggi, a posteriori, si hanno sull'argomento - dopo, cioè,
l'approfondimento determinato proprio dalla pronuncia de qua, e l'adozione di un
procedimento di interpretazione autentica nella materia da parte del Governo -
ma con riguardo allo stato del dibattito preesistente alla pronuncia stessa ed
alle soluzioni concrete che del problema aveva dato, all'epoca, la
giurisprudenza.
Sul punto, la sentenza impugnata, dopo aver riportato il parere dell'allora capo
dell'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, ha ritenuto che nessuno,
prima della decisione dell'11 febbraio 1991, dubitava, né in dottrina né in
giurisprudenza, del fatto che la norma in questione altro non fosse che una vera
e propria causa di sospensione dei termini di durata massima di custodia
cautelare, ancorché limitata a quelli relativi alle singole fasi processuali,
giustificandosi, sul piano sistematico, l'inserimento di essa nell'articolo 297,
anziché nell'articolo 304, in considerazione del fatto che l'ipotesi contemplata
differisce da quelle previste dall'articolo 304 commi 1 e 2 per l'assoluto
automatismo con cui opera e per il fatto che il cd. Congelamento non rileva ai
fini dei limiti massimi complessivi di custodia cautelare ex articolo 303 comma
4, la cui applicazione invece è esclusa ove si verifichi un caso di sospensione
di cui al citato articolo 304.
La sua conclusione è perciò nel senso che l'interpretazione della norma di cui
all'articolo 297 comma 4, c.p.p., nel senso sopra citato, non appariva in alcun
modo nebulosa essendone pacificamente chiara la finalità desumibile dal dato
normativo.
E' stato, tuttavia, sin troppo agevole ai difensori del ricorrente replicare,
sull'abbrivio per la verità di quanto già rilevato dalla sentenza di primo
grado, che la soluzione in diritto adottata dalla Corte di Cassazione era stata
condivisa da altri collegi della stessa Corte e da giudici di merito (in un caso
prima della decisione in esame: Corte di Assise di Appello di Torino, ordinanza
emessa il 29 ottobre 1990 nel procedimento Bastone Giovanni ed altri numerosi
coimputati, richiamato nel punto 6 del capo di imputazione), a dimostrazione del
fatto che, all'epoca, la questione dell'applicabilità del cd. Congelamento del
mutato quadro normativo per la sopravvenienza del nuovo codice fosse invece
dibattuta e la sua soluzione tutt'altro che scontata.
Queste indicazioni sono state del tutto ignorate dalla corte palermitana, la
quale, invece, ha ritenuto di dover rispondere all'ulteriore argomento
difensivo, anche questo tenuto presente dal giudice precedente, che faceva leva
sulla circostanza che lo stesso Sostituto Pg presso la Corte di Cassazione
all'udienza camerale dell'11 febbraio 1001 aveva concluso per l'accoglimento dei
ricorsi e ritenuto di dover intervenire nell'aspro dibattito dottrinario che ne
seguì, commentando favorevolmente la sentenza in una nota apparsa su una diffusa
rivista giuridica.
La confutazione della corte di merito è affidata a queste parole: "non appare
davvero possibile che l'imputato, della cui esperienza e preparazione non appare
lecito dubitare, e gli altri giudici possano essere stati influenzati,
nell'adozione del provvedimento, e prima ancora nella interpretazione della
norma da applicare, dalle richieste delle parti"; le quali meritano il commento
del ricorrente, che vi ravvisa un "mero paralogismo basato su una petizione di
principio, ovvero su una inesistente massima di esperienza".
Così respinta la tesi della "imprevedibilità" della decisione, viene a cadere
anche quella - di cui avrebbe dovuto costituire, secondo l'assunto della corte
di merito, l'indefettibile presupposto - della anticipazione dell'esito del
giudizio prima ancora della trattazione del ricorso, che sarebbe stata attuata
per il tramite dell'avvocato Gaito.
Non potendosi comunque rilevare, a tale ultimo riguardo, che il giudice di
appello trasforma le previsioni favorevoli sull'accoglimento dei ricorsi
esternati dall'avvocato Gaito ai membri della consorteria da lui difesi
(prognosi ancorata, tra l'altro, come rilevato dal primo giudice, al fatto di
aver già ottenuto in altro processo - quello Bastone di Torino, sopra richiamato
- l'accoglimento della identica questione) in una vera e propria anticipazione
del giudizio che l'imputato avrebbe indirizzato agli esponenti di Cosa Nostra,
attraverso un argomentare incerto e confuso, come quello ad es. che commenta il
tenore di alcune intercettazioni telefoniche, tendente in ultima analisi a
ricondurre anche l'anticipazione in esame nell'ambito di quel complesso,
particolare, rapporto intrattenuto dall'imputato con taluni avvocati, "sempre
gli stessi", il cui ruolo sarebbe stato quello di "intermediari".
La gestione del cosiddetto Maxi-processo.
Dopo la sentenza dell'11 febbraio 1991, con la quale venne disposta la
cessazione della custodia cautelare dei 43 boss mafiosi, e le iniziative che in
sede ministeriale e davanti al Csm a tale decisione seguirono, l'imputato decise
di rinunziare alla presidenza del maxi-processo, ma non anche alla gestione di
esso "dietro le quinte".
In questi termini si esprime la sentenza di secondo grado: ritiene accertato che
l'imputato adottò una soluzione, già sperimentata nella vicenda Basile, che
sembrava poter contemperare l'esigenza di evitare insostenibili sovraesposizioni
personali con quella di orientare comunque la decisione del maxi-uno in modo
conforme alla sua linea: vale a dire la formazione di un collegio ad hoc, con la
designazione, quale presidente, di una persona facilmente condizionabile (il
consigliere Molinari) e di altri magistrati, tutti ritenuti a lui vicini,
compreso il dottor Schiavetti, chiamato a svolgere le funzioni di relatore. Il
piano era però fallito, posto che il collegio, su intervento del Primo
Presidente della Suprema Corte, era stato presieduto da altro magistrato e i
ricorsi erano stati respinti. Tale esito non giustificava tuttavia il giudizio
di "irrilevanza causale" della condotta incriminata, come ritenuto dal primo
giudice, dal momento che questa condotta, inserendosi nel più ampio contesto
emerso dal processo, veniva comunque a rafforzare la consorteria mafiosa sul
fronte essenziale dei processi e delle scarcerazioni.
Il Collegio rileva solo l'esattezza di tale ultima affermazione, richiamando i
concetti già espressi sul tema.
Ravvisa però - conformemente alle argomentazioni svolte sul punto dallo stesso
Pg in sede - evidenti stridori logici nell'apparato motivazionale esibito dai
giudizi di merito a giustificazione del proprio convincimento, secondo cui
l'imputato si sarebbe reso effettivamente autore della condotta contestatagli,
vale a dire del deliberato tentativo di preordinazione del collegio giudicante.
Sono sufficienti pochi ma decisivi rilievi, desumibili dagli stessi elementi
fattuali esposti nel testo dell'impugnato provvedimento.
Quali che fossero state le ragioni che indussero l'attuale ricorrente a non
presiedere il collegio che doveva decidere il maxi-processo (le manifestate
"esigenze di rotazione", i motivi di mera opportunità, oppure il fiducioso
convincimento di essere nominato Presidente della Corte di appello di Roma), sta
di fatto che la designazione del dottor Molinari, pur prossimo al collocamento a
riposo, costituiva l'unica scelta possibile nel momento in cui venne operata.
Ciò è riconosciuto dallo stesso giudice di appello: "la scelta del Molinari era
obbligata, in quanto l'altro presidente facente parte dell'organico della
sezione di cui l'imputato era presidente titolare, era inidoneo, come dallo
stesso Primo Presidente della Corte riconosciuto (non aveva specifiche
attitudini per la gestione di un processo della complessità del maxi)".
Non si giustifica perciò la conclusione cui è pervenuto il giudice di merito,
secondo cui la scelta del Molinari sarebbe stata operata "per pilotare dietro le
quinte l'esito del processo o, comunque, per consentire la scadenza dei termini
di custodia cautelare".
Tale assunto del resto postula una considerazione del nominato Molinari quale "longa
manus" dell'attuale ricorrente, correttamente definita dai difensori gratuita ed
apodittica, oltre che ingenerosa.
La corte palermitana non dubita della probità di questo magistrato, ma dice che
"non può nemmeno escludersi che egli era facilmente condizionabile". Viene
formulata quindi una mera supposizione, ancorata peraltro ad un dato privo di
qualsiasi consistenza, a voler tutto concedere neutro, quale il ravvisato
"rapporto di deferenza", desunto dall'interessamento del Molinari alle sorti
processuali dell'imputato (l'aver riferito, per interposta persona, l'andamento
della escussione cui era stato sottoposto dal Pm palermitano).
Anche il valore attribuito a talune espressioni dell'imputato, usate in
conversazioni intercettate ("feci un collegio adeguato a Molinari"; lo
Schiavetti non aveva saputo mettersi contro il presidente chiamato a sostituire
quest'ultimo) è ricavato congetturalmente, ed inoltre appare avulso da un
contesto che - come opportunamente segnala il ricorrente - registra la decisione
finale (di reiezione dei ricorsi) adottata da un collegio rimasto inalterato
(salvo che nella persona del presidente) e composto, quindi, proprio dai
medesimi consiglieri ritenuti vicini all'imputato: così che ipotizzare che
costoro si sarebbero espressi diversamente, se a presiedere fosse stato il
Molinari, si configura come conclusione davvero irrazionale.
La vicenda maxi-ter.
Il convincimento di un preciso impegno del presidente Carnevale inerente "la
sistemazione", nell'ambito del processo maxi-ter, delle posizioni del Cancemi e
del Montalto, ambedue esponenti di vertice dell'organizzazione mafiosa Cosa
Nostra, la motivazione dell'impugnato provvedimento trae dai seguenti elementi,
che fungerebbero da decisivo riscontro alle accuse provenienti dallo stesso
Cancemi (al quale l'avvocato Aricò, suo difensore di fiducia, avrebbe riferito
di "aver parlato con il dottor Carnevale e con i consiglieri Dell'Anno e Grassi"
e che la situazione era "sistemata"):
- la composizione del collegio giudicante, che annoverava appunto i consiglieri
Aldo Grassi e Paolino Dell'Anno, quest'ultimo in veste di relatore, ambedue
rientranti nel gruppo dei cd. "fedelissimi" del presidente. Gruppo di fidati
magistrati - spiega la sentenza - che volontariamente aderivano in modo compatto
alla linea giurisprudenziale del presidente, improntata a grande rigore critico
nella valutazione dell'operato dei giudici di merito, atteggiamento ipercritico
tanto più accentuato nei processi indiziari, come quelli concernenti la
criminalità organizzata;
- il particolare tenore della motivazione con la quale furono annullate le
sentenze di condanna in danno dei nominati Cancemi e Montalto, siccome
esprimente una marcata ingerenza su questioni di fatto e fondata su travisamenti
delle risultanze processuali;
- l'esistenza fra l'imputato e l'avvocato Aricò di un rapporto preferenziale
finalizzato, tra l'altro, proprio all'aggiustamento dei processi pendenti presso
la prima sezione penale della Cassazione nei confronti di esponenti
dell'associazione criminosa in parola.
- Anche in parte qua la sentenza impugnata va incontro alle fondate censure del
ricorrente, egualmente condivise dal Pg.
a) l'adesione ad un orientamento giurisprudenziale di un certo tipo rappresenta
una scelta personale e professionale, che non può indurre sospetti di sorta.
Comunque la condivisione del metodo rigorista e ipercritico dianzi richiamato,
specie se praticata in ogni procedimento, come la stessa sentenza ammette, nulla
dice in ordine a quanto andava invece provato, cioè a dire il recepimento da
parte dei due nominati componenti del collegio, nello specifico episodio in
esame, di pressioni o ingerenze effettivamente poste in essere dall'imputato e
tendenti ad alterarne il processo di formazione della volontà decisionale: sul
che, come fa rilevare il ricorrente, si sono raccolte le sole indicazioni
negative degli interessati.
Di nessun valore esplicativo, poi, il riferimento ai rapporti di natura
personali, desunti dalla partecipazione a cerimonie familiari o da
frequentazioni dell'abitazione dell'imputato.
b) Il giudizio della corte palermitana sulla motivazione della sentenza 24
giugno 1992 della Cassazione veicola valutazioni, su questioni di mero fatto,
opinabili almeno quanto quelle adottate dalla decisione incriminata, e dunque
non può fondatamente ritenersi che questa presenti "anomalie" di tale spessore
da corroborare una prospettazione accusatoria di illecita alterazione del
provvedimento giurisdizionale.
c) Il connotato negativo attribuito al rapporto tra l'imputato e l'avvocato
Aricò non risulta ancorato ad alcun valido elemento di prova.
Il Tribunale aveva ritenuto che, nonostante l'evidente imprudenza di alcuni
comportamenti (mancata astensione da parte dell'alto magistrato nei processi in
cui l'avvocato Aricò, suo legale di fiducia in un procedimento penale che lo
riguardava, figurava come difensore di qualche ricorrente), l'esame delle
obiettive risultanze dibattimentali e in particolare il dato testuale ricavabile
dalle conversazioni intercorse tra i due ed intercettate dagli organi
investigativi, sembra escludere che quel rapporto abbia influenzato il regolare
esercizio delle funzioni giurisdizionali da parte dell'imputato e si sia
manifestato in scambio di favori reciproci, collegati, in qualche modo, alle
attività della prima sezione penale. E a tale conclusione il giudice di primo
grado era pervenuto attraverso un articolato ragionamento.
Nessun dubbio pertanto che era preciso onere del giudice di appello motivare a
fondo il manifestato suo diverso avviso.
E non può dirsi che tale obbligo sia rimasto adempiuto.
La corte di merito richiama le conversazioni telefoniche innanzi dette,
trascrivendone il testo ed attribuendo ad esse grande rilievo per l'accertamento
del rapporto intercorso tra l'Aricò e il Carnevale, ma non fornisce alcuna
motivata valutazione sul loro contenuto, il che, secondo l'esatto rilievo
formulato dai difensori, rende impossibile qualunque censura, proprio a causa
dell'assenza di un apparato logico dimostrativo che avrebbe dovuto giustificare
la conclusione assunta dai giudici di secondo grado.
Sterile appare infine il richiamo alle esternazioni di altro avvocato sul
rapporto "preferenziale" in questione e al verbale di confronto che ha
interessato il medesimo, perché semplicemente richiamati in sentenza, senza
alcun commento chiarificatore della loro valenza ai fini del decidere.
6. In definitiva, la decisione del giudice di secondo grado è assolutamente
carente nella individuazione di elementi che possano ritenersi davvero idonei a
dimostrare che le deliberazioni della Cassazione, oggetto di contestazione, non
furono espressione della volontà collegiale formatasi liberamente attraverso
l'apporto di volontà individuali determinatesi autonomamente, indipendentemente
da influenze e condizionamenti altrui, bensì il risultato del comportamento
dell'imputato, illecito in quanto volto a favorire l'associazione criminale Cosa
Nostra.
La sentenza impugnata deve perciò essere annullata.
E l'annullamento è senza rinvio, poiché le lacune non possono essere colmate in
un eventuale giudizio di rinvio. Tanto si ricava dalla completa e minuziosa
disamina degli atti compiuta in sede di merito, in cui si è indagato su ogni
circostanza che a tal fine sembra rilevante. Indagine che tuttavia ha proposto o
elementi inutilizzabili, o elementi già disattesi, o elementi non dotati di
alcuna, rilevante significazione.
Così che non si delinea in alcun modo, sulla base di un nuovo esame dei fatti,
da parte del giudice di rinvio, la possibilità di nuove emergenze processuali.
Conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto
ascritto al ricorrente non sussiste.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.