| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Cass. Pen. – Sezioni Unite –
Sentenza 27 ottobre - 18 novembre 2004, n. 44712
Ritenuto in fatto
Con sentenza 19 dicembre 2002 il
Tribunale di Salerno assolveva per insussistenza del fatto dalla imputazione di
omicidio colposo ai danni di CDV.
Proponevano appello ai sensi dell’articolo 576 Cpp i soggetti danneggiati dal
reato, congiunti ed eredi del defunto, già costituiti parte civile.
La Corte di appello di Salerno, con ordinanza del 30 ottobre 2003, dichiarava
inammissibile il gravame in quanto presentato da difensore privo di procura
speciale, ritenendo che non poteva attribuirsi tale valore al mandato conferito
dalle parti al proprio legale, in calce all’atto di costituzione relativo al
primo grado di giudizio, con la dicitura “con ogni facoltà prevista dalla legge
e con il richiamo al procedimento penale”, in assenza cioè di specifico
riferimento alla attività di impugnazione e al grado di giudizio interessato.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore delle parti civili deducendo
inosservanza o erronea applicazione del combinato disposto di cui agli articoli
100, comma 3, e 591 Cpp.
Il ricorso è stato assegnato alla quarta sezione della Corte di cassazione, che, con ordinanza del 7 aprile 2004, ha rilevato come sulla questione dell’interpretazione dell’articolo 100, comma 3, Cpp sia insorto un contrasto nella giurisprudenza delle diverse sezioni penali della Corte, già segnalato dall’Ufficio del Massimario, e ulteriore contrasto sia ravvisabile tra l’orientamento più restrittivo prevalente in sede penale, fatto proprio nella specie dal giudice di merito, e quello di segno opposto pacificamente accettato in sede civile, pur in presenza di disposizioni legislative di identico tenore (articolo 100 cit. e articolo 83, comma 4, Cpc).
Ha rimesso quindi gli atti alle SS.UU. per la soluzione della questione.
In tal senso ha disposto il Primo Presidente.
Il ricorso è stato discusso
all’odierna udienza, in esito alla quale il Pg e i difensori hanno rassegnato le
conclusioni riportate in epigrafe.
Considerato in diritto
La questione che le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere può essere così formulata:«se sia legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale (mandato alle liti), che non faccia espresso riferimento al potere del difensore di proporre appello»; questione sulla quale si registra nella giurisprudenza di legittimità ‑ ma anche in dottrina‑ un perdurante e radicato contrasto interpretativo.
2. Il quadro normativo al quale occorre far riferimento nel definire i termini del contrasto è dato dall’art.76 Cpp, secondo cui l’azione civile nel processo penale è esercitata mediante la costituzione di parte civile (c.1), che produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo (c. 2);
dall’art.100 Cpp, in virtù del quale la parte civile sta in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale (c. 1), che si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa (comma 3);
dall’art.122 Cpp, che disciplina le modalità di rilascio e il contenuto della procura speciale per determinati atti;
dall’art.576 Cpp, che individua le coordinato entro le quali la parte civile può impugnare;
dall’art.83, c.4, Cpc, che ha un tenore del tutto omologo a quello del comma 3 dell’art. 100 Cpp citato.
3. L’ordinanza che sollecita la
composizione del contrasto riferisce dell’esistenza di due contrapposti
indirizzi nella giurisprudenza di questa Corte.
La tesi maggioritaria è quella che esige una interpretazione letterale del comma
3 dell’articolo 100, che assume essere la sola praticabile. La procura alle liti
si intende conferita soltanto in relazione a quel determinato grado del giudizio
in relazione al quale fu rilasciata, a meno che dall’atto stesso non risulti
un’espressa, diversa volontà che si sostanzi in una dichiarazione della parte di
voler estendere la procura oltre il grado processuale in corso.
Tale tesi prospetta altresì che altra cosa è il principio di immanenza della
costituzione di parte civile (art. 76, c. 2, Cpp), in forza del quale il
difensore della parte civile può resistere all’impugnazione dell’imputato e
contraddirla, ed altra cosa è agire per impugnare la sentenza e le statuizioni
sfavorevoli, perché queste sono attività che richiedono un mandato specifico.
Si esclude quindi l’ammissibilità di formule dal tenore non chiaro e preciso,
quali quelle con le quali si delega il difensore a “rappresentare e difendere in
ogni stato o grado del giudizio” o del “procedimento”o “nella presente
procedura, nel presente giudizio o processo”, “con ogni facoltà di legge” e
simili ( Sezione terza, 19 marzo 2003, Favilena, rv 224517; 8 novembre 2002,
Poma, rv 223243; 25 settembre 2002, Vitelli, rv 222854; Sezione sesta, 23
settembre 2002, Polito, rv 222929; Sezione quinta, 4 giugno 2001, Pc in proc.
Bovini, rv 219711; Sezione quinta, 22 settembre 1997, Sorrentino, rv 209261;
Sezione terza, 15 luglio 1997 Abdel Fattah, rv 209624; Sezione quarta, 3 giugno
1997, Conti, rv 208537).
L’idoneità delle formule sopra
menzionate è sostenuta dal contrapposto orientamento, affermativo del principio
della non necessità di apposite o comunque espresse procure speciali per la
proposizione della impugnazione (Sezione quarta,16 aprile 2003, Silveira, rv
226031; 8 febbraio 2001, Bizzarri, rv 220789; Sezione prima, 16 novembre 1998,
Hass, rv 211768; Sezione sesta 8 marzo 1994, Spallanzani, rv 198507).
Permea di sé queste ultime decisioni, sostenitrici dell’indirizzo di minoranza,
la soluzione della questione prospettata dalle Sezioni Unite civili (nelle due
sentenze consecutive 5528/91 e 5529/91, che è nel senso che la
procura speciale al difensore, rilasciata in primo grado “per il presente
giudizio” (o processo, causa, lite, ecc ... ), senza alcuna indicazione
limitativa, esprime la volontà della parte di estendere il mandato all’appello,
quale ulteriore grado in cui si articola il «giudizio» stesso, e, quindi,
implica il superamento della presunzione di conferimento solo per il primo
grado, ai sensi dell’art. 83, c. 4, Cpc.
4. Così riferito il grado di
sintesi della giurisprudenza sul tema oggetto di rimessione, occorre dire che la
soluzione del contrasto esige per prima cosa che si faccia chiarezza sulle
differenze intercorrenti tra le varie “procure special” che il codice di rito
utilizza per indicare atti, relazioni e uffici che sono indiscutibilmente
eterogenei tra loro.
Colui che sostiene di essere danneggiato dal reato ‑ vale a dire il titolare del
diritto al risarcimento e alle restituzioni, il cosiddetto legittimato
ad causam
‑ può esercitare l’azione civile nel processo penale mediante la costituzione di
parte civile. Ciò può fare, a mente dell’art. 76 Cpp, personalmente (se persona
giuridica tramite il rappresentante legate, se persona fisica non avente “il
libero esercizio dei diritti”secondo le modalità indicate nell’articolo 77 Cpp,
che rimanda al Cpc) o a mezzo di procuratore speciale ad atti
ex
articolo 122 Cpp. In quest’ultimo caso conferisce al procuratore la capacità di
essere soggetto del rapporto processuale (legittimatio
ad processum) e detto
procuratore ha titolo di promuovere l’azione risarcitoria in nome e per conto
del danneggiato.
È questa la “procura speciale”
cui si riferiscono gli articoli 76 e 122 Cpp.
Diversa è la procura speciale rilasciata ai sensi dell’articolo 100 Cpp.
La parte civile non può difendersi da sola, ma deve stare in giudizio con il
ministero di un difensore, munito di procura speciale. Tale atto conferisce la
rappresentanza tecnica in giudizio, ossia esclusivamente lo
jus postulandi,
attribuendogli il potere di «compiere e ricevere... tutti gli atti del
procedimento (articolo100, comma 4)», necessari allo svolgimento dell’azione
civile: si tratta di una “capacità di schietto diritto processuale”, che
risponde ad un’esigenza prevalentemente pubblicistica.
Appare così evidente che l’intenzione del Legislatore è stata quella di modellare la procura alle liti con riferimento all’omologo istituto processual-civilistico (articolo83 Cpc), giacché la parte civile, come gli altri soggetti indicati nell’articolo 100, si muove nel processo penale nell’ambito, diretto o indiretto, di un contenzioso di natura civilistica.
Conclusivamente, la procura di cui agli articoli 76 e 122 Cpp tende ad attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, al fine di promuovere l’istanza risarcitoria in nome e per conto del danneggiato; la procura ex articolo 100 mira a conferire un valido mandato defensionale della parte rappresentata, onde far valere in giudizio la pretesa di detta parte.
La differenza tra le due procure
è dunque radicale e tale resta anche quando unitamente alla prima venga, con lo
stesso atto, confèrita alla stessa persona anche la seconda: la qual cosa è ben
possibile in quanto, pur in presenza di distinte disposizioni normative, non si
rinviene nell’ordinamento una disposizione che vieti il cumulo, in unico atto,
di tali distinte scritture.
5. Questo rapido excursus
normativo agevola la soluzione della questione di diritto demandata alla Corte
e, nel contempo, facilita ‑ come si avrà modo di rilevare ‑ anche la decisione
da adottare nel caso concreto.
Il nodo centrale del problema consiste nel verificare se l’utilizzo nella
procura alle liti di una formula generica e, potenzialmente, omnicomprensiva
possa configurare quella “espressa volontà diversa”, che il comma 3
dell’articolo 100 Cpp richiede perché la delega defensionale non debba
presumersi conferita per “un determinato grado del processo”. Ed allora va
subito detto che non può assolutamente essere condivisa la tesi radicale
sostenuta dall’indirizzo giurisprudenziale maggioritario ‑ e, per il vero, anche
da una parte autorevole della dottrina - che interpreta il suddetto comma 3
della norma nel senso che lo stesso impone che la formula utilizzata debba
contenere la “volontà espressa (cioè palese, evidente), volta ad estendere la
procura oltre il primo grado del processo”.
È decisiva e assorbente, sulla scorta di quanto già perspicacemente sottolineato
dalle Su civili nelle menzionate due pronunce del 1991, la considerazione che,
se così fosse, non avrebbe senso la presunzione (semplice) prevista dalla legge
perché la limitazione della procura ad un determinato grado del processo
deriverebbe solo dal fatto che l’estensione di essa all’appello non sarebbe
stata esplicitamente prevista nell’atto.
La presunzione, invece, si
giustifica solo partendo dal presupposto che non è prevista per il rilascio
della procura l’adozione di formule sacramentali. È, questo, un approccio sul
quale tutti concordano, anche i fautori ‑ in giurisprudenza come in dottrina ‑
della tesi qui respinta:giustamente ispirato al rifiuto di un formalismo
illimitato del processo e all’esigenza d’una difesa più ampia degli interessi
della parte civile.
Fermo tale presupposto, ne deriva che per interpretare la volontà della parte
che la procura abbia rilasciato senza specificare espressamente l’estensione
della sua validità (la sua “ultrattività”), è al contenuto complessivo dell’atto
che bisogna fare riferimento. La norma ha voluto solo stabilire, attraverso la
presunzione, che in mancanza di qualsiasi indicazione in ordine all’estensione
della procura o in presenza di espressioni equivoche, la procura conserva la sua
efficacia limitatamente al grado del procedimento cui si riferisce l’atto, in
ordine al quale è apposta la procura speciale.
È quindi alle espressioni contenute in detta procura che bisogna fare
riferimento per accertare la volontà della parte circa l’estensione della
procura, e non “all’indicazione specifica dei gradi ulteriori”.
Il che non vuole dire affatto ‑ come pure è stato obiettato ‑ rovesciare la
presunzione stabilita dall’articolo 100, ma riconoscere semplicemente che la
volontà della parte di agire in giudizio non richiede per l’appunto formule
sacramentali, bastando all’uopo che il conferimento del potere rappresentativo
al difensore risulti, quanto ai limiti ed alla sua estensione, in modo indubbio
dal contenuto dell’atto diretto alla costituzione del rapporto processuale.
In questa prospettiva, deve ritenersi che la presunzione di cui si discute operi
senz’altro ogni volta che vengano utilizzati termini assolutamente generici o
quando la procura si limiti a conferire il potere defensionale senza alcun’altra
indicazione.
Non sembra invece poter
sussistere dubbio che quando si usano formule generiche, ma certamente tali da
ritenere che la procura valga anche per il giudizio di appello (come ad esempio
“per tutti i gradi di giudizio”, “in ogni stato e grado del procedimento”) la
presunzione di cui alla norma sia vinta.
L’impiego, in altre parole, della stessa terminologia fatta propria dal tenore
del comma 3 dell’articolo 100 (“grado” di processo), ancorché non vi sia
menzionata la parola “appello” conferisce alla procura il potere di spiegare
l’efficacia anche per l’ulteriore fase del procedimento. Il riferimento ‑ che
talune decisioni utilizzano per contrastare tale conclusione ‑ al principio di
“immanenza” (o meglio, di permanenza) degli effetti della costituzione di parte
civile si palesa incongruo e non pertinente, poiché confonde l’atto di
impugnazione con la partecipazione della parte civile al giudizio, che è
concetto diverso. E, del resto, anche il giudice delle leggi opina che la
procura ad litem
per la rappresentanza “nel presento e negli eventuali gradi del giudizio” debba
essere considerata procura speciale a proporre appello (v. ordinanza 66/1995).
A non diversa conclusione deve
pervenirsi se nel contesto dell’atto si precisa che la procura viene conferita
“per il presento processo” (o si usano in alternativa altri sinonimi come
“giudizio”, “procedimento”, “causa”, “controversia”‘, ecc., dovendosi dare per
acquisito il concetto di equivalenza, ai fini che qui interessano, delle
anzidette locuzioni, non esistendo nel codice di rito ‑ tanto penale che civile
‑ una definizione legale delle stesse). Anche in questi casi appare evidente la
manifestazione di volontà della parte di estendere l’efficacia e la validità
della procura anche al secondo grado, dato che il processo, il giudizio, la
causa si articolano in più gradi.
Dalla suesposta soluzione interpretativa può dunque trarsi il seguente principio
di diritto :«È legittimato a proporre appello il difensore della parte civile
munito di procura speciale (mandato alle liti), che non faccia espresso
riferimento al potere del difensore di proporre appello, sempre che la procura
rilasciata possa essere interpretata nel senso che il mandato difensivo
comprenda anche un siffatto potere».
6. Alla stregua del principio
testé enunciato, deve affermarsi che la conclusione di inammissibilità
dell’appello proposto dalle parti civili oggi ricorrenti, cui è pervenuta la
impugnata ordinanza, si palesa conforme a diritto.
Si riporta, per completezza, il testo integrale della procura oggetto della
decisione: «Sig. avv. ... vi nominiamo e costituiamo quale nostro difensore,
nonché procuratore speciale ai fini della costituzione di parte civile nel
procedimento penale n. ‑, a carico di ..., conferendovi ogni più ampia facoltà
di legge ed approvando sin da ora il vostro operato».
Il mandato contiene inconfutabilmente sia la procura alle liti (« vi nominiamo e
costituiamo quale nostro difensore») sia la rappresentanza processuale
ex
articoli 761122 Cpp («nonché procuratore speciale ai fini della costituzione di
parte civile»).
Sennonché l’impiego delle movenze terminologiche «nel procedimento penale n. .. .», «con ogni più ampia facoltà di legge», «approvando sin da ora il vostro operato», afferisce esclusivamente ‑ com’è altrettanto evidente ‑ al mandato per la costituzione di parte civile. Non è, infatti, ricollegabile in alcun modo (diversamente da quanto lo stesso provvedimento impugnato mostra di ritenere, per cui la motivazione va sul punto, in ogni caso, rettificata ai sensi dell’articolo 619, comma 1, Cpp), al conferimento della procura alle liti, che risulta invece rilasciata puramente e semplicemente, senza alcuna ulteriore manifestazione di volontà.
Non ha perciò efficace incidenza
critica l’attuale deduzione difensiva con cui i ricorrenti sottolineano, in
particolare, come la procura “fosse indicativa addirittura della volontà di
approvazione preventiva delle iniziative poste in essere dal procuratore allo
scopo di tutelare gli interessi delle parti civili”giacché tale manifestazione
di volontà, risolventesi in una mera clausola di stile, attiene, come detto,
soltanto alla costituzione di parte civile.
Sicché l’impossibilità di interpretare l’atto nel senso di comprendere anche il potere del difensore di proporre appello è innegabile.
I ricorsi vanno pertanto respinti con le conseguenze di legge.
PQM
La Corte di
cassazione – Su penali – rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al
pagamento delle spese del procedimento.